Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/03/2025, n. 2325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2325 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 36092 /2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice rel dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 16/10/2024 e vertente
TRA
) , nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. ROSSATO DANIELA presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
), nato a [...] in data [...] CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. MAPELLI GABRIELLA presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Controparte_2
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data
30/10/2024
Precisazione delle conclusioni per le parti: come da foglio congiunto
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 16/10/2024 , premesso di aver Parte_1
intrattenuto una relazione con dalla quale è nato n data 6/1/2019, CP_1 Per_1
ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare regolare la responsabilità genitoriale.
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 20/10/2024, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis. 17 cpc.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, celebrata in data 29/2/2025, il Giudice delegato sentiva le parti le quali dichiaravano di avere raggiunto un accordo e chiedevano un breve termine per deposito del medesimo. Il Giudice delegato assegnava il termine richiesto e rimetteva, all'esito, il fascicolo al collegio.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 12/03/2025
Osservato in diritto
Responsabilità genitoriale
Le parti hanno concordato una regolamentazione assolutamente “standard” che garantisce al minore la piena attuazione del principio bigenitoriale e che assicura al medesimo un congruo mantenimento da parte di entrambi i genitori. Le parti hanno, altresì, inserito altre pattuizioni non di pertinenza del tribunale. L'accordo non è contrario a norme imperative o ordine pubblico e deve essere recepito. Le spese sono compensate come da accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe così decide:
1. affida il minore in modo condiviso ad entrambi i genitori;
Persona_2
2. dispone il collocamento prevalente, anche ai fini anagrafici del minore, presso la madre nella casa familiare in comproprietà tra le parti al 50% sita in RV (MI), via Trieste n.
19;
3. dispone la regolamentazione del diritto di visita come già in atto, che prevede quanto segue:
a) visite infrasettimanali: il padre potrà tenere e vedere con se il bambino due giovedì al mese, alternati con la madre, nella settimana in cui non avrà il week end prelevandolo dall'uscita dall'asilo/scuola fino alle 19.30 quando lo ricondurrà a casa della madre o dei nonni materni, previo accordo tra i genitori, dopo cena o prima di cena laddove il minore dovesse mostrare particolare stanchezza;
b) nei fine settimana: il padre potrà tenere con sè il bambino a week end alternati con la madre dal venerdì pomeriggio all'uscita dall'asilo/scuola fino alla domenica sera ore 18.30 quando lo porterà a casa della mamma o dei nonni materni, previo accordo tra i genitori;
c) vacanze natalizie: il minore trascorrerà con il padre e con la madre secondo il principio dell'alternanza annuale la settimana dal 23 al 30 dicembre o quella dal 30 dicembre al 6 gennaio, con la precisazione (visto quanto attuato per l'anno 2024/2025 su accordo delle parti) che per l'anno 2025/2026 lo stesso starà con il padre dal 23.12.2025 quando lo preleverà dalla casa materna fino al 30.12.2025 alle ore 16.30 quando ivi lo ricondurrà a casa della madre o dei nonni materni previo accordo tra i genitori;
d) vacanze pasquali: il minore starà con il padre e con la madre secondo il principio dell'alternanza annuale il giorno di Pasqua o di Pasquetta, con la precisazione che per l'anno
2025 il minore starà con la madre il giorno di Pasqua e con il padre il giorno di Pasquetta dalle ore 10.00 alle ore 19.30 dopo cena (orari che si chiede vengano estesi al giorno di Pasqua per gli anni di competenza del padre);
e) vacanze estive: il padre potrà tenere il minore con se per 15 giorni anche consecutivi con la precisazione che le parti si comunicheranno reciprocamente il periodo e la località di villeggiatura entro la fine di aprile di ogni anno e si renderanno reperibili all'utenza telefonica,
a mezzo di videochiamata, almeno una volta al giorno per assicurare al minore il contatto con l'altro genitore;
4. dà atto i genitori hanno concordato nel garantire al minore una videochiamata al giorno nella fascia oraria 19.00 – 20.30 per il padre e in quella dalle 16.00 – 17.30 per la madre;
5. dà atto che l'assegno unico per il figlio viene assegnato interamente alla madre che si impegna a compilare la relativa domanda con accredito sul suo conto corrente personale e con impegno del padre a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria laddove richiesto e a modificare nel portale INPS i dati revocando la richiesta a fatta a suo nome favorendo pertanto poi la richiesta della madre, al momento bloccata perché appunto sono presenti i dati paterni;
6. dà atto che il padre autorizza la madre a chiedere la misura B1 in favore del minore con accredito sul suo conto corrente personale e autorizza la stessa ad utilizzare l'importo mensilmente erogato per far fronte alle spese straordinarie del minore a suo esclusivo carico corso di nuoto e terapie e frequenza presso la cooperativa L'Abbraccio o altro centro per l'autismo.
7. dà atto ad integrazione di quanto sopra che:
a) il padre si impegna a corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente intestato alla madre presso IT DD con codice iban
[...] l'importo di E. 150,00 a titolo di contributo al mantenimento del minore;
b) le parti stabiliscono che l'assegno di invalidità che viene erogato a favore di verrà Per_1
utilizzato dalla madre per le esigenze di spesa ordinaria del minore per il mantenimento dello stesso, senza che il padre ne possa chieder conto;
8. dà atto che le spese straordinarie relative alla frequentazione da parte del minore del centro per l'autismo presso la Cooperativa L'Abbraccio ONLUS e quelle relative al corso di nuoto saranno integralmente a carico della madre che provvederà a saldarle nella misura del 100%;
9. dà atto che le spese straordinarie, diverse da quelle indicate al punto 8) che precede, saranno a carico dei genitori nella misura del 50% secondo quanto previsto dal protocollo spese adottato dal Tribunale di Milano, qui di seguito trascritto, e secondo il seguente schema
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia
e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
10. dà atto che quanto alla casa familiare di RV (MI), via Trieste n. 19 le parti pattuiscono quanto segue:
a) l'immobile verrà assegnato in godimento al minore e alla madre con gli arredi tutti fino alla cessione della quota da parte del padre in favore della madre di cui si dirà nel proseguo;
b) la NO si impegna a pagare integralmente, anche per la quota del Sig. Parte_1
i ratei del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa familiare di cui CP_1
trattasi fino alla sua naturale estinzione, rinunciando nei confronti dello stesso ad ogni domanda di rimborso di quanto pagato fino ad oggi per conto dello predetto e dichiara di aver già provveduto a chiedere il trasferimento dell'addebito del rateo del mutuo sul suo conto corrente personale;
c) il Sig. a totale definizione dei rapporti patrimoniali nascenti dalla convivenza CP_1
intercorsa e al fine di risolvere la crisi familiare creatasi tra le parti, si impegna a cedere alla
NO , che accetta allo stesso titolo, la propria quota del 50% Parte_1
dell'immobile adibito a casa familiare sito in RV (MI), via Trieste n. 19, pervenuta alle parti con atto di compravendita a rogito del Notaio Dr. del 23.11.2027, di cui Parte_2
al repertorio 7441 e alla raccolta 6681, costituita da porzione immobiliare composta da due locali, servizi e ripostiglio al piano primo, censito al Catasto Fabbricati del Comune di
RV come segue: foglio 3, mappale 218, subalterno 4, via Trieste n. 19, piano 1, categorie A/3, classe 4, vani
4,5, superficie catastale totale mq. 74 (totale escluse aree scoperte mq. 73), rendita euro
255,65.
Coerenze: a nord est mappale 212; a sud est mappale 218/5, vano scale e ballatoio comuni;
a sud ovest mappale 219; a nord ovest via Fiume.
d) la cessione avverrà senza dazione di denaro in favore del cedente, ma al prezzo del residuo mutuo all'importo che risulterà dovuto alla banca Monte dei Paschi di Siena - in forza di contratto di mutuo ipotecario del 23.11.2017 rogito del Notaio Dr. di Busto Parte_2
Arsizio (VA) di cui al repertorio n. 7442 e alla raccolta n. 6682 di pari data - alla data di effettiva stipula tra le parti dell'atto di cessione della quota del bene immobile. La Sig.
si impegna a chiedere all'Istituto di credito l'accollo del mutuo, con l'accordo che Pt_1
se l'accollo non verrà concesso la Sig.ra si impegna comunque a quanto già Parte_1
pattuito al punto 10) lett. b);
e) la stipula dell'atto di cessione dovrà intervenire entro 120 giorni dal provvedimento di omologa del presente accordo da parte del Tribunale di Milano avanti il Notaio scelto dalla
NO con spese e onorari notarili a carico di quest'ultima; Parte_1
11. dà atto che le parti continueranno a pagare nella misura del 50% il finanziamento contratto con il 16.04.2021 da per dell'importo originario Controparte_3 CP_1
di E. 24.768,00, con rata mensile di E. 260,75 e debito residuo al 13.11.2024 di E. 14.190,00 le cui somme sono state utilizzate per la ristrutturazione della casa familiare (rifacimento balcone e esterni e acquisto arredi e altro, …): sul punto le parti pattuiscono che l'addebito del rateo verrà trasferito sul conto corrente personale del Sig. su cui la Sig.ra CP_1
si impegna a corrispondere la sua quota del 50% fino al saldo almeno 5 Parte_1 giorni prima della scadenza mensile prevista per l'addebito che è fissata per il giorno 20 di ogni mese;
12. dà atto che quanto all'autovettura Honda Jazz cointestata alle parti, queste ultime dichiarano di averla venduta in data 25 febbraio 2025 al prezzo di euro 10.752,00 e che
- il prezzo ricavato dalla vendita, attualmente accreditato sul conto corrente comune, verrà utilizzato per estinguere integralmente il debito residuo derivante dal contratto di finanziamento n. 2059510301 stipulato per il suo acquisto a nome di con CP_1
Deutsche Bank in data 30.09.2022 con scadenza 30.08.2027;
- la somma eccedente che residuerà rispetto al costo di estinzione anticipata del finanziamento verrà suddivisa tra le parti al 50%;
13. dà atto che il conto corrente accesso presso incrementato degli Controparte_4
accrediti della NO per le rate dei mutui e finanziamenti del mese in corso Parte_1
verrà estinto dalle parti con suddivisione al 50% degli importi ivi accreditati al netto delle spese di chiusura conto e dei debiti nelle more maturati;
14. dà atto che il padre presta il consenso all'iscrizione scolastica del minore e alla frequentazione dell'ora di scienze delle religioni, riservando in futuro di decidere unitamente alla madre in ordine alla frequentazione del catechismo e alla somministrazione dei sacramenti;
15. le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio anche a nome del figlio minore;
16. spese legali sono compensate tra le parti.
MANDA al Cancelliere per comunicazione alle parti
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 12/03/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato