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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 06/11/2025, n. 1342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1342 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente
dott. Aldo De Luca Giudice rel. dott. Leonardo Papaleo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel giudizio iscritto al RGNR. 3750/2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
, nato a [...] il [...] (avv. Salvatore Guadagnino, giusta procura in Parte_1
atti) parte ricorrente
E
, nata a [...] il [...] (avv. Arturo Varricchio, giusta Controparte_1
procura in atti) parte resistente
con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 8/7/2025: pronuncia non definitiva sullo status
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Parte ricorrente, sulla premessa di aver contratto matrimonio concordatario in AR
(AV) con e che dalla loro unione sono nate le figlie (23/8/2008) e Controparte_1 Per_1
(9/3/2013), chiedeva pronunciarsi la separazione personale dal coniuge essendo venuta Per_2
p. 1/4 meno ogni possibilità di ristabilire l'affectio coniugalis, ormai irrimediabilmente compromessa a causa della condotta di quest'ultima, a suo dire, intollerabile e contraria ai doveri familiari. In particolare, deduceva che la moglie, attraverso comportamenti ostili ed omissivi, lo ha, di fatto, estromesso dalla vita familiare ostacolandolo nelle scelte di vita quotidiana. Su tali premesse,
l'istante chiedeva dichiararsi la separazione con addebito all'altro coniuge, l'affido condiviso delle figlie con collocazione presso la madre nella casa coniugale. Chiedeva, inoltre, di stabilire un assegno di mantenimento a suo carico in favore delle figlie nella misura complessiva di €.800
(€.400 per ciascuna figlia), oltre obbligo di contribuzione al 50% delle spese straordinarie e di disciplinare l'esercizio del suo diritto di visita delle minori in base a quanto indicato nel ricorso. Si costituiva in giudizio , la quale contestava ogni addebito, forniva una diversa Controparte_1
ricostruzione della vicenda. In particolare, deduceva di aver subito un comportamento dispotico e di coazione psicologica da parte del marito. Ciò posto, in base a tale diversa prospettazione, parte resistente chiedeva: il rigetto della domanda addebito, che a sua volta formulava nei confronti di l'affidamento condiviso delle minori, con collocazione presso di sé, oltre Parte_1
l'assegnazione della casa coniugale sita in Sant'Angelo a Cupolo (BN); disporre il mantenimento delle figlie a carico del ricorrente nella misura complessiva di €.2.000 (€.
1.000 per ciascuna figlia), da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre obbligo di contribuzione al 50% delle spese straordinarie ed oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
disporre in suo favore il mantenimento mensile nella misura di €.800, oltre obbligo di rivalutazione secondo gli indici Istat.
Chiedeva, altresì, di disporsi la regolamentazione del diritto di visita secondo quanto indicato nel piano genitoriale depositato.
2. Con ordinanza del 30/4/2025 e venivano autorizzati a Parte_1 Controparte_1
vivere separatamente con obbligo del mutuo rispetto e, a seguito di diverse istanze presentate nel corso del giudizio, venivano adottati i seguenti provvedimenti indifferibili ed urgenti:
- affido condiviso delle minori con collocazione prevalente presso la madre in
Sant'Angelo a Cupolo (BN), presso la casa coniugale a lei assegnata;
- obbligo in capo a di corrispondere l'assegno di mantenimento in Parte_1
favore delle figlie minori nella misura complessiva di €.1000 (€.500 ciascuna), da versare a il giorno 5 di ogni mese, a partire dal mese di marzo 2024, Controparte_1
oltre obbligo di contribuzione del 50% delle spese straordinarie;
- potrà tenere con sé le figlie e nei week-end della Parte_1 Per_1 Per_2
seconda e terza settimana del mese e, precisamente, dall'uscita di scuola del sabato
p. 2/4 (ovvero dalle 15 durante il periodo festivo ed estivo) e sino alle 18 della domenica successiva. Qualora le ragazze non vogliano dormire con il padre nella notte del sabato, questi si obbliga ad accompagnarle ed andarle a riprendere nelle loro uscite serali per poi riaccompagnarle presso la casa coniugale e riprenderle la domenica mattina. Il padre si impegna a comunicare alla madre con congruo anticipo eventuali impedimenti o ritardi. Durante la settimana il padre potrà prelevare le figlie dalla casa familiare alle 7:45 per accompagnarla a scuola, ovvero dalle ore 10 durante il periodo festivo, nelle giornate di lunedì e mercoledì, e, dopo averle riprese all'uscita di scuola, potranno mangiare con lui per poi essere riaccompagnate a casa dalle 16:30, ovvero alle 19 nel periodo estivo. Durante le vacanze natalizie, le figlie trascorreranno con un genitore la Vigilia di Natale e il giorno di Natale e con l'altro genitore, la vigilia di
Capodanno e Capodanno alternandosi negli anni a partire dalle prossime festività natalizie (Natale 2024), quando le minori trascorreranno la Vigilia di Natale e il giorno di Natale con la madre. Durante le festività pasquali le minori passeranno ad anni alterni con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il giorno di Pasquetta,
a partire da Pasqua 2025, periodo durante il quale trascorreranno la domenica di
Pasqua con la madre. Nel periodo estivo (da intendersi quello della fine della scuola sino alla ripresa della stessa) le minori trascorreranno due settimane consecutive con il padre e due settimane consecutive con la madre, previa comunicazione del padre entro il 15 giugno di ogni anno, mentre il periodo residuo resta regolato dal regime di visita prefissato, salvo diverse intese di volta in volta stabilite.
3. All'udienza del 8/7/2025 la causa veniva trattenuta in decisione limitatamente alla pronuncia parziale sullo status.
4. Ciò posto, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta. Le risultanze processuali hanno, invero, già ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. A conferma di ciò rileva, innanzitutto, la circostanza che entrambi i coniugi hanno confermato l'interruzione della convivenza e la volontà di separarsi, sia alla prima udienza di comparizione personale, che nelle fasi successive. Da tali elementi si ricava, pertanto,
in modo univoco il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui ricorrono le condizioni di cui all'art. 151 c.c. e, in accoglimento della domanda formulata da
p. 3/4 entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale, disponendo le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. nr. 396/2000 rimettendo la causa in istruttoria per l'ulteriore corso del giudizio.
5. Spese processuali unitamente alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronunzia la separazione personale dei coniugi e uniti Parte_1 Controparte_1
in matrimonio il 21/9/2006 a AR (AV) (atto nr.38, Parte II, Serie A, ufficio 1);
- ordina procedersi all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 69 lett. D), DPR
3- 11-2000 n. 396, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficiale dello Stato Civile di
AR (AV);
- provvede con separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio;
- spese processuali rinviate alla pronuncia della sentenza definitiva.
Benevento, 2 ottobre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Aldo De Luca dott. Maria Ilaria Romano
p. 4/4