Art. 57.
I concorsi per posti disponibili di direttore di ufficio locale devono essere banditi almeno due volte l'anno.
Gli scrutini per anzianita' congiunta al merito nei casi previsti dalla presente legge devono essere tenuti almeno ogni trimestre.
I concorsi per posti disponibili di direttore di ufficio locale devono essere banditi almeno due volte l'anno.
Gli scrutini per anzianita' congiunta al merito nei casi previsti dalla presente legge devono essere tenuti almeno ogni trimestre.