Articolo 40 della Legge 16 agosto 1962, n. 1417
Articolo 39Articolo 41
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20 ottobre 1962
Art. 40.
Le prestazioni di previdenza e di assistenza erogate dall'Ente sono cumulabili con ogni altro eventuale trattamento di pensione o assistenziale goduto o spettante all'iscritta, salvo l'integrazione disposta dall'articolo 33.
Nel caso di assistenza di malattia il trattamento a carico dell'Ente e' corrisposto ad integrazione di altri eventuali analoghi trattamenti non oltre la spesa totale effettivamente sostenuta dall'iscritta e da questa debitamente documentata.
Entrata in vigore il 20 ottobre 1962