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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 26/05/2025, n. 1592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1592 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato, la seguente
Sentenza ex art. 429 cpc
nella causa per controversia di previdenza e assistenza promossa da
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. De Nicolo e Sallustio - Ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappr e dif dall'Avv. Battiato
- Convenuto -
OGGETTO: “rdc”.
Fatto e diritto
Con ricorso del 11.7.24 la parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di Taranto quale giudice del lavoro di dichiarare il proprio diritto a percepire il rdc e che dunque non sussiste alcun indebito.
L' si costituiva chiedendo il rigetto della domanda attorea. CP_1
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
********************
La domanda è infondata.
La ricorrente non ha dichiarato i redditi percepiti dal proprio coniuge, sul Persona_1
presupposto che trattandosi di redditi inferiori a € 3000,00 lordi non concorressero alla determinazione del beneficio economico e dunque non andassero comunicati. Tuttavia tale previsione è stata introdotta con la legge di bilancio 197 del 2022 a decorrere dal 1 gennaio 2023, mentre i redditi contestati sono relativi all'anno 2022, quando analoga previsione non c'era. La omessa comunicazione dei redditi determina la decadenza dal beneficio in quanto incidente sull'ammontare dell'imposto corrisposto e che se tempestivamente comunicata avrebbe determinato l'erogazione di un importo inferiore.
Il ricorso non può dunque trovare accoglimento.
Nulla per le spese stante la dichiarazione ex art.152 disp att cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta il ricorso,
2. Nulla per le spese.
Taranto, 26.5.25
Il Tribunale –giudice del lavoro
(Dott.ssa Maria LEONE)
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato, la seguente
Sentenza ex art. 429 cpc
nella causa per controversia di previdenza e assistenza promossa da
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. De Nicolo e Sallustio - Ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappr e dif dall'Avv. Battiato
- Convenuto -
OGGETTO: “rdc”.
Fatto e diritto
Con ricorso del 11.7.24 la parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di Taranto quale giudice del lavoro di dichiarare il proprio diritto a percepire il rdc e che dunque non sussiste alcun indebito.
L' si costituiva chiedendo il rigetto della domanda attorea. CP_1
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
********************
La domanda è infondata.
La ricorrente non ha dichiarato i redditi percepiti dal proprio coniuge, sul Persona_1
presupposto che trattandosi di redditi inferiori a € 3000,00 lordi non concorressero alla determinazione del beneficio economico e dunque non andassero comunicati. Tuttavia tale previsione è stata introdotta con la legge di bilancio 197 del 2022 a decorrere dal 1 gennaio 2023, mentre i redditi contestati sono relativi all'anno 2022, quando analoga previsione non c'era. La omessa comunicazione dei redditi determina la decadenza dal beneficio in quanto incidente sull'ammontare dell'imposto corrisposto e che se tempestivamente comunicata avrebbe determinato l'erogazione di un importo inferiore.
Il ricorso non può dunque trovare accoglimento.
Nulla per le spese stante la dichiarazione ex art.152 disp att cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta il ricorso,
2. Nulla per le spese.
Taranto, 26.5.25
Il Tribunale –giudice del lavoro
(Dott.ssa Maria LEONE)