Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 25/06/2025, n. 12654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12654 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 12654/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13527/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13527 del 2024, proposto da
PA AV, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Aiello, Angela Stani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’esecuzione della sentenza n. 2095/2022 del Tribunale Civile di Roma – sez. Lavoro, giudice dr.ssa Casola, pubblicata il 03.03.2022, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 35413/2020 e notificata il 14.06.2023, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 la dott.ssa Virginia Arata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premettendo che:
1) con la sentenza indicata in epigrafe, passata in giudicato, notificata il 06.10.2022 e, successivamente, in data 14.06.2023 a seguito di ordinanza ex art. 288 c.p.c., il Tribunale di Roma, avendo accertato e dichiarato il diritto della ricorrente al riconoscimento dell’intero servizio effettivo pre-ruolo prestato, pari a complessivi 11 anni, 3 mesi e 5 giorni e quindi il diritto al riconoscimento del livello stipendiale corrispondente all’anzianità di servizio maturata sulla base delle Tabelle allegate al CCNL Comparto Scuola per il personale dell’Area Professionale Amministrativo Tecnico Ausiliario ATA, ha ordinato al Ministero di emettere un nuovo decreto di ricostruzione della carriera e, dunque, condannato l’Amministrazione al pagamento, in favore della ricorrente, delle differenze retributive pari a € 2.665,69, oltre accessori di legge, nonché ordinato la regolarizzazione contributiva e previdenziale della stessa in seguito al riconoscimento dell’integrale anzianità di servizio maturata e delle differenze di retribuzione conseguentemente spettanti.
2) in ragione della mancata esecuzione da parte dell’Amministrazione, salvo il pagamento delle sole spese legali liquidate in sentenza, la ricorrente ha adito l’intestato T.A.R. chiedendo che venga data ottemperanza alla suddetta sentenza;
3) il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio, ma non ha depositato documenti;
4) alla camera di consiglio del 4 giugno 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione;
Il ricorso deve essere accolto.
Il Collegio ricorda che il giudizio di ottemperanza è limitato all’esecuzione del giudicato di cui è chiesta l’attuazione, i cui presupposti non possono essere oggetto di sindacato in codesta sede.
Nel caso in esame, non avendo fornito l’Amministrazione resistente delucidazioni in ordine all’esecuzione della sentenza de quo, la pretesa fatta valere dalla ricorrente con il presente ricorso deve essere accolta.
In ragione di ciò, si dispone che l’Amministrazione resistente provveda entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza al pagamento delle somme di cui sopra, salvo le spese di lite.
In caso di ulteriori inadempienze e dunque infruttuoso decorso del termine, di nomina sin da ora un commissario ad acta che, senza ricevere compenso, provvederà alla esecuzione della sentenza in epigrafe.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, mentre l’importo del contributo unificato deve essere rimborsato per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e termini di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza indicata in motivazione, nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione, previa richiesta del ricorrente;
- condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in € 1.500,00 oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Virginia Arata, Referendario, Estensore
Francesco Baiocco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Virginia Arata | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO