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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 12/12/2024, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1413/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1413/2024 promossa da:
CF. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Deborak FF
E
(CF. , con il patrocinio degli Controparte_1 C.F._2
Avv.ti Sandra Albertini e Elisabetta Misilmeri
RICORRENTI
Con l'intervento del PM – sede con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e Giudici depositavano in data 28/3/2024 ricorso congiunto Pt_1 per la separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. contestualmente chiedendo la pronuncia – decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale – la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in Casale Marittimo (PI) in data
1 9/9/2007 alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, con ordine all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Pronunciata dal Collegio sentenza di separazione in data 16/5/2024 (sent. n.
65/2024 pubblicata il 21/5/2024, divenuta irrevocabile) e rimessa sul ruolo la causa per la successiva pronuncia di divorzio, all'udienza del 12.12.2024 le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte dando atto, quanto alle condizioni accessorie, della situazione di fatto sopravvenuta e delle conseguenti statuizioni richieste, che vengono riportate in dispositivo.
Venendo dunque all'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rileva il Tribunale che Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi in sede di separazione personale (16/5/2024) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Casale Marittimo (PI) il
09/09/2007 tra e e trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello stato civile del Comune di nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 12 Parte 2 Serie A n. 2007.
In merito alle condizioni accessorie così dispone:
1) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver adempiuto agli impegni assunti in sede di separazione per la condizione n. 2 limitatamente ai punti I,II,III,IV,V,VI,VIII,X e XII
2 2) Il sig. così come già previsto al punto IX della sentenza di CP_1 separazione si impegna ed obbliga a fornire alla sig.ra la quantità Pt_1
d'acqua necessaria per il buon funzionamento della lavanderia a gettoni da
LL gestita e sita in Cecina, Corso Matteotti 350, occupandosi anche delle operazioni di riempimento delle cisterne Parte 3) Stante l'avvenuto recesso della sig.ra dalla società per atto del Pt_1
Notaio del 5 dicembre 2024, il sig. Giudici si impegna ed obbliga a Per_1 tenere indenne la sig.ra così come già previsto in separazione, da Pt_1 qualsivoglia pretesa creditoria possa essere avanzata nei suoi confronti da Parte soggetti creditori della società
4) Spese compensate.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Casale Marittimo (Pi) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 12/12/2024.
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1413/2024 promossa da:
CF. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Deborak FF
E
(CF. , con il patrocinio degli Controparte_1 C.F._2
Avv.ti Sandra Albertini e Elisabetta Misilmeri
RICORRENTI
Con l'intervento del PM – sede con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e Giudici depositavano in data 28/3/2024 ricorso congiunto Pt_1 per la separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. contestualmente chiedendo la pronuncia – decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale – la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in Casale Marittimo (PI) in data
1 9/9/2007 alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, con ordine all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Pronunciata dal Collegio sentenza di separazione in data 16/5/2024 (sent. n.
65/2024 pubblicata il 21/5/2024, divenuta irrevocabile) e rimessa sul ruolo la causa per la successiva pronuncia di divorzio, all'udienza del 12.12.2024 le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte dando atto, quanto alle condizioni accessorie, della situazione di fatto sopravvenuta e delle conseguenti statuizioni richieste, che vengono riportate in dispositivo.
Venendo dunque all'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rileva il Tribunale che Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi in sede di separazione personale (16/5/2024) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Casale Marittimo (PI) il
09/09/2007 tra e e trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello stato civile del Comune di nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 12 Parte 2 Serie A n. 2007.
In merito alle condizioni accessorie così dispone:
1) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver adempiuto agli impegni assunti in sede di separazione per la condizione n. 2 limitatamente ai punti I,II,III,IV,V,VI,VIII,X e XII
2 2) Il sig. così come già previsto al punto IX della sentenza di CP_1 separazione si impegna ed obbliga a fornire alla sig.ra la quantità Pt_1
d'acqua necessaria per il buon funzionamento della lavanderia a gettoni da
LL gestita e sita in Cecina, Corso Matteotti 350, occupandosi anche delle operazioni di riempimento delle cisterne Parte 3) Stante l'avvenuto recesso della sig.ra dalla società per atto del Pt_1
Notaio del 5 dicembre 2024, il sig. Giudici si impegna ed obbliga a Per_1 tenere indenne la sig.ra così come già previsto in separazione, da Pt_1 qualsivoglia pretesa creditoria possa essere avanzata nei suoi confronti da Parte soggetti creditori della società
4) Spese compensate.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Casale Marittimo (Pi) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 12/12/2024.
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
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