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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 08/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 08.01.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
nella causa vertente tra: a OR (ME) il 11.07.1962 (cod. fisc. Parte_1 [...]
ivi residente in [...]98/P, elettivamente domiciliata in S. Agata Militello C.F._1
(ME) Via Medici n. 252, presso lo studio dell'avv. Teresa Notaro, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante. Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: recupero somme
All'udienza del 08.01.2025 il procuratore della ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e motivi della decisione
Con ricorso R.G. n° 3264/2019 depositato in Cancelleria in data 25.10.2019 la ricorrente adiva il Giudice del
Lavoro chiedendo: di ritenere e dichiarare irripetibile la somma di € 8.303,85 trattenuta a titolo di conguaglio nonché la somma di € 11.211,61 trattenuta a titolo di recupero crediti in occasione della liquidazione degli arretrati dell'assegno ordinario n. Cat. IO n. 15051610; conseguentemente, condannare CP_ l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione, in proprio favore, della complessiva somma di € 19.515,46 (€ 8.303,85 + € 11.211,61), o nella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi di legge dalla data delle singole trattenute rateali al CP_ soddisfo. Inoltre, ritenere e dichiarare l'illegittimità delle trattenute fiscali operate dall' in occasione CP_ degli arretrati dell'assegno ordinario n. Cat. IO n. 15051610 e per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in proprio favore della complessiva somma di €
8.458,32 o nella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in seguito all'espletamento di CTU contabile. Il tutto aumentato di interessi di legge dalla data di liquidazione degli arretrati al soddisfo;
disporre ogni altra statuizione conseguenziale.
Si costituiva l' che contestava il ricorso. CP_2
In base ad una attenta lettura di tutto il fascicolo le richieste della ricorrente non hanno nessun fondamento di legge. L'operato dell' è oltremodo corretto, considerando che l'indebito gravante CP_1 sulla prestazione di assegno ordinario deriva dal divieto di cumulo tra l'assegno ordinario e l'indennità di disoccupazione e nell'ipotesi in cui gli arretrati vengono liquidati si applica il criterio di tassazione separata.
Di conseguenza va rigettato il ricorso. Compensate le spese tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-compensa integralmente le spese tra le parti del giudizio.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 08.01.2025
IL CANCELLIEREIL GIUDICE DEL LAVORO
D.R. AMATO LUCIA MARIA CATENA
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 08.01.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
nella causa vertente tra: a OR (ME) il 11.07.1962 (cod. fisc. Parte_1 [...]
ivi residente in [...]98/P, elettivamente domiciliata in S. Agata Militello C.F._1
(ME) Via Medici n. 252, presso lo studio dell'avv. Teresa Notaro, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante. Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: recupero somme
All'udienza del 08.01.2025 il procuratore della ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e motivi della decisione
Con ricorso R.G. n° 3264/2019 depositato in Cancelleria in data 25.10.2019 la ricorrente adiva il Giudice del
Lavoro chiedendo: di ritenere e dichiarare irripetibile la somma di € 8.303,85 trattenuta a titolo di conguaglio nonché la somma di € 11.211,61 trattenuta a titolo di recupero crediti in occasione della liquidazione degli arretrati dell'assegno ordinario n. Cat. IO n. 15051610; conseguentemente, condannare CP_ l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione, in proprio favore, della complessiva somma di € 19.515,46 (€ 8.303,85 + € 11.211,61), o nella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi di legge dalla data delle singole trattenute rateali al CP_ soddisfo. Inoltre, ritenere e dichiarare l'illegittimità delle trattenute fiscali operate dall' in occasione CP_ degli arretrati dell'assegno ordinario n. Cat. IO n. 15051610 e per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in proprio favore della complessiva somma di €
8.458,32 o nella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in seguito all'espletamento di CTU contabile. Il tutto aumentato di interessi di legge dalla data di liquidazione degli arretrati al soddisfo;
disporre ogni altra statuizione conseguenziale.
Si costituiva l' che contestava il ricorso. CP_2
In base ad una attenta lettura di tutto il fascicolo le richieste della ricorrente non hanno nessun fondamento di legge. L'operato dell' è oltremodo corretto, considerando che l'indebito gravante CP_1 sulla prestazione di assegno ordinario deriva dal divieto di cumulo tra l'assegno ordinario e l'indennità di disoccupazione e nell'ipotesi in cui gli arretrati vengono liquidati si applica il criterio di tassazione separata.
Di conseguenza va rigettato il ricorso. Compensate le spese tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-compensa integralmente le spese tra le parti del giudizio.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 08.01.2025
IL CANCELLIEREIL GIUDICE DEL LAVORO
D.R. AMATO LUCIA MARIA CATENA