TRIB
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 25/07/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1128/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 1128/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata presso l'Avv. FERRETTI ISABELLA che la rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Controparte_1 presso l'Avv. CRESCIMONE FEDERICA che lo rappresenta e difende per procura in atti,
CONVENUTO
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente e il convenuto:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto:
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio con il Sig. (cod. fisc. Controparte_1 [...]
) nato a [...] – Marocco il 01.01.1987, residente a [...] C.F._1 celebrato a FK EN SA (Marocco) il 30.10.2015 e trascritto nei registri dello stato civile del comune di Pinerolo (TO) al n. 16 parte 2 serie C- anno 2018, ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile competente di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nel Registro dello Stato pagina 1 di 5 Civile - alle medesime condizioni di cui alla sentenza di separazione n. 828/2024 emessa in data
14.11.2024 e pubblicata in data 29.11.2024 da Codesto Ill.mo Tribunale ordinario di Cuneo,
Sezione civile, Giudice Rel. Dott.ssa Elisa Einaudi, nella presente causa R.G. n. 1128/2024, che si riportano qui di seguito:
i figli minori e vengono affidati in modo condiviso con Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 Per_5 stabile collocazione abitativa dei medesimi presso il padre;
permane il monitoraggio da parte dei Servizi Sociali e di NPI competenti fino a quando ritenuto dagli stessi necessario;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse afferenti ai figli minori quali ad esempio quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, tenendo conto tra l'altro delle capacità, dell'inclinazione naturale delle aspirazioni dei minori medesimi, ed eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per quel che concerne le questioni di ordinaria amministrazione;
la madre, la quale attualmente non dispone di una soluzione abitativa adeguata a consentire il pernottamento dei minori presso di sé, potrà tenere con sé i medesimi un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita da scuola e sino alle 18, il sabato dalle 10.00 alle 17.00, oltre a due domeniche a week end alterni sempre dalle 10.00 alle 17.00, salvo diverse variazioni da concordare tra i genitori;
nel momento in cui la Sig.ra disporrà di un'abitazione adeguata, i minori rimarranno Parte_1 con la medesima a fine settimana alternati dal sabato mattina, con prelevamento presso l'abitazione familiare entro le ore 10.00, sino alla domenica sera alle ore 20.30, oltre a un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita da scuola, con relativo pernotto e riaccompagnamento a scuola il giorno successivo;
nelle vacanze estive la madre potrà tenere con sé i figli minori per due settimane, anche non consecutive, da indicare e concordare con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
nelle vacanze invernali la madre potrà tenere con sé i figli minori per una settimana ad anni alterni dal
24 dicembre al 31 dicembre e dal 1° gennaio al 6 gennaio;
le vacanze pasquali, al pari delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”), saranno trascorse ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore o, in alternativa, suddivise equamente per l'intero periodo di sospensione scolastica;
l'Assegno Unico verrà integralmente percepito dal Sig. CP_1
pagina 2 di 5 circa le spese straordinarie, spese mediche, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative ed ogni altra spesa straordinaria relativa all'educazione, all'istruzione ed alla cura dei minori – concordate o necessitate e documentate – esse verranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% (cinquanta per cento);
i genitori prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti dei minori.
Le spese della presente procedura saranno integralmente compensate tra le parti. I procuratori delle parti dichiarano pertanto di rinunciare alla solidarietà ex art. 68 L.P.”
Per il Pubblico Ministero:
“Si accolgano le conclusioni congiunte”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 20.5.2024, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale Parte_1 dal marito e, una volta decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio. Controparte_1
La ricorrente ha altresì domandato l'addebito della separazione, l'affidamento esclusivo dei figli minori e la previsione di incontri con il padre in luogo Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 Per_5 neutro e un contributo al mantenimento di 150,00 euro a figlio.
Il convenuto si è costituito, contestando la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di addebito della separazione e chiedendo l'affidamento condiviso dei minori con collocazione prevalente presso di sé o, in subordine, presso la madre e il rigetto della domanda di contributo al mantenimento.
Dopo aver sentito le parti all'udienza del 16.7.2024, il Giudice istruttore ha disposto in via provvisoria l'affidamento condiviso dei minori, la loro collocazione con la madre con facoltà per i servizi di collocarli presso il padre per il tempo necessario a che la ricorrente trovasse un'adeguata sistemazione abitativa e un contributo al mantenimento a carico del convenuto di
500,00 euro mensili, da sospendersi in caso di permanenza prevalente presso il padre.
Con memoria depositata l'11.10.2024, le parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo.
Il Tribunale con sentenza parziale del 14.11.2024 ha dichiarato la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti e, con ordinanza in pari data, ha rimesso la controversia in istruttoria per la trattazione della domanda di divorzio. Le parti hanno insistito per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla separazione e la causa è stata nuovamente rimessa al Collegio per la decisione all'udienza a pagina 3 di 5 trattazione scritta del 10.6.2025. Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio chiedendo accogliersi le conclusioni congiunte.
La domanda di scioglimento del matrimonio può trovare accoglimento in quanto sono trascorsi più di sei mesi dall'autorizzazione a vivere separatamente, resa all'udienza del 16.7.2024, ed è passata in giudicato la sentenza di separazione. È inoltre pacifico che la crisi coniugale sia ormai irreversibile e che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita.
Le condizioni di affidamento e mantenimento concordate tra le parti possono essere recepite in quanto esattamente corrispondenti a quelle della separazione e già ritenute in quella sede conformi all'interesse dei minori.
Le spese di giudizio vengono integralmente compensate in virtù dell'accordo raggiunto sia per la separazione che per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio tra , nata a [...] Parte_1 il 16.4.1996, e , nato a [...] il [...], matrimonio celebrato a Controparte_1
FK EN SA (Marocco) il 30.10.2015 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Pinerolo al n. 16, parte II serie C anno 2016, alle seguenti condizioni:
i figli minori e vengono affidati in modo condiviso con Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 Per_5 stabile collocazione abitativa dei medesimi presso il padre;
permane il monitoraggio da parte dei Servizi Sociali e di NPI competenti fino a quando ritenuto dagli stessi necessario;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse afferenti ai figli minori quali ad esempio quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, tenendo conto tra l'altro delle capacità, dell'inclinazione naturale delle aspirazioni dei minori medesimi, ed eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per quel che concerne le questioni di ordinaria amministrazione;
la madre, la quale attualmente non dispone di una soluzione abitativa adeguata a consentire il pernottamento dei minori presso di sé, potrà tenere con sé i medesimi un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita da scuola e sino alle 18, il sabato dalle 10.00 alle 17.00, oltre a due domeniche a week end alterni sempre dalle 10.00 alle 17.00, salvo diverse variazioni da concordare tra i genitori;
pagina 4 di 5 nel momento in cui la Sig.ra disporrà di un'abitazione adeguata, i minori rimarranno Parte_1 con la medesima a fine settimana alternati dal sabato mattina, con prelevamento presso l'abitazione familiare entro le ore 10.00, sino alla domenica sera alle ore 20.30, oltre a un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita da scuola, con relativo pernotto e riaccompagnamento a scuola il giorno successivo;
nelle vacanze estive la madre potrà tenere con sé i figli minori per due settimane, anche non consecutive, da indicare e concordare con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
nelle vacanze invernali la madre potrà tenere con sé i figli minori per una settimana ad anni alterni dal
24 dicembre al 31 dicembre e dal 1° gennaio al 6 gennaio;
le vacanze pasquali, al pari delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”), saranno trascorse ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore o, in alternativa, suddivise equamente per l'intero periodo di sospensione scolastica;
l'Assegno Unico verrà integralmente percepito dal Sig. CP_1 circa le spese straordinarie, spese mediche, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative ed ogni altra spesa straordinaria relativa all'educazione, all'istruzione ed alla cura dei minori – concordate o necessitate e documentate – esse verranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% (cinquanta per cento);
i genitori prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti dei minori.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Pinerolo di annotare la presente sentenza a margine del suddetto atto di matrimonio,
COMPENSA integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Cuneo, nella Camera di Consiglio del 26.6.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 1128/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata presso l'Avv. FERRETTI ISABELLA che la rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Controparte_1 presso l'Avv. CRESCIMONE FEDERICA che lo rappresenta e difende per procura in atti,
CONVENUTO
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente e il convenuto:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto:
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio con il Sig. (cod. fisc. Controparte_1 [...]
) nato a [...] – Marocco il 01.01.1987, residente a [...] C.F._1 celebrato a FK EN SA (Marocco) il 30.10.2015 e trascritto nei registri dello stato civile del comune di Pinerolo (TO) al n. 16 parte 2 serie C- anno 2018, ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile competente di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nel Registro dello Stato pagina 1 di 5 Civile - alle medesime condizioni di cui alla sentenza di separazione n. 828/2024 emessa in data
14.11.2024 e pubblicata in data 29.11.2024 da Codesto Ill.mo Tribunale ordinario di Cuneo,
Sezione civile, Giudice Rel. Dott.ssa Elisa Einaudi, nella presente causa R.G. n. 1128/2024, che si riportano qui di seguito:
i figli minori e vengono affidati in modo condiviso con Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 Per_5 stabile collocazione abitativa dei medesimi presso il padre;
permane il monitoraggio da parte dei Servizi Sociali e di NPI competenti fino a quando ritenuto dagli stessi necessario;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse afferenti ai figli minori quali ad esempio quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, tenendo conto tra l'altro delle capacità, dell'inclinazione naturale delle aspirazioni dei minori medesimi, ed eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per quel che concerne le questioni di ordinaria amministrazione;
la madre, la quale attualmente non dispone di una soluzione abitativa adeguata a consentire il pernottamento dei minori presso di sé, potrà tenere con sé i medesimi un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita da scuola e sino alle 18, il sabato dalle 10.00 alle 17.00, oltre a due domeniche a week end alterni sempre dalle 10.00 alle 17.00, salvo diverse variazioni da concordare tra i genitori;
nel momento in cui la Sig.ra disporrà di un'abitazione adeguata, i minori rimarranno Parte_1 con la medesima a fine settimana alternati dal sabato mattina, con prelevamento presso l'abitazione familiare entro le ore 10.00, sino alla domenica sera alle ore 20.30, oltre a un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita da scuola, con relativo pernotto e riaccompagnamento a scuola il giorno successivo;
nelle vacanze estive la madre potrà tenere con sé i figli minori per due settimane, anche non consecutive, da indicare e concordare con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
nelle vacanze invernali la madre potrà tenere con sé i figli minori per una settimana ad anni alterni dal
24 dicembre al 31 dicembre e dal 1° gennaio al 6 gennaio;
le vacanze pasquali, al pari delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”), saranno trascorse ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore o, in alternativa, suddivise equamente per l'intero periodo di sospensione scolastica;
l'Assegno Unico verrà integralmente percepito dal Sig. CP_1
pagina 2 di 5 circa le spese straordinarie, spese mediche, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative ed ogni altra spesa straordinaria relativa all'educazione, all'istruzione ed alla cura dei minori – concordate o necessitate e documentate – esse verranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% (cinquanta per cento);
i genitori prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti dei minori.
Le spese della presente procedura saranno integralmente compensate tra le parti. I procuratori delle parti dichiarano pertanto di rinunciare alla solidarietà ex art. 68 L.P.”
Per il Pubblico Ministero:
“Si accolgano le conclusioni congiunte”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 20.5.2024, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale Parte_1 dal marito e, una volta decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio. Controparte_1
La ricorrente ha altresì domandato l'addebito della separazione, l'affidamento esclusivo dei figli minori e la previsione di incontri con il padre in luogo Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 Per_5 neutro e un contributo al mantenimento di 150,00 euro a figlio.
Il convenuto si è costituito, contestando la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di addebito della separazione e chiedendo l'affidamento condiviso dei minori con collocazione prevalente presso di sé o, in subordine, presso la madre e il rigetto della domanda di contributo al mantenimento.
Dopo aver sentito le parti all'udienza del 16.7.2024, il Giudice istruttore ha disposto in via provvisoria l'affidamento condiviso dei minori, la loro collocazione con la madre con facoltà per i servizi di collocarli presso il padre per il tempo necessario a che la ricorrente trovasse un'adeguata sistemazione abitativa e un contributo al mantenimento a carico del convenuto di
500,00 euro mensili, da sospendersi in caso di permanenza prevalente presso il padre.
Con memoria depositata l'11.10.2024, le parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo.
Il Tribunale con sentenza parziale del 14.11.2024 ha dichiarato la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti e, con ordinanza in pari data, ha rimesso la controversia in istruttoria per la trattazione della domanda di divorzio. Le parti hanno insistito per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla separazione e la causa è stata nuovamente rimessa al Collegio per la decisione all'udienza a pagina 3 di 5 trattazione scritta del 10.6.2025. Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio chiedendo accogliersi le conclusioni congiunte.
La domanda di scioglimento del matrimonio può trovare accoglimento in quanto sono trascorsi più di sei mesi dall'autorizzazione a vivere separatamente, resa all'udienza del 16.7.2024, ed è passata in giudicato la sentenza di separazione. È inoltre pacifico che la crisi coniugale sia ormai irreversibile e che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita.
Le condizioni di affidamento e mantenimento concordate tra le parti possono essere recepite in quanto esattamente corrispondenti a quelle della separazione e già ritenute in quella sede conformi all'interesse dei minori.
Le spese di giudizio vengono integralmente compensate in virtù dell'accordo raggiunto sia per la separazione che per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio tra , nata a [...] Parte_1 il 16.4.1996, e , nato a [...] il [...], matrimonio celebrato a Controparte_1
FK EN SA (Marocco) il 30.10.2015 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Pinerolo al n. 16, parte II serie C anno 2016, alle seguenti condizioni:
i figli minori e vengono affidati in modo condiviso con Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 Per_5 stabile collocazione abitativa dei medesimi presso il padre;
permane il monitoraggio da parte dei Servizi Sociali e di NPI competenti fino a quando ritenuto dagli stessi necessario;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse afferenti ai figli minori quali ad esempio quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, tenendo conto tra l'altro delle capacità, dell'inclinazione naturale delle aspirazioni dei minori medesimi, ed eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per quel che concerne le questioni di ordinaria amministrazione;
la madre, la quale attualmente non dispone di una soluzione abitativa adeguata a consentire il pernottamento dei minori presso di sé, potrà tenere con sé i medesimi un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita da scuola e sino alle 18, il sabato dalle 10.00 alle 17.00, oltre a due domeniche a week end alterni sempre dalle 10.00 alle 17.00, salvo diverse variazioni da concordare tra i genitori;
pagina 4 di 5 nel momento in cui la Sig.ra disporrà di un'abitazione adeguata, i minori rimarranno Parte_1 con la medesima a fine settimana alternati dal sabato mattina, con prelevamento presso l'abitazione familiare entro le ore 10.00, sino alla domenica sera alle ore 20.30, oltre a un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita da scuola, con relativo pernotto e riaccompagnamento a scuola il giorno successivo;
nelle vacanze estive la madre potrà tenere con sé i figli minori per due settimane, anche non consecutive, da indicare e concordare con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
nelle vacanze invernali la madre potrà tenere con sé i figli minori per una settimana ad anni alterni dal
24 dicembre al 31 dicembre e dal 1° gennaio al 6 gennaio;
le vacanze pasquali, al pari delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”), saranno trascorse ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore o, in alternativa, suddivise equamente per l'intero periodo di sospensione scolastica;
l'Assegno Unico verrà integralmente percepito dal Sig. CP_1 circa le spese straordinarie, spese mediche, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative ed ogni altra spesa straordinaria relativa all'educazione, all'istruzione ed alla cura dei minori – concordate o necessitate e documentate – esse verranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% (cinquanta per cento);
i genitori prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti dei minori.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Pinerolo di annotare la presente sentenza a margine del suddetto atto di matrimonio,
COMPENSA integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Cuneo, nella Camera di Consiglio del 26.6.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 5 di 5