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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/03/2025, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est.
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. R.G. 1146/2024 avente per oggetto: rettificazione di attribuzione di sesso promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Mirante Domenico, in forza di Parte_1 procura speciale in atti ricorrente contro
presso il Tribunale di Torino Controparte_1
resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: (come da note scritte d'udienza depositate il 14.01.2025)
“accertare e dichiarare che , a seguito della terapia ormonale, dei Parte_1 trattamenti cui si è sottoposto e degli aspetti psicologici comportamentali e fisici che presenta
e che concorrono a comporre la sua identità di genere, ha assunto lo status di "donna" e per l'effetto: attribuire ad , nato a [...] il [...], il sesso "femminile" in Parte_1 sostituzione di quello maschile ed il prenome " " in sostituzione del prenome Parte_1
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino la rettifica, nel Parte_1 relativo registro, del certificato di nascita (atto di nascita Numero 1858, Parte 1, Serie A, Uff.
4bis Anno 1976) facendo constare, per mezzo di annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come "femminile" e come " ", oltre alle ulteriori modifiche che si dovessero rendere necessarie”. Parte_1
1 Per il P.M.: nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18.01.2024 ha domandato a Parte_1 questo Tribunale di disporre la rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile e la rettificazione del prenome da ad . Parte_1 Parte_1
All'udienza del 10.07.2024 è stata sentita la parte ricorrente e, all'esito, il Giudice
Relatore ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza collegiale 8.11.2024 è stato assegnato termine alla parte ricorrente per il deposito di documentazione medica proveniente da struttura pubblica attestante l'assenza di controindicazioni ai trattamenti medico-chirurgici per i quali era domandata l'autorizzazione all'effettuazione.
Con le note scritte d'udienza ex art. 127 ter cpc parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di autorizzazione all'effettuazione del trattamento medico-chirurgico di riconversione del sesso, dichiarando di non volersi più sottoporre ad esso. Ha per il resto precisato le conclusioni richiamando quelle del ricorso.
All'esito la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. nulla ha opposto.
***
La domanda attorea di rettificazione di attribuzione di sesso merita accoglimento.
L'art. 1 l. 164/1982 stabilisce che “La rettificazione (di attribuzione di sesso) si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
L'art. 31 d.lgs. 150/2011 stabilisce che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
La Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 5 novembre 2015, e la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15138/2015, pronunce entrambe condivise da questo Tribunale, hanno chiarito, valorizzando peraltro il dato testuale di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/2011 (“quando risulta necessario”), che per la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 l. 164/1982 non deve più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali, sufficiente essendo il rigoroso accertamento del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.
La Corte Costituzione, con la più recente sentenza n. 143/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 150 del 2011 per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
2 In particolare, la Corte ha chiarito che, potendo il percorso di transizione di genere
“compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza”.
Ciò premesso, risulta dagli atti di causa che:
− presenta una “Disforia di genere” come accertato in Parte_1 sede di percorso di valutazione presso il (cfr. docc. 3 e 4). Nella relazione del CP_2 15.03.2019 a firma dr.ssa è dato leggere che parte ricorrente “ha Persona_1 adottato un atteggiamento, una postura ed un comportamento non verbale di tipo femminile e si è sempre riferita a sé, in modo spontaneo, utilizzando il femminile. L'aspetto è sempre stato adeguato e connotato in senso femminile […], in tutti i colloqui è apparsa lucida, orientata tempo e nello spazio e rispetto alla propria persona. […] Il corso del pensiero è risultato congruo nella forma, caratterizzato da contenuti focalizzati su disagi esistenziali e connessi a temi di Disforia di Genere
('Marcata incongruenza tra il genere esperito/espresso e il genere assegnato' DSM- 5)”. Nella relazione DSM-ASL del 15.6.2019 si dà atto che presso il “è CP_2 stato condotto un percorso di valutazione ove è stata delineata una diagnosi di disforia di genere”. Nella relazione psichiatrica del 14.12.2023 si evidenzia come
“nell'attuale condizione di discreta stabilità psicopatologica persistono vissuti di sofferenza ed insofferenza relativi alla mancata formalizzazione, nei documenti di identità, della propria identità di genere con correlata variazione del nome proprio e conseguente disagio in vari contesti di vita” (cfr. doc. 6).
− le risultanze che precedono trovano riscontro anche nelle relazioni endocrinologiche in atti, sub doc. 7-8-9, ove è confermata la diagnosi di “Disforia di genere”.
A fronte di tali elementi ritiene, pertanto, il Tribunale che sussistano i presupposti per dar luogo alla rettificazione prevista dall'art. 1 l. 164/1982, non corrispondendo più al sesso attribuito nell'atto di nascita i caratteri sessuali e identitari attuali di parte attrice, sicché deve disporsi la rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle necessarie rettifiche sul relativo registro.
All'attribuzione all'attore del sesso femminile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso.
L'attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla legge 164/1982 - consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro si evince sia dall'art. 5 l. cit. (“Le attestazioni… sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”), sia dalla normativa in materia di stato civile (art. 35 DPR 3.11.2000 n. 396) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso.
Il prenome dell'attore deve pertanto essere rettificato, conformemente a questo richiesto dall'interessato, da ” in ”, risultando quest'ultimo il Parte_1 Parte_1 nome con il quale da molto anni egli è conosciuto nel mondo esterno.
La domanda di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per la riconversione di sesso è stata rinunciata da parte ricorrente e, pertanto, nulla deve disporsi al riguardo.
Nulla sulle spese di lite, attesa l'assenza di opposizione alle domande proposte e la natura necessaria del giudizio.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente provvedendo, contrariis reiectis
RETTIFICA l'attribuzione di sesso relativa ad , nato a Parte_1 TORINO il 16/05/1976, attribuendo il sesso femminile ed il prenome di “ ”. Parte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo ad (atto n. 1858 parte Parte_1
I serie A del registro degli atti di nascita anno 1976 del Comune di Torino) facendo constare per mezzo di annotazioni marginali che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “ e come Per_2
” e non altrimenti. Parte_1
Così deciso in Torino, nella camera di Consiglio della Sezione VII Civile del Tribunale di
Torino il 14.3.2025
Il Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice Rel./Est
Daniela Culotta
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est.
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. R.G. 1146/2024 avente per oggetto: rettificazione di attribuzione di sesso promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Mirante Domenico, in forza di Parte_1 procura speciale in atti ricorrente contro
presso il Tribunale di Torino Controparte_1
resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: (come da note scritte d'udienza depositate il 14.01.2025)
“accertare e dichiarare che , a seguito della terapia ormonale, dei Parte_1 trattamenti cui si è sottoposto e degli aspetti psicologici comportamentali e fisici che presenta
e che concorrono a comporre la sua identità di genere, ha assunto lo status di "donna" e per l'effetto: attribuire ad , nato a [...] il [...], il sesso "femminile" in Parte_1 sostituzione di quello maschile ed il prenome " " in sostituzione del prenome Parte_1
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino la rettifica, nel Parte_1 relativo registro, del certificato di nascita (atto di nascita Numero 1858, Parte 1, Serie A, Uff.
4bis Anno 1976) facendo constare, per mezzo di annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come "femminile" e come " ", oltre alle ulteriori modifiche che si dovessero rendere necessarie”. Parte_1
1 Per il P.M.: nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18.01.2024 ha domandato a Parte_1 questo Tribunale di disporre la rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile e la rettificazione del prenome da ad . Parte_1 Parte_1
All'udienza del 10.07.2024 è stata sentita la parte ricorrente e, all'esito, il Giudice
Relatore ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza collegiale 8.11.2024 è stato assegnato termine alla parte ricorrente per il deposito di documentazione medica proveniente da struttura pubblica attestante l'assenza di controindicazioni ai trattamenti medico-chirurgici per i quali era domandata l'autorizzazione all'effettuazione.
Con le note scritte d'udienza ex art. 127 ter cpc parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di autorizzazione all'effettuazione del trattamento medico-chirurgico di riconversione del sesso, dichiarando di non volersi più sottoporre ad esso. Ha per il resto precisato le conclusioni richiamando quelle del ricorso.
All'esito la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. nulla ha opposto.
***
La domanda attorea di rettificazione di attribuzione di sesso merita accoglimento.
L'art. 1 l. 164/1982 stabilisce che “La rettificazione (di attribuzione di sesso) si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
L'art. 31 d.lgs. 150/2011 stabilisce che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
La Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 5 novembre 2015, e la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15138/2015, pronunce entrambe condivise da questo Tribunale, hanno chiarito, valorizzando peraltro il dato testuale di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/2011 (“quando risulta necessario”), che per la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 l. 164/1982 non deve più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali, sufficiente essendo il rigoroso accertamento del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.
La Corte Costituzione, con la più recente sentenza n. 143/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 150 del 2011 per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
2 In particolare, la Corte ha chiarito che, potendo il percorso di transizione di genere
“compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza”.
Ciò premesso, risulta dagli atti di causa che:
− presenta una “Disforia di genere” come accertato in Parte_1 sede di percorso di valutazione presso il (cfr. docc. 3 e 4). Nella relazione del CP_2 15.03.2019 a firma dr.ssa è dato leggere che parte ricorrente “ha Persona_1 adottato un atteggiamento, una postura ed un comportamento non verbale di tipo femminile e si è sempre riferita a sé, in modo spontaneo, utilizzando il femminile. L'aspetto è sempre stato adeguato e connotato in senso femminile […], in tutti i colloqui è apparsa lucida, orientata tempo e nello spazio e rispetto alla propria persona. […] Il corso del pensiero è risultato congruo nella forma, caratterizzato da contenuti focalizzati su disagi esistenziali e connessi a temi di Disforia di Genere
('Marcata incongruenza tra il genere esperito/espresso e il genere assegnato' DSM- 5)”. Nella relazione DSM-ASL del 15.6.2019 si dà atto che presso il “è CP_2 stato condotto un percorso di valutazione ove è stata delineata una diagnosi di disforia di genere”. Nella relazione psichiatrica del 14.12.2023 si evidenzia come
“nell'attuale condizione di discreta stabilità psicopatologica persistono vissuti di sofferenza ed insofferenza relativi alla mancata formalizzazione, nei documenti di identità, della propria identità di genere con correlata variazione del nome proprio e conseguente disagio in vari contesti di vita” (cfr. doc. 6).
− le risultanze che precedono trovano riscontro anche nelle relazioni endocrinologiche in atti, sub doc. 7-8-9, ove è confermata la diagnosi di “Disforia di genere”.
A fronte di tali elementi ritiene, pertanto, il Tribunale che sussistano i presupposti per dar luogo alla rettificazione prevista dall'art. 1 l. 164/1982, non corrispondendo più al sesso attribuito nell'atto di nascita i caratteri sessuali e identitari attuali di parte attrice, sicché deve disporsi la rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle necessarie rettifiche sul relativo registro.
All'attribuzione all'attore del sesso femminile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso.
L'attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla legge 164/1982 - consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro si evince sia dall'art. 5 l. cit. (“Le attestazioni… sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”), sia dalla normativa in materia di stato civile (art. 35 DPR 3.11.2000 n. 396) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso.
Il prenome dell'attore deve pertanto essere rettificato, conformemente a questo richiesto dall'interessato, da ” in ”, risultando quest'ultimo il Parte_1 Parte_1 nome con il quale da molto anni egli è conosciuto nel mondo esterno.
La domanda di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per la riconversione di sesso è stata rinunciata da parte ricorrente e, pertanto, nulla deve disporsi al riguardo.
Nulla sulle spese di lite, attesa l'assenza di opposizione alle domande proposte e la natura necessaria del giudizio.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente provvedendo, contrariis reiectis
RETTIFICA l'attribuzione di sesso relativa ad , nato a Parte_1 TORINO il 16/05/1976, attribuendo il sesso femminile ed il prenome di “ ”. Parte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo ad (atto n. 1858 parte Parte_1
I serie A del registro degli atti di nascita anno 1976 del Comune di Torino) facendo constare per mezzo di annotazioni marginali che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “ e come Per_2
” e non altrimenti. Parte_1
Così deciso in Torino, nella camera di Consiglio della Sezione VII Civile del Tribunale di
Torino il 14.3.2025
Il Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice Rel./Est
Daniela Culotta
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