Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 16/05/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00867/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00557/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 557 del 2023, proposto da
Finholding s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Carmelo D'Antone, Antonia De Lorenzo, Enrico Bottone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sandra Ciaramelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
del silenzio-inadempimento formatosi sull'istanza di subingresso presentata dalla FINHOLDING nella concessione demaniale rilasciata alla Associazione RO ER;
oltre all’annullamento dell'atto di avvio del procedimento di decadenza della concessione demaniale adottato nei confronti della Associazione RO ER, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pisa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2025 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Avendo acquistato (precisamente con atto 3 agosto 2021, ai rogiti del Notaio Jacopo Sodi di Firenze, rep. n. 15.603) dall’Associazione RO ER il compendio immobiliare destinato a Casa per ferie per persone anziane sito in Pisa, località Calambrone, via Monsignor Danilo Aiazzi n. 4 ( ex via del Casone) ed acquisito altresì l’azienda che gestiva la spiaggia attrezzata destinata ad uso esclusivo degli ospiti della casa per ferie, la società ricorrente presentava all’Amministrazione comunale di Pisa, in data 16 maggio 2022, istanza di subentro nelle concessioni demaniali marittime in godimento dell’Associazione RO ER .
Il Comune di Pisa non riscontrava espressamente l’istanza e la ricorrente veniva altresì a conoscenza dell’intervento di una comunicazione dell’inizio del procedimento di decadenza delle concessioni demaniali marittime intestate all’Associazione RO ER (in particolare, si tratta dell’atto di cui al doc. n. 10 del deposito dell’Amministrazione comunale di Pisa).
Con il ricorso, la società ricorrente chiedeva pertanto l’accertamento dell’obbligo del Comune di Pisa di provvedere sull’istanza di subentro; veniva altresì richiesto l’annullamento della comunicazione dell’inizio del procedimento di decadenza dalle concessioni demaniali marittime, sulla base di unica censura di violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, 5 n. 241 e del principio del contraddittorio, eccesso di potere sotto il profilo dell’errore sui presupposti e del difetto di istruttoria.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione comunale di Pisa, controdeducendo sul merito del ricorso ed articolando eccezione preliminare di improcedibilità sopravvenuta del ricorso, essendo intervenuto un provvedimento di decadenza dalle concessioni marittime non impugnato dalla ricorrente.
Alla pubblica udienza del 15 maggio 2025, il ricorso era quindi trattenuto in decisione.
2. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
La difesa del Comune di Pisa ha, infatti, dimostrato l’intervento della determinazione 30 marzo 2023, n. 520 del Dirigente la Direzione 05 -ROgrammazione e controllo-Sistemi Informativi-Patrimonio dell’Amministrazione comunale che ha disposto la decadenza ex artt. 47 cod. nav. della concessione demaniale marittima rep. 55273 fasc.163 del 6 novembre 2009 e della concessione demaniale marittima suppletiva rep. 55914 fasc.799 del 15 dicembre 2017, intestate all’Associazione RO ER ed oggetto dell’istanza di subentro presentata dalla ricorrente; non risulta poi che tale atto sia mai stato contestato giudizialmente dalla ricorrente o dalla sua dante causa.
Non rimane quindi altro al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, risultando evidente come l’intervenuta cessazione del rapporto concessorio con atto non contestato escluda ogni interesse alla decisione delle azioni proposte, anche con riferimento all’accertamento dell’obbligo di provvedere sull’istanza di subentro.
La conclusione in ordine all’improcedibilità sopravvenuta del gravame esclude poi ogni necessità di procedere alla contestazione ex art. 73, 3° comma c.p.a. dell’inammissibilità dell’azione di annullamento della comunicazione di inizio procedimento, ovvero di un atto pacificamente caratterizzato dalla naturale endoprocedimentale e quindi dalla non autonoma impugnabilità (tra le tante, si vedano: T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, 28 ottobre 2024, n. 18759; sez. V, 7 ottobre 2024, n. 17241; sez. I, 5 settembre 2023, n. 13587).
Sussistono motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, come da motivazione.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Giani, Presidente
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
Nicola Fenicia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Viola | Riccardo Giani |
IL SEGRETARIO