Art. 1.
Sono approvati i seguenti Atti internazionali stipulati a Ginevra fra l'Italia ed altri Stati:
1° Convenzione internazionale per l'abolizione dei divieti e delle restrizioni all'importazione ed all'esportazione, Protocollo relativo e Dichiarazione annessa, stipulati l'8 novembre 1927;
2° Accordo complementare alla Convenzione di cui sopra e Protocollo relativo con Dichiarazione annessa, stipulati l'11 luglio 1928;
3° Accordo internazionale concernente l'esportazione delle pelli e Protocollo relativo, stipulati l'11 luglio 1928;
4° Accordo internazionale concernente l'esportazione delle ossa e Protocollo relativo, stipulati l'11 luglio 1928.
Sono approvati i seguenti Atti internazionali stipulati a Ginevra fra l'Italia ed altri Stati:
1° Convenzione internazionale per l'abolizione dei divieti e delle restrizioni all'importazione ed all'esportazione, Protocollo relativo e Dichiarazione annessa, stipulati l'8 novembre 1927;
2° Accordo complementare alla Convenzione di cui sopra e Protocollo relativo con Dichiarazione annessa, stipulati l'11 luglio 1928;
3° Accordo internazionale concernente l'esportazione delle pelli e Protocollo relativo, stipulati l'11 luglio 1928;
4° Accordo internazionale concernente l'esportazione delle ossa e Protocollo relativo, stipulati l'11 luglio 1928.