Articolo 1 della Legge 27 giugno 1929, n. 1033
Articolo 2
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13 luglio 1929
Art. 1.

Sono approvati i seguenti Atti internazionali stipulati a Ginevra fra l'Italia ed altri Stati:

1° Convenzione internazionale per l'abolizione dei divieti e delle restrizioni all'importazione ed all'esportazione, Protocollo relativo e Dichiarazione annessa, stipulati l'8 novembre 1927;

2° Accordo complementare alla Convenzione di cui sopra e Protocollo relativo con Dichiarazione annessa, stipulati l'11 luglio 1928;

3° Accordo internazionale concernente l'esportazione delle pelli e Protocollo relativo, stipulati l'11 luglio 1928;

4° Accordo internazionale concernente l'esportazione delle ossa e Protocollo relativo, stipulati l'11 luglio 1928.

Entrata in vigore il 13 luglio 1929