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Sentenza 5 febbraio 2024
Sentenza 5 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/02/2024, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I Sezione Civile – in funzione di giudice di appello ed in persona del giudice monocratico dott.ssa Giovanna Di Meo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6586/2020 del R.G.A.C., avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata, n. 3751/20 depositata il 12.08.2020 pendente
TRA
P.I. , in persona dell'amministratore p.t., Parte_1 P.IVA_1 domiciliato per la carica presso la sede legale in Torrecuso alla Contrada Torre Palazzo s.n.c., elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia (NA), al Viale Europa n. 184, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Senna, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
-APPELLANTE-
CONTRO
P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., elettivamente domicilia in Napoli, alla via G. Orsini n. 46 presso lo studio dell'avv.to Vincenzo Esposito Corona, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-APPELLATA-
NONCHÉ
, nata il [...] a [...], C.F.: Controparte_2
ivi residente a[...]; C.F._1
-APPELLATA CONTUMACE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in Parte_1 persona del l.r.p.t., impugnava la sentenza n° 3751/2020, pronunciata dal Giudice di Pace di Torre Annunziata, depositata il 12.08.2020, con la quale veniva accolta parzialmente la domanda risarcitoria proposta dalla Parte_1
in persona del l.r.p.t., nei confronti della
[...] Controparte_1 in persona del l.r.p.t. e . Controparte_2
Nel dettaglio, la società attrice spiegava domanda risarcitoria adducendo a fondamento le seguenti circostanze: in data 03.08.2018 alle ore 11.00 circa, in Gragnano (NA) alla Via Staglie, nei pressi della pizzeria
“ , l'autoveicolo Ape Piaggio tg. XAY2B5, di proprietà di Org_1 CP_2
, assicurata per la r.c.a. con la nel
[...] Controparte_1 reimmettersi nella circolazione dalla sosta mediante una manovra in retromarcia, non si avvedeva del motoveicolo BMW tg. DX77429 in arrivo, condotto da all'epoca dei fatti rappresentante legale della Persona_1 società attrice proprietaria del motoveicolo, attingendo quest'ultimo nella fiancata laterale sinistra con la propria parte posteriore.
Per effetto dello scontro, il motoveicolo BMW rovinava al suolo, riportava danni alla fiancata laterale sinistra per urto diretto e danni alla fiancata laterale destra per urto indiretto, danni quantificati complessivamente in euro 4.731,13 come da preventivo allegato agli atti del giudizio.
Di conseguenza, l'attore chiedeva, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità del conducente dell'Ape Piaggio, la condanna dell'impresa assicuratrice, (in qualità di impresa assicuratrice del proprio motoveicolo), al pagamento della somma indicata oltre rivalutazione monetaria, interessi legali dal sinistro al soddisfo, moratori e anatocistici dalla notifica dell'atto di citazione, entro i limiti di competenza del Giudice adito. In via ulteriore, chiedeva condannarsi la in persona del l.r.p.t., Controparte_1 al pagamento di una somma determinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. per il contegno tenuto in fase stragiudiziale, nonché di spese di lite anche per la fase stragiudiziale con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Nel giudizio di primo grado, le parti convenute, pur ritualmente citate in giudizio, rimanevano contumaci.
Escusso il testimone introdotto da parte attrice, il giudice di Pace accoglieva parzialmente la domanda ritenendo provata la condotta negligente del conducente dell'Ape Piaggio, ma non parimenti provata la condotta diligente del conducente del motoveicolo BMW, con applicazione della regola presuntiva di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. Di conseguenza, il giudice di Pace dichiarava la pari e concorrente responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro, con condanna dell'impresa assicuratrice al pagamento della somma di euro 2.375,56, sulla scorta del preventivo versato agli atti, confortato dalla dichiarazione testimoniale, oltre I.V.A. ed interessi legai dall'evento al soddisfo, nonché dei compensi di lite quantificati in euro 500,00 e 98,00 per spese vive, oltre accessori ex lege, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
pag. 2/7 Con atto di citazione in appello, la in persona del Controparte_3
l.r.p.t., chiedeva la riforma parziale della sentenza del giudice di primo grado, deducendo, con un primo motivo di gravame, la violazione degli artt. 140, 154 D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché dell'art. 2054 c.c., in considerazione dell'esistenza della prova del comportamento diligente del conducente del veicolo attoreo, dedotta dalle dichiarazioni testimoniali.
Con un secondo motivo di gravame, la società appellante deduceva la violazione degli artt. 91 c.p.c., 75 disp. att. c.p.c. e del DM. 55/2014, per avere il Giudice di Pace liquidato erroneamente i compensi di lite.
Con un terzo motivo di gravame, deduceva la violazione dell'art. 96 c.p.c., per aver omesso o rigettato implicitamente la domanda di risarcimento dei danni avanzata nei confronti della per il Controparte_1 comportamento tenuto nella fase stragiudiziale.
Infine, chiedeva la trasmissione della emananda sentenza all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni ( ) al fine di effettuare accertamenti ai Org_2 sensi e per gli effetti dell'art. 148, comma 10, D.lgs 209/2005.
Di conseguenza, chiedeva: accertarsi e dichiararsi l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Piaggio Ape, tg. X4Y2B5, e per l'effetto, condannarsi la al pagamento in favore Controparte_1 della società appellante della somma di euro 4.751,13 oltre I.V.A., interessi dall'evento e fino all'effettivo soddisfo;
condannarsi la Controparte_1
in persona del l.r.p.t., in solido a , al pagamento dei
[...] Controparte_2 compensi di lite per il primo grado di giudizio quantificati in € 1.205,00 oltre accessori ex lege, nonché della somma di € 171,60 per le spese vive;
condannarsi la in persona de l.r.p.t., al Controparte_1 pagamento di una somma determinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.
Il tutto oltre vittoria di spese del secondo grado di giudizio nonché accessori ex lege da attribuirsi al difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Si costituiva in giudizio la in persona del Controparte_1
l.r.p.t., eccependo la nullità e l'improcedibilità della domanda ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza della domanda in fatto ed in diritto, instando per la conferma integrale della sentenza impugnata con condanna di controparte alla refusione delle spese di lite del secondo grado di giudizio.
Non si costituiva la responsabile civile . Controparte_2
pag. 3/7 Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni dalle parti, il Giudice assegnava la causa in decisione, con la concessione dei termini di legge.
In via preliminare va dichiarata la contumacia del responsabile civile,
, regolarmente citata e non costituitasi in giudizio. Controparte_2
Ancora in via preliminare, va evidenziato che l'atto di appello appare conforme ai requisiti legislativamente imposti, essendo chiaramente individuate le parti della sentenza che si intendono impugnare, i relativi motivi, e la decisione di cui si richiede l'adozione, pertanto, l'eccezione di inammissibilità spiegata dalla compagnia assicuratrice va disattesa.
Nel merito, con il primo motivo di gravame, parte appellante ha sostanzialmente censurato l'impugnata sentenza per avere il Giudice di Pace erroneamente valutato il materiale probatorio allegato in atti, in violazione dell'art. 116 c.p.c., ritenendo non provata la condotta diligente del conducente il motoveicolo di parte appellante ai fini del superamento della presunzione legale di cui all'art. 2054, comma 2, c.c.
Sennonché, ritiene questo Giudice che tale motivo sia infondato e, dunque, che esso debba essere rigettato per quanto di ragione, con conferma della sentenza impugnata in parte qua.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte appellante, il Giudice di prime cure, con motivazione assolutamente condivisibile tanto da un punto di vista logico-ricostruttivo, quanto sotto l'aspetto squisitamente tecnico-giuridico, ha correttamente ritenuto non provata la diligenza del conducente del motoveicolo di proprietà di parte appellante, sulla base di tutte le risultanze istruttorie.
Nel dettaglio, le dichiarazioni testimoniali non consentono di ritenere provata la condotta diligente di costui, né a ritenere provata la misura in concreto della condotta negligente del conducente del veicolo Ape Piaggio, tenuto conto delle caratteristiche dei veicoli coinvolti nel sinistro e della posizione degli stessi sulla metà carreggiata. Vale a dire se la condotta di quest'ultimo sia stata di per sé idonea a cagionare il sinistro di cui è causa.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in casi del genere, trova applicazione il principio sussidiario della presunzione di pari responsabilità ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c. (Cass. n. 9353/2019, Cass., 12/6/2012, n. 9258; Cass., 5/12/2011, n. 26004; Cass., 19/5/2006, n. 11762; Cass., 9/3/2004, n. 4755).
pag. 4/7 Quanto sopra, induce a ritenere che la sentenza gravata vada confermata con riferimento alla responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro.
Il secondo motivo di gravame va accolto parzialmente.
L'art. 91 c.p.c., nella sua attuale formulazione, prevede il potere del giudice di condannare la parte soccombente alla refusione degli onorari di difesa secondo quanto indicato nella nota spese redatta ai sensi dell'art. 75 delle disp. att. cod. proc. civ. o in assenza della stessa, d'ufficio, secondo quanto stabilito dal D.M. n. 55/2014 – normativa vigente al momento della decisione - da liquidarsi in favore della controparte vittoriosa nel corso del giudizio.
Nel caso di specie, il Giudice di Pace nella liquidazione da compiere, si è discostato dai parametri di cui al D.M. 55/2014, senza idonea motivazione.
A norma dell'art. 4 comma 1 del D.M. 55/2014 nella liquidazione del compenso il giudice deve tener conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, dei risultati conseguiti, dell'eventuale urgenza della prestazione. La predetta norma stabilisce anche che “il Giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”.
Ciò premesso, troveranno applicazione i parametri di cui alla Tabella 1 allegata al D.M. 55/2014, relativi alle cause dinnanzi al Giudice di Pace di valore compreso da € 1.101,00 a € 5.200,00.
Ne discende, dunque, che il Giudice di Pace avrebbe dovuto attenersi, nella liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, ai richiamati parametri, tenuto conto altresì della possibilità di discostarsene motivando le ragioni della propria decisione.
Pertanto, in applicazione delle richiamate coordinate normative, il giudicante tento conto che il valore della controversia, della durata del procedimento, dell'attività istruttoria espletata, nonché della decisione nel merito, determina nel seguente modo i compensi da riconoscere alla parte vittoriosa in primo grado:
fase di studio: € 225,00 (valore medio di liquidazione);
fase introduttiva: € 240,00 (valore medio di liquidazione);
fase istruttoria: € 335,00 (valore medio di liquidazione);
fase decisoria: € 405,00 (valore medio di liquidazione).
pag. 5/7 La somma complessiva, dunque, da riconoscere a titolo di competenze professionali per il primo grado di giudizio ammonta a complessivi € 1.205,00 per competenze professionali, somma da compensare per la metà atteso l'accertamento del concorso di colpa dei veicoli coinvolti ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c.
Di conseguenza, alla società appellante spettano ulteriori euro 102,50 rispetto agli euro 500,00 riconosciuti dal Giudice di Pace e corrisposti dall'impresa assicuratrice.
In relazione alle spese vive va riconosciuta la somma ulteriore di euro 27,00, (oltre la cifra di euro 98,00 a titolo di contributo unificato versato), a titolo di marca da bollo corrisposta, mentre per le altre voci indicate nella nota spese di cui all'art. 75, disp. att. c.p.c. allegata agli atti difensivi del primo grado di giudizio nulla va riconosciuto poiché non debitamente provato.
Le restanti domande originariamente proposte si intendono rinunciate, secondo quanto precisato nelle note di trattazione scritta del 15.04.2021.
Le spese del presente grado di lite vengono compensate tra le parti in ragione del parziale accoglimento dell'appello, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nella misura della metà, con condanna dell'appellata impresa al pagamento in favore della società appellante dell'ulteriore metà delle spese del giudizio di appello, che si liquidano, d'ufficio, in assenza della nota depositata dal difensore costituito, in base ai valori medi dello scaglione previsto dal D.M.147/2022 per le cause di valore fino a euro 1.100,00, con attribuzione in favore dell'avv. Vincenzo Senna che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
Nulla va disposto nei confronti di a titolo di spese, Controparte_2 poiché alcuna domanda è stata posta nei suoi confronti, avendo il giudizio ad oggetto l'azione diretta di cui all'art. 149, Codice delle Assicurazioni private ed essendo stata la citata solo ai fini dell'integrità del contraddittorio, CP_2
(Cassazione, ordinanza n. 4994/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Il Tribunale di Torre Annunziata, I Sezione Civile – in funzione di giudice di appello ed in persona del giudice monocratico dott.ssa Giovanna Di Meo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6586/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 3751/2020, depositata il 12.08.2020, pendente tra in persona del l.r.p.t., Parte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., e , ogni contraria Controparte_1 Controparte_2 istanza disattesa, così provvede:
pag. 6/7 1. dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2. accoglie parzialmente l'appello per le causali di cui in motivazione e per l'effetto, a parziale modifica della sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 3751/2020, depositata il 12.08.2020:
3. condanna la , in persona del l.r.p.t., al Controparte_1 pagamento in favore della in persona del l.r.p.t., Parte_1 dell'ulteriore somma pari ad euro 102,50 per compensi di lite del giudizio di primo grado, ed euro 27,00 per spese vive, oltre rimborso spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. con attribuzione in favore dell'avv. Vincenzo Senna che ha dichiarato di averne fatto anticipo ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
4. compensa tra le parti le spese di lite del secondo grado di giudizio nella misura della metà e condanna , in persona Controparte_1 del l.r.p.t., al pagamento dell'ulteriore metà delle spese di secondo grado in favore della in persona del l.r.p.t., che si liquidano in Parte_1 complessivi euro 281,00, oltre euro 174,00 per spese, nonché rimborso spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. se dovute come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Vincenzo Senna che ha dichiarato di averne fatto anticipo ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Così deciso in Torre Annunziata, il 02.02.2024.
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Di Meo
pag. 7/7