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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 21/05/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LI, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 2598/2024 R.A.C.L., promossa da elettivamente domiciliato in LI, presso lo studio dell'avv. Andrea Flore, Parte_1
che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in LI, presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Furcas e dall'avv. Stefania Sotgia in virtù di procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 2 agosto 2024, ha agito in giudizio, davanti a Parte_1
CP_ questo Tribunale, nei confronti del datore di lavoro al fine di impugnare la sanzione disciplinare conservativa inflittagli in data 30 luglio 2024, con decorso dal 1° agosto 2024, consistente nella sospensione per mesi 6 dal lavoro e dalla retribuzione.
Parte ricorrente ha anche chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia del provvedimento sanzionatorio impugnato, deducendo la grave incidenza dello stesso sulle condizioni economiche proprie e del nucleo familiare, in considerazione dell'interruzione dell'unica fonte di sostentamento. CP_ Ha resistito in giudizio l'
All'udienza del 17 ottobre 2024, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'istanza cautelare, CP_ avendo preso atto dell'avvenuto pagamento da parte dell' dell'indennità di cui agli artt. 2, comma 7, e 7, comma 9, del Regolamento di disciplina.
L' resistente ha preso atto della rinuncia e ha dichiarato di non opporsi alla CP_1
compensazione delle spese relative alla fase cautelare.
pagina 1 di 26 Nelle more del giudizio, le parti hanno dato atto che il ricorrente è stato licenziato a seguito di nuova contestazione disciplinare, con provvedimento emesso in data 10 gennaio 2025, come da
CP_ documentazione prodotta sub docc.
1-3 allegati alle memorie depositate da in data 29 gennaio 2025.
2. L'azione di impugnativa della sanzione disciplinare è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
2.1. La misura afflittiva applicata poggia sul seguente addebito (lettera di contestazione datata
CP_ 30 luglio 2024, prodotta dall' doc. 2): “Ai sensi dell'art. 55-bis, comma 4, del D.Lgs. n.165 del 30 marzo 2001, come modificato dall'art. 13 del D.Lgs. n.75 del 25 maggio 2017 – e in conformità all'art. 15, commi 4, 5 e 6, del vigente Regolamento di disciplina dei dipendenti delle
Aree adottato con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di
Amministrazione n.133 del 2 dicembre 2019, come modificato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.2 del 18 gennaio 2023 – con la presente Le contesto i seguenti addebiti.
Con nota prot. n.384 del 15/03/2024, trasmessa in pari data tramite il Sistema di Gestione
Documentale (SGD), il dirigente Responsabile dell'Ufficio Ispettorato ha inoltrato all'Ufficio scrivente – per le valutazioni di competenza – la relazione, corredata di numerosi allegati, redatta all'esito degli accertamenti effettuati su mandato del Direttore generale (rif. nota prot.
0064.18/08/2023.0204335) a seguito di un esposto pervenuto, tra gli altri, al medesimo CP_1
Direttore generale e al suddetto , relativamente a presunte irregolarità in Controparte_2
ordine ad accrediti contributivi effettuati presso la Direzione provinciale di LI (inchiesta
n.574/2023).
Nel precitato esposto, non sottoscritto, pervenuto in data 29 maggio 2023 e acquisito con prot.
n.INPS.0032.29/05/2023.0000786, tale rappresentava, tra l'altro, che: “[…] Persona_1
Nel 2019 nella direzione dell' di LI è stata verificata la presenza di documentazione CP_1
falsa o contraffatta che ha dato luogo all'accredito di contribuzione da apprendista artigiano per circa cento lavoratori che, grazie a quegli accrediti non corrispondenti ad attività lavorativa effettivamente svolta, hanno avuto la pensione prima del momento in cui avrebbero avuto diritto senza gli stessi […]”. “[…] Le richieste provenivano tutte dal patronato INCA CGIL del Medio
Campidano il cui direttore era all'epoca dei fatti il signor (omissis), che presentava la CP_ documentazione falsa. Nel 2020 l' ha presentato un esposto alla Procura di LI e da questo è partito un procedimento di indagine a carico di (omissis) […]”.
“[…] La procura ha cominciato le indagini e ha acquisito informazioni e documentazione, accertando che (omissis) non poteva aver agito da solo perché la documentazione falsa e
pagina 2 di 26 CP_ contraffatta, utilizzata per l'inserimento negli archivi dell' dei contributi inesistenti, veniva CP_ portata all' di Sanluri e autenticata come conforme all'originale (inesistente) dall'allora responsabile della medesima agenzia (omissis) […]”. “[…] La (omissis) era parte di un'associazione a delinquere, della quale hanno fatto parte lei, (omissis) – Parte_1 ancora dipendente dell'Agenzia di Sanluri che si è fatto accreditare dei periodi mai lavorati con documenti falsi […]”.
La segnalazione in esame menziona quindi il Suo nominativo – evidenziando il Suo ruolo di dipendente dell' , tuttora in servizio presso l'Agenzia territoriale di Sanluri – asserendo CP_1 che anch'EL è risultato indebito beneficiario di accrediti contributivi da apprendista artigiano.
Risulta effettivamente pendente presso la Procura della Repubblica di LI – cui è stato richiesto il rilascio di apposito nulla osta – procedimento penale n.1886/2020 mod. 21, originato da un esposto presentato in data 15/01/2020 e successivamente integrato in data 05/02/2020, con il quale il Direttore pro-tempore della Sede di LI aveva segnalato alcune anomalie su 79 posizioni assicurative alimentate – sulla base delle indicazioni fornite dall'Istituto con il messaggio Hermes n.20760 del 31/03/1993 – da accrediti di contribuzione da apprendista artigiano, effettuati in tempi relativamente recenti, i cui rapporti di lavoro, tuttavia, si collocavano in epoche assai risalenti. Le verifiche svolte avevano interessato numerose posizioni assicurative, molte delle quali avevano, peraltro, dato luogo alla liquidazione di una prestazione pensionistica. I trattamenti in questione erano stati inizialmente sospesi in quanto la documentazione prodotta, “[…] confrontata con altra documentazione relativa agli stessi datori di lavoro e altra documentazione originale relativa allo stesso rapporto o periodo, rendeva assolutamente necessario l'annullamento della contribuzione per gli approfondimenti del caso
[…]”.
Gli accertamenti condotti a cura degli Ispettori sono stati volti a verificare la fondatezza dei fatti riportati nella precitata segnalazione, la sussistenza di eventuali responsabilità ascrivibili a condotte poste in essere da dipendenti e la produzione di eventuali danni erariali a carico dell'ente.
A tal proposito, l'elaborato ispettivo dà preliminarmente conto delle principali attività istruttorie condotte che si riepilogano a seguire:
• sono stati presi in esame i nominativi di 80 beneficiari (codici fiscali) degli accrediti contributivi in questione;
per ognuno è stata esaminata la documentazione originaria prodotta a corredo delle relative pratiche di accredito nonché la documentazione reperita dalla Sede in occasione delle verifiche amministrative svolte;
pagina 3 di 26 • sono state raccolte in loco le dichiarazioni di taluni dipendenti a conoscenza dei fatti in forza alle strutture coinvolte (Direzione provinciale di LI e Agenzia di Sanluri); CP_1
• sotto il profilo documentale, si è proceduto al confronto della documentazione presente in fascicolo con i mod.C2 storici dei singoli lavoratori – acquisiti presso la locale Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro (Centro per l'Impiego di San Gavino Monreale) che recano
l'elenco dei rapporti di lavoro effettuati dal lavoratore in un determinato periodo, ordinati per data decrescente;
• al fine di effettuare ulteriori approfondimenti sui rapporti di lavoro in esame, la Sede di
LI ha disposto accertamenti ispettivi di vigilanza volti ad acquisire dichiarazioni ed eventuale documentazione presso talune delle imprese interessate con particolare riferimento alle ditte individuali che, alla luce della documentazione aziendale rinvenuta in talune pratiche
(ad es. libri matricola), avrebbero impiegato numerosi lavoratori con contratti di lavoro da apprendista artigiano. Gli Ispettori hanno preso visione ed esaminato i verbali delle dichiarazioni rese ai funzionari di vigilanza ispettiva da titolari e lavoratori delle suddette ditte artigiane ovvero di altre persone a conoscenza dei fatti;
la relativa documentazione – acquisita e allegata all'elaborato ispettivo – “ha comprovato la radicale inesistenza di tutti i rapporti di lavoro attestati nelle pratiche in esame”;
• i competenti Uffici della Direzione provinciale di LI hanno quindi provveduto a notificare apposite comunicazioni volte ad acquisire dai beneficiari degli accrediti eventuale documentazione in originale comprovante l'effettiva sussistenza dei rapporti di lavoro da apprendista artigiano. Non essendo pervenuto alcun valido riscontro, i predetti Uffici hanno dapprima provveduto ad annullare i relativi accrediti contributivi e, in taluni casi, a revocare i trattamenti pensionistici liquidati sulla base della predetta contribuzione avviando i recuperi delle prestazioni accertate come indebite, tuttora in corso. Con riferimento alla Sua posizione contributiva per il profilo in esame, di cui alla seguente tabella di sintesi: è emersa anzitutto, come anomala, quella originata dalla domanda – datata 07/05/2015 – di accredito di contribuzione ai fini del riconoscimento di periodi di lavoro dipendente in qualità di apprendista artigiano a Lei riconducibile. Il relativo fascicolo, esaminato a cura degli Ispettori con la collaborazione di due esperti del settore (che hanno acquisito anche la relazione del 09/11/2023 dell'ispettore di vigilanza in forza alla Sede regionale Sardegna, dott. riferita Persona_2
alla Sua posizione), ha rivelato la presenza di un modello di domanda di accredito di periodi contributivi “ECO2” (datato 07/05/2015 e recante la Sua firma e delega al Patronato INCA
CGIL) privo di protocollazione, volto all'accredito di 169 settimane lavorative, corrispondenti al
pagina 4 di 26 periodo di lavoro 03/10/1977-28/12/1980, asseritamente da Lei prestato presso la ditta DE
LV in Sanluri.
La domanda in questione fa riferimento alla presentazione di un libretto di lavoro.
All'interno del fascicolo è stata effettivamente reperita una “copia autentica” del libretto di lavoro n.69, rilasciato dal Comune di Sanluri in data 19/09/1977. Tale copia è stata autenticata in data 2 marzo 2015 – quindi oltre due mesi prima del suddetto modello di domanda ECO2 – dalla dipendente anch'ella tuttora in forza presso l'Agenzia di Sanluri, Persona_3 che all'epoca non risultava né “responsabile del procedimento”, né “competente a ricevere la documentazione”, in base alla normativa di riferimento (cfr. art. 18 D.P.R. 28 dicembre 2000,
n.445).
La sig.ra sentita in proposito dagli Ispettori in data 25 ottobre 2023, ha confermato Per_3 di “[…] aver effettuato l'autentica in questione e il collega mi ha portato il libretto di Pt_1
lavoro e le relative fotocopie e ho provveduto all'adempimento personalmente per fare un favore al collega o perché la collega adibita a ciò probabilmente era assente. Non so se potevo fare questo adempimento o se il mio comportamento sia stato arbitrario”. Nel merito dell'operazione di autentica la sig.ra ha dichiarato inoltre di non essersi accorta Per_3
“[…] che ci fossero pagine mancanti e che dovessero esserci pagine consecutive. Potrebbe essere stata una mia svista”.
Il relativo accredito contributivo è stato effettuato in data 7 maggio 2015 (stessa data della domanda) dalla ex dipendente della Direzione provinciale di LI, , deceduta Persona_4
in costanza di servizio in data 25 gennaio 2017 e non ha dato luogo alla liquidazione di prestazioni, atteso che EL è tuttora in servizio.
Dalle risultanze ispettive è emerso che l'accredito contributivo effettuato in Suo favore in relazione al suddetto rapporto di lavoro, asseritamente da Lei prestato alle dipendenze della ditta DE LV, risulta illegittimo sotto molteplici profili:
➢ con riferimento all'attività procedimentale è stato preliminarmente rilevato che la domanda di accredito, mod. ECO2 (peraltro non debitamente protocollata), reca la data del 7 maggio
2015 e la copia autentica del libretto di lavoro reca la data del 2 marzo 2015, laddove la presentazione di tutta la documentazione avrebbe dovuto essere contestuale, in quanto la domanda di accredito menziona espressamente la produzione del suddetto libretto di lavoro;
➢ l'autentica documentale effettuata presso l'Agenzia di Sanluri presenta criticità sotto due profili:
− quello soggettivo della competenza a provvedere all'autentica, derivante dalla circostanza pagina 5 di 26 che la dipendente come sopra riportato, non rivestiva all'epoca funzioni Persona_3
di responsabile del procedimento né di dipendente competente a ricevere la documentazione;
− quello oggettivo della legittimità dell'autentica documentale, dal momento che in sede ispettiva è stato rilevato che la copia autentica del libretto di lavoro “è parziale e composta di 12 pagine in 6 fogli, con numerazione non consequenziale. Presente su tutti i fogli timbro e firma dell'operatore con data, luogo e firma per esteso ma non altre indicazioni”;
➢ il mod. C2 acquisito presso l'Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro, Centro per
l'Impiego di San Gavino Monreale, non reca indicazione del rapporto di lavoro e i periodi di disoccupazione ivi registrati non collimano con le iscrizioni presenti nel citato libretto di lavoro.
Anche gli approfondimenti effettuati presso il Comune di Sanluri, che avrebbe provveduto al rilascio del citato libretto di lavoro n.69, in data 19/09/1977, hanno evidenziato incongruenze riferite, oltre che ai periodi di disoccupazione indicati nel citato documento che non corrispondono ai periodi indicati nel suddetto mod. C2 storico, anche alla numerazione e alla data di rilascio. Nello specifico, si ritiene opportuno riportare quanto evidenziato in merito nella citata relazione del 09/11/2023 dell'ispettore di vigilanza dott. “[…] Nel periodo Persona_2
in cui il sig. avrebbe svolto il lavoro di apprendista manovale (dal 03.10.1977 al Pt_1
31.12.1980) il medesimo ha frequentato regolarmente l'Istituto per Geometri di Guspini, di cui sono disponibili le presenze […]. La manipolazione del libretto di lavoro è inoltre evidente già ad iniziare dal numero (69) e/o dalla data di rilascio (19.09.1977). Nel corso degli accertamenti sono stati infatti acquisiti agli atti diversi libretti di lavoro rilasciati dal Comune di Sanluri nell'anno 1977. Poiché il numero dei libretti rispetta l'ordine crescente (con la data del rilascio), si può affermare con certezza la contraffazione del libretto (o della copia) presentata dal sig.
in quanto il numero 71 […] risulta rilasciato il 08.07.1977, il numero 87 […] è stato Pt_1
rilasciato il 12.07.1977, il numero 158 in data 13.09.1977, per cui per arrivare alla data del
19.09.1977 occorre giungere almeno al n.160. Dalla scheda C2 […], reperita presso il Centro per l'Impiego di Sanluri, che attesta i periodi di occupazione/disoccupazione dei lavoratori, risulta inoltre che il sig. Pt_1
a) si è iscritto per la prima volta all'ufficio di collocamento il 10.06.1980 con il numero 496
(iscrizione avvenuta in coincidenza con il termine della scuola secondaria); b) ha confermato lo stato di disoccupazione nel mese di luglio;
c) è stato radiato per mancato controllo nel mese di agosto;
d) si è iscritto nuovamente il 13.12.1980 (con il numero 1336).
Si sottolinea che dalle ultime due date […], relative alla scheda C2, è possibile affermare con pagina 6 di 26 assoluta certezza che il periodo di lavoro riportato nelle pagine 19 e 21 del libretto di lavoro è sicuramente non veritiero in quanto riporta come data finale del rapporto di lavoro il
28.12.1980, mentre agli atti del collocamento il medesimo è iscritto nelle liste dei disoccupati, per la prima volta, al termine della scuola secondaria (10.06.1980). Sono inoltre presenti ulteriori contraffazioni anche nella pagina 29 del libretto di lavoro, dove sono riportate le date di esibizione del libretto di lavoro con il numero di iscrizione nell'elenco dei disoccupati, non corrispondenti a quelle presenti nella scheda C2 […]”;
➢ sono state assunte dichiarazioni da parte di due lavoratori risultati regolarmente in servizio presso la ditta artigiana DE LV, i quali hanno concordemente escluso l'effettuazione di alcuna attività lavorativa, da parte Sua, presso l'impresa citata. In particolare, è stato riportato che in data 10/01/2020 è stata acquisita dagli ispettori di vigilanza e Persona_2
una dichiarazione del sig. , dipendente della ditta DE LV Persona_5 Per_6 nel periodo in esame, il quale ha riferito “con assoluta certezza”, che EL non ha mai lavorato presso l'impresa in detto periodo. Anche il lavoratore , sentito dai suddetti ispettori Persona_7
in pari data, ha escluso – dopo aver evidenziato in proposito di conoscerLa personalmente – che, nel proprio periodo di servizio alle dipendenze di DE LV (anni 1975-1979), EL abbia mai prestato servizio in azienda;
➢ in merito alla restante attività procedimentale – conclusa presso la Direzione provinciale di
LI con l'accredito dei periodi contributivi richiesti, effettuato in data 7 maggio 2015 a cura della menzionata ex dipendente – l'elaborato ispettivo ha evidenziato la Persona_4 seguente, manifesta, anomalia: “la citata domanda di accredito indica espressamente l'attività lavorativa di 'Appr. La tipologia lavorativa in questione non avrebbe potuto dar CP_3
luogo ad accrediti contributivi da apprendista artigiano non ricadendo nell'ambito applicativo della […] legge n.25/55 in quanto, […], le agevolazioni previste dalle disposizioni in esame sono volte all'acquisizione della “[…] capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato”, mentre le mansioni di manovale non richiedono alcuna capacità tecnica né qualificazione professionale”.
In relazione all'aggiornamento di contribuzione appena esaminato, è stato in seguito disposto il relativo annullamento, conseguente alle ulteriori verifiche effettuate in ordine all'effettiva sussistenza del relativo rapporto di lavoro.
L'esame della documentazione presente agli atti della Sede di LI ha poi evidenziato
l'ulteriore presenza di una copia – autenticata dalla dott.ssa Responsabile pro Persona_8 tempore dell'Agenzia territoriale di Sanluri, congiuntamente alla ex funzionaria (in quiescenza pagina 7 di 26 dal 01/01/2022) in data 09/10/2014 – di un libro matricola della ditta Parte_2
individuale CC NI (C.F. , titolare di un distributore di C.F._1
benzina, recante la registrazione di un rapporto di lavoro con la S.V. per il periodo 01/10/1977-
31/12/1979 con qualifica (impropria per un distributore di carburante) di apprendista meccanico, non accreditato nella relativa posizione contributiva.
Dalle verifiche condotte in merito a questa ulteriore documentazione rinvenuta, sono emerse le
Per_ seguenti anomalie: ➢ la citata relazione del 09/11/2023 a firma dell'ispettore di vigilanza rappresenta l'“evidenza” della contraffazione del libro matricola presentato all' di Sanluri CP_1
per i seguenti motivi:
1. “Il titolare della ditta, il sig. CC NI, a cui è stata acquisita una dichiarazione di responsabilità […], ha affermato [riferendosi alla S.V., n.d.r.], con assoluta certezza, di non averlo mai avuto alle sue dipendenze e, addirittura, di non averlo mai conosciuto.
2. Nella copia "autentica" del libro matricola, al sig. è attribuito il libretto di lavoro n.87, Pt_1
con data di rilascio 30.09.1977, dati assolutamente non conformi al vero, in quanto nel corso dell'attività ispettiva è stata acquisito agli atti il libretto di lavoro n.87 […], intestato alla sig.ra
e rilasciato in data 12.07.1977. Persona_9
3. Nel periodo in cui il sig. avrebbe svolto l'attività di apprendista meccanico (in un Pt_1 distributore di benzina ???), il medesimo ha frequentato regolarmente l'Istituto per Geometri di
Guspini, di cui sono disponibili le presenze […]”.
➢ Una buona parte del periodo di apprendista manovale (dal 03/10/1977 al 31/12/1979) presente nella “copia autentica” del libretto di lavoro è totalmente sovrapposto con il periodo di lavoro che EL avrebbe svolto come apprendista meccanico presso il distributore di benzina del sig. CC NI, come risultante dal suddetto libretto matricola (dal 01.10.1977 al
31.12.1979).
➢ La tipologia aziendale di distributore di benzina, inquadrato nel terziario e non nell'artigianato, non avrebbe in ogni caso consentito l'accredito dei relativi contributi.
Nel corso dell'audizione del 25 ottobre 2023 dinanzi agli Ispettori – all'esito della quale è stato redatto “verbale di dichiarazioni”, allegato alla citata relazione ispettiva – EL ha dichiarato quanto segue.
Con riferimento al presunto rapporto di lavoro (dal 03/10/1977 al 28/12/1980) da apprendista manovale alle dipendenze della ditta DE LV, di cui alla domanda di accredito di contribuzione da apprendista artigiano a Suo nome, datata 07/05/2015, corredata di copia del
pagina 8 di 26 libretto di lavoro n.69 (rilasciato dal Comune di Sanluri il 19/09/1977 e autenticato dalla dipendente in data 02/03/2015), EL ha dichiarato di aver effettuato, “in Persona_3
Per estate quando non c'erano impegni scolastici” (essendo all'epoca minorenne), attività “[…] come apprendista muratore presso mio zio, che collaborava con DE Persona_11
LV”, precisando che: “[…] In realtà, mi ero accorto che i periodi di lavoro svolto non collimavano con quelli di cui avevo chiesto l'accredito ma non ci avevo dato peso […]”.
Al riguardo, è stato rilevato che la domanda di accredito riguarda l'intero periodo di lavoro
03/10/1977-28/12/1980 e non limitati periodi estivi e che l'asserita collaborazione tra i signori
e DE LV non poteva in alcun modo legittimare una registrazione del Persona_11 rapporto di lavoro effettuata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 1, primo comma, legge 23 ottobre
1960, n.1369, che disponeva espressamente il divieto di subappalto di manodopera anche nei confronti di artigiani o ditte artigiane.
EL, inoltre, ha ammesso di aver chiesto all'epoca alla collega di Persona_3 procedere ad autenticare il Suo libretto di lavoro a causa dell'assenza della Responsabile di
Agenzia dott.ssa che “[…] normalmente procedeva alle autentiche e poi ho Persona_8
trasmesso la documentazione alla collega della Sede di LI tramite posta Persona_4 interna”, beneficiando quindi della Sua posizione di dipendente dell' . Inoltre, alla CP_1
domanda degli Ispettori del perché la copia del Suo libretto di lavoro autenticata il 02/03/2025 non fosse completa di tutte le pagine, EL ha replicato con dichiarazione messa a verbale: “ho fotocopiato solo alcune pagine dell'originale e poi le ho portate alla collega che ha Per_3 provveduto all'autentica”.
Riguardo al Suo libretto di lavoro, EL ha dichiarato che il rilascio sarebbe avvenuto a cura del sig. dipendente del Comune di Sanluri e, quanto ai periodi di disoccupazione Per_12
registrati, EL ha ricordato di aver adempiuto a talune formalità presso il locale Ufficio del
Lavoro ma di non poter “essere più preciso” a causa del lungo tempo trascorso.
In merito alla domanda di aggiornamento dell'estratto conto di cui al citato mod. ECO2, EL ne ha disconosciuto la sottoscrizione, dichiarando di firmare “di norma, con cognome e nome”, mentre la firma del modello di domanda in questione recava prima il nome e poi il cognome.
Con riferimento al presunto rapporto di lavoro (dal 01/10/1977 al 31/12/1979) da apprendista meccanico alle dipendenze della citata ditta CC NI, titolare di un distributore di carburanti, attestato in una copia del relativo libro matricola reperito agli atti del fascicolo e autenticato dalle dipendenti e in data 09/10/2014, non Persona_8 Parte_2 accreditato nella Sua posizione contributiva, EL si è dichiarato “[…] basito perché non
pagina 9 di 26 conosco alcun CC NI e non ho mai lavorato come apprendista meccanico”.
Al riguardo, è stato ribadito che l'attività in esame non avrebbe in ogni caso potuto comportare accrediti di contribuzione da apprendista artigiano, attesa la natura commerciale e non artigiana dell'impresa.
Conclusivamente, in merito alla Sua posizione contributiva per il profilo esaminato, l'elaborato ispettivo ha evidenziato “notevoli perplessità” destate dai citati reperimenti di una domanda di servizio ECO2 – la cui sottoscrizione in calce è stata da Lei disconosciuta – nonché di copia di libro matricola della ditta individuale CC NI (C.F. recante C.F._1
la registrazione di un rapporto di lavoro con qualifica di apprendista meccanico, per il periodo
1/10/1977-31/12/1979, anch'esso risultato inesistente.
Dalle complessive risultanze ispettive sopra riportate, emerge che la Sua condotta si appalesa di oggettiva e grave rilevanza disciplinare, giacché EL ha indebitamente beneficiato in proprio di accrediti di contribuzione da apprendista artigiano, anche agevolato dalla Sua posizione di dipendente dell' CP_1
EL ha infatti consapevolmente prodotto all'Istituto documentazione infedele, con particolare riguardo ad una copia di libretto di lavoro (irregolarmente autenticata, proprio dietro Sua richiesta, dalla Sua collega di stanza che attestava l'effettuazione di un Persona_3 rapporto di un lavoro con qualifica di “apprendista manovale”, da Lei asseritamente svolto nel periodo 03/10/1977-28/12/1980 alle dipendenze della ditta individuale DE LV in
Sanluri.
Il rapporto di lavoro in esame, tuttavia, non solo è risultato inesistente in esito agli accertamenti ispettivi disposti dalla Sede di LI, ma Lei stesso ha manifestato piena consapevolezza al riguardo avendo dichiarato agli Ispettori in data 25 ottobre 2023 di aver svolto attività lavorativa non per l'intero periodo in esame, ma solo “in estate quando non
c'erano impegni scolastici” e non alle dipendenze della ditta ID LV ma presso il
Suo zio, Inoltre, le verifiche documentali effettuate presso il Comune di Sanluri Persona_11
e presso il Centro per l'impiego di San Gavino Monreale hanno ulteriormente escluso la genuinità del libretto di lavoro da Lei prodotto e, in definitiva, dello stesso rapporto di lavoro.
Tale comportamento – aggravato dal ruolo da Lei ricoperto di funzionario presso l'Agenzia di
Sanluri, interessata dalle verifiche amministrative in esame – risulta in contrasto con i fondamentali principi generali ispirati alla tutela dell'interesse pubblico e con gli obblighi di integrità, correttezza, buona fede e trasparenza del dipendente pubblico, previsti dalle seguenti disposizioni:
pagina 10 di 26 ➢ artt. 1, 2 e 3, comma 3, lett. a) e c), del Regolamento di Disciplina dei dipendenti delle Aree professionali, adottato con determinazione commissariale n.228 del 26.11.2009 e modificato con determinazione commissariale n.11 del 13.11.2014, all'epoca vigente, in particolare nella previsione secondo cui “il dipendente conforma la propria condotta al dovere di contribuire alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità, nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo l'osservanza della legge e
l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui. Il dipendente adegua altresì la propria condotta alle norme contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n.62 del 16 aprile 2013 e alle norme del Codice di comportamento dei dipendenti dell' , adottato con determinazione del Commissario Controparte_1
Straordinario n.181 del 7 agosto 2014 (…)”;
➢ art. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 e s.m.i., recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, con particolare riferimento ai principi generali previsti dai seguenti commi:
“1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo
l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.
2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.
3.Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti […]”;
➢ art. 4 del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto di cui alla determinazione commissariale n.181 del 07/08/2014, vigente all'epoca dei fatti, che trova riscontro nell'art. 4 del Codice di comportamento dei dipendenti dell' – approvato con deliberazione del CP_1
Consiglio di Amministrazione n.220 del 9 novembre 2022 e modificato con determinazione del
Commissario straordinario n.97 del 14 dicembre 2023 – attualmente in vigore.
Ciò posto, indipendentemente dalle valutazioni cui perverrà l'Autorità giudiziaria, i fatti addebitatiLe, in ragione della loro connotazione fraudolenta – idonea a compromettere irreparabilmente il rapporto di fiducia con l'Amministrazione Suo datore di lavoro – risulta
pagina 11 di 26 astrattamente inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 2, comma 9, del citato previgente
Regolamento di disciplina, che trova riscontro nell'art. 11, comma 1, del vigente Regolamento di disciplina che prevede l'irrogazione della sanzione del licenziamento senza preavviso.
Per quanto sopra, EL è convocato – ex art 55-bis, comma 4, del D.Lgs. n.165/2001, come modificato dall'art. 13 del D.Lgs. n.75 del 25 maggio 2017 – presso questo Ufficio, sito al secondo piano della Direzione Generale, alla data del 4 giugno 2024 alle ore 11,00, assistita eventualmente da un Suo procuratore ovvero da un rappresentante sindacale, per fornire le Sue giustificazioni;
qualora impossibilitato a partecipare alla prefissata audizione, EL è invitato a darne congruo preavviso allo scrivente Ufficio almeno tre giorni prima della data stabilita”.
In sintesi, la datrice di lavoro ha contestato a una serie di condotte ritenute Parte_1
CP_ dall' potenzialmente lesive dei doveri di correttezza, integrità e lealtà cui è tenuto il pubblico dipendente.
CP_ Secondo la ricostruzione offerta dall' le contestazioni muovono da un esposto anonimo pervenuto in data 29 maggio 2023, indirizzato, tra gli altri, al Direttore generale dell'Istituto, nel quale venivano denunciate presunte irregolarità nell'accredito di contributi figurativi da apprendista artigiano presso la Direzione provinciale di LI, a beneficio di numerosi soggetti che – secondo quanto riportato – non avrebbero mai svolto effettiva attività lavorativa.
Nell'esposto si faceva riferimento a una possibile rete di connivenze tra patronato e personale CP_
indicandosi espressamente anche il nominativo del ricorrente.
L'esposto ha dato impulso all'inchiesta amministrativa n. 574/2023, affidata all'Ispettorato centrale Inps, e ha trovato riscontro in un procedimento penale pendente presso la Procura della
Repubblica di LI (n. 1886/2020 mod. 21), avviato a seguito di pregresse segnalazioni da parte dell' . CP_1
Nell'ambito di tali accertamenti, sono state sottoposte a verifica circa 80 posizioni assicurative ritenute anomale.
Secondo quanto emerso dalle risultanze istruttorie acquisite dall'Istituto, sarebbe Parte_1
risultato destinatario di un accredito contributivo per 169 settimane (3 ottobre 1977 – 28 dicembre 1980), in relazione a un presunto rapporto di apprendistato con la ditta DE
CP_ LV, fondato su una copia autenticata del libretto di lavoro n. 69, documento che l' ha ritenuto presentare gravi irregolarità, sia sotto il profilo formale sia sostanziale.
La copia del libretto, secondo quanto riferito dagli ispettori, sarebbe risultata incompleta, con numerazione discontinua delle pagine, e priva di riscontri con i registri scolastici e occupazionali.
Sempre secondo la ricostruzione dell' , tale documento sarebbe stato autenticato in data 2 CP_1
pagina 12 di 26 marzo 2015 da una collega del dipendente, la quale – in sede di audizione Persona_3
– avrebbe confermato di aver effettuato l'adempimento su richiesta del pur non avendo Pt_1 competenza formale per procedere all'autenticazione.
Il ricorrente, a sua volta, avrebbe ammesso in sede ispettiva di aver consegnato le fotocopie per l'autenticazione, precisando di averle selezionate personalmente.
Sarebbe stata inoltre rinvenuta, all'interno del fascicolo contributivo, una domanda di accredito
(mod. ECO2) datata 7 maggio 2015 e riferita al medesimo periodo.
Ulteriori profili di anomalia sono stati riscontrati – sempre secondo l'Istituto – nella presenza agli atti di una copia autenticata del libro matricola della ditta CC NI, relativa a un rapporto di apprendistato meccanico per il periodo 1° ottobre 1977 – 31 dicembre 1979.
Anche tale documento è stato ritenuto contraffatto, sulla base dei riscontri acquisiti presso il datore di lavoro, che ha dichiarato di non conoscere il dipendente, e in ragione dell'attribuzione – ritenuta errata – di un libretto di lavoro (n. 87) risultante intestato a persona diversa.
Nell'ambito della propria audizione dinanzi agli ispettori, avrebbe confermato di Parte_1
aver trasmesso parte della documentazione, dichiarando tuttavia di non ricordare dettagli specifici in ragione del tempo trascorso, e avrebbe manifestato sorpresa per la presenza del libro matricola
CC, affermando di non conoscere la ditta e di non aver mai svolto tale attività. Riguardo alla richiesta di accredito, il ricorrente avrebbe ribadito il proprio disconoscimento della firma apposta in calce alla domanda.
CP_ Sulla base di tali risultanze, secondo l' sarebbero configurabili le seguenti violazioni:
l'utilizzo improprio del ruolo e delle prerogative connesse all'incarico pubblico, per ottenere l'autenticazione, da parte di collega non competente, di una documentazione ritenuta non genuina;
la produzione, selezione e trasmissione di un libretto di lavoro ritenuto falsificato, volto ad attestare un rapporto lavorativo che non ha trovato alcun riscontro oggettivo;
la presenza agli atti di documentazione ulteriore (libro matricola CC), anch'essa ritenuta non autentica, e riferita a un rapporto di lavoro mai avvenuto;
la richiesta di accredito contributivo sulla base di tali documenti, pur a fronte del successivo disconoscimento della firma apposta sulla relativa domanda.
Il lavoratore ha respinto le accuse mosse a suo carico, chiarendo di aver sempre agito con correttezza e trasparenza.
Ha spiegato che nel 2015 ha semplicemente richiesto una verifica dei periodi lavorativi riportati nel Libretto di Lavoro n. 69, senza mai chiedere il loro accredito. Prima di inoltrare la pagina 13 di 26 documentazione all'Ufficio competente, ha fatto autenticare il libretto, omettendo le pagine bianche e non rilevanti.
Ha precisato inoltre che di non aver mai presentato alcuna domanda ECO2 per ottenere il riconoscimento di quei periodi e che la domanda presente agli atti è falsa, in quanto non da lui sottoscritta. Ha dichiarato di aver disconosciuto la firma, dimostrando l'alterazione con il confronto con la propria carta d'identità, e ha evidenziato che la domanda non è mai stata protocollata.
Per quanto riguarda i dati contenuti nel libretto, ha riconosciuto che nel 1977 era ancora studente, ma non ha escluso di aver potuto svolgere un'attività lavorativa occasionale presso un parente. Ha sottolineato che eventuali errori di compilazione non sono imputabili a lui, trattandosi di documenti redatti manualmente in un contesto storico in cui erano frequenti gli errori materiali.
Rispetto alla presenza del suo nome nel libro matricola della Ditta CC, ha negato di aver mai lavorato per quell'azienda, affermando di non aver mai saputo dell'esistenza di tale registrazione. Ha precisato di non aver mai chiesto di far valere quei dati ai fini pensionistici, affermando l'infondatezza anche di questa parte della contestazione.
Il inoltre ritenuto scorretto il riferimento al procedimento penale del 2020, nel quale non ha Pt_1
mai avuto alcun ruolo né come indagato né come testimone.
Ha sostenuto che le allusioni al suo presunto coinvolgimento sono prive di fondamento, anche perché in occasione di quell'indagine non era emersa alcuna irregolarità a suo carico.
Infine, ha ricordato come in passato sia stato vittima di diversi esposti anonimi, spesso coincidenti con tornate elettorali che lo vedevano candidato, e che hanno cercato di colpire la sua immagine pubblica.
Ha ribadito di aver sempre svolto il proprio lavoro con serietà e impegno, senza mai ricevere richiami disciplinari, e ha chiesto pertanto l'archiviazione della contestazione disciplinare.
Non ritenendo sufficienti le giustificazioni fornite dal lavoratore, e avuto riguardo alla rilevanza dei rilievi amministrativi, l'Amministrazione ha adottato – con provvedimento del 30 luglio 2025
– la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per la durata di sei mesi, con decorrenza dal 1° agosto 2025.
2.2. Con il ricorso introduttivo, il ricorrente ha ripercorso le motivazioni già addotte a propria difesa in sede disciplinare, ribadendo la correttezza del proprio operato e l'infondatezza degli addebiti.
Ha inoltre contestato l'illegittimità della sanzione disciplinare sotto diversi profili: in primo luogo, ne ha evidenziato l'intempestività, in quanto fondata su fatti risalenti al 2015, poi oggetto pagina 14 di 26 di segnalazione nel 2020, ma contestati solo nel 2024; in secondo luogo, ha censurato il richiamo a un procedimento penale con cui non ha mai avuto alcun collegamento, non rivestendo in esso alcuna posizione specifica;
infine, ha negato la sussistenza dei fatti posti a base della sanzione.
2.3. Il giudizio è stato istruito unicamente in via documentale, in quanto il lavoratore, nel ricorso introduttivo, non ha dedotto mezzi di prova orale né ha indicato testi a sostegno delle proprie ragioni.
Solo in un momento successivo, all'udienza del 6 dicembre 2024, il ricorrente ha dichiarato di aver reperito due testimoni che sarebbero in grado di riferire direttamente sui periodi di lavoro oggetto di contestazione, sostenendo che tali testimonianze confermerebbero la veridicità delle attività lavorative svolte.
Tuttavia, la relativa istanza di escussione è risultata inammissibile in quanto proposta tardivamente, in violazione dei termini per la deduzione dei mezzi istruttori ex art. 420 c.p.c.
Pertanto, le censure sollevate dal ricorrente verranno di seguito esaminate sulla base del materiale probatorio disponibile.
2.4. In relazione alla censura inerente alla violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare, è opportuno richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “nel licenziamento per giusta causa il principio dell'immediatezza della contestazione dell'addebito deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, quando
l'accertamento e la valutazione dei fatti siano molto laboriosi e richiedano uno spazio temporale maggiore, e non potendo, nel caso in cui il licenziamento sia motivato dall'abuso di uno strumento di lavoro, ritorcersi a danno del datore di lavoro l'affidamento riposto nella correttezza del dipendente, o equipararsi alla conoscenza effettiva la mera possibilità di conoscenza dell'illecito, ovvero supporsi una tolleranza dell'azienda a prescindere dalla conoscenza che essa abbia degli abusi del dipendente. Occorre evidenziare, in merito, che i requisiti della immediatezza e tempestività condizionanti la validità del licenziamento per giusta causa sono compatibili con un intervallo temporaneo, quando il comportamento del lavoratore consti di una serie di fatti che, convergendo a comporre un'unica condotta, esigono una valutazione globale ed unitaria da parte del datore di lavoro” (cfr. per tutte Cass. civ., Sez. L, 16 luglio 2020, n. 15229).
Ai fini del proficuo esercizio del potere disciplinare è anzitutto necessario che il potenziale illecito sia stato effettivamente scoperto nei connotati sufficienti a consentirne la contestazione.
Nel caso di specie, la contestazione disciplinare elevata nei confronti del ricorrente deve pagina 15 di 26 ritenersi tempestiva.
La cronologia dei fatti, in assenza di prova testimoniale, è stata delineata tenendo conto della documentazione allegata agli atti, nonché delle allegazioni contenute negli atti introduttivi e delle circostanze non oggetto di contestazione da parte dei soggetti coinvolti.
È pacifico che nel 2015, epoca della richiesta di autenticazione del Libretto di Lavoro n. 69 alla collega e della successiva trasmissione dello stesso alla collega Persona_3 R_
, nonché della trasmissione della domanda ECO2 — che il ricorrente ha disconosciuto —,
[...]
l'Istituto non disponeva di elementi idonei a ricondurre la condotta al né poteva avere Pt_1 consapevolezza dell'origine degli accrediti contributivi.
Successivamente, nel 2020, a seguito dell'apertura del procedimento penale n. 1886/2020 mod.
21 – originato da un esposto presentato il 15 gennaio 2020 dal Direttore pro tempore della Sede di LI, con cui erano state segnalate alcune anomalie verificate su 79 posizioni assicurative alimentate da accrediti di contribuzione da apprendista artigiano – il ricorrente è stato contattato
CP_ formalmente mediante raccomandata dalla Direttrice provinciale dell' Persona_13
(doc. 10 del fascicolo del ricorrente); in quella sede gli sono state segnalate anomalie in merito alla sua posizione assicurativa per il periodo 3 ottobre 1977 – 28 dicembre 1980 e gli è stato richiesto di produrre la relativa documentazione in originale.
Il ricorrente ha risposto con nota scritta, dichiarando:
“In riferimento alla sua lettera del 09/01/2020 di cui allego copia, il sottoscritto Parte_1
nato a [...] il [...], intende comunicare quanto segue:
a) A marzo di circa 5 anni fa trasmetteva la copia autentica del libretto di lavoro alla collega di
LI SI.ra ; Persona_4
b) Riceveva dopo pochi giorni la chiamata nella quale la SI.ra comunicava che voleva R_
l'invio del libretto originale (disse “… senza offesa alla collega che aveva eseguito l'autentica ma Lei voleva vedere l'originale”) in modo che potesse fare lei l'autentica direttamente e
l'eventuale accreditamento contributivo;
c) Tramite il corriere interno inviava il libretto in originale e a distanza di pochi giorni la
SI.ra mi chiamò dicendo che aveva fatto le verifiche e sistemato la posizione. Il tutto con R_
la promessa che mi avrebbe reso il libretto con lo stesso mezzo (corriere interno);
d) Un po' per via del lavoro incessante, un po' per dimenticanza non ho più pensato al libretto
e nel frattempo il tempo è passato;
e) Non ritrovandomi il libretto in ufficio presumo che sia ancora nell'Ufficio della SI.ra R_
anche per una sua probabile dimenticanza nel rispedirmelo con il corriere.
pagina 16 di 26 Alla luce di quanto sopra esposto non ho altra documentazione da mostrare se non quello consegnato 5 anni fa. Se comunque dovessi trovare a casa qualche documento a riguardo sarà mia premura consegnarlo in Sede.
Nella speranza di essere stato esaustivo rimango a disposizione per ogni comunicazione e Le porgo cordiali saluti” (doc. 10, seconda pagina, fascicolo del ricorrente).
In sintesi, ha riferito di aver trasmesso il libretto di lavoro in originale tramite il corriere interno e che, per via del tempo trascorso e del lavoro incombente, non aveva più seguito la vicenda, confidando che il documento fosse ancora presso l'ufficio della collega . R_
Tuttavia, ha omesso di riferire che nel 2015 aveva personalmente chiesto l'autenticazione del libretto alla collega circostanza poi emersa solo in sede ispettiva. Persona_3
Pertanto, neppure nel 2020 l' era in grado di individuare con precisione l'origine degli CP_1
accrediti e, soprattutto, il ruolo avuto dal ricorrente nella formazione e trasmissione della documentazione ritenuta non attendibile.
Le spiegazioni rese dal con la comunicazione del 2020, pur parzialmente esplicative, sono Pt_1
risultate omissive su circostanze essenziali ai fini della ricostruzione complessiva.
Il quadro completo è stato raggiunto solo nel 2024, a seguito della conclusione degli accertamenti avviati nel 2023 nell'ambito del procedimento ispettivo n. 574/2023, aperto a seguito di un esposto pervenuto all'Istituto nel quale si segnalava una possibile collaborazione CP_ illecita tra personale interno e soggetti esterni all' per ottenere indebiti accrediti contributivi CP_ (all. 1, doc. 5 fascicolo dell' .
Solo all'esito delle attività istruttorie e dell'esame incrociato degli atti, gli ispettori hanno potuto ricollegare con esattezza l'origine degli accrediti in favore del alla documentazione Pt_1
autenticata su sua iniziativa, e alla domanda ECO2 disconosciuta ma trasmessa a suo nome.
È in tale momento che l' ha acquisito gli elementi indispensabili per la formulazione CP_1
della contestazione disciplinare.
In tal senso, appare dirimente anche il fatto che il nel procedimento penale del 2020, non Pt_1
ha rivestito alcun ruolo, né come indagato né come persona informata sui fatti, il che conferma che, fino ad allora, non vi erano a suo carico elementi di responsabilità emersi in modo chiaro e univoco.
Alla luce dei consolidati principi espressi dalla giurisprudenza (“la tempestività di tale esercizio deve essere valutata in relazione al tempo necessario per acquisire conoscenza della riferibilità del fatto, nelle sue linee essenziali, al lavoratore medesimo” – Cass. Civ. Sez. L., 26 marzo 2010,
n. 7410), si deve concludere che la contestazione disciplinare elevata nel 2024 sia stata pagina 17 di 26 tempestiva e conforme al principio di immediatezza, essendo stata formulata non appena l'Istituto ha potuto ricondurre con certezza i fatti al ricorrente a seguito delle risultanze definitive dell'indagine interna.
2.5. Quanto al merito, deve ribadirsi che l'accertamento dei fatti può fondarsi esclusivamente sulla documentazione ritualmente prodotta dalle parti, ivi compresi i verbali e gli atti relativi agli CP_ CP_ accertamenti svolti dall'Ispettorato Centrale dell' (all. 1 fascicolo dell' , nonché sulle circostanze di fatto non specificamente contestate nel contraddittorio.
Nel caso di specie, come già detto supra, il ricorrente non ha formulato tempestivamente istanza di prova orale, avendo richiesto l'escussione di testimoni solo in sede di udienza del 6 dicembre
2024, con istanza inammissibile in quanto tardiva.
CP_ Di contro, l' ha chiesto l'escussione di un teste limitatamente alle modalità con cui si è svolto l'accertamento ispettivo, circostanze che, peraltro, non risultano oggetto di contestazione specifica da parte del ricorrente, il quale ha piuttosto censurato la valutazione compiuta dall' sugli esiti dell'istruttoria. CP_1
CP_ Ebbene, sulla base della documentazione in atti (all. 1, 2 fascicolo dell' con i documenti allegati) è emerso quanto segue.
CP_ CP_ In data 29 maggio 2023, l' ha ricevuto un esposto (All. 1, doc. 2 del fascicolo nel quale è stato segnalato anche il dipendente funzionario amministrativo in servizio Parte_1 presso l'Agenzia di Sanluri, quale soggetto che si sarebbe fatto accreditare contributi contributivi mediante documentazione non genuina.
A seguito dell'esposto, l' ha attivato Controparte_4
l'ispezione n. 574/2023, nel corso della quale sono emerse anomalie rilevanti nella posizione CP_ assicurativa del (cfr. relazione ispettiva, All. 1, doc. 23 fascicolo dell' . Pt_1
Nello specifico, gli ispettori hanno rinvenuto nel fascicolo personale dell'assicurato una CP_ domanda di accredito contributivo (modello ECO2 – All. 1, doc. 11 fascicolo dell' , datata 7 maggio 2015 e recante firma dell'interessato, che fa riferimento ad un presunto rapporto di lavoro alle dipendenze della ditta DE LV nel periodo 3 ottobre 1977 – 28 dicembre 1980.
La domanda, sebbene priva di protocollazione, menziona la produzione di un libretto di lavoro
CP_ come allegato (vd. All. 1 doc. 11 fascicolo dell' .
All'interno del fascicolo è stata infatti rinvenuta la copia del libretto di lavoro n. 69, intestato a e rilasciato dal Comune di Sanluri in data 19 settembre 1977, sul quale risulta Parte_1
annotato un periodo di apprendistato con la qualifica di apprendista manovale decorrente dal 3 CP_ ottobre 1977 al 28 dicembre 1980 (All. 1 doc. 13 fascicolo dell' .
pagina 18 di 26 Tale copia è risultata autenticata in data 2 marzo 2015 dalla dipendente Persona_3 all'epoca in servizio presso l'Agenzia di Sanpei (All. 1 doc. 13 fascicolo del ricorrente). CP_ La ascoltata in sede ispettiva il 25 ottobre 2023 (All. 1 doc. 17 fascicolo dell' , ha Per_3 dichiarato di aver effettuato personalmente l'autenticazione, dopo che il collega le aveva Pt_1
portato il libretto e le relative fotocopie. Ha precisato di aver agito per fare un favore personale al collega, anche in ragione dell'assenza della collega competente per le autentiche, Persona_8
La ha riferito di non essere sicura che potesse validamente svolgere quell'adempimento, Per_3 ammettendo: “Non so se potevo fare questo adempimento o se il mio comportamento sia stato CP_ arbitrario” (vd. All. 1 doc. 17 fascicolo dell' . Ha inoltre aggiunto di non essersi accorta che nel libretto vi fossero pagine mancanti e che queste dovessero essere consecutive, ritenendo possibile una svista. Ha infine chiarito che gli accrediti non venivano effettuati in sede, ma a cura della collega presso la Direzione Provinciale di LI, collega nota per il rigore Persona_4
nella verifica documentale e successivamente deceduta in servizio.
CP_ L'odierno ricorrente sentito in sede ispettiva (All. 1 doc. 18 fascicolo dell' Parte_1 ha confermato di aver portato personalmente il libretto alla collega per l'autenticazione, Per_3
precisando che la responsabile in quel momento, non era presente. Per_8
Dopo l'autenticazione, ha dichiarato di aver trasmesso la documentazione alla collega R_
tramite posta interna. Ha riferito inoltre di aver ritrovato quel libretto nel sottotetto della
[...]
propria abitazione, insieme ad altri documenti personali come il libretto sanitario e di pesca. Ha dichiarato di ricordare che il libretto gli era stato rilasciato dal sig. dipendente del Per_12
Comune di Sanluri.
Il lavoratore ha tuttavia disconosciuto la sottoscrizione apposta sul modello di domanda di accredito contributivo (mod. ECO2) datato 7 maggio 2015. Ha infatti specificato che egli è solito sottoscrivere con la dicitura “cognome e nome”, mentre nel documento in questione la firma appariva con l'ordine inverso, ovvero “nome e cognome”.
Sempre in sede di audizione, il ha aggiunto di aver svolto attività lavorativa saltuaria nei Pt_1
mesi estivi, durante la minore età, come apprendista muratore presso lo zio che Persona_11
a suo dire collaborava con il sig. DE LV.
Tuttavia, ha ammesso che i periodi effettivamente lavorati non coincidevano con quelli oggetto del successivo accredito, ma inizialmente non vi aveva attribuito importanza.
Nel corso dell'audizione del è emerso anche che la collega , deceduta nel Pt_1 Persona_4
2017, ha effettivamente gestito l'accredito, chiedendo anche chiarimenti documentali.
In sede ispettiva sono stati sentiti anche due ex dipendenti della ditta DE LV,
pagina 19 di 26 CP_ identificati in e (All. 1 docc. 20, 21 fascicolo dell' . Per_6 Persona_7
ha dichiarato di aver lavorato alle dipendenze di LV DE dal 1975 al 1979 Per_6
circa, svolgendo mansioni di muratore. Ha affermato di conoscere personalmente il ricorrente, ma ha specificato con assoluta certezza di non averlo mai visto lavorare per la ditta DE nel periodo in cui egli stesso vi ha prestato servizio. Ha inoltre ricordato il nominativo di altri colleghi impiegati nella stessa impresa.
Anche , escusso nella medesima sede, ha riferito di aver lavorato per LV Persona_7
DE nello stesso arco temporale (1975–1979), anch'egli con la qualifica di muratore. Pur avendo dichiarato di conoscere ha confermato che non risultava tra il personale Parte_1 effettivamente impiegato presso l'impresa, né di averlo mai visto svolgere attività lavorativa per conto della stessa.
Deve altresì rilevarsi che la circostanza secondo cui il ricorrente avrebbe lavorato alle dipendenze dirette della ditta DE LV risulta smentita dallo stesso ricorrente nel proprio atto introduttivo del ricorso.
In tale sede, infatti, il ha ammesso che nel 1977 frequentava ancora le scuole superiori e Pt_1
che, di conseguenza, non avrebbe potuto lavorare stabilmente o a tempo pieno per alcuna impresa. Ha tuttavia precisato che ciò non escludeva che avesse svolto attività saltuaria, nei periodi estivi, per conto di un parente, tale che a suo dire collaborava Persona_11
occasionalmente con la ditta DE.
Il ricorrente ha inoltre evidenziato che all'epoca dei fatti aveva appena 14 anni (il ricorrente è nato il [...], mentre il libretto risulta emesso in data 19 settembre 1977) e che quindi è possibile che chi abbia compilato o aggiornato il libretto di lavoro abbia inserito alcune informazioni improprie o non pienamente attendibili, in buona fede o per approssimazione, senza che vi fosse un controllo effettivo sull'accuratezza delle indicazioni rese.
Nel corso dell'esame del fascicolo personale del ricorrente, gli ispettori hanno rinvenuto anche una copia autenticata di un libro matricola riferito alla ditta individuale CC NI, titolare di un distributore di carburanti, recante l'indicazione del nominativo del lavoratore
[...]
come dipendente dal 1° ottobre 1977 al 30 dicembre 1979, con qualifica di apprendista Pt_1
meccanico. Il documento risulta essere stato autenticato in data 9 ottobre 2014 dalle dipendenti
CP_ e (All. 1 doc. 14 fascicolo dell' . Persona_8 Parte_2
Tale iscrizione, tuttavia, non è mai stata accreditata nella posizione assicurativa dell'interessato.
In sede di audizione, il ricorrente ha dichiarato di essere “basito perché non conosco alcun
CC NI e non ho mai lavorato come apprendista meccanico”, escludendo pagina 20 di 26 categoricamente ogni rapporto lavorativo con l'impresa menzionata.
2.6.
Considerato che
non risulta in contestazione, sulla base delle dichiarazioni rese e della documentazione acquisita, che il ricorrente abbia personalmente fatto autenticare il libretto di
CP_ lavoro n. 69 (All. 1 doc. 13 fascicolo dell' e lo abbia poi trasmesso alla collega della
Direzione Provinciale di LI competente per l'accredito, secondo le modalità da lui stesso ammesse, la condotta in questione deve ritenersi gravemente lesiva degli obblighi di correttezza e fedeltà nei confronti dell'Istituto, così come ricostruiti dalla datrice di lavoro nella contestazione disciplinare.
La ricostruzione proposta dal ricorrente appare infatti connotata da numerosi elementi oggettivi e circostanze non compatibili con un comportamento in buona fede, tali da far ritenere sussistente la consapevolezza dell'utilizzo di un documento dal contenuto non veritiero.
In primo luogo, il ricorrente ha affermato di aver ritrovato il libretto nel sottotetto della propria abitazione nel 2015. Tuttavia, è noto che i libretti di lavoro sono stati formalmente soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2003 ai sensi del D.Lgs. 10 settembre 2002, n. 297, che ha abrogato le disposizioni della L. 10 gennaio 1935 n. 112 recante la “Istituzione del libretto di lavoro”.
Pertanto, nel 2015 non era più previsto alcun utilizzo di tale documento ai fini amministrativi o probatori, salvo casi eccezionali e comunque con piena garanzia della tracciabilità e della genuinità dell'originale. CP_ L'autenticazione dei libretti di lavoro, difatti, è disciplinata da disposizioni interne estremamente rigorose: come riportato nella relazione redatta dal direttore provinciale vicario
CP_ CP_ dell' (all. 1 doc. 15 fascicolo dell' , il cui contenuto non è stato Per_14
specificamente contestato dal ricorrente, la funzione di autentica può essere esercitata solo per uso interno, e il documento deve essere presentato in originale, fotocopiato a cura dell'ufficio, e l'autenticazione deve riportare il numero totale di pagine, con indicazione delle eventuali pagine bianche escluse dall'autentica. In caso di documenti costituiti da una pluralità di pagine, come i libretti di lavoro, è obbligatorio specificare anche quali pagine sono state omesse perché non compilate. Inoltre, la documentazione autenticata deve essere acquisita agli atti e non può essere restituita all'utente o all'intermediario, come da prassi illustrata nei protocolli applicativi (v. gestione documentale PIU/SGD).
Nel caso di specie, l'autenticazione risulta effettuata dalla collega del ricorrente Persona_3
soggetto privo di legittimazione a svolgere tale funzione.
[...]
In sede ispettiva, la medesima ha ammesso di aver proceduto in tal senso esclusivamente per fare un favore personale, in ragione della temporanea assenza della collega responsabile Per_8
pagina 21 di 26 ordinariamente preposta allo svolgimento di tale attività. Per_8
Tale giustificazione appare del tutto inadeguata, considerato che l'assenza della collega Per_8
aveva, secondo le allegazioni del ricorrente, carattere meramente momentaneo, e che non ricorreva alcuna urgenza tale da giustificare il ricorso a una prassi informale;
tanto più se si considera la natura particolare dell'adempimento in questione, consistente nell'autenticazione di un libretto di lavoro, il cui utilizzo è stato da tempo abrogato, e per il quale era prevedibile la necessità di un'attenta verifica di legittimità.
La scelta di avvalersi della collega di stanza, del tutto priva delle competenze richieste per l'adempimento in oggetto, risulta dunque anomala e non conforme alle regole interne.
Per di più, la collega ha dichiarato di non essersi accorta della presenza di pagine mancanti, Per_3 ammettendo una propria svista. L'autenticazione in parola non reca alcuna indicazione circa il numero complessivo di pagine né menziona l'eventuale presenza di pagine bianche, in aperta violazione delle regole previste per la validità dell'atto.
Anche le modalità di trasmissione alla sede di LI risultano anomale. Il ricorrente ha riferito di aver trasmesso alla collega (poi deceduta nel 2017) solo alcune fotocopie, Persona_4 riservandosi di inviare successivamente l'originale.
Tuttavia, è emerso che in data 7 maggio 2015, a distanza di soli due mesi dall'autenticazione, è stata presentata, a cura del Patronato INCA-CGIL, una domanda di accredito (modello ECO2), che faceva espressamente riferimento allo stesso periodo lavorativo riportato nel libretto, e allegava le medesime fotocopie precedentemente inviate alla (all. 1, doc. 11 fascicolo R_
CP_ dell' .
Il ricorrente ha disconosciuto la firma sulla domanda, sostenendo che solitamente firma con
“cognome e nome”, mentre sul modello ECO2 la firma è disposta in ordine inverso.
Tuttavia, il disconoscimento della firma non appare idoneo a escludere il coinvolgimento del ricorrente nella presentazione dell'istanza di accredito. CP_ La domanda ECO2 in questione, datata 7 maggio 2015 (all. 1, doc. 11 fascicolo dell' , è stata infatti presentata a distanza di poco più di due mesi dall'autenticazione del libretto di lavoro n. 69, pacificamente avvenuta il 2 marzo 2015 presso l'Agenzia Inps di Sanluri. Tale domanda fa espresso riferimento al medesimo periodo lavorativo indicato nel libretto, ovvero dal 3 ottobre
1977 al 28 dicembre 1980, e allega le identiche fotocopie del libretto precedentemente inviate alla collega per il tramite interno. Persona_4
La stretta prossimità temporale tra l'autenticazione e la successiva presentazione della domanda, la perfetta coincidenza dei dati cronologici relativi al presunto rapporto di lavoro, nonché la pagina 22 di 26 riproduzione esatta del contenuto documentale già in possesso del ricorrente, rendono la sua estraneità all'iniziativa del tutto implausibile.
Risulta infatti altamente improbabile che un soggetto terzo, quale il Patronato, abbia potuto autonomamente proporre una domanda di accredito riferita proprio a quel documento, privo di protocollazione ufficiale, e custodito informalmente all'interno dell'Istituto, senza una previa sollecitazione o collaborazione diretta da parte del ricorrente.
Va ricordato inoltre che, secondo quanto dichiarato dal ricorrente stesso, egli era uno studente quattordicenne nel 1977 e quindi non poteva aver lavorato per l'intero periodo indicato nel libretto. Egli ha ammesso, nel proprio ricorso, di aver svolto solo attività saltuarie nei mesi estivi, collaborando con un parente, che a sua volta lavorava per DE. Persona_11
Ciò rende ancor più grave la decisione di sottoporre a procedura formale di autenticazione un documento dal contenuto consapevolmente non veritiero, peraltro con il coinvolgimento di una collega priva di competenza funzionale.
Ulteriori considerazioni devono essere svolte in merito al valore e alla genuinità del documento presentato.
L' ha infatti rappresentato nella relazione ispettiva ulteriori elementi che inducono a CP_1
sospettare la contraffazione del libretto: anzitutto, il modello C2 storico, acquisito presso il
Centro per l'impiego di San Gavino Monreale, non riporta alcuna registrazione del rapporto di CP_ lavoro dichiarato (all. 1 doc. 12 fascicolo dell' . Inoltre, le verifiche presso il Comune di
Sanluri, che avrebbe emesso il libretto n. 69 in data 19 settembre 1977, hanno evidenziato incongruenze rispetto alla numerazione del documento, alla data di rilascio e ai periodi di disoccupazione annotati, che non coincidono con quelli risultanti dal modello C2 storico (cfr. all.
CP_ 1 doc. 23 fascicolo dell' .
Anche se tali elementi, singolarmente considerati, non conducono a una prova certa di falsificazione, nel loro insieme rafforzano in modo significativo la presunzione di non autenticità del documento, soprattutto se letti alla luce del comportamento complessivo del ricorrente, della modalità anomala di produzione del libretto e della strumentale attivazione del processo di accredito.
2.7. La condotta accertata in capo al dipendente, consistente nella produzione per l'autenticazione di un libretto di lavoro contenente dati oggettivamente falsi, mediante canali informali e in assenza di alcuna verifica sulla veridicità dei contenuti, nonché nell'invio di detta documentazione ad una collega della sede di LI competente in materia di accrediti, si pone in palese contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e legalità che il pubblico dipendente è tenuto pagina 23 di 26 ad osservare.
È stato infatti accertato che in qualità di dipendente dell'Istituto, ha fatto Parte_1 autenticare presso l'Agenzia di Sanluri un documento (libretto di lavoro) contenente informazioni lavorative manifestamente incongruenti, tra cui periodi di lavoro coperti dalla frequenza scolastica, e lo ha inoltrato, senza seguire le regolari vie documentali, ad una collega della
Direzione provinciale di LI, da cui ha ottenuto l'accredito di 169 settimane contributive.
Questa condotta è gravemente lesiva dell'obbligo di fedeltà, in quanto realizzata abusando della propria posizione interna all'Istituto e attraverso canali informali e impropri, e ha avuto come finalità l'ottenimento di un vantaggio personale (l'accredito di periodi contributivi inesistenti), mediante l'utilizzo di un documento verosimilmente contraffatto.
2.8. Tale condotta integra senz'altro una violazione dell'art. 4, punto 2 del Codice di comportamento dei dipendenti dell' (determinazione n. 97 del 14 dicembre 2023, con CP_1 oggetto: Modifiche al “Codice di comportamento dei dipendenti dell' Controparte_1
, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
[...]
165” adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 220 del 9 novembre 2022”), secondo cui:
“Il dipendente non abusa della sua posizione e svolge gli adempimenti di servizio perseguendo esclusivamente le finalità istituzionali, con esclusione di ogni iniziativa diretta alla realizzazione di interessi privati propri o altrui, nella piena consapevolezza, oltre che degli obblighi cui lo stesso è contrattualmente tenuto in virtù del rapporto di lavoro in essere con l'Amministrazione, anche dell'estrema rilevanza degli interessi sociali che l' è chiamato a tutelare CP_1 nell'esercizio della propria missione istituzionale”.
Allo stesso modo, risulta violato l'art. 3 del d.p.r. 62/2013, che impone al dipendente pubblico di svolgere i propri compiti nel rispetto della legge e dell'interesse pubblico (“Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa”), evitando ogni uso personale delle informazioni o dei poteri acquisiti per ragioni d'ufficio.
La violazione risulta altresì sussumibile nei precetti generali di cui agli artt. 1, 2 e 3 del
Regolamento di disciplina INPS (det. commissariale n. 228/2009, come modificato), che richiedono al dipendente di conformare la propria condotta al dovere di contribuire alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità, nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità.
2.9. La sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per sei mesi,
pagina 24 di 26 inflitta dall' , trova riscontro nell'art. 8 del Regolamento disciplinare, che prevede tale CP_1 misura per ipotesi quali la “violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia comunque derivato grave danno all' , CP_1 agli utenti o ai terzi” (cfr. doc. 2 fascicolo del ricorrente).
Nel caso di specie, l' ha optato per una sanzione conservativa, pur potendo astrattamente CP_1 disporre anche il licenziamento senza preavviso, come previsto dall'art. 11 del medesimo regolamento (“la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per violazioni dei doveri di comportamento, anche nei confronti di terzi, di gravità tale da compromettere irreparabilmente il rapporto di fiducia con l'amministrazione e da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto di lavoro”), in presenza di “atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro”. CP_ La scelta di non procedere con la sanzione espulsiva è dipesa, come esplicitato dall' dalla pendenza di un procedimento penale, e dalla necessità di attendere il relativo esito.
Tuttavia, la sanzione conservativa di massima entità, quale la sospensione semestrale, risulta coerente con la gravità oggettiva dei fatti e con i criteri di gradualità e proporzionalità previsti dall'art. 2, comma 2 del suddetto Codice di disciplina (doc. 2 fascicolo del ricorrente), tenuto conto dell'abuso della posizione lavorativa, della consapevolezza dei contenuti mendaci del documento prodotto, nonché dell'interesse personale perseguito a discapito della tutela della funzione pubblica affidata all'Istituto.
In conclusione, la sanzione applicata deve ritenersi legittima, coerente sia con la normativa interna dell' che con i principi generali dell'ordinamento in materia di responsabilità CP_1
disciplinare dei pubblici dipendenti.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
3. In considerazione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione in favore dell' resistente delle spese CP_1
processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella per le cause in materia di lavoro, di valore indeterminabile.
Devono essere definitivamente compensate, come concordemente richiesto dalle parti, le spese relative alla fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
pagina 25 di 26 1) rigetta il ricorso;
CP_
2) condanna alla rifusione in favore di delle spese processuali, che liquida in Parte_1
euro 4.629,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3) compensa integralmente tra le parti le spese relative alla fase cautelare.
LI, 21 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Matteo Marongiu
pagina 26 di 26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LI, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 2598/2024 R.A.C.L., promossa da elettivamente domiciliato in LI, presso lo studio dell'avv. Andrea Flore, Parte_1
che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in LI, presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Furcas e dall'avv. Stefania Sotgia in virtù di procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 2 agosto 2024, ha agito in giudizio, davanti a Parte_1
CP_ questo Tribunale, nei confronti del datore di lavoro al fine di impugnare la sanzione disciplinare conservativa inflittagli in data 30 luglio 2024, con decorso dal 1° agosto 2024, consistente nella sospensione per mesi 6 dal lavoro e dalla retribuzione.
Parte ricorrente ha anche chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia del provvedimento sanzionatorio impugnato, deducendo la grave incidenza dello stesso sulle condizioni economiche proprie e del nucleo familiare, in considerazione dell'interruzione dell'unica fonte di sostentamento. CP_ Ha resistito in giudizio l'
All'udienza del 17 ottobre 2024, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'istanza cautelare, CP_ avendo preso atto dell'avvenuto pagamento da parte dell' dell'indennità di cui agli artt. 2, comma 7, e 7, comma 9, del Regolamento di disciplina.
L' resistente ha preso atto della rinuncia e ha dichiarato di non opporsi alla CP_1
compensazione delle spese relative alla fase cautelare.
pagina 1 di 26 Nelle more del giudizio, le parti hanno dato atto che il ricorrente è stato licenziato a seguito di nuova contestazione disciplinare, con provvedimento emesso in data 10 gennaio 2025, come da
CP_ documentazione prodotta sub docc.
1-3 allegati alle memorie depositate da in data 29 gennaio 2025.
2. L'azione di impugnativa della sanzione disciplinare è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
2.1. La misura afflittiva applicata poggia sul seguente addebito (lettera di contestazione datata
CP_ 30 luglio 2024, prodotta dall' doc. 2): “Ai sensi dell'art. 55-bis, comma 4, del D.Lgs. n.165 del 30 marzo 2001, come modificato dall'art. 13 del D.Lgs. n.75 del 25 maggio 2017 – e in conformità all'art. 15, commi 4, 5 e 6, del vigente Regolamento di disciplina dei dipendenti delle
Aree adottato con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di
Amministrazione n.133 del 2 dicembre 2019, come modificato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.2 del 18 gennaio 2023 – con la presente Le contesto i seguenti addebiti.
Con nota prot. n.384 del 15/03/2024, trasmessa in pari data tramite il Sistema di Gestione
Documentale (SGD), il dirigente Responsabile dell'Ufficio Ispettorato ha inoltrato all'Ufficio scrivente – per le valutazioni di competenza – la relazione, corredata di numerosi allegati, redatta all'esito degli accertamenti effettuati su mandato del Direttore generale (rif. nota prot.
0064.18/08/2023.0204335) a seguito di un esposto pervenuto, tra gli altri, al medesimo CP_1
Direttore generale e al suddetto , relativamente a presunte irregolarità in Controparte_2
ordine ad accrediti contributivi effettuati presso la Direzione provinciale di LI (inchiesta
n.574/2023).
Nel precitato esposto, non sottoscritto, pervenuto in data 29 maggio 2023 e acquisito con prot.
n.INPS.0032.29/05/2023.0000786, tale rappresentava, tra l'altro, che: “[…] Persona_1
Nel 2019 nella direzione dell' di LI è stata verificata la presenza di documentazione CP_1
falsa o contraffatta che ha dato luogo all'accredito di contribuzione da apprendista artigiano per circa cento lavoratori che, grazie a quegli accrediti non corrispondenti ad attività lavorativa effettivamente svolta, hanno avuto la pensione prima del momento in cui avrebbero avuto diritto senza gli stessi […]”. “[…] Le richieste provenivano tutte dal patronato INCA CGIL del Medio
Campidano il cui direttore era all'epoca dei fatti il signor (omissis), che presentava la CP_ documentazione falsa. Nel 2020 l' ha presentato un esposto alla Procura di LI e da questo è partito un procedimento di indagine a carico di (omissis) […]”.
“[…] La procura ha cominciato le indagini e ha acquisito informazioni e documentazione, accertando che (omissis) non poteva aver agito da solo perché la documentazione falsa e
pagina 2 di 26 CP_ contraffatta, utilizzata per l'inserimento negli archivi dell' dei contributi inesistenti, veniva CP_ portata all' di Sanluri e autenticata come conforme all'originale (inesistente) dall'allora responsabile della medesima agenzia (omissis) […]”. “[…] La (omissis) era parte di un'associazione a delinquere, della quale hanno fatto parte lei, (omissis) – Parte_1 ancora dipendente dell'Agenzia di Sanluri che si è fatto accreditare dei periodi mai lavorati con documenti falsi […]”.
La segnalazione in esame menziona quindi il Suo nominativo – evidenziando il Suo ruolo di dipendente dell' , tuttora in servizio presso l'Agenzia territoriale di Sanluri – asserendo CP_1 che anch'EL è risultato indebito beneficiario di accrediti contributivi da apprendista artigiano.
Risulta effettivamente pendente presso la Procura della Repubblica di LI – cui è stato richiesto il rilascio di apposito nulla osta – procedimento penale n.1886/2020 mod. 21, originato da un esposto presentato in data 15/01/2020 e successivamente integrato in data 05/02/2020, con il quale il Direttore pro-tempore della Sede di LI aveva segnalato alcune anomalie su 79 posizioni assicurative alimentate – sulla base delle indicazioni fornite dall'Istituto con il messaggio Hermes n.20760 del 31/03/1993 – da accrediti di contribuzione da apprendista artigiano, effettuati in tempi relativamente recenti, i cui rapporti di lavoro, tuttavia, si collocavano in epoche assai risalenti. Le verifiche svolte avevano interessato numerose posizioni assicurative, molte delle quali avevano, peraltro, dato luogo alla liquidazione di una prestazione pensionistica. I trattamenti in questione erano stati inizialmente sospesi in quanto la documentazione prodotta, “[…] confrontata con altra documentazione relativa agli stessi datori di lavoro e altra documentazione originale relativa allo stesso rapporto o periodo, rendeva assolutamente necessario l'annullamento della contribuzione per gli approfondimenti del caso
[…]”.
Gli accertamenti condotti a cura degli Ispettori sono stati volti a verificare la fondatezza dei fatti riportati nella precitata segnalazione, la sussistenza di eventuali responsabilità ascrivibili a condotte poste in essere da dipendenti e la produzione di eventuali danni erariali a carico dell'ente.
A tal proposito, l'elaborato ispettivo dà preliminarmente conto delle principali attività istruttorie condotte che si riepilogano a seguire:
• sono stati presi in esame i nominativi di 80 beneficiari (codici fiscali) degli accrediti contributivi in questione;
per ognuno è stata esaminata la documentazione originaria prodotta a corredo delle relative pratiche di accredito nonché la documentazione reperita dalla Sede in occasione delle verifiche amministrative svolte;
pagina 3 di 26 • sono state raccolte in loco le dichiarazioni di taluni dipendenti a conoscenza dei fatti in forza alle strutture coinvolte (Direzione provinciale di LI e Agenzia di Sanluri); CP_1
• sotto il profilo documentale, si è proceduto al confronto della documentazione presente in fascicolo con i mod.C2 storici dei singoli lavoratori – acquisiti presso la locale Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro (Centro per l'Impiego di San Gavino Monreale) che recano
l'elenco dei rapporti di lavoro effettuati dal lavoratore in un determinato periodo, ordinati per data decrescente;
• al fine di effettuare ulteriori approfondimenti sui rapporti di lavoro in esame, la Sede di
LI ha disposto accertamenti ispettivi di vigilanza volti ad acquisire dichiarazioni ed eventuale documentazione presso talune delle imprese interessate con particolare riferimento alle ditte individuali che, alla luce della documentazione aziendale rinvenuta in talune pratiche
(ad es. libri matricola), avrebbero impiegato numerosi lavoratori con contratti di lavoro da apprendista artigiano. Gli Ispettori hanno preso visione ed esaminato i verbali delle dichiarazioni rese ai funzionari di vigilanza ispettiva da titolari e lavoratori delle suddette ditte artigiane ovvero di altre persone a conoscenza dei fatti;
la relativa documentazione – acquisita e allegata all'elaborato ispettivo – “ha comprovato la radicale inesistenza di tutti i rapporti di lavoro attestati nelle pratiche in esame”;
• i competenti Uffici della Direzione provinciale di LI hanno quindi provveduto a notificare apposite comunicazioni volte ad acquisire dai beneficiari degli accrediti eventuale documentazione in originale comprovante l'effettiva sussistenza dei rapporti di lavoro da apprendista artigiano. Non essendo pervenuto alcun valido riscontro, i predetti Uffici hanno dapprima provveduto ad annullare i relativi accrediti contributivi e, in taluni casi, a revocare i trattamenti pensionistici liquidati sulla base della predetta contribuzione avviando i recuperi delle prestazioni accertate come indebite, tuttora in corso. Con riferimento alla Sua posizione contributiva per il profilo in esame, di cui alla seguente tabella di sintesi: è emersa anzitutto, come anomala, quella originata dalla domanda – datata 07/05/2015 – di accredito di contribuzione ai fini del riconoscimento di periodi di lavoro dipendente in qualità di apprendista artigiano a Lei riconducibile. Il relativo fascicolo, esaminato a cura degli Ispettori con la collaborazione di due esperti del settore (che hanno acquisito anche la relazione del 09/11/2023 dell'ispettore di vigilanza in forza alla Sede regionale Sardegna, dott. riferita Persona_2
alla Sua posizione), ha rivelato la presenza di un modello di domanda di accredito di periodi contributivi “ECO2” (datato 07/05/2015 e recante la Sua firma e delega al Patronato INCA
CGIL) privo di protocollazione, volto all'accredito di 169 settimane lavorative, corrispondenti al
pagina 4 di 26 periodo di lavoro 03/10/1977-28/12/1980, asseritamente da Lei prestato presso la ditta DE
LV in Sanluri.
La domanda in questione fa riferimento alla presentazione di un libretto di lavoro.
All'interno del fascicolo è stata effettivamente reperita una “copia autentica” del libretto di lavoro n.69, rilasciato dal Comune di Sanluri in data 19/09/1977. Tale copia è stata autenticata in data 2 marzo 2015 – quindi oltre due mesi prima del suddetto modello di domanda ECO2 – dalla dipendente anch'ella tuttora in forza presso l'Agenzia di Sanluri, Persona_3 che all'epoca non risultava né “responsabile del procedimento”, né “competente a ricevere la documentazione”, in base alla normativa di riferimento (cfr. art. 18 D.P.R. 28 dicembre 2000,
n.445).
La sig.ra sentita in proposito dagli Ispettori in data 25 ottobre 2023, ha confermato Per_3 di “[…] aver effettuato l'autentica in questione e il collega mi ha portato il libretto di Pt_1
lavoro e le relative fotocopie e ho provveduto all'adempimento personalmente per fare un favore al collega o perché la collega adibita a ciò probabilmente era assente. Non so se potevo fare questo adempimento o se il mio comportamento sia stato arbitrario”. Nel merito dell'operazione di autentica la sig.ra ha dichiarato inoltre di non essersi accorta Per_3
“[…] che ci fossero pagine mancanti e che dovessero esserci pagine consecutive. Potrebbe essere stata una mia svista”.
Il relativo accredito contributivo è stato effettuato in data 7 maggio 2015 (stessa data della domanda) dalla ex dipendente della Direzione provinciale di LI, , deceduta Persona_4
in costanza di servizio in data 25 gennaio 2017 e non ha dato luogo alla liquidazione di prestazioni, atteso che EL è tuttora in servizio.
Dalle risultanze ispettive è emerso che l'accredito contributivo effettuato in Suo favore in relazione al suddetto rapporto di lavoro, asseritamente da Lei prestato alle dipendenze della ditta DE LV, risulta illegittimo sotto molteplici profili:
➢ con riferimento all'attività procedimentale è stato preliminarmente rilevato che la domanda di accredito, mod. ECO2 (peraltro non debitamente protocollata), reca la data del 7 maggio
2015 e la copia autentica del libretto di lavoro reca la data del 2 marzo 2015, laddove la presentazione di tutta la documentazione avrebbe dovuto essere contestuale, in quanto la domanda di accredito menziona espressamente la produzione del suddetto libretto di lavoro;
➢ l'autentica documentale effettuata presso l'Agenzia di Sanluri presenta criticità sotto due profili:
− quello soggettivo della competenza a provvedere all'autentica, derivante dalla circostanza pagina 5 di 26 che la dipendente come sopra riportato, non rivestiva all'epoca funzioni Persona_3
di responsabile del procedimento né di dipendente competente a ricevere la documentazione;
− quello oggettivo della legittimità dell'autentica documentale, dal momento che in sede ispettiva è stato rilevato che la copia autentica del libretto di lavoro “è parziale e composta di 12 pagine in 6 fogli, con numerazione non consequenziale. Presente su tutti i fogli timbro e firma dell'operatore con data, luogo e firma per esteso ma non altre indicazioni”;
➢ il mod. C2 acquisito presso l'Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro, Centro per
l'Impiego di San Gavino Monreale, non reca indicazione del rapporto di lavoro e i periodi di disoccupazione ivi registrati non collimano con le iscrizioni presenti nel citato libretto di lavoro.
Anche gli approfondimenti effettuati presso il Comune di Sanluri, che avrebbe provveduto al rilascio del citato libretto di lavoro n.69, in data 19/09/1977, hanno evidenziato incongruenze riferite, oltre che ai periodi di disoccupazione indicati nel citato documento che non corrispondono ai periodi indicati nel suddetto mod. C2 storico, anche alla numerazione e alla data di rilascio. Nello specifico, si ritiene opportuno riportare quanto evidenziato in merito nella citata relazione del 09/11/2023 dell'ispettore di vigilanza dott. “[…] Nel periodo Persona_2
in cui il sig. avrebbe svolto il lavoro di apprendista manovale (dal 03.10.1977 al Pt_1
31.12.1980) il medesimo ha frequentato regolarmente l'Istituto per Geometri di Guspini, di cui sono disponibili le presenze […]. La manipolazione del libretto di lavoro è inoltre evidente già ad iniziare dal numero (69) e/o dalla data di rilascio (19.09.1977). Nel corso degli accertamenti sono stati infatti acquisiti agli atti diversi libretti di lavoro rilasciati dal Comune di Sanluri nell'anno 1977. Poiché il numero dei libretti rispetta l'ordine crescente (con la data del rilascio), si può affermare con certezza la contraffazione del libretto (o della copia) presentata dal sig.
in quanto il numero 71 […] risulta rilasciato il 08.07.1977, il numero 87 […] è stato Pt_1
rilasciato il 12.07.1977, il numero 158 in data 13.09.1977, per cui per arrivare alla data del
19.09.1977 occorre giungere almeno al n.160. Dalla scheda C2 […], reperita presso il Centro per l'Impiego di Sanluri, che attesta i periodi di occupazione/disoccupazione dei lavoratori, risulta inoltre che il sig. Pt_1
a) si è iscritto per la prima volta all'ufficio di collocamento il 10.06.1980 con il numero 496
(iscrizione avvenuta in coincidenza con il termine della scuola secondaria); b) ha confermato lo stato di disoccupazione nel mese di luglio;
c) è stato radiato per mancato controllo nel mese di agosto;
d) si è iscritto nuovamente il 13.12.1980 (con il numero 1336).
Si sottolinea che dalle ultime due date […], relative alla scheda C2, è possibile affermare con pagina 6 di 26 assoluta certezza che il periodo di lavoro riportato nelle pagine 19 e 21 del libretto di lavoro è sicuramente non veritiero in quanto riporta come data finale del rapporto di lavoro il
28.12.1980, mentre agli atti del collocamento il medesimo è iscritto nelle liste dei disoccupati, per la prima volta, al termine della scuola secondaria (10.06.1980). Sono inoltre presenti ulteriori contraffazioni anche nella pagina 29 del libretto di lavoro, dove sono riportate le date di esibizione del libretto di lavoro con il numero di iscrizione nell'elenco dei disoccupati, non corrispondenti a quelle presenti nella scheda C2 […]”;
➢ sono state assunte dichiarazioni da parte di due lavoratori risultati regolarmente in servizio presso la ditta artigiana DE LV, i quali hanno concordemente escluso l'effettuazione di alcuna attività lavorativa, da parte Sua, presso l'impresa citata. In particolare, è stato riportato che in data 10/01/2020 è stata acquisita dagli ispettori di vigilanza e Persona_2
una dichiarazione del sig. , dipendente della ditta DE LV Persona_5 Per_6 nel periodo in esame, il quale ha riferito “con assoluta certezza”, che EL non ha mai lavorato presso l'impresa in detto periodo. Anche il lavoratore , sentito dai suddetti ispettori Persona_7
in pari data, ha escluso – dopo aver evidenziato in proposito di conoscerLa personalmente – che, nel proprio periodo di servizio alle dipendenze di DE LV (anni 1975-1979), EL abbia mai prestato servizio in azienda;
➢ in merito alla restante attività procedimentale – conclusa presso la Direzione provinciale di
LI con l'accredito dei periodi contributivi richiesti, effettuato in data 7 maggio 2015 a cura della menzionata ex dipendente – l'elaborato ispettivo ha evidenziato la Persona_4 seguente, manifesta, anomalia: “la citata domanda di accredito indica espressamente l'attività lavorativa di 'Appr. La tipologia lavorativa in questione non avrebbe potuto dar CP_3
luogo ad accrediti contributivi da apprendista artigiano non ricadendo nell'ambito applicativo della […] legge n.25/55 in quanto, […], le agevolazioni previste dalle disposizioni in esame sono volte all'acquisizione della “[…] capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato”, mentre le mansioni di manovale non richiedono alcuna capacità tecnica né qualificazione professionale”.
In relazione all'aggiornamento di contribuzione appena esaminato, è stato in seguito disposto il relativo annullamento, conseguente alle ulteriori verifiche effettuate in ordine all'effettiva sussistenza del relativo rapporto di lavoro.
L'esame della documentazione presente agli atti della Sede di LI ha poi evidenziato
l'ulteriore presenza di una copia – autenticata dalla dott.ssa Responsabile pro Persona_8 tempore dell'Agenzia territoriale di Sanluri, congiuntamente alla ex funzionaria (in quiescenza pagina 7 di 26 dal 01/01/2022) in data 09/10/2014 – di un libro matricola della ditta Parte_2
individuale CC NI (C.F. , titolare di un distributore di C.F._1
benzina, recante la registrazione di un rapporto di lavoro con la S.V. per il periodo 01/10/1977-
31/12/1979 con qualifica (impropria per un distributore di carburante) di apprendista meccanico, non accreditato nella relativa posizione contributiva.
Dalle verifiche condotte in merito a questa ulteriore documentazione rinvenuta, sono emerse le
Per_ seguenti anomalie: ➢ la citata relazione del 09/11/2023 a firma dell'ispettore di vigilanza rappresenta l'“evidenza” della contraffazione del libro matricola presentato all' di Sanluri CP_1
per i seguenti motivi:
1. “Il titolare della ditta, il sig. CC NI, a cui è stata acquisita una dichiarazione di responsabilità […], ha affermato [riferendosi alla S.V., n.d.r.], con assoluta certezza, di non averlo mai avuto alle sue dipendenze e, addirittura, di non averlo mai conosciuto.
2. Nella copia "autentica" del libro matricola, al sig. è attribuito il libretto di lavoro n.87, Pt_1
con data di rilascio 30.09.1977, dati assolutamente non conformi al vero, in quanto nel corso dell'attività ispettiva è stata acquisito agli atti il libretto di lavoro n.87 […], intestato alla sig.ra
e rilasciato in data 12.07.1977. Persona_9
3. Nel periodo in cui il sig. avrebbe svolto l'attività di apprendista meccanico (in un Pt_1 distributore di benzina ???), il medesimo ha frequentato regolarmente l'Istituto per Geometri di
Guspini, di cui sono disponibili le presenze […]”.
➢ Una buona parte del periodo di apprendista manovale (dal 03/10/1977 al 31/12/1979) presente nella “copia autentica” del libretto di lavoro è totalmente sovrapposto con il periodo di lavoro che EL avrebbe svolto come apprendista meccanico presso il distributore di benzina del sig. CC NI, come risultante dal suddetto libretto matricola (dal 01.10.1977 al
31.12.1979).
➢ La tipologia aziendale di distributore di benzina, inquadrato nel terziario e non nell'artigianato, non avrebbe in ogni caso consentito l'accredito dei relativi contributi.
Nel corso dell'audizione del 25 ottobre 2023 dinanzi agli Ispettori – all'esito della quale è stato redatto “verbale di dichiarazioni”, allegato alla citata relazione ispettiva – EL ha dichiarato quanto segue.
Con riferimento al presunto rapporto di lavoro (dal 03/10/1977 al 28/12/1980) da apprendista manovale alle dipendenze della ditta DE LV, di cui alla domanda di accredito di contribuzione da apprendista artigiano a Suo nome, datata 07/05/2015, corredata di copia del
pagina 8 di 26 libretto di lavoro n.69 (rilasciato dal Comune di Sanluri il 19/09/1977 e autenticato dalla dipendente in data 02/03/2015), EL ha dichiarato di aver effettuato, “in Persona_3
Per estate quando non c'erano impegni scolastici” (essendo all'epoca minorenne), attività “[…] come apprendista muratore presso mio zio, che collaborava con DE Persona_11
LV”, precisando che: “[…] In realtà, mi ero accorto che i periodi di lavoro svolto non collimavano con quelli di cui avevo chiesto l'accredito ma non ci avevo dato peso […]”.
Al riguardo, è stato rilevato che la domanda di accredito riguarda l'intero periodo di lavoro
03/10/1977-28/12/1980 e non limitati periodi estivi e che l'asserita collaborazione tra i signori
e DE LV non poteva in alcun modo legittimare una registrazione del Persona_11 rapporto di lavoro effettuata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 1, primo comma, legge 23 ottobre
1960, n.1369, che disponeva espressamente il divieto di subappalto di manodopera anche nei confronti di artigiani o ditte artigiane.
EL, inoltre, ha ammesso di aver chiesto all'epoca alla collega di Persona_3 procedere ad autenticare il Suo libretto di lavoro a causa dell'assenza della Responsabile di
Agenzia dott.ssa che “[…] normalmente procedeva alle autentiche e poi ho Persona_8
trasmesso la documentazione alla collega della Sede di LI tramite posta Persona_4 interna”, beneficiando quindi della Sua posizione di dipendente dell' . Inoltre, alla CP_1
domanda degli Ispettori del perché la copia del Suo libretto di lavoro autenticata il 02/03/2025 non fosse completa di tutte le pagine, EL ha replicato con dichiarazione messa a verbale: “ho fotocopiato solo alcune pagine dell'originale e poi le ho portate alla collega che ha Per_3 provveduto all'autentica”.
Riguardo al Suo libretto di lavoro, EL ha dichiarato che il rilascio sarebbe avvenuto a cura del sig. dipendente del Comune di Sanluri e, quanto ai periodi di disoccupazione Per_12
registrati, EL ha ricordato di aver adempiuto a talune formalità presso il locale Ufficio del
Lavoro ma di non poter “essere più preciso” a causa del lungo tempo trascorso.
In merito alla domanda di aggiornamento dell'estratto conto di cui al citato mod. ECO2, EL ne ha disconosciuto la sottoscrizione, dichiarando di firmare “di norma, con cognome e nome”, mentre la firma del modello di domanda in questione recava prima il nome e poi il cognome.
Con riferimento al presunto rapporto di lavoro (dal 01/10/1977 al 31/12/1979) da apprendista meccanico alle dipendenze della citata ditta CC NI, titolare di un distributore di carburanti, attestato in una copia del relativo libro matricola reperito agli atti del fascicolo e autenticato dalle dipendenti e in data 09/10/2014, non Persona_8 Parte_2 accreditato nella Sua posizione contributiva, EL si è dichiarato “[…] basito perché non
pagina 9 di 26 conosco alcun CC NI e non ho mai lavorato come apprendista meccanico”.
Al riguardo, è stato ribadito che l'attività in esame non avrebbe in ogni caso potuto comportare accrediti di contribuzione da apprendista artigiano, attesa la natura commerciale e non artigiana dell'impresa.
Conclusivamente, in merito alla Sua posizione contributiva per il profilo esaminato, l'elaborato ispettivo ha evidenziato “notevoli perplessità” destate dai citati reperimenti di una domanda di servizio ECO2 – la cui sottoscrizione in calce è stata da Lei disconosciuta – nonché di copia di libro matricola della ditta individuale CC NI (C.F. recante C.F._1
la registrazione di un rapporto di lavoro con qualifica di apprendista meccanico, per il periodo
1/10/1977-31/12/1979, anch'esso risultato inesistente.
Dalle complessive risultanze ispettive sopra riportate, emerge che la Sua condotta si appalesa di oggettiva e grave rilevanza disciplinare, giacché EL ha indebitamente beneficiato in proprio di accrediti di contribuzione da apprendista artigiano, anche agevolato dalla Sua posizione di dipendente dell' CP_1
EL ha infatti consapevolmente prodotto all'Istituto documentazione infedele, con particolare riguardo ad una copia di libretto di lavoro (irregolarmente autenticata, proprio dietro Sua richiesta, dalla Sua collega di stanza che attestava l'effettuazione di un Persona_3 rapporto di un lavoro con qualifica di “apprendista manovale”, da Lei asseritamente svolto nel periodo 03/10/1977-28/12/1980 alle dipendenze della ditta individuale DE LV in
Sanluri.
Il rapporto di lavoro in esame, tuttavia, non solo è risultato inesistente in esito agli accertamenti ispettivi disposti dalla Sede di LI, ma Lei stesso ha manifestato piena consapevolezza al riguardo avendo dichiarato agli Ispettori in data 25 ottobre 2023 di aver svolto attività lavorativa non per l'intero periodo in esame, ma solo “in estate quando non
c'erano impegni scolastici” e non alle dipendenze della ditta ID LV ma presso il
Suo zio, Inoltre, le verifiche documentali effettuate presso il Comune di Sanluri Persona_11
e presso il Centro per l'impiego di San Gavino Monreale hanno ulteriormente escluso la genuinità del libretto di lavoro da Lei prodotto e, in definitiva, dello stesso rapporto di lavoro.
Tale comportamento – aggravato dal ruolo da Lei ricoperto di funzionario presso l'Agenzia di
Sanluri, interessata dalle verifiche amministrative in esame – risulta in contrasto con i fondamentali principi generali ispirati alla tutela dell'interesse pubblico e con gli obblighi di integrità, correttezza, buona fede e trasparenza del dipendente pubblico, previsti dalle seguenti disposizioni:
pagina 10 di 26 ➢ artt. 1, 2 e 3, comma 3, lett. a) e c), del Regolamento di Disciplina dei dipendenti delle Aree professionali, adottato con determinazione commissariale n.228 del 26.11.2009 e modificato con determinazione commissariale n.11 del 13.11.2014, all'epoca vigente, in particolare nella previsione secondo cui “il dipendente conforma la propria condotta al dovere di contribuire alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità, nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo l'osservanza della legge e
l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui. Il dipendente adegua altresì la propria condotta alle norme contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n.62 del 16 aprile 2013 e alle norme del Codice di comportamento dei dipendenti dell' , adottato con determinazione del Commissario Controparte_1
Straordinario n.181 del 7 agosto 2014 (…)”;
➢ art. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 e s.m.i., recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, con particolare riferimento ai principi generali previsti dai seguenti commi:
“1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo
l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.
2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.
3.Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti […]”;
➢ art. 4 del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto di cui alla determinazione commissariale n.181 del 07/08/2014, vigente all'epoca dei fatti, che trova riscontro nell'art. 4 del Codice di comportamento dei dipendenti dell' – approvato con deliberazione del CP_1
Consiglio di Amministrazione n.220 del 9 novembre 2022 e modificato con determinazione del
Commissario straordinario n.97 del 14 dicembre 2023 – attualmente in vigore.
Ciò posto, indipendentemente dalle valutazioni cui perverrà l'Autorità giudiziaria, i fatti addebitatiLe, in ragione della loro connotazione fraudolenta – idonea a compromettere irreparabilmente il rapporto di fiducia con l'Amministrazione Suo datore di lavoro – risulta
pagina 11 di 26 astrattamente inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 2, comma 9, del citato previgente
Regolamento di disciplina, che trova riscontro nell'art. 11, comma 1, del vigente Regolamento di disciplina che prevede l'irrogazione della sanzione del licenziamento senza preavviso.
Per quanto sopra, EL è convocato – ex art 55-bis, comma 4, del D.Lgs. n.165/2001, come modificato dall'art. 13 del D.Lgs. n.75 del 25 maggio 2017 – presso questo Ufficio, sito al secondo piano della Direzione Generale, alla data del 4 giugno 2024 alle ore 11,00, assistita eventualmente da un Suo procuratore ovvero da un rappresentante sindacale, per fornire le Sue giustificazioni;
qualora impossibilitato a partecipare alla prefissata audizione, EL è invitato a darne congruo preavviso allo scrivente Ufficio almeno tre giorni prima della data stabilita”.
In sintesi, la datrice di lavoro ha contestato a una serie di condotte ritenute Parte_1
CP_ dall' potenzialmente lesive dei doveri di correttezza, integrità e lealtà cui è tenuto il pubblico dipendente.
CP_ Secondo la ricostruzione offerta dall' le contestazioni muovono da un esposto anonimo pervenuto in data 29 maggio 2023, indirizzato, tra gli altri, al Direttore generale dell'Istituto, nel quale venivano denunciate presunte irregolarità nell'accredito di contributi figurativi da apprendista artigiano presso la Direzione provinciale di LI, a beneficio di numerosi soggetti che – secondo quanto riportato – non avrebbero mai svolto effettiva attività lavorativa.
Nell'esposto si faceva riferimento a una possibile rete di connivenze tra patronato e personale CP_
indicandosi espressamente anche il nominativo del ricorrente.
L'esposto ha dato impulso all'inchiesta amministrativa n. 574/2023, affidata all'Ispettorato centrale Inps, e ha trovato riscontro in un procedimento penale pendente presso la Procura della
Repubblica di LI (n. 1886/2020 mod. 21), avviato a seguito di pregresse segnalazioni da parte dell' . CP_1
Nell'ambito di tali accertamenti, sono state sottoposte a verifica circa 80 posizioni assicurative ritenute anomale.
Secondo quanto emerso dalle risultanze istruttorie acquisite dall'Istituto, sarebbe Parte_1
risultato destinatario di un accredito contributivo per 169 settimane (3 ottobre 1977 – 28 dicembre 1980), in relazione a un presunto rapporto di apprendistato con la ditta DE
CP_ LV, fondato su una copia autenticata del libretto di lavoro n. 69, documento che l' ha ritenuto presentare gravi irregolarità, sia sotto il profilo formale sia sostanziale.
La copia del libretto, secondo quanto riferito dagli ispettori, sarebbe risultata incompleta, con numerazione discontinua delle pagine, e priva di riscontri con i registri scolastici e occupazionali.
Sempre secondo la ricostruzione dell' , tale documento sarebbe stato autenticato in data 2 CP_1
pagina 12 di 26 marzo 2015 da una collega del dipendente, la quale – in sede di audizione Persona_3
– avrebbe confermato di aver effettuato l'adempimento su richiesta del pur non avendo Pt_1 competenza formale per procedere all'autenticazione.
Il ricorrente, a sua volta, avrebbe ammesso in sede ispettiva di aver consegnato le fotocopie per l'autenticazione, precisando di averle selezionate personalmente.
Sarebbe stata inoltre rinvenuta, all'interno del fascicolo contributivo, una domanda di accredito
(mod. ECO2) datata 7 maggio 2015 e riferita al medesimo periodo.
Ulteriori profili di anomalia sono stati riscontrati – sempre secondo l'Istituto – nella presenza agli atti di una copia autenticata del libro matricola della ditta CC NI, relativa a un rapporto di apprendistato meccanico per il periodo 1° ottobre 1977 – 31 dicembre 1979.
Anche tale documento è stato ritenuto contraffatto, sulla base dei riscontri acquisiti presso il datore di lavoro, che ha dichiarato di non conoscere il dipendente, e in ragione dell'attribuzione – ritenuta errata – di un libretto di lavoro (n. 87) risultante intestato a persona diversa.
Nell'ambito della propria audizione dinanzi agli ispettori, avrebbe confermato di Parte_1
aver trasmesso parte della documentazione, dichiarando tuttavia di non ricordare dettagli specifici in ragione del tempo trascorso, e avrebbe manifestato sorpresa per la presenza del libro matricola
CC, affermando di non conoscere la ditta e di non aver mai svolto tale attività. Riguardo alla richiesta di accredito, il ricorrente avrebbe ribadito il proprio disconoscimento della firma apposta in calce alla domanda.
CP_ Sulla base di tali risultanze, secondo l' sarebbero configurabili le seguenti violazioni:
l'utilizzo improprio del ruolo e delle prerogative connesse all'incarico pubblico, per ottenere l'autenticazione, da parte di collega non competente, di una documentazione ritenuta non genuina;
la produzione, selezione e trasmissione di un libretto di lavoro ritenuto falsificato, volto ad attestare un rapporto lavorativo che non ha trovato alcun riscontro oggettivo;
la presenza agli atti di documentazione ulteriore (libro matricola CC), anch'essa ritenuta non autentica, e riferita a un rapporto di lavoro mai avvenuto;
la richiesta di accredito contributivo sulla base di tali documenti, pur a fronte del successivo disconoscimento della firma apposta sulla relativa domanda.
Il lavoratore ha respinto le accuse mosse a suo carico, chiarendo di aver sempre agito con correttezza e trasparenza.
Ha spiegato che nel 2015 ha semplicemente richiesto una verifica dei periodi lavorativi riportati nel Libretto di Lavoro n. 69, senza mai chiedere il loro accredito. Prima di inoltrare la pagina 13 di 26 documentazione all'Ufficio competente, ha fatto autenticare il libretto, omettendo le pagine bianche e non rilevanti.
Ha precisato inoltre che di non aver mai presentato alcuna domanda ECO2 per ottenere il riconoscimento di quei periodi e che la domanda presente agli atti è falsa, in quanto non da lui sottoscritta. Ha dichiarato di aver disconosciuto la firma, dimostrando l'alterazione con il confronto con la propria carta d'identità, e ha evidenziato che la domanda non è mai stata protocollata.
Per quanto riguarda i dati contenuti nel libretto, ha riconosciuto che nel 1977 era ancora studente, ma non ha escluso di aver potuto svolgere un'attività lavorativa occasionale presso un parente. Ha sottolineato che eventuali errori di compilazione non sono imputabili a lui, trattandosi di documenti redatti manualmente in un contesto storico in cui erano frequenti gli errori materiali.
Rispetto alla presenza del suo nome nel libro matricola della Ditta CC, ha negato di aver mai lavorato per quell'azienda, affermando di non aver mai saputo dell'esistenza di tale registrazione. Ha precisato di non aver mai chiesto di far valere quei dati ai fini pensionistici, affermando l'infondatezza anche di questa parte della contestazione.
Il inoltre ritenuto scorretto il riferimento al procedimento penale del 2020, nel quale non ha Pt_1
mai avuto alcun ruolo né come indagato né come testimone.
Ha sostenuto che le allusioni al suo presunto coinvolgimento sono prive di fondamento, anche perché in occasione di quell'indagine non era emersa alcuna irregolarità a suo carico.
Infine, ha ricordato come in passato sia stato vittima di diversi esposti anonimi, spesso coincidenti con tornate elettorali che lo vedevano candidato, e che hanno cercato di colpire la sua immagine pubblica.
Ha ribadito di aver sempre svolto il proprio lavoro con serietà e impegno, senza mai ricevere richiami disciplinari, e ha chiesto pertanto l'archiviazione della contestazione disciplinare.
Non ritenendo sufficienti le giustificazioni fornite dal lavoratore, e avuto riguardo alla rilevanza dei rilievi amministrativi, l'Amministrazione ha adottato – con provvedimento del 30 luglio 2025
– la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per la durata di sei mesi, con decorrenza dal 1° agosto 2025.
2.2. Con il ricorso introduttivo, il ricorrente ha ripercorso le motivazioni già addotte a propria difesa in sede disciplinare, ribadendo la correttezza del proprio operato e l'infondatezza degli addebiti.
Ha inoltre contestato l'illegittimità della sanzione disciplinare sotto diversi profili: in primo luogo, ne ha evidenziato l'intempestività, in quanto fondata su fatti risalenti al 2015, poi oggetto pagina 14 di 26 di segnalazione nel 2020, ma contestati solo nel 2024; in secondo luogo, ha censurato il richiamo a un procedimento penale con cui non ha mai avuto alcun collegamento, non rivestendo in esso alcuna posizione specifica;
infine, ha negato la sussistenza dei fatti posti a base della sanzione.
2.3. Il giudizio è stato istruito unicamente in via documentale, in quanto il lavoratore, nel ricorso introduttivo, non ha dedotto mezzi di prova orale né ha indicato testi a sostegno delle proprie ragioni.
Solo in un momento successivo, all'udienza del 6 dicembre 2024, il ricorrente ha dichiarato di aver reperito due testimoni che sarebbero in grado di riferire direttamente sui periodi di lavoro oggetto di contestazione, sostenendo che tali testimonianze confermerebbero la veridicità delle attività lavorative svolte.
Tuttavia, la relativa istanza di escussione è risultata inammissibile in quanto proposta tardivamente, in violazione dei termini per la deduzione dei mezzi istruttori ex art. 420 c.p.c.
Pertanto, le censure sollevate dal ricorrente verranno di seguito esaminate sulla base del materiale probatorio disponibile.
2.4. In relazione alla censura inerente alla violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare, è opportuno richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “nel licenziamento per giusta causa il principio dell'immediatezza della contestazione dell'addebito deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, quando
l'accertamento e la valutazione dei fatti siano molto laboriosi e richiedano uno spazio temporale maggiore, e non potendo, nel caso in cui il licenziamento sia motivato dall'abuso di uno strumento di lavoro, ritorcersi a danno del datore di lavoro l'affidamento riposto nella correttezza del dipendente, o equipararsi alla conoscenza effettiva la mera possibilità di conoscenza dell'illecito, ovvero supporsi una tolleranza dell'azienda a prescindere dalla conoscenza che essa abbia degli abusi del dipendente. Occorre evidenziare, in merito, che i requisiti della immediatezza e tempestività condizionanti la validità del licenziamento per giusta causa sono compatibili con un intervallo temporaneo, quando il comportamento del lavoratore consti di una serie di fatti che, convergendo a comporre un'unica condotta, esigono una valutazione globale ed unitaria da parte del datore di lavoro” (cfr. per tutte Cass. civ., Sez. L, 16 luglio 2020, n. 15229).
Ai fini del proficuo esercizio del potere disciplinare è anzitutto necessario che il potenziale illecito sia stato effettivamente scoperto nei connotati sufficienti a consentirne la contestazione.
Nel caso di specie, la contestazione disciplinare elevata nei confronti del ricorrente deve pagina 15 di 26 ritenersi tempestiva.
La cronologia dei fatti, in assenza di prova testimoniale, è stata delineata tenendo conto della documentazione allegata agli atti, nonché delle allegazioni contenute negli atti introduttivi e delle circostanze non oggetto di contestazione da parte dei soggetti coinvolti.
È pacifico che nel 2015, epoca della richiesta di autenticazione del Libretto di Lavoro n. 69 alla collega e della successiva trasmissione dello stesso alla collega Persona_3 R_
, nonché della trasmissione della domanda ECO2 — che il ricorrente ha disconosciuto —,
[...]
l'Istituto non disponeva di elementi idonei a ricondurre la condotta al né poteva avere Pt_1 consapevolezza dell'origine degli accrediti contributivi.
Successivamente, nel 2020, a seguito dell'apertura del procedimento penale n. 1886/2020 mod.
21 – originato da un esposto presentato il 15 gennaio 2020 dal Direttore pro tempore della Sede di LI, con cui erano state segnalate alcune anomalie verificate su 79 posizioni assicurative alimentate da accrediti di contribuzione da apprendista artigiano – il ricorrente è stato contattato
CP_ formalmente mediante raccomandata dalla Direttrice provinciale dell' Persona_13
(doc. 10 del fascicolo del ricorrente); in quella sede gli sono state segnalate anomalie in merito alla sua posizione assicurativa per il periodo 3 ottobre 1977 – 28 dicembre 1980 e gli è stato richiesto di produrre la relativa documentazione in originale.
Il ricorrente ha risposto con nota scritta, dichiarando:
“In riferimento alla sua lettera del 09/01/2020 di cui allego copia, il sottoscritto Parte_1
nato a [...] il [...], intende comunicare quanto segue:
a) A marzo di circa 5 anni fa trasmetteva la copia autentica del libretto di lavoro alla collega di
LI SI.ra ; Persona_4
b) Riceveva dopo pochi giorni la chiamata nella quale la SI.ra comunicava che voleva R_
l'invio del libretto originale (disse “… senza offesa alla collega che aveva eseguito l'autentica ma Lei voleva vedere l'originale”) in modo che potesse fare lei l'autentica direttamente e
l'eventuale accreditamento contributivo;
c) Tramite il corriere interno inviava il libretto in originale e a distanza di pochi giorni la
SI.ra mi chiamò dicendo che aveva fatto le verifiche e sistemato la posizione. Il tutto con R_
la promessa che mi avrebbe reso il libretto con lo stesso mezzo (corriere interno);
d) Un po' per via del lavoro incessante, un po' per dimenticanza non ho più pensato al libretto
e nel frattempo il tempo è passato;
e) Non ritrovandomi il libretto in ufficio presumo che sia ancora nell'Ufficio della SI.ra R_
anche per una sua probabile dimenticanza nel rispedirmelo con il corriere.
pagina 16 di 26 Alla luce di quanto sopra esposto non ho altra documentazione da mostrare se non quello consegnato 5 anni fa. Se comunque dovessi trovare a casa qualche documento a riguardo sarà mia premura consegnarlo in Sede.
Nella speranza di essere stato esaustivo rimango a disposizione per ogni comunicazione e Le porgo cordiali saluti” (doc. 10, seconda pagina, fascicolo del ricorrente).
In sintesi, ha riferito di aver trasmesso il libretto di lavoro in originale tramite il corriere interno e che, per via del tempo trascorso e del lavoro incombente, non aveva più seguito la vicenda, confidando che il documento fosse ancora presso l'ufficio della collega . R_
Tuttavia, ha omesso di riferire che nel 2015 aveva personalmente chiesto l'autenticazione del libretto alla collega circostanza poi emersa solo in sede ispettiva. Persona_3
Pertanto, neppure nel 2020 l' era in grado di individuare con precisione l'origine degli CP_1
accrediti e, soprattutto, il ruolo avuto dal ricorrente nella formazione e trasmissione della documentazione ritenuta non attendibile.
Le spiegazioni rese dal con la comunicazione del 2020, pur parzialmente esplicative, sono Pt_1
risultate omissive su circostanze essenziali ai fini della ricostruzione complessiva.
Il quadro completo è stato raggiunto solo nel 2024, a seguito della conclusione degli accertamenti avviati nel 2023 nell'ambito del procedimento ispettivo n. 574/2023, aperto a seguito di un esposto pervenuto all'Istituto nel quale si segnalava una possibile collaborazione CP_ illecita tra personale interno e soggetti esterni all' per ottenere indebiti accrediti contributivi CP_ (all. 1, doc. 5 fascicolo dell' .
Solo all'esito delle attività istruttorie e dell'esame incrociato degli atti, gli ispettori hanno potuto ricollegare con esattezza l'origine degli accrediti in favore del alla documentazione Pt_1
autenticata su sua iniziativa, e alla domanda ECO2 disconosciuta ma trasmessa a suo nome.
È in tale momento che l' ha acquisito gli elementi indispensabili per la formulazione CP_1
della contestazione disciplinare.
In tal senso, appare dirimente anche il fatto che il nel procedimento penale del 2020, non Pt_1
ha rivestito alcun ruolo, né come indagato né come persona informata sui fatti, il che conferma che, fino ad allora, non vi erano a suo carico elementi di responsabilità emersi in modo chiaro e univoco.
Alla luce dei consolidati principi espressi dalla giurisprudenza (“la tempestività di tale esercizio deve essere valutata in relazione al tempo necessario per acquisire conoscenza della riferibilità del fatto, nelle sue linee essenziali, al lavoratore medesimo” – Cass. Civ. Sez. L., 26 marzo 2010,
n. 7410), si deve concludere che la contestazione disciplinare elevata nel 2024 sia stata pagina 17 di 26 tempestiva e conforme al principio di immediatezza, essendo stata formulata non appena l'Istituto ha potuto ricondurre con certezza i fatti al ricorrente a seguito delle risultanze definitive dell'indagine interna.
2.5. Quanto al merito, deve ribadirsi che l'accertamento dei fatti può fondarsi esclusivamente sulla documentazione ritualmente prodotta dalle parti, ivi compresi i verbali e gli atti relativi agli CP_ CP_ accertamenti svolti dall'Ispettorato Centrale dell' (all. 1 fascicolo dell' , nonché sulle circostanze di fatto non specificamente contestate nel contraddittorio.
Nel caso di specie, come già detto supra, il ricorrente non ha formulato tempestivamente istanza di prova orale, avendo richiesto l'escussione di testimoni solo in sede di udienza del 6 dicembre
2024, con istanza inammissibile in quanto tardiva.
CP_ Di contro, l' ha chiesto l'escussione di un teste limitatamente alle modalità con cui si è svolto l'accertamento ispettivo, circostanze che, peraltro, non risultano oggetto di contestazione specifica da parte del ricorrente, il quale ha piuttosto censurato la valutazione compiuta dall' sugli esiti dell'istruttoria. CP_1
CP_ Ebbene, sulla base della documentazione in atti (all. 1, 2 fascicolo dell' con i documenti allegati) è emerso quanto segue.
CP_ CP_ In data 29 maggio 2023, l' ha ricevuto un esposto (All. 1, doc. 2 del fascicolo nel quale è stato segnalato anche il dipendente funzionario amministrativo in servizio Parte_1 presso l'Agenzia di Sanluri, quale soggetto che si sarebbe fatto accreditare contributi contributivi mediante documentazione non genuina.
A seguito dell'esposto, l' ha attivato Controparte_4
l'ispezione n. 574/2023, nel corso della quale sono emerse anomalie rilevanti nella posizione CP_ assicurativa del (cfr. relazione ispettiva, All. 1, doc. 23 fascicolo dell' . Pt_1
Nello specifico, gli ispettori hanno rinvenuto nel fascicolo personale dell'assicurato una CP_ domanda di accredito contributivo (modello ECO2 – All. 1, doc. 11 fascicolo dell' , datata 7 maggio 2015 e recante firma dell'interessato, che fa riferimento ad un presunto rapporto di lavoro alle dipendenze della ditta DE LV nel periodo 3 ottobre 1977 – 28 dicembre 1980.
La domanda, sebbene priva di protocollazione, menziona la produzione di un libretto di lavoro
CP_ come allegato (vd. All. 1 doc. 11 fascicolo dell' .
All'interno del fascicolo è stata infatti rinvenuta la copia del libretto di lavoro n. 69, intestato a e rilasciato dal Comune di Sanluri in data 19 settembre 1977, sul quale risulta Parte_1
annotato un periodo di apprendistato con la qualifica di apprendista manovale decorrente dal 3 CP_ ottobre 1977 al 28 dicembre 1980 (All. 1 doc. 13 fascicolo dell' .
pagina 18 di 26 Tale copia è risultata autenticata in data 2 marzo 2015 dalla dipendente Persona_3 all'epoca in servizio presso l'Agenzia di Sanpei (All. 1 doc. 13 fascicolo del ricorrente). CP_ La ascoltata in sede ispettiva il 25 ottobre 2023 (All. 1 doc. 17 fascicolo dell' , ha Per_3 dichiarato di aver effettuato personalmente l'autenticazione, dopo che il collega le aveva Pt_1
portato il libretto e le relative fotocopie. Ha precisato di aver agito per fare un favore personale al collega, anche in ragione dell'assenza della collega competente per le autentiche, Persona_8
La ha riferito di non essere sicura che potesse validamente svolgere quell'adempimento, Per_3 ammettendo: “Non so se potevo fare questo adempimento o se il mio comportamento sia stato CP_ arbitrario” (vd. All. 1 doc. 17 fascicolo dell' . Ha inoltre aggiunto di non essersi accorta che nel libretto vi fossero pagine mancanti e che queste dovessero essere consecutive, ritenendo possibile una svista. Ha infine chiarito che gli accrediti non venivano effettuati in sede, ma a cura della collega presso la Direzione Provinciale di LI, collega nota per il rigore Persona_4
nella verifica documentale e successivamente deceduta in servizio.
CP_ L'odierno ricorrente sentito in sede ispettiva (All. 1 doc. 18 fascicolo dell' Parte_1 ha confermato di aver portato personalmente il libretto alla collega per l'autenticazione, Per_3
precisando che la responsabile in quel momento, non era presente. Per_8
Dopo l'autenticazione, ha dichiarato di aver trasmesso la documentazione alla collega R_
tramite posta interna. Ha riferito inoltre di aver ritrovato quel libretto nel sottotetto della
[...]
propria abitazione, insieme ad altri documenti personali come il libretto sanitario e di pesca. Ha dichiarato di ricordare che il libretto gli era stato rilasciato dal sig. dipendente del Per_12
Comune di Sanluri.
Il lavoratore ha tuttavia disconosciuto la sottoscrizione apposta sul modello di domanda di accredito contributivo (mod. ECO2) datato 7 maggio 2015. Ha infatti specificato che egli è solito sottoscrivere con la dicitura “cognome e nome”, mentre nel documento in questione la firma appariva con l'ordine inverso, ovvero “nome e cognome”.
Sempre in sede di audizione, il ha aggiunto di aver svolto attività lavorativa saltuaria nei Pt_1
mesi estivi, durante la minore età, come apprendista muratore presso lo zio che Persona_11
a suo dire collaborava con il sig. DE LV.
Tuttavia, ha ammesso che i periodi effettivamente lavorati non coincidevano con quelli oggetto del successivo accredito, ma inizialmente non vi aveva attribuito importanza.
Nel corso dell'audizione del è emerso anche che la collega , deceduta nel Pt_1 Persona_4
2017, ha effettivamente gestito l'accredito, chiedendo anche chiarimenti documentali.
In sede ispettiva sono stati sentiti anche due ex dipendenti della ditta DE LV,
pagina 19 di 26 CP_ identificati in e (All. 1 docc. 20, 21 fascicolo dell' . Per_6 Persona_7
ha dichiarato di aver lavorato alle dipendenze di LV DE dal 1975 al 1979 Per_6
circa, svolgendo mansioni di muratore. Ha affermato di conoscere personalmente il ricorrente, ma ha specificato con assoluta certezza di non averlo mai visto lavorare per la ditta DE nel periodo in cui egli stesso vi ha prestato servizio. Ha inoltre ricordato il nominativo di altri colleghi impiegati nella stessa impresa.
Anche , escusso nella medesima sede, ha riferito di aver lavorato per LV Persona_7
DE nello stesso arco temporale (1975–1979), anch'egli con la qualifica di muratore. Pur avendo dichiarato di conoscere ha confermato che non risultava tra il personale Parte_1 effettivamente impiegato presso l'impresa, né di averlo mai visto svolgere attività lavorativa per conto della stessa.
Deve altresì rilevarsi che la circostanza secondo cui il ricorrente avrebbe lavorato alle dipendenze dirette della ditta DE LV risulta smentita dallo stesso ricorrente nel proprio atto introduttivo del ricorso.
In tale sede, infatti, il ha ammesso che nel 1977 frequentava ancora le scuole superiori e Pt_1
che, di conseguenza, non avrebbe potuto lavorare stabilmente o a tempo pieno per alcuna impresa. Ha tuttavia precisato che ciò non escludeva che avesse svolto attività saltuaria, nei periodi estivi, per conto di un parente, tale che a suo dire collaborava Persona_11
occasionalmente con la ditta DE.
Il ricorrente ha inoltre evidenziato che all'epoca dei fatti aveva appena 14 anni (il ricorrente è nato il [...], mentre il libretto risulta emesso in data 19 settembre 1977) e che quindi è possibile che chi abbia compilato o aggiornato il libretto di lavoro abbia inserito alcune informazioni improprie o non pienamente attendibili, in buona fede o per approssimazione, senza che vi fosse un controllo effettivo sull'accuratezza delle indicazioni rese.
Nel corso dell'esame del fascicolo personale del ricorrente, gli ispettori hanno rinvenuto anche una copia autenticata di un libro matricola riferito alla ditta individuale CC NI, titolare di un distributore di carburanti, recante l'indicazione del nominativo del lavoratore
[...]
come dipendente dal 1° ottobre 1977 al 30 dicembre 1979, con qualifica di apprendista Pt_1
meccanico. Il documento risulta essere stato autenticato in data 9 ottobre 2014 dalle dipendenti
CP_ e (All. 1 doc. 14 fascicolo dell' . Persona_8 Parte_2
Tale iscrizione, tuttavia, non è mai stata accreditata nella posizione assicurativa dell'interessato.
In sede di audizione, il ricorrente ha dichiarato di essere “basito perché non conosco alcun
CC NI e non ho mai lavorato come apprendista meccanico”, escludendo pagina 20 di 26 categoricamente ogni rapporto lavorativo con l'impresa menzionata.
2.6.
Considerato che
non risulta in contestazione, sulla base delle dichiarazioni rese e della documentazione acquisita, che il ricorrente abbia personalmente fatto autenticare il libretto di
CP_ lavoro n. 69 (All. 1 doc. 13 fascicolo dell' e lo abbia poi trasmesso alla collega della
Direzione Provinciale di LI competente per l'accredito, secondo le modalità da lui stesso ammesse, la condotta in questione deve ritenersi gravemente lesiva degli obblighi di correttezza e fedeltà nei confronti dell'Istituto, così come ricostruiti dalla datrice di lavoro nella contestazione disciplinare.
La ricostruzione proposta dal ricorrente appare infatti connotata da numerosi elementi oggettivi e circostanze non compatibili con un comportamento in buona fede, tali da far ritenere sussistente la consapevolezza dell'utilizzo di un documento dal contenuto non veritiero.
In primo luogo, il ricorrente ha affermato di aver ritrovato il libretto nel sottotetto della propria abitazione nel 2015. Tuttavia, è noto che i libretti di lavoro sono stati formalmente soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2003 ai sensi del D.Lgs. 10 settembre 2002, n. 297, che ha abrogato le disposizioni della L. 10 gennaio 1935 n. 112 recante la “Istituzione del libretto di lavoro”.
Pertanto, nel 2015 non era più previsto alcun utilizzo di tale documento ai fini amministrativi o probatori, salvo casi eccezionali e comunque con piena garanzia della tracciabilità e della genuinità dell'originale. CP_ L'autenticazione dei libretti di lavoro, difatti, è disciplinata da disposizioni interne estremamente rigorose: come riportato nella relazione redatta dal direttore provinciale vicario
CP_ CP_ dell' (all. 1 doc. 15 fascicolo dell' , il cui contenuto non è stato Per_14
specificamente contestato dal ricorrente, la funzione di autentica può essere esercitata solo per uso interno, e il documento deve essere presentato in originale, fotocopiato a cura dell'ufficio, e l'autenticazione deve riportare il numero totale di pagine, con indicazione delle eventuali pagine bianche escluse dall'autentica. In caso di documenti costituiti da una pluralità di pagine, come i libretti di lavoro, è obbligatorio specificare anche quali pagine sono state omesse perché non compilate. Inoltre, la documentazione autenticata deve essere acquisita agli atti e non può essere restituita all'utente o all'intermediario, come da prassi illustrata nei protocolli applicativi (v. gestione documentale PIU/SGD).
Nel caso di specie, l'autenticazione risulta effettuata dalla collega del ricorrente Persona_3
soggetto privo di legittimazione a svolgere tale funzione.
[...]
In sede ispettiva, la medesima ha ammesso di aver proceduto in tal senso esclusivamente per fare un favore personale, in ragione della temporanea assenza della collega responsabile Per_8
pagina 21 di 26 ordinariamente preposta allo svolgimento di tale attività. Per_8
Tale giustificazione appare del tutto inadeguata, considerato che l'assenza della collega Per_8
aveva, secondo le allegazioni del ricorrente, carattere meramente momentaneo, e che non ricorreva alcuna urgenza tale da giustificare il ricorso a una prassi informale;
tanto più se si considera la natura particolare dell'adempimento in questione, consistente nell'autenticazione di un libretto di lavoro, il cui utilizzo è stato da tempo abrogato, e per il quale era prevedibile la necessità di un'attenta verifica di legittimità.
La scelta di avvalersi della collega di stanza, del tutto priva delle competenze richieste per l'adempimento in oggetto, risulta dunque anomala e non conforme alle regole interne.
Per di più, la collega ha dichiarato di non essersi accorta della presenza di pagine mancanti, Per_3 ammettendo una propria svista. L'autenticazione in parola non reca alcuna indicazione circa il numero complessivo di pagine né menziona l'eventuale presenza di pagine bianche, in aperta violazione delle regole previste per la validità dell'atto.
Anche le modalità di trasmissione alla sede di LI risultano anomale. Il ricorrente ha riferito di aver trasmesso alla collega (poi deceduta nel 2017) solo alcune fotocopie, Persona_4 riservandosi di inviare successivamente l'originale.
Tuttavia, è emerso che in data 7 maggio 2015, a distanza di soli due mesi dall'autenticazione, è stata presentata, a cura del Patronato INCA-CGIL, una domanda di accredito (modello ECO2), che faceva espressamente riferimento allo stesso periodo lavorativo riportato nel libretto, e allegava le medesime fotocopie precedentemente inviate alla (all. 1, doc. 11 fascicolo R_
CP_ dell' .
Il ricorrente ha disconosciuto la firma sulla domanda, sostenendo che solitamente firma con
“cognome e nome”, mentre sul modello ECO2 la firma è disposta in ordine inverso.
Tuttavia, il disconoscimento della firma non appare idoneo a escludere il coinvolgimento del ricorrente nella presentazione dell'istanza di accredito. CP_ La domanda ECO2 in questione, datata 7 maggio 2015 (all. 1, doc. 11 fascicolo dell' , è stata infatti presentata a distanza di poco più di due mesi dall'autenticazione del libretto di lavoro n. 69, pacificamente avvenuta il 2 marzo 2015 presso l'Agenzia Inps di Sanluri. Tale domanda fa espresso riferimento al medesimo periodo lavorativo indicato nel libretto, ovvero dal 3 ottobre
1977 al 28 dicembre 1980, e allega le identiche fotocopie del libretto precedentemente inviate alla collega per il tramite interno. Persona_4
La stretta prossimità temporale tra l'autenticazione e la successiva presentazione della domanda, la perfetta coincidenza dei dati cronologici relativi al presunto rapporto di lavoro, nonché la pagina 22 di 26 riproduzione esatta del contenuto documentale già in possesso del ricorrente, rendono la sua estraneità all'iniziativa del tutto implausibile.
Risulta infatti altamente improbabile che un soggetto terzo, quale il Patronato, abbia potuto autonomamente proporre una domanda di accredito riferita proprio a quel documento, privo di protocollazione ufficiale, e custodito informalmente all'interno dell'Istituto, senza una previa sollecitazione o collaborazione diretta da parte del ricorrente.
Va ricordato inoltre che, secondo quanto dichiarato dal ricorrente stesso, egli era uno studente quattordicenne nel 1977 e quindi non poteva aver lavorato per l'intero periodo indicato nel libretto. Egli ha ammesso, nel proprio ricorso, di aver svolto solo attività saltuarie nei mesi estivi, collaborando con un parente, che a sua volta lavorava per DE. Persona_11
Ciò rende ancor più grave la decisione di sottoporre a procedura formale di autenticazione un documento dal contenuto consapevolmente non veritiero, peraltro con il coinvolgimento di una collega priva di competenza funzionale.
Ulteriori considerazioni devono essere svolte in merito al valore e alla genuinità del documento presentato.
L' ha infatti rappresentato nella relazione ispettiva ulteriori elementi che inducono a CP_1
sospettare la contraffazione del libretto: anzitutto, il modello C2 storico, acquisito presso il
Centro per l'impiego di San Gavino Monreale, non riporta alcuna registrazione del rapporto di CP_ lavoro dichiarato (all. 1 doc. 12 fascicolo dell' . Inoltre, le verifiche presso il Comune di
Sanluri, che avrebbe emesso il libretto n. 69 in data 19 settembre 1977, hanno evidenziato incongruenze rispetto alla numerazione del documento, alla data di rilascio e ai periodi di disoccupazione annotati, che non coincidono con quelli risultanti dal modello C2 storico (cfr. all.
CP_ 1 doc. 23 fascicolo dell' .
Anche se tali elementi, singolarmente considerati, non conducono a una prova certa di falsificazione, nel loro insieme rafforzano in modo significativo la presunzione di non autenticità del documento, soprattutto se letti alla luce del comportamento complessivo del ricorrente, della modalità anomala di produzione del libretto e della strumentale attivazione del processo di accredito.
2.7. La condotta accertata in capo al dipendente, consistente nella produzione per l'autenticazione di un libretto di lavoro contenente dati oggettivamente falsi, mediante canali informali e in assenza di alcuna verifica sulla veridicità dei contenuti, nonché nell'invio di detta documentazione ad una collega della sede di LI competente in materia di accrediti, si pone in palese contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e legalità che il pubblico dipendente è tenuto pagina 23 di 26 ad osservare.
È stato infatti accertato che in qualità di dipendente dell'Istituto, ha fatto Parte_1 autenticare presso l'Agenzia di Sanluri un documento (libretto di lavoro) contenente informazioni lavorative manifestamente incongruenti, tra cui periodi di lavoro coperti dalla frequenza scolastica, e lo ha inoltrato, senza seguire le regolari vie documentali, ad una collega della
Direzione provinciale di LI, da cui ha ottenuto l'accredito di 169 settimane contributive.
Questa condotta è gravemente lesiva dell'obbligo di fedeltà, in quanto realizzata abusando della propria posizione interna all'Istituto e attraverso canali informali e impropri, e ha avuto come finalità l'ottenimento di un vantaggio personale (l'accredito di periodi contributivi inesistenti), mediante l'utilizzo di un documento verosimilmente contraffatto.
2.8. Tale condotta integra senz'altro una violazione dell'art. 4, punto 2 del Codice di comportamento dei dipendenti dell' (determinazione n. 97 del 14 dicembre 2023, con CP_1 oggetto: Modifiche al “Codice di comportamento dei dipendenti dell' Controparte_1
, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
[...]
165” adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 220 del 9 novembre 2022”), secondo cui:
“Il dipendente non abusa della sua posizione e svolge gli adempimenti di servizio perseguendo esclusivamente le finalità istituzionali, con esclusione di ogni iniziativa diretta alla realizzazione di interessi privati propri o altrui, nella piena consapevolezza, oltre che degli obblighi cui lo stesso è contrattualmente tenuto in virtù del rapporto di lavoro in essere con l'Amministrazione, anche dell'estrema rilevanza degli interessi sociali che l' è chiamato a tutelare CP_1 nell'esercizio della propria missione istituzionale”.
Allo stesso modo, risulta violato l'art. 3 del d.p.r. 62/2013, che impone al dipendente pubblico di svolgere i propri compiti nel rispetto della legge e dell'interesse pubblico (“Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa”), evitando ogni uso personale delle informazioni o dei poteri acquisiti per ragioni d'ufficio.
La violazione risulta altresì sussumibile nei precetti generali di cui agli artt. 1, 2 e 3 del
Regolamento di disciplina INPS (det. commissariale n. 228/2009, come modificato), che richiedono al dipendente di conformare la propria condotta al dovere di contribuire alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità, nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità.
2.9. La sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per sei mesi,
pagina 24 di 26 inflitta dall' , trova riscontro nell'art. 8 del Regolamento disciplinare, che prevede tale CP_1 misura per ipotesi quali la “violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia comunque derivato grave danno all' , CP_1 agli utenti o ai terzi” (cfr. doc. 2 fascicolo del ricorrente).
Nel caso di specie, l' ha optato per una sanzione conservativa, pur potendo astrattamente CP_1 disporre anche il licenziamento senza preavviso, come previsto dall'art. 11 del medesimo regolamento (“la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per violazioni dei doveri di comportamento, anche nei confronti di terzi, di gravità tale da compromettere irreparabilmente il rapporto di fiducia con l'amministrazione e da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto di lavoro”), in presenza di “atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro”. CP_ La scelta di non procedere con la sanzione espulsiva è dipesa, come esplicitato dall' dalla pendenza di un procedimento penale, e dalla necessità di attendere il relativo esito.
Tuttavia, la sanzione conservativa di massima entità, quale la sospensione semestrale, risulta coerente con la gravità oggettiva dei fatti e con i criteri di gradualità e proporzionalità previsti dall'art. 2, comma 2 del suddetto Codice di disciplina (doc. 2 fascicolo del ricorrente), tenuto conto dell'abuso della posizione lavorativa, della consapevolezza dei contenuti mendaci del documento prodotto, nonché dell'interesse personale perseguito a discapito della tutela della funzione pubblica affidata all'Istituto.
In conclusione, la sanzione applicata deve ritenersi legittima, coerente sia con la normativa interna dell' che con i principi generali dell'ordinamento in materia di responsabilità CP_1
disciplinare dei pubblici dipendenti.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
3. In considerazione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione in favore dell' resistente delle spese CP_1
processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella per le cause in materia di lavoro, di valore indeterminabile.
Devono essere definitivamente compensate, come concordemente richiesto dalle parti, le spese relative alla fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
pagina 25 di 26 1) rigetta il ricorso;
CP_
2) condanna alla rifusione in favore di delle spese processuali, che liquida in Parte_1
euro 4.629,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3) compensa integralmente tra le parti le spese relative alla fase cautelare.
LI, 21 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Matteo Marongiu
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