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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 23/09/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di NA Causa R.G. 198 /2021
Oggi 23 settembre 2025 alle ore 9,39 innanzi al Giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia
Scarselli presente in Ufficio ed in collegamento mediante l'applicativo “Teams” ex art. 127bis c.p.c., sono comparsi: l'Avv.ta Sara Maltese, nota all'Ufficio, per la parte attrice, e l'Avv. Luca Goracci, noto all'Ufficio, in sostituzione dell'Avv. Vaccaro, per la parte convenuta.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori e la parte presente si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato richiesto e concluso, anche in via preliminare o pregiudiziale, nonché istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte anche in via preliminare o pregiudiziale ed istruttorie, insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. In punto di spese e per la quantificazione delle stesse l'Avv.ta Maltese si rimette all'istanza di liquidazione ai fini del gratuito patrocinio ed alla nota depositata in atti, mentre l'Avv.to Goracci sul punto e per la quantificazione delle stesse si rimette a giustizia, insistendo per la già richiesta distrazione ex art. 93 c.p.c., chiedendo i difensori di essere esonerati dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice prende atto autorizza quanto richiesto e decide la causa, previa camera di consiglio (poi sospesa dalle ore 10,09 alle ore 12,08 per cause R.G. 99/25, 2436/24 1081/25 e 788/25, ancora sospesa dalle ore 14,29 alle ore
1 14,57 per causa R.G. 1092/25), come da sentenza di seguito estesa a verbale evidenziando che darà lettura del dispositivo, anche in assenza delle parti, in pubblica udienza mediante depositato della sentenza in PCT con indicazione a verbale dell'orario di deposito.
Su invito del Giudice, i procuratori delle parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente fino a questo momento (ore 9,45).
Alle ore 18,54 il giudice, anche in assenza delle parti, dà lettura del dispositivo in pubblica udienza, come da orario emergente dal deposito in via telematica. Verbale chiuso alle ore 18,55
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Favia Scarselli
T
Tribunale Ordinario di NA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di NA , in composizione monocratica, in persona del giudice o.p. dott.sa Chiara Flavia Scarselli , ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n° 198 /2021 R.G.A.C., Oggetto: Altri istituti e leggi speciali promossa da:
2 , residente in [...], rappresentata e difesa dall'avvocato Sara Parte_1
Maltese ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in via Masaccio 106
RE , per procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore
ATTRICE OPPONENTE contro
con sede in NA, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avvocato Diego
Vaccaro ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in via Camollia, 140
NA , come da procura allegata all'atto di costituzione
CONVENUTA OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione al D.I. n. 1262/20 ritualmente notificato ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, per ivi sentir accogliere le
[...] seguenti conclusioni:” in accoglimento della presente opposizione e della eccezione preliminare in rito sollevata. a) accertare e dichiarare la nullita' del decreto ingiuntivo
n.1262/2020 emesso dal Tribunale di NA;
b) revocare il decreto ingiuntivo n. 1262/2020 (r.g.
2935/2020 r.g.) emesso dal Tribunale di NA c) condannare la Parte_2 codice fiscale ), nella spiegata qualità al pagamento delle spese e dei compensi
[...] P.IVA_1 professionali del presente procedimento d) nel merito accertare e dichiarare l'infondatezza del credito vantato e comunque non dovute dalla signora per i motivi di cui in premessa, le Parte_1 somme indicate nel decreto ingiuntivo n. 1262/2020 (r.g. 2935/2020) emesso dal Tribunale di NA
e conseguentemente e) revocare il decreto ingiuntivo n. 1262/2020 emesso dal Tribunale di NA f) condannare l'opposto alla refusione delle spese di lite e compensi professionali.”.
Si è costituita in giudizio in giudizio la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando recisamente le
[...] avverse domande ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:”
Voglia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis - In via preliminare, atteso che
l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, e che il credito
3 della società è documentalmente provato, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; Sempre in via preliminare, dichiarare la nullità della citazione per la mancata o comunque insufficiente esposizione dei fatti, e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità della opposizione e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- Nel merito, rigettare
l'opposizione per cui si procede e confermare il decreto ingiuntivo opposto, e comunque condannare l'opponente a pagare, per le causali di cui in premessa, alla società la somma di € 22.000,00 oltre Controparte_1
interessi dal dovuto al saldo;
- Con vittoria di spese e competenze legali da distarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
All'udienza del 7 ottobre 2021 è stata concessa la provvisoria esecutività al
D.I. opposto, come motivato a verbale di udienza e assegnati termini per il deposito delle richieste memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c..
La causa è stata, quindi, istruita mediante produzione documentale ed espletamento delle prove per testi ammesse, all'esito delle quali, ritenuta la stessa pronta e matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento ex art. 127ter c.p.c. del 12.05.2025 il giudice assegnatario della causa, ritenuto di poter decidere la stessa ex art. 281sexies c.pc., viste le conclusioni precisate dalle parti ha rinviato per la discussione e decisione all'udienza del 22 luglio 2025, assegnando termine per il deposito di eventuali note concesse anche ai fini della discussione. L'udienza è stata poi rinviata come da provvedimento del 24 marzo 2025.
All'udienza del 23 settembre 2025 la causa è stata discussa e, previa camera di consiglio, contestualmente decisa come di seguito illustrato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
L'odierno contenzioso trova fondamento nella richiesta avanzata in via monitoria dalla in persona del legale Controparte_1
4 rappresentante pro tempore, del saldo dei lavori di ristrutturazione con fornitura di materiale effettuati presso l'appartamento dii proprietà della Parte_1
come da fattura 67/25 depositata nel monitorio.
Nell'introdurre l'opposizione ha eccepito la nullità della Parte_1
domanda per indeterminatezza e genericità della stessa (e della fattura posta a fondamento), nonché l'inesistenza del credito, chiedendo la revoca del D.I. opposto e l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Costituendosi in giudizio la in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, ha eccepito la nullità della citazione per indeterminatezza del petitum, evidenziando l'inconferenza dell'eventuale convivenza intercorsa fra l'attrice e ed il legale rappresentante della Società opposta, evidenziando che la società opposta aveva effettuato anche altri lavori per l'attrice tutti regolarmente pagati come da fatture in atti depositate, insistendo per la reiezione dell'opposizione e la conferma del D.I. opposto.
Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa.
Sulle e4ccezioni di nullità sollevate dalle parti
Le eccezioni sono manifestamente infondate poiché sia il provvedimento monitorio che l'atto di citazione contengono elementi sufficienti ex lege a ritenere valido l'atto ed indicato il petitum.
Il provvedimento monitorio risulta basato sulla fattura elettronica debitamente trasmessa, ricevuta e consegnata, con ciò solo risultando valido il provvedimento monitorio emesso.
Mentre in ordina alla eccepita nullità della citazione va evidenziato che in ordine alla nullità della citazione per mancanza o assoluta indeterminatezza dell'oggetto della domanda o delle ragioni poste a fondamento della stessa preme rilevare che la Suprema Corte ha costantemente ribadito che detto effetto si produce,
a norma dell'art.164 cpc, comma IV, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda.
5 Tuttavia, la nullità dell'atto di citazione può essere dichiarata soltanto in situazioni nelle quali l'incertezza investe l'intero contenuto dell'atto, quanto invece risulti possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporterà l'improponibilità solo di quelle, ma non anche la nullità della citazione nella sua interezza (v. in tal senso da ultimo
Cass. S.U. 8077/12).
Fermo quanto sopra va evidenziato che appare evidente come l'attrice abbia contestato la sussistenza del credito eccependo che i lavori de quibus erano stati effettuati gratuitamente dal a fronte della relazione in essere, CP_2
contestando, altresì, la prova (gravante sulla convenuta nella fase di merito) sulla entità dell'asserito e contestato credito stante la genericità dell'intestazione della fattura posta a fondamento del provvedimento monitorio opposto.. Se ciò è vero, e basta leggere gli atti di causa per ricavarlo, sulla base del principio estrapolato dalla giurisprudenza e ribadito dalla sentenza delle Sezioni Unite sopra ricordata, appare evidente che le eccezioni formulate dalla parte convenuta vanno inesorabilmente a ripercuotersi su un eventuale onere probatorio da parte dell'istante, ma non certo su una nullità di un atto che ha comunque raggiunto il suo scopo, informando la controparte dei motivi per cui si agisce in giudizio e si oppone il D.I. n. 1262/20.
Le eccezioni di nullità proposte, quindi, vanno rigettate e respinte perché infondate.
Sulla fondatezza dell'opposizione
Va preliminarmente evidenziato che nell'atto introduttivo parte opponente non nega che i lavori di cui è stato richiesto il pagamento siano stati effettuati, eccepisce esclusivamente la genericità di quanto indicato in fattura e la sussistenza all'epoca di una relazione sentimentale con anche una convivenza in essere (saltuaria secondo la versione di parte opposta) tra il , all'epoca legale CP_2
rappresentante della Società opposta, e la eccependo che vi fosse Parte_1
fra i due un accordo sulla gratuità di detti lavori.
6 A ciò si aggiunga che a fronte delle specifiche contestazioni in fatto sviluppate in comparsa di costituzione e della ferma negazione di detto accordo, parte attrice opponente NON ha depositato alcuna memoria ex art. 183, comma VI
n.1, c.p.c. e non ha contestato la circostanza in fatto dedotta ex adverso che anche durante il periodo della relazione in essere fra i suddetti soggetti, con convivenza saltuaria, “…..l'opponente commissionava alla società
[...]
lavori edili che sono stati regolarmente fatturati e Parte_3
quietanzati dalla stessa, come da allegate fatture…” (v. comparsa pag. 3), depositando in atti la documentazione richiamata (v. doc. 4 di parte opposta).
Del resto dalla stessa documentazione depositata dalla parte attrice opponente in allegato alle seconde memorie istruttorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. (v. doc. 4), viene confermata la circostanza che i lavori al centro estetico dell'attrice erano stati pagati dalla medesima.
In ultimo, ma non ultimo il teste , sentito all'udienza del 30 Testimone_1
marzo 2023, ha confermato che il e la si erano CP_2 Parte_1 recati insieme presso per informarsi per un prestito “…per dei lavori…” (v. Pt_4
teste verbale del 30.03.2023), anche se poi non erano più tornati ad Testimone_1
istruire la partica.
Va, pertanto, dedotto e presunto che nonostante la convivenza l'attrice si fosse impegnata a pagare detti lavori, magari accordandosi con l'allora compagno per una restituzione poco alla volta ed in grado di reggere senza indebitarsi con un prestito, circostanza questa più che plausibile anche in considerazione del fatto che la casa in cui sono stati effettuati i lavori è di proprietà dell'attrice, che quindi ne avrebbe beneficiato anche in aumento di valore dell'immobile de quo.
Va pertanto ritenuta circostanza non contestata l'esecuzione dei lavori per cui
è giudizio, né i testi escussi hanno apportato materiale probatorio a supporto della tesi attrice dato che non sono stati in grado di riferire nulla sugli asseriti accordi.
A questo punto va evidenziato che quanto riportato in fattura è addirittura inferiore al computo metrico di cui al doc. 6 mentre non risulta disconosciuta la
7 firma dell'attrice apposta al doc. 7 di parte convenuta (lettera di incarico al Perito
Edile per la pratica CILA regolarmente inoltrata). Per_1
La documentazione fotografica allegata alla comparsa dimostra lo stato dell'immobile prima e dopo i lavori e la destinazione di parte di esso ad affittacamere “Il Glicine” (, quindi ad attività produttiva di reddito, circostanze queste tutte NON espressamente contestate), mentre le fatture depositate da parte convenuta all'esito delle contestazioni dell'attrice dimostrano l'importo dei costi sopportati dalla Società convenuta per la fornitura dei materiali e delle opere commissionate a ditte terze per impianto termoidraulico e per le strutture in cartongesso, rendendo pretestuosa l'opposizione anche in ordine al quantum.
L'opposizione de qua, pertanto, va disattesa e respinta con piena conferma del D.I. opposto, che va dichiarato definitivamente esecutivo, con condanna dell'attrice al pagamento delle somme tutte ivi ingiunte.
Sulle spese di lite
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e liquidate, in assenza di nota spese, sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/22 ai medi di scaglione, in considerazione del valore della causa come indicato in atti e dell'attività processuale effettivamente espletata, nonché della non particolare complessità delle questioni sottese alla decisione, escludendo che possano applicarsi i massimi tariffari previsti, quindi, in complessivi €. 5.077,00 per onorari ex D.M.
147/22, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge, se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..
Vista l'ammissione al gratuito patrocinio e l'istanza di liquidazione depositata, ritenuto necessario acquisire l'attestazione dell'Agenzia delle Entrate sulla permanenza alla data odierna dei requisiti reddituali e patrimoniali in capo all'attrice ai fini del beneficio richiesto onerando detta parte e per essa il difensore al deposito di detta attestazione in PCT e riservando all'esito ogni decisione in ordine a detta richiesta.
P.Q.M.
8 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
- ritenute infondate le eccezioni di nullità sollevate dalle parti, come sopra motivato, rigetta le stesse;
- rigetta, altresì, l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e diritto per le suestese motivazioni e per l'effetto conferma integralmente il D.I.
n. 1262/20, che dichiara definitivamente esecutivo, conseguentemente condanna parte attrice al pagamento delle somme tutte ivi ingiunte;
- visto l'art. 91 c.p.c. condanna l'attrice al pagamento in favore della parte convenuta delle spese del presente procedimento liquidate in complessivi
€. 5.077,00 per onorari ex D.M. 147/22, oltre rimborso forfettario del
15%, IVA e CAP come per legge, se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.;
- riserva all'esito della produzione di cui in motivazione ogni provvedimento in ordine alla richiesta liquidazione ai fini del gratuito patrocinio;
- visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità
e degli altri dati identificativi degli interessati.
NA lì 23 settembre 2025
Il giudice o.p. dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
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