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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 22/09/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. 516/2022
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Seconda Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da Dott. Giuseppe Minutoli Presidente Dott. Antonino Zappalà Consigliere Dott. Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 516/2022 R. G., promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentata Parte_1 CodiceFiscale_1
e difesa, per procura in atti, dagli Avv.ti Maria Angela Caputo e Giancarlo Petrini, elettivamente domiciliata in Capri Leone (ME) - Fraz. Rocca, Via Giovanni XXIII n. 4, presso lo studio dell'Avv. Maria Angela Caputo, Appellante e appellata in via incidentale contro
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), CP_1 CodiceFiscale_2 CP_2
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), quale erede di
[...] CodiceFiscale_3 Per_1
nato a [...] l'[...] e deceduto il 18/03/2008, , nata a [...] il
[...] Persona_2
12/01/1971 (cod. fisc. ) e , nata a [...] il CodiceFiscale_4 Controparte_3
12/12/1975 (cod. fisc. ), quali eredi di (nato a [...] CodiceFiscale_5 Persona_1
l'11/08/1937 e deceduto il 18/03/2008), e di (nato a [...] il [...], e Persona_3 deceduto il 29/06/2017), nato a [...] il [...] (Cod. fisc. Parte_2 [...]
), quale erede di (nato a [...] il [...], e deceduto il C.F._6 Persona_4
12/10/2008) e di (nato a [...] il [...], e deceduto il 29/06/2017), Persona_3 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Alessandro Rasconà (con pec indicata), presso il cui studio, in Messina, via La Farina, nr. 91, Is. R, sono elettivamente domiciliati, Appellati e appellanti in via incidentale OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 359/2022, emessa, in data 13 maggio 2022, dal Tribunale di Patti. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con cui i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti, ed hanno chiesto che la causa fosse decisa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, notificato in data 2 maggio 2002, , , CP_1 Persona_3 Persona_1
e citavano in giudizio, davanti il Tribunale di Patti, , esponendo: di Persona_4 Parte_1 essere comproprietari, in ragione di ¾, di un terreno sito in Raccuja (ME), via S. Marco e via Castello, riportato in catasto al foglio 6, part. 175 sub 1-2-3, unitamente alla IG.ra , proprietaria Parte_1 dello stesso in ragione di 1\4; che, a confine con detto terreno comune esistevano due distinti
1 fabbricati, fra loro adiacenti, uno di proprietà esclusiva di e l'altro di proprietà esclusiva CP_1 della che, nel 1986, la IG.ra aveva realizzato lavori di ristrutturazione e Pt_1 Pt_1 ampliamento del fabbricato di sua proprietà occupando, senza averne titolo, parte del predetto terreno comune, senza il preventivo consenso degli altri comproprietari. Aggiungevano: che, nella ricostruzione del proprio edificio la IG.ra aveva realizzato tre balconi che consentivano di Pt_1 affacciarsi sul fondo di proprietà comune, dando luogo ad una illegittima servitù di veduta, per non essere stata rispettata la distanza legale di un metro e mezzo, così come prescritta dall'art. 905 c.c.; che il balcone posto al piano terzo era stato realizzato anche in violazione delle disposizioni di cui all'art. 906 c.c., non essendo stata rispettata la distanza prescritta per l'apertura delle vedute laterali ed oblique rispetto all'edificio del IG. ; che la aveva realizzato una terrazza che CP_1 Pt_1 consentiva di affacciarsi sull'edificio del IG. in violazione delle disposizioni di cui all'art. CP_1
905 c.c.; che aveva illegittimamente ed arbitrariamente diviso il fondo di proprietà comune, senza il consenso degli altri comproprietari, attribuendosi una quota superiore rispetto a quella, di ¼, a lei spettante;
che, in occasione della menzionata delimitazione, aveva illegittimamente rimosso un muro di pietra (lungo mt. 10 circa e largo mt. 0,80 circa) posto al confine tra la part. 172 (di sua proprietà esclusiva) e l'orto comune, senza il preventivo consenso degli altri comunisti. Ciò premesso, chiedevano: “… nel merito, ritenere e dichiarare illegittime le opere eseguite dalla convenuta e per l'effetto disporre la demolizione della parte di edificio della IG.ra icadente Pt_1 sul terreno di proprietà comune, nonché la demolizione dei balconi di cui al punto sub B), ovvero il loro arretramento nel rispetto dei limiti di cui agli artt. 905 e 906 c.c. In riferimento alle circostanze di cui al successivo punto C), si chiede che venga dichiarata l'illegittimità della delimitazione operata, nonché disposta la ricostruzione del muro di pietra preesistente, ovvero la corresponsione del suo controvalore”. Con vittoria di spese e compensi. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando la fondatezza delle Parte_1 domande degli attori. Deduceva, in particolare: che i lavori di ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà, assentiti con concessione edilizia n. 21 del 29 agosto 1983, erano stati iniziati nell'anno 1984 e ultimati nel 1986, con il consenso di che, all'epoca, era proprietario della Parte_3 particella n. 175; che, per accordo bonario con lo stesso , aveva acconsentito a far Parte_3 passare dalla sua proprietà la fognatura e un cavidotto, posti a servizio delle proprietà ; Parte_4 che, sebbene a seguito dell'atto di divisione del 18 agosto 1977 la corte ricadente nella part. 175 fosse rimasta indivisa, tra le parti era da molti anni intervenuta una divisione amichevole, tanto che sui luoghi esisteva un “ciglioletto” di vecchia realizzazione, che , nella porzione che si era CP_1 attribuito, aveva realizzato una struttura per tenere una tenda, una piletta e una pavimentazione in campigiane e pietra ed aveva provveduto a catastare a suo nome la corte, appropriandosi di circa m. 1,50 di terreno in difformità alla situazione dei luoghi, in data 11 marzo 1999. Precisava: che l'ampliamento del proprio fabbricato, sul lato nord, non aveva integrato l'occupazione del terreno indiviso, in catasto al foglio 6 particella 175, bensì aveva interessato la corte di pertinenza del fabbricato insistente sulla particella 173, da lei acquistata dai germani , con scrittura Per_5 privata del 13 maggio 1986; che le servitù di veduta lamentate dagli attori non erano mai state regolarizzate in ragione degli accordi precedentemente intercorsi. Si dichiarava disponibile ad eliminare la servitù di veduta esercitata dal balcone-terrazza posto al terzo piano, in violazione dell'art. 906 c.c., nonché la servitù di veduta diretta creatasi con la realizzazione della terrazza, e a ricostruire il muretto in pietra precedentemente rimosso.
2 Lamentava, inoltre: che si era fatto lecito montare sul terreno di corte comune ricadente CP_1 sulla particella 175 una tenda con paletti infissi al suolo e una piletta di dimensioni 65x75 cm., realizzare una pavimentazione in cotto per mq. 3 e in pietra per mq 2,60, nonché delimitare con paletti metallici la particella in comune;
che lo stesso aveva realizzato sul lato un servizio Parte_5 igienico posto a piano terra e adiacente alla sala da pranzo dell'attrice, la cui soletta di copertura era stata arbitrariamente incastrata al muro perimetrale di proprietà esclusiva della stessa, ottenendo di fatto la comunione del muro;
che i fratelli si erano fatti leciti realizzare sul sito comune una Per_1 pavimentazione e un muro di divisione di mt. 3,85 sul confine lato sud e sul sito comune. Concludeva, dunque, per il rigetto delle domande attoree, dando atto, in subordine, della disponibilità della convenuta a regolarizzare le servitù di veduta lamentate dagli attori. In via riconvenzionale, chiedeva: dichiararsi illegittime le opere realizzate dagli attori sul terreno di proprietà comune e, per l'effetto, disporne l'eliminazione; condannare a corrispondere CP_1 il valore della metà del muro a seguito della comunione ottenuta con la realizzazione del sevizio igienico;
l'eliminazione delle servitù venutesi a creare sulla sua proprietà con il transito della fognatura, e del cavidotto, a servizio proprietà o, in subordine condannare gli attori a Parte_4 corrispondere una indennità. Con vittoria di spese e compensi. Disposta consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Patti, con sentenza n. 359/2022, emessa in data 13 maggio 2022, così provvedeva: “1) Condanna la convenuta al pagamento, in Parte_1 favore delle parti attrici, per le causali di cui in motivazione della somma di Euro 5.393,87, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali di cui in parte motiva;
2) Condanna la convenuta Pt_1
, alla eliminazione, o al loro arretramento, ai sensi degli artt. 905 e 906 c.c., delle vedute
[...] frontali, laterali ed oblique esercitate dai balconi e della terrazza del suo fabbricato;
3) In virtù della domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta le parti attrici vanno condannate alla eliminazione della struttura fissa (piletta) che limita il godimento comune;
4) Condanna , alla Parte_1 rifusione delle spese processuali, in favore delle parti attrici, già parzialmente compensate, liquidati in Euro 7.115,11, di cui Euro 219,78 per spese, ed Euro 6.895,33, per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA, come per legge;
5) Le spese di CTU, separatamente liquidate, restano per 2/3 a carico della convenuta, e per 1/3 a carico delle parti attrici”. Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendo: “
1. Disporre - previa Parte_1 declaratoria che l'ampliamento del fabbricato non ha riguardato un'area indivisa, ma una Pt_1 corte già divisa tra i comproprietari da oltre vent'anni e, quindi, la porzione di ¼ della part. 175 (orto attiguo alla part. 175 sub. 1), già nel possesso ultraventennale della IG.ra - Parte_1 che non vi è stata occupazione di terreno degli attori da parte della IG.ra ;
2. O, in Parte_1 subordine al punto 1., dichiarare che l'ampliamento del fabbricato relativo alla corte part. Pt_1
175 è stato di soli mq. 1,76, e che ciò comporta un'indennità di occupazione di soli 176,00 euro. - 3. Dichiarare illegittimo e non consentito l'ampliamento del thema decidendum in ordine alla part. 173, di esclusiva proprietà (per acquisto dai IGg.ri nel 1996), per violazione del Pt_1 Per_5 divieto d'introduzione di nuove domande;
- 4. In ogni caso dichiarare, in applicazione del principio
“nemo res sua servit”, che l'apertura di vedute frontali nell'edificio era ed è da ritenersi Pt_1 consentita, dando atto che la in corso di causa ha già eliminato, rispetto al confinante Pt_1 edificio del , le vedute laterali ed oblique. - 5. Dichiarare ch'era consentita CP_1
l'eliminazione del muretto in pietra da parte della IG.ra , posto a confine tra la sua Parte_1 porzione pertinenziale della part. 175 e la part. 172 (di sua proprietà), e che, quindi, non sono dovute somme per l'eliminazione di detto muretto;
6. Dichiarare - in ogni caso - che la IG.ra Pt_1
3 non deve la rivalutazione monetaria su (eventuali) somme assegnate a titolo d'indennità di Pt_1 occupazione e/o di demolizione muretto), avendo il CTU tenuto conto di valori attualizzati;
-
7. Dichiarare -in ogni caso- non dovute dalla IG.ra somme a titolo di risarcimento Parte_1 danni, in quanto nessuna richiesta risarcitoria è stata formulata con l'atto introduttivo dai IG.ri ; -
8. Disporre l'eliminazione della servitù di fognatura, di cavidotto sul terreno di Parte_4 proprietà della IG.ra (o, in subordine, assegnare alla stessa una somma in via Parte_1 equitativa per consentire il mantenimento di tali servitù da parte dei ), da compensare Parte_4 con eventuali somme dovute dalla agli appellanti;
-
9. Disporre a favore della una Pt_1 Pt_1 somma in via equitativa per la comunione forzosa del muro compiuta dal , con la realizzazione CP_1 del proprio servizio igienico che s'incastra nel muro perimetrale dell'edificio 10. Pt_1
Condannare gli appellati alle spese processuali dei due gradi di giudizio in favore dell'appellante
o, in subordine, compensarle integralmente tra le parti per i due gradi di giudizio Parte_1
(anche tenuto conto dell'intento speculativo perseguito dai IGg.ri in danno Parte_4 dell'appellante, dopo aver curato e diretto essi stessi (o i loro danti causa) l'esecuzione dei lavori di ampliamento dell'edificio così determinando (o concorrendo a determinare) la situazione Pt_1 fattuale di cui poi si sono lamentati in giudizio a notevole distanza di tempo dall'effettuazione di tali lavori, anche in violazione dei principi di affidamento, lealtà e correttezza valevoli nei rapporti tra privati”. Si sono costituiti in giudizio , , , e CP_1 Controparte_2 Persona_2 Controparte_3
, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello, ex artt. 342 e 348 bis Parte_2
c.p.c. Nel merito, hanno contestato la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto. Hanno, inoltre, chiesto, “In via incidentale, subordinata e condizionata all'accoglimento del V e VI motivo di appello avversario, stante l'illegittimità accertata dell'opera, così come non contestata da parte convenuta ed appellante, riformare la sentenza di primo grado nr. 359/2022 del Tribunale di Patti nella parte contestata, disponendosi la demolizione della parte di fabbricato ampliato e ricadente su terreno comune con ogni statuizione”. Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge. A seguito della trattazione, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., comunicata il 31 ottobre 2024, la causa è stata assegnata in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto: “Motivazione apparente e/o erronea e/o contraddittoria. Omessa e/o erronea valutazione di questioni rilevanti ai fini della decisione. Erronea valutazione delle risultanze probatorie documentali e della ctu. Omessa ammissione delle prove orali richieste su circostanze rilevanti e conducenti ai fini della decisione”. Ha lamentato che avrebbe errato il primo giudice nel ritenere che la corte insistente sulla part. 175 non fosse già stata suddivisa tra i comproprietari, omettendo di considerare e valutare l'atto di donazione-divisione in OT Per_6 del 18.08.1977 e la correlata scrittura (esplicativa) di pari data. Da una corretta lettura di tali atti sarebbe emersa, a dire dell'appellante, la prova di una risalente nel tempo “divisione di fatto” dell'orto irriguo antistante ai tre (allineati) fabbricati, a riprova di un possesso indisturbato ultraventennale delle rispettive porzioni di orto irriguo, sia da parte della IG.ra (e sua dante causa, ossia Pt_1
) per 1/4, e sia da parte dei IGg.ri e (e loro danti causa, ossia Parte_6 CP_1 Per_1 [...]
e in relazione alle loro rispettive porzioni di 2/4 e di 1/4. Ha aggiunto che Pt_7 Controparte_4 il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare l'esistenza della predetta “divisione di fatto”, per possesso
4 ultraventennale, della c.d. “corte 175” e, di conseguenza, l'inesistenza dell'occupazione in ampliamento del fabbricato ricadendo tale ampliamento su terreno goduto in via esclusiva Pt_1 dalla stessa Pt_1
La doglianza è infondata. Occorre premettere, in diritto, che, in base al chiaro disposto dell'art. 1350, comma 1, n. 11) c.c. gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità. Nel caso in esame nessuna formale divisione della “corte” insistente sulla particella 175 emerge dalla lettura degli atti invocati dall'appellante. Si legge, in particolare, nell'atto pubblico di “donazione e divisione” (in OT ) del 18 agosto Per_6
1977, “A (dante causa dei IGg.ri ) viene assegnata la quota costituita: dalla Controparte_4 Per_1 casa descritta alla lettera C della precedente elencazione dei beni paterni, corrispondente alla particella catastale 175 subalterno 2 del foglio 6; … A (dante causa di Parte_7 CP_1
) viene assegnata la quota costituita: dalla casa descritta alla lettera B) della precedente
[...] elencazione dei beni paterni, corrispondente alla particella catastale 175 subalterno 3 del foglio 6;
… A (dante causa di per atto di donazione del 9 marzo 1983) viene Parte_6 Parte_1 assegnata la quota costituita: dalla casa descritta alla lettera A) della precedente elencazione dei beni paterni, corrispondente alla particella catastale 175 subalterno 1 del foglio 6.”. Dalla descrizione della “precedente elencazione dei beni paterni”, emerge, quanto alla “casa descritta alla lettera C”, che “E' pertinenza della detta casa una porzione, pari ad un quarto dell'intero, dell'attiguo orto”, quanto alla “casa descritta alla lettera B”, che “E' pertinenza della detta casa una porzione, pari a due quarti dell'intero, dell'attiguo orto”, e quanto alla “casa descritta alla lettera A”, che “E' pertinenza della detta casa una porzione, pari ad un quarto dell'intero, dell'attiguo orto”. Dunque, in tale atto non viene in alcun modo individuata la porzione di orto spettante a ciascuno dei proprietari delle case attigue. Si legge, inoltre, per quanto di interesse, nella collegata scrittura privata sottoscritta, nella stessa data, da , e Controparte_4 Parte_7 Parte_6 CP_5 Controparte_6
“I sottoscritti , , e premettono Controparte_7 Controparte_4 Pt_7 Pt_6 CP_5 di avere ereditato dal loro padre , alcuni beni in Raccuja, indivisamente ed in ragione CP_1 di 1/5 per ciascuno… Non fu mai stipulato, riguardo a detti beni, alcun atto di divisione, ma in realtà la divisione fu di fatto eseguita e ciascuno dei sottoscrittori ha goduto della porzione di beni attribuitasi di fatto… Inoltre, i sottoscritti, volendo risultare con atto pubblico definitivamente e singolarmente proprietari dei beni rimasti invenduti, per semplificare i loro rapporti, hanno proceduto alla stipula di un atto di divisione, che è stato rogato in data odierna dal notaio ”. Per_7
Come sostenuto dall'appellante, emerge, invero, da tale scrittura privata che l'intento perseguito con l'atto pubblico di divisione, rogato nella stessa data, fosse quello di dare una veste giuridica ad una situazione di fatto già esistente, per cui il fatto che il coevo atto pubblico di divisione nulla prevedesse con specifico riferimento alla corte (“orto irriguo”) oggetto di causa - attribuito a Controparte_4
e in ragione, rispettivamente, di un quarto, due quarti e un quarto Parte_7 Parte_6 dell'intero - non può che essere interpretato nel senso che nessuna “divisione di fatto” fosse (almeno a quella data) intervenuta tra i comproprietari con riguardo a tale bene, che, anche in esito alla formale divisione, è rimasto indiviso. Dunque, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, nessuna divisione dell'orto irriguo tra i comproprietari, né di diritto né di fatto, emerge dalla lettura degli atti prodotti dalla convenuta.
5 D'altra parte, come già evidenziato, stante il disposto dell'art. 1350 c.c., nessuna rilevanza giuridica, al fine di escludere una arbitraria occupazione da parte della comproprietaria, poteva essere attribuita alla tesi difensiva sostenuta dalla secondo cui, per lungo tempo (ma sicuramente da epoca Pt_1 successiva all'atto di divisione), i comproprietari avessero goduto separatamente di una specifica porzione della corte (“orto irriguo”), a meno che la convenuta non avesse tempestivamente allegato e provato che, per effetto del possesso esclusivo, esercitato uti domini (piuttosto che uti condomini), si fosse verificato l'acquisto della proprietà esclusiva, per usucapione, di una specifica e determinata porzione dell'intero orto. Nel caso in esame, tuttavia, la convenuta non ha mai chiesto, né eccepito, l'avvenuto acquisto, per usucapione, della proprietà esclusiva di una determinata porzione della corte comune, limitandosi, peraltro tardivamente, ad invocare una “divisione di fatto, per possesso ultraventennale, della c.d. corte 175”. Le tardive allegazioni concernenti un autonomo ed indisturbato godimento ultraventennale di una porzione del terreno, con esclusione dell'altrui godimento, appaiono, pertanto, prive di rilevanza. Correttamente, inoltre, il primo giudice ha ritenuto superflua la prova orale tendente a dimostrare detta “divisione di fatto”, anche in ragione del fatto che molte delle circostanze articolate (concernenti lo stato dei luoghi e le opere eseguite dagli attori nei propri immobili, o nel terreno indiviso) potevano essere meglio accertate mediante l'espletamento di c.t.u., e che altre circostanze dovessero essere provate per iscritto (epoca di realizzazione dei lavori di ristrutturazione, accatastamento di una porzione di terreno effettuata da , rapporti con ). Peraltro, emerge dalla CP_1 Parte_3 documentazione in atti che, all'epoca dell'ampliamento del fabbricato della convenuta (1984-1986),
- che, a dire della convenuta, avrebbe acconsentito e contribuito alla realizzazione Parte_3 dei lavori di ampliamento - non fosse all'epoca di tali lavori proprietario, né comproprietario, del terreno oggetto di causa, essendo rimasto nella titolarità di fino al 21 marzo 1997. Parte_7
2. Con il secondo motivo di appello, il difensore ha dedotto “Macroscopico errore materiale del giudice in ordine all'effettiva area ricadente nella particella 175 che la IG.ra avrebbe Pt_1 occupato nel ristrutturare il proprio fabbricato. Erronea lettura delle risultanze della c.t.u. redatta dall'Ing. . Adesione irragionevole ed acritica alla tesi degli attori. Illegittimo ampliamento Per_8 del thema decidendum (surrettiziamente introdotto dagli attori in corso di causa). Parte_4
Insufficiente e contraddittoria motivazione. Violazione del divieto di nuove domande”. Ha lamentato l'errore del primo giudice nel ritenere che tutta l'area d'ingombro (misurata in mq. 14,57) dell'ampliamento eseguito dalla ricadesse sul terreno ricadente sulla particella 175, oggetto
Pt_1 di causa, senza tenere conto del fatto che l'ingombro ricadeva in gran parte sulla part. 173, di proprietà esclusiva della stessa Ha aggiunto che illegittimamente gli attori avevano ampliato il thema
Pt_1 decidendum, finendo con l'avanzare pretese, non solo sulla porzione di part. 175 (assegnata alla IG.ra e da questa sempre goduta in via esclusiva), ma addirittura sul terreno antistante e laterale
Pt_1 ricadente nella part. 173 (di proprietà , asserendo che lì vi fosse una stradella vicinale
Pt_1 comune. La censura è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, Ing. , ha accertato che “… è assodato che l'ampliamento del Per_8 fabbricato de quo ndr. insiste sulla corte della part. 175, ovvero sulla piccola porzione di
Pt_1 terreno che era frontistante all'edificio preesistente e di estensione (vedasi pianta stato di fatto) pari al suo fronte per la sua profondità, ovvero S=2.35x1.00 = 2,35 mq.”.
6 Lo stesso c.t.u. ha accertato che, nel ristrutturare il proprio fabbricato, la ha invaso parte (per Pt_1 circa 14.57 mq.) di altro terreno, ricadente nella particella 173, che non costituisce oggetto del giudizio. A fronte delle contestazioni mosse dal consulente degli attori - secondo cui tale porzione della particella 173 dovesse ritenersi facente parte dell'originario orto ricadente nella part. 175 (circostanza, peraltro, mai dedotta dagli attori) - ha esaustivamente risposto evidenziando come tale tesi non trovasse alcun riscontro nei titoli di proprietà, o in altri atti ritualmente acquisiti, e fosse, altresì, contraddetta dalla planimetria catastale. Argomentazioni convincenti e pienamente condivisibili. Ne segue che, tenuto conto del valore del terreno oggetto di causa, stimato dal c.t.u. in € 100,00 €/mq., la somma riconosciuta dal primo giudice a titolo di ristoro per l'occupazione andrebbe rideterminata in € 176,00. 3. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto “Legittimità delle vedute frontali del fabbricato Violazione dell'art. 1102 del c.c.. Illegittima disapplicazione del principio nemo Pt_1 res sua servit”. Ha evidenziato che il primo giudice, ritenendo che, avendo realizzato tre balconi che le consentivano di affacciarsi sul fondo di proprietà comune, la avesse dato luogo ad una Pt_1 illegittima servitù di veduta sul fondo medesimo, per mancato rispetto della distanza legale di un metro e mezzo prescritta dall'art. 905 c.c., non avesse fatto corretta applicazione dell'art. 1102 del codice civile, che consente al comproprietario di aprire vedute e balconi sulla comproprietà, non occorrendo - in tale ipotesi - rispettare le norme sulle distanze, dato che non si viene a creare nessuna servitù di veduta. La censura è infondata. Secondo il più recente e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che si ritiene condivisibile, “Nel caso di comunione di un cortile sito fra edifici appartenenti a proprietari diversi, l'apertura di una veduta da una parete di proprietà individuale verso lo spazio comune rimane soggetta alle prescrizioni contenute nell'art. 905 c.c., finendo altrimenti per imporre di fatto una servitù a carico della cosa comune, senza che operi, al riguardo, il principio di cui all'art. 1102 c.c., in quanto i rapporti tra proprietà individuali e beni comuni finitimi sono disciplinati dalle norme che regolano i rapporti tra proprietà contigue o asservite;
né può invocarsi, al fine di escludere la configurabilità di una servitù di veduta sul cortile di proprietà comune, il principio nemini res sua servit, il quale trova applicazione soltanto quando un unico soggetto è titolare del fondo servente e di quello dominante e non anche quando il proprietario di uno di essi sia anche comproprietario dell'altro” (ex multis, Cass. Civ., sez. II, 11/03/2022, n. 7971; cfr. Cass. Civ., sez. II, 21/10/2019, n. 26807, che affronta la tematica concernente il rapporto tra comunione ordinaria e condominio, da un lato, e normativa sulle distanze, dall'altro, Cass. Sez. 2, 04/07/2018, n. 17480). Peraltro, tale orientamento opera una corretta ricostruzione del principio “nemini res sua servit, il quale, secondo la costante giurisprudenza, trova applicazione soltanto quando un unico soggetto è titolare del fondo servente e di quello dominante, e non anche quando il proprietario di uno di essi sia anche comproprietario dell'altro, giacché in tal caso l'intersoggettività del rapporto è data dal concorso di altri titolari del bene comune (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 21020 del 06/08/2019). Ne segue che va confermata la decisione del primo giudice concernente le vedute dirette esercitate sulla corte comune, avendo il c.t.u. accertato la violazione della distanza prescritta dall'art. 905 c.c.. 4. Con il quarto motivo di appello, il difensore ha dedotto “Violazione e/o erronea applicazione dell'art. 1102 c.c., in quanto è da ritenersi legittima e consentita l'eliminazione del muretto in pietra
7 posto tra la part. 175 e la part. 172”. Ha osservato che, se il terreno comune era munito di un muro di recinzione che lo separava da una proprietà esclusiva (particella 172, poi acquistata dalla , Pt_1 la condomina, proprietaria di questa, ben poteva apportare a tale muro tutte le modifiche che le consentivano di trarre dal bene comune una particolare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condomini, arrivando anche ad abbatterlo. La censura è palesemente infondata. Secondo quanto disposto dall'art. 1102 c.c., “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa”. Nel caso in esame, la non si è limitata a modificare il muretto comune, al fine di trarne una Pt_1 particolare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condomini, ma, come dalla stessa ammesso, lo ha deliberatamente abbattuto, così compromettendone totalmente l'utilizzabilità, secondo la sua destinazione (di delimitare il terreno di proprietà comune), da parte degli altri comproprietari. In proposito, ha accertato il c.t.u. che, “prima dell'intervento di ampliamento del 1986 era presente, come si evince anche nella pianta dello stato di fatto rappresentata nel progetto di cui alla C.E. n.21/83 (all. n.4), una stradella di collegamento tra la via comunale e gli immobili degli odierni soggetti in causa. Le loro proprietà (part.n.175) erano delimitate da un muro in pietra (oggi demolito) nel quale era incardinato, come più volte asserito dalle parti, un cancello in legno che ne consentiva l'accesso”. E che tale muretto sia stato demolito dalla è circostanza pacificamente Pt_1 accertata nel presente giudizio.
5. Con il quinto motivo di gravame, l'appellante ha dedotto “Erronea condanna al pagamento somme per rivalutazione monetaria in relazione alle somme attribuite agli attori per Parte_4 controvalore del muro rimosso e per indennità di occupazione di area in comproprietà”. Pur senza contestare la natura di debiti di valore, su cui compete la rivalutazione monetaria, il difensore ha evidenziato che il c.t.u. aveva determinato all'attualità il valore del terreno, ai fini del calcolo dell'indennità dovuta, nonché il controvalore del muretto arbitrariamente demolito dalla convenuta. La censura è fondata nei limiti che seguono. Il consulente tecnico d'ufficio, Ing. , ha stimato il terreno oggetto di causa, affermando “ai Per_8 fini del calcolo dell'indennità eventualmente dovuta, da analisi di mercato effettuata, si rileva un valore di 100.00 €/mq per i terreni edificabili nella zona in oggetto”. Quanto al valore del muretto demolito si legge nella relazione del consulente “il controvalore di detto muro di recinzione è dato dal suo costo per una eventuale ricostruzione, desunto, per murature analoghe, dal vigente Prezzario unico Regionale per i lavori Pubblici: c = [(10.75 – 1.20) x 0.50 x 2.00] x 212.20 €/mc = € 2026.51. Considerata la quota di comproprietà di 3/4 per la parte attrice, si ha una eventuale contropartita di
€ 1671.87”. Ne segue che, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, sulle somme calcolate dal consulente spetta la rivalutazione monetaria, non a decorrere dalla data della domanda, bensì dalla data della consulenza tecnica d'ufficio.
6. Con il sesto motivo di gravame, l'appellante ha dedotto “Erroneità dell'attribuzione agli attori di una somma a titolo di risarcimento danni per pregiudizio in re ipsa. Pronuncia ultra petita, non avendo gli attori formulato richiesta di risarcimento danno con l'atto introduttivo del giudizio di 1° grado. Violazione del divieto di nuove domande”.
8 Occorre premettere che, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, gli attori avevano chiesto
“… ritenere e dichiarare illegittime le opere eseguite dalla convenuta e per l'effetto disporre la demolizione della parte di edificio della IG.ra icadente sul terreno di proprietà comune…”. Pt_1
Il primo giudice, ritenendo che la avesse “occupato una parte della corte nella convinzione Pt_1 di edificare sul proprio suolo, nella convinzione di agire con il consenso di , Controparte_8
e di ritenere la corte divisa già tra i comproprietari, in virtù di un atto di divisione in Notaio Dr.
del 18/08/1977”, ha (inconsapevolmente e non correttamente) applicato la norma di cui all'art. Per_6
938 c.c. (come si evince dal richiamo di pronunce giurisprudenziali in materia di accessione invertita), riconoscendo in favore degli attori il valore della superficie occupata (in luogo del “doppio del valore” prescritto dalla norma). Ha, inoltre, riconosciuto spettante agli attori il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della limitazione del loro diritto di proprietà, la cui prova ha ritenuto in re ipsa, liquidandoli equitativamente in € 3.000,00. E ciò ha fatto in mancanza di specifica domanda degli attori e, dunque, in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 c.c., oltre che in mancanza di allegazioni in ordine ai danni concretamente subiti ed alla loro entità.
7. Con il settimo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto “Omessa pronuncia su tutte le domande riconvenzionali. Omessa ammissione dei mezzi istruttori. Motivazione assente o comunque lacunosa ed insufficiente in ordine alla domanda di corresponsione di somme e di eliminazione delle servitù di fognatura e cavidotto a servizio delle proprietà (o di corresponsione somme)”. Parte_4
La censura è infondata. Il primo giudice ha, infatti, accolto in parte le domande riconvenzionali svolte dalla convenuta, condannando gli attori alla demolizione della struttura fissa (piletta) realizzata da . CP_1
Quanto alla domanda concernente la corresponsione, da parte dello stesso , del valore CP_1 della metà del muro reso comune con la realizzazione del servizio igienico posto sul balcone del vicolo S. Marco, ha ritenuto, sulla base degli accertamenti effettuati dal c.t.u., che tale manufatto - che ha effettivamente determinato la comunione del muro portante - fosse stato realizzato, non da
, ma in epoca remota e precedente all'atto di divisione-donazione del 1978. CP_1
Analogamente, ha ritenuto, quanto alla chiesta eliminazione delle servitù venutesi a creare sulla sua proprietà con il transito della fognatura e del cavidotto, a servizio proprietà , che il Parte_4 passaggio delle tubazioni risalisse ad epoca remota, allorché i beni erano ancora riconducibili ad un unico proprietario. Non sussiste, dunque, il dedotto vizio di carenza motivazionale, configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l'obiettiva carenza del procedimento logico posto a base della statuizione censurata. Piuttosto occorre osservare che la censura mossa dall'appellante non si confronta con le argomentazioni esposte dal primo giudice, essendo stata formulata in modo estremamente generico, per cui deve ritenersi inammissibile.
****** 8. L'accoglimento del quinto e del sesto motivo dell'appello principale impone l'esame dell'unico motivo dell'appello incidentale, condizionato, con cui il difensore degli appellati ha lamentato che il primo giudice, richiamando giurisprudenza di merito e di legittimità, aveva erroneamente condannato la convenuta, non alla demolizione di quanto costruito sul terreno comune, bensì “al meno invasivo
9 rimedio risarcitorio per equivalente”, commisurato al valore della superficie occupata, ritenendo che ricorresse il presupposto della buona fede del costruttore e, dunque, il ragionevole convincimento di edificare sul proprio suolo, senza commettere alcuna usurpazione. Ha insistito nella chiesta demolizione della parte dell'edificio ricadente sul terreno indiviso. La censura è fondata. Occorre premettere che, come già esposto, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, gli attori avevano chiesto “… ritenere e dichiarare illegittime le opere eseguite dalla convenuta e per l'effetto disporre la demolizione della parte di edificio della IG.ra ricadente sul terreno di Pt_1 proprietà comune…”. Il primo giudice, ritenendo che la avesse “occupato una parte della corte nella convinzione Pt_1 di edificare sul proprio suolo, nella convinzione di agire con il consenso di , Controparte_8
e di ritenere la corte divisa già tra i comproprietari, in virtù di un atto di divisione in Notaio Dr.
del 18/08/1977”, ha applicato (impropriamente) la norma di cui all'art. 938 c.c. (come si evince Per_6 dal richiamo di pronunce giurisprudenziali in materia di accessione invertita), riconoscendo in favore degli attori il valore della superficie occupata (in luogo del “doppio del valore” prescritto dalla norma). Come è noto, l'ipotesi disciplinata dall'art. 938 c.c., relativa all'occupazione di una porzione di fondo appartenente a proprietario diverso dal costruttore, è comunemente definita “accessione invertita”, essendo prevista una deroga al principio generale secondo cui superficies solo cedit, dal momento che il proprietario dell'edificio diviene proprietario anche della porzione di fondo attiguo, sussistendo i presupposti di operatività dell'istituto. Vale a dire: la costruzione di un edificio, la parziale occupazione del fondo adiacente, la buona fede del costruttore, la mancata opposizione entro tre mesi da parte del proprietario del suolo, una sentenza dell'autorità giudiziaria che attribuisca la proprietà dell'area occupata. Ha chiarito, in materia, la giurisprudenza di legittimità che la domanda volta all'attribuzione al costruttore della proprietà dell'edificio e del suolo occupato, verso pagamento dell'indennità, pari al doppio del valore della superficie occupata, può essere proposta, non solo dal costruttore, ma altresì dal proprietario del fondo occupato (cfr. Cass. Civ., sez. II, 14/02/2017, n. 3899). Ed ancora che la deduzione della c.d. accessione invertita di cui all'art. 938 cod. civ. non dà luogo ad una mera difesa o eccezione, ma ad una vera e propria domanda (principale o riconvenzionale), intesa a conseguire un provvedimento giudiziale costitutivo del diritto di proprietà a favore del costruttore e contemporaneamente estintivo del diritto del proprietario del suolo, oltre che impositivo del pagamento del doppio del valore dell'area stessa (cfr. Cass. Civ., sez. II, 30/06/2017, n.16278). Con la conseguenza che tale domanda è soggetta ai limiti ed alle preclusioni di cui agli artt. 183 e 184 cod. proc. civ. e non può essere proposta per la prima volta in appello, sussistendo il divieto di cui all'art. 345 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. Sez. 2 sent. del 22/02/11 n. 4286). Quanto al requisito della “buona fede”, consistente nella ragionevole opinione di esserne il proprietario e nella scusabile ignoranza di ledere l'altrui diritto, costituisce orientamento costante e nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “La buona fede rilevante ai fini dell'accessione invertita di cui all'art. 938 c.c. consiste nel ragionevole convincimento del costruttore di edificare sul proprio suolo e di non commettere alcuna usurpazione. Essa, in assenza di una previsione analoga a quella dettata in materia di possesso dall'art. 1147 c.c., non è presunta, ma deve essere provata dal costruttore;
ai fini probatori, è necessario avere riguardo alla ragionevolezza dell'uomo medio e al convincimento che questi poteva legittimamente formarsi circa l'esecuzione della
10 costruzione sul proprio suolo, in base alle cognizioni possedute effettivamente o che egli avrebbe potuto acquisire con un comportamento diligente, sicché la buona fede deve escludersi qualora, in relazione alle particolari circostanze del caso concreto, il costruttore avrebbe dovuto fin dall'inizio anche solo dubitare della legittimità dell'occupazione del suolo del vicino” (ex multis, Cass. civ., sez. 6, ordinanza n. 11845 del 6 maggio 2021; cfr. Cass. 10 gennaio 2011 n. 345; Cass. 9 luglio 2003 n. 10766; Cass. 21 marzo 2000 n. 3303). Nel caso in esame, costituendosi in giudizio, la convenuta non ha mai allegato di avere avuto la convinzione di costruire su terreno di esclusiva proprietà, ma ha ammesso di avere occupato parte della corte comune ricadente nella part. 175, rimasta indivisa a seguito a seguito dell'atto pubblico di divisione del 18 agosto 1977, nella convinzione di agire con il consenso del cugino , Parte_3 all'epoca comproprietario del terreno, e con il benestare degli altri comproprietari, in virtù di una
“divisione amichevole” di fatto, in virtù della quale anche gli altri comproprietari erano soliti fruire della parte della corte sita dinnanzi ai loro fabbricati. Peraltro, come già evidenziato, le circostanze allegate dalla convenuta a riprova di detta “divisione amichevole” sono rimaste prive di riscontro probatorio, e addirittura smentite dalla documentazione in atti e dalla c.t.u.. Ammetteva, inoltre, la convenuta la illegittimità delle vedute realizzate, dicendosi pronta ad eliminarle, e chiedeva una consulenza tecnica d'ufficio al fine di procedere alla divisione del terreno comune. Ne segue che, in accoglimento dell'appello incidentale, la convenuta va condannata alla demolizione della parte del fabbricato realizzato sulla corte comune. In parziale accoglimento dell'appello principale, la stessa convenuta va condannata al pagamento della sola somma di € 1.671.87, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma via via rivalutata, a decorrere dalla data della consulenza tecnica d'ufficio fino alla presente pronuncia, e interessi legali dalla presente pronuncia fino al soddisfo.
****** Il parziale accoglimento dell'appello principale e l'accoglimento dell'appello incidentale impongono una nuova regolamentazione delle spese del primo grado del giudizio - potendosi ritenere assorbito il relativo motivo di appello - che, fermi restando i criteri di liquidazione adottati dal primo giudice - parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014, valore della controversia (indeterminabile complessità media) e importi tariffari medi - avuto riguardo all'esito complessivo della controversia, possono essere compensate tra le parti in ragione di un quarto, con condanna di alla rifusione, Parte_1 in favore degli attori, della rimanente porzione, pari a € 7.757,00 (di cui € 1.518,75, per la fase di studio, € 1.011,75, per la fase introduttiva, € 2.670,00, per la fase di trattazione/istruttoria, ed € 2.556,75 per la fase decisionale) per tre quarti dei compensi, ed € 247,25 per tre quarti delle spese, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge. Le spese di c.t.u. vanno poste in ragione dei tre quarti a carico della e per un quarto a carico degli attori in solido. Pt_1
Le spese del presente grado del giudizio, avuto riguardo all'esito complessivo della lite, possono essere compensate, in ragione di un quarto tra le parti, con condanna della appellante alla rifusione, in favore degli attori, della rimanente porzione, liquidata - seguendo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 (come modificato da ultimo con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della controversia e applicando i valori tariffari minimi, in considerazione delle questioni trattate in grado di appello e della entità delle rese prestazioni difensive - in complessivi € 4.559,25 (di cui € 944,25 per la fase di studio, 624,75, per la fase introduttiva, € 1.382,25, per la fase di trattazione, ed € 1.608,00 per la fase decisionale), per tre quarti dei compensi, oltre tre quarti del contributo unificato e rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
11
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello incidentale proposto da , , , Parte_1 CP_1 Controparte_2 Persona_2
, avverso la sentenza n. 359/2022, emessa, in data 13 maggio 2022, dal Tribunale di Parte_2
Patti, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'appello principale ed in accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata: ordina a di provvedere alla demolizione Parte_1 della parte del proprio fabbricato costruita nella corte in comunione oggetto di causa;
condanna la stessa al pagamento, in favore degli attori, della sola somma di € 1.671.87, oltre Pt_1 rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma via via rivalutata, a decorrere dalla data della consulenza tecnica d'ufficio fino alla presente pronuncia, e oltre interessi legali dalla presente pronuncia fino al soddisfo;
dichiara compensate, in ragione di un quarto tra le parti, le spese del primo grado di giudizio, condannando la convenuta alla rifusione, in favore degli attori, della rimanente porzione, liquidata in € 7.757,00, per tre quarti dei compensi, ed € 247,25, per tre quarti delle spese, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge;
pone le spese di c.t.u. per tre quarti a carico della convenuta e per un quarto a carico degli attori. Conferma nel resto.
- Dichiara compensate, in ragione di un quarto, tra le parti le spese del presente grado di giudizio, condannando alla rifusione, in favore della controparte, della rimanente porzione, Parte_1 liquidata in complessivi € 4.559,25, per tre quarti dei compensi, oltre rimborso dei tre quarti del contributo unificato e rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 16 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott. Giuseppe Minutoli)
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CORTE DI APPELLO DI MESSINA Seconda Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da Dott. Giuseppe Minutoli Presidente Dott. Antonino Zappalà Consigliere Dott. Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 516/2022 R. G., promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentata Parte_1 CodiceFiscale_1
e difesa, per procura in atti, dagli Avv.ti Maria Angela Caputo e Giancarlo Petrini, elettivamente domiciliata in Capri Leone (ME) - Fraz. Rocca, Via Giovanni XXIII n. 4, presso lo studio dell'Avv. Maria Angela Caputo, Appellante e appellata in via incidentale contro
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), CP_1 CodiceFiscale_2 CP_2
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), quale erede di
[...] CodiceFiscale_3 Per_1
nato a [...] l'[...] e deceduto il 18/03/2008, , nata a [...] il
[...] Persona_2
12/01/1971 (cod. fisc. ) e , nata a [...] il CodiceFiscale_4 Controparte_3
12/12/1975 (cod. fisc. ), quali eredi di (nato a [...] CodiceFiscale_5 Persona_1
l'11/08/1937 e deceduto il 18/03/2008), e di (nato a [...] il [...], e Persona_3 deceduto il 29/06/2017), nato a [...] il [...] (Cod. fisc. Parte_2 [...]
), quale erede di (nato a [...] il [...], e deceduto il C.F._6 Persona_4
12/10/2008) e di (nato a [...] il [...], e deceduto il 29/06/2017), Persona_3 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Alessandro Rasconà (con pec indicata), presso il cui studio, in Messina, via La Farina, nr. 91, Is. R, sono elettivamente domiciliati, Appellati e appellanti in via incidentale OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 359/2022, emessa, in data 13 maggio 2022, dal Tribunale di Patti. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con cui i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti, ed hanno chiesto che la causa fosse decisa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, notificato in data 2 maggio 2002, , , CP_1 Persona_3 Persona_1
e citavano in giudizio, davanti il Tribunale di Patti, , esponendo: di Persona_4 Parte_1 essere comproprietari, in ragione di ¾, di un terreno sito in Raccuja (ME), via S. Marco e via Castello, riportato in catasto al foglio 6, part. 175 sub 1-2-3, unitamente alla IG.ra , proprietaria Parte_1 dello stesso in ragione di 1\4; che, a confine con detto terreno comune esistevano due distinti
1 fabbricati, fra loro adiacenti, uno di proprietà esclusiva di e l'altro di proprietà esclusiva CP_1 della che, nel 1986, la IG.ra aveva realizzato lavori di ristrutturazione e Pt_1 Pt_1 ampliamento del fabbricato di sua proprietà occupando, senza averne titolo, parte del predetto terreno comune, senza il preventivo consenso degli altri comproprietari. Aggiungevano: che, nella ricostruzione del proprio edificio la IG.ra aveva realizzato tre balconi che consentivano di Pt_1 affacciarsi sul fondo di proprietà comune, dando luogo ad una illegittima servitù di veduta, per non essere stata rispettata la distanza legale di un metro e mezzo, così come prescritta dall'art. 905 c.c.; che il balcone posto al piano terzo era stato realizzato anche in violazione delle disposizioni di cui all'art. 906 c.c., non essendo stata rispettata la distanza prescritta per l'apertura delle vedute laterali ed oblique rispetto all'edificio del IG. ; che la aveva realizzato una terrazza che CP_1 Pt_1 consentiva di affacciarsi sull'edificio del IG. in violazione delle disposizioni di cui all'art. CP_1
905 c.c.; che aveva illegittimamente ed arbitrariamente diviso il fondo di proprietà comune, senza il consenso degli altri comproprietari, attribuendosi una quota superiore rispetto a quella, di ¼, a lei spettante;
che, in occasione della menzionata delimitazione, aveva illegittimamente rimosso un muro di pietra (lungo mt. 10 circa e largo mt. 0,80 circa) posto al confine tra la part. 172 (di sua proprietà esclusiva) e l'orto comune, senza il preventivo consenso degli altri comunisti. Ciò premesso, chiedevano: “… nel merito, ritenere e dichiarare illegittime le opere eseguite dalla convenuta e per l'effetto disporre la demolizione della parte di edificio della IG.ra icadente Pt_1 sul terreno di proprietà comune, nonché la demolizione dei balconi di cui al punto sub B), ovvero il loro arretramento nel rispetto dei limiti di cui agli artt. 905 e 906 c.c. In riferimento alle circostanze di cui al successivo punto C), si chiede che venga dichiarata l'illegittimità della delimitazione operata, nonché disposta la ricostruzione del muro di pietra preesistente, ovvero la corresponsione del suo controvalore”. Con vittoria di spese e compensi. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando la fondatezza delle Parte_1 domande degli attori. Deduceva, in particolare: che i lavori di ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà, assentiti con concessione edilizia n. 21 del 29 agosto 1983, erano stati iniziati nell'anno 1984 e ultimati nel 1986, con il consenso di che, all'epoca, era proprietario della Parte_3 particella n. 175; che, per accordo bonario con lo stesso , aveva acconsentito a far Parte_3 passare dalla sua proprietà la fognatura e un cavidotto, posti a servizio delle proprietà ; Parte_4 che, sebbene a seguito dell'atto di divisione del 18 agosto 1977 la corte ricadente nella part. 175 fosse rimasta indivisa, tra le parti era da molti anni intervenuta una divisione amichevole, tanto che sui luoghi esisteva un “ciglioletto” di vecchia realizzazione, che , nella porzione che si era CP_1 attribuito, aveva realizzato una struttura per tenere una tenda, una piletta e una pavimentazione in campigiane e pietra ed aveva provveduto a catastare a suo nome la corte, appropriandosi di circa m. 1,50 di terreno in difformità alla situazione dei luoghi, in data 11 marzo 1999. Precisava: che l'ampliamento del proprio fabbricato, sul lato nord, non aveva integrato l'occupazione del terreno indiviso, in catasto al foglio 6 particella 175, bensì aveva interessato la corte di pertinenza del fabbricato insistente sulla particella 173, da lei acquistata dai germani , con scrittura Per_5 privata del 13 maggio 1986; che le servitù di veduta lamentate dagli attori non erano mai state regolarizzate in ragione degli accordi precedentemente intercorsi. Si dichiarava disponibile ad eliminare la servitù di veduta esercitata dal balcone-terrazza posto al terzo piano, in violazione dell'art. 906 c.c., nonché la servitù di veduta diretta creatasi con la realizzazione della terrazza, e a ricostruire il muretto in pietra precedentemente rimosso.
2 Lamentava, inoltre: che si era fatto lecito montare sul terreno di corte comune ricadente CP_1 sulla particella 175 una tenda con paletti infissi al suolo e una piletta di dimensioni 65x75 cm., realizzare una pavimentazione in cotto per mq. 3 e in pietra per mq 2,60, nonché delimitare con paletti metallici la particella in comune;
che lo stesso aveva realizzato sul lato un servizio Parte_5 igienico posto a piano terra e adiacente alla sala da pranzo dell'attrice, la cui soletta di copertura era stata arbitrariamente incastrata al muro perimetrale di proprietà esclusiva della stessa, ottenendo di fatto la comunione del muro;
che i fratelli si erano fatti leciti realizzare sul sito comune una Per_1 pavimentazione e un muro di divisione di mt. 3,85 sul confine lato sud e sul sito comune. Concludeva, dunque, per il rigetto delle domande attoree, dando atto, in subordine, della disponibilità della convenuta a regolarizzare le servitù di veduta lamentate dagli attori. In via riconvenzionale, chiedeva: dichiararsi illegittime le opere realizzate dagli attori sul terreno di proprietà comune e, per l'effetto, disporne l'eliminazione; condannare a corrispondere CP_1 il valore della metà del muro a seguito della comunione ottenuta con la realizzazione del sevizio igienico;
l'eliminazione delle servitù venutesi a creare sulla sua proprietà con il transito della fognatura, e del cavidotto, a servizio proprietà o, in subordine condannare gli attori a Parte_4 corrispondere una indennità. Con vittoria di spese e compensi. Disposta consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Patti, con sentenza n. 359/2022, emessa in data 13 maggio 2022, così provvedeva: “1) Condanna la convenuta al pagamento, in Parte_1 favore delle parti attrici, per le causali di cui in motivazione della somma di Euro 5.393,87, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali di cui in parte motiva;
2) Condanna la convenuta Pt_1
, alla eliminazione, o al loro arretramento, ai sensi degli artt. 905 e 906 c.c., delle vedute
[...] frontali, laterali ed oblique esercitate dai balconi e della terrazza del suo fabbricato;
3) In virtù della domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta le parti attrici vanno condannate alla eliminazione della struttura fissa (piletta) che limita il godimento comune;
4) Condanna , alla Parte_1 rifusione delle spese processuali, in favore delle parti attrici, già parzialmente compensate, liquidati in Euro 7.115,11, di cui Euro 219,78 per spese, ed Euro 6.895,33, per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA, come per legge;
5) Le spese di CTU, separatamente liquidate, restano per 2/3 a carico della convenuta, e per 1/3 a carico delle parti attrici”. Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendo: “
1. Disporre - previa Parte_1 declaratoria che l'ampliamento del fabbricato non ha riguardato un'area indivisa, ma una Pt_1 corte già divisa tra i comproprietari da oltre vent'anni e, quindi, la porzione di ¼ della part. 175 (orto attiguo alla part. 175 sub. 1), già nel possesso ultraventennale della IG.ra - Parte_1 che non vi è stata occupazione di terreno degli attori da parte della IG.ra ;
2. O, in Parte_1 subordine al punto 1., dichiarare che l'ampliamento del fabbricato relativo alla corte part. Pt_1
175 è stato di soli mq. 1,76, e che ciò comporta un'indennità di occupazione di soli 176,00 euro. - 3. Dichiarare illegittimo e non consentito l'ampliamento del thema decidendum in ordine alla part. 173, di esclusiva proprietà (per acquisto dai IGg.ri nel 1996), per violazione del Pt_1 Per_5 divieto d'introduzione di nuove domande;
- 4. In ogni caso dichiarare, in applicazione del principio
“nemo res sua servit”, che l'apertura di vedute frontali nell'edificio era ed è da ritenersi Pt_1 consentita, dando atto che la in corso di causa ha già eliminato, rispetto al confinante Pt_1 edificio del , le vedute laterali ed oblique. - 5. Dichiarare ch'era consentita CP_1
l'eliminazione del muretto in pietra da parte della IG.ra , posto a confine tra la sua Parte_1 porzione pertinenziale della part. 175 e la part. 172 (di sua proprietà), e che, quindi, non sono dovute somme per l'eliminazione di detto muretto;
6. Dichiarare - in ogni caso - che la IG.ra Pt_1
3 non deve la rivalutazione monetaria su (eventuali) somme assegnate a titolo d'indennità di Pt_1 occupazione e/o di demolizione muretto), avendo il CTU tenuto conto di valori attualizzati;
-
7. Dichiarare -in ogni caso- non dovute dalla IG.ra somme a titolo di risarcimento Parte_1 danni, in quanto nessuna richiesta risarcitoria è stata formulata con l'atto introduttivo dai IG.ri ; -
8. Disporre l'eliminazione della servitù di fognatura, di cavidotto sul terreno di Parte_4 proprietà della IG.ra (o, in subordine, assegnare alla stessa una somma in via Parte_1 equitativa per consentire il mantenimento di tali servitù da parte dei ), da compensare Parte_4 con eventuali somme dovute dalla agli appellanti;
-
9. Disporre a favore della una Pt_1 Pt_1 somma in via equitativa per la comunione forzosa del muro compiuta dal , con la realizzazione CP_1 del proprio servizio igienico che s'incastra nel muro perimetrale dell'edificio 10. Pt_1
Condannare gli appellati alle spese processuali dei due gradi di giudizio in favore dell'appellante
o, in subordine, compensarle integralmente tra le parti per i due gradi di giudizio Parte_1
(anche tenuto conto dell'intento speculativo perseguito dai IGg.ri in danno Parte_4 dell'appellante, dopo aver curato e diretto essi stessi (o i loro danti causa) l'esecuzione dei lavori di ampliamento dell'edificio così determinando (o concorrendo a determinare) la situazione Pt_1 fattuale di cui poi si sono lamentati in giudizio a notevole distanza di tempo dall'effettuazione di tali lavori, anche in violazione dei principi di affidamento, lealtà e correttezza valevoli nei rapporti tra privati”. Si sono costituiti in giudizio , , , e CP_1 Controparte_2 Persona_2 Controparte_3
, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello, ex artt. 342 e 348 bis Parte_2
c.p.c. Nel merito, hanno contestato la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto. Hanno, inoltre, chiesto, “In via incidentale, subordinata e condizionata all'accoglimento del V e VI motivo di appello avversario, stante l'illegittimità accertata dell'opera, così come non contestata da parte convenuta ed appellante, riformare la sentenza di primo grado nr. 359/2022 del Tribunale di Patti nella parte contestata, disponendosi la demolizione della parte di fabbricato ampliato e ricadente su terreno comune con ogni statuizione”. Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge. A seguito della trattazione, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., comunicata il 31 ottobre 2024, la causa è stata assegnata in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto: “Motivazione apparente e/o erronea e/o contraddittoria. Omessa e/o erronea valutazione di questioni rilevanti ai fini della decisione. Erronea valutazione delle risultanze probatorie documentali e della ctu. Omessa ammissione delle prove orali richieste su circostanze rilevanti e conducenti ai fini della decisione”. Ha lamentato che avrebbe errato il primo giudice nel ritenere che la corte insistente sulla part. 175 non fosse già stata suddivisa tra i comproprietari, omettendo di considerare e valutare l'atto di donazione-divisione in OT Per_6 del 18.08.1977 e la correlata scrittura (esplicativa) di pari data. Da una corretta lettura di tali atti sarebbe emersa, a dire dell'appellante, la prova di una risalente nel tempo “divisione di fatto” dell'orto irriguo antistante ai tre (allineati) fabbricati, a riprova di un possesso indisturbato ultraventennale delle rispettive porzioni di orto irriguo, sia da parte della IG.ra (e sua dante causa, ossia Pt_1
) per 1/4, e sia da parte dei IGg.ri e (e loro danti causa, ossia Parte_6 CP_1 Per_1 [...]
e in relazione alle loro rispettive porzioni di 2/4 e di 1/4. Ha aggiunto che Pt_7 Controparte_4 il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare l'esistenza della predetta “divisione di fatto”, per possesso
4 ultraventennale, della c.d. “corte 175” e, di conseguenza, l'inesistenza dell'occupazione in ampliamento del fabbricato ricadendo tale ampliamento su terreno goduto in via esclusiva Pt_1 dalla stessa Pt_1
La doglianza è infondata. Occorre premettere, in diritto, che, in base al chiaro disposto dell'art. 1350, comma 1, n. 11) c.c. gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità. Nel caso in esame nessuna formale divisione della “corte” insistente sulla particella 175 emerge dalla lettura degli atti invocati dall'appellante. Si legge, in particolare, nell'atto pubblico di “donazione e divisione” (in OT ) del 18 agosto Per_6
1977, “A (dante causa dei IGg.ri ) viene assegnata la quota costituita: dalla Controparte_4 Per_1 casa descritta alla lettera C della precedente elencazione dei beni paterni, corrispondente alla particella catastale 175 subalterno 2 del foglio 6; … A (dante causa di Parte_7 CP_1
) viene assegnata la quota costituita: dalla casa descritta alla lettera B) della precedente
[...] elencazione dei beni paterni, corrispondente alla particella catastale 175 subalterno 3 del foglio 6;
… A (dante causa di per atto di donazione del 9 marzo 1983) viene Parte_6 Parte_1 assegnata la quota costituita: dalla casa descritta alla lettera A) della precedente elencazione dei beni paterni, corrispondente alla particella catastale 175 subalterno 1 del foglio 6.”. Dalla descrizione della “precedente elencazione dei beni paterni”, emerge, quanto alla “casa descritta alla lettera C”, che “E' pertinenza della detta casa una porzione, pari ad un quarto dell'intero, dell'attiguo orto”, quanto alla “casa descritta alla lettera B”, che “E' pertinenza della detta casa una porzione, pari a due quarti dell'intero, dell'attiguo orto”, e quanto alla “casa descritta alla lettera A”, che “E' pertinenza della detta casa una porzione, pari ad un quarto dell'intero, dell'attiguo orto”. Dunque, in tale atto non viene in alcun modo individuata la porzione di orto spettante a ciascuno dei proprietari delle case attigue. Si legge, inoltre, per quanto di interesse, nella collegata scrittura privata sottoscritta, nella stessa data, da , e Controparte_4 Parte_7 Parte_6 CP_5 Controparte_6
“I sottoscritti , , e premettono Controparte_7 Controparte_4 Pt_7 Pt_6 CP_5 di avere ereditato dal loro padre , alcuni beni in Raccuja, indivisamente ed in ragione CP_1 di 1/5 per ciascuno… Non fu mai stipulato, riguardo a detti beni, alcun atto di divisione, ma in realtà la divisione fu di fatto eseguita e ciascuno dei sottoscrittori ha goduto della porzione di beni attribuitasi di fatto… Inoltre, i sottoscritti, volendo risultare con atto pubblico definitivamente e singolarmente proprietari dei beni rimasti invenduti, per semplificare i loro rapporti, hanno proceduto alla stipula di un atto di divisione, che è stato rogato in data odierna dal notaio ”. Per_7
Come sostenuto dall'appellante, emerge, invero, da tale scrittura privata che l'intento perseguito con l'atto pubblico di divisione, rogato nella stessa data, fosse quello di dare una veste giuridica ad una situazione di fatto già esistente, per cui il fatto che il coevo atto pubblico di divisione nulla prevedesse con specifico riferimento alla corte (“orto irriguo”) oggetto di causa - attribuito a Controparte_4
e in ragione, rispettivamente, di un quarto, due quarti e un quarto Parte_7 Parte_6 dell'intero - non può che essere interpretato nel senso che nessuna “divisione di fatto” fosse (almeno a quella data) intervenuta tra i comproprietari con riguardo a tale bene, che, anche in esito alla formale divisione, è rimasto indiviso. Dunque, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, nessuna divisione dell'orto irriguo tra i comproprietari, né di diritto né di fatto, emerge dalla lettura degli atti prodotti dalla convenuta.
5 D'altra parte, come già evidenziato, stante il disposto dell'art. 1350 c.c., nessuna rilevanza giuridica, al fine di escludere una arbitraria occupazione da parte della comproprietaria, poteva essere attribuita alla tesi difensiva sostenuta dalla secondo cui, per lungo tempo (ma sicuramente da epoca Pt_1 successiva all'atto di divisione), i comproprietari avessero goduto separatamente di una specifica porzione della corte (“orto irriguo”), a meno che la convenuta non avesse tempestivamente allegato e provato che, per effetto del possesso esclusivo, esercitato uti domini (piuttosto che uti condomini), si fosse verificato l'acquisto della proprietà esclusiva, per usucapione, di una specifica e determinata porzione dell'intero orto. Nel caso in esame, tuttavia, la convenuta non ha mai chiesto, né eccepito, l'avvenuto acquisto, per usucapione, della proprietà esclusiva di una determinata porzione della corte comune, limitandosi, peraltro tardivamente, ad invocare una “divisione di fatto, per possesso ultraventennale, della c.d. corte 175”. Le tardive allegazioni concernenti un autonomo ed indisturbato godimento ultraventennale di una porzione del terreno, con esclusione dell'altrui godimento, appaiono, pertanto, prive di rilevanza. Correttamente, inoltre, il primo giudice ha ritenuto superflua la prova orale tendente a dimostrare detta “divisione di fatto”, anche in ragione del fatto che molte delle circostanze articolate (concernenti lo stato dei luoghi e le opere eseguite dagli attori nei propri immobili, o nel terreno indiviso) potevano essere meglio accertate mediante l'espletamento di c.t.u., e che altre circostanze dovessero essere provate per iscritto (epoca di realizzazione dei lavori di ristrutturazione, accatastamento di una porzione di terreno effettuata da , rapporti con ). Peraltro, emerge dalla CP_1 Parte_3 documentazione in atti che, all'epoca dell'ampliamento del fabbricato della convenuta (1984-1986),
- che, a dire della convenuta, avrebbe acconsentito e contribuito alla realizzazione Parte_3 dei lavori di ampliamento - non fosse all'epoca di tali lavori proprietario, né comproprietario, del terreno oggetto di causa, essendo rimasto nella titolarità di fino al 21 marzo 1997. Parte_7
2. Con il secondo motivo di appello, il difensore ha dedotto “Macroscopico errore materiale del giudice in ordine all'effettiva area ricadente nella particella 175 che la IG.ra avrebbe Pt_1 occupato nel ristrutturare il proprio fabbricato. Erronea lettura delle risultanze della c.t.u. redatta dall'Ing. . Adesione irragionevole ed acritica alla tesi degli attori. Illegittimo ampliamento Per_8 del thema decidendum (surrettiziamente introdotto dagli attori in corso di causa). Parte_4
Insufficiente e contraddittoria motivazione. Violazione del divieto di nuove domande”. Ha lamentato l'errore del primo giudice nel ritenere che tutta l'area d'ingombro (misurata in mq. 14,57) dell'ampliamento eseguito dalla ricadesse sul terreno ricadente sulla particella 175, oggetto
Pt_1 di causa, senza tenere conto del fatto che l'ingombro ricadeva in gran parte sulla part. 173, di proprietà esclusiva della stessa Ha aggiunto che illegittimamente gli attori avevano ampliato il thema
Pt_1 decidendum, finendo con l'avanzare pretese, non solo sulla porzione di part. 175 (assegnata alla IG.ra e da questa sempre goduta in via esclusiva), ma addirittura sul terreno antistante e laterale
Pt_1 ricadente nella part. 173 (di proprietà , asserendo che lì vi fosse una stradella vicinale
Pt_1 comune. La censura è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, Ing. , ha accertato che “… è assodato che l'ampliamento del Per_8 fabbricato de quo ndr. insiste sulla corte della part. 175, ovvero sulla piccola porzione di
Pt_1 terreno che era frontistante all'edificio preesistente e di estensione (vedasi pianta stato di fatto) pari al suo fronte per la sua profondità, ovvero S=2.35x1.00 = 2,35 mq.”.
6 Lo stesso c.t.u. ha accertato che, nel ristrutturare il proprio fabbricato, la ha invaso parte (per Pt_1 circa 14.57 mq.) di altro terreno, ricadente nella particella 173, che non costituisce oggetto del giudizio. A fronte delle contestazioni mosse dal consulente degli attori - secondo cui tale porzione della particella 173 dovesse ritenersi facente parte dell'originario orto ricadente nella part. 175 (circostanza, peraltro, mai dedotta dagli attori) - ha esaustivamente risposto evidenziando come tale tesi non trovasse alcun riscontro nei titoli di proprietà, o in altri atti ritualmente acquisiti, e fosse, altresì, contraddetta dalla planimetria catastale. Argomentazioni convincenti e pienamente condivisibili. Ne segue che, tenuto conto del valore del terreno oggetto di causa, stimato dal c.t.u. in € 100,00 €/mq., la somma riconosciuta dal primo giudice a titolo di ristoro per l'occupazione andrebbe rideterminata in € 176,00. 3. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto “Legittimità delle vedute frontali del fabbricato Violazione dell'art. 1102 del c.c.. Illegittima disapplicazione del principio nemo Pt_1 res sua servit”. Ha evidenziato che il primo giudice, ritenendo che, avendo realizzato tre balconi che le consentivano di affacciarsi sul fondo di proprietà comune, la avesse dato luogo ad una Pt_1 illegittima servitù di veduta sul fondo medesimo, per mancato rispetto della distanza legale di un metro e mezzo prescritta dall'art. 905 c.c., non avesse fatto corretta applicazione dell'art. 1102 del codice civile, che consente al comproprietario di aprire vedute e balconi sulla comproprietà, non occorrendo - in tale ipotesi - rispettare le norme sulle distanze, dato che non si viene a creare nessuna servitù di veduta. La censura è infondata. Secondo il più recente e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che si ritiene condivisibile, “Nel caso di comunione di un cortile sito fra edifici appartenenti a proprietari diversi, l'apertura di una veduta da una parete di proprietà individuale verso lo spazio comune rimane soggetta alle prescrizioni contenute nell'art. 905 c.c., finendo altrimenti per imporre di fatto una servitù a carico della cosa comune, senza che operi, al riguardo, il principio di cui all'art. 1102 c.c., in quanto i rapporti tra proprietà individuali e beni comuni finitimi sono disciplinati dalle norme che regolano i rapporti tra proprietà contigue o asservite;
né può invocarsi, al fine di escludere la configurabilità di una servitù di veduta sul cortile di proprietà comune, il principio nemini res sua servit, il quale trova applicazione soltanto quando un unico soggetto è titolare del fondo servente e di quello dominante e non anche quando il proprietario di uno di essi sia anche comproprietario dell'altro” (ex multis, Cass. Civ., sez. II, 11/03/2022, n. 7971; cfr. Cass. Civ., sez. II, 21/10/2019, n. 26807, che affronta la tematica concernente il rapporto tra comunione ordinaria e condominio, da un lato, e normativa sulle distanze, dall'altro, Cass. Sez. 2, 04/07/2018, n. 17480). Peraltro, tale orientamento opera una corretta ricostruzione del principio “nemini res sua servit, il quale, secondo la costante giurisprudenza, trova applicazione soltanto quando un unico soggetto è titolare del fondo servente e di quello dominante, e non anche quando il proprietario di uno di essi sia anche comproprietario dell'altro, giacché in tal caso l'intersoggettività del rapporto è data dal concorso di altri titolari del bene comune (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 21020 del 06/08/2019). Ne segue che va confermata la decisione del primo giudice concernente le vedute dirette esercitate sulla corte comune, avendo il c.t.u. accertato la violazione della distanza prescritta dall'art. 905 c.c.. 4. Con il quarto motivo di appello, il difensore ha dedotto “Violazione e/o erronea applicazione dell'art. 1102 c.c., in quanto è da ritenersi legittima e consentita l'eliminazione del muretto in pietra
7 posto tra la part. 175 e la part. 172”. Ha osservato che, se il terreno comune era munito di un muro di recinzione che lo separava da una proprietà esclusiva (particella 172, poi acquistata dalla , Pt_1 la condomina, proprietaria di questa, ben poteva apportare a tale muro tutte le modifiche che le consentivano di trarre dal bene comune una particolare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condomini, arrivando anche ad abbatterlo. La censura è palesemente infondata. Secondo quanto disposto dall'art. 1102 c.c., “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa”. Nel caso in esame, la non si è limitata a modificare il muretto comune, al fine di trarne una Pt_1 particolare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condomini, ma, come dalla stessa ammesso, lo ha deliberatamente abbattuto, così compromettendone totalmente l'utilizzabilità, secondo la sua destinazione (di delimitare il terreno di proprietà comune), da parte degli altri comproprietari. In proposito, ha accertato il c.t.u. che, “prima dell'intervento di ampliamento del 1986 era presente, come si evince anche nella pianta dello stato di fatto rappresentata nel progetto di cui alla C.E. n.21/83 (all. n.4), una stradella di collegamento tra la via comunale e gli immobili degli odierni soggetti in causa. Le loro proprietà (part.n.175) erano delimitate da un muro in pietra (oggi demolito) nel quale era incardinato, come più volte asserito dalle parti, un cancello in legno che ne consentiva l'accesso”. E che tale muretto sia stato demolito dalla è circostanza pacificamente Pt_1 accertata nel presente giudizio.
5. Con il quinto motivo di gravame, l'appellante ha dedotto “Erronea condanna al pagamento somme per rivalutazione monetaria in relazione alle somme attribuite agli attori per Parte_4 controvalore del muro rimosso e per indennità di occupazione di area in comproprietà”. Pur senza contestare la natura di debiti di valore, su cui compete la rivalutazione monetaria, il difensore ha evidenziato che il c.t.u. aveva determinato all'attualità il valore del terreno, ai fini del calcolo dell'indennità dovuta, nonché il controvalore del muretto arbitrariamente demolito dalla convenuta. La censura è fondata nei limiti che seguono. Il consulente tecnico d'ufficio, Ing. , ha stimato il terreno oggetto di causa, affermando “ai Per_8 fini del calcolo dell'indennità eventualmente dovuta, da analisi di mercato effettuata, si rileva un valore di 100.00 €/mq per i terreni edificabili nella zona in oggetto”. Quanto al valore del muretto demolito si legge nella relazione del consulente “il controvalore di detto muro di recinzione è dato dal suo costo per una eventuale ricostruzione, desunto, per murature analoghe, dal vigente Prezzario unico Regionale per i lavori Pubblici: c = [(10.75 – 1.20) x 0.50 x 2.00] x 212.20 €/mc = € 2026.51. Considerata la quota di comproprietà di 3/4 per la parte attrice, si ha una eventuale contropartita di
€ 1671.87”. Ne segue che, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, sulle somme calcolate dal consulente spetta la rivalutazione monetaria, non a decorrere dalla data della domanda, bensì dalla data della consulenza tecnica d'ufficio.
6. Con il sesto motivo di gravame, l'appellante ha dedotto “Erroneità dell'attribuzione agli attori di una somma a titolo di risarcimento danni per pregiudizio in re ipsa. Pronuncia ultra petita, non avendo gli attori formulato richiesta di risarcimento danno con l'atto introduttivo del giudizio di 1° grado. Violazione del divieto di nuove domande”.
8 Occorre premettere che, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, gli attori avevano chiesto
“… ritenere e dichiarare illegittime le opere eseguite dalla convenuta e per l'effetto disporre la demolizione della parte di edificio della IG.ra icadente sul terreno di proprietà comune…”. Pt_1
Il primo giudice, ritenendo che la avesse “occupato una parte della corte nella convinzione Pt_1 di edificare sul proprio suolo, nella convinzione di agire con il consenso di , Controparte_8
e di ritenere la corte divisa già tra i comproprietari, in virtù di un atto di divisione in Notaio Dr.
del 18/08/1977”, ha (inconsapevolmente e non correttamente) applicato la norma di cui all'art. Per_6
938 c.c. (come si evince dal richiamo di pronunce giurisprudenziali in materia di accessione invertita), riconoscendo in favore degli attori il valore della superficie occupata (in luogo del “doppio del valore” prescritto dalla norma). Ha, inoltre, riconosciuto spettante agli attori il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della limitazione del loro diritto di proprietà, la cui prova ha ritenuto in re ipsa, liquidandoli equitativamente in € 3.000,00. E ciò ha fatto in mancanza di specifica domanda degli attori e, dunque, in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 c.c., oltre che in mancanza di allegazioni in ordine ai danni concretamente subiti ed alla loro entità.
7. Con il settimo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto “Omessa pronuncia su tutte le domande riconvenzionali. Omessa ammissione dei mezzi istruttori. Motivazione assente o comunque lacunosa ed insufficiente in ordine alla domanda di corresponsione di somme e di eliminazione delle servitù di fognatura e cavidotto a servizio delle proprietà (o di corresponsione somme)”. Parte_4
La censura è infondata. Il primo giudice ha, infatti, accolto in parte le domande riconvenzionali svolte dalla convenuta, condannando gli attori alla demolizione della struttura fissa (piletta) realizzata da . CP_1
Quanto alla domanda concernente la corresponsione, da parte dello stesso , del valore CP_1 della metà del muro reso comune con la realizzazione del servizio igienico posto sul balcone del vicolo S. Marco, ha ritenuto, sulla base degli accertamenti effettuati dal c.t.u., che tale manufatto - che ha effettivamente determinato la comunione del muro portante - fosse stato realizzato, non da
, ma in epoca remota e precedente all'atto di divisione-donazione del 1978. CP_1
Analogamente, ha ritenuto, quanto alla chiesta eliminazione delle servitù venutesi a creare sulla sua proprietà con il transito della fognatura e del cavidotto, a servizio proprietà , che il Parte_4 passaggio delle tubazioni risalisse ad epoca remota, allorché i beni erano ancora riconducibili ad un unico proprietario. Non sussiste, dunque, il dedotto vizio di carenza motivazionale, configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l'obiettiva carenza del procedimento logico posto a base della statuizione censurata. Piuttosto occorre osservare che la censura mossa dall'appellante non si confronta con le argomentazioni esposte dal primo giudice, essendo stata formulata in modo estremamente generico, per cui deve ritenersi inammissibile.
****** 8. L'accoglimento del quinto e del sesto motivo dell'appello principale impone l'esame dell'unico motivo dell'appello incidentale, condizionato, con cui il difensore degli appellati ha lamentato che il primo giudice, richiamando giurisprudenza di merito e di legittimità, aveva erroneamente condannato la convenuta, non alla demolizione di quanto costruito sul terreno comune, bensì “al meno invasivo
9 rimedio risarcitorio per equivalente”, commisurato al valore della superficie occupata, ritenendo che ricorresse il presupposto della buona fede del costruttore e, dunque, il ragionevole convincimento di edificare sul proprio suolo, senza commettere alcuna usurpazione. Ha insistito nella chiesta demolizione della parte dell'edificio ricadente sul terreno indiviso. La censura è fondata. Occorre premettere che, come già esposto, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, gli attori avevano chiesto “… ritenere e dichiarare illegittime le opere eseguite dalla convenuta e per l'effetto disporre la demolizione della parte di edificio della IG.ra ricadente sul terreno di Pt_1 proprietà comune…”. Il primo giudice, ritenendo che la avesse “occupato una parte della corte nella convinzione Pt_1 di edificare sul proprio suolo, nella convinzione di agire con il consenso di , Controparte_8
e di ritenere la corte divisa già tra i comproprietari, in virtù di un atto di divisione in Notaio Dr.
del 18/08/1977”, ha applicato (impropriamente) la norma di cui all'art. 938 c.c. (come si evince Per_6 dal richiamo di pronunce giurisprudenziali in materia di accessione invertita), riconoscendo in favore degli attori il valore della superficie occupata (in luogo del “doppio del valore” prescritto dalla norma). Come è noto, l'ipotesi disciplinata dall'art. 938 c.c., relativa all'occupazione di una porzione di fondo appartenente a proprietario diverso dal costruttore, è comunemente definita “accessione invertita”, essendo prevista una deroga al principio generale secondo cui superficies solo cedit, dal momento che il proprietario dell'edificio diviene proprietario anche della porzione di fondo attiguo, sussistendo i presupposti di operatività dell'istituto. Vale a dire: la costruzione di un edificio, la parziale occupazione del fondo adiacente, la buona fede del costruttore, la mancata opposizione entro tre mesi da parte del proprietario del suolo, una sentenza dell'autorità giudiziaria che attribuisca la proprietà dell'area occupata. Ha chiarito, in materia, la giurisprudenza di legittimità che la domanda volta all'attribuzione al costruttore della proprietà dell'edificio e del suolo occupato, verso pagamento dell'indennità, pari al doppio del valore della superficie occupata, può essere proposta, non solo dal costruttore, ma altresì dal proprietario del fondo occupato (cfr. Cass. Civ., sez. II, 14/02/2017, n. 3899). Ed ancora che la deduzione della c.d. accessione invertita di cui all'art. 938 cod. civ. non dà luogo ad una mera difesa o eccezione, ma ad una vera e propria domanda (principale o riconvenzionale), intesa a conseguire un provvedimento giudiziale costitutivo del diritto di proprietà a favore del costruttore e contemporaneamente estintivo del diritto del proprietario del suolo, oltre che impositivo del pagamento del doppio del valore dell'area stessa (cfr. Cass. Civ., sez. II, 30/06/2017, n.16278). Con la conseguenza che tale domanda è soggetta ai limiti ed alle preclusioni di cui agli artt. 183 e 184 cod. proc. civ. e non può essere proposta per la prima volta in appello, sussistendo il divieto di cui all'art. 345 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. Sez. 2 sent. del 22/02/11 n. 4286). Quanto al requisito della “buona fede”, consistente nella ragionevole opinione di esserne il proprietario e nella scusabile ignoranza di ledere l'altrui diritto, costituisce orientamento costante e nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “La buona fede rilevante ai fini dell'accessione invertita di cui all'art. 938 c.c. consiste nel ragionevole convincimento del costruttore di edificare sul proprio suolo e di non commettere alcuna usurpazione. Essa, in assenza di una previsione analoga a quella dettata in materia di possesso dall'art. 1147 c.c., non è presunta, ma deve essere provata dal costruttore;
ai fini probatori, è necessario avere riguardo alla ragionevolezza dell'uomo medio e al convincimento che questi poteva legittimamente formarsi circa l'esecuzione della
10 costruzione sul proprio suolo, in base alle cognizioni possedute effettivamente o che egli avrebbe potuto acquisire con un comportamento diligente, sicché la buona fede deve escludersi qualora, in relazione alle particolari circostanze del caso concreto, il costruttore avrebbe dovuto fin dall'inizio anche solo dubitare della legittimità dell'occupazione del suolo del vicino” (ex multis, Cass. civ., sez. 6, ordinanza n. 11845 del 6 maggio 2021; cfr. Cass. 10 gennaio 2011 n. 345; Cass. 9 luglio 2003 n. 10766; Cass. 21 marzo 2000 n. 3303). Nel caso in esame, costituendosi in giudizio, la convenuta non ha mai allegato di avere avuto la convinzione di costruire su terreno di esclusiva proprietà, ma ha ammesso di avere occupato parte della corte comune ricadente nella part. 175, rimasta indivisa a seguito a seguito dell'atto pubblico di divisione del 18 agosto 1977, nella convinzione di agire con il consenso del cugino , Parte_3 all'epoca comproprietario del terreno, e con il benestare degli altri comproprietari, in virtù di una
“divisione amichevole” di fatto, in virtù della quale anche gli altri comproprietari erano soliti fruire della parte della corte sita dinnanzi ai loro fabbricati. Peraltro, come già evidenziato, le circostanze allegate dalla convenuta a riprova di detta “divisione amichevole” sono rimaste prive di riscontro probatorio, e addirittura smentite dalla documentazione in atti e dalla c.t.u.. Ammetteva, inoltre, la convenuta la illegittimità delle vedute realizzate, dicendosi pronta ad eliminarle, e chiedeva una consulenza tecnica d'ufficio al fine di procedere alla divisione del terreno comune. Ne segue che, in accoglimento dell'appello incidentale, la convenuta va condannata alla demolizione della parte del fabbricato realizzato sulla corte comune. In parziale accoglimento dell'appello principale, la stessa convenuta va condannata al pagamento della sola somma di € 1.671.87, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma via via rivalutata, a decorrere dalla data della consulenza tecnica d'ufficio fino alla presente pronuncia, e interessi legali dalla presente pronuncia fino al soddisfo.
****** Il parziale accoglimento dell'appello principale e l'accoglimento dell'appello incidentale impongono una nuova regolamentazione delle spese del primo grado del giudizio - potendosi ritenere assorbito il relativo motivo di appello - che, fermi restando i criteri di liquidazione adottati dal primo giudice - parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014, valore della controversia (indeterminabile complessità media) e importi tariffari medi - avuto riguardo all'esito complessivo della controversia, possono essere compensate tra le parti in ragione di un quarto, con condanna di alla rifusione, Parte_1 in favore degli attori, della rimanente porzione, pari a € 7.757,00 (di cui € 1.518,75, per la fase di studio, € 1.011,75, per la fase introduttiva, € 2.670,00, per la fase di trattazione/istruttoria, ed € 2.556,75 per la fase decisionale) per tre quarti dei compensi, ed € 247,25 per tre quarti delle spese, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge. Le spese di c.t.u. vanno poste in ragione dei tre quarti a carico della e per un quarto a carico degli attori in solido. Pt_1
Le spese del presente grado del giudizio, avuto riguardo all'esito complessivo della lite, possono essere compensate, in ragione di un quarto tra le parti, con condanna della appellante alla rifusione, in favore degli attori, della rimanente porzione, liquidata - seguendo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 (come modificato da ultimo con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della controversia e applicando i valori tariffari minimi, in considerazione delle questioni trattate in grado di appello e della entità delle rese prestazioni difensive - in complessivi € 4.559,25 (di cui € 944,25 per la fase di studio, 624,75, per la fase introduttiva, € 1.382,25, per la fase di trattazione, ed € 1.608,00 per la fase decisionale), per tre quarti dei compensi, oltre tre quarti del contributo unificato e rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello incidentale proposto da , , , Parte_1 CP_1 Controparte_2 Persona_2
, avverso la sentenza n. 359/2022, emessa, in data 13 maggio 2022, dal Tribunale di Parte_2
Patti, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'appello principale ed in accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata: ordina a di provvedere alla demolizione Parte_1 della parte del proprio fabbricato costruita nella corte in comunione oggetto di causa;
condanna la stessa al pagamento, in favore degli attori, della sola somma di € 1.671.87, oltre Pt_1 rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma via via rivalutata, a decorrere dalla data della consulenza tecnica d'ufficio fino alla presente pronuncia, e oltre interessi legali dalla presente pronuncia fino al soddisfo;
dichiara compensate, in ragione di un quarto tra le parti, le spese del primo grado di giudizio, condannando la convenuta alla rifusione, in favore degli attori, della rimanente porzione, liquidata in € 7.757,00, per tre quarti dei compensi, ed € 247,25, per tre quarti delle spese, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge;
pone le spese di c.t.u. per tre quarti a carico della convenuta e per un quarto a carico degli attori. Conferma nel resto.
- Dichiara compensate, in ragione di un quarto, tra le parti le spese del presente grado di giudizio, condannando alla rifusione, in favore della controparte, della rimanente porzione, Parte_1 liquidata in complessivi € 4.559,25, per tre quarti dei compensi, oltre rimborso dei tre quarti del contributo unificato e rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 16 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott. Giuseppe Minutoli)
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