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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 835/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PELLINGRA DANIELA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 206/2024 depositato il 19/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliata presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difesa da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239011170702 ALTRO 2023
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239011170702 CONTRIB.UNIFIC. 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239011170702 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239011170702 IVA-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto in data 19 gennaio 2024, ai sensi dell'art.17 bis del D.lgs n.546/1992, Ricorrente_1 impugnava l'atto di intimazione di cui in epigrafe, a lei notificato il 23 giugno 2023 per il pagamento della somma complessiva di € 7.066,91, assumendone l'illegittimità sulla scorta dell'avvenuta “rottamazione” di uno dei tre ruoli sottesi all'atto e in forza dell'avvenuta proposizione di ricorso giurisdizionale, per altre due cartelle di cui all'impugnata intimazione. Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedeva il rigetto del ricorso. In data odierna, questo Giudice monocratico deliberava come da dispositivo che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato. Con riguardo all'avviso di addebito sotteso all'intimazione impugnata, va dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Giudice monocratico, a favore dell'a.g.o., riguardando esso contributi previdenziali e non pretese tributarie. Quanto alle residue due cartelle riportate nell'intimazione, la parte ricorrente non ha dimostrato il proprio assunto difensivo - secondo tali cartelle sarebbero, in atto, “sub iudice” - essendo appena il caso di sottolineare, sul punto, che l'anzidetta circostanza, anche ove dimostrata, non comporterebbe affatto l'illegittimità dell'atto impugnato. Il ricorso, va dunque, nel resto respinto. Le spese seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate, come da dispositivo, a favore della resistente.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara il proprio difetto di giurisdizione con riguardo all'avviso di addebito sotteso all'intimazione; rigetta, nel resto, il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in € 650,000, oltre a spese generali, IVA e CPA, a favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. Palermo, 10 febbraio 2026.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PELLINGRA DANIELA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 206/2024 depositato il 19/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliata presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difesa da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239011170702 ALTRO 2023
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239011170702 CONTRIB.UNIFIC. 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239011170702 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239011170702 IVA-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto in data 19 gennaio 2024, ai sensi dell'art.17 bis del D.lgs n.546/1992, Ricorrente_1 impugnava l'atto di intimazione di cui in epigrafe, a lei notificato il 23 giugno 2023 per il pagamento della somma complessiva di € 7.066,91, assumendone l'illegittimità sulla scorta dell'avvenuta “rottamazione” di uno dei tre ruoli sottesi all'atto e in forza dell'avvenuta proposizione di ricorso giurisdizionale, per altre due cartelle di cui all'impugnata intimazione. Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedeva il rigetto del ricorso. In data odierna, questo Giudice monocratico deliberava come da dispositivo che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato. Con riguardo all'avviso di addebito sotteso all'intimazione impugnata, va dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Giudice monocratico, a favore dell'a.g.o., riguardando esso contributi previdenziali e non pretese tributarie. Quanto alle residue due cartelle riportate nell'intimazione, la parte ricorrente non ha dimostrato il proprio assunto difensivo - secondo tali cartelle sarebbero, in atto, “sub iudice” - essendo appena il caso di sottolineare, sul punto, che l'anzidetta circostanza, anche ove dimostrata, non comporterebbe affatto l'illegittimità dell'atto impugnato. Il ricorso, va dunque, nel resto respinto. Le spese seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate, come da dispositivo, a favore della resistente.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara il proprio difetto di giurisdizione con riguardo all'avviso di addebito sotteso all'intimazione; rigetta, nel resto, il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in € 650,000, oltre a spese generali, IVA e CPA, a favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. Palermo, 10 febbraio 2026.