CA
Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/06/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 257/2025 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel reclamo avverso l'ordinanza ex art. 348 c.p.c. iscritto a n. 257/2025
R.G. posto in decisione all'udienza collegiale del 7 maggio 2025
d a
OGGETTO:
(C.F. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
– Polizza Parte_2
(C.F. ), con il Controparte_1 CodiceFiscale_2
Fideiussoria patrocinio dell'avv. Alberto Marelli (PEC cod.: 140061
e dell'avv. Stefania Maniscalco Email_1
(PEC entrambi del foro di Email_2
Milano ed elettivamente domiciliati agli indirizzi telematici dei difensori giusta mandati depositati unitamente al ricorso per reclamo sub all. A1.zip
RECLAMANTI
c o n t r o
1 (C.F. ), con sede in Brignano Gera d'Adda CP_2 P.IVA_1
(BG) - via Galileo Galilei n. 15, in persona dell'Amministratore Unico
sig.ra , con il patrocinio dell'avv. Daniela Carrara Controparte_3
del Foro di Bergamo (PEC ed Email_3
elettivamente domiciliata all'indirizzo telematico del difensore, giusta mandato depositata unitamente alla memoria di replica
RECLAMATA
In punto: reclamo avverso l'ordinanza ex art. 348 c.p.c. dichiarativa dell'improcedibilità dell'appello emessa dal Consigliere Istruttore dott.ssa
Annamaria Laneri e pubblicata in data 20 marzo 2025
CONCLUSIONI
Dei reclamanti
“I sig.ri e , come sopra rappresentati e difesi, propongono Pt_1 Parte_2
reclamo al Collegio affinché revochi l'ordinanza ex art. 348 c.p.c. del
Consigliere Istruttore Annamaria Laneri resa in data 20.3.2025 con cui è
stata dichiarata l'improcedibilità dell'appello R.G. n. 944/2024 nei
confronti della sentenza resa dal Tribunale di Bergamo n. 1709/2024 e
conseguentemente disponga la prosecuzione del giudizio di gravame al
fine dell'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, disattesa ogni contraria, così
giudicare:
1-in via preliminare: in applicazione dell'art. 283 c.p.c. sospendere la
provvisoria esecutività della sentenza impugnata;
2
2-in via principale, nel merito: in riforma dell'appellata sentenza,
revocare il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei sigg.ri e Pt_1
, mandando assolti questi ultimi da ogni pretesa;
Parte_2
3-in via incidentale, in accoglimento della querela di falso proposta
accertare e dichiarare la non autenticità della sottoscrizione del sig.
della scrittura con data 9.10.2017 prodotta da sub Parte_3 CP_2
doc. 14 fascicolo monitorio e 21 fascicolo di controparte di primo grado
e conseguentemente l'inutilizzabilità della stessa, con conseguente revoca
del decreto ingiuntivo emesso nei confronti del sig. , mandando Pt_1
assolto quest'ultimo da ogni pretesa;
4-con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Della reclamata
“Voglia la Corte adita, contrariis reiectis,
in via principale:
respingere il reclamo di e e, Parte_4 Parte_3
quindi, confermare l'ordinanza ex art. 348 c.p.c. emessa da codesta Corte
il 19/3/2025;
in via subordinata:
-respingere la domanda cautelare di sospensione degli effetti della
sentenza appellata;
-respingere l'istanza di proposizione della querela di falso;
3 -respingere l'appello e, quindi, confermare la sentenza del Tribunale di
Bergamo n. 1709/2024;
in ogni caso:
condannare e , in via solidale Parte_4 Parte_3
tra loro, alla rifusione delle spese di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1709/2024 pubblicata il 27 agosto 2024 il Tribunale di
Bergamo, ha respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3283/21
proposta dagli odierni reclamanti nei confronti dell'odierna reclamata.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello gli odierni reclamanti che hanno anche proposto querela di falso incidentale.
Si è costituita la reclamata eccependo, in via pregiudiziale,
l'improcedibilità dell'appello per non essere stato iscritto a ruolo nel termine di dieci giorni dalla notifica dell'atto di appello e, quindi, entro il
7 ottobre 2024 e contestando, nel merito, la fondatezza del gravame.
Con ordinanza pubblicata in data 20 marzo 2025 il Consigliere Istruttore
assegnatario ha dichiarato l'improcedibilità dell'appello rilevando 1)
come gli odierni reclamanti avessero depositato in data 4 ottobre 2024
l'appello notificato alla controparte in data 27 settembre 2024; 2) come,
nonostante la ricezione in pari data della terza comunicazione PEC con esito “errore imprevisto nel deposito, sono necessarie verifiche da parte
dell'ufficio ricevente”, i reclamanti si fossero attivati solo in data 10
ottobre 2024 contattando per le vie brevi la ER, che aveva 4 comunicato loro il mancato perfezionamento del deposito, e quindi depositando in pari data istanza di rimessione in termini;
3) come il mancato perfezionamento del deposito fosse stato determinato dal deposito dell'atto di appello in formato “.eml” e non in formato “.pdf” con conseguente imputabilità dello stesso agli odierni reclamanti e non alla
ER; 4) come, nonostante la scadenza del termine per l'iscrizione a ruolo in data 7 ottobre 2024 e la ricezione della terza PEC attestante l'errore imprevisto in data 4 ottobre 2024 alle ore 10:42:52, i reclamanti non avessero tempestivamente contattato la ER per verificare le ragioni dell'errore imprevisto comunicato e presentare istanza di rimessione in termini;
5) come secondo l'orientamento espresso dal
Supremo Collegio l'effetto anticipato e provvisorio della RAC fosse subordinato al buon fine dell'intero procedimento di deposito qualificato come fattispecie a formazione progressiva che si consolida solo con l'accettazione da parte della ER e quindi con la ricezione della quarta PEC;
6) come, conseguentemente, dovesse essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello e gli appellanti, in applicazione dell'art. 91
c.p.c., dovessero essere condannati alla rifusione delle spese di lite.
Avverso detta ordinanza hanno proposto reclamo i sig.ri e Parte_3
lamentando l'omessa valutazione 1) del fatto Parte_4
che ordinariamente le verifiche da parte dell'ufficio ricevente avevano esito positivo con accettazione del deposito;
2) del fatto che la terza PEC
non faceva riferimento ad un “errore fatale” o ad un “rifiuto” bensì ad un mero “errore imprevisto” che imponeva verifiche da parte della
5 ER;
3) del fatto che la richiesta di chiarimenti alla ER era avvenuta dopo soli tre giorni lavorativi dalla comunicazione della terza
PEC; 4) del fatto che il formato .eml fosse contemplato fra i formati di produzione degli atti;
5) del fatto che a seguito della comunicazione da parte della ER delle ragioni del mancato perfezionamento del deposito, essi avessero immediatamente avanzato istanza di rimessione in termini;
6) del fatto che l'attesa di tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della terza PEC era tempo assolutamente contenuto e che i difensori erano in assoluta buona fede in attesa delle verifiche della
ER; 7) dell'orientamento espresso dal Supremo Collegio in ordine all'incolpevole affidamento riposto nell'esito positivo del deposito ed alla tempestività della reazione alle risultanze della terza PEC nell'ipotesi di reazione a distanza di undici giorni dalla definitiva verifica dell'esito negativo del tentativo di deposito;
8) della conseguente piena ammissibilità dell'istanza di rimessione in termini presentata in data 10
ottobre 2024.
Si è costituita la che ha resistito al reclamo avversario CP_2
evidenziando come, nel caso di specie, la decadenza non fosse stata determinata da una causa non imputabile alla parte in quanto derivata da un fattore estraneo alla sua volontà e come la reazione della stessa non fosse stata immediata con conseguente inammissibilità dell'istanza di rimessione in termini. La reclamata ha altresì evidenziato come l'asserito
“problema del sistema” nell'accettazione del deposito fosse del tutto indimostrato ed indimostrabile sulla base delle allegazioni contraddittorie
6 dei reclamanti stessi in ordine ai soggetti che avrebbero asseritamente interloquito con la ER.
All'udienza del 7 maggio 2025 il reclamo, all'esito della discussione orale dei Procuratori delle parti, è stato trattenuto in decisione dal Collegio nella composizione di cui in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esplicitate: invero risulta pacificamente a) che a seguito del deposito dell'atto di appello gli odierni reclamanti, in data venerdì 4 ottobre 2024
alle ore 10:42:52, hanno ricevuto la terza PEC con indicazione dell'esito
“errore imprevisto nel deposito, sono necessarie verifiche da parte
dell'ufficio ricevente”, b) che il termine per il perfezionamento del deposito dell'appello è scaduto il successivo lunedì 7 ottobre 2024 essendo stato l'atto di appello notificato all'odierna reclamata in data 27 settembre
2024, c) che solo in data 10 ottobre 2024 gli odierni reclamanti hanno contattato la ER per conoscere le ragioni del mancato ricevimento della quarta PEC.
Orbene, come chiaramente evidenziato nell'ordinanza reclamata, il
Supremo Collegio, nell'esaminare la questione degli effetti del deposito di un atto da parte del difensore, al fine di determinarne la tempestività, ha chiarito che “In tema di deposito telematico, la generazione della ricevuta
di avvenuta consegna (cd. seconda pec) individua il momento di
perfezionamento del deposito, al fine di verificarne la tempestività, ma ha
7 un effetto anticipato meramente provvisorio, essendo subordinata al
generarsi, con esito positivo, delle pec successive, la cui mancanza rende
definitivamente inefficace il deposito medesimo e fa sorgere, a carico
della parte, l'onere di attivarsi tempestivamente, reiterando la procedura
o formulando tempestiva istanza di rimessione in termini. (Nella specie,
la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che non aveva esaminato
l'istanza di rimessione in termini, ritenendo tempestivo il deposito
telematico, nonostante il mancato ricevimento della cd. quarta pec, a
seguito del rifiuto della CA)” (cfr. da ultimo Cass. 69/25; in precedenza in senso conforme Cass. SS.UU. 28403/23 che ha risolto il contrasto insorto in seno al Giudice di legittimità affermando che “In tema
di deposito telematico del ricorso in cassazione, il definitivo consolidarsi
dell'effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata, con la
ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) è subordinato
all'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal
messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito
dell'intervento di accettazione da parte della CA (cd. quarta
PEC)”; ancora in precedenza cfr. in senso conforme Cass. 19307/23 che in motivazione specifica “in caso di mancato completamento dell'iter del
deposito telematico, e in particolare ove sia risultato negativo l'esito di
una o di entrambe le ultime fasi della procedura, il deposito telematico,
pur perfetto, non può dirsi – pertanto – efficace poiché inidoneo al
raggiungimento dello scopo”).
L'applicazione dei principi di diritto richiamati alla fattispecie concreta
8 oggetto del presente reclamo impone di ritenere l'inefficacia dell'invio/deposito telematico effettuato dai reclamanti in data 4 ottobre
2024.
Si deve, a questo punto, verificare l'ammissibilità dell'istanza di rimessione in termini depositata dai reclamanti in data 10 ottobre 2024.
Sul punto parte reclamante argomenta, in primo luogo, che ordinariamente, anche in ipotesi di terza PEC recante il messaggio di errore imprevisto e di necessità di intervento manuale da parte della
ER, gli atti sono accettati con efficacia retroattiva al momento dell'invio/deposito: l'allegazione, quand'anche integralmente condivisa,
risulta del tutto irrilevante in quanto, nel caso di specie, la terza PEC ha informato il mittente dell'esito dei controlli automatici predisposti dal
Gestore dei Servizi Telematici del Ministero al momento dell'apertura della busta telematica evidenziando l'esistenza di un'anomalia che avrebbe potuto risultare sanabile mediante l'intervento manuale del
Cancelliere oppure non sanabile per essere precluso al Cancelliere
l'accesso al fascicolo: in altri termini l'errore rilevato poteva essere del tipo ERROR bloccante oppure FATAL irrimediabile. In tale frangente, era onere della parte interessata quello di attivarsi tempestivamente al fine di verificare la sanabilità ovvero la non sanabilità dell'anomalia rilevata dai controlli automatici del sistema, così da immediatamente procedere alla rinnovazione totale delle operazioni in caso di errore fatale.
Nel caso di specie la comunicazione dell'anomalia è avvenuta immediatamente dopo l'invio/deposito dell'atto (specificamente lo stesso
9 venerdì 4 ottobre 2024 alle ore 10:42:52). Ne consegue che la parte appellante, facendo impiego dell'ordinaria diligenza, prima della scadenza del termine perentorio per l'iscrizione a ruolo (lunedì 7 ottobre 2024 ore
23:59:59) ben avrebbe potuto attivarsi chiedendo alla ER
chiarimenti in ordine al tipo di anomalia riscontrata ed alla sua relativa sanabilità, mentre tale richiesta è stata pacificamente formulata solo successivamente alla scadenza del termine e specificamente in data 10
ottobre 2024.
In secondo luogo parte reclamante censura la decisione del Consigliere
Istruttore sottolineando che il contenuto del messaggio faceva riferimento esclusivamente ad un “errore imprevisto” che imponeva verifiche da parte della ER con la conseguenza che essi avrebbero incolpevolmente confidato nella forzatura del sistema da parte del Cancelliere: in proposito si osserva che il Supremo Collegio ha da tempo evidenziato come “anche
in caso di Errore Fatale, con il terzo messaggio viene segnalata al
depositante la rilevazione di un'anomalia che richiede un intervento
dell'ufficio mentre al Cancelliere è precluso ogni intervento” (cfr. Cass.
17404/20 in motivazione) con la conseguenza che a fronte della comunicazione della rilevazione di un'anomalia bloccante,
potenzialmente fatale, l'inerzia del mittente non può certamente essere considerata incolpevole, indipendentemente dal fatto che generalmente i tempi necessari alla ER per l'effettuazione delle verifiche possono essere più dilatati rispetto alla scadenza del termine, atteso che la segnalazione dell'anomalia rende il mittente partecipe della possibilità che
10 l'invio/deposito non sia idoneo a conseguire gli effetti del deposito.
Ancora parte reclamante evidenzia come essa avesse richiesto chiarimenti alla ER dopo soli tre giorni lavorativi dalla comunicazione della terza PEC con la conseguenza che la reazione doveva essere considerata tempestiva avendo il Supremo Collegio, con la pronuncia n. 1348/24,
specificamente ritenuto l'utilità dell'istanza di rimessione in termini formulata dalla parte undici giorni dopo aver ricevuto la ricezione della terza PEC e generalmente affermato, nelle decisioni n. 17404/20,
25289/20, n. 6743/21, n. 22342/21, n. 32296/23, che la parte che abbia ricevuto la RAC (seconda PEC) confida nel positivo esaurimento dell'iter
procedimentale del deposito telematico. L'argomento non convince per le ragioni che seguono: invero nella pronuncia n. 1348/24 il Supremo
Collegio ha chiarito che, a fronte della generazione della terza PEC che segnala l'esistenza di un'anomalia bloccante che impone verifiche da parte della ER, il mittente può alternativamente effettuare un nuovo
deposito che sarebbe stato da considerarsi tempestivo in ragione della
RAC costituita dalla seconda PEC ricevuta ovvero presentare
un'istanza di rimessione in termini: in quel caso il mittente ha effettuato un nuovo deposito che, peraltro, ha nuovamente avuto esito negativo con la conseguenza che il mittente ha, successivamente a tale secondo esito negativo, presentato istanza di rimessione in termini. Nel caso esaminato dalla Corte, quindi, la parte si era immediatamente attivata con un nuovo invio/deposito che, avendo avuto nuovamente esito negativo, legittimava la stessa alla presentazione di un'istanza di rimessione in termini
11 successivamente alla conoscenza del secondo esito negativo dell'invio/deposito. Ne discende che la fattispecie concreta oggetto della pronuncia della Corte Suprema non può considerarsi sovrapponibile a quella in esame in quanto nel presente caso la parte, pur a fronte della tempestiva segnalazione dell'anomalia bloccante, non si è in alcun modo attivata con un secondo deposito ovvero contattando anche per le vie brevi la ER per sapere se l'anomalia bloccante fosse sanabile o meno mediante intervento manuale.
Quanto poi all'affermazione secondo la quale il Supremo Collegio
avrebbe ripetutamente affermato che a seguito del ricevimento della seconda PEC la parte può incolpevolmente confidare nel positivo esaurimento del deposito telematico si osserva quanto segue: nella pronuncia n. 17404/20 la fattispecie concreta era rappresentata da un'ipotesi in cui il mittente aveva ricevuto “varie PEC di conferma,
l'ultima delle quali con la dizione 'controlli terminati con successo'”
senza ricezione della “ultima definitiva pec, successiva all'apertura della
busta telematica” (cfr. motivazione); era stata successivamente informata per le vie brevi dalla ER della mancata ricezione della busta informatica ed aveva chiesto l'invio della quarta PEC di rifiuto del deposito, azione che il Giudice d'Appello aveva valutato preclusiva dell'accoglimento dell'istanza di rimessione in termini successivamente presentata dalla parte. In questo caso il Supremo Collegio ha chiarito che il contenuto della terza PEC (esito positivo controlli automatici)
ingenerava nella parte il legittimo affidamento nell'esito positivo nel
12 procedimento a formazione successiva costituito dal deposito telematico e come la richiesta di invio della quarta PEC di rifiuto degli atti non potesse considerarsi incidente sull'accoglibilità dell'istanza di rimessione in termini. Appare evidente come la fattispecie oggetto di disamina da parte del Supremo Collegio non presenti alcun punto di contatto con quella oggetto del presente giudizio in cui la terza PEC ha immediatamente informato il mittente dell'esistenza di un'anomalia bloccante.
Nella pronuncia n. 25289/20 il caso concreto esaminato dal Supremo
Collegio era riferito ad un'ipotesi di illegittimo rifiuto dell'iscrizione a ruolo da parte della ER (ossia un'ipotesi in cui l'anomalia bloccante era sanabile mediante intervento manuale) e “la scadenza del
termine per la costituzione si era verificato durante le festività natalizie”
con la conseguenza che, anche in questo caso, la fattispecie concreta non risulta in alcun modo coincidente ovvero omologabile a quella oggetto del presente giudizio in cui la scadenza del termine si è verificata in un giorno lavorativo quindi in un momento in cui la parte poteva agevolmente contattare anche solo per le vie brevi la ER per avere informazioni e determinarsi per un secondo invio/deposito (che sarebbe stato tempestivo e le avrebbe consentito di avvalersi degli effetti della seconda
PEC – RAC già ricevuta) ovvero per il deposito di un'istanza di rimessione in termini.
Nella pronuncia n. 6743/21, in materia peraltro di protezione internazionale, la fattispecie concreta era quella del rifiuto del deposito in quanto destinato ad un ufficio di CA incompetente (registro
13 volontaria giurisdizione in luogo di registro contenzioso ordinario) e l'affermazione del principio secondo il quale il perfezionamento del deposito dell'atto si ha esclusivamente con la generazione della seconda
PEC risulta superato dalla successiva pronuncia delle Sezioni Unite n.
28403/23 che ha definitivamente chiarito – come sopra emarginato – che
“In tema di deposito telematico del ricorso in cassazione, il definitivo
consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via
anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC)
è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data
dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito
dell'intervento di accettazione da parte della CA (cd. quarta
PEC)” con la conseguenza che non può essere ritenuta rilevante ai fini della presente decisione.
La pronuncia n. 22342/21 afferma, in realtà, il principio secondo il quale il “disguido informatico non risulta coniugabile né con il caso fortuito, né
con l'insuperabilità oggettiva” e pertanto non legittima la rimessione in termini della parte incorsa nella decadenza con la conseguenza che, al più,
rileva negativamente in relazione all'oggetto del presente reclamo.
Nella pronuncia n. 32396/23 la dichiarazione di improcedibilità
dell'appello è stata cassata in ragione del fatto che la Corte non aveva considerato che il depositante aveva effettuato tre successivi tentativi di deposito che erano esitati negativamente per un'anomalia imputabile alla sottoscrizione digitale del Giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato e la parte, successivamente a tali esiti negativi, aveva
14 presentato istanza di rimessione in termini con la conseguenza che anche in questo caso non può ritenersi la sovrapponibilità o comunque l'omologabilità di quella situazione concreta a quella oggetto del presente giudizio in quanto in quella esaminata dal Supremo Collegio la parte si è
ripetutamente attivata per effettuare nuovi depositi che consentissero la salvaguardia degli effetti del RAC (seconda PEC) nonché presentato istanza di rimessione in termini ed il mancato perfezionamento del deposito era imputabile ad un fattore (errore nella firma digitale del
Giudice che aveva emesso il provvedimento) certamente non imputabile e comunque estraneo alla parte, mentre nel caso di specie i reclamanti, alla scadenza del termine, sono rimasti inerti nonostante l'avvenuta tempestiva conoscenza dell'esito negativo dei controlli automatici per un'anomalia bloccante.
Ancora parte reclamante lamenta l'omessa considerazione da parte del
Consigliere Istruttore del fatto che il formato .eml risulta contemplato fra i formati di produzione degli atti: l'affermazione non può essere condivisa alla luce della disciplina che regolamenta il deposito telematico di atti e documenti. Invero l'art. 11 D.M. 217/23 stabilisce che l'atto del procedimento è redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche di cui all'art. 34 d.l. 179/12 convertito in l. 221/12 ossia gli Standard stabiliti dalla DGSIA del Ministero della Giustizia che, con riguardo agli atti e particolarmente all'atto nativo (nel caso di specie l'atto di appello)
impongono che lo stesso debba necessariamente essere prodotto in formato .pdf., mentre prevedono l'ammissibilità del deposito di documenti
15 in formato.eml solo relativamente ai documenti di posta elettronica.
Dalle considerazioni che precedono discende che l'istanza di rimessione in termini non risulta suscettibile di accoglimento in quanto non risulta configurabile un vero e proprio fatto ostativo, né, per la ragione testè
esposta, essa può giustificarsi con il riscontro del presupposto costituito dall'impossibilità di procedere a tempestiva iscrizione a ruolo per causa non imputabile alla parte (essendo riferibile a questa, e non alla
ER, l'utilizzo del formato .eml per l'atto giudiziario). Invero,
anche a voler accogliere la prospettazione di parte reclamante, non si può
affermare che si sia verificata un'interruzione di sistema dovendosi invece ritenere la configurabilità di un mero impedimento all'accettazione del deposito causato da un errore imputabile allo stesso depositante;
si osserva, inoltre, che – ad avviso di questo Collegio – la reazione dei reclamanti neppure può essere ritenuta immediata avendo gli stessi chiesto per le vie brevi informazioni alla ER solo in data 10 ottobre 2024,
quindi successivamente alla scadenza del termine per l'iscrizione a ruolo
(ed anche al giorno lavorativo successivo al deposito dell'atto coincidente con la scadenza del termine nel caso di specie – cfr. Cass. 24180/19),
nonostante la comunicazione di esito con errore imprevisto richiedente verifiche di CA fosse loro pervenuta ben prima dello spirare del termine di cui agli artt.348 e 165 cpc.
Né può ritenersi di rilievo l'assunto secondo cui la quarta PEC, contenente il rifiuto degli atti, mai sarebbe pervenuta ai reclamanti: la circostanza risulta del tutto irrilevante alla luce del fatto che il perfezionamento
16 dell'invio/deposito dell'atto telematico si consegue con il ricevimento da parte del mittente delle quattro PEC previste dalla normativa, seppure gli effetti siano fatti retroagire al momento della seconda PEC (RAC), al fine di salvaguardare la parte dagli eventuali ritardi di CA nella comunicazione di anomalie: tale fine risulta pienamente conseguito nella fattispecie oggetto del presente giudizio proprio in ragione del fatto che la terza PEC è stata comunicata ai reclamanti a brevissima distanza temporale dall'invio/deposito, oltretutto nella mattinata di una giornata lavorativa antecedente alla scadenza del termine, circostanza che avrebbe consentito agevolmente alla parte di intervenire immediatamente con un nuovo deposito ovvero con la presentazione di un'istanza di rimessione in termini.
Va dunque confermata la valutazione di improcedibilità dell'appello, con conseguente assorbimento delle istanze e delle ulteriori questioni sollevate dalle parti. Il reclamo non può quindi trovare accoglimento.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite del reclamo che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono la soccombenza e che, avuto riguardo al valore della causa come dichiarato in sede di iscrizione a ruolo,
alle attività processuali espletate ed alla natura meramente processuale delle questioni dibattute, sono liquidate quanto ai compensi sulla base dei valori minimi della Tabella A allegata al D.M. 55/14 come modificato dal
D.M. 37/18 e dal D.M. 147/22, in complessivi € 4.997,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge di cui € 1.489,00
per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva ed € 2.552,00 per la
17 fase decisionale (non viene riconosciuta la fase istruttoria e/o di trattazione non essendo stato espletato alcun relativo incombente). Non risultano documentate spese vive delle parti reclamate con la conseguenza che non vi è luogo a pronunciare sul punto.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dei reclamanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Prima Sezione – Impresa, definitivamente pronunciando:
1. respinge il reclamo e per l'effetto conferma integralmente l'ordinanza dichiarativa dell'improcedibilità dell'appello iscritto a R.G. 944/2024
pubblicata in data 20 marzo 2025;
2. condanna i reclamanti a rifondere alla reclamata le spese di lite del reclamo liquidate, quanto ai compensi, in complessivi € 4.997,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA;
3. sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dei reclamanti.
Così deciso nella camera di consiglio del 21 maggio 2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Maura Mancini
18 19
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 257/2025 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel reclamo avverso l'ordinanza ex art. 348 c.p.c. iscritto a n. 257/2025
R.G. posto in decisione all'udienza collegiale del 7 maggio 2025
d a
OGGETTO:
(C.F. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
– Polizza Parte_2
(C.F. ), con il Controparte_1 CodiceFiscale_2
Fideiussoria patrocinio dell'avv. Alberto Marelli (PEC cod.: 140061
e dell'avv. Stefania Maniscalco Email_1
(PEC entrambi del foro di Email_2
Milano ed elettivamente domiciliati agli indirizzi telematici dei difensori giusta mandati depositati unitamente al ricorso per reclamo sub all. A1.zip
RECLAMANTI
c o n t r o
1 (C.F. ), con sede in Brignano Gera d'Adda CP_2 P.IVA_1
(BG) - via Galileo Galilei n. 15, in persona dell'Amministratore Unico
sig.ra , con il patrocinio dell'avv. Daniela Carrara Controparte_3
del Foro di Bergamo (PEC ed Email_3
elettivamente domiciliata all'indirizzo telematico del difensore, giusta mandato depositata unitamente alla memoria di replica
RECLAMATA
In punto: reclamo avverso l'ordinanza ex art. 348 c.p.c. dichiarativa dell'improcedibilità dell'appello emessa dal Consigliere Istruttore dott.ssa
Annamaria Laneri e pubblicata in data 20 marzo 2025
CONCLUSIONI
Dei reclamanti
“I sig.ri e , come sopra rappresentati e difesi, propongono Pt_1 Parte_2
reclamo al Collegio affinché revochi l'ordinanza ex art. 348 c.p.c. del
Consigliere Istruttore Annamaria Laneri resa in data 20.3.2025 con cui è
stata dichiarata l'improcedibilità dell'appello R.G. n. 944/2024 nei
confronti della sentenza resa dal Tribunale di Bergamo n. 1709/2024 e
conseguentemente disponga la prosecuzione del giudizio di gravame al
fine dell'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, disattesa ogni contraria, così
giudicare:
1-in via preliminare: in applicazione dell'art. 283 c.p.c. sospendere la
provvisoria esecutività della sentenza impugnata;
2
2-in via principale, nel merito: in riforma dell'appellata sentenza,
revocare il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei sigg.ri e Pt_1
, mandando assolti questi ultimi da ogni pretesa;
Parte_2
3-in via incidentale, in accoglimento della querela di falso proposta
accertare e dichiarare la non autenticità della sottoscrizione del sig.
della scrittura con data 9.10.2017 prodotta da sub Parte_3 CP_2
doc. 14 fascicolo monitorio e 21 fascicolo di controparte di primo grado
e conseguentemente l'inutilizzabilità della stessa, con conseguente revoca
del decreto ingiuntivo emesso nei confronti del sig. , mandando Pt_1
assolto quest'ultimo da ogni pretesa;
4-con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Della reclamata
“Voglia la Corte adita, contrariis reiectis,
in via principale:
respingere il reclamo di e e, Parte_4 Parte_3
quindi, confermare l'ordinanza ex art. 348 c.p.c. emessa da codesta Corte
il 19/3/2025;
in via subordinata:
-respingere la domanda cautelare di sospensione degli effetti della
sentenza appellata;
-respingere l'istanza di proposizione della querela di falso;
3 -respingere l'appello e, quindi, confermare la sentenza del Tribunale di
Bergamo n. 1709/2024;
in ogni caso:
condannare e , in via solidale Parte_4 Parte_3
tra loro, alla rifusione delle spese di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1709/2024 pubblicata il 27 agosto 2024 il Tribunale di
Bergamo, ha respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3283/21
proposta dagli odierni reclamanti nei confronti dell'odierna reclamata.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello gli odierni reclamanti che hanno anche proposto querela di falso incidentale.
Si è costituita la reclamata eccependo, in via pregiudiziale,
l'improcedibilità dell'appello per non essere stato iscritto a ruolo nel termine di dieci giorni dalla notifica dell'atto di appello e, quindi, entro il
7 ottobre 2024 e contestando, nel merito, la fondatezza del gravame.
Con ordinanza pubblicata in data 20 marzo 2025 il Consigliere Istruttore
assegnatario ha dichiarato l'improcedibilità dell'appello rilevando 1)
come gli odierni reclamanti avessero depositato in data 4 ottobre 2024
l'appello notificato alla controparte in data 27 settembre 2024; 2) come,
nonostante la ricezione in pari data della terza comunicazione PEC con esito “errore imprevisto nel deposito, sono necessarie verifiche da parte
dell'ufficio ricevente”, i reclamanti si fossero attivati solo in data 10
ottobre 2024 contattando per le vie brevi la ER, che aveva 4 comunicato loro il mancato perfezionamento del deposito, e quindi depositando in pari data istanza di rimessione in termini;
3) come il mancato perfezionamento del deposito fosse stato determinato dal deposito dell'atto di appello in formato “.eml” e non in formato “.pdf” con conseguente imputabilità dello stesso agli odierni reclamanti e non alla
ER; 4) come, nonostante la scadenza del termine per l'iscrizione a ruolo in data 7 ottobre 2024 e la ricezione della terza PEC attestante l'errore imprevisto in data 4 ottobre 2024 alle ore 10:42:52, i reclamanti non avessero tempestivamente contattato la ER per verificare le ragioni dell'errore imprevisto comunicato e presentare istanza di rimessione in termini;
5) come secondo l'orientamento espresso dal
Supremo Collegio l'effetto anticipato e provvisorio della RAC fosse subordinato al buon fine dell'intero procedimento di deposito qualificato come fattispecie a formazione progressiva che si consolida solo con l'accettazione da parte della ER e quindi con la ricezione della quarta PEC;
6) come, conseguentemente, dovesse essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello e gli appellanti, in applicazione dell'art. 91
c.p.c., dovessero essere condannati alla rifusione delle spese di lite.
Avverso detta ordinanza hanno proposto reclamo i sig.ri e Parte_3
lamentando l'omessa valutazione 1) del fatto Parte_4
che ordinariamente le verifiche da parte dell'ufficio ricevente avevano esito positivo con accettazione del deposito;
2) del fatto che la terza PEC
non faceva riferimento ad un “errore fatale” o ad un “rifiuto” bensì ad un mero “errore imprevisto” che imponeva verifiche da parte della
5 ER;
3) del fatto che la richiesta di chiarimenti alla ER era avvenuta dopo soli tre giorni lavorativi dalla comunicazione della terza
PEC; 4) del fatto che il formato .eml fosse contemplato fra i formati di produzione degli atti;
5) del fatto che a seguito della comunicazione da parte della ER delle ragioni del mancato perfezionamento del deposito, essi avessero immediatamente avanzato istanza di rimessione in termini;
6) del fatto che l'attesa di tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della terza PEC era tempo assolutamente contenuto e che i difensori erano in assoluta buona fede in attesa delle verifiche della
ER; 7) dell'orientamento espresso dal Supremo Collegio in ordine all'incolpevole affidamento riposto nell'esito positivo del deposito ed alla tempestività della reazione alle risultanze della terza PEC nell'ipotesi di reazione a distanza di undici giorni dalla definitiva verifica dell'esito negativo del tentativo di deposito;
8) della conseguente piena ammissibilità dell'istanza di rimessione in termini presentata in data 10
ottobre 2024.
Si è costituita la che ha resistito al reclamo avversario CP_2
evidenziando come, nel caso di specie, la decadenza non fosse stata determinata da una causa non imputabile alla parte in quanto derivata da un fattore estraneo alla sua volontà e come la reazione della stessa non fosse stata immediata con conseguente inammissibilità dell'istanza di rimessione in termini. La reclamata ha altresì evidenziato come l'asserito
“problema del sistema” nell'accettazione del deposito fosse del tutto indimostrato ed indimostrabile sulla base delle allegazioni contraddittorie
6 dei reclamanti stessi in ordine ai soggetti che avrebbero asseritamente interloquito con la ER.
All'udienza del 7 maggio 2025 il reclamo, all'esito della discussione orale dei Procuratori delle parti, è stato trattenuto in decisione dal Collegio nella composizione di cui in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esplicitate: invero risulta pacificamente a) che a seguito del deposito dell'atto di appello gli odierni reclamanti, in data venerdì 4 ottobre 2024
alle ore 10:42:52, hanno ricevuto la terza PEC con indicazione dell'esito
“errore imprevisto nel deposito, sono necessarie verifiche da parte
dell'ufficio ricevente”, b) che il termine per il perfezionamento del deposito dell'appello è scaduto il successivo lunedì 7 ottobre 2024 essendo stato l'atto di appello notificato all'odierna reclamata in data 27 settembre
2024, c) che solo in data 10 ottobre 2024 gli odierni reclamanti hanno contattato la ER per conoscere le ragioni del mancato ricevimento della quarta PEC.
Orbene, come chiaramente evidenziato nell'ordinanza reclamata, il
Supremo Collegio, nell'esaminare la questione degli effetti del deposito di un atto da parte del difensore, al fine di determinarne la tempestività, ha chiarito che “In tema di deposito telematico, la generazione della ricevuta
di avvenuta consegna (cd. seconda pec) individua il momento di
perfezionamento del deposito, al fine di verificarne la tempestività, ma ha
7 un effetto anticipato meramente provvisorio, essendo subordinata al
generarsi, con esito positivo, delle pec successive, la cui mancanza rende
definitivamente inefficace il deposito medesimo e fa sorgere, a carico
della parte, l'onere di attivarsi tempestivamente, reiterando la procedura
o formulando tempestiva istanza di rimessione in termini. (Nella specie,
la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che non aveva esaminato
l'istanza di rimessione in termini, ritenendo tempestivo il deposito
telematico, nonostante il mancato ricevimento della cd. quarta pec, a
seguito del rifiuto della CA)” (cfr. da ultimo Cass. 69/25; in precedenza in senso conforme Cass. SS.UU. 28403/23 che ha risolto il contrasto insorto in seno al Giudice di legittimità affermando che “In tema
di deposito telematico del ricorso in cassazione, il definitivo consolidarsi
dell'effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata, con la
ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) è subordinato
all'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal
messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito
dell'intervento di accettazione da parte della CA (cd. quarta
PEC)”; ancora in precedenza cfr. in senso conforme Cass. 19307/23 che in motivazione specifica “in caso di mancato completamento dell'iter del
deposito telematico, e in particolare ove sia risultato negativo l'esito di
una o di entrambe le ultime fasi della procedura, il deposito telematico,
pur perfetto, non può dirsi – pertanto – efficace poiché inidoneo al
raggiungimento dello scopo”).
L'applicazione dei principi di diritto richiamati alla fattispecie concreta
8 oggetto del presente reclamo impone di ritenere l'inefficacia dell'invio/deposito telematico effettuato dai reclamanti in data 4 ottobre
2024.
Si deve, a questo punto, verificare l'ammissibilità dell'istanza di rimessione in termini depositata dai reclamanti in data 10 ottobre 2024.
Sul punto parte reclamante argomenta, in primo luogo, che ordinariamente, anche in ipotesi di terza PEC recante il messaggio di errore imprevisto e di necessità di intervento manuale da parte della
ER, gli atti sono accettati con efficacia retroattiva al momento dell'invio/deposito: l'allegazione, quand'anche integralmente condivisa,
risulta del tutto irrilevante in quanto, nel caso di specie, la terza PEC ha informato il mittente dell'esito dei controlli automatici predisposti dal
Gestore dei Servizi Telematici del Ministero al momento dell'apertura della busta telematica evidenziando l'esistenza di un'anomalia che avrebbe potuto risultare sanabile mediante l'intervento manuale del
Cancelliere oppure non sanabile per essere precluso al Cancelliere
l'accesso al fascicolo: in altri termini l'errore rilevato poteva essere del tipo ERROR bloccante oppure FATAL irrimediabile. In tale frangente, era onere della parte interessata quello di attivarsi tempestivamente al fine di verificare la sanabilità ovvero la non sanabilità dell'anomalia rilevata dai controlli automatici del sistema, così da immediatamente procedere alla rinnovazione totale delle operazioni in caso di errore fatale.
Nel caso di specie la comunicazione dell'anomalia è avvenuta immediatamente dopo l'invio/deposito dell'atto (specificamente lo stesso
9 venerdì 4 ottobre 2024 alle ore 10:42:52). Ne consegue che la parte appellante, facendo impiego dell'ordinaria diligenza, prima della scadenza del termine perentorio per l'iscrizione a ruolo (lunedì 7 ottobre 2024 ore
23:59:59) ben avrebbe potuto attivarsi chiedendo alla ER
chiarimenti in ordine al tipo di anomalia riscontrata ed alla sua relativa sanabilità, mentre tale richiesta è stata pacificamente formulata solo successivamente alla scadenza del termine e specificamente in data 10
ottobre 2024.
In secondo luogo parte reclamante censura la decisione del Consigliere
Istruttore sottolineando che il contenuto del messaggio faceva riferimento esclusivamente ad un “errore imprevisto” che imponeva verifiche da parte della ER con la conseguenza che essi avrebbero incolpevolmente confidato nella forzatura del sistema da parte del Cancelliere: in proposito si osserva che il Supremo Collegio ha da tempo evidenziato come “anche
in caso di Errore Fatale, con il terzo messaggio viene segnalata al
depositante la rilevazione di un'anomalia che richiede un intervento
dell'ufficio mentre al Cancelliere è precluso ogni intervento” (cfr. Cass.
17404/20 in motivazione) con la conseguenza che a fronte della comunicazione della rilevazione di un'anomalia bloccante,
potenzialmente fatale, l'inerzia del mittente non può certamente essere considerata incolpevole, indipendentemente dal fatto che generalmente i tempi necessari alla ER per l'effettuazione delle verifiche possono essere più dilatati rispetto alla scadenza del termine, atteso che la segnalazione dell'anomalia rende il mittente partecipe della possibilità che
10 l'invio/deposito non sia idoneo a conseguire gli effetti del deposito.
Ancora parte reclamante evidenzia come essa avesse richiesto chiarimenti alla ER dopo soli tre giorni lavorativi dalla comunicazione della terza PEC con la conseguenza che la reazione doveva essere considerata tempestiva avendo il Supremo Collegio, con la pronuncia n. 1348/24,
specificamente ritenuto l'utilità dell'istanza di rimessione in termini formulata dalla parte undici giorni dopo aver ricevuto la ricezione della terza PEC e generalmente affermato, nelle decisioni n. 17404/20,
25289/20, n. 6743/21, n. 22342/21, n. 32296/23, che la parte che abbia ricevuto la RAC (seconda PEC) confida nel positivo esaurimento dell'iter
procedimentale del deposito telematico. L'argomento non convince per le ragioni che seguono: invero nella pronuncia n. 1348/24 il Supremo
Collegio ha chiarito che, a fronte della generazione della terza PEC che segnala l'esistenza di un'anomalia bloccante che impone verifiche da parte della ER, il mittente può alternativamente effettuare un nuovo
deposito che sarebbe stato da considerarsi tempestivo in ragione della
RAC costituita dalla seconda PEC ricevuta ovvero presentare
un'istanza di rimessione in termini: in quel caso il mittente ha effettuato un nuovo deposito che, peraltro, ha nuovamente avuto esito negativo con la conseguenza che il mittente ha, successivamente a tale secondo esito negativo, presentato istanza di rimessione in termini. Nel caso esaminato dalla Corte, quindi, la parte si era immediatamente attivata con un nuovo invio/deposito che, avendo avuto nuovamente esito negativo, legittimava la stessa alla presentazione di un'istanza di rimessione in termini
11 successivamente alla conoscenza del secondo esito negativo dell'invio/deposito. Ne discende che la fattispecie concreta oggetto della pronuncia della Corte Suprema non può considerarsi sovrapponibile a quella in esame in quanto nel presente caso la parte, pur a fronte della tempestiva segnalazione dell'anomalia bloccante, non si è in alcun modo attivata con un secondo deposito ovvero contattando anche per le vie brevi la ER per sapere se l'anomalia bloccante fosse sanabile o meno mediante intervento manuale.
Quanto poi all'affermazione secondo la quale il Supremo Collegio
avrebbe ripetutamente affermato che a seguito del ricevimento della seconda PEC la parte può incolpevolmente confidare nel positivo esaurimento del deposito telematico si osserva quanto segue: nella pronuncia n. 17404/20 la fattispecie concreta era rappresentata da un'ipotesi in cui il mittente aveva ricevuto “varie PEC di conferma,
l'ultima delle quali con la dizione 'controlli terminati con successo'”
senza ricezione della “ultima definitiva pec, successiva all'apertura della
busta telematica” (cfr. motivazione); era stata successivamente informata per le vie brevi dalla ER della mancata ricezione della busta informatica ed aveva chiesto l'invio della quarta PEC di rifiuto del deposito, azione che il Giudice d'Appello aveva valutato preclusiva dell'accoglimento dell'istanza di rimessione in termini successivamente presentata dalla parte. In questo caso il Supremo Collegio ha chiarito che il contenuto della terza PEC (esito positivo controlli automatici)
ingenerava nella parte il legittimo affidamento nell'esito positivo nel
12 procedimento a formazione successiva costituito dal deposito telematico e come la richiesta di invio della quarta PEC di rifiuto degli atti non potesse considerarsi incidente sull'accoglibilità dell'istanza di rimessione in termini. Appare evidente come la fattispecie oggetto di disamina da parte del Supremo Collegio non presenti alcun punto di contatto con quella oggetto del presente giudizio in cui la terza PEC ha immediatamente informato il mittente dell'esistenza di un'anomalia bloccante.
Nella pronuncia n. 25289/20 il caso concreto esaminato dal Supremo
Collegio era riferito ad un'ipotesi di illegittimo rifiuto dell'iscrizione a ruolo da parte della ER (ossia un'ipotesi in cui l'anomalia bloccante era sanabile mediante intervento manuale) e “la scadenza del
termine per la costituzione si era verificato durante le festività natalizie”
con la conseguenza che, anche in questo caso, la fattispecie concreta non risulta in alcun modo coincidente ovvero omologabile a quella oggetto del presente giudizio in cui la scadenza del termine si è verificata in un giorno lavorativo quindi in un momento in cui la parte poteva agevolmente contattare anche solo per le vie brevi la ER per avere informazioni e determinarsi per un secondo invio/deposito (che sarebbe stato tempestivo e le avrebbe consentito di avvalersi degli effetti della seconda
PEC – RAC già ricevuta) ovvero per il deposito di un'istanza di rimessione in termini.
Nella pronuncia n. 6743/21, in materia peraltro di protezione internazionale, la fattispecie concreta era quella del rifiuto del deposito in quanto destinato ad un ufficio di CA incompetente (registro
13 volontaria giurisdizione in luogo di registro contenzioso ordinario) e l'affermazione del principio secondo il quale il perfezionamento del deposito dell'atto si ha esclusivamente con la generazione della seconda
PEC risulta superato dalla successiva pronuncia delle Sezioni Unite n.
28403/23 che ha definitivamente chiarito – come sopra emarginato – che
“In tema di deposito telematico del ricorso in cassazione, il definitivo
consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via
anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC)
è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data
dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito
dell'intervento di accettazione da parte della CA (cd. quarta
PEC)” con la conseguenza che non può essere ritenuta rilevante ai fini della presente decisione.
La pronuncia n. 22342/21 afferma, in realtà, il principio secondo il quale il “disguido informatico non risulta coniugabile né con il caso fortuito, né
con l'insuperabilità oggettiva” e pertanto non legittima la rimessione in termini della parte incorsa nella decadenza con la conseguenza che, al più,
rileva negativamente in relazione all'oggetto del presente reclamo.
Nella pronuncia n. 32396/23 la dichiarazione di improcedibilità
dell'appello è stata cassata in ragione del fatto che la Corte non aveva considerato che il depositante aveva effettuato tre successivi tentativi di deposito che erano esitati negativamente per un'anomalia imputabile alla sottoscrizione digitale del Giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato e la parte, successivamente a tali esiti negativi, aveva
14 presentato istanza di rimessione in termini con la conseguenza che anche in questo caso non può ritenersi la sovrapponibilità o comunque l'omologabilità di quella situazione concreta a quella oggetto del presente giudizio in quanto in quella esaminata dal Supremo Collegio la parte si è
ripetutamente attivata per effettuare nuovi depositi che consentissero la salvaguardia degli effetti del RAC (seconda PEC) nonché presentato istanza di rimessione in termini ed il mancato perfezionamento del deposito era imputabile ad un fattore (errore nella firma digitale del
Giudice che aveva emesso il provvedimento) certamente non imputabile e comunque estraneo alla parte, mentre nel caso di specie i reclamanti, alla scadenza del termine, sono rimasti inerti nonostante l'avvenuta tempestiva conoscenza dell'esito negativo dei controlli automatici per un'anomalia bloccante.
Ancora parte reclamante lamenta l'omessa considerazione da parte del
Consigliere Istruttore del fatto che il formato .eml risulta contemplato fra i formati di produzione degli atti: l'affermazione non può essere condivisa alla luce della disciplina che regolamenta il deposito telematico di atti e documenti. Invero l'art. 11 D.M. 217/23 stabilisce che l'atto del procedimento è redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche di cui all'art. 34 d.l. 179/12 convertito in l. 221/12 ossia gli Standard stabiliti dalla DGSIA del Ministero della Giustizia che, con riguardo agli atti e particolarmente all'atto nativo (nel caso di specie l'atto di appello)
impongono che lo stesso debba necessariamente essere prodotto in formato .pdf., mentre prevedono l'ammissibilità del deposito di documenti
15 in formato.eml solo relativamente ai documenti di posta elettronica.
Dalle considerazioni che precedono discende che l'istanza di rimessione in termini non risulta suscettibile di accoglimento in quanto non risulta configurabile un vero e proprio fatto ostativo, né, per la ragione testè
esposta, essa può giustificarsi con il riscontro del presupposto costituito dall'impossibilità di procedere a tempestiva iscrizione a ruolo per causa non imputabile alla parte (essendo riferibile a questa, e non alla
ER, l'utilizzo del formato .eml per l'atto giudiziario). Invero,
anche a voler accogliere la prospettazione di parte reclamante, non si può
affermare che si sia verificata un'interruzione di sistema dovendosi invece ritenere la configurabilità di un mero impedimento all'accettazione del deposito causato da un errore imputabile allo stesso depositante;
si osserva, inoltre, che – ad avviso di questo Collegio – la reazione dei reclamanti neppure può essere ritenuta immediata avendo gli stessi chiesto per le vie brevi informazioni alla ER solo in data 10 ottobre 2024,
quindi successivamente alla scadenza del termine per l'iscrizione a ruolo
(ed anche al giorno lavorativo successivo al deposito dell'atto coincidente con la scadenza del termine nel caso di specie – cfr. Cass. 24180/19),
nonostante la comunicazione di esito con errore imprevisto richiedente verifiche di CA fosse loro pervenuta ben prima dello spirare del termine di cui agli artt.348 e 165 cpc.
Né può ritenersi di rilievo l'assunto secondo cui la quarta PEC, contenente il rifiuto degli atti, mai sarebbe pervenuta ai reclamanti: la circostanza risulta del tutto irrilevante alla luce del fatto che il perfezionamento
16 dell'invio/deposito dell'atto telematico si consegue con il ricevimento da parte del mittente delle quattro PEC previste dalla normativa, seppure gli effetti siano fatti retroagire al momento della seconda PEC (RAC), al fine di salvaguardare la parte dagli eventuali ritardi di CA nella comunicazione di anomalie: tale fine risulta pienamente conseguito nella fattispecie oggetto del presente giudizio proprio in ragione del fatto che la terza PEC è stata comunicata ai reclamanti a brevissima distanza temporale dall'invio/deposito, oltretutto nella mattinata di una giornata lavorativa antecedente alla scadenza del termine, circostanza che avrebbe consentito agevolmente alla parte di intervenire immediatamente con un nuovo deposito ovvero con la presentazione di un'istanza di rimessione in termini.
Va dunque confermata la valutazione di improcedibilità dell'appello, con conseguente assorbimento delle istanze e delle ulteriori questioni sollevate dalle parti. Il reclamo non può quindi trovare accoglimento.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite del reclamo che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono la soccombenza e che, avuto riguardo al valore della causa come dichiarato in sede di iscrizione a ruolo,
alle attività processuali espletate ed alla natura meramente processuale delle questioni dibattute, sono liquidate quanto ai compensi sulla base dei valori minimi della Tabella A allegata al D.M. 55/14 come modificato dal
D.M. 37/18 e dal D.M. 147/22, in complessivi € 4.997,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge di cui € 1.489,00
per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva ed € 2.552,00 per la
17 fase decisionale (non viene riconosciuta la fase istruttoria e/o di trattazione non essendo stato espletato alcun relativo incombente). Non risultano documentate spese vive delle parti reclamate con la conseguenza che non vi è luogo a pronunciare sul punto.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dei reclamanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Prima Sezione – Impresa, definitivamente pronunciando:
1. respinge il reclamo e per l'effetto conferma integralmente l'ordinanza dichiarativa dell'improcedibilità dell'appello iscritto a R.G. 944/2024
pubblicata in data 20 marzo 2025;
2. condanna i reclamanti a rifondere alla reclamata le spese di lite del reclamo liquidate, quanto ai compensi, in complessivi € 4.997,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA;
3. sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dei reclamanti.
Così deciso nella camera di consiglio del 21 maggio 2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Maura Mancini
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