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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/09/2025, n. 2184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2184 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GENOVA
VI Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA di precisazione delle conclusioni e discussione orale sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Addì 25.09.2025 avanti al G.I. sono presenti:
l'Avv. Piano per parte attrice opponente;
l'avv. B. Agrifoglio in sostituzione dell'avv. M. Radice per parte convenuta opposta;
la Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a procedere alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.;
l'avv. Piano precisa come in atto di citazione ed insiste nell'ammissione delle istanze istruttorie come formulate nella memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc;
l'avv. Agrifoglio precisa come in comparsa di costituzione e risposta;
Le parti procedono alla discussione orale della causa.
La Giudice, dato atto e sentite le parti, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione di fatto e di diritto della decisione.
La Giudice dott.ssa Raffaella Gabriel
1
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
VI Sezione Civile
In persona del Giudice Unico dott.ssa Raffaella Gabriel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. 1873/2025 promossa da:
Parte_1 Parte_2 [...]
, Parte_3 Parte_4
. S.G. Piano-
[...]
-parte attrice in opposizione-
contro
e per essa CP_1 CP_2
-avv. M. Radice- -
-parte convenuta opposta-
CONCLUSIONI: come da verbale dell'odierna udienza;
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE ritenuta l'infondatezza dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 02.01.2025 avente rg 11906/2024:
- l'eccezione sub I di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione non va accolta non rientrando la fideiussione nei contratti bancari (Cass. 31209/2022 e Cass.
26821/2024);
- l'opposizione proposta da Parte_2
ed appare tardiva essendo la Pt_4 Parte_3 notifica dell'atto di opposizione (del 27.02.2025) successiva al termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo
(avvenuta, rispettivamente, in data 14.01.2025, 16.01.2025,
14.01.2025) e decorrendo il termine distintamente per ogni soggetto (Cass. 15376/2016);
2 - l'eccezione sub II di nullità parziale della fideiussione omnibus (doc. 2 opponenti) poiché ricalcante lo schema ABI, con conseguente decadenza della convenuta opposta dalla facoltà di agire in giudizio verso i garanti, va disattesa, in quanto l'accertamento della Banca di Italia non assume valore di prova privilegiata in caso di contratti stipulati molto tempo dopo (12 anni nel caso di specie) rispetto al periodo oggetto di accertamento (cfr. ex multis in tal senso Tribunale Milano n. 294/2022, Corte Appello
Genova in rg 115/2021) e parte opponente non ha dimostrato che all'epoca della stipula della fideiussione fosse in essere ancora una illecita anticoncorrenziale. L'istanza ex art. 210 cpc avanzata nella seconda memoria integrativa, peraltro, non
è ammissibile, perché difetta la allegazione del fatto fondativo della richiesta probatoria, ossia, appunto, la perduranza di un patto anticoncorrenziale, oltre ad essere formulata in modo generico, ovvero senza indicazione dei destinatari dell'ordine;
- l'eccezione di decadenza discendente dall'asserita nullità sarebbe comunque infondata, risalendo -pacificamente- la risoluzione del rapporto con il debitore principale al
23.10.2024 (docc. 11 e 12) ed essendosi il creditore insinuato al passivo in data 11.12.2024 (doc. 21); ritenuto quindi che l'opposizione va respinta ed il decreto ingiuntivo confermato;
ritenuto che
le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in attuazione del dm
147/2022 e avuto riguardo allo scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00, operata la decurtazione del 50% con riferimento alla fase di trattazione ed istruttoria
(consistita nel solo deposito di memorie) e decisionale
(consistita in una breve discussione);
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Gabriel, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così decide:
1) respinge l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo del
02.01.2025 avente rg 11906/2024, che, per l'effetto, conferma integralmente e dichiara esecutivo ex art. 653 cpc;
2) condanna Parte_1 Parte_2 [...]
, in solido tra loro, al Parte_3 Parte_4 pagamento, in favore di delle spese di lite, CP_1 che liquida in euro 9.142,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Genova, 25.09.2025
La Giudice dott.ssa Raffaella Gabriel
4
VI Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA di precisazione delle conclusioni e discussione orale sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Addì 25.09.2025 avanti al G.I. sono presenti:
l'Avv. Piano per parte attrice opponente;
l'avv. B. Agrifoglio in sostituzione dell'avv. M. Radice per parte convenuta opposta;
la Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a procedere alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.;
l'avv. Piano precisa come in atto di citazione ed insiste nell'ammissione delle istanze istruttorie come formulate nella memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc;
l'avv. Agrifoglio precisa come in comparsa di costituzione e risposta;
Le parti procedono alla discussione orale della causa.
La Giudice, dato atto e sentite le parti, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione di fatto e di diritto della decisione.
La Giudice dott.ssa Raffaella Gabriel
1
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
VI Sezione Civile
In persona del Giudice Unico dott.ssa Raffaella Gabriel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. 1873/2025 promossa da:
Parte_1 Parte_2 [...]
, Parte_3 Parte_4
. S.G. Piano-
[...]
-parte attrice in opposizione-
contro
e per essa CP_1 CP_2
-avv. M. Radice- -
-parte convenuta opposta-
CONCLUSIONI: come da verbale dell'odierna udienza;
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE ritenuta l'infondatezza dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 02.01.2025 avente rg 11906/2024:
- l'eccezione sub I di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione non va accolta non rientrando la fideiussione nei contratti bancari (Cass. 31209/2022 e Cass.
26821/2024);
- l'opposizione proposta da Parte_2
ed appare tardiva essendo la Pt_4 Parte_3 notifica dell'atto di opposizione (del 27.02.2025) successiva al termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo
(avvenuta, rispettivamente, in data 14.01.2025, 16.01.2025,
14.01.2025) e decorrendo il termine distintamente per ogni soggetto (Cass. 15376/2016);
2 - l'eccezione sub II di nullità parziale della fideiussione omnibus (doc. 2 opponenti) poiché ricalcante lo schema ABI, con conseguente decadenza della convenuta opposta dalla facoltà di agire in giudizio verso i garanti, va disattesa, in quanto l'accertamento della Banca di Italia non assume valore di prova privilegiata in caso di contratti stipulati molto tempo dopo (12 anni nel caso di specie) rispetto al periodo oggetto di accertamento (cfr. ex multis in tal senso Tribunale Milano n. 294/2022, Corte Appello
Genova in rg 115/2021) e parte opponente non ha dimostrato che all'epoca della stipula della fideiussione fosse in essere ancora una illecita anticoncorrenziale. L'istanza ex art. 210 cpc avanzata nella seconda memoria integrativa, peraltro, non
è ammissibile, perché difetta la allegazione del fatto fondativo della richiesta probatoria, ossia, appunto, la perduranza di un patto anticoncorrenziale, oltre ad essere formulata in modo generico, ovvero senza indicazione dei destinatari dell'ordine;
- l'eccezione di decadenza discendente dall'asserita nullità sarebbe comunque infondata, risalendo -pacificamente- la risoluzione del rapporto con il debitore principale al
23.10.2024 (docc. 11 e 12) ed essendosi il creditore insinuato al passivo in data 11.12.2024 (doc. 21); ritenuto quindi che l'opposizione va respinta ed il decreto ingiuntivo confermato;
ritenuto che
le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in attuazione del dm
147/2022 e avuto riguardo allo scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00, operata la decurtazione del 50% con riferimento alla fase di trattazione ed istruttoria
(consistita nel solo deposito di memorie) e decisionale
(consistita in una breve discussione);
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Gabriel, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così decide:
1) respinge l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo del
02.01.2025 avente rg 11906/2024, che, per l'effetto, conferma integralmente e dichiara esecutivo ex art. 653 cpc;
2) condanna Parte_1 Parte_2 [...]
, in solido tra loro, al Parte_3 Parte_4 pagamento, in favore di delle spese di lite, CP_1 che liquida in euro 9.142,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Genova, 25.09.2025
La Giudice dott.ssa Raffaella Gabriel
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