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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/08/2025, n. 2434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2434 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 925/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quinta civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
PAOLA TANARA Presidente
ANNA FERRARI Consigliere
MARC ANTHONY GAMBARDELLA Consigliere Aus. rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n./2025, promossa da:
(C.F.: ), nato a Sam Pathe, in [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Sondrio (SO), via Stelvio, nr. 32, rappresentato e difeso dall'Avv. Margherita Della Nave (C.F.:
) del Foro di Sondrio, con studio in Sondrio, Via Trento n. 13/C, come da C.F._2
procura in atti.
– Appellante –
contro
, C.F.: , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato ex lege presso l'Avvocatura di Stato di Milano, Via Freguglia n. 1.
– Appellato –
avverso la sentenza n. 1569/2025, resa inter partes dal Tribunale di Milano, Sezione Specializzata
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea, in
1 persona del Giudice Onorario Dott.ssa Patrizia Mazzoleni, R.G. n. 9646/2024, pubblicata il
24.2.2025.
Conclusioni delle Parti:
Per l'Appellante : "In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti Parte_1
in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1569/2025 emessa dal
Tribunale di Milano, Sezione specializzata immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, Giudice Dott.ssa Patrizia Mazzoleni, nell'ambito del giudizio N.R.G. 9646/2024, depositata in cancelleria in data 24.2.2025, e per il conseguente accoglimento di tutte le conclusioni di primo grado che qui si riportano pedissequamente: 'NEL
MERITO: Accertare, riconoscere, dichiarare e revocare il provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio di nulla osta al ricongiungimento familiare inoltrato da per eccesso di potere Parte_1
per travisamento ed erronea valutazione dei fatti per le motivazioni sopra esposte. Per l'effetto disporre il rilascio del visto d'ingresso per ricongiungimento familiare a favore di Parte_2
(C.F.: ), figlio, nato a Sinthian Mamadou in [...], in data [...], C.F._3
residente in [...], e (C.F.: ), figlio, nato a [...]_2 C.F._4
Mamadou in Senegal (EE), in data 20/2/2006, residente in [...]. Con vittoria di spese e onorari di giudizio."
Per l'Appellato : "Voglia la Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, Controparte_1
in via principale e nel merito, rigettare l'appello proposto dal Sig. e, per l'effetto, Parte_1
confermare integralmente la sentenza n. 1569/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Specializzata
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea, con vittoria di spese e onorari di giudizio."
Svolgimento del Processo:
Con ricorso depositato in data 12 marzo 2024 (R.G. n. 9646/2024), il Signor adiva il Parte_1
Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera
Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea, per contestare il provvedimento di rigetto dell'istanza di nulla osta al ricongiungimento familiare per i suoi due figli minori, e Parte_2 [...]
emesso dalla Prefettura di Milano in data 24 ottobre 2023. CP_2
La aveva motivato il rigetto con la mancanza dei modelli S2 e dei documenti d'identità dei CP_3
proprietari dell'alloggio, la scadenza del certificato di idoneità alloggiativa e l'inadeguatezza della capienza dell'abitazione.
2 Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1569/2025, pubblicata il 24 febbraio 2025, respingeva il ricorso del Signor rilevando la mancanza di prova del rapporto di parentela con i Parte_1
minori, del consenso dell'altro genitore o della sua assenza, e della disponibilità di un reddito sufficiente. Il Tribunale riteneva tali omissioni probatorie dirimenti e superflua l'ulteriore valutazione dell'idoneità alloggiativa. Le spese di lite venivano compensate.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il Signor chiedendone la riforma integrale. Parte_1
L'appellante ha sostenuto che il Tribunale avrebbe errato nel rigettare la domanda su punti non discussi in primo grado (parentela, consenso, reddito), e ha contestato le motivazioni relative all'idoneità alloggiativa (validità del certificato, necessità dei modelli S2 da tutti i proprietari, capienza dell'abitazione e età dei figli). Ha altresì lamentato la violazione del diritto all'unità familiare e del supremo interesse del minore.
Si è costituito in giudizio il , contestando le doglianze dell'appellante e Controparte_1
chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, ribadendo la correttezza dell'operato amministrativo e la carenza di prova sui requisiti di legge.
Motivi della Decisione
La Corte d'Appello è chiamata a verificare la correttezza della sentenza di primo grado che ha respinto la domanda di rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare.
Il diritto al ricongiungimento familiare, sebbene fondamentale, è subordinato al rispetto di specifici requisiti previsti dal Testo Unico sull'Immigrazione (D.Lgs. 286/1998) e dal relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 394/1999), la cui prova grava sul richiedente. L'Art. 29 TUI, in particolare, richiede la dimostrazione della disponibilità di un alloggio idoneo e di un reddito minimo annuo. Per
i figli minori, è altresì necessario il consenso dell'altro genitore, se esistente.
Il Tribunale di primo grado ha correttamente rilevato che il ricorrente, sul quale gravava il relativo onere, non ha provato il rapporto di parentela con i minori e Parte_2 CP_2
omettendo di produrre le opportune certificazioni legalizzate e apostillate dalle autorità consolari italiane e accompagnate da traduzione in italiano.
Analogamente, il ricorrente non ha allegato né provato nulla in merito all'esistenza del consenso al ricongiungimento da parte dell'altro genitore o alla sua assenza.
3 Infine, il Tribunale ha accertato la mancanza di prova della disponibilità di un reddito minimo annuo da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere.
Queste carenze probatorie, relative a requisiti essenziali e dirimenti per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, non colmate nel presente grado di giudizio, sono state correttamente individuate dal Giudice di primo grado e sono di per sé sufficienti a giustificare il rigetto della domanda. L'omissione di tali prove rende superfluo l'accertamento di ulteriori requisiti, come quello dell'idoneità alloggiativa, come correttamente statuito dal Tribunale.
Le argomentazioni dell'appellante, che sostengono che tali punti non sarebbero stati oggetto di discussione o contestazione in primo grado, non trovano riscontro negli atti. La comparsa di costituzione del in primo grado ha chiaramente evidenziato che il Controparte_1
provvedimento di rigetto della era basato su molteplici e distinte motivazioni, incluse CP_3
quelle relative alla mancanza di prova dei requisiti fondamentali.
Per quanto riguarda le specifiche contestazioni sull'idoneità alloggiativa, la Corte rileva quanto segue:
• Mancanza dei modelli S2 e interpretazione dell'Art. 7 del contratto di locazione:
L'appellante sostiene che il consenso di tutti i proprietari non sarebbe necessario, data la clausola del contratto di locazione (Art. 7) che permette di immettere nell'alloggio persone facenti parte del nucleo familiare. Tuttavia, l'Art. 7 del contratto di locazione specifica che l'immobile è adibito a uso esclusivo del conduttore e delle "persone attualmente con lui conviventi". I figli residenti all'estero, non essendo conviventi al momento della domanda, non potevano essere contemplati da tale clausola. La richiesta dei modelli S2 da tutti i locatori era pertanto necessaria per una corretta istruttoria;
• Validità del certificato di idoneità alloggiativa: L'argomentazione dell'appellante sulla validità illimitata del certificato di idoneità alloggiativa è infondata. L'Art. 41 del D.P.R.
445/2000 stabilisce chiaramente una validità di sei mesi per le certificazioni che non attestano stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni. Il certificato di idoneità alloggiativa rientra in quest'ultima categoria, essendo un documento che attesta una situazione di fatto suscettibile di modifiche nel tempo (es. cambio di normativa, numero di occupanti, condizioni dell'immobile). La ha correttamente applicato la norma;
CP_3
• Capienza dell'abitazione: l'abitazione, già occupata da due persone, aveva un'idoneità alloggiativa per un massimo di tre, insufficiente per accogliere i due figli.
4 Infine, la lamentata violazione del diritto all'unità familiare e del supremo interesse del minore non può condurre all'accoglimento dell'appello. Sebbene tali principi siano fondamentali, il loro riconoscimento non può prescindere dal rispetto dei requisiti di legge. L'Amministrazione ha agito conformemente alla legge, e la legittimità del provvedimento impugnato deve essere apprezzata con riferimento al momento della sua adozione (tempus regit actum).
Per tutte le suindicate ragioni, la sentenza di primo grado appare immune da censure e deve essere integralmente confermata. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione V Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1569/2025 del Tribunale di Milano, ogni diversa istanza ed Parte_1
eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. RESPINGE l'appello proposto da e, per l'effetto, CONFERMA integralmente Parte_1
la sentenza n. 1569/2025 del Tribunale di Milano.
2. CONDANNA l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di Parte_1 giudizio in favore del , che si liquidano in € 3.966,00, oltre spese Controparte_1
generali forfetarie, IVA e CPA come per legge.
3. Dichiara sussistere le condizioni affinché l'appellante sia tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato al momento dell'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio della Corte d'Appello, il 2.7.2025
IL Consigliere Aus. est. Il Presidente
Marc Anthony Gambardella Paola Tanara
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quinta civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
PAOLA TANARA Presidente
ANNA FERRARI Consigliere
MARC ANTHONY GAMBARDELLA Consigliere Aus. rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n./2025, promossa da:
(C.F.: ), nato a Sam Pathe, in [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Sondrio (SO), via Stelvio, nr. 32, rappresentato e difeso dall'Avv. Margherita Della Nave (C.F.:
) del Foro di Sondrio, con studio in Sondrio, Via Trento n. 13/C, come da C.F._2
procura in atti.
– Appellante –
contro
, C.F.: , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato ex lege presso l'Avvocatura di Stato di Milano, Via Freguglia n. 1.
– Appellato –
avverso la sentenza n. 1569/2025, resa inter partes dal Tribunale di Milano, Sezione Specializzata
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea, in
1 persona del Giudice Onorario Dott.ssa Patrizia Mazzoleni, R.G. n. 9646/2024, pubblicata il
24.2.2025.
Conclusioni delle Parti:
Per l'Appellante : "In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti Parte_1
in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1569/2025 emessa dal
Tribunale di Milano, Sezione specializzata immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, Giudice Dott.ssa Patrizia Mazzoleni, nell'ambito del giudizio N.R.G. 9646/2024, depositata in cancelleria in data 24.2.2025, e per il conseguente accoglimento di tutte le conclusioni di primo grado che qui si riportano pedissequamente: 'NEL
MERITO: Accertare, riconoscere, dichiarare e revocare il provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio di nulla osta al ricongiungimento familiare inoltrato da per eccesso di potere Parte_1
per travisamento ed erronea valutazione dei fatti per le motivazioni sopra esposte. Per l'effetto disporre il rilascio del visto d'ingresso per ricongiungimento familiare a favore di Parte_2
(C.F.: ), figlio, nato a Sinthian Mamadou in [...], in data [...], C.F._3
residente in [...], e (C.F.: ), figlio, nato a [...]_2 C.F._4
Mamadou in Senegal (EE), in data 20/2/2006, residente in [...]. Con vittoria di spese e onorari di giudizio."
Per l'Appellato : "Voglia la Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, Controparte_1
in via principale e nel merito, rigettare l'appello proposto dal Sig. e, per l'effetto, Parte_1
confermare integralmente la sentenza n. 1569/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Specializzata
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea, con vittoria di spese e onorari di giudizio."
Svolgimento del Processo:
Con ricorso depositato in data 12 marzo 2024 (R.G. n. 9646/2024), il Signor adiva il Parte_1
Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera
Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea, per contestare il provvedimento di rigetto dell'istanza di nulla osta al ricongiungimento familiare per i suoi due figli minori, e Parte_2 [...]
emesso dalla Prefettura di Milano in data 24 ottobre 2023. CP_2
La aveva motivato il rigetto con la mancanza dei modelli S2 e dei documenti d'identità dei CP_3
proprietari dell'alloggio, la scadenza del certificato di idoneità alloggiativa e l'inadeguatezza della capienza dell'abitazione.
2 Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1569/2025, pubblicata il 24 febbraio 2025, respingeva il ricorso del Signor rilevando la mancanza di prova del rapporto di parentela con i Parte_1
minori, del consenso dell'altro genitore o della sua assenza, e della disponibilità di un reddito sufficiente. Il Tribunale riteneva tali omissioni probatorie dirimenti e superflua l'ulteriore valutazione dell'idoneità alloggiativa. Le spese di lite venivano compensate.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il Signor chiedendone la riforma integrale. Parte_1
L'appellante ha sostenuto che il Tribunale avrebbe errato nel rigettare la domanda su punti non discussi in primo grado (parentela, consenso, reddito), e ha contestato le motivazioni relative all'idoneità alloggiativa (validità del certificato, necessità dei modelli S2 da tutti i proprietari, capienza dell'abitazione e età dei figli). Ha altresì lamentato la violazione del diritto all'unità familiare e del supremo interesse del minore.
Si è costituito in giudizio il , contestando le doglianze dell'appellante e Controparte_1
chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, ribadendo la correttezza dell'operato amministrativo e la carenza di prova sui requisiti di legge.
Motivi della Decisione
La Corte d'Appello è chiamata a verificare la correttezza della sentenza di primo grado che ha respinto la domanda di rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare.
Il diritto al ricongiungimento familiare, sebbene fondamentale, è subordinato al rispetto di specifici requisiti previsti dal Testo Unico sull'Immigrazione (D.Lgs. 286/1998) e dal relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 394/1999), la cui prova grava sul richiedente. L'Art. 29 TUI, in particolare, richiede la dimostrazione della disponibilità di un alloggio idoneo e di un reddito minimo annuo. Per
i figli minori, è altresì necessario il consenso dell'altro genitore, se esistente.
Il Tribunale di primo grado ha correttamente rilevato che il ricorrente, sul quale gravava il relativo onere, non ha provato il rapporto di parentela con i minori e Parte_2 CP_2
omettendo di produrre le opportune certificazioni legalizzate e apostillate dalle autorità consolari italiane e accompagnate da traduzione in italiano.
Analogamente, il ricorrente non ha allegato né provato nulla in merito all'esistenza del consenso al ricongiungimento da parte dell'altro genitore o alla sua assenza.
3 Infine, il Tribunale ha accertato la mancanza di prova della disponibilità di un reddito minimo annuo da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere.
Queste carenze probatorie, relative a requisiti essenziali e dirimenti per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, non colmate nel presente grado di giudizio, sono state correttamente individuate dal Giudice di primo grado e sono di per sé sufficienti a giustificare il rigetto della domanda. L'omissione di tali prove rende superfluo l'accertamento di ulteriori requisiti, come quello dell'idoneità alloggiativa, come correttamente statuito dal Tribunale.
Le argomentazioni dell'appellante, che sostengono che tali punti non sarebbero stati oggetto di discussione o contestazione in primo grado, non trovano riscontro negli atti. La comparsa di costituzione del in primo grado ha chiaramente evidenziato che il Controparte_1
provvedimento di rigetto della era basato su molteplici e distinte motivazioni, incluse CP_3
quelle relative alla mancanza di prova dei requisiti fondamentali.
Per quanto riguarda le specifiche contestazioni sull'idoneità alloggiativa, la Corte rileva quanto segue:
• Mancanza dei modelli S2 e interpretazione dell'Art. 7 del contratto di locazione:
L'appellante sostiene che il consenso di tutti i proprietari non sarebbe necessario, data la clausola del contratto di locazione (Art. 7) che permette di immettere nell'alloggio persone facenti parte del nucleo familiare. Tuttavia, l'Art. 7 del contratto di locazione specifica che l'immobile è adibito a uso esclusivo del conduttore e delle "persone attualmente con lui conviventi". I figli residenti all'estero, non essendo conviventi al momento della domanda, non potevano essere contemplati da tale clausola. La richiesta dei modelli S2 da tutti i locatori era pertanto necessaria per una corretta istruttoria;
• Validità del certificato di idoneità alloggiativa: L'argomentazione dell'appellante sulla validità illimitata del certificato di idoneità alloggiativa è infondata. L'Art. 41 del D.P.R.
445/2000 stabilisce chiaramente una validità di sei mesi per le certificazioni che non attestano stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni. Il certificato di idoneità alloggiativa rientra in quest'ultima categoria, essendo un documento che attesta una situazione di fatto suscettibile di modifiche nel tempo (es. cambio di normativa, numero di occupanti, condizioni dell'immobile). La ha correttamente applicato la norma;
CP_3
• Capienza dell'abitazione: l'abitazione, già occupata da due persone, aveva un'idoneità alloggiativa per un massimo di tre, insufficiente per accogliere i due figli.
4 Infine, la lamentata violazione del diritto all'unità familiare e del supremo interesse del minore non può condurre all'accoglimento dell'appello. Sebbene tali principi siano fondamentali, il loro riconoscimento non può prescindere dal rispetto dei requisiti di legge. L'Amministrazione ha agito conformemente alla legge, e la legittimità del provvedimento impugnato deve essere apprezzata con riferimento al momento della sua adozione (tempus regit actum).
Per tutte le suindicate ragioni, la sentenza di primo grado appare immune da censure e deve essere integralmente confermata. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione V Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1569/2025 del Tribunale di Milano, ogni diversa istanza ed Parte_1
eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. RESPINGE l'appello proposto da e, per l'effetto, CONFERMA integralmente Parte_1
la sentenza n. 1569/2025 del Tribunale di Milano.
2. CONDANNA l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di Parte_1 giudizio in favore del , che si liquidano in € 3.966,00, oltre spese Controparte_1
generali forfetarie, IVA e CPA come per legge.
3. Dichiara sussistere le condizioni affinché l'appellante sia tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato al momento dell'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio della Corte d'Appello, il 2.7.2025
IL Consigliere Aus. est. Il Presidente
Marc Anthony Gambardella Paola Tanara
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