Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 25/03/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
RG 947/2025 vol.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 947/2025 vol., promosso congiuntamente ex art. 473- bis.51 c.p.c., da
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. ZANNINI ANGELA presso il cui studio sito in Via Degli Orti 1 42035 CASTELNOVO NE MONTI è elettivamente domiciliata e
(C.F. ) CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI VALERIA presso il cui studio sito in VIA PANSA 6 42124 REGGIO NELL'EMILIA è elettivamente domiciliato CP_2
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figlio minore;
mantenimento figlia maggiorenne non autosufficiente
CONCLUSIONI
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di affidamento e mantenimento del minore nato a Parma in [...]_1
23.10.2012 nonché le condizioni di mantenimento della figlia maggiorenne delle parti nata a Montecchio Emilia (RE) in [...]_2
25.01.2007, non autosufficiente.
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 28.02.2025, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
Nel merito i genitori hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni che di seguito si trascrivono:
PER IL PIANO GENITORIALE
1. L'affidamento del figlio minore sarà condiviso ed i figli Per_1 continueranno a vivere nella casa familiare con la madre situata in via Gruara 71 che verrà a lei assegnata;
2. il padre si trasferirà presumibilmente a IB (sicuramente per le stagioni estive da maggio ad ottobre) ed avrà il diritto di vedere i figli due weekend al mese, compatibilmente con i loro impegni scolastici e la figlia , Persona_2 essendo maggiorenne, deciderà autonomamente quando e come trascorrere il tempo con il padre;
3. Per inizialmente il padre lo prenderà un solo week end al mese dal Per_1 venerdì dopo scuola alla domenica sera avendo già parlato con gli insegnati ed essendosi assicurato che questo non pregiudichi in alcun modo il rendimento scolastico;
Più in là cercherà di organizzarsi 2 volte al mese dal sabato dopo scuola fino alla domenica sera.
4. Le vacanze natalizie saranno indicativamente divise tra i genitori e vedranno trascorrere la maggior parte del tempo con il padre, dividendo ad Per_1 anni alterni tra il padre e la madre i seguenti periodi : dal 25 dicembre al 1 gennaio, e dal 2 gennaio a 6 gennaio (per l'anno 2025 il primo periodo spetterà al padre) in modo da compensare il tempo passato separato da lui durante l'anno; le vacanze estive saranno suddivise tenendo conto che il padre abiterà in zona balneare quindi potrà tenere per periodi più Per_1 prolungati indicativamente di almeno 15 giorni per ogni mese estivo, anche non consecutivi, fino alla riapertura della scuola (mese di giugno, luglio ed agosto ed una settimana a settembre) tenuto conto anche della volontà del minore in base a quelle che saranno le proprie esigenze (amici, interessi, hobby, ecc) coinvolgendo lo stesso nella pianificazione del periodo vacanziero con dialogo aperto con i genitori ed in base alle esigenze di entrambi;
le vacanze pasquali saranno trascorse a metà; i ponti saranno trascorsi con il genitore con cui i figli trascorrono il weekend più vicino;
PER IL PIANO ECONOMICO
I comproprietari dell'immobile meglio descritto nelle premesse del presente ricorso:
-i SI.ri e avevano acquistato in data 08.03.2016 dalla Pt_1 CP_1 Controparte_3
(P. IVA con sede in Bologna via Vicolo dell'Orto, 2 con compravendita
[...] P.IVA_1 a firma Notaio Dr. registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia Persona_3 in data 06.04.2026 n. 4806 serie 1T repertorio n. 85868 raccolta n. 10337 la prima villetta a schiera facente parte del complesso “Caseggiato dei Gatti”sito in Comune di Poviglio (RE) con ingresso da via Gruara n. 71, tale unità immobiliare è censita al Catasto Fabbricati del Comune di Poviglio (RE)al foglio 29 con le particelle:
429 sub 35, via Gruara n. 71, p. T.-1-2 Zona Censuaria U. Categoria F3.
429 sub. 36 via Gruara n. CM, p. T., Zona Cansuaria U., Categoria F3.
-il prezzo convenuto tra le parti era pari ad €. 76.923,00 (settantaseimilanovecentroventitre,00) i quali hanno contratto mutuo ipotecario con Banco Popolare Società Cooperativa per l'importo di €. 166.000,00 (centosessantaseimila,00) con atto a firma Notaio Dr. . Persona_3 nonché cointestatari del mutuo ipotecario di cui sopra, in previsione della separazione della loro convivenza, hanno raggiunto i seguenti accordi:
5. il SI. si impegna a cedere la propria quota, pari al 50% CP_1 dell'immobile di cui sopra, su cui risulta attualmente l'ipoteca del suddetto mutuo fondiario, alla sig.ra la quale all'esito dell'intervenuta Pt_1 cessione diverrà quindi esclusiva proprietaria di tale immobile al 100%.
6. la SI.ra si impegna ad accollarsi al 100% l'intero mutuo fondiario di Pt_1 cui sopra;
7. la SI.ra - a fronte della cessione del 50% della quota del SI. – Pt_1 CP_1 si impegna a versare allo stesso la somma omnicomprensiva di €. 12.000,00 in due rate la prima di €. 6000,00 alla firma del presente ricorso, la seconda di €. 6.000,00 avanti al notaio al momento dell'atto di trasferimento dell'immobile in favore della SI.ra e dell'accollo dell'intero mutuo Pt_1 fondiario a carico della stessa;
8. il SI. accetta a tacitazione di ogni pretesa sull'immobile di cui CP_1 sopra la somma omnicomprensiva di €. 12.000,00 suddivisa in due rate come al punto che precede, oltre alla propria liberazione quale cointestatario del mutuo fondiario di cui sopra, rimanendo quale mero garante dello stesso mutuo;
9. i suddetti atti sia quello di trasferimento quota del 50% e quello relativo al contestuale accollo del mutuo fondiario dovranno avvenire avanti Notaio scelto dalla SI.ra entro e non oltre due mesi dalla sentenza. Pt_1
10. Pertanto, alla luce di quanto sopra la casa verrà assegnata alla signora che ne diventerà esclusiva proprietaria a seguito di trasferimento Pt_1 della quota del 50% del accollandosi l'intero mutuo fondiario, mentre il CP_1 sig. rimarrà quale mero garante rinunciando alla quota di sua spettanza CP_1 a fronte anche del versamento della somma omnicomprensiva di cui sopra.
11. Nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere deliberato l'accollo del mutuo alle condizioni di cui sopra, il SI. dichiara di impegnarsi a CP_1 trasferire comunque – a fronte del pagamento della somma di €. 12.000,00 in due rate, l'una alla firma del presente ricorso l'altra al momento dell'atto di trasferimento della quota avanti al Notaio in favore della SI.ra e a Pt_1 tacitazione di ogni pretesa sull'immobile stesso – la propria quota del 50% dell'immobile alla sig.ra rimanendo egli cointestatario del mutuo di Pt_1 cui sopra, a fronte dell'impegno della SI.ra a pagare l'intero Pt_1 mutuo.
12. La signora si accolla totalmente anche le spese notarili riguardanti il trasferimento di proprietà e la rinuncia della quota dell'ex compagno, oltre alle spese relative alle pratiche di accollo del mutuo fondiario.
13. Il SI. continuerà a risiedere nella casa familiare fino al mese di marzo CP_1 2025 e si impegna a pagare la sua quota del mutuo e a contribuire alle spese domestiche fino alla sua uscita. Non appena uscirà -indicativamente come detto marzo 2025 - cambierà immediatamente residenza.
14. è autorizzato, sin da ora, a prelevare i suoi effetti personali e la parte di CP_1 mobilio a cui ha contribuito, dall'immobile situato in via Gruara e a mantenerne parte nella casa familiare (in garage o in altro luogo d'accordo con la ex compagna fino a che non riuscirà ad organizzare il trasloco definitivo, che comunque dovrà avvenire entro tre mesi dalla data del provvedimento).
15. La SI.ra dall'uscita dell'ex compagno, si impegna a procedere con Pt_1 la voltura delle utenze a suo nome e a farsi carico delle spese ordinarie sino all'uscita del SI. e straordinarie in via esclusiva dalla firma dell'atto CP_1 notarile di trasferimento del 50% dell'immobile in suo favore.
16. Il SI. si impegna a versare un contributo mensile al mantenimento dei CP_1 figli di € 600 complessivi (300 euro per e 300 per quando uscirà Per_2 Per_1 dalla casa familiare, fino al raggiungimento dell'autonomia economica di ciascuno per la propria quota;
17. Le parti si impegnano a pagare le spese straordinarie nella misura del 50% per i figli come da Protocollo in uso presso il Tribunale (prot. Giugno 2023) ; le spese extra- assegno che richiedono il preventivo accordo devono essere proposte in forma scritta (e-mail, whatsapp, sms, etc..) all'altro genitore, il quale dovrà manifestare l'eventuale motivato dissenso in forma scritta entro 10 giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà considerato come consenso alla spesa. Per tutte le spese extra-assegno, il genitore che ha anticipato la spesa è tenuto a consegnare all'altro, entro 30 giorni, idonea documentazione attestante l'avvenuto esborso sostenuto, il quale dovrà eseguire il rimborso pro quota entro i successivi 15 giorni dal ricevimento della documentazione.
18. L'assegno unico erogato per i figli sarà interamente destinato alla SI.ra come già nei fatti;
Pt_1
19. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
20. Le parti si impegnano a mantenere una comunicazione costante riguardo alla crescita e alla salute dei figli, con aggiornamenti periodici sul loro benessere e le loro necessità e ad intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità in questo periodo delicato di separazione rivolgendosi ad una psicoterapeuta esperta nell'età evolutiva che le parti di comune accordo individueranno per fornire aiuto ad Per_1
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale del figlio minore cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali.
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -51 c.p.c.
- Omologa le condizioni concordate tra le parti da 1 a 4 e da 16 a 20 come sopra trascritte
- Prende atto delle condizioni concordate tra le parti da 5 a 15 come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 20.03.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Francesco Parisoli