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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 29/09/2025, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Maria Iandiorio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1039 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: " Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) ", decisa ex art. 281- quinquies c.p.c., vertente
TRA
, (C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Rita D'Amore, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Atripalda (Av) alla Rampa
S. Pasquale n. 6,
-attrice-
E
, (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Sara CP_1 C.F._2
Shantala Ziccardi, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, al Viale della Tecnica n.
177,
-convenuta-
E
, (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Sara Controparte_2 C.F._3
Shantala Ziccardi, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, al Viale della Tecnica n.
177, -convenuta-
E
, (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Sara Shantala Ziccardi, elettivamente CP_3
domiciliato presso il suo studio, in Roma, al Viale della Tecnica n. 177,
-convenuta-
VIA DE CONCILIIS N. Controparte_4
14 CAP 83100 (Partita IVA ) P.IVA_1
-convenuto contumace-
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza, in presenza delle parti, del
17.09.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Sul fatto
Con atto di citazione, l'attrice ha convenuto in giudizio le convenute Parte_1
, e al fine di chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_2 CP_3 CP_1
“Voglia l'Onorevole Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza disattesa, anche in via istruttoria e incidentale, accertare la contitolarità del libretto bancario n. 0412/00001571 tra le germane e per l'effetto ordinare ai sensi Pt_1 dell'art. 948 c.c.:
- alle germane , e di acconsentire allo svincolo della somma di euro CP_3 CP_1 CP_2
20.000 (ventimila) oltre interessi essa spettante. Parte_1
- all'istituto sede di in via de Conciliis n. 14 83100 l'immediato CP_4 Controparte_4 CP_4
svincolo della somma di pertinenza dell'attrice ”. Parte_1
Ha esposto di essere titolare presso la di Torino, filiale di con sede Controparte_5 CP_4 in via De Conciliis n. 14, del libretto n. 0412\00001571, unitamente alle sorelle, odierne convenute, per un totale di € 80.000 oltre interessi, con poteri di disposizione esclusivamente congiunti, somma accantonata per garantire il soddisfacimento dei bisogni della de cuius, , loro madre, Persona_1 deceduta in data 23.11.2023.
Ha adito questo Tribunale per ottenere lo svincolo immediato della propria quota, poiché in gravi difficoltà economiche. Ha rappresentato di aver più volte richiesto alle proprie sorelle anche attraverso messaggi di whatsapp, di voler svincolare la propria quota, perché il suo lavoro è a tempo determinato e avrebbe percepito solo una pensione ed è, inoltre, titolare di un finanziamento per la ristrutturazione dell'appartamento di sua proprietà, senza che le germane dessero alcun riscontro.
Peraltro, in seguito al decesso della madre, aveva tentato di vendere la propria quota della casa materna, sita in alla Via Roma n. 22. CP_4
Ha poi proposto domanda di mediazione, la quale ha sortito esito tentativo per mancata comparizione delle convenute, in data 11.03.2024.
Ha citato in giudizio l sede di via De Conciliis n. 14, Controparte_4 CP_4 presso cui sono depositate le somme di cui al libretto, ma l'ente è rimasto contumace.
Si sono costituite le germane convenute, che hanno rappresentato di non aver mai opposto alcun rifiuto alla distribuzione delle somme presenti sul libretto, anche nel loro interesse diretto, ma manifestando prioritariamente la necessità di definire tutte le questioni ereditarie prima di procedere alla distribuzione, tra cui, appunto, la necessità di ristrutturare la casa, attività per la quale la somma di ottantamila euro doveva essere destinata.
Rappresentavano che l'odierna parte attrice era stata noncurante di tutti gli aspetti relativi agli adempimenti ereditari e che era stato ritenuto di valutare prima le spese da sostenere e poi distribuire gli importi anche con riferimento all'immobile di cui le sono oggi piene proprietarie;
e che Pt_1 successivamente erano venute a conoscenza della volontà dell'attrice previa definizione della vendita della quota dell'immobile. Hanno depositato comunicazione tra i legali delle parti del 30.01.2024, in cui dichiaravano: …” la volontà delle mie clienti di procedere allo svincolo delle somme presenti sul libretto bancario, previa definizione della vendita della quota dell'immobile sito in via Roma CP_4
n. 22, così da consentire la definizione di tutti i rapporti pendenti con la Sig.ra Parte_1
ed evitare il ricorso all'autorità giudiziaria come disposto dall'art. 1772 c.c.”.
[...]
La volontà dichiarata è stata manifestata dalle convenute anche all'esito della convocazione in mediazione, con pec del 12.02.2024 e deducevano che, pertanto, tale giudizio era stato intrapreso per accertare una circostanza mai contestata e documentalmente provata. Parte attrice aveva, quindi, abusato del diritto di azione giudiziaria per una domanda inammissibile e infondata, anziché attenersi alle indicazioni contenute nella pec del 30.01.24, con la quale si invitava a fissare un appuntamento in banca per procedere allo svincolo, a cui la stessa non aveva mai provveduto.
Hanno, quindi, rassegnato, le seguenti: conclusioni
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversaria richiesta, dichiarare l'inammissibilità della domanda e comunque la sua infondatezza, nonchè la cessazione della materia del contendere e per l'effetto condannare la Sig.ra per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per i Parte_1 motivi meglio rappresentati nella presente comparsa. Con vittoria di spese e compensi professionali”. Istruita la causa con deposito delle memorie integrative, all'udienza del 17.09.2024, è stata ritenuta la causa matura per la decisione ex art. 281-quinquies cpc e all'udienza del 17.09.2025 è stata riservata in decisione.
L'Istituto bancario non si è costituito, nonostante la rituale notifica e pertanto va dichiarata la contumacia.
In diritto
L'articolo 1772 del codice civile, statuisce che "se più sono i depositanti di una cosa ed essi non si accordano circa la restituzione, questa deve farsi secondo le modalità stabilite dall'autorità giudiziaria".
La stessa norma si applica quando a un solo depositante succedono più eredi, se la cosa non è divisibile.
La Corte di Cassazione, Prima sezione civile, con sentenza n. 19997 del 14/10/2005, ha affrontato il problema di un libretto a deposito di risparmio cointestato a firma congiunta ed in particolare la questione dello svincolo delle somme riposte in esso. Ha chiarito che in un libretto bancario a firma congiunta, per poter effettuare qualsiasi operazione, è necessaria la firma di tutti i cointestatari, i quali sono tenuti a esprimere il loro consenso all'unanimità.
Le previsioni contenute nelle Norme Bancarie Uniformi richiedono il consenso di tutti gli eredi/cointestatari del libretto, per compiere operazioni bancarie.
Si ricorda infatti come l'articolo 13 delle Norme Bancarie Uniformi prevede che la facoltà di compiere operazioni bancarie o di dare disposizioni relative al conto, possa essere esercitata soltanto su conformi istruzioni scritte di tutti i cointestatari/eredi (quindi con la firma di tutti gli eredi).
Pur partendo da tali considerazioni, però, la Corte evidenzia come, nel caso della mancanza dell'assenso di tutti i cointestatari/eredi di un libretto di risparmio, non può certo venirsi a creare una situazione che impedisca all'infinito alla banca la possibilità di rimborsare agli eredi le somme versate nel suddetto libretto.
Tanto premesso, nel conto corrente bancario intestato a due o più persone, i rapporti interni tra correntisti sono regolati dall'art. 1298 c.c., comma 2, in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente, con la conseguenza che non solo si deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto (Cassazione civile sez. lav., 27/07/2020, n.15966).
Non risultando diversamente, preso atto della formale non opposizione delle convenute, il Giudice adito deve disporre la restituzione delle somme stesse in parti uguali a ciascuno dei depositanti.
Nel caso di specie, non essendo state sollevate contestazioni, le quote vanno ripartite in parti uguali e con condanna delle convenute a pagare la somma di € 20.000,00 in favore della parte attrice.
Sulle spese
Le convenute negli atti di causa hanno reiterato la richiesta della cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio, ed hanno richiesto specifica udienza di trattazione orale, ribadendo “la propria disponibilità alla distribuzione in parti uguali delle somme presenti sul libretto bancario oggetto di causa, evitando l'emissione della sentenza”, con “compensazione delle spese di lite.”
Parte attrice ha rifiutato la compensazione, sostenendo che il giudizio si è reso necessario per ottenere lo svincolo delle somme.
Nel caso in esame, sembra essersi addivenuti ad una situazione di stallo, poiché le operazioni sul citato libretto possono essere svolte solo congiuntamente tra tutte le titolari.
Disposta la spettanza della citata somma di € 20.000,00 in favore di Parte_1 occorre analizzare chi ha sostanzialmente reso necessaria l'introduzione del presente giudizio.
è deceduta il 28.11.2023 e con raccomandata del 13.2. 202? (l'anno è incerto, non Persona_1 essendo l'allegato ben leggibile), l'avv. di parte attrice richiedeva alle convenute, per conto della sua assistita, il pagamento della somma di € 20.000,00, quale quota di sua spettanza del libretto cointestato.
Parte attrice ha, altresì, prodotto messaggistica whatsapp dalla quale si legge chiaramente che una delle convenute -riscontrata la richiesta di pagamento da parte della sorella odierna attrice- rispondeva che “a noi tre invece interessa il preventivo per sistemare questione casa” con ciò lasciando intendere che sebbene non vi fosse opposizione al pagamento della somma di spettanza in favore di
[...]
avevano deciso di utilizzare la somma per la ristrutturazione della casa materna. Pt_1
A questo fa seguito la mediazione preliminare all'odierno giudizio svoltasi in data 11 Marzo 2024 e conclusasi con verbale negativo per ingiustificata assenza delle odierne convenute.
Con riscontro alla missiva del 19 gennaio 2024, l'avvocato di parti convenute, dava atto della “volontà delle mie clienti di procedere allo svincolo delle somme presenti sul libretto bancario, previa definizione della vendita della quota dell'immobile sito in via Roma n. 22, così da consentire CP_4 la definizione di tutti i rapporti pendenti con la Sig.ra ed evitare il ricorso Parte_1 all'autorità giudiziaria come disposto dall'art. 1772 c.c..
Si resta pertanto in attesa di conoscere le modalità attraverso le quali la Sua cliente intende definire la vendita della quota dell'immobile e dunque addivenire ad una definizione di tutti i rapporti in essere.”
Appare pertanto evidente che la dichiarazione di disponibilità a pagare la somma di euro 20.000,00 era subordinata alla verifica della possibilità di vendita della casa in questione, situazione ben diversa da quanto prospettato all'udienza della 17 settembre 2025 in cui vi è stata una disponibilità mera da parte delle convenute.
A questo fa, tuttavia, seguito la mail del 31.1.2024, ove l'avv. D'Amore scriveva: “Le comunico che sabato 3\02 p.v. alle ore 9.30 il titolare dell'Agenzia Immobiliare Toscano di Avellino, si recherà presso l'abitazione di via Roma di proprietà delle germane al fine di quantizzare la quota Pt_1 di proprietà di essa;
pertanto, la invito a comunicare del suddetto sopralluogo alle Parte_1 sue assistite”, con ciò evidentemente aprendo una possibilità all'acquisto della casa anche da parte della attrice.
Tuttavia, con mail del 12.2.2024, l'avvocato di parti convenute, nel prendere atto dell'invito alla mediazione, manifestava perplessità, poiché “come da precedenti scambi, le mie clienti al fine di definire tutte le questioni ancora pendenti, erano in attesa di ricevere dalla Sig.ra Parte_1 la stima dell'immobile all'esito del sopralluogo da Lei stessa comunicato e al quale le mie
[...] clienti hanno presenziato.”
E', pertanto, evidente che l'ostilità di entrambe le parti ha rallentato una pacifica comunicazione portando alla inevitabile conclusione che l'intervento del giudice si è reso necessario per colpa di tutti, non potendosi ravvisare una condotta lineare e concreta né dall'una né dall'altra parte: le convenute, infatti, subordinavano il pagamento delle somme alla vendita dell'abitazione e l'attrice dava ingresso al giudizio pur avendo, con mail del 31 gennaio 2024, individuato un agente immobiliare per la valutazione della casa stessa con ciò dando motivo di ritenere che fosse possibilista in ordine alla vendita dell'abitazione in questione prima di procedere alla ripartizione delle somme.
Le spese vanno pertanto compensate non potendosi profilare alcuna soccombenza colpevole.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede, in accoglimento della domanda:
- dichiara la Contumacia dell sede di via De Conciliis n. Controparte_4 CP_4
14;
- DISPONE la suddivisione in parti uguali tra le parti in causa di eventuali residui attivi e/o saldi negativi e spese, del libretto bancario n. 0412/00001571, oltre interessi legali, acceso presso
[...]
di Torino, filiale di con sede in via De Conciliis n. 14; Controparte_4 CP_4 - AUTORIZZA, di Torino, filiale di con sede in via De Conciliis n. 14, in Controparte_4 CP_4 pers. del leg. rapp. p.t., a svincolare, in favore di ciascuna delle parti, le quote dovute sul libretto bancario n. 0412/00001571, suddivise come nel capoverso che precede;
- compensa le spese di lite
Così deciso
Avellino il 29.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Iandiorio