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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 12/01/2026, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 441/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ABETE FRANCESCO, Presidente
AB SA, TO
GRASSO BARBARA MODESTA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4835/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Pzza Minucipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Napoli Obiettivo Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 142337-1079 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175367-57558 TARI 2019
- INTIMAZIONE n. 20240002179480135444767 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22478/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CF_Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo nr.142337/1079 notificatogli il 15/1/25, nonché l'intimazione ad adempiere n.20240002179480135444767, notificatagli in pari data, relativi a Tari anni 2018-2029 e 2023, per l'importo di complessivi € 11.433,12.
A sostegno del ricorso il ricorrente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per avere sublocato l'immobile oggetto di imposta in data 3 gennaio 2018 deducendo che da tale data non svolgeva l'attività di officina nel locale oggetto di tassazione , attività che veniva svolta da altro conduttore che smaltiva regolarmente i rifiuti speciali.
In subordine ha dedotto che il Comune di Napoli aveva individuato erroneamente l'immobile di Indirizzo_1 come immobile adibito ad uso commerciale “carrozzeria-officina elettrauto” omettendo di applicare gli abbattimenti previsti dall'art. 8 Regolamento comunale e di aver già proposto nel 2018 ricorso per i medesimi motivi, che erano stati accolti.
Si è costituita in giudizio Municipia precisando che la contestazione riguardava solo gli immobili adibiti ad officina;
che il ricorrente non aveva osservato la normativa regolamentare per l'esclusione dell'imposta
(art. 7 regolamento comunale) che prevede in capo al contribuente l'onere di trasmissione all'ente comunale di tutta la documentazione relativa allo smaltimento dei rifiuti.
Ha poi dedotto che analogo ricorso, per le medesime argomentazioni svolte nel presente giudizio, erano state svolte con un precedente giudizio, relativo a Tari 2020, che era stato respinto con sentenza di questa Corte del 10/3/25, affermandosi che il subaffitto aveva riguardato una minima parte dell'officina
(30% della superficie), come evincibile dalla planimetria catastale prodotta.
All'udienza del 15 dicembre 2025 fissata per la trattazione del ricorso, la Corte riservava la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
In via preliminare va osservato che il ricorrente ha dedotto di aver sublocato l'immobile il 3 gennaio 2018 ad altro soggetto, che in qualità di conduttore, provvede allo smaltimento dei rifiuti speciali in via autonoma.
Al riguardo va richiamato sul punto, ossia sull'esistenza del contratto di sublocazione dell'immobile de quo, il giudicato esterno formatosi in relazione all'anno di imposta 2020, ricorso che è stato respinto dalla
Corte di giustizia tributaria di Primo grado, sent. nr. 19358/2024, rigetto confermato dalla CTR Campania con sentenza emessa in data 10/3/25; in tale giudicato si afferma, pur riconoscendosi il subaffitto dei locali tassati, che esso aveva riguardato una minima parte della superficie, non determinata dal ricorrente, come dimostrato dalle quietanze del subconduttore riferite al 30% delle utenze pagate al locatore, non evidenziata con una perizia tecnica asseverata e non determinabile e che il ricorrente non depositava nel precedente giudizio alcuna documentazione a sostegno del proprio assunto.
Nel presente giudizio il ricorrente per gli anni oggetto di tassazione ha, invece, depositato i contratti posti in essere dall'affittuario con la ditta di smaltimento dei rifiuti speciali e stralci dei registri di carico e scarico dei rifiuti.
Pertanto, dal contratto di sublocazione emerge che, benchè relativa ad una minima parte della superficie, la tassa non è richiedibile per l'intera superficie al ricorrente, e che la stessa deve essere decurtata della parte oggetto del contratto di sublocazione, stante anche la prova documentale dell'assolvimento degli oneri di smaltimento dei rifiuti speciali da parte del subconduttore Nominativo_1.
In conclusione, va accolta la richiesta subordinata del ricorrente di ricalcolo della tassa Tari con riferimento all'immobile de quo che va decurtata della superficie, benchè minima, detenuta dal altro subconduttore.
Il parziale accoglimento giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando così provvede: accoglie il ricorso per quanto di ragione nei limiti indicati in parte motiva . Dichiara compensate tra le parti le spese processuali. Napoli, 15 dicembre 2025
Il Giudice est. Dr. Alessandra Tabarro Il Presidente Dr. Francesco Abete
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ABETE FRANCESCO, Presidente
AB SA, TO
GRASSO BARBARA MODESTA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4835/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Pzza Minucipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Napoli Obiettivo Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 142337-1079 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175367-57558 TARI 2019
- INTIMAZIONE n. 20240002179480135444767 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22478/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CF_Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo nr.142337/1079 notificatogli il 15/1/25, nonché l'intimazione ad adempiere n.20240002179480135444767, notificatagli in pari data, relativi a Tari anni 2018-2029 e 2023, per l'importo di complessivi € 11.433,12.
A sostegno del ricorso il ricorrente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per avere sublocato l'immobile oggetto di imposta in data 3 gennaio 2018 deducendo che da tale data non svolgeva l'attività di officina nel locale oggetto di tassazione , attività che veniva svolta da altro conduttore che smaltiva regolarmente i rifiuti speciali.
In subordine ha dedotto che il Comune di Napoli aveva individuato erroneamente l'immobile di Indirizzo_1 come immobile adibito ad uso commerciale “carrozzeria-officina elettrauto” omettendo di applicare gli abbattimenti previsti dall'art. 8 Regolamento comunale e di aver già proposto nel 2018 ricorso per i medesimi motivi, che erano stati accolti.
Si è costituita in giudizio Municipia precisando che la contestazione riguardava solo gli immobili adibiti ad officina;
che il ricorrente non aveva osservato la normativa regolamentare per l'esclusione dell'imposta
(art. 7 regolamento comunale) che prevede in capo al contribuente l'onere di trasmissione all'ente comunale di tutta la documentazione relativa allo smaltimento dei rifiuti.
Ha poi dedotto che analogo ricorso, per le medesime argomentazioni svolte nel presente giudizio, erano state svolte con un precedente giudizio, relativo a Tari 2020, che era stato respinto con sentenza di questa Corte del 10/3/25, affermandosi che il subaffitto aveva riguardato una minima parte dell'officina
(30% della superficie), come evincibile dalla planimetria catastale prodotta.
All'udienza del 15 dicembre 2025 fissata per la trattazione del ricorso, la Corte riservava la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
In via preliminare va osservato che il ricorrente ha dedotto di aver sublocato l'immobile il 3 gennaio 2018 ad altro soggetto, che in qualità di conduttore, provvede allo smaltimento dei rifiuti speciali in via autonoma.
Al riguardo va richiamato sul punto, ossia sull'esistenza del contratto di sublocazione dell'immobile de quo, il giudicato esterno formatosi in relazione all'anno di imposta 2020, ricorso che è stato respinto dalla
Corte di giustizia tributaria di Primo grado, sent. nr. 19358/2024, rigetto confermato dalla CTR Campania con sentenza emessa in data 10/3/25; in tale giudicato si afferma, pur riconoscendosi il subaffitto dei locali tassati, che esso aveva riguardato una minima parte della superficie, non determinata dal ricorrente, come dimostrato dalle quietanze del subconduttore riferite al 30% delle utenze pagate al locatore, non evidenziata con una perizia tecnica asseverata e non determinabile e che il ricorrente non depositava nel precedente giudizio alcuna documentazione a sostegno del proprio assunto.
Nel presente giudizio il ricorrente per gli anni oggetto di tassazione ha, invece, depositato i contratti posti in essere dall'affittuario con la ditta di smaltimento dei rifiuti speciali e stralci dei registri di carico e scarico dei rifiuti.
Pertanto, dal contratto di sublocazione emerge che, benchè relativa ad una minima parte della superficie, la tassa non è richiedibile per l'intera superficie al ricorrente, e che la stessa deve essere decurtata della parte oggetto del contratto di sublocazione, stante anche la prova documentale dell'assolvimento degli oneri di smaltimento dei rifiuti speciali da parte del subconduttore Nominativo_1.
In conclusione, va accolta la richiesta subordinata del ricorrente di ricalcolo della tassa Tari con riferimento all'immobile de quo che va decurtata della superficie, benchè minima, detenuta dal altro subconduttore.
Il parziale accoglimento giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando così provvede: accoglie il ricorso per quanto di ragione nei limiti indicati in parte motiva . Dichiara compensate tra le parti le spese processuali. Napoli, 15 dicembre 2025
Il Giudice est. Dr. Alessandra Tabarro Il Presidente Dr. Francesco Abete