Versione
14 agosto 1954
14 agosto 1954
Art. 1.
Per le cessazioni dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene effettuata, ai fini del trattamento di quiescenza, la ricongiunzione del servizio reso nelle categorie dei personali di ruolo dello Stato, compresi quelli delle Ferrovie dello Stato e delle altre Azienda autonoma statali, con il servizio prestato alla dipendenza di Enti locali con iscrizione agli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro, oppure a Casse, fondi, regolamenti convenzioni speciali di pensione esistenti presso gli Enti predetti, nonche' con il servizio comunque prestato con iscrizione ai su menzionati Istituti di previdenza.
Nei casi in cui ricorre l'applicazione del comma precedente, la ricongiunzione si effettua altresi' per i servizi non contemplati dal comma stesso, quando essa sia prevista dagli ordinamenti dello Stato, degli Istituti di previdenza o degli altri Enti che concorrino alla ricongiunzione medesima.
Per le cessazioni dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene effettuata, ai fini del trattamento di quiescenza, la ricongiunzione del servizio reso nelle categorie dei personali di ruolo dello Stato, compresi quelli delle Ferrovie dello Stato e delle altre Azienda autonoma statali, con il servizio prestato alla dipendenza di Enti locali con iscrizione agli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro, oppure a Casse, fondi, regolamenti convenzioni speciali di pensione esistenti presso gli Enti predetti, nonche' con il servizio comunque prestato con iscrizione ai su menzionati Istituti di previdenza.
Nei casi in cui ricorre l'applicazione del comma precedente, la ricongiunzione si effettua altresi' per i servizi non contemplati dal comma stesso, quando essa sia prevista dagli ordinamenti dello Stato, degli Istituti di previdenza o degli altri Enti che concorrino alla ricongiunzione medesima.
Giurisprudenza • 8
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 15/01/2013, n. 7Provvedimento: […] Il ricorrente invoca la mancata applicazione in sede di ricongiungimento delle disposizioni di cui all'art.1 della Legge n.523/1954, secondo il quale “Per le cessazioni dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presenteLeggi di più...
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