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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 12/11/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 954/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Marozzo Presidente dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore est. dott. Michele Delli Paoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 954/2024 promossa da:
nata in [...] il [...] NCF. Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a[...], elettivamente domiciliata in Novi Ligure via Garibaldi 91/C, presso lo studio dell'Avv. Carla Sgroi ricorrente contro nato il [...] a [...] c.f. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. BIUNDO GLORIA domiciliata P.zza C.F._2
Garibaldi, 13 15121 AL resistente con l'intervento di
Avv. Sabrina Rago, curatore speciale dei minori (31/01/2007) ed Persona_1 Pt_2
(06/05/2012)
[...]
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso telematicamente come di seguito riportato
RICORRENTE
Con le presenti note l'avvocato Sgroi precisa le proprie conclusioni insistendo in tutte le domande e richieste formulate con l'atto introduttivo del giudizio e successivi atti e verbali di causa. Chiede il totale accoglimento di quanto rassegnato dalla CT nella relazione depositata in atti. Si chiede il rigetto di tutto quanto rilevato eccepito e dedotto da parte avversa poiché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi.
Con riserva di depositare comparsa conclusionale ed eventuali repliche nei termini già indicati dal G.I.
RESISTENTE
pagina 1 di 16 Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
- dare atto che la figlia divenuta maggiorenne in corso di causa, potrà trascorrere Persona_1 giornate e periodi con il padre, da concordarsi di volta in volta con la medesima;
- affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con obbligo di Parte_2 reciproco rispetto, ferma la collocazione presso la madre;
- disporre che la figlia minore svolga un percorso psicologico presso il Servizio di Psicologia, come sollecitato dal Servizio Sociale , anche in riferimento alla disciplina del rapporto con il genitore non collocatario finché non emerga la possibilità che si prospetti una evoluzione positiva;
- confermate le altre condizioni stabilite nel decreto 5.3.2022. Con vittoria di spese del giudizio”.
Avv. Rago, Curatore speciale dei minori (31/01/2007) ed Persona_1 Pt_2
(06/05/2012);
[...]
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis:
1. disporre l'affidamento super esclusivo della minore alla madre, con collocazione prevalente presso l'abitazione della stessa;
Parte_2
2. disporre il prosieguo della presa in carico del nucleo famigliare da parte del Servizio Sociale;
3. disporre il prosieguo del servizio di educativa territoriale in favore della minore;
4. disporre il prosieguo della presa in carico della minore da parte del Servizio di NPI dell'SL AL;
5. disporre, sussistendone i presupposti, una eventuale graduale ripresa dei rapporti della minore Pt_2 con il padre, con la previsione di incontri in luogo neutro alla presenza di un
[...] ducatore/operatore dei Servizi Sociali, con tempi e modalità che saranno delineati esclusivamente dai Servizi incaricati e sempre nel rispetto dei desideri della ragazza, senza che ciò costituisca obbligo per la stessa;
6. disporre che la madre collabori con i Servizi nell'interesse di e dia informazioni relative a Pt_2 quest'ultima al padre almeno due volte a settimana a mezzo mail condivisa con i Servizi Sociali.
7. Con vittoria di spese e competenze di causa.”
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente esponeva quanto segue: nell'anno 2005 iniziava una convivenza more uxorio con il signor , dalla cui unione nascevano Controparte_1
due figlie: (31/01/2007) ed (06/05/2012); esponeva parte Persona_1 Parte_2
ricorrente che il rapporto di convivenza cessava nell'anno 2019, a causa delle reiterate condotte violente e maltrattanti del nei confronti della signora e delle figlie, vittime di CP_1 Parte_1
violenza assistita;
esponeva parte ricorrente che tale violenza, fisica e verbale, le aveva causato la frattura della mandibola, ed stata più volte denunciata alle forze dell'ordine, come risulta dagli atti di causa, sia nel 2008 che nel 2019; con decreto del 21 luglio 2020 del procedimento V.G. 65/2020, il
Tribunale di AL aveva stabilito che non vi fossero i presupposti per derogare alla regola dell'affidamento condiviso dei minori nonostante l'indiscussa gravità delle condotte tenute dal padre nei confronti della madre, in ragione del fatto che i genitori avessero raggiunto un accordo sulle modalità di visita e pernottamento delle bambine presso la casa paterna;
tuttavia, tenendo conto delle gravi condotte tenute in passato dal padre, il Collegio aveva ritenuto di affidare il nucleo familiare al controllo dell'ente incaricato, CI di Tortona, affinché monitorasse la condotta paterna, che pagina 2 di 16 necessitava ancora di sostegno per potenziare le proprie capacità genitoriali ed eventualmente
“chiedere la modifica urgente del regime di frequentazione padre/figlie, allorchè si manifestassero anche solo indici di mero rischio per l'incolumità o il benessere psicofisico delle minori”. Il Tribunale poneva a carico del resistente un contributo per il mantenimento delle figlie di € 200 ( €100 per ciascuna minore) oltre al 50% delle spese straordinarie.
Evidenziava ancora parte ricorrente che sin dal momento della separazione, l'odierno resistente signor non si era mai interessato delle figlie, né contribuendo al loro sostentamento economico, né CP_1 avendo cura di seguirle nell'educazione e nella crescita. In particolare il signor , non aveva CP_1
mai provveduto a versare alla ricorrente il contributo al mantenimento posto a suo carico a beneficio delle minori;
evidenziava ancora parte ricorrente che poiché il signor si era trasferito per CP_1
lavoro presso il Principato di Monaco, non aveva mai rispettato i termini e gli accordi per esercitare il diritto di visita delle figlie, che ha aveva visto sporadicamente (circa una volta al mese).
Concludeva parte ricorrente evidenziando il fatto che il totale disinteresse del padre, oltre alla sua lontananza geografica, aveva comportato e comporta grave danno per le figlie erano state private, molte volte, della possibilità di potere svolgere attività o accedere a servizi vari;
solo la nonna paterna si ea occupata delle figlie e del nucleo familiare elargendo alla madre, ad libitum, somme di denaro che riteneva necessarie e opportune per le minori, in sostituzione dell'assegno alimentare mai versato dal genitore inadempiente.
Peraltro – riferisce ancora parte ricorrente - la nonna tendeva a screditare di fronte alle ragazze la signora nel suo ruolo genitoriale e di donna;
infine esponeva ancora parte ricorrente la Parte_1
figlia maggiore disabile grave, aveva manifestato un forte disagio, raccolto dal Persona_1
professore suo insegnate di sostegno il quale, a seguito di ripetuti episodi di malessere Persona_2
e crisi della ragazza, aveva allertato la dirigenza scolastica, nonché la madre, al fine di chiedere un intervento efficace a tutela del benessere psicofisico della minore, ritenendo gravemente pregiudizievole per la stessa la frequentazione col padre e l'ingerenza della nonna paterna nei rapporti con i genitori.
Sulla scorta di tale premessa parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “ C H I E D E Che voglia l'On.le Tribunale adito, assunte le informazioni che riterrà necessarie e istruito il ricorso, fissare con decreto la data di comparizione delle parti per ivi sentirle liberamente e conseguentemente provvedere a disporre l'affidamento in via esclusiva alla signora delle Parte_1
minori ed e condannare il signor al pagamento delle somme arretrate mai Per_1 Pt_2 CP_1
corrisposte, a titolo di mantenimento per le figlie, riaggiornate e rivalutate alla luce della nuova ed attuale situazione economica del resistente, sin dalla data del decreto del 21 luglio 2020 ad oggi .
pagina 3 di 16 Nell'interesse delle minori, s' intende mantenere il rapporto con la nonna paterna, purché la stessa dimostri un atteggiamento adeguato, rispettoso e non ingerente nei confronti della signora Pt_1
prevedendo che gli incontri col padre vengano organizzati per tempo, tenendo conto delle
[...]
esigenze delle minori e della madre”.
Si costituiva nel giudizio il resistente il quale contestava la ricostruzione di parte ricorrente.
In particolare evidenziava che la ricostruzione operata dalla ricorrente era strumentale e pretestuosa, poiché unicamente diretta a screditare la figura paterna (e la di lui madre) e a metterne in discussione le capacità genitoriali per ragioni infondate, con profonda ingerenza e manipolazione nei confronti delle figlie.
Parte resistente sottolineava che successivamente al provvedimento pronunciato dal Tribunale di
AL aveva visto e frequentato le figlie compatibilmente ai propri impegni lavorativi.
Evidenziava di aver dovuto affrontare un periodo lavorativo molto delicato che lo aveva costretto a soggiorni di lavoro all'Estero anche prolungati ed a periodi di disoccupazione.
In ogni caso - sottolineava il resistente - le figlie avevano sempre frequentato la casa della nonna paterna che aveva provveduto ad ogni loro esigenza e bisogno, anche economico, compensando le occasionali mancanze del padre.
In ordine alla propria situazione professionale e personale esponeva di svolgere la funzione di pizzaiolo- responsabile della pizzeria “Pizzium” in AL da poche settimane, e di avere traslocato in un nuovo immobile in Via Napoli n. 31 dove convive con la nuova compagna dalla quale aspetta un figlio.
Parte resistente infine evidenziava che - come hanno avuto modo di rilevare gli stessi SL AL e CI di Tortona – si era sempre ed autenticamente interessato al benessere ed alla serenità delle figlie.
Sulla scorta di tali premesse parte resistente rassegnava le seguenti conclusioni_ “Voglia la ll.ma, CP_2
- previo ogni opportuno provvedimento e declaratoria, accertata la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità al caso di specie dell'art. 153 c.p.c., Voglia disporre la rimessione in termini del resistente. - incaricare i Servizi Sociali di verificare la situazione del nucleo familiare, la personalità ed i comportamenti delle parti, anche rispetto al rapporto delle figlie con l'altro genitore, e la condizione psico-fisica delle minori e degli ambienti dove vivono e quindi proporre gli interventi ritenuti opportuni per migliorare la comunicazione tra le parti ed il rapporto tra ciascun genitore e le figlie minori;
- disporre CT medico psicologica/psichiatrica al fine di valutare le principali connotazioni di personalità di ciascun genitore, la loro capacità genitoriale con particolare riferimento alla competenza di ciascuno di loro a svolgere il proprio ruolo educativo ed affettivo nei confronti delle figlie minori, con riguardo alla rispettiva idoneità a porsi in modo adeguato nei confronti dei bisogni delle medesime pagina 4 di 16 ed a garantire loro l'accesso all'altra figura genitoriale, la qualità della relazione del padre e della madre con le figlie e conseguentemente predisporre un progetto che risponda agli specifici bisogni di crescita e serenità delle minori con riguardo all'affidamento, al loro collocamento, alla disciplina del rapporto con il genitore non collocatario prevalente, con indicazione di interventi attivabili sulle parti, sia individuali che di coppia, nonché sulle figlie minori. Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
- affidare le figlie minori congiuntamente ad entrambi i genitori, con obbligo di reciproco rispetto, ferma la collocazione presso la madre e diritto del padre di trascorrere con le figlie i tempi di permanenza indicati nel decreto 5.3.2022; - disporre che le minori trascorrano i giorni di Natale, Santo
Stefano, Capodanno, Lunedì dell'Angelo e Pasqua, nonché ogni altra festività civile e religiosa, alternativamente con ciascun genitore, invertendosi ogni anno rispetto al precedente nonché un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31.5 di ogni anno, durante le vacanze estive ed un periodo durante quelle natalizie, segnatamente dal 27.12 sino al 31.12 ovvero dal 2.1 sino al 5.1 da alternarsi con ciascun genitore, invertendosi ogni anno rispetto al precedente;
- confermate le altre condizioni stabilite nel decreto 5.3.2022 Con vittoria di spese del giudizio”.
Le parti comparivano avanti il Giudice designato il quale esperiva il tentativo di conciliazione che dava esito negativo.
Veniva pertanto nominato il curatore speciale delle figlia minori nella persona dell'avv. Sabrina Rago in considerazione dell'elevata conflittualità fra i genitori.
Veniva disposta la presa in carico del nucleo familiare da parte dei SS.SS. competenti per territorio, del servizio di NPI e veniva quindi disposta CT nominando la dott.ssa alla quale veniva Per_3 sottoposto il seguente quesito: “ "dica il CT, letti gli atti, ascoltate le minori ed esaminati i genitori e le altre figure con cui le minori hanno consuetudini di vita, esperito ogni accertamento ritenuto opportuno, acquisita la documentazione ritenuta necessaria dalle parti presso enti pubblici e privati:
1) quali siano le principali connotazioni di personalità dei genitori e Parte_1 Parte_1
e delle minori e e delle altre figure con cui le minori hanno Controparte_1 Per_1 Pt_2
consuetudini di vita, approfondendo la loro competenza a svolgere, con la necessaria responsabilità, il proprio ruolo educativo e affettivo nei confronti delle figlie, con riguardo alla rispettiva idoneità a porgersi in rapporto empatico e accogliente nei loro confronti e a garantire l'accesso di ciascun figlio all'altra figura genitoriale;
2) le capacità genitoriali di ciascun genitore;
3) dica altresì il CT quale sia la qualità delle relazioni esistenti tra le minori e ciascun figlio;
4) quale sia il miglior progetto per
l'affidamento e la collocazione dei minori, inclusa una dettagliata proposta di disciplina di frequentazione col genitore non collocatario (precisando -per quel che possibile- le giornate, gli orari,
pagina 5 di 16 i luoghi, le modalità e gli oneri/incombenti, ad esempio di accompagnamento, a carico di ciascun genitore); 5) quali siano, se necessari o opportuni, gli interventi attivabili, a livello individuale e/o di coppia per costruire o consolidare il rapporto tra i genitori, tra genitori e figlie ovvero per supportare sotto il profilo psicologico le minori".
Veniva indicato il termine per l'invio della bozza da sottoporre ai CTP nella data 10/06/2025 ed il termine per il deposito della relazione finale in data 10/07/2025.
All'udienza del 6 novembre 2025 la causa veniva trattenuta per la decisione collegiale.
Motivi della decisione.
1. Sulla richiesta di carattere economico svolta dalla parte ricorrente ed avente ad oggetto la condanna del resistente signor al pagamento delle somme arretrate mai CP_1
corrisposte, a titolo di mantenimento per le figlie, riaggiornate e rivalutate.
È manifestamente inammissibile la domanda proposta dalla parte ricorrente di condanna del resistente al pagamento delle somme arretrate asseritamente mai corrisposte, a titolo di mantenimento per le figlie, riaggiornate e rivalutate.
Infatti, l'art. 40 c.p.c. consente, nello stesso processo, il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi.
Conseguentemente, è esclusa la possibilità del c.d. "simultaneus processus" tra l'azione di separazione, di divorzio o di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, il risarcimento del danno o il pagamento di arretrati, essendo queste ultime, soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (in questo senso, si vedano, tra le altre, Trib.
Milano 6.3.2013, Cass. 21.5.2009, n. 11828 e Cass. 22.10.2004 n. 20638).
Le questioni relative al pagamento di somme dovute e non pagate esulano, 2uindi dalla competenza funzionale di questo giudice e devono essere esaminati in un ordinario giudizio di cognizione.
2. Sull'affidamento della figlia minore Pt_2
L'affidamento monogenitoriale dei figli minori nell'ambito delle procedure di separazione, divorzio e relative a figli di genitori non coniugati è stato per anni la regola imperante nel nostro ordinamento il cui indiscusso ed indiscutibile predominio è stato definitivamente superato dalla l. 8 febbraio 2006, n.
54 che, nel modificare integralmente l'art. 155 c.c., statuì il diritto del minore alla bigenitorialità e sancì che nelle predette procedure il giudice dovesse valutare prioritariamente la possibilità di affidare i figli ad entrambi i genitori. Tali disposizioni sono state letteralmente riprodotte nell'art. 337- ter c.c. introdotto dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, che ricalca sostanzialmente il contenuto del previgente art. 155 c.c..
pagina 6 di 16 L'affidamento esclusivo della prole minorenne è – pertanto - oggi disciplinato dall'art. 337- quater c.c. e rappresenta la forma di affidamento residuale da disporre solo in via rigorosamente subordinata e qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento ad entrambi i genitori sia contrario agli interessi del minore. Tale norma si applica nell'ambito delle procedure di separazione, cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio, nullità ed annullamento del matrimonio e relative a figli di genitori non coniugati.
L'affidamento esclusivo dei figli minori deve - quindi - essere disposto come scelta residuale ed eccezionale rispetto all'affidamento condiviso, e non deve perseguire alcuna finalità punitiva o sanzionatoria nei confronti del genitore non affidatario.
Presupposto legittimante la disposizione dell'affidamento monogenitoriale è, invece, il costante e sistematico disinteresse manifestato da uno dei genitori nei confronti della prole anche tramite l'omessa ed immotivata frequentazione della medesima per lungo periodo. Altra fattispecie in cui, indiscutibilmente, la disposizione dell'affidamento ad un solo genitore si pone come necessaria si prospetta allorquando la conflittualità genitoriale degeneri in comportamenti violenti di un genitore nei confronti dell'altro di cui il minore sia involontario spettatore. Si tratta della cosiddetta violenza assistita di cui si è recentemente occupata la Suprema Corte (Cass. pen., sez. VI, 29 gennaio 2015, n.
4332) definendola come violenza domestica che si configura nell'ipotesi in cui i figli minori siano sistematici spettatori obbligati ad assistere a scene di violenza tra i genitori. Nella ricorrenza di tale situazione, oltre alla adozione di provvedimenti espressamente connessi alla sussistenza di una fattispecie di reato, la violenza assistita deve essere opportunamente valutata anche e soprattutto ai fini della tutela della prole con l'esclusione dell'affidamento dei minori al genitore responsabile.
È indiscutibile che ai fini della statuizione di tale forma di affidamento decisamente residuale e subordinata occorra concentrare l'attenzione sulle eventuali inidoneità ed inadeguatezze di uno dei genitori al fine di escludere il medesimo dall'affidamento condiviso.
Pertanto, affinché possa, quindi, derogarsi alla regola generale di quest'ultimo tipo di affidamento, il giudice non dovrà solo giustificare in positivo il proprio provvedimento in ordine all'accertata idoneità del genitore affidatario esclusivo, ma dovrà soprattutto motivare in negativo in merito all'inadeguatezza genitoriale dell'altro e sulla non rispondenza dell'affido condiviso agli interessi della prole.
In ogni caso l'affidamento della prole minorenne ad un solo genitore deve avere come primario ed essenziale obiettivo quello della sua effettiva rispondenza agli interessi dei figli e talvolta anche a prescindere dalla idoneità genitoriale del genitore escluso dall'affidamento.
pagina 7 di 16 Nel caso concreto il CT con una completa e poderosa relazione ha fornito importanti indicazioni al
Tribunale al fine di giungere a conclusioni certe in ordine a tale aspetto del procedimento rispetto al quale le conclusioni delle parti sono divergenti.
Da parte del CT così vengono descritte le odierne parti: “La sig.ra si presenta come Parte_1
una persona pacata, educata, dai modi gentili. Ai colloqui peritali si è posta in modo puntuale e collaborativo. Durante i primi colloqui è parsa maggiormente ben disposta nei confronti dell'interlocutore, successivamente, qualora si cercasse di indagare maggiormente nella sua storia di vita, nei suoi sentimenti o quando messa di fronte ad incongruenze nella narrazione, ella è parsa più difesa e coartata. La signora si presenta sottolineando l'affetto che la unisce alle figlie, esternando una visione coartata e chiusa del rapporto che ha con le predette. L'ambiente frequentato e offerto alle figlie risulta essere selezionato (parenti materni e persone che frequentano la loro stessa chiesa evangelista), poco aperto a differenti frequentazioni”.
Relativamente al resistente la CT si esprime nei seguenti termini: “….Il sig. risulta essere CP_1
una persona estroversa che si presenta come predisposto ai rapporti interpersonali, abituato fin dalla prima infanzia a stare in contesti con persone di differenti etnie e plurime esperienze di vita. L'uomo si
è presentato ai colloqui peritali in modo non sempre costante e puntuale (in un'occasione è arrivato in ritardo senza avvisare perchè impegnato in questioni burocratiche e in un'occasione non si è presentato). Durante i colloqui ha mostrato un eloquio fluido e modalità collaborative finchè è stato lasciato libero di esprimere il proprio punto di vista, qualora invece venivano poste domande volte ad approfondire il suo passato o momenti critici vissuti, l'uomo ha espresso la propria oppositività rispetto alle modalità peritali e ha espresso di non gradire che venissero affrontati temi inerenti il suo passato.
Egli è risultato in difficoltà a riportare e ad elaborare alcuni eventi e fasi di vita, non risultando del tutto capace di integrare la propria immagine attuale con quella passata. L'uomo è apparso, durante i colloqui, proteso a controllare e a celare le proprie emozioni, nonchè a cercare di eludere ogni contenuto che potesse evocarle, questa modalità difensiva sembra predisporlo a comportamenti connotati da imprevedibilità e discontrollo degli impulsi (come peraltro già evidenziato dalla precedente CT Dott.ssa nel 2020 e della Dott.ssa nella relazione del 2025). In sede Per_4 Per_5
di ctu, quando il predetto è stato invitato ad una messa in discussione rispetto ai propri agiti e rispetto ai relativi sentimenti che questi suscitano nelle figlie, l'uomo è risultato difeso, con pensieri di autoriferimento e paranoici, palesando insofferenza a stare in tale contesto, mostrando di non riuscire a fermarsi, a soffermarsi, a mettersi in una condizione insight e ad aprirsi ad una riflessione su di sè e sul proprio funzionamento. Il padre riporta di non avere potuto garantire una presenza costante nella vita delle figlie, a causa dei momenti di separazione che ci sono stati con la sig.ra e dei periodi in cui Pt_1
pagina 8 di 16 ha lavorato all'estero, tuttavia esprime di aver sempre nutrito e manifestato il proprio investimento affettivo nei confronti delle stesse, in particolare verso la secondogenita con cui ha condiviso maggior tempo durante la sua infanzia”.
Relativamente ai rapporti dei genitori con le figlie la CT evidenzia che “…. La sig.ra è Parte_1
sempre risultata presente e attenta a soddisfare i bisogni delle figlie, ella ha sempre costituito il loro principale punto di riferimento. Per ed è stata attivata la legge 104 per "fragilità Per_1 Pt_2
cognitive e emotivorelazionali". La madre è sempre risultata attenta a cogliere le problematiche scolastiche delle figlie, ha favorito la loro valutazione psicodiagnostica e la consequenziale cura. Il sig.
ha sempre negato le problematiche delle figlie, semplificandole e banalizzandone l'entità. CP_1
L'uomo, a sostegno del proprio punto di vista, ha riferito che anche lui aveva poca voglia di andare a scuola, difficoltà attentive e a portare a termine i percorsi scolastici. Sembra che l'uomo, evitando di contattare le problematiche delle figlie e negandole, è come se evitasse di contattare anche le proprie, potendo così mantenere l'immagine e la descrizione di sè bambino che si è costruito. La scarsa capacità di riconoscere le criticità delle ragazze, quindi anche le loro sensibilità e fragilità, non permette al padre di entrare in empatia con le stesse ed a modulare i propri comportamenti in base ai bisogni- caratteristiche delle figlie. La sig. sembra, dal racconto della storia di vita, aver trovato Parte_1
un forte punto di riferimento nella figura carismatica del sig. . Ella riferisce che da quando è CP_1
rimasta incinta della primogenita, peraltro in modo poco consapevole, ha iniziato a vedere nell'uomo modalità controllanti, poco stabili e talvolta aggressive (due episodi particolarmente gravi l'hanno portata a sporgere denuncia nel 2007 e nel 2019). Ella ritiene, nel corso degli anni, di aver dato, dopo i momenti di crisi, molte possibilità all'uomo, quindi la loro storia è stata connotata da separazioni e ricongiunzioni. Verosimilmente la donna nutriva una dipendenza relazionale dall'uomo, tanto da poter essere risultata ambivalente nella relazione con lo stesso”.
Sottolinea ancora la CT che “….La signora si è sempre posta in modo collaborativo con i Servizi per cercare di garantire alle figlie la frequentazione del padre o in alternativa, quando questi era assente per lavoro, dell'ambiente familiare paterno (le minori stavano con la nonna paterna). A fronte dell'ultimo episodio altamente conflittuale avvenuto tra ed il padre (luglio 2024), la madre sembra aver Per_1
assunto una posizione ferma e rigida rispetto al fatto che le ragazze non frequentino più l'uomo. La madre ritiene di dover tutelare le figlie dall'instabilità umorale del sig. e dalle sue modalità CP_1
irruente. Ella individua la lontananza dall'uomo come l'unica modalità possibile di protezione delle figlie. Anche quando le è stato prospettato che gli incontri tra e il padre in L.N. avverrebbero Pt_2
alla presenza di un operatore, in una situazione di sicurezza e tutela per la minore, la signora ha mantenuto la propria posizione di chiusura. La signora porta vissuti di delusione e tradimento rispetto pagina 9 di 16 al patto di coppia, probabilmente tali sentimenti sono stati accentuati dal fatto che il sig. abbia CP_1
ricostituito una nuova famiglia (recente matrimonio e nascita di un'altra figlia). In questo momento la signora non sembra capace di garantire ad l'acceso alla figura paterna, in quanto sembra vedere Pt_2
unicamente il alto negativo dell'uomo, valutandolo esclusivamente come fonte di sofferenza per le figlie e non riuscendo a cogliere alcun aspetto positivo nella genitorialità dello stesso. Le ragazze hanno riferito alla scrivente, e anche alle altre figure professionali coinvolte, che il padre criticava apertamente la madre davanti a loro, e così avrebbero fatto anche la moglie e la madre dell'uomo che hanno cercato quindi di squalificare l'altro genitore davanti alle giovani, nel tentativo di limitarne l'accesso e la complicità”.
Il contesto familiare allargato è stato così descritto da parte della CT: “…I nonni materni e i parenti paterni (nonna e moglie del padre) sono risultati adeguati a soddisfare i bisogni primari delle ragazze, meno quelli emotivi. I predetti sono risultati schierati rispettivamente con la madre e con il padre, senza una capacità critica della situazione. In particolare i parenti paterni hanno cercato un'alleanza con ed con un'aperta squalifica della loro madre (vedasi messaggi scritti dalla moglie del Per_1 Pt_2
padre ad ), con un esito evidentemente fallimentare. I parenti sembrano offrire alle ragazze il Pt_2
concetto che si possano unicamente schierare da una parte o dall'altra della famiglia. I succitati parenti non risultano essere una risorsa per le ragazze per aiutarle ad elaborare i propri sentimenti, riuscirli ad esprimere e condividere in modo critico, nonchè ad analizzare e vivere la situazione in modo meno rigido e polarizzato”.
Analizzando la capacità genitoriale delle odierne parti la CT afferma che entrambi i genitori sono capaci di offrire funzioni di cura, protezione, soddisfacimento dei bisogni primari delle figlie: “…. La madre è risultata attenta a seguire l'andamento scolastico delle stesse, in grado di riconoscere le loro problematiche psicoevolutive e di attivarsi per offrire loro una valutazione psicodiagnostica e adeguati interventi (funzione organizzativa); ella è attenta ai loro bisogni emotivi, cerca di ascoltarle e supportarle emotivamente (funzione empatica/affettiva e riflessiva). La sig.ra appare, Parte_1
invece, più carente nella funzione regolativa ovvero nell'aiutare le figlie a regolare i propri sentimenti, nel caso specifico delle loro difficoltà relazionali con la figura paterna, ella sembra offrire loro, come unica soluzione percorribile, la chiusura relazionale, quindi l'assenza di dialogo e di confronto, la donna mantiene una posizione rigida che non aiuta le figlie a superare i loro limiti nel confrontarsi con l'
"Altro" e nello specifico con il padre. Il sig. sembra negli anni, aver delegato alla madre la CP_1
gestione dell'ambito scolastico e sanitario delle figlie, mentre sembra aver esercitato maggiormente la funzione normativa ed aver offerto alle figlie momenti di condivisione ludici e di svago. L'esercizio della genitorialità da parte dell'uomo è parsa maggiormente favorita durante la tenera età delle figlie,
pagina 10 di 16 ovvero finchè l'interazione poteva passare principalmente attraverso il gioco/il fare. Il predetto risulta in difficoltà a riconoscere gli aspetti di fragilità, di sensibilità delle ragazze, ovvero a riconoscere ed a comprendere aspetti diversi e lontani dal proprio modo di essere. La difficoltà di insight e di introspezione, lo porta a non riuscire a mettersi dal punto di vista delle figlie e quindi a comprenderne i bisogni emotivi, contribuendo così, senza una capacità di autocritica, al loro distanziamento relazionale
(assenza funzione empatica/affettiva). Il padre risulta altresì dotato di una carente funzione riflessiva, ovvero della capacità di riflettere sugli stati mentali delle figlie e sulle caratteristiche della relazione intercorrente tra sé e le predette”.
Rileva tuttavia la CT che “…. La funzione triadica, ovvero la capacità di avere un'alleanza genitoriale cooperativa, è assente in entrambi i genitori. Le ragazze, in particolare ricordano liti Per_1
tra genitori, dove il padre è risultato essere particolarmente irascibile e irrispettoso, talvolta violento, nei confronti della madre anche in loro presenza. Tuttora le giovani lamentano che il padre, così come la moglie dell'uomo e la nonna paterna, critichino apertamente la madre con loro, mostrando di non comprendere e di non riconoscere il legame esistente tra le stesse e la madre, quindi l'effetto che tali esternazioni avrebbero potuto avere sulle ragazze”.
La qualità delle relazioni esistenti tra le minori e ciascun genitore viene così descritto da parte della
CT: “…Il rapporto tra le minori e la mamma risulta particolarmente forte, coeso, talvolta difensivamente chiuso verso l'esterno. ed riconoscono nella madre la figura genitoriale Per_1 Pt_2
che c'è sempre stata durante la loro crescita e su cui hanno sempre potuto contare, ciò le porta a mantenere una descrizione unicamente positiva della figura materna, non riuscendo ad averne una visione critica e non polarizzata. nella prima infanzia sembra aver vissuto poco la presenza del Per_1
padre, ha tuttavia ricordi delle liti avvenute tra padre e madre e si è posta in una posizione di difesa e tutela della madre. Tale posizione sembra averla ulteriormente allontanata dalla figura paterna. Il Sig.
ha raccontato di aver percepito, particolarmente nell'ultimo periodo, la distanza emotiva della CP_1
figlia nei propri confronti ed il bisogno della stessa di rimanere sempre in contatto con la madre (vedasi ampio uso del cellulare quando si trovava dal padre). Ciò sarebbe degenerato nella lite avvenuta tra i due a luglio '24, dove, a fronte del distacco della figlia, l'uomo avrebbe reagito con autorevolezza e rabbia, arrivando a spintonarla e a riportarla a casa della madre, dove peraltro non c'era neanche nessuno ad accoglierla. Il padre non riconosce di avere avuto modalità non adeguate e rimanda ogni responsabilità e colpa alla sig.ra che condizionerebbe ed , egli non lascia Parte_1 Per_1 Pt_2
uno spazio di apertura alla messa in discussione del proprio rapporto con le figlie. , rispetto alla Pt_2
sorella, ha vissuto maggiormente la figura paterna alla quale era, ed è, unita da un legame significativo.
La ragazza tuttavia risulta destabilizzata dalla volubilità caratteriale paterna. La stessa, pur presentando pagina 11 di 16 un pensiero semplice, risulta capace di un esame adeguatamente critico del padre, ne individua pregi
(scherzoso, affettuoso) e difetti. La giovane ha detto chiaramente di avere paura del padre. L'uomo rifiuta, nega difensivamente, che la figlia possa nutrire tali sentimenti nei suoi confronti, rimandandoli completamente ad un condizionamento che la ragazza subirebbe da parte materna. dichiara di Pt_2
non voler incontrare il padre, sentendosi particolarmente a disagio in questo momento a riaffrontarlo ed a riuscire a esprimere con lui i sentimenti che prova. Allo stesso tempo la giovane desidererebbe attenzioni e dimostrazioni di affetto, ella lamenta che il padre non la cerchi tramite messaggi e non dimostri interesse nei suoi confronti ad esempio chiedendo informazioni sulla sua quotidianità. Il padre non ha lasciato margine di apertura rispetto alla messa in discussione delle proprie criticità personologiche, dell'effetto che hanno sull'esercizio della propria genitorialità, e sull'effetto che i propri agiti possano avere sulle ragazze, che peraltro, risultano particolarmente sensibili e vulnerabili”.
Alla luce delle sopra riportate premesse e valutazioni la CT formula le seguenti considerazioni in ordine all'affidamento alla collocazione delle minori, frequentazione col genitore non collocatario prevalente: “….Ad oggi il miglior progetto per la minore ( è maggiorenne), prevede il Pt_2 Per_1
suo collocamento presso la casa materna. Si rileva una difficoltà del padre a collaborare con i Servizi, a fidarsi degli operatori psico-sociali, ad affrontare un percorso di cura che possa permettergli di raggiungere una maggiore consapevolezza del proprio mondo interiore, una maggiore stabilità emotivo-comportamentale, quindi di raggiungere le competenze per poter offrire un'adeguata comunicazione con le figlie ed anche con la madre delle stesse, si ritiene, pertanto, adeguato disporre un affido super esclusivo a favore della sig.ra Quest'ultima tuttavia dovrà collaborare Parte_1
con i Servizi, con i progetti pensati e proposti ad , nonchè dare informazioni al sig. sulla Pt_2 CP_1
quotidianità della figlia tramite email condivisa con i Servizi con cadenza settimanale o con cadenza differente secondo la valutazione degli operatori. Qualora la madre non aderisse al progetto che verrà indicato, l'affido della minore dovrà essere diversamente valutato. ad oggi rifiuta di incontrare il Pt_2
padre, pertanto sembra adeguato lasciarle la possibilità di incontrarlo presso il Luogo Neutro secondo le disposizioni già indicate dal Tribunale, senza che ciò costituisca carattere di obbligo per la stessa”.
Tali indicazioni, provenienti all'esito di una lunga e scrupolosa CT appaiono condivisibili da parte del Tribunale anche in considerazione delle ulteriori circostanza.
Nel caso concreto appare provato il resistente si è reso rimasto inadempiente all'obbligo di mantenimento dei figli minori disinteressandosi - seppure per ragioni lavorative - della propria famiglia;
non può considerarsi equivalente l'interessamento della nonna paterna né il saltuario contributo al mantenimento delle figlie dalla stessa offerto alla madre.
pagina 12 di 16 Tale circostanza - anche a voler prescindere alla considerazioni espresse dalla CT (nel superiore interesse delle minori) legittima l'affidamento super esclusivo della figlia minore ( è Pt_2 Per_1
maggiorenne) alla parte ricorrente, con conseguente collocazione presso l'abitazione della madre ove assumerà anche la residenza.
3. Sul diritto di visita del padre
Il diritto alla bigenitorialità è attribuito e deve essere garantito ad ogni minore a prescindere dal tipo di affidamento disposto concordemente o statuito giudizialmente nelle procedure di separazione, divorzili, di nullità o annullamento del matrimonio o relative a figli di genitori non coniugati.
Tale diritto, quindi, non è peculiarità esclusiva dell'affidamento condiviso, ma deve essere garantito ai figli minori anche qualora questi ultimi siano affidati ad un solo genitore. Tale dato assiomatico deriva anche dalla lettura combinata dei primi due commi dell'art. 337-ter c.c.: il primo riconosce il diritto del minore a mantenere un rapporto costante ed equilibrato con entrambi i genitori e di ricevere da ciascuno di essi cura, educazione, istruzione e assistenza morale, il secondo sancisce le forme di affidamento che devono essere disposte, condivisa in via prioritaria o esclusiva in via secondaria, per realizzare la finalità di garantire al minore il diritto alla bigenitorialità. Quindi, il riconoscimento del diritto del minore alla bigenitorialità è prioritario e prescinde dalla forma di affidamento statuita.
Anche con riferimento a tale aspetto il Tribunale condivide le considerazioni svolte dalla CT evidenziando – peraltro – che è divenuta maggiorenne. Per_1
In considerazione del rifiuto da parte di di frequentare il padre deve essere comunque prevista Pt_2
la possibilità di incontrarlo presso un luogo neutro due volte la settimana secondo le indicazioni e le modalità che saranno fornite da parte sei SS.SS., competenti, senza che ciò costituisca – comunque - carattere di obbligo per la stessa minore.
4. Sul contributo al mantenimento dei figlia minore e della figlia Pt_2 Per_1
maggiorenne ma ancora non economicamente indipendente
E' noto che costituisce diritto di tutti i figli - indipendentemente da un vincolo coniugale che possa legare i loro genitori - essere dagli stessi mantenuti sino al momento della raggiunta autosufficienza economica. L'obbligo di mantenimento dei figli può essere assolto in via diretta o in via indiretta.
L'assegno periodico assicura al figlio il diritto ad essere mantenuto anche nella fase di disgregazione della famiglia per separazione, divorzio o cessazione della convivenza dei genitori.
Il versamento dell'assegno è – pertanto - una modalità di mantenimento indiretto attraverso il quale un genitore adempie al suo obbligo di concorrere alle spese necessarie alla crescita dei figli che non siano prevalentemente con lo stesso conviventi.
pagina 13 di 16 La misura dell'assegno indiretto, se non concordata, è giudizialmente stabilita in proporzione alla capacità reddituale e patrimoniale dell'obbligato al fine di assicurare al figlio, considerato il concorrente obbligo dell'altro genitore, il soddisfacimento delle sue esigenze primarie e di crescita tendenzialmente assicurandogli il medesimo tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei suoi genitori (art. 337-ter comma 4 c.c.).
Pertanto, nessuno dei genitori può essere esonerato dal mantenimento del figlio neppure in caso di intervenuta decadenza, né l'assegno periodico di mantenimento non può essere oggetto di rinunzia da parte del genitore percipiente non trattandosi di un suo diritto ma del figlio.
Il dovere di mantenere i figli deve essere adempiuto da parte di entrambi i genitori proporzionalmente alle loro sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore, generalmente quello non collocatario in via prevalente, provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass. civ., sez. I, 20 gennaio 2012, n. 785).
Nel caso concreto il resistente ha riferito di aver cessato l'attività lavorativa in AL e di essere è alla ricerca di altre soluzioni lavorative.
Peraltro lo stesso resistente ha ammesso di aver cessato volontariamente il lavoro in AL in quanto percepiva una retribuzione che lo stesso riteneva non adeguata al lavoro svolto.
E' comunque indubbio che il resistente è in possesso di una capacità lavorativa specifica che gli consentirà (come gli ha consentito in passato) di rinvenire entro breve tempo una nuova attività lavorativa.
Va peraltro considerato che egli - al momento dell'inizio del presente procedimento - era in procinto di diventare padre di un altro figlio dalla attuale compagna.
Tale circostanza – ed i nuovi doveri economici nei confronti del terzo figlio – consentono di determinare il contributo che il medesimo dovrà versare a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie in euro 150,00 mensili oltre rivalutazione annuale ISTAT ed al 50 % delle spese straordinarie secondo il protocollo in vigore nel Tribunale di AL.
Tale somma dovrà essere versata entro il giorno 5 di ogni mese.
5. Sulle spese del giudizio
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo con riferimento a quelle sostenute dalla ricorrente.
pagina 14 di 16 Le spese di CT devono essere compensate fra le parti principali essendosi rese necessarie al fine di verificare la capacità genitoriale di entrambi.
Le spese del curatore speciale del minore anticipate dall'Erario devono essere poste a carico di entrambi i genitori in quanto la nomina del professionista si è resa necessaria a causa dell'elevata conflittualità fra i medesimo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita dispone
l'affidamento in modo super esclusivo ai sensi dell'art. 337 ter comma 3 della figlia minore alla Pt_2
ricorrente ove assumerà anche la residenza dispone
che il resistente frequenti la figlia minore in luogo neutro due volta la settimana secondo le Pt_2
modalità ed i tempi stabiliti dal SS.SS. territorialmente competente, e sempre previo consenso della figlia minore;
Dispone
Che il resistente versi a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore e della figlia Pt_2
maggiorenne ancora non economicamente indipendente, la somma di euro 150,00 per ciascuna Per_1
figlia entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% secondo quanto previsto dal Protocollo vigente nel Tribunale di
AL. dichiara inammissibile la richiesta di pagamento degli arretrati formulata dalla parte ricorrente;
NN
parte resistente al pagamento delle spese di costituzione e difesa di parte ricorrente che liquida in euro 4.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Compensa integralmente fra le parti le spese di CT.
NN
entrambe le parti in solido al risarcimento in favore dell'Erario delle spese di costituzione e difesa relative al curatore speciale del minore che liquida in euro 3.600,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
pagina 15 di 16 AL, camera di consiglio dell'11 novembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giuseppe Bersani dott. Paolo Rampini
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Marozzo Presidente dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore est. dott. Michele Delli Paoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 954/2024 promossa da:
nata in [...] il [...] NCF. Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a[...], elettivamente domiciliata in Novi Ligure via Garibaldi 91/C, presso lo studio dell'Avv. Carla Sgroi ricorrente contro nato il [...] a [...] c.f. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. BIUNDO GLORIA domiciliata P.zza C.F._2
Garibaldi, 13 15121 AL resistente con l'intervento di
Avv. Sabrina Rago, curatore speciale dei minori (31/01/2007) ed Persona_1 Pt_2
(06/05/2012)
[...]
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso telematicamente come di seguito riportato
RICORRENTE
Con le presenti note l'avvocato Sgroi precisa le proprie conclusioni insistendo in tutte le domande e richieste formulate con l'atto introduttivo del giudizio e successivi atti e verbali di causa. Chiede il totale accoglimento di quanto rassegnato dalla CT nella relazione depositata in atti. Si chiede il rigetto di tutto quanto rilevato eccepito e dedotto da parte avversa poiché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi.
Con riserva di depositare comparsa conclusionale ed eventuali repliche nei termini già indicati dal G.I.
RESISTENTE
pagina 1 di 16 Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
- dare atto che la figlia divenuta maggiorenne in corso di causa, potrà trascorrere Persona_1 giornate e periodi con il padre, da concordarsi di volta in volta con la medesima;
- affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con obbligo di Parte_2 reciproco rispetto, ferma la collocazione presso la madre;
- disporre che la figlia minore svolga un percorso psicologico presso il Servizio di Psicologia, come sollecitato dal Servizio Sociale , anche in riferimento alla disciplina del rapporto con il genitore non collocatario finché non emerga la possibilità che si prospetti una evoluzione positiva;
- confermate le altre condizioni stabilite nel decreto 5.3.2022. Con vittoria di spese del giudizio”.
Avv. Rago, Curatore speciale dei minori (31/01/2007) ed Persona_1 Pt_2
(06/05/2012);
[...]
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis:
1. disporre l'affidamento super esclusivo della minore alla madre, con collocazione prevalente presso l'abitazione della stessa;
Parte_2
2. disporre il prosieguo della presa in carico del nucleo famigliare da parte del Servizio Sociale;
3. disporre il prosieguo del servizio di educativa territoriale in favore della minore;
4. disporre il prosieguo della presa in carico della minore da parte del Servizio di NPI dell'SL AL;
5. disporre, sussistendone i presupposti, una eventuale graduale ripresa dei rapporti della minore Pt_2 con il padre, con la previsione di incontri in luogo neutro alla presenza di un
[...] ducatore/operatore dei Servizi Sociali, con tempi e modalità che saranno delineati esclusivamente dai Servizi incaricati e sempre nel rispetto dei desideri della ragazza, senza che ciò costituisca obbligo per la stessa;
6. disporre che la madre collabori con i Servizi nell'interesse di e dia informazioni relative a Pt_2 quest'ultima al padre almeno due volte a settimana a mezzo mail condivisa con i Servizi Sociali.
7. Con vittoria di spese e competenze di causa.”
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente esponeva quanto segue: nell'anno 2005 iniziava una convivenza more uxorio con il signor , dalla cui unione nascevano Controparte_1
due figlie: (31/01/2007) ed (06/05/2012); esponeva parte Persona_1 Parte_2
ricorrente che il rapporto di convivenza cessava nell'anno 2019, a causa delle reiterate condotte violente e maltrattanti del nei confronti della signora e delle figlie, vittime di CP_1 Parte_1
violenza assistita;
esponeva parte ricorrente che tale violenza, fisica e verbale, le aveva causato la frattura della mandibola, ed stata più volte denunciata alle forze dell'ordine, come risulta dagli atti di causa, sia nel 2008 che nel 2019; con decreto del 21 luglio 2020 del procedimento V.G. 65/2020, il
Tribunale di AL aveva stabilito che non vi fossero i presupposti per derogare alla regola dell'affidamento condiviso dei minori nonostante l'indiscussa gravità delle condotte tenute dal padre nei confronti della madre, in ragione del fatto che i genitori avessero raggiunto un accordo sulle modalità di visita e pernottamento delle bambine presso la casa paterna;
tuttavia, tenendo conto delle gravi condotte tenute in passato dal padre, il Collegio aveva ritenuto di affidare il nucleo familiare al controllo dell'ente incaricato, CI di Tortona, affinché monitorasse la condotta paterna, che pagina 2 di 16 necessitava ancora di sostegno per potenziare le proprie capacità genitoriali ed eventualmente
“chiedere la modifica urgente del regime di frequentazione padre/figlie, allorchè si manifestassero anche solo indici di mero rischio per l'incolumità o il benessere psicofisico delle minori”. Il Tribunale poneva a carico del resistente un contributo per il mantenimento delle figlie di € 200 ( €100 per ciascuna minore) oltre al 50% delle spese straordinarie.
Evidenziava ancora parte ricorrente che sin dal momento della separazione, l'odierno resistente signor non si era mai interessato delle figlie, né contribuendo al loro sostentamento economico, né CP_1 avendo cura di seguirle nell'educazione e nella crescita. In particolare il signor , non aveva CP_1
mai provveduto a versare alla ricorrente il contributo al mantenimento posto a suo carico a beneficio delle minori;
evidenziava ancora parte ricorrente che poiché il signor si era trasferito per CP_1
lavoro presso il Principato di Monaco, non aveva mai rispettato i termini e gli accordi per esercitare il diritto di visita delle figlie, che ha aveva visto sporadicamente (circa una volta al mese).
Concludeva parte ricorrente evidenziando il fatto che il totale disinteresse del padre, oltre alla sua lontananza geografica, aveva comportato e comporta grave danno per le figlie erano state private, molte volte, della possibilità di potere svolgere attività o accedere a servizi vari;
solo la nonna paterna si ea occupata delle figlie e del nucleo familiare elargendo alla madre, ad libitum, somme di denaro che riteneva necessarie e opportune per le minori, in sostituzione dell'assegno alimentare mai versato dal genitore inadempiente.
Peraltro – riferisce ancora parte ricorrente - la nonna tendeva a screditare di fronte alle ragazze la signora nel suo ruolo genitoriale e di donna;
infine esponeva ancora parte ricorrente la Parte_1
figlia maggiore disabile grave, aveva manifestato un forte disagio, raccolto dal Persona_1
professore suo insegnate di sostegno il quale, a seguito di ripetuti episodi di malessere Persona_2
e crisi della ragazza, aveva allertato la dirigenza scolastica, nonché la madre, al fine di chiedere un intervento efficace a tutela del benessere psicofisico della minore, ritenendo gravemente pregiudizievole per la stessa la frequentazione col padre e l'ingerenza della nonna paterna nei rapporti con i genitori.
Sulla scorta di tale premessa parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “ C H I E D E Che voglia l'On.le Tribunale adito, assunte le informazioni che riterrà necessarie e istruito il ricorso, fissare con decreto la data di comparizione delle parti per ivi sentirle liberamente e conseguentemente provvedere a disporre l'affidamento in via esclusiva alla signora delle Parte_1
minori ed e condannare il signor al pagamento delle somme arretrate mai Per_1 Pt_2 CP_1
corrisposte, a titolo di mantenimento per le figlie, riaggiornate e rivalutate alla luce della nuova ed attuale situazione economica del resistente, sin dalla data del decreto del 21 luglio 2020 ad oggi .
pagina 3 di 16 Nell'interesse delle minori, s' intende mantenere il rapporto con la nonna paterna, purché la stessa dimostri un atteggiamento adeguato, rispettoso e non ingerente nei confronti della signora Pt_1
prevedendo che gli incontri col padre vengano organizzati per tempo, tenendo conto delle
[...]
esigenze delle minori e della madre”.
Si costituiva nel giudizio il resistente il quale contestava la ricostruzione di parte ricorrente.
In particolare evidenziava che la ricostruzione operata dalla ricorrente era strumentale e pretestuosa, poiché unicamente diretta a screditare la figura paterna (e la di lui madre) e a metterne in discussione le capacità genitoriali per ragioni infondate, con profonda ingerenza e manipolazione nei confronti delle figlie.
Parte resistente sottolineava che successivamente al provvedimento pronunciato dal Tribunale di
AL aveva visto e frequentato le figlie compatibilmente ai propri impegni lavorativi.
Evidenziava di aver dovuto affrontare un periodo lavorativo molto delicato che lo aveva costretto a soggiorni di lavoro all'Estero anche prolungati ed a periodi di disoccupazione.
In ogni caso - sottolineava il resistente - le figlie avevano sempre frequentato la casa della nonna paterna che aveva provveduto ad ogni loro esigenza e bisogno, anche economico, compensando le occasionali mancanze del padre.
In ordine alla propria situazione professionale e personale esponeva di svolgere la funzione di pizzaiolo- responsabile della pizzeria “Pizzium” in AL da poche settimane, e di avere traslocato in un nuovo immobile in Via Napoli n. 31 dove convive con la nuova compagna dalla quale aspetta un figlio.
Parte resistente infine evidenziava che - come hanno avuto modo di rilevare gli stessi SL AL e CI di Tortona – si era sempre ed autenticamente interessato al benessere ed alla serenità delle figlie.
Sulla scorta di tali premesse parte resistente rassegnava le seguenti conclusioni_ “Voglia la ll.ma, CP_2
- previo ogni opportuno provvedimento e declaratoria, accertata la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità al caso di specie dell'art. 153 c.p.c., Voglia disporre la rimessione in termini del resistente. - incaricare i Servizi Sociali di verificare la situazione del nucleo familiare, la personalità ed i comportamenti delle parti, anche rispetto al rapporto delle figlie con l'altro genitore, e la condizione psico-fisica delle minori e degli ambienti dove vivono e quindi proporre gli interventi ritenuti opportuni per migliorare la comunicazione tra le parti ed il rapporto tra ciascun genitore e le figlie minori;
- disporre CT medico psicologica/psichiatrica al fine di valutare le principali connotazioni di personalità di ciascun genitore, la loro capacità genitoriale con particolare riferimento alla competenza di ciascuno di loro a svolgere il proprio ruolo educativo ed affettivo nei confronti delle figlie minori, con riguardo alla rispettiva idoneità a porsi in modo adeguato nei confronti dei bisogni delle medesime pagina 4 di 16 ed a garantire loro l'accesso all'altra figura genitoriale, la qualità della relazione del padre e della madre con le figlie e conseguentemente predisporre un progetto che risponda agli specifici bisogni di crescita e serenità delle minori con riguardo all'affidamento, al loro collocamento, alla disciplina del rapporto con il genitore non collocatario prevalente, con indicazione di interventi attivabili sulle parti, sia individuali che di coppia, nonché sulle figlie minori. Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
- affidare le figlie minori congiuntamente ad entrambi i genitori, con obbligo di reciproco rispetto, ferma la collocazione presso la madre e diritto del padre di trascorrere con le figlie i tempi di permanenza indicati nel decreto 5.3.2022; - disporre che le minori trascorrano i giorni di Natale, Santo
Stefano, Capodanno, Lunedì dell'Angelo e Pasqua, nonché ogni altra festività civile e religiosa, alternativamente con ciascun genitore, invertendosi ogni anno rispetto al precedente nonché un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31.5 di ogni anno, durante le vacanze estive ed un periodo durante quelle natalizie, segnatamente dal 27.12 sino al 31.12 ovvero dal 2.1 sino al 5.1 da alternarsi con ciascun genitore, invertendosi ogni anno rispetto al precedente;
- confermate le altre condizioni stabilite nel decreto 5.3.2022 Con vittoria di spese del giudizio”.
Le parti comparivano avanti il Giudice designato il quale esperiva il tentativo di conciliazione che dava esito negativo.
Veniva pertanto nominato il curatore speciale delle figlia minori nella persona dell'avv. Sabrina Rago in considerazione dell'elevata conflittualità fra i genitori.
Veniva disposta la presa in carico del nucleo familiare da parte dei SS.SS. competenti per territorio, del servizio di NPI e veniva quindi disposta CT nominando la dott.ssa alla quale veniva Per_3 sottoposto il seguente quesito: “ "dica il CT, letti gli atti, ascoltate le minori ed esaminati i genitori e le altre figure con cui le minori hanno consuetudini di vita, esperito ogni accertamento ritenuto opportuno, acquisita la documentazione ritenuta necessaria dalle parti presso enti pubblici e privati:
1) quali siano le principali connotazioni di personalità dei genitori e Parte_1 Parte_1
e delle minori e e delle altre figure con cui le minori hanno Controparte_1 Per_1 Pt_2
consuetudini di vita, approfondendo la loro competenza a svolgere, con la necessaria responsabilità, il proprio ruolo educativo e affettivo nei confronti delle figlie, con riguardo alla rispettiva idoneità a porgersi in rapporto empatico e accogliente nei loro confronti e a garantire l'accesso di ciascun figlio all'altra figura genitoriale;
2) le capacità genitoriali di ciascun genitore;
3) dica altresì il CT quale sia la qualità delle relazioni esistenti tra le minori e ciascun figlio;
4) quale sia il miglior progetto per
l'affidamento e la collocazione dei minori, inclusa una dettagliata proposta di disciplina di frequentazione col genitore non collocatario (precisando -per quel che possibile- le giornate, gli orari,
pagina 5 di 16 i luoghi, le modalità e gli oneri/incombenti, ad esempio di accompagnamento, a carico di ciascun genitore); 5) quali siano, se necessari o opportuni, gli interventi attivabili, a livello individuale e/o di coppia per costruire o consolidare il rapporto tra i genitori, tra genitori e figlie ovvero per supportare sotto il profilo psicologico le minori".
Veniva indicato il termine per l'invio della bozza da sottoporre ai CTP nella data 10/06/2025 ed il termine per il deposito della relazione finale in data 10/07/2025.
All'udienza del 6 novembre 2025 la causa veniva trattenuta per la decisione collegiale.
Motivi della decisione.
1. Sulla richiesta di carattere economico svolta dalla parte ricorrente ed avente ad oggetto la condanna del resistente signor al pagamento delle somme arretrate mai CP_1
corrisposte, a titolo di mantenimento per le figlie, riaggiornate e rivalutate.
È manifestamente inammissibile la domanda proposta dalla parte ricorrente di condanna del resistente al pagamento delle somme arretrate asseritamente mai corrisposte, a titolo di mantenimento per le figlie, riaggiornate e rivalutate.
Infatti, l'art. 40 c.p.c. consente, nello stesso processo, il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi.
Conseguentemente, è esclusa la possibilità del c.d. "simultaneus processus" tra l'azione di separazione, di divorzio o di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, il risarcimento del danno o il pagamento di arretrati, essendo queste ultime, soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (in questo senso, si vedano, tra le altre, Trib.
Milano 6.3.2013, Cass. 21.5.2009, n. 11828 e Cass. 22.10.2004 n. 20638).
Le questioni relative al pagamento di somme dovute e non pagate esulano, 2uindi dalla competenza funzionale di questo giudice e devono essere esaminati in un ordinario giudizio di cognizione.
2. Sull'affidamento della figlia minore Pt_2
L'affidamento monogenitoriale dei figli minori nell'ambito delle procedure di separazione, divorzio e relative a figli di genitori non coniugati è stato per anni la regola imperante nel nostro ordinamento il cui indiscusso ed indiscutibile predominio è stato definitivamente superato dalla l. 8 febbraio 2006, n.
54 che, nel modificare integralmente l'art. 155 c.c., statuì il diritto del minore alla bigenitorialità e sancì che nelle predette procedure il giudice dovesse valutare prioritariamente la possibilità di affidare i figli ad entrambi i genitori. Tali disposizioni sono state letteralmente riprodotte nell'art. 337- ter c.c. introdotto dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, che ricalca sostanzialmente il contenuto del previgente art. 155 c.c..
pagina 6 di 16 L'affidamento esclusivo della prole minorenne è – pertanto - oggi disciplinato dall'art. 337- quater c.c. e rappresenta la forma di affidamento residuale da disporre solo in via rigorosamente subordinata e qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento ad entrambi i genitori sia contrario agli interessi del minore. Tale norma si applica nell'ambito delle procedure di separazione, cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio, nullità ed annullamento del matrimonio e relative a figli di genitori non coniugati.
L'affidamento esclusivo dei figli minori deve - quindi - essere disposto come scelta residuale ed eccezionale rispetto all'affidamento condiviso, e non deve perseguire alcuna finalità punitiva o sanzionatoria nei confronti del genitore non affidatario.
Presupposto legittimante la disposizione dell'affidamento monogenitoriale è, invece, il costante e sistematico disinteresse manifestato da uno dei genitori nei confronti della prole anche tramite l'omessa ed immotivata frequentazione della medesima per lungo periodo. Altra fattispecie in cui, indiscutibilmente, la disposizione dell'affidamento ad un solo genitore si pone come necessaria si prospetta allorquando la conflittualità genitoriale degeneri in comportamenti violenti di un genitore nei confronti dell'altro di cui il minore sia involontario spettatore. Si tratta della cosiddetta violenza assistita di cui si è recentemente occupata la Suprema Corte (Cass. pen., sez. VI, 29 gennaio 2015, n.
4332) definendola come violenza domestica che si configura nell'ipotesi in cui i figli minori siano sistematici spettatori obbligati ad assistere a scene di violenza tra i genitori. Nella ricorrenza di tale situazione, oltre alla adozione di provvedimenti espressamente connessi alla sussistenza di una fattispecie di reato, la violenza assistita deve essere opportunamente valutata anche e soprattutto ai fini della tutela della prole con l'esclusione dell'affidamento dei minori al genitore responsabile.
È indiscutibile che ai fini della statuizione di tale forma di affidamento decisamente residuale e subordinata occorra concentrare l'attenzione sulle eventuali inidoneità ed inadeguatezze di uno dei genitori al fine di escludere il medesimo dall'affidamento condiviso.
Pertanto, affinché possa, quindi, derogarsi alla regola generale di quest'ultimo tipo di affidamento, il giudice non dovrà solo giustificare in positivo il proprio provvedimento in ordine all'accertata idoneità del genitore affidatario esclusivo, ma dovrà soprattutto motivare in negativo in merito all'inadeguatezza genitoriale dell'altro e sulla non rispondenza dell'affido condiviso agli interessi della prole.
In ogni caso l'affidamento della prole minorenne ad un solo genitore deve avere come primario ed essenziale obiettivo quello della sua effettiva rispondenza agli interessi dei figli e talvolta anche a prescindere dalla idoneità genitoriale del genitore escluso dall'affidamento.
pagina 7 di 16 Nel caso concreto il CT con una completa e poderosa relazione ha fornito importanti indicazioni al
Tribunale al fine di giungere a conclusioni certe in ordine a tale aspetto del procedimento rispetto al quale le conclusioni delle parti sono divergenti.
Da parte del CT così vengono descritte le odierne parti: “La sig.ra si presenta come Parte_1
una persona pacata, educata, dai modi gentili. Ai colloqui peritali si è posta in modo puntuale e collaborativo. Durante i primi colloqui è parsa maggiormente ben disposta nei confronti dell'interlocutore, successivamente, qualora si cercasse di indagare maggiormente nella sua storia di vita, nei suoi sentimenti o quando messa di fronte ad incongruenze nella narrazione, ella è parsa più difesa e coartata. La signora si presenta sottolineando l'affetto che la unisce alle figlie, esternando una visione coartata e chiusa del rapporto che ha con le predette. L'ambiente frequentato e offerto alle figlie risulta essere selezionato (parenti materni e persone che frequentano la loro stessa chiesa evangelista), poco aperto a differenti frequentazioni”.
Relativamente al resistente la CT si esprime nei seguenti termini: “….Il sig. risulta essere CP_1
una persona estroversa che si presenta come predisposto ai rapporti interpersonali, abituato fin dalla prima infanzia a stare in contesti con persone di differenti etnie e plurime esperienze di vita. L'uomo si
è presentato ai colloqui peritali in modo non sempre costante e puntuale (in un'occasione è arrivato in ritardo senza avvisare perchè impegnato in questioni burocratiche e in un'occasione non si è presentato). Durante i colloqui ha mostrato un eloquio fluido e modalità collaborative finchè è stato lasciato libero di esprimere il proprio punto di vista, qualora invece venivano poste domande volte ad approfondire il suo passato o momenti critici vissuti, l'uomo ha espresso la propria oppositività rispetto alle modalità peritali e ha espresso di non gradire che venissero affrontati temi inerenti il suo passato.
Egli è risultato in difficoltà a riportare e ad elaborare alcuni eventi e fasi di vita, non risultando del tutto capace di integrare la propria immagine attuale con quella passata. L'uomo è apparso, durante i colloqui, proteso a controllare e a celare le proprie emozioni, nonchè a cercare di eludere ogni contenuto che potesse evocarle, questa modalità difensiva sembra predisporlo a comportamenti connotati da imprevedibilità e discontrollo degli impulsi (come peraltro già evidenziato dalla precedente CT Dott.ssa nel 2020 e della Dott.ssa nella relazione del 2025). In sede Per_4 Per_5
di ctu, quando il predetto è stato invitato ad una messa in discussione rispetto ai propri agiti e rispetto ai relativi sentimenti che questi suscitano nelle figlie, l'uomo è risultato difeso, con pensieri di autoriferimento e paranoici, palesando insofferenza a stare in tale contesto, mostrando di non riuscire a fermarsi, a soffermarsi, a mettersi in una condizione insight e ad aprirsi ad una riflessione su di sè e sul proprio funzionamento. Il padre riporta di non avere potuto garantire una presenza costante nella vita delle figlie, a causa dei momenti di separazione che ci sono stati con la sig.ra e dei periodi in cui Pt_1
pagina 8 di 16 ha lavorato all'estero, tuttavia esprime di aver sempre nutrito e manifestato il proprio investimento affettivo nei confronti delle stesse, in particolare verso la secondogenita con cui ha condiviso maggior tempo durante la sua infanzia”.
Relativamente ai rapporti dei genitori con le figlie la CT evidenzia che “…. La sig.ra è Parte_1
sempre risultata presente e attenta a soddisfare i bisogni delle figlie, ella ha sempre costituito il loro principale punto di riferimento. Per ed è stata attivata la legge 104 per "fragilità Per_1 Pt_2
cognitive e emotivorelazionali". La madre è sempre risultata attenta a cogliere le problematiche scolastiche delle figlie, ha favorito la loro valutazione psicodiagnostica e la consequenziale cura. Il sig.
ha sempre negato le problematiche delle figlie, semplificandole e banalizzandone l'entità. CP_1
L'uomo, a sostegno del proprio punto di vista, ha riferito che anche lui aveva poca voglia di andare a scuola, difficoltà attentive e a portare a termine i percorsi scolastici. Sembra che l'uomo, evitando di contattare le problematiche delle figlie e negandole, è come se evitasse di contattare anche le proprie, potendo così mantenere l'immagine e la descrizione di sè bambino che si è costruito. La scarsa capacità di riconoscere le criticità delle ragazze, quindi anche le loro sensibilità e fragilità, non permette al padre di entrare in empatia con le stesse ed a modulare i propri comportamenti in base ai bisogni- caratteristiche delle figlie. La sig. sembra, dal racconto della storia di vita, aver trovato Parte_1
un forte punto di riferimento nella figura carismatica del sig. . Ella riferisce che da quando è CP_1
rimasta incinta della primogenita, peraltro in modo poco consapevole, ha iniziato a vedere nell'uomo modalità controllanti, poco stabili e talvolta aggressive (due episodi particolarmente gravi l'hanno portata a sporgere denuncia nel 2007 e nel 2019). Ella ritiene, nel corso degli anni, di aver dato, dopo i momenti di crisi, molte possibilità all'uomo, quindi la loro storia è stata connotata da separazioni e ricongiunzioni. Verosimilmente la donna nutriva una dipendenza relazionale dall'uomo, tanto da poter essere risultata ambivalente nella relazione con lo stesso”.
Sottolinea ancora la CT che “….La signora si è sempre posta in modo collaborativo con i Servizi per cercare di garantire alle figlie la frequentazione del padre o in alternativa, quando questi era assente per lavoro, dell'ambiente familiare paterno (le minori stavano con la nonna paterna). A fronte dell'ultimo episodio altamente conflittuale avvenuto tra ed il padre (luglio 2024), la madre sembra aver Per_1
assunto una posizione ferma e rigida rispetto al fatto che le ragazze non frequentino più l'uomo. La madre ritiene di dover tutelare le figlie dall'instabilità umorale del sig. e dalle sue modalità CP_1
irruente. Ella individua la lontananza dall'uomo come l'unica modalità possibile di protezione delle figlie. Anche quando le è stato prospettato che gli incontri tra e il padre in L.N. avverrebbero Pt_2
alla presenza di un operatore, in una situazione di sicurezza e tutela per la minore, la signora ha mantenuto la propria posizione di chiusura. La signora porta vissuti di delusione e tradimento rispetto pagina 9 di 16 al patto di coppia, probabilmente tali sentimenti sono stati accentuati dal fatto che il sig. abbia CP_1
ricostituito una nuova famiglia (recente matrimonio e nascita di un'altra figlia). In questo momento la signora non sembra capace di garantire ad l'acceso alla figura paterna, in quanto sembra vedere Pt_2
unicamente il alto negativo dell'uomo, valutandolo esclusivamente come fonte di sofferenza per le figlie e non riuscendo a cogliere alcun aspetto positivo nella genitorialità dello stesso. Le ragazze hanno riferito alla scrivente, e anche alle altre figure professionali coinvolte, che il padre criticava apertamente la madre davanti a loro, e così avrebbero fatto anche la moglie e la madre dell'uomo che hanno cercato quindi di squalificare l'altro genitore davanti alle giovani, nel tentativo di limitarne l'accesso e la complicità”.
Il contesto familiare allargato è stato così descritto da parte della CT: “…I nonni materni e i parenti paterni (nonna e moglie del padre) sono risultati adeguati a soddisfare i bisogni primari delle ragazze, meno quelli emotivi. I predetti sono risultati schierati rispettivamente con la madre e con il padre, senza una capacità critica della situazione. In particolare i parenti paterni hanno cercato un'alleanza con ed con un'aperta squalifica della loro madre (vedasi messaggi scritti dalla moglie del Per_1 Pt_2
padre ad ), con un esito evidentemente fallimentare. I parenti sembrano offrire alle ragazze il Pt_2
concetto che si possano unicamente schierare da una parte o dall'altra della famiglia. I succitati parenti non risultano essere una risorsa per le ragazze per aiutarle ad elaborare i propri sentimenti, riuscirli ad esprimere e condividere in modo critico, nonchè ad analizzare e vivere la situazione in modo meno rigido e polarizzato”.
Analizzando la capacità genitoriale delle odierne parti la CT afferma che entrambi i genitori sono capaci di offrire funzioni di cura, protezione, soddisfacimento dei bisogni primari delle figlie: “…. La madre è risultata attenta a seguire l'andamento scolastico delle stesse, in grado di riconoscere le loro problematiche psicoevolutive e di attivarsi per offrire loro una valutazione psicodiagnostica e adeguati interventi (funzione organizzativa); ella è attenta ai loro bisogni emotivi, cerca di ascoltarle e supportarle emotivamente (funzione empatica/affettiva e riflessiva). La sig.ra appare, Parte_1
invece, più carente nella funzione regolativa ovvero nell'aiutare le figlie a regolare i propri sentimenti, nel caso specifico delle loro difficoltà relazionali con la figura paterna, ella sembra offrire loro, come unica soluzione percorribile, la chiusura relazionale, quindi l'assenza di dialogo e di confronto, la donna mantiene una posizione rigida che non aiuta le figlie a superare i loro limiti nel confrontarsi con l'
"Altro" e nello specifico con il padre. Il sig. sembra negli anni, aver delegato alla madre la CP_1
gestione dell'ambito scolastico e sanitario delle figlie, mentre sembra aver esercitato maggiormente la funzione normativa ed aver offerto alle figlie momenti di condivisione ludici e di svago. L'esercizio della genitorialità da parte dell'uomo è parsa maggiormente favorita durante la tenera età delle figlie,
pagina 10 di 16 ovvero finchè l'interazione poteva passare principalmente attraverso il gioco/il fare. Il predetto risulta in difficoltà a riconoscere gli aspetti di fragilità, di sensibilità delle ragazze, ovvero a riconoscere ed a comprendere aspetti diversi e lontani dal proprio modo di essere. La difficoltà di insight e di introspezione, lo porta a non riuscire a mettersi dal punto di vista delle figlie e quindi a comprenderne i bisogni emotivi, contribuendo così, senza una capacità di autocritica, al loro distanziamento relazionale
(assenza funzione empatica/affettiva). Il padre risulta altresì dotato di una carente funzione riflessiva, ovvero della capacità di riflettere sugli stati mentali delle figlie e sulle caratteristiche della relazione intercorrente tra sé e le predette”.
Rileva tuttavia la CT che “…. La funzione triadica, ovvero la capacità di avere un'alleanza genitoriale cooperativa, è assente in entrambi i genitori. Le ragazze, in particolare ricordano liti Per_1
tra genitori, dove il padre è risultato essere particolarmente irascibile e irrispettoso, talvolta violento, nei confronti della madre anche in loro presenza. Tuttora le giovani lamentano che il padre, così come la moglie dell'uomo e la nonna paterna, critichino apertamente la madre con loro, mostrando di non comprendere e di non riconoscere il legame esistente tra le stesse e la madre, quindi l'effetto che tali esternazioni avrebbero potuto avere sulle ragazze”.
La qualità delle relazioni esistenti tra le minori e ciascun genitore viene così descritto da parte della
CT: “…Il rapporto tra le minori e la mamma risulta particolarmente forte, coeso, talvolta difensivamente chiuso verso l'esterno. ed riconoscono nella madre la figura genitoriale Per_1 Pt_2
che c'è sempre stata durante la loro crescita e su cui hanno sempre potuto contare, ciò le porta a mantenere una descrizione unicamente positiva della figura materna, non riuscendo ad averne una visione critica e non polarizzata. nella prima infanzia sembra aver vissuto poco la presenza del Per_1
padre, ha tuttavia ricordi delle liti avvenute tra padre e madre e si è posta in una posizione di difesa e tutela della madre. Tale posizione sembra averla ulteriormente allontanata dalla figura paterna. Il Sig.
ha raccontato di aver percepito, particolarmente nell'ultimo periodo, la distanza emotiva della CP_1
figlia nei propri confronti ed il bisogno della stessa di rimanere sempre in contatto con la madre (vedasi ampio uso del cellulare quando si trovava dal padre). Ciò sarebbe degenerato nella lite avvenuta tra i due a luglio '24, dove, a fronte del distacco della figlia, l'uomo avrebbe reagito con autorevolezza e rabbia, arrivando a spintonarla e a riportarla a casa della madre, dove peraltro non c'era neanche nessuno ad accoglierla. Il padre non riconosce di avere avuto modalità non adeguate e rimanda ogni responsabilità e colpa alla sig.ra che condizionerebbe ed , egli non lascia Parte_1 Per_1 Pt_2
uno spazio di apertura alla messa in discussione del proprio rapporto con le figlie. , rispetto alla Pt_2
sorella, ha vissuto maggiormente la figura paterna alla quale era, ed è, unita da un legame significativo.
La ragazza tuttavia risulta destabilizzata dalla volubilità caratteriale paterna. La stessa, pur presentando pagina 11 di 16 un pensiero semplice, risulta capace di un esame adeguatamente critico del padre, ne individua pregi
(scherzoso, affettuoso) e difetti. La giovane ha detto chiaramente di avere paura del padre. L'uomo rifiuta, nega difensivamente, che la figlia possa nutrire tali sentimenti nei suoi confronti, rimandandoli completamente ad un condizionamento che la ragazza subirebbe da parte materna. dichiara di Pt_2
non voler incontrare il padre, sentendosi particolarmente a disagio in questo momento a riaffrontarlo ed a riuscire a esprimere con lui i sentimenti che prova. Allo stesso tempo la giovane desidererebbe attenzioni e dimostrazioni di affetto, ella lamenta che il padre non la cerchi tramite messaggi e non dimostri interesse nei suoi confronti ad esempio chiedendo informazioni sulla sua quotidianità. Il padre non ha lasciato margine di apertura rispetto alla messa in discussione delle proprie criticità personologiche, dell'effetto che hanno sull'esercizio della propria genitorialità, e sull'effetto che i propri agiti possano avere sulle ragazze, che peraltro, risultano particolarmente sensibili e vulnerabili”.
Alla luce delle sopra riportate premesse e valutazioni la CT formula le seguenti considerazioni in ordine all'affidamento alla collocazione delle minori, frequentazione col genitore non collocatario prevalente: “….Ad oggi il miglior progetto per la minore ( è maggiorenne), prevede il Pt_2 Per_1
suo collocamento presso la casa materna. Si rileva una difficoltà del padre a collaborare con i Servizi, a fidarsi degli operatori psico-sociali, ad affrontare un percorso di cura che possa permettergli di raggiungere una maggiore consapevolezza del proprio mondo interiore, una maggiore stabilità emotivo-comportamentale, quindi di raggiungere le competenze per poter offrire un'adeguata comunicazione con le figlie ed anche con la madre delle stesse, si ritiene, pertanto, adeguato disporre un affido super esclusivo a favore della sig.ra Quest'ultima tuttavia dovrà collaborare Parte_1
con i Servizi, con i progetti pensati e proposti ad , nonchè dare informazioni al sig. sulla Pt_2 CP_1
quotidianità della figlia tramite email condivisa con i Servizi con cadenza settimanale o con cadenza differente secondo la valutazione degli operatori. Qualora la madre non aderisse al progetto che verrà indicato, l'affido della minore dovrà essere diversamente valutato. ad oggi rifiuta di incontrare il Pt_2
padre, pertanto sembra adeguato lasciarle la possibilità di incontrarlo presso il Luogo Neutro secondo le disposizioni già indicate dal Tribunale, senza che ciò costituisca carattere di obbligo per la stessa”.
Tali indicazioni, provenienti all'esito di una lunga e scrupolosa CT appaiono condivisibili da parte del Tribunale anche in considerazione delle ulteriori circostanza.
Nel caso concreto appare provato il resistente si è reso rimasto inadempiente all'obbligo di mantenimento dei figli minori disinteressandosi - seppure per ragioni lavorative - della propria famiglia;
non può considerarsi equivalente l'interessamento della nonna paterna né il saltuario contributo al mantenimento delle figlie dalla stessa offerto alla madre.
pagina 12 di 16 Tale circostanza - anche a voler prescindere alla considerazioni espresse dalla CT (nel superiore interesse delle minori) legittima l'affidamento super esclusivo della figlia minore ( è Pt_2 Per_1
maggiorenne) alla parte ricorrente, con conseguente collocazione presso l'abitazione della madre ove assumerà anche la residenza.
3. Sul diritto di visita del padre
Il diritto alla bigenitorialità è attribuito e deve essere garantito ad ogni minore a prescindere dal tipo di affidamento disposto concordemente o statuito giudizialmente nelle procedure di separazione, divorzili, di nullità o annullamento del matrimonio o relative a figli di genitori non coniugati.
Tale diritto, quindi, non è peculiarità esclusiva dell'affidamento condiviso, ma deve essere garantito ai figli minori anche qualora questi ultimi siano affidati ad un solo genitore. Tale dato assiomatico deriva anche dalla lettura combinata dei primi due commi dell'art. 337-ter c.c.: il primo riconosce il diritto del minore a mantenere un rapporto costante ed equilibrato con entrambi i genitori e di ricevere da ciascuno di essi cura, educazione, istruzione e assistenza morale, il secondo sancisce le forme di affidamento che devono essere disposte, condivisa in via prioritaria o esclusiva in via secondaria, per realizzare la finalità di garantire al minore il diritto alla bigenitorialità. Quindi, il riconoscimento del diritto del minore alla bigenitorialità è prioritario e prescinde dalla forma di affidamento statuita.
Anche con riferimento a tale aspetto il Tribunale condivide le considerazioni svolte dalla CT evidenziando – peraltro – che è divenuta maggiorenne. Per_1
In considerazione del rifiuto da parte di di frequentare il padre deve essere comunque prevista Pt_2
la possibilità di incontrarlo presso un luogo neutro due volte la settimana secondo le indicazioni e le modalità che saranno fornite da parte sei SS.SS., competenti, senza che ciò costituisca – comunque - carattere di obbligo per la stessa minore.
4. Sul contributo al mantenimento dei figlia minore e della figlia Pt_2 Per_1
maggiorenne ma ancora non economicamente indipendente
E' noto che costituisce diritto di tutti i figli - indipendentemente da un vincolo coniugale che possa legare i loro genitori - essere dagli stessi mantenuti sino al momento della raggiunta autosufficienza economica. L'obbligo di mantenimento dei figli può essere assolto in via diretta o in via indiretta.
L'assegno periodico assicura al figlio il diritto ad essere mantenuto anche nella fase di disgregazione della famiglia per separazione, divorzio o cessazione della convivenza dei genitori.
Il versamento dell'assegno è – pertanto - una modalità di mantenimento indiretto attraverso il quale un genitore adempie al suo obbligo di concorrere alle spese necessarie alla crescita dei figli che non siano prevalentemente con lo stesso conviventi.
pagina 13 di 16 La misura dell'assegno indiretto, se non concordata, è giudizialmente stabilita in proporzione alla capacità reddituale e patrimoniale dell'obbligato al fine di assicurare al figlio, considerato il concorrente obbligo dell'altro genitore, il soddisfacimento delle sue esigenze primarie e di crescita tendenzialmente assicurandogli il medesimo tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei suoi genitori (art. 337-ter comma 4 c.c.).
Pertanto, nessuno dei genitori può essere esonerato dal mantenimento del figlio neppure in caso di intervenuta decadenza, né l'assegno periodico di mantenimento non può essere oggetto di rinunzia da parte del genitore percipiente non trattandosi di un suo diritto ma del figlio.
Il dovere di mantenere i figli deve essere adempiuto da parte di entrambi i genitori proporzionalmente alle loro sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore, generalmente quello non collocatario in via prevalente, provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass. civ., sez. I, 20 gennaio 2012, n. 785).
Nel caso concreto il resistente ha riferito di aver cessato l'attività lavorativa in AL e di essere è alla ricerca di altre soluzioni lavorative.
Peraltro lo stesso resistente ha ammesso di aver cessato volontariamente il lavoro in AL in quanto percepiva una retribuzione che lo stesso riteneva non adeguata al lavoro svolto.
E' comunque indubbio che il resistente è in possesso di una capacità lavorativa specifica che gli consentirà (come gli ha consentito in passato) di rinvenire entro breve tempo una nuova attività lavorativa.
Va peraltro considerato che egli - al momento dell'inizio del presente procedimento - era in procinto di diventare padre di un altro figlio dalla attuale compagna.
Tale circostanza – ed i nuovi doveri economici nei confronti del terzo figlio – consentono di determinare il contributo che il medesimo dovrà versare a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie in euro 150,00 mensili oltre rivalutazione annuale ISTAT ed al 50 % delle spese straordinarie secondo il protocollo in vigore nel Tribunale di AL.
Tale somma dovrà essere versata entro il giorno 5 di ogni mese.
5. Sulle spese del giudizio
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo con riferimento a quelle sostenute dalla ricorrente.
pagina 14 di 16 Le spese di CT devono essere compensate fra le parti principali essendosi rese necessarie al fine di verificare la capacità genitoriale di entrambi.
Le spese del curatore speciale del minore anticipate dall'Erario devono essere poste a carico di entrambi i genitori in quanto la nomina del professionista si è resa necessaria a causa dell'elevata conflittualità fra i medesimo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita dispone
l'affidamento in modo super esclusivo ai sensi dell'art. 337 ter comma 3 della figlia minore alla Pt_2
ricorrente ove assumerà anche la residenza dispone
che il resistente frequenti la figlia minore in luogo neutro due volta la settimana secondo le Pt_2
modalità ed i tempi stabiliti dal SS.SS. territorialmente competente, e sempre previo consenso della figlia minore;
Dispone
Che il resistente versi a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore e della figlia Pt_2
maggiorenne ancora non economicamente indipendente, la somma di euro 150,00 per ciascuna Per_1
figlia entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% secondo quanto previsto dal Protocollo vigente nel Tribunale di
AL. dichiara inammissibile la richiesta di pagamento degli arretrati formulata dalla parte ricorrente;
NN
parte resistente al pagamento delle spese di costituzione e difesa di parte ricorrente che liquida in euro 4.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Compensa integralmente fra le parti le spese di CT.
NN
entrambe le parti in solido al risarcimento in favore dell'Erario delle spese di costituzione e difesa relative al curatore speciale del minore che liquida in euro 3.600,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
pagina 15 di 16 AL, camera di consiglio dell'11 novembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giuseppe Bersani dott. Paolo Rampini
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