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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 27/05/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2670 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C.F.: ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
giorno 23 novembre 1967, residente a [...], elettivamente domiciliato a Teramo, in Vico Del Nardo, n. 12, presso e nello studio dell'Avv. Massimo Micaletti, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
- parte opponente -
e
(C.F.: , con sede legale a Milano, in Controparte_1 P.IVA_1
Piazza della Trivulziana, n. 4/A, e per essa, quale procuratore,
[...]
(C.F.: , in persona del legale rappresentante, CP_2 P.IVA_2
pro tempore, con sede legale a Milano, in Piazza della Trivulziana n. 4/A, nonché sede operativa a La Spezia, in via Paolo Emilio Taviani, n. 170, elettivamente domiciliata a La Spezia, in via Paolo Emilio Taviani n. 170, presso e nello studio degli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati, che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione risposta.
- parte opposta -
1 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento di somme.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 4 marzo 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato avanti al Tribunale di Teramo, CP_1
(d'ora in avanti, per comodità, anche solo “ ) e per essa, in
[...] CP_1
qualità di mandataria, (d'ora in poi, per comodità, Controparte_2 anche solo “ ), ha chiesto ed ottenuto, in data 30 gennaio 2020, il CP_2
decreto ingiuntivo n. 117/2020, con il quale è stato ingiunto a Parte_1
di pagare la somma di € 11.723,38 per sorte capitale, oltre interessi legali dalla scadenza fino al soddisfo e spese del procedimento.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo, il sig. ha spiegato Pt_1 rituale opposizione con atto di citazione ritualmente notificato, mediante il quale, convenendo in giudizio la società opposta, ha chiesto al Tribunale adito di “revocare il decreto ingiuntivo opposto, n. 117/2020 reso dal Tribunale di Teramo il 30 gennaio 2020, per le ragioni esposte in narrativa ai punti 1.1, 1.2,
1.3, 1.4, 1.5, 1.6”, il tutto con vittoria di competenze e spese di giudizio oltre accessori di legge.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 26 maggio 2021 secondo le modalità di cui all'art. 221, co. 2 e 4 del D.L.
34/2020, n. 34 e coordinato con la L. di conversione 17 luglio 2020, n. 77 ed all'art. 23 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, il precedente titolare del procedimento, rilevata la mancata costituzione in giudizio di parte opposta nonostante la regolarità e tempestività della notifica dell'atto di citazione,
l'ha dichiarata contumace ed ha assegnato a parte opponente termine di 15 giorni per la notificazione del verbale d'udienza ed alla parte opposta, alla luce dell'insegnamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.
19596/2020, termine di quindici giorni dalla notificazione del verbale per l'introduzione del procedimento di mediazione, con rinvio della causa per la verifica dall'assolvimento della condizione di procedibilità all'udienza del 22 dicembre 2021.
Medio tempore, con comparsa del 16 giugno 2021, si è costituita in giudizio e per essa, in qualità di mandataria, CP_1 Controparte_2
2 chiedendo al Tribunale di “rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, condannare, in ogni caso, il Sig. al Parte_1
pagamento in favore della società della somma di euro 11.723,38 Controparte_1
oltre interessi o della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria.”.
Quindi, all'udienza del 22 dicembre 2021, sempre celebrata in modalità cartolare, il precedente titolare della causa, preso atto dell'avvenuta costituzione in giudizio dell'opposta, ha revocato la relativa dichiarazione di contumacia ed ha concesso alle parti i termini previsti dall'art. 183, comma VI c.p.c..
Alla successiva udienza del 29 giugno 2022, celebrata in modalità cartolare, il precedente titolare del procedimento, rilevato che, “come eccepito dall'opponente, risulta presente un difetto di rappresentanza, non essendo documentata la rappresentanza processuale volontaria tra e CP_1 CP_2
(non potendo all'uopo farsi rilievo alla procura conferita a elisa Parte_2
dall'intervenuta incorporazione e dalle statuizioni contenute nell'art. 5 dell'atto societario), con conseguente riflesso anche in ordine alla validità della procura ad litem, rilasciata dal legale rapp. di ”, letto l'art. 182 c.p.c., ha CP_2
assegnato alla parte opposta termine perentorio di giorni sessanta per regolarizzare la rappresentanza e/o la procura ad litem, rinviando per la verifica e per l'ulteriore corso all'udienza cartolare del 7 marzo 2023.
Alla predetta udienza, il precedente istruttore, dichiarata la
“inammissibilità delle note sostitutive di parte opponente dalla pag. 4 alla pag. 15, in quanto contenenti il testo di una pronuncia giurisprudenziale e pertanto elusive dei limiti ex art. 127 ter, dovendo le note esser limitate alle proprie istanze e conclusioni” e ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 21 gennaio 2025.
Lo scrivente magistrato, divenuto titolare del procedimento solo in data 12 marzo 2024, ha differito la predetta udienza di precisazione delle conclusioni al giorno 4 marzo 2025, al cui esito, fatte precisare le conclusioni dai procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in
3 decisone, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sulla scorta delle risultanze processuali e della documentazione versata in atti, l'opposizione risulta infondata e, conseguentemente, il decreto ingiuntivo oggetto della stessa deve essere integralmente confermato.
Al fine di comprendere le ragioni sottese alla reiezione dell'opposizione interposta da giova ricostruire Parte_1
sinteticamente la vicenda fattuale oggetto della presente controversia, che, come anticipato, trae origine dal decreto ingiuntivo n. 117/2020 emesso in favore di con il quale il Tribunale di Teramo ha ingiunto Controparte_1 all'opponente di pagare la somma € 11.723,38, oltre interessi, spese di procedura e successive occorrende.
A sostegno dell'opposizione, il sig. dopo aver Pt_1
preliminarmente eccepito (a) il “mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione” (p. 2 citazione), (b) la “nullità del ricorso per carenza di procura ad litem” (p. 2 citazione) con conseguente “carenza di legittimazione ad processum” di (p. 5 citazione), nonché (c) l'inefficacia del decreto CP_1
ingiuntivo ex art. 644 c.p.c. per essere stato notificato oltre sessanta giorni dalla sua emissione (p. 3 citazione), ha insistito per la revoca del decreto ingiuntivo, reputandolo illegittimo anche nel merito, per “carenza della prova scritta del credito” (p. 4 citazione) e per “illegittimità quanto al tasso effettivamente praticato” sub specie per usurarietà (p. 4 citazione), osservando come “la penale del 20% per il caso di recupero coattivo costituisce uno sproporzionato incremento del quantum, assolutamente rilevante agli effetti del dovuto di talché ben può dirsi che il tasso effettivamente praticato ecceda il limite soglia imposto dalla legge” (p. 5 citazione); pertanto, ha rassegnato le conclusioni ut supra integralmente trascritte.
e, per essa, quale mandataria, ha Controparte_1 Controparte_2 contestato la fondatezza della opposizione avversaria, chiedendone il rigetto, con conferma del decreto monitorio opposto.
In primo luogo, corre l'obbligo di evidenziare che, a fronte del rilievo
4 effettuato dal precedente titolare del procedimento con provvedimento del
26 maggio 2021, è stata correttamente esperita, da parte opposta, la procedura di mediazione obbligatoria, come risulta dal verbale di mediazione negativo depositato in atti (cfr. nota di deposito di parte opposta del 15 dicembre 2021), con conseguente assolvimento della condizione di procedibilità della domanda.
In secondo luogo, deve darsi atto che il difetto di rappresentanza dell'opposta rilevato, su impulso di parte opponente, dal precedente istruttore con provvedimento del 29 giugno 2022 (cfr. svolgimento del processo), è stato definitivamente e tempestivamente sanato dalla società opposta, che ha versato in atti procura generale alle liti rilasciata, con atto a rogito per Notaio dott.ssa in Milano – Rep. n. 2496, Racc. Persona_1
n. 909 del 28 maggio 2020, da in persona dell'Amministratore Controparte_1
Unico in favore degli Avv.ti Avvocati Raffaele Zurlo Parte_3
ed Andrea Ornati, odierni legali della società opposta, contenente, inter alia, mandato a “rappresentare e difendere la Società nelle procedure di ricorso per decreto ingiuntivo ex artt. 633 e seguenti c.p.c. dinanzi i Tribunali - per un importo non superiore ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) per singolo credito
- in ogni fase e grado delle stesse, nelle fasi successive ed eventuale fase di opposizione, anche all'esecuzione ed agli atti esecutivi, con tutte le facoltà previste dall'art. 84 c.p.c. ivi comprese quelle di spiegare intervento nel menzionato giudizio, desistere, conciliare, proporre domande e/o eccezioni riconvenzionali, svolgere ricorsi anche di natura fallimentare, dispiegare e/o inter venire nelle procedure esecutive di qualsiasi tipo e specie, chiama re terzi in causa, farsi sostituire, modificare domicilio” (cfr. nota di deposito di parte opposta del 10 agosto
2022).
In terzo luogo, con riferimento all'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c., corre l'obbligo al Tribunale di evidenziare come, effettivamente, il decreto monitorio è stato emesso dall'intestato Tribunale il giorno 30 gennaio 2020, per cui, anche tenuto conto della legislazione speciale pandemica, esso avrebbe dovuto essere notificato entro il 2 giugno 2020, mentre risulta che la notificazione è stata richiesta dalla odierna opposta solo in data 9 luglio 2020.
5 Ciononostante, dal momento che l'opposizione a decreto monitorio dà origine ad un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente/opposto e delle eccezioni e difese dell'ingiunto/opponente “e non già stabilire se
l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa” (salvo che ai fini esecutivi o per le spese della fase monitoria), la insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto monitorio non è di ostacolo al giudizio di merito che si instaura con l'opposizione (per tutte, cfr. Cass. civ., sez. I, sentenza n. 3649 dell'8 marzo 2012), con il corollario per cui le domande proposte dalla opposta e più in generale le difese coltivate dalle parti devono, in ogni caso, essere esaminate nel merito, anche in considerazione delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione, in cui, coerentemente, l'opposta ha chiesta di
“condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore della società Parte_1 della somma di euro 11.723,38 oltre interessi o della diversa, maggiore Controparte_1
o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria”.
In altri termini, “il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestare la pretesa stessa.” (cfr. Cass. civ., Sez. VI, ordinanza n. 14473 del 28 maggio 2019), proprio perché “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione inteso ad accertare la pretesa fatta valere e non se
l'ingiunzione fu legittimamente emessa” ex art. 633 c.p.c. (cfr. Cass. civ., n. 3591 del 25 marzo 2000).
Ciò chiarito e passando dunque al merito, occorre anzitutto rammentare il granitico orientamento giurisprudenziale, sviluppatosi a partire dalla nota pronuncia n. 13533/2001 resa a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui, in tema di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca (nel caso che viene in rilievo) per l'adempimento, deve provare la fonte - negoziale o legale - del proprio diritto, limitandosi ad allegare la circostanza dell'altrui inadempimento, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dell'eventuale fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa.
6 Occorre altresì rammentare che, come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo origina un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice
è investito del potere/dovere di accertare la fondatezza della pretesa fatta valere con la richiesta di ingiunzione dalla parte opposta, la quale assume la posizione sostanziale di attore, mentre la parte opponente, che formalmente introduce il giudizio di cognizione ma che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 6091/2020); il giudizio di opposizione, infatti, altro non è che la prosecuzione e la trasformazione in un giudizio a cognizione piena della precedente fase sommaria, rappresentando una fase meramente eventuale, rimessa alla iniziativa del debitore ingiunto, il quale voglia evitare di trovarsi di fronte alla formazione di un giudicato circa il credito azionato con decreto ingiuntivo.
Sicché, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è il creditore, sebbene formalmente convenuto nel giudizio di opposizione
(essendo parte opposta), ad essere gravato dall'onere di dimostrare l'esistenza del proprio credito, e quindi a dover fornire, in virtù della veste sostanziale che ricopre, la prova dei fatti costitutivi del credito asseritamente ventato, mentre il debitore/opponente, che solo formalmente
è parte attrice (avendo introdotto il giudizio oppositivo), deve provare, nella sua veste sostanziale di convenuto, i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato dal creditore (cfr., ex mutlis, Cass. civ. n.
5915 del 2011).
Così delineata la distribuzione dell'onere della prova nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, la sua applicazione al caso per cui è processo conduce alla reiezione della opposizione spiegata dal sig. Pt_1
e quindi alla integrale conferma del decreto ingiuntivo oggetto della stessa.
Infatti, l'attore in senso sostanziale, e quindi la parte opposta, ha utilmente versato in atti: (a) il contratto di finanziamento stipulato in data
16 novembre 2007 da con (cfr. documento 5 allegato al ricorso Parte_1
monitorio) con Deutsche Bank S.p.a.; (b) Gazzetta Ufficiale della Repubblica
7 Italiana Parte Seconda n. 84 del 18 luglio 2017 (cfr. documento 1 allegato al ricorso monitorio) da cui risulta la cessione – che non è stata neppure oggetto di contestazione da parte dell'odierna opponente – di un portafoglio di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 Legge n.
130/1999 e dell'art. 58 T.U.B. derivanti da contratti di finanziamento di varia tipologia ed altri contratti bancari;
(c) contratto di cessione dei crediti da
Deutsche Bank S.p.A. ad (cfr. documento 10 allegato al Controparte_1 ricorso monitorio) e (d) la lista dei crediti ceduti (cfr. documento 11 allegato al ricorso monitorio); (e) la comunicazione di della cessione pro CP_1
soluto a (f) estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. (cfr. Parte_4
documento n. 7 allegato al ricorso monitorio), in cui è testualmente “attestato che le risultanze esposte nella presente certificazione sono conformi alle scritture contabili tenute a norma di legge dalla DEUTSCHE BANK S.p.A., e che il credito di € 11.723,38 alla data 22/06/2017 dalla stessa vantato nei confronti di Parte_1
è vero e liquido.”, integrato poi con l'estratto conto depositato nella
[...]
odierna fase di opposizione contenente l'elenco delle rate pagate e di quelle insolute, dalla n. 95 alla n. 120 (cfr. documento n. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), così confutando quanto sostenuto dal sig. Pt_1 nell'atto di opposizione in ordine al contenuto “oscuro” dell'estratto conto depositato in fase monitoria.
Al contrario, il sig. dal canto suo, nella sua veste di convenuto Pt_1
sostanziale – come tale tenuto a prendere posizione ed a contestare in maniera specifica i fatti costitutivi ex adverso allegati facendone valere altri che impediscono, modificano o estinguono la pretesa avversaria – si è semplicemente limitato a coltivare allegazioni oltremodo generiche in tal senso, in concreto assolutamente non idonee a paralizzare la pretesa di parte attrice sostanziale.
Ed infatti, rimarcate la intrapresa procedura di mediazione obbligatoria, la avvenuta sanatoria del difetto di procura dell'opposta nonché la necessità, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, di accertare la pretesa creditoria e non se l'ingiunzione è stata legittimamente emessa, parte opponente, oltre a non aver tout court contestato il fatto del proprio inadempimento, con tutto ciò che ne consegue ai sensi e per gli
8 effetti dell'art. 115, comma I c.p.c., si è limitata ad affermare in maniera oltremodo generica la usurarietà del tasso d'interesse applicato mediante dissertazioni giuridiche puramente astratte e non calate sul caso concreto, asserendo oltretutto che “la penale del 20% per il caso di recupero coattivo costituisce uno sproporzionato incremento del quantum, assolutamente rilevante agli effetti del dovuto di talché ben può dirsi che il tasso effettivamente praticato ecceda il limite soglia imposto dalla legge” (p. 5 citazione).
Senonché, in disparte il fatto che la predetta affermazione è documentalmente smentita dal contratto di finanziamento, essendo infatti la penale per estinzione anticipata ivi pattuita pari a 1%, e non a 20%
(relativo a spese recupero credito stragiudiziali – cfr. documento di sintesi sub documento n. 5 allegato al ricorso monitorio), preme al Tribunale rilevare, come condivisibilmente argomentato dalla giurisprudenza di merito, che, ladd“ove venisse dato corso ad una deduzione del genere (n.d.r.: ossia ad una deduzione così generica), la funzione del processo verrebbe di fatto snaturata, posto che oggetto del giudizio non sarebbe più la verifica di fatti specifici
e la valutazione delle loro conseguenze sul piano giuridico, bensì una vasta attività inquisitoria volta alla ricerca di eventuali, e del tutto ipotetiche, violazioni di legge.
Per questi motivi
, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile perché del tutto generica.” (cfr., in questi esatti termini, la sentenza del Tribunale di Piacenza dell'11 aprile 2018 n. 296, che ha dichiarato inammissibile, in quanto del tutto generica, l'opposizione a decreto monitorio, dal momento che l'ingiunto/opponente si era limitato ad affermare che sarebbe emerso il superamento del tasso soglia usura, senza peraltro indicare attraverso quale tipo di valutazioni si sarebbe dovuto pervenire ad un simile risultato;
nello stesso senso, cfr. altresì la sentenza del Tribunale di Bologna del 4 luglio
2022, n. 2131, che, confermando il decreto monitorio opposto, ha rilevato come le eccezioni sollevate dagli opponenti in ordine alla sussistenza di usura, anatocismo e previsioni contra legem fossero generiche, in quanto prive di argomentazioni specifiche e supporti probatori).
Infatti è onere del cliente, il quale lamenti l'applicazione da parte della banca di tassi usurari, individuare la percentuale di sconfinamento rispetto al tasso soglia, essendo onerato di allegare e provare le singole
9 poste ritenute indebite, nonché di indicare e dimostrare specificamente le ragioni della presunta illegittimità, dovendo non solo specificare in che termini sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia ma anche indicare e documentare questi ultimi.
Senonché, nel caso per cui è processo, parte opponente si è limitata a coltivare, come anticipato, dissertazioni giuridiche astratte in tema di usura, richiamando, in maniera asettica e non calibrata sul caso di specie, principi espressi dalla giurisprudenza, riportando previsioni contrattuali peraltro errate (come la penale per estinzione anticipata), emergendo con forte evidenza la carenza, non solo in termini probatori ma prima ancora allegatori, degli elementi necessari perché la contestazione di parte opponente possa ritenersi fondata.
Pertanto, il Tribunale, in assenza di una specifica allegazione e dimostrazione delle doglianze dell'unico di motivo, nel merito, di opposizione coltivato dal sig. in tema di usurarietà, non può fare Pt_1
a meno che ribadirne la assoluta genericità, che ne preclude, come tale, prima ancora che l'accoglimento, il relativo vaglio.
In definitiva, alla luce delle superiori considerazioni, deve essere rigettata l'opposizione spiegata dall'ingiunto e, per l'effetto, integralmente confermato il decreto monitorio opposto.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al
D.M. 55/2014 e succ. mod., con applicazione dei valori minimi per tutte le fasi, in ragione della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, del tenore delle difese svolte da entrambe le parti e dell'espleta istruttoria di natura esclusivamente documentale.
Il criterio della soccombenza, inoltre, governa anche le spese sostenute nel procedimento monitorio, con il corollario per cui gli opponenti, risultati integralmente soccombenti nell'odierno giudizio di opposizione, devono essere condannati anche alla rifusione delle spese del procedimento monitorio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 653 c.p.c..
P.Q.M.
10 Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G n. 2670/2020 fra le parti in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:
1. RIGETTA l'opposizione spiegata da e, per l'effetto, Parte_1
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 117/2020 emesso dal Tribunale di Teramo, da considerare, pertanto, definitivamente esecutivo;
2. CONDANNA parte opponente alla rifusione, in favore di parte opposta delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell'importo complessivo di € 2.540,00, oltre il rimborso delle spese generali al 15%, I.V.A. al 22% e C.P.A. al 4% sui compensi, nonché alla rifusione delle spese del procedimento monitorio per € 567,00 ai sensi dell'art. 653 c.p.c..
Così deciso in Teramo, il 27 maggio 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2670 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C.F.: ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
giorno 23 novembre 1967, residente a [...], elettivamente domiciliato a Teramo, in Vico Del Nardo, n. 12, presso e nello studio dell'Avv. Massimo Micaletti, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
- parte opponente -
e
(C.F.: , con sede legale a Milano, in Controparte_1 P.IVA_1
Piazza della Trivulziana, n. 4/A, e per essa, quale procuratore,
[...]
(C.F.: , in persona del legale rappresentante, CP_2 P.IVA_2
pro tempore, con sede legale a Milano, in Piazza della Trivulziana n. 4/A, nonché sede operativa a La Spezia, in via Paolo Emilio Taviani, n. 170, elettivamente domiciliata a La Spezia, in via Paolo Emilio Taviani n. 170, presso e nello studio degli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati, che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione risposta.
- parte opposta -
1 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento di somme.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 4 marzo 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato avanti al Tribunale di Teramo, CP_1
(d'ora in avanti, per comodità, anche solo “ ) e per essa, in
[...] CP_1
qualità di mandataria, (d'ora in poi, per comodità, Controparte_2 anche solo “ ), ha chiesto ed ottenuto, in data 30 gennaio 2020, il CP_2
decreto ingiuntivo n. 117/2020, con il quale è stato ingiunto a Parte_1
di pagare la somma di € 11.723,38 per sorte capitale, oltre interessi legali dalla scadenza fino al soddisfo e spese del procedimento.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo, il sig. ha spiegato Pt_1 rituale opposizione con atto di citazione ritualmente notificato, mediante il quale, convenendo in giudizio la società opposta, ha chiesto al Tribunale adito di “revocare il decreto ingiuntivo opposto, n. 117/2020 reso dal Tribunale di Teramo il 30 gennaio 2020, per le ragioni esposte in narrativa ai punti 1.1, 1.2,
1.3, 1.4, 1.5, 1.6”, il tutto con vittoria di competenze e spese di giudizio oltre accessori di legge.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 26 maggio 2021 secondo le modalità di cui all'art. 221, co. 2 e 4 del D.L.
34/2020, n. 34 e coordinato con la L. di conversione 17 luglio 2020, n. 77 ed all'art. 23 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, il precedente titolare del procedimento, rilevata la mancata costituzione in giudizio di parte opposta nonostante la regolarità e tempestività della notifica dell'atto di citazione,
l'ha dichiarata contumace ed ha assegnato a parte opponente termine di 15 giorni per la notificazione del verbale d'udienza ed alla parte opposta, alla luce dell'insegnamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.
19596/2020, termine di quindici giorni dalla notificazione del verbale per l'introduzione del procedimento di mediazione, con rinvio della causa per la verifica dall'assolvimento della condizione di procedibilità all'udienza del 22 dicembre 2021.
Medio tempore, con comparsa del 16 giugno 2021, si è costituita in giudizio e per essa, in qualità di mandataria, CP_1 Controparte_2
2 chiedendo al Tribunale di “rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, condannare, in ogni caso, il Sig. al Parte_1
pagamento in favore della società della somma di euro 11.723,38 Controparte_1
oltre interessi o della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria.”.
Quindi, all'udienza del 22 dicembre 2021, sempre celebrata in modalità cartolare, il precedente titolare della causa, preso atto dell'avvenuta costituzione in giudizio dell'opposta, ha revocato la relativa dichiarazione di contumacia ed ha concesso alle parti i termini previsti dall'art. 183, comma VI c.p.c..
Alla successiva udienza del 29 giugno 2022, celebrata in modalità cartolare, il precedente titolare del procedimento, rilevato che, “come eccepito dall'opponente, risulta presente un difetto di rappresentanza, non essendo documentata la rappresentanza processuale volontaria tra e CP_1 CP_2
(non potendo all'uopo farsi rilievo alla procura conferita a elisa Parte_2
dall'intervenuta incorporazione e dalle statuizioni contenute nell'art. 5 dell'atto societario), con conseguente riflesso anche in ordine alla validità della procura ad litem, rilasciata dal legale rapp. di ”, letto l'art. 182 c.p.c., ha CP_2
assegnato alla parte opposta termine perentorio di giorni sessanta per regolarizzare la rappresentanza e/o la procura ad litem, rinviando per la verifica e per l'ulteriore corso all'udienza cartolare del 7 marzo 2023.
Alla predetta udienza, il precedente istruttore, dichiarata la
“inammissibilità delle note sostitutive di parte opponente dalla pag. 4 alla pag. 15, in quanto contenenti il testo di una pronuncia giurisprudenziale e pertanto elusive dei limiti ex art. 127 ter, dovendo le note esser limitate alle proprie istanze e conclusioni” e ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 21 gennaio 2025.
Lo scrivente magistrato, divenuto titolare del procedimento solo in data 12 marzo 2024, ha differito la predetta udienza di precisazione delle conclusioni al giorno 4 marzo 2025, al cui esito, fatte precisare le conclusioni dai procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in
3 decisone, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sulla scorta delle risultanze processuali e della documentazione versata in atti, l'opposizione risulta infondata e, conseguentemente, il decreto ingiuntivo oggetto della stessa deve essere integralmente confermato.
Al fine di comprendere le ragioni sottese alla reiezione dell'opposizione interposta da giova ricostruire Parte_1
sinteticamente la vicenda fattuale oggetto della presente controversia, che, come anticipato, trae origine dal decreto ingiuntivo n. 117/2020 emesso in favore di con il quale il Tribunale di Teramo ha ingiunto Controparte_1 all'opponente di pagare la somma € 11.723,38, oltre interessi, spese di procedura e successive occorrende.
A sostegno dell'opposizione, il sig. dopo aver Pt_1
preliminarmente eccepito (a) il “mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione” (p. 2 citazione), (b) la “nullità del ricorso per carenza di procura ad litem” (p. 2 citazione) con conseguente “carenza di legittimazione ad processum” di (p. 5 citazione), nonché (c) l'inefficacia del decreto CP_1
ingiuntivo ex art. 644 c.p.c. per essere stato notificato oltre sessanta giorni dalla sua emissione (p. 3 citazione), ha insistito per la revoca del decreto ingiuntivo, reputandolo illegittimo anche nel merito, per “carenza della prova scritta del credito” (p. 4 citazione) e per “illegittimità quanto al tasso effettivamente praticato” sub specie per usurarietà (p. 4 citazione), osservando come “la penale del 20% per il caso di recupero coattivo costituisce uno sproporzionato incremento del quantum, assolutamente rilevante agli effetti del dovuto di talché ben può dirsi che il tasso effettivamente praticato ecceda il limite soglia imposto dalla legge” (p. 5 citazione); pertanto, ha rassegnato le conclusioni ut supra integralmente trascritte.
e, per essa, quale mandataria, ha Controparte_1 Controparte_2 contestato la fondatezza della opposizione avversaria, chiedendone il rigetto, con conferma del decreto monitorio opposto.
In primo luogo, corre l'obbligo di evidenziare che, a fronte del rilievo
4 effettuato dal precedente titolare del procedimento con provvedimento del
26 maggio 2021, è stata correttamente esperita, da parte opposta, la procedura di mediazione obbligatoria, come risulta dal verbale di mediazione negativo depositato in atti (cfr. nota di deposito di parte opposta del 15 dicembre 2021), con conseguente assolvimento della condizione di procedibilità della domanda.
In secondo luogo, deve darsi atto che il difetto di rappresentanza dell'opposta rilevato, su impulso di parte opponente, dal precedente istruttore con provvedimento del 29 giugno 2022 (cfr. svolgimento del processo), è stato definitivamente e tempestivamente sanato dalla società opposta, che ha versato in atti procura generale alle liti rilasciata, con atto a rogito per Notaio dott.ssa in Milano – Rep. n. 2496, Racc. Persona_1
n. 909 del 28 maggio 2020, da in persona dell'Amministratore Controparte_1
Unico in favore degli Avv.ti Avvocati Raffaele Zurlo Parte_3
ed Andrea Ornati, odierni legali della società opposta, contenente, inter alia, mandato a “rappresentare e difendere la Società nelle procedure di ricorso per decreto ingiuntivo ex artt. 633 e seguenti c.p.c. dinanzi i Tribunali - per un importo non superiore ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) per singolo credito
- in ogni fase e grado delle stesse, nelle fasi successive ed eventuale fase di opposizione, anche all'esecuzione ed agli atti esecutivi, con tutte le facoltà previste dall'art. 84 c.p.c. ivi comprese quelle di spiegare intervento nel menzionato giudizio, desistere, conciliare, proporre domande e/o eccezioni riconvenzionali, svolgere ricorsi anche di natura fallimentare, dispiegare e/o inter venire nelle procedure esecutive di qualsiasi tipo e specie, chiama re terzi in causa, farsi sostituire, modificare domicilio” (cfr. nota di deposito di parte opposta del 10 agosto
2022).
In terzo luogo, con riferimento all'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c., corre l'obbligo al Tribunale di evidenziare come, effettivamente, il decreto monitorio è stato emesso dall'intestato Tribunale il giorno 30 gennaio 2020, per cui, anche tenuto conto della legislazione speciale pandemica, esso avrebbe dovuto essere notificato entro il 2 giugno 2020, mentre risulta che la notificazione è stata richiesta dalla odierna opposta solo in data 9 luglio 2020.
5 Ciononostante, dal momento che l'opposizione a decreto monitorio dà origine ad un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente/opposto e delle eccezioni e difese dell'ingiunto/opponente “e non già stabilire se
l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa” (salvo che ai fini esecutivi o per le spese della fase monitoria), la insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto monitorio non è di ostacolo al giudizio di merito che si instaura con l'opposizione (per tutte, cfr. Cass. civ., sez. I, sentenza n. 3649 dell'8 marzo 2012), con il corollario per cui le domande proposte dalla opposta e più in generale le difese coltivate dalle parti devono, in ogni caso, essere esaminate nel merito, anche in considerazione delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione, in cui, coerentemente, l'opposta ha chiesta di
“condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore della società Parte_1 della somma di euro 11.723,38 oltre interessi o della diversa, maggiore Controparte_1
o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria”.
In altri termini, “il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestare la pretesa stessa.” (cfr. Cass. civ., Sez. VI, ordinanza n. 14473 del 28 maggio 2019), proprio perché “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione inteso ad accertare la pretesa fatta valere e non se
l'ingiunzione fu legittimamente emessa” ex art. 633 c.p.c. (cfr. Cass. civ., n. 3591 del 25 marzo 2000).
Ciò chiarito e passando dunque al merito, occorre anzitutto rammentare il granitico orientamento giurisprudenziale, sviluppatosi a partire dalla nota pronuncia n. 13533/2001 resa a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui, in tema di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca (nel caso che viene in rilievo) per l'adempimento, deve provare la fonte - negoziale o legale - del proprio diritto, limitandosi ad allegare la circostanza dell'altrui inadempimento, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dell'eventuale fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa.
6 Occorre altresì rammentare che, come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo origina un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice
è investito del potere/dovere di accertare la fondatezza della pretesa fatta valere con la richiesta di ingiunzione dalla parte opposta, la quale assume la posizione sostanziale di attore, mentre la parte opponente, che formalmente introduce il giudizio di cognizione ma che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 6091/2020); il giudizio di opposizione, infatti, altro non è che la prosecuzione e la trasformazione in un giudizio a cognizione piena della precedente fase sommaria, rappresentando una fase meramente eventuale, rimessa alla iniziativa del debitore ingiunto, il quale voglia evitare di trovarsi di fronte alla formazione di un giudicato circa il credito azionato con decreto ingiuntivo.
Sicché, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è il creditore, sebbene formalmente convenuto nel giudizio di opposizione
(essendo parte opposta), ad essere gravato dall'onere di dimostrare l'esistenza del proprio credito, e quindi a dover fornire, in virtù della veste sostanziale che ricopre, la prova dei fatti costitutivi del credito asseritamente ventato, mentre il debitore/opponente, che solo formalmente
è parte attrice (avendo introdotto il giudizio oppositivo), deve provare, nella sua veste sostanziale di convenuto, i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato dal creditore (cfr., ex mutlis, Cass. civ. n.
5915 del 2011).
Così delineata la distribuzione dell'onere della prova nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, la sua applicazione al caso per cui è processo conduce alla reiezione della opposizione spiegata dal sig. Pt_1
e quindi alla integrale conferma del decreto ingiuntivo oggetto della stessa.
Infatti, l'attore in senso sostanziale, e quindi la parte opposta, ha utilmente versato in atti: (a) il contratto di finanziamento stipulato in data
16 novembre 2007 da con (cfr. documento 5 allegato al ricorso Parte_1
monitorio) con Deutsche Bank S.p.a.; (b) Gazzetta Ufficiale della Repubblica
7 Italiana Parte Seconda n. 84 del 18 luglio 2017 (cfr. documento 1 allegato al ricorso monitorio) da cui risulta la cessione – che non è stata neppure oggetto di contestazione da parte dell'odierna opponente – di un portafoglio di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 Legge n.
130/1999 e dell'art. 58 T.U.B. derivanti da contratti di finanziamento di varia tipologia ed altri contratti bancari;
(c) contratto di cessione dei crediti da
Deutsche Bank S.p.A. ad (cfr. documento 10 allegato al Controparte_1 ricorso monitorio) e (d) la lista dei crediti ceduti (cfr. documento 11 allegato al ricorso monitorio); (e) la comunicazione di della cessione pro CP_1
soluto a (f) estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. (cfr. Parte_4
documento n. 7 allegato al ricorso monitorio), in cui è testualmente “attestato che le risultanze esposte nella presente certificazione sono conformi alle scritture contabili tenute a norma di legge dalla DEUTSCHE BANK S.p.A., e che il credito di € 11.723,38 alla data 22/06/2017 dalla stessa vantato nei confronti di Parte_1
è vero e liquido.”, integrato poi con l'estratto conto depositato nella
[...]
odierna fase di opposizione contenente l'elenco delle rate pagate e di quelle insolute, dalla n. 95 alla n. 120 (cfr. documento n. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), così confutando quanto sostenuto dal sig. Pt_1 nell'atto di opposizione in ordine al contenuto “oscuro” dell'estratto conto depositato in fase monitoria.
Al contrario, il sig. dal canto suo, nella sua veste di convenuto Pt_1
sostanziale – come tale tenuto a prendere posizione ed a contestare in maniera specifica i fatti costitutivi ex adverso allegati facendone valere altri che impediscono, modificano o estinguono la pretesa avversaria – si è semplicemente limitato a coltivare allegazioni oltremodo generiche in tal senso, in concreto assolutamente non idonee a paralizzare la pretesa di parte attrice sostanziale.
Ed infatti, rimarcate la intrapresa procedura di mediazione obbligatoria, la avvenuta sanatoria del difetto di procura dell'opposta nonché la necessità, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, di accertare la pretesa creditoria e non se l'ingiunzione è stata legittimamente emessa, parte opponente, oltre a non aver tout court contestato il fatto del proprio inadempimento, con tutto ciò che ne consegue ai sensi e per gli
8 effetti dell'art. 115, comma I c.p.c., si è limitata ad affermare in maniera oltremodo generica la usurarietà del tasso d'interesse applicato mediante dissertazioni giuridiche puramente astratte e non calate sul caso concreto, asserendo oltretutto che “la penale del 20% per il caso di recupero coattivo costituisce uno sproporzionato incremento del quantum, assolutamente rilevante agli effetti del dovuto di talché ben può dirsi che il tasso effettivamente praticato ecceda il limite soglia imposto dalla legge” (p. 5 citazione).
Senonché, in disparte il fatto che la predetta affermazione è documentalmente smentita dal contratto di finanziamento, essendo infatti la penale per estinzione anticipata ivi pattuita pari a 1%, e non a 20%
(relativo a spese recupero credito stragiudiziali – cfr. documento di sintesi sub documento n. 5 allegato al ricorso monitorio), preme al Tribunale rilevare, come condivisibilmente argomentato dalla giurisprudenza di merito, che, ladd“ove venisse dato corso ad una deduzione del genere (n.d.r.: ossia ad una deduzione così generica), la funzione del processo verrebbe di fatto snaturata, posto che oggetto del giudizio non sarebbe più la verifica di fatti specifici
e la valutazione delle loro conseguenze sul piano giuridico, bensì una vasta attività inquisitoria volta alla ricerca di eventuali, e del tutto ipotetiche, violazioni di legge.
Per questi motivi
, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile perché del tutto generica.” (cfr., in questi esatti termini, la sentenza del Tribunale di Piacenza dell'11 aprile 2018 n. 296, che ha dichiarato inammissibile, in quanto del tutto generica, l'opposizione a decreto monitorio, dal momento che l'ingiunto/opponente si era limitato ad affermare che sarebbe emerso il superamento del tasso soglia usura, senza peraltro indicare attraverso quale tipo di valutazioni si sarebbe dovuto pervenire ad un simile risultato;
nello stesso senso, cfr. altresì la sentenza del Tribunale di Bologna del 4 luglio
2022, n. 2131, che, confermando il decreto monitorio opposto, ha rilevato come le eccezioni sollevate dagli opponenti in ordine alla sussistenza di usura, anatocismo e previsioni contra legem fossero generiche, in quanto prive di argomentazioni specifiche e supporti probatori).
Infatti è onere del cliente, il quale lamenti l'applicazione da parte della banca di tassi usurari, individuare la percentuale di sconfinamento rispetto al tasso soglia, essendo onerato di allegare e provare le singole
9 poste ritenute indebite, nonché di indicare e dimostrare specificamente le ragioni della presunta illegittimità, dovendo non solo specificare in che termini sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia ma anche indicare e documentare questi ultimi.
Senonché, nel caso per cui è processo, parte opponente si è limitata a coltivare, come anticipato, dissertazioni giuridiche astratte in tema di usura, richiamando, in maniera asettica e non calibrata sul caso di specie, principi espressi dalla giurisprudenza, riportando previsioni contrattuali peraltro errate (come la penale per estinzione anticipata), emergendo con forte evidenza la carenza, non solo in termini probatori ma prima ancora allegatori, degli elementi necessari perché la contestazione di parte opponente possa ritenersi fondata.
Pertanto, il Tribunale, in assenza di una specifica allegazione e dimostrazione delle doglianze dell'unico di motivo, nel merito, di opposizione coltivato dal sig. in tema di usurarietà, non può fare Pt_1
a meno che ribadirne la assoluta genericità, che ne preclude, come tale, prima ancora che l'accoglimento, il relativo vaglio.
In definitiva, alla luce delle superiori considerazioni, deve essere rigettata l'opposizione spiegata dall'ingiunto e, per l'effetto, integralmente confermato il decreto monitorio opposto.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al
D.M. 55/2014 e succ. mod., con applicazione dei valori minimi per tutte le fasi, in ragione della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, del tenore delle difese svolte da entrambe le parti e dell'espleta istruttoria di natura esclusivamente documentale.
Il criterio della soccombenza, inoltre, governa anche le spese sostenute nel procedimento monitorio, con il corollario per cui gli opponenti, risultati integralmente soccombenti nell'odierno giudizio di opposizione, devono essere condannati anche alla rifusione delle spese del procedimento monitorio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 653 c.p.c..
P.Q.M.
10 Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G n. 2670/2020 fra le parti in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:
1. RIGETTA l'opposizione spiegata da e, per l'effetto, Parte_1
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 117/2020 emesso dal Tribunale di Teramo, da considerare, pertanto, definitivamente esecutivo;
2. CONDANNA parte opponente alla rifusione, in favore di parte opposta delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell'importo complessivo di € 2.540,00, oltre il rimborso delle spese generali al 15%, I.V.A. al 22% e C.P.A. al 4% sui compensi, nonché alla rifusione delle spese del procedimento monitorio per € 567,00 ai sensi dell'art. 653 c.p.c..
Così deciso in Teramo, il 27 maggio 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
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