Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 17/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
RG n. 668/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 668/2024 V.G. promosso da:
(C.F. ), nata il [...] ad [...] ed _1 C.F._1 ivi residente in [...], attualmente con domicilio in Avezzano (AQ)
Via Filippo Carusi n.7, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella TERRA ed elettivamente domiciliata presso e nel di lei studio sito in Avezzano (AQ), alla via
Trento n.4, come da procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ), nato il [...] ad [...]_1 C.F._2
(AQ) ed ivi residente in [...], con dimora attuale in Avezzano (AQ) via Nuova n.16, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale MILO presso il cui studio elegge domicilio alla via Nazario Sauro n.81, unitamente e disgiuntamente all'avv.
Michela DI CRISTOFARO, giusta procura in calce al ricorso ex art. 473 bis n. 51 c.p.c..
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
1
Le parti, con ricorso depositato il 26.09.2024, chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi e vivranno separati con l'obbligo del _1 Controparte_1 reciproco rispetto.
2) La figlia minore di anni 15 (nata il [...]), sarà affidata in via Persona_1 condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente dal genitore con il quale la figlia di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (a titolo esemplificativo interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui la figlia si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza con obbligo di comunicazione all'altro genitore nel più breve tempo possibile.
3) sarà collocata in modo permanente e con residenza anagrafica presso Persona_1 la abitazione materna. Attualmente, ed in via provvisoria, la minore dimora presso la casa dei nonni materni, insieme a sita in Avezzano (AQ) via Filippo Carusi _1
n.7, in attesa che quest'ultima reperisca e conduca in locazione una abitazione con la figlia.
La minore frequenterà nell'anno 2024-2025 il secondo anno di formazione professionale parrucchiera presso lo “SGI Formazione” di Avezzano, che raggiunge il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8:30 alle 13:30 e il martedì dalle 8:30 alle 16,30, accompagnata dalla madre o dai nonni materni, salvo diverso accordo tra i coniugi.
4) la casa familiare sita in Avezzano (AQ) via Del Sambuco n.10, di proprietà esclusiva della sig.ra madre di concessa in comodato uso Persona_2 Controparte_1 gratuito da quest'ultima ai coniugi costituita da un appartamento Persona_3 su due livelli resta nella disponibilità e possesso esclusivo della proprietaria
[...]
come già in essere dal mese di luglio dell'anno 2024, avendo altresì ciascun Per_2 coniuge trasferito altrove il proprio domicilio. In particolare, si dà atto che _1 ha prelevato ed asportato da detto immobile tutti i propri effetti personali e beni mobili di proprietà esclusiva, nonché quelli della figlia;
2 5) a la facoltà di tenere con sé la figlia minore, con le seguenti modalità Controparte_1
e tempi:
a) durante l'anno scolastico: il martedì ed il giovedì dall'uscita dalla scuola e sino alle ore
22:00 nonché, a fine settimana alternati, dal sabato dalle ore 12:00 e sino alla domenica sera ore 19:00, con pernotto presso la dimora di Controparte_1
b) durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni scolastiche del mese di dicembre di ogni anno e il giorno precedente la ripresa delle lezioni, salva la frequentazione settimanale sopra enunciata, il padre avrà il diritto di frequentare la propria figlia minore il giorno 24 o 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il 6 gennaio, ad anni alternati in modo alternato, cominciando dalla madre, salvo diverso accordo tra i coniugi;
c) durante le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni, salva la frequentazione settimanale sopra enunciata, il padre avrà il diritto di frequentare la propria figlia minore il giorno della Pasqua o pasquetta, ad anni alternati in modo alternato, salvo diversi accordi tra i coniugi;
d) durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo, trascorrerà con il padre un periodo di giorni Persona_1 quindici, anche non consecutivi, da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno, salvo diversi accordi tra i coniugi;
per il residuo periodo valgono le regole di frequentazione ordinaria;
e) per i ponti o gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico: la figlia li trascorrerà, salvo diverso accordo tra i coniugi, una volta con un genitore, una volta con l'altro, alternandosi di volta in volta. Nel periodo di frequentazione esclusiva durante week- end, vacanze, festività e ponti, ciascun genitore curerà almeno un contatto quotidiano con l'altro genitore;
f) in ogni caso trascorrerà con la madre la c.d. “Festa della Mamma” Persona_1
(che cade la seconda domenica di maggio di ogni anno) ed il giorno di compleanno di se cadranno in week-end o in giorno in cui ricade il diritto di visita _1 paterno, lo stesso potrà recuperare il detto week-end nel fine settimana successivo e il giorno nella stessa settimana;
con il padre la c.d. “Festa del Papà” (che cade il 19 marzo di ogni
3 anno) e il giorno di compleanno di se cadranno in week-end o in Controparte_1 giorno in cui ricade il diritto di visita materno, la stessa potrà recuperare il detto week-end nel fine settimana successivo e il giorno nella stessa settimana;
nell'ipotesi in cui i genitori non si accordassero per trascorrerlo insieme, il 2 agosto di ogni anno, giorno del compleanno della minore, trascorrerà ad anni alterni con un genitore il pranzo e Persona_1 con l'altro la cena, oppure l'intero giorno ad anni alterni con ciascun genitore, salvo diversi accordi tra i coniugi;
g) ad ogni modo, entrambi i genitori concorderanno congiuntamente l'indirizzo educativo e formativo della minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa. In linea generale, la soluzione dei vari problemi di natura familiare, patrimoniale e di formazione della figlia, resterà affidata al buon senso e all'accordo ed al rapporto diretto tra i separandi coniugi e, quindi, alla loro intelligenza, sensibilità e praticità;
h) al fine di favorire un equilibrato sviluppo della minore, i genitori dovranno mantenere in loro presenza un contegno adeguato, evitando che gli stessi abbiano frequentazioni poco consone alla sua tranquilla crescita;
qualsiasi discussione tra i genitori o con altri familiari che acquisti il carattere di dissidio dovrà svolgersi lontano dalla figlia;
i genitori dovranno impegnarsi a far conservare i buoni rapporti fra la minore ed i nonni paterni e materni;
i genitori dovranno impegnarsi a non far frequentare la figlia minore agli eventuali rispettivi partners, se non in caso di relazione duratura e stabile.
i) I genitori hanno l'obbligo di comunicare il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la minore.
j) Le parti si prestano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e dei documenti validi per l'espatrio propri e della loro figlia, consentendo altresì che ciascuno possa inserire eventualmente la figlia nel proprio passaporto
6) corrisponderà a a titolo di contributo per il Controparte_1 _1 mantenimento ordinario della figlia minore la somma mensile di euro Persona_1
500,00 = (cinquecentoeuro/00) mediante bonifico bancario al seguente IBAN:
[...], entro il giorno 10 del mese di riferimento. Detta somma sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat. Al fine di contribuire a garantire una stabile e sicura dimora alla figlia, solo Controparte_1
4 ed esclusivamente nella ipotesi in cui prenda in locazione una abitazione _1 in cui dimorare in modo stabile e permanente con la figlia minore Persona_1 corrisponderà a la ulteriore somma di €.100,00 (centoeuro/00).Si precisa _1 che tale somma andrà ad aggiungersi al contributo per il mantenimento ordinario da versare in favore della figlia, già sopra stabilito, a far data dalla scadenza del primo canone mensile di locazione. Entro il 30 ottobre 2024, gli arredi della cameretta della figlia , ancora Per_1 custoditi presso la casa familiare, saranno consegnati e prelevati da _1
7) Le spese straordinarie riguardanti il mantenimento di saranno Persona_1 ripartite nella misura del 50% tra i genitori. Per l'individuazione e la gestione delle spese da sostenere in favore della minore, i genitori si obbligano a rispettare il Protocollo di intesa datato 11/12/2019 redatto dal Tribunale di Avezzano. La spesa straordinaria sarà rimborsata nella misura di cui sopra al genitore anticipatario, se concordata ovvero obbligatoria, entro una settimana dall'esibizione del documento fiscale attestante la relativa spesa.
8) in ragione del collocamento stabile e permanente presso di sé della _1 figlia minore, riceverà in pagamento dall' l'assegno unico, che resterà a lei CP_2 assegnato nella misura del 100%. Nell'attesa che l' provveda in tale senso, previa CP_2 esibizione dei documenti necessari (anche relativi alla declaranda separazione),
l'assegno unico ove ancora percepito da sarà da questi versato Controparte_1 alla moglie.
9) verserà a attualmente economicamente non Controparte_1 _1 autonoma e non autosufficiente, un contributo per il di lei mantenimento in un'unica soluzione (c.d. una tantum) attraverso la corresponsione della somma una tantum di euro 3.000,00 (tremilaeuro/00), da versarsi a mezzo bonifico bancario al seguente
IBAN:[...], entro la data di celebrazione dell'udienza di comparizione delle parti che il Tribunale adito andrà a fissare.
10) Per quanto non espressamente previsto o stabilito nelle condizioni ivi indicate verrà fatto riferimento alle corrispondenti disposizioni in subiecta materia disciplinate dal libro primo del codice civile.
12) Spese processuali compensate, con rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 della Legge
Professionale.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c,. depositato in data 26.09.2024, e _1 hanno adìto congiuntamente il Tribunale per ivi sentir Controparte_1
dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio concordatario celebrato nel Comune AVEZZANO (AQ) in data 21.07.2007 e trascritto nel registro civile degli atti di matrimonio del detto Comune al n. 40, parte II, Serie A, anno 2007, alle condizioni di cui al libello introduttivo, come sopra riportate.
All'udienza dell'8 gennaio 2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art 127 ter cpc, le parti hanno confermato che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, riportandosi alle condizioni di cui al libello introduttivo. In tal sede, le parti hanno altresì precisato che , ad oggi, risulta disoccupata e invalida con riduzione _1
della capacità di lavoro nella misura del 50% e che la stessa ha già ricevuto la somma concordata a titolo di mantenimento una tantum.
Il giudice istruttore ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritiene che le condizioni concordate (sopra riportate) siano condivisibili in quanto adeguate e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti e rispettose dell'interesse della figlia minore della coppia.
Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e _1 CP_1
come sopra meglio generalizzati.
[...]
6 OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-all'affidamento e al collocamento della figlia minore:
“La figlia minore di anni 15 (nata il [...]), sarà affidata in via Persona_1 condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente dal genitore con il quale la figlia di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute
(a titolo esemplificativo interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui la figlia si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza con obbligo di comunicazione all'altro genitore nel più breve tempo possibile. 3) sarà collocata in modo permanente e con Persona_1 residenza anagrafica presso la abitazione materna. Attualmente, ed in via provvisoria, la minore dimora presso la casa dei nonni materni, insieme a sita in Avezzano (AQ) via _1
Filippo Carusi n.7, in attesa che quest'ultima reperisca e conduca in locazione una abitazione con la figlia.”
-al diritto di visita paterno: ha la facoltà di tenere con sé la figlia minore, con le seguenti modalità e Controparte_1 tempi: a) durante l'anno scolastico: il martedì ed il giovedì dall'uscita dalla scuola e sino alle ore 22:00 nonché, a fine settimana alternati, dal sabato dalle ore 12:00 e sino alla domenica sera ore 19:00, con pernotto presso la dimora di b) durante le vacanze Controparte_1 natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni scolastiche del mese di dicembre di ogni anno e il giorno precedente la ripresa delle lezioni, salva la frequentazione settimanale sopra enunciata, il padre avrà il diritto di frequentare la propria figlia minore il giorno 24 o 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il
6 gennaio, ad anni alternati in modo alternato, cominciando dalla madre, salvo diverso accordo tra i coniugi;
c) durante le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni, salva la frequentazione settimanale sopra enunciata, il padre avrà il diritto di frequentare la propria figlia minore il giorno della Pasqua o pasquetta, ad anni alternati in modo alternato, salvo diversi accordi tra i coniugi;
d) durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo, trascorrerà con il padre un periodo di giorni quindici, Persona_1
7 anche non consecutivi, da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno, salvo diversi accordi tra i coniugi;
per il residuo periodo valgono le regole di frequentazione ordinaria;
e) per i ponti o gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico: la figlia li trascorrerà, salvo diverso accordo tra i coniugi, una volta con un genitore, una volta con l'altro, alternandosi di volta in volta. Nel periodo di frequentazione esclusiva durante week-end, vacanze, festività e ponti, ciascun genitore curerà almeno un contatto quotidiano con l'altro genitore f) in ogni caso trascorrerà con la madre la c.d. “Festa della Mamma” (che Persona_1 cade la seconda domenica di maggio di ogni anno) ed il giorno di compleanno di _1
; se cadranno in week-end o in giorno in cui ricade il diritto di visita paterno, lo stesso
[...] potrà recuperare il detto week-end nel fine settimana successivo e il giorno nella stessa settimana;
con il padre la c.d. “Festa del Papà” (che cade il 19 marzo di ogni anno) e il giorno di compleanno di se cadranno in week-end o in giorno in cui ricade il Controparte_1 diritto di visita materno, la stessa potrà recuperare il detto week-end nel fine settimana successivo e il giorno nella stessa settimana;
nell'ipotesi in cui i genitori non si accordassero per trascorrerlo insieme, il 2 agosto di ogni anno, giorno del compleanno della minore, trascorrerà ad anni alterni con un genitore il pranzo e con l'altro la cena, Persona_1 oppure l'intero giorno ad anni alterni con ciascun genitore, salvo diversi accordi tra i coniugi;
-al mantenimento della figlia: corrisponderà a a titolo di contributo per il Controparte_1 _1 mantenimento ordinario della figlia minore la somma mensile di euro Persona_1
500,00= (cinquecentoeuro/00) mediante bonifico bancario al seguente IBAN:
[...], entro il giorno 10 del mese di riferimento. Detta somma sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat. Al fine di contribuire a garantire una stabile e sicura dimora alla figlia, solo ed esclusivamente Controparte_1 nella ipotesi in cui prenda in locazione una abitazione in cui dimorare in modo _1 stabile e permanente con la figlia minore corrisponderà a Persona_1 _1 la ulteriore somma di €.100,00 (centoeuro/00).Si precisa che tale somma andrà ad aggiungersi al contributo per il mantenimento ordinario da versare in favore della figlia, già sopra stabilito,
a far data dalla scadenza del primo canone mensile di locazione. Entro il 30 ottobre 2024, gli arredi della cameretta della figlia , ancora custoditi presso la casa familiare, saranno Per_1 consegnati e prelevati da _1
8 7) Le spese straordinarie riguardanti il mantenimento di saranno ripartite Persona_1 nella misura del 50% tra i genitori. Per l'individuazione e la gestione delle spese da sostenere in favore della minore, i genitori si obbligano a rispettare il Protocollo di intesa datato
11/12/2019 redatto dal Tribunale di Avezzano. La spesa straordinaria sarà rimborsata nella misura di cui sopra al genitore anticipatario, se concordata ovvero obbligatoria, entro una settimana dall'esibizione del documento fiscale attestante la relativa spesa.
8) in ragione del collocamento stabile e permanente presso di sé della figlia _1 minore, riceverà in pagamento dall' l'assegno unico, che resterà a lei assegnato nella CP_2 misura del 100%. Nell'attesa che l' provveda in tale senso, previa esibizione dei documenti CP_2 necessari (anche relativi alla declaranda separazione), l'assegno unico ove ancora percepito da sarà da questi versato alla moglie. Controparte_1
-al mantenimento della moglie:
“ verserà a attualmente economicamente non Controparte_1 _1 autonoma e non autosufficiente, un contributo per il di lei mantenimento in un'unica soluzione
(c.d. una tantum) attraverso la corresponsione della somma una tantum di euro 3.000,00
(tremilaeuro/00), da versarsi a mezzo bonifico bancario al seguente
IBAN:[...], entro la data di celebrazione dell'udienza di comparizione delle parti che il Tribunale adito andrà a fissare”.
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al ricorso, da intendersi integralmente richiamate in questa sede.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di Avezzano (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al numero 40, parte II, serie A, dell'anno 2007.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 10 gennaio 2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott. Leopoldo Sciarrillo
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