Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 25/06/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1422 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Umberto AUSIELLO, a scioglimento della riserva assunta con ordinanza resa ex art. 127 ter c.p.c. in data 27.07.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1422/2022 promossa da:
Parte_1 P.IVA_1
e
, con il patrocinio dell'vv. Barbara VEZZALI Parte_2 C.F._1
ATTORI – OPPONENTI contro quale mandataria di Controparte_1 Controparte_2
, con l'Avv. Elio LUDINI P.IVA_2
CONVENUTO – CREDITORE OPPOSTO
e contro
, quale mandataria di Controparte_3 P.IVA_3 [...]
con il prof. Avv. Sido BONFATTI CP_4
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti attrici hanno concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 2.04.2024, nei termini che seguono:
Preliminarmente
- accertare e dichiarare la mancanza della legittimazione ad agire e/o comunque della legittimazione processuale in capo a e per essa CP [...] in forza di procura rilasciata da Controparte_1 Controparte_5
, e conseguentemente dichiararsi che e per essa
[...] CP Controparte_1 in forza di procura rilasciata da non
[...] Controparte_5 ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di
[...] e nei confronti della terza datrice Parte_1
1
[...] Controparte_5 confronti di;
Parte_2
- respingersi qualunque richiesta di inammissibilità di nullità e/o di nullità della presente processo proposta da e/o da . CP CP_4 Nel merito in via Principale:
- accertare e dichiarare ai sensi degli artt. 1284, 1283, 1418, 1419, 1175, 1176
e/o 1346 c.c. e/o 38 e ss. D.lgs. 385/1993 e comunque per tutti gli altri motivi, di fatto e di diritto, riportati nella narrativa del presente atto, la nullità del contratto di mutuo fondiario a rogito notaio del 18.10.2004, Persona_1 repertorio n. 792, raccolta n. 348, stipulato tra Parte_1
e (già , con
[...] CP_4 Controparte_6 conseguente declaratoria di nullità anche in merito alla iscrizione ipotecaria;
- accertare e dichiarare che non è Parte_1 debitrice delle somme indicate in precetto e/o di qualsivoglia altro importo verso e per essa in forza di procura CP Controparte_1 rilasciata da in forza del ridetto contratto di Controparte_5 mutuo fondiario a rogito notaio del 18.10.2004; Persona_1
- accertare e dichiarare che e per essa CP Controparte_1
in forza di procura rilasciata da , non ha diritto
[...] Controparte_5 di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Parte_1 e nei confronti della terza datrice d'ipoteca/proprietaria dei
[...] cespiti cauzionali e comunque dichiarare nulli e privi di efficacia Parte_2 il precetto, l'atto di pignoramento e tutti gli atti ad essi conseguenti e comunque la nullità/annullabilità e/o la improcedibilità della procedura esecutiva immobiliare promossa con notifica dell'atto di pignoramento immobiliare in data
6.7.2021 da e per essa in forza di CP Controparte_1 procura rilasciata da nei confronti di;
Controparte_5 Parte_2
- previo accertamento della nullità dello schema contrattuale predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana nel 2003 denominato “Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus)”, accertare e dichiarare che la fideiussione rilasciata per l'adempimento delle obbligazioni verso CP_4 (già e, in caso di accertamento Controparte_6 positivo in ordine alla legittimazione della anche verso CP CP
, da parte di e mediante fideiussione contenuta nel
[...] Parte_2 CP_7 contratto di mutuo fondiario del 18.10.2004 a Ministero Notaio Dott.ssa Per_1
Rep. N. 792 Raccolta n. 348 senza limite e/o indicazione di importo, è
[...] conforme al predetto schema contrattuale predisposto dall'Associazione Bancaria
Italiana contenendo le clausole n. 2, 6 e 8 (c.d. reviviscenza, rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e sopravvivenza) in violazione dell'art. 2 L
2 287/90 e conseguentemente accertarne e dichiararne la nullità e l'invalidità ad ogni effetto;
In via subordinata:
- accertare e dichiarare, con ogni conseguenza di legge – ai sensi degli artt.
1284 c.c., 1283, 1419, 1175, 1176, 1218, 1223, 1224, 1228, 1337, 1375, c.c e comunque per tutti gli altri motivi, di fatto e di diritto, riportati nella narrativa del presente atto, la nullità parziale del contratto di mutuo fondiario a rogito notaio del 18.10.2004, repertorio n. 792, raccolta n. Persona_1 348, stipulato tra e (già Parte_1 CP_4 [...]
); Controparte_6
- accertare e dichiarare il reale debito residuo in linea capitale ovvero il reale saldo del Dare/Avere tra le parti, anche mediante applicazione del tasso come disposto dall'art. 1284 del codice civile e/o dei tassi BOT come stabilito dall'art. 115 TUB, dichiarando non dovuta da Parte_1
la somma oggetto del precetto e dichiarando, quindi, invalido e/o
[...] inefficace ogni e qualsiasi atto esecutivo posto in essere dalla società CP
e per essa in forza di procura rilasciata da
[...] Controparte_1
contro
Controparte_5 Parte_1
e .
[...] Parte_2 In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della nullità totale della indicata fideiussione
- accertare e dichiarare che le clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ. sottoscritte nel contratto di fideiussione oggetto della presente causa sono coincidenti con quelle (2, 6 ed 8) di cui al sopra indicato schema ABI espressivo della vietata intesa restrittiva e, conseguentemente, dichiararne la nullità e, conseguentemente, l'avvenuta decadenza, ex art. 1957 cod. civ., della convenuta Banca per non avere quest'ultima escusso nei termini previsti da tale norma la debitrice principale, in uno alla relativa dichiarazione, per tali motivi, di nulla dovuto dall'attrice.
La convenuta quale mandataria di Controparte_1 [...] ha precisato le conclusioni come da note di trattazione CP scritta del 2.04.2024:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena, in persona del Giudice Unico, dott. Ausiello, contrariis reiectis, così statuire:
a) in via principale, rigettare l'opposizione esecutiva, stante peraltro la sua improcedibilità per la tardiva costituzione degli opponenti, ovvero per la tardiva iscrizione a ruolo del giudizio, ed in ogni caso, rigettare tutte le censure e le domande, a qualsiasi titolo, con essa formulate - per tutti i motivi di cui alle argomentazioni in fatto ed in diritto significati negli scritti difensivi di questa difesa - poiché contenente eccezioni inammissibili e manifestamente infondate;
b) in via subordinata, e solo nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche in parte, di taluna delle censure di nullità relative al mutuo fondiario azionato esecutivamente, disporre, in esito all'istanza di cui all'art. 3 1424 c.c., la conversione del contratto di mutuo fondiario in contratto di mutuo ipotecario ordinario;
c) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Il terzo chiamato , Controparte_3 P.IVA_3 costituitosi quale mandatario di ha così precisato le CP_4 conclusioni (cfr. note di trattazione scritta depositate il 3.04.2024);
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e domanda, premesse le declaratorie del caso:
- in via principale respingere la domanda degli attori perché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto, non provata o come meglio, per i motivi esposti in atti;
- in via subordinata e riconvenzionale nei confronti degli attori
[...] e nella denegata ipotesi di Parte_1 Parte_2 accoglimento della domanda di nullità per superamento del limite di finanziabilità proposta dagli attori con riferimento al contratto di mutuo fondiario stipulato fra le parti in data 18.10.2004, disporre in esito all'istanza di cui all'art. 1424 c.c., la conversione del contratto di mutuo fondiario in contratto di mutuo ipotecario ordinario;
- in via ulteriormente subordinata e riconvenzionale nei confronti degli attori e nella denegata Parte_1 Parte_2 ipotesi di accoglimento di qualsivoglia domanda di nullità proposta dagli attori con riferimento al contratto di mutuo fondiario stipulato fra le parti in data
18.10.2004, laddove non trovasse accoglimento l'istanza di conversione del contratto in mutuo ipotecario ex art. 1424 c.c. formulata in via subordinata, si chiede che gli attori siano condannati a restituire a le somme da CP_4 quest'ultima versate in esecuzione del richiamato contratto, oltre interessi dalla data del 18.10.2004 fino alla effettiva restituzione.
***
Nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 249/2021 Pt_3 iscritta presso l'intestato Tribunale, (terza proprietaria Parte_2 esecutata ex artt. 602 e ss., datrice di ipoteca sull'immobile pignorato) in proprio e quale Controparte_8
(società debitrice non esecutata) ha proposto opposizione
[...] all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c., sulla base dei seguenti motivi:
1. carenza di legittimazione attiva del creditore procedente,
[...]
in difetto di adeguata prova dell'intervenuta cessione CP_9 del credito azionato nei confronti del Parte_1 (nascente da contratto di mutuo fondiario del 18.10.2004, meglio indicato al punto successivo);
2. nullità del titolo esecutivo (mutuo fondiario a rogito notaio del 18.10.2004, repertorio n. 792, raccolta n. 348, Persona_1 stipulato tra e Parte_1 CP_4
(già per superamento Controparte_6 del limite di finanziabilità di cui all'art. 38, secondo comma, del
T.u.b.;
3. nullità delle pattuizioni relative agli interessi (corrispettivi e moratori), per indeterminatezza, anatocismo nonché travalicamento del tasso soglia anti-usura ratione temporis vigente (con conseguente nullità ex art. 1815 c.c.) e l'illegittima applicazione di interessi anatocistici secondo il metodo di ammortamento c.d. alla francese;
4. nullità del contratto di mutuo per mancanza di causa, in quanto stipulato “per finanziare un debito apparente del conto corrente n.311208”, asseritamente “viziato dall'addebito di costi illegittimi” (cfr. pag. 11 e ss del ricorso: “alla data del
18/10/2004 la dichiarava un saldo passivo di € -843.278,43, CP_4 mentre il saldo in linea capitale era invece di € - 381.221,19 e la differenza tra i due era di € -462.057,24”);
5. non veridicità del “saldo banca”;
2. Il GE ha rigettato l'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. della procedura esecutiva, e assegnato termine sino al 28.02.2022 per l'introduzione ex art. 616 c.p.c. del giudizio di merito.
2.1. Gli opponenti notificavano l'atto di citazione introduttivo della presente fase a mezzo PEC ai sensi della l. n. 53/1994 al procuratore costituito di in data 28.02.2022 (cfr. ricevuta di consegna CP allegata alla citazione in giudizio):
2.2. Si sono costituiti per la Controparte_1 CP cessionaria ha chiesto autorizzarsi citazione in giudizio della sua dante causa per la quale si è costituita CP_4 Controparte_3
[...]
5 2.3. La causa, documentale, è stata trattenuta in decisione, senza assunzione di mezzi di prova e previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nel testo ratione temporis applicabile, con ordinanza resa ex art. 127 ter c.p.c. in data 27.07.2024.
3. Le parti convenute hanno eccepito l'improcedibilità del giudizio per essere intervenuta l'iscrizione a ruolo oltre il 28.02.2022, termine assegnato dal GE per l'introduzione della causa ex art. 616 c.p.c.
3.1. L'eccezione non è fondata, atteso che nelle opposizioni esecutive
“[…] la tardiva iscrizione a ruolo della causa non determina l'improcedibilità del giudizio, ma soltanto l'applicazione delle regole generali di cui agli artt. 171 e 307 c.p.c., assolvendo l'iscrizione a ruolo, mero adempimento amministrativo, la funzione di rimarcare l'autonomia della fase a cognizione piena rispetto a quella sommaria dell'opposizione” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 21512 del 27/07/2021).
Ed in effetti l'iscrizione a ruolo “[…] è un atto dell'ufficio, non della parte;
atto della parte è solo l'istanza di iscrizione a ruolo” (cfr. la
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24224 del 30/09/2019, che in parte motiva ricorda che "ai fini del rispetto del termine assegnato dal giudice all'esito della trattazione camerale per l'introduzione della fase di merito (...), il compimento delle formalità di iscrizione della causa a ruolo […] pur richiamata nell'art. 618 c.p.c., ha la sola funzione di rimarcare la diversa cognizione, sommaria nella prima fase, piena nella seconda, tipica della struttura bifasica del giudizio di opposizione"
(Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19905 del 27/07/2018, Rv. 650286 - 01; Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 6056 del 09/03/2017, Rv. 643184 - 01; Sez. 3, Sentenza n.
17306 del 31/08/2015, Rv. 636429 - 01). Secondo questo orientamento, pertanto, "ai fini della verifica del rispetto del termine decadenziale stabilito nell'ordinanza [con cui il GE fissa il termine per l'introduzione della fase di merito dell'opposizione], è (...) del tutto ininfluente il compimento delle formalità inerenti all'iscrizione a ruolo della causa” (...). Considerato infatti che, laddove il processo debba essere introdotto con citazione, l'iscrizione a ruolo segue la notificazione della stessa, non par dubbio che l'osservanza del termine perentorio vada verificata con riferimento a quest'ultima soltanto, mentre il richiamo alla iscrizione a ruolo vuole solo rimarcare l'eterogeneità delle due fasi, l'una, a cognizione sommaria, e l'altra a cognizione piena" (così, testualmente, Cass. 17306/15, cit.).
6 3.2. Nel caso in esame non è impedita la procedibilità del giudizio di opposizione esecutiva ancorché l'iscrizione della causa a ruolo sia stata eseguita solo il 9.03.2022, atteso che il giudizio di merito è stato dagli attori tempestivamente introdotto nel termine assegnato del
28.02.2022 (cfr. supra punto 2.1); pendente la causa all'atto della notificazione della citazione in giudizio: arg. ex art. 39, 3° comma,
c.p.c.).
4. Con la memoria depositata ex art. 183, 6° comma, n. 1) c.p.c. le parti attrici hanno proposto azione di accertamento della nullità della
“fideiussione contenuta nel contratto di mutuo fondiario del 18.10.2004” rilasciata per l'adempimento delle obbligazioni verso (già CP_4
[…] da parte di Controparte_6 Parte_2
e . CP_7
4.1. La domanda è inammissibile, siccome non formulata con il ricorso in opposizione proposto al GE ex art. 615, 2° comma, c.p.c.. Deve in merito osservarsi, con la concorde giurisprudenza di legittimità, che “non è consentito” formulare “solo con l'atto introduttivo del […] giudizio di merito a cognizione piena“ motivi di opposizione esecutiva estranei allo
“originario ricorso in opposizione al giudice dell'esecuzione” (Cass. n.
2118/2022), perché “la preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione, ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione […] determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena” (Cassazione civile, sez. III,
11 ottobre 2018, n. 25170 - pres. De Stefano, est. Tatangelo;
conf. Cass.
n. 37751 del 23/12/2022).
5. Come eccepito dal terzo chiamato, sulla validità del mutuo 18.10.2004, portato in precetto pende tra le parti, in grado di appello, giudizio, promosso nell'anno 2015, ora rubricato al n. 914/2020 RG CD Bologna.
7 Nella causa preventivamente introdotta, come emerge dall'esame della sentenza di primo grado (n. 335/2020 Trib. Modena) e dagli atti di parte prodotti in giudizio da gli attori hanno formulato domanda CP_10 di accertamento “in via principale, ai sensi di cui agli artt. 1284,
1283, 1418, 1419, 1175, 1176, 1346, c.c e comunque per tutti gli altri motivi, di fatto e di diritto, riportati nella narrativa [dell'atto di citazione in appello: doc. 5 memoria 183, 6° comma, n. 2) ], la CP_4 nullità del contratto di mutuo ipotecario sottoscritto in data 18.10.2004
a tra e e, Parte_1 Controparte_11 comunque, dire tenuta e condannare a Controparte_11 corrispondere agli attori a titolo di restituzione e/o risarcimento e a qualunque altro titolo fosse ritenuto di giustizia, la somma conseguente alla suddetta declaratoria di nullità”: conclusioni affatto sovrapponibili a quelle rassegnate nel presente giudizio, dove è ulteriormente allegata, quale causa di nullità, la violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB.
Deve osservarsi peraltro come le conclusioni formulate nell'atto introduttivo dell'appello coincidono con quelle precisate in primo grado,
(come riportate nella sentenza Trib. Modena n. 335/2020 prodotta da CP_4 sub doc. 4 allegato alla memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2)) e corrispondono a quelle formulate nel presente giudizio con il foglio di precisazione delle conclusioni del 2.04.2024).
5.1. La presente causa contiene (ai sensi dell'art. 39, 2° comma, c.p.c.) quella preventivamente istaurata, per parziale identità della causa petendi (nullità del mutuo per mancanza di causa, perché stipulato per finanziare un debito apparente del conto corrente n. 311208, con conseguente rideterminazione del dovuto). L'opposizione in esecuzione ora in esame verte, invero, sull'accertamento del diritto di di CP procedere ad esecuzione forzata nei confronti degli opponenti: questione rispetto alla quale la validità del titolo portato in precetto (il mutuo
18.04.2004) si pone quale pregiudiziale in senso logico, conoscibile incidenter tantum (cfr. già Cass. 6170/2005); la relativa decisione avrà efficacia di giudicato tra le parti e gli aventi causa (art. 324 c.p.c.). Il rapporto di continenza tra due cause (cfr. Cass. n. 10439/2020 in motivazione) “è determinato dalla pendenza, davanti a giudici diversi di cause aventi identità di elementi soggettivi e una parziale coincidenza di elementi oggettivi. Ciò si può verificare quando il petitum di una di esse sia più esteso, in modo da comprendere, in una relazione di contenente a contenuto, la pretesa che forma oggetto dell'altra causa;
se la causa petendi dell'una combaci solo parzialmente con quella dell'altra causa (Sez. 2, Sentenza n. 1908 del 19/03/1986, Rv. 445172 - 01); oppure qualora le due cause siano caratterizzate da un rapporto di interdipendenza, come nel caso in cui sono prospettate, con riferimento ad un unico rapporto negoziale, domande contrapposte o in relazione di alternatività; nonché quando le questioni dedotte con la domanda anteriormente proposta costituiscano il necessario presupposto (alla stregua della sussistenza di un nesso di pregiudizialità logico- giuridica) per la definizione del giudizio successivo (Sez. U, Ordinanza
n. 20596 del 01/10/2007, Rv. 599252 - 01)”.
Orbene, nell'ipotesi di continenza fra un giudizio in grado di appello ed altro in primo grado, “non può realizzarsi la rimessione della seconda causa al giudice dell'impugnazione della decisione sulla prima, ai sensi dell'art. 39 c.p.c., comma 2, per il diverso grado in cui risultano pendenti (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5455 del 10/03/2014, Rv. 630197 - 01).
Ne consegue che l'esigenza di coordinamento sottesa alla disciplina dell'art. 39 c.p.c., comma 2, dev'essere assicurata mediante l'art. 295
c.p.c., cioè per il tramite della sospensione della causa che avrebbe dovuto subire l'attrazione all'altra se avesse potuto operare detta disciplina, in attesa della definizione con sentenza passata in giudicato della causa che avrebbe esercitato l'attrazione” (Sez. 3, ordinanze 14 novembre 2017, n. 26835 e 3 giugno 2020, n. 10439): cfr. in termini da ultimo la Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 18.3.2021, n.
7583.
Acclarata la continenza tra la presente e la causa attualmente pendente in appello n. 914/2020 RG CD , deve ordinarsi, con riferimento Pt_4 alla domanda di accertamento della nullità del mutuo fondiario 18.10.2004 per difetto di causa, la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.
6. Quanto alla richiesta declaratoria di nullità del mutuo concesso il
18.10.2004 in ragione del superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB, deve preliminarmente osservarsi quanto segue.
9 6.1. La domanda di accertamento della nullità negoziale è soggetta “al trattamento riservato alle domande di accertamento dei diritti autodeterminati inerenti a situazioni giuridiche assolute”: ciò che implica la possibilità per il giudice di dichiarare la nullità anche “su di una fattispecie invalidante distinta rispetto a quella invocata con l'atto di citazione” (cfr. Cass. Sez. 1, n. 18596 del 30/06/2023),
Il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale può tuttavia rilevare di ufficio l'esistenza di una causa di quest'ultima diversa da quella allegata dall'istante (essendo quella domanda pertinente ad un diritto autodeterminato, sicché è individuata indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio: Cass. Sez.
U. 14 dicembre 2014, n. 26242; Cass. Sez. U. 14 dicembre 2014, n. 26243), purché il fatto invalidante risulti dall'esame degli atti del giudizio
(cfr. Cass. civ., sez. I, 26 luglio 2016, n. 15408: “Il giudice davanti al quale sia stata dedotta (o eccepita) una nullità contrattuale, deve rilevare d'ufficio l'esistenza di cause di nullità diverse da quelle prospettate dalla parte ove ciò risulti dagli atti perché l'accertamento della nullità afferisce a un diritto autodeterminato e ciò comporta che un eventuale profilo diverso di nullità, indipendentemente dalla sua specifica deduzione, deve poter essere comunque esaminato”.
6.2. Tanto sopra importa la deducibilità in questo giudizio della pretesa nullità del mutuo per travalicamento del limite di finanziabilità dell'80% del valore degli immobili offerti a garanzia della restituzione del mutuo ai sensi dell'art. 38, 2° comma, TUB: perché il fatto costitutivo della fattispecie (il superamento del limite) non è stato, per quanto ricavabile dagli atti ostesi dalle parti, oggetto di deduzione o allegazione nella già menzionata causa decisa in primo grado con sentenza Trib. MODENA n. 335/2020.
6.3. Il motivo di opposizione è tuttavia infondato.
Valga il richiamo al principio di diritto formulato dalla Cass. Sez.
Unite, Sentenza n. 33719 del 16/11/2022: “il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque,
10 insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere”.
6.4. Il rigetto dell'opposizione sul punto rende superfluo l'esame della domanda riconvenzionale formulata per il caso di accoglimento della domanda attorea dal terzo chiamato.
7. La lettura della sentenza n. 335/2020 Trib. MODENA consente di escludere che nella causa preventivamente introdotta risultasse agli atti la (qui dedotta) nullità delle pattuizioni relative agli interessi
(corrispettivi e moratori) dovuti in forza del mutuo 18.04.2004, per indeterminatezza, anatocismo nonché asserita violazione del tasso soglia usurario ratione temporis vigente (con conseguente nullità ex art. 1815
c.c.) e l'illegittima applicazione di interessi anotocistici secondo il metodo di ammortamento c.d. alla francese.
La relativa domanda può essere quindi esaminata nel merito. Essa non è tuttavia accoglibile, siccome genericamente formulata e sprovvista di adeguato supporto probatorio.
7.1. Va premesso come l'elaborato peritale dello studio DIEMME prodotto dagli attori (sub doc. 5 allegato alla citazione in giudizio) afferma l'usurarietà dei tassi di interesse applicati confrontando il tasso soglia con la sommatoria dei saggi pattuiti per gli interessi corrispettivi e gli interessi di mora;
ciò che, all'evidenza non è corretto (il raffronto dovendo essere attuato partitamente per categorie omogenee di interessi).
7.2. Con il “piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di
11 interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire” (cfr. Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 7382 del 19/03/2025).
La previsione dell'importo delle rate e della sua composizione, in parte per quota capitale e in parte per interessi (cfr. doc. 6 ATTORI), al di là della lamentata incertezza sul “tasso di interesse minimo” (“indicato nel 3,70% nel Contratto e 3,80% nelle Condizioni Economiche allegate al contratto”), ha evidentemente consentito agli opponenti di rappresentarsi quale fosse la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, con conseguente determinatezza dei saggi pattuiti.
7.3. La delibera CICR 9.02.2000 consente (art. 3) “nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento temporali predefinite”, che “in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento […]”.
All'art. 3 del contratto di mutuo (cfr. doc. 1 ATTORI) è stato così previsto il seguente meccanismo di capitalizzazione di interessi:
In difetto di chiare deduzioni attoree sul punto, non può che ricondursi alla pattuizione in esame l'addebito dell'importo di euro 31.790,00 a titolo di “RICAPITALIZZAZIONE INTERESSI” risultante dallo “schema pagamenti rate mutuo 18.10.04” prodotto dagli attori sub doc. 8).
8. Quanto all'eccepito difetto di legittimazione attiva di CP
, giova rammentare che, come chiarito dalla Corte di legittimità
[...]
(cfr. Sent. n. 10200 del 2021), essendo la cessione del credito un negozio consensuale, con effetti traslativi immediati tra cedente e
12 cessionario (mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari;
cfr. altresì, Cass., 19/02/2019, n. 4713).
Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ. (e dunque la finalità di agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti).
Tale “adempimento”, tuttavia, “ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 20495, Cass., 17/03/2006, n. 5997); in altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile.
Ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con “documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario” (cfr. Cass. civ. n. 10200/2021, laddove si allude, alla
“dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante dal debitore ceduto con la produzione in giudizio” quale “elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo”).
8.1. La cessionaria opposta, ha fatto tenere (cfr. doc. 19 CP allegato alla memoria depositata ex art. 183, 6° comma, n. 2) dichiarazione proveniente dalla cedente, attestante la cessione del credito verso gli opponenti:
13 Il documento in parola concorre a dar positiva prova della titolarità del credito esatto in capo a unitamente agli altri elementi CP documentali già valorizzati nell'ordinanza del GE 1.12.2021, reiettiva dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva 249/2021:
8.2. ha altresì prodotto (doc. 11) il contratto di cessione CP
(datato 1.06.2020) intercorso con la dante causa. Gli attori hanno peraltro contestato l'inerenza del documento ai fatti di causa, atteso
14 che nell'atto di precetto si indica quale data della cessione del credito quella del “1.06.2018”.
Sul punto ci si può limitare ad osservare che tanto la già menzionata
“dichiarazione di cessione” (doc. 19 OPPOSTA ), quanto l'avviso CP di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale (doc. 1, OPPOSTA) precisano essere la cessione del credito avvenuta il 1.06.2020.
Nell'avviso in particolare si legge:
[…] (la " ") comunica che, nell'ambito dei Controparte_2 CP_12 un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge sulla
Cartolarizzazione, in data 1 giugno 2020 (la "Data di
Stipulazione") ha concluso con […] ( "), Controparte_4 CP_4 Cont Banco di Sardegna S.p.A., […] ( ) e Cassa di Risparmio di Bra
Cont Cont S.p.A., […] ( , e congiuntamente a e le "Banche CP_4
Cedenti") un contratto di cessione di crediti pecuniari… […].
8.3. Conclusivamente, rigettata in parte qua l'opposizione, va dichiarato il diritto di di procedere ad esecuzione forzata in forza del CP titolo portato in precetto.
9. Alla soccombenza degli opponenti consegue la condanna alle spese di lite sostenute dai convenuti opposti (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, in relazione al valore del credito precettato), nella misura del 30% (compensate nella restante parte, per la novità delle questioni dedotte in punto di violazione dell'art. 38, 2° comma, TUB.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, disattesa e respinta, così provvede:
1) ACCERTATA la continenza tra il presente giudizio, in relazione alla domanda di nullità del mutuo fondiario a rogito notaio Per_1
del 18.10.2004, repertorio n. 792, raccolta n. 348, stipulato
[...] tra e (già Parte_1 CP_4 [...]
per difetto di causa (in Controparte_6 quanto stipulato “per finanziare un debito apparente del conto corrente n. 311208”, siccome “viziato dall'addebito di costi illegittimi”) e quello pendente tra le parti in grado di appello e rubricato al n. 914/2020 e per l'effetto Parte_5
2) SOSPENDE ex art. 295 c.p.c., in relazione al motivo indicato al punto precedente, la decisione sull'opposizione;
3) RIGETTA i restanti motivi di opposizione e per l'effetto
15 4) DICHIARA il diritto di di esercitare nei confronti di CP
e Parte_1 Parte_2
l'azione esecutiva con riferimento al titolo esecutivo portato in precetto di cui al punto 1);
5) CONDANNA gli opponenti Parte_1
e in solido tra loro, a rifondere in
[...] Parte_2 favore di quale mandataria di Controparte_1 [...]
e quale mandataria di CP Controparte_3
le spese di lite, che liquida in euro 3.054,00 CP_4 ciascuno per compensi, oltre rimborso 15% per spese forfettarie,
I.v.a. e c.p.a., come per legge;
6) MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
MODENA, 24/06/2025
Il Giudice
Dott. Umberto AUSIELLO
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Rappresentato nella procedura esecutiva da nella Controparte_5 presente opposizione da Controparte_1
4 2 Cfr. Memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2): citazione avanti al Tribunale di Modena RG
4009/2015 (doc. 01); citazione avanti al Tribunale di Modena RG 9622/2015 (doc. 02); memoria attorea 183, VI co nr. 1 cpc avanti al Tribunale di Modena RG 9622/2015 (doc.03); sentenza 335/2020 (doc.04); atto di citazione in appello Corte Bologna RG 914/2020 (doc.
05)
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