Art. 1.
Le disposizioni di cui all' articolo 1, commi primo e secondo della legge 5 marzo 1963, n. 322 , sono prorogate al 31 dicembre 1977 e costituiscono titolo valido per il conseguimento da parte dei braccianti agricoli e categorie assimilate di tutte le prestazioni relative alle varie forme di previdenza ed assistenza.
Alle nuove iscrizioni, cancellazioni e variazioni di cui all' articolo 1, commi terzo e quarto, della legge 5 marzo 1963, n. 322 , provvederanno nelle stesse province le commissioni locali per la manodopera agricola secondo le modalita' e le procedure previste dall' articolo 7, n. 5 e dall' articolo 15 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83 .
Le disposizioni di cui all' articolo 1, commi primo e secondo della legge 5 marzo 1963, n. 322 , sono prorogate al 31 dicembre 1977 e costituiscono titolo valido per il conseguimento da parte dei braccianti agricoli e categorie assimilate di tutte le prestazioni relative alle varie forme di previdenza ed assistenza.
Alle nuove iscrizioni, cancellazioni e variazioni di cui all' articolo 1, commi terzo e quarto, della legge 5 marzo 1963, n. 322 , provvederanno nelle stesse province le commissioni locali per la manodopera agricola secondo le modalita' e le procedure previste dall' articolo 7, n. 5 e dall' articolo 15 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83 .