Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 12/12/2025, n. 22506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22506 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22506/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11496/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11496 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Sangiorgio, Luigi Guerrieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Rodolfo Murra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Società Cooperativa Radiotaxi, Cooperativa Pronto Taxi 6645, Samarcanda Società Cooperativa 065551, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del Bando di concorso pubblico straordinario per il rilascio a titolo oneroso di n. 1000 licenze taxi, approvato con Determina Dirigenziale del Dipartimento della Mobilità Sostenibile e Trasporti n. -OMISSIS- del 30.08.2024, e pubblicata sull’Albo Pretorio di Roma Capitale il 02.09.2024 (Rep. N. -OMISSIS-);
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 8.2.2025:
a) della Determina Dirigenziale – Roma Capitale - n.-OMISSIS- (cfr. doc. 1a) e dell’annesso: All. A - Elenco degli esclusi (cfr. Doc. 2a)
b) della Determina Dirigenziale – Roma Capitale - n. -OMISSIS- (cfr. Doc. 3a) e delle annesse:
All. A - Graduatoria di merito licenze trasporto disabili (cfr. Doc. 4a)
All. B - Graduatoria di merito licenze ordinarie (cfr. Doc. 5a)
All. C - Candidati che non hanno superato la prova concorsuale (cfr. Doc. 6a) Adempimenti successivi alla pubblicazione delle graduatorie di merito (cfr. Doc. 7a); tutte pubblicate sull’Albo Pretorio di Roma Capitale in data 26.11.2024.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 11.5.2025:
- della deliberazione di Giunta Capitolina-OMISSIS- del 25.02.2025, avente ad oggetto “Concorso pubblico straordinario per il rilascio a titolo oneroso di n. 1.000 (mille) nuove licenze taxi - Approvazione graduatorie idonei all'assegnazione delle licenze”, ivi compresi i relativi allegati A (graduatoria licenze di tipologia ordinaria) e B (graduatoria licenze destinate a veicoli appositamente allestiti per il trasporto dei disabili); e atti connessi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 la dott.ssa RI GL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 6/11/2024 i ricorrenti, aventi la qualifica di sostituti alla guida di soggetti titolari di licenza taxi rilasciata da Roma Capitale, hanno agito per l’annullamento del Bando di concorso pubblico straordinario per il rilascio a titolo oneroso di n. 1000 licenze taxi, dettagliato in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di ricorso:
I. Illegittimità costituzionale dell’art. 6 lett. b) della legge 248/2006 per contrasto con gli art.li 3, 41, 97, 117 Cost. – richiesta di rimessione della questione alla Corte Costituzionale;
II. Violazione di legge: art: 37 c. “ lett. m l. 214/2011; art.6 c. 1 d.l. 233/2006 e comunque eccesso di potere sub specie di erronea rappresentazione dei presupposti di fatto. Contraddittorietà delle motivazioni negli atti presupposti al bando impugnato in ordine alla opportunità della previsione di un contributo economico per il rilascio delle 1.000 nuove licenze taxi;
III. Violazione di legge. Eccesso di potere sub specie di irragionevolezza, contraddittorietà, sviamento di potere, perplessità.
2. Il ricorso è stato integrato da due ricorsi per motivi aggiunti, depositati rispettivamente il 8.2.2025 e il 11/05/2025, con cui si impugnavano i successivi atti di gara indicati in epigrafe.
3. Roma Capitale si è costituita in giudizio il 12/11/2024, chiedendo di respingere ogni pretesa, come da memorie in atti.
4. All’esito della udienza pubblica del 22 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. I ricorsi in esame devono essere integralmente respinti e in parte dichiarati inammissibili per le ragioni che seguono.
6. Quanto ai due ricorsi per motivi aggiunti, si osserva, preliminarmente, che gli stessi sono stati proposti, in forma collettiva, avverso le determinazioni di approvazione delle graduatorie del concorso, e relativi atti correlati, quali succedutesi nel corso del complesso iter procedurale.
6.1 Come noto nel processo amministrativo il ricorso collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con unico atto, è ammissibile solo nel caso in cui sussistano contemporaneamente i requisiti dell'identità delle situazioni sostanziali e processuali (ovvero deve trattarsi di domande giudiziali identiche nell'oggetto, di atti impugnati aventi il medesimo contenuto e censurati per gli stessi motivi) e dell'assenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra le parti; poiché la proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, in quanto tesa a tutelare un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal relativo titolare con separata azione vista la natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, deputata ad erogare tutela giurisdizionale ad una posizione soggettiva lesa dall'azione amministrativa, non a veicolare un controllo oggettivo della legittimità dell'azione amministrativa stessa, scisso da una concreta lesione arrecata agli specifici interessi di un determinato consociato (v. in questi termini Cons. Stato, Sez. VII, 17/06/2024, n.5378).
6.2 Ebbene, come rilevato d’ufficio del Collegio, ai sensi dell’art.73, comma 3, c.p.a. (v. verbale di udienza), i ricorsi per motivi aggiunti risultano inammissibili in quanto le posizioni sostanziali dei ricorrenti sono nettamente differenziate.
7. In particolare, nello stesso ricorso si ammette che “ tutti i ricorrenti originari, infatti, risultando inseriti nelle graduatorie degli idonei, attraverso i particolari meccanismi di ulteriore verifica, convalida e “scorrimento” descritti nel Bando, potrebbero potenzialmente essere chiamati a conseguire la licenza; sia quelli posti in posizione già “utile”, dunque dentro i contingenti previsti, sia quelli “idonei” ma al di sotto di tali posizioni; e pertanto essi mantengono tutti, anche nella attuale fase, l’interesse a riproporre integralmente, nei confronti dei nuovi atti, le ragioni di doglianza già spiegate nel ricorso introduttivo e nel primo ricorso per motivi aggiunti ” (v. con il secondo ricorso per motivi aggiunti).
7.1 Tuttavia, risulta, dapprima, che il ricorso introduttivo è volto alla caducazione dell’intero bando di gara, benché i ricorrenti risultino concretamente tutti idonei o financo vincitori all’esito della stessa gara che chiedono di annullare.
7.2 In ogni caso, le posizioni degli istanti sono tra loro del tutto contrapposte (v. nel dettaglio doc. ricorrente “codice dei ricorrenti e posizione in graduatoria”):
- a fronte del bando relativo all’assegnazione di n. 1.000 licenze taxi, tra i ricorrenti vi è il partecipante n. 1 della graduatoria così come quello che si colloca nella posizione n. 3384, nonché numerosi altri nelle posizioni intermedie e dunque, insieme, ricorrenti in posizione utile e non per l’assegnazione;
- il ricorso collettivo in esame risulta proposto, unitamente, dal candidato nella posizione -OMISSIS-ma anche -OMISSIS-, che è rispetto al primo il controinteressato, così come, a mero titolo esemplificativo, risultano avere agito insieme i concorrenti collocati rispettivamente ai numeri -OMISSIS- (v. doc. cit).
7.3 A ciò si aggiunga che Roma Capitale ha reso noto che oltre 600 licenze taxi risultano ormai assegnate (v. nota depositata il 10/10/2025) e non è stato in alcuno modo chiarito se alcuno dei 46 odierni ricorrenti, essendo in posizione utile (v. sopra), si configura, financo, tra gli odierni assegnatari della licenza a seguito dell’effettivo pagamento di quanto dovuto.
7.4 Il presupposto su cui si fonda la pretesa dei ricorrenti non è, dunque, omogeneo poiché vi sono titolari di una posizione nella graduatoria opposta, mentre spetta ai ricorrenti in forma collettiva dimostrare l'identità delle situazioni sostanziali e processuali fatte valere.
8. In disparte quanto precede, il Collegio ritiene di evidenziare l’infondatezza complessiva dei motivi di gravame di cui ai ricorsi proposti.
9. Con il primo motivo (v. ricorso principale), la parte ricorrente solleva eccezione di incostituzionalità in riferimento agli artt.3 e 41, 97 e 117 Cost. dell’art. 6 lett. b) della legge 248/2006 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. Ai sensi dell’art. 6 comma 1 del D.L. 223/2006, in particolare, al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento dei livelli essenziali di offerta del servizio taxi necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, persone e dei servizi, i Comuni possono “bandire concorsi straordinari”, fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande, uno o più criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri; i proventi derivanti sono ripartiti in misura non inferiore all'80 per cento tra i titolari di licenza di taxi del medesimo comune (v. art. 6 cit. e la normativa di dettaglio ivi prevista).
9.1 Le doglianze di parte ricorrente non risultano convincenti.
9.2 La Corte Costituzionale ha già avuto modo di chiarire che non invadono la potestà legislativa delle Regioni le previsioni degli art. 6 e 12 d.l. 4 luglio 2006 n. 223 (c.d. «decreto Bersani»), nel testo originario e in quello modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006 n. 248, 21/12/2007, n.452. In particolare, le disposizioni impugnate conseguono l'obiettivo di accrescere l'offerta del trasporto pubblico locale, rispettivamente di linea e non di linea, implementando la platea degli operatori attivi sul mercato: “ si tratta di innovazioni apportate alla legislazione vigente finalizzate all'aumento dell'offerta del servizio di taxi, mentre ridotte, se non strettamente necessitate, appaiono le ricadute di queste disposizioni sui profili più propriamente organizzativi ”; “ una volta ricondotto l'intervento statale al legittimo esercizio di una potestà legislativa esclusiva di carattere trasversale e quindi valutato in termini di proporzionalità ed adeguatezza, tale intervento «può avere anche un contenuto analitico»” (v. Corte Costituzionale, 21/12/2007, n.452 alle cui più ampie motivazione si rinvia).
10. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano l’entità del contributo indennitario da riconoscere agli attuali titolari di licenza, la cui determinazione sarebbe avvenuta con modalità contraddittorie.
10.1 Il motivo è del tutto generico, non essendo fornita alcuna indagine di mercato o evidenza fattuale, con riferimento al settore in esame, circa la non congruità della disposizione che ha stabilito che i proventi derivanti dal rilascio delle licenze a titolo oneroso siano ripartiti in misura non inferiore all'80 per cento tra i titolari di licenza di taxi del medesimo Comune (v. art. 6 cit).
11. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano che, a fronte della previsione nel Bando, all’art. 13, dell’assegnazione di un eventuale punteggio aggiuntivo per i candidati che abbiano esercitato come sostituti alla guida di soggetti titolari di licenza taxi rilasciata da Roma Capitale, la predetta commisurazione dei punteggi premiali sarebbe sproporzionata per difetto a danno degli appartenenti alla categoria dei sostituti alla guida, e ciò per ragioni di ordine logico e sostanziale che avrebbero invece dovuto condurre l’Amministrazione al riconoscimento di una misura di maggiore favore (v. ricorso).
11.1 In primo luogo, le contestazioni attengono a valutazioni discrezionali dell’Amministrazione relative all’entità del punteggio premiale che non risultano, di contro, censurabili secondo i parametri della irragionevolezza o sproporzione.
11.2 In secondo luogo, i ricorrenti, come già precisato, risultano tutti inseriti nelle graduatorie degli idonei sicché il motivo di ricorso appare pretestuoso, segnatamente con riferimento a coloro tra i ricorrenti che sono in posizione già utile per l’assegnazione.
12. Stante l’infondatezza sostanziale dei ricorsi, le spese processuali seguono l’ordinario criterio della soccombenza della parte ricorrente nei confronti di Roma Capitale, per essere liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, li respinge e in parte dichiara inammissibili, ai sensi di cui in motivazione.
Condanna altresì la parte ricorrente al pagamento, a favore di Roma Capitale, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TR MO, Presidente
Igor Nobile, Primo Referendario
RI GL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI GL | TR MO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.