Sentenza 27 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/02/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 25/10/2024 al n. 2479 /2024 R.G. avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da
, nata a [...] il [...], Parte_1
e da nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. GALIZIA FABRIZIO, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
-RICORRENTI -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso Parte_1 Parte_2 congiunto iscritto a ruolo in data 25/10/2024, hanno proposto domanda di separazione, a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 18/03/2018, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Camigliano (CE) (al n. 1, Parte II, serie A, anno 2018). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita. Premesso che, prima del matrimonio è nato il figlio (il 01/06/2016 a Napoli) e poi dall'unione nasceva il figlio Persona_1 [...]
(12/09/2019 ad Acerra), le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese Per_2 raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate il 17/02/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate entro il termine del 18/02/2025.
Appare conforme agli interessi dei figli minori ed , rispettoso delle norme di Per_1 Per_2 cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di
New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate in data 17.02.2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1 – i coniugi vivranno separati liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro;
2 2 – la casa coniugale per accordo pacifico tra i coniugi sita in Acerra (Na) alla via Piemonte n. 30, la quale risulta essere di proprietà della SI.ra , è assegnata a quest'ultima. Il SI. rilascerà la casa Parte_1 Pt_2 coniugale impegnandosi a consegnare tutte le chiavi in suo possesso liberandola dai propri effetti personali.
3 – i figli minori ed saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori i quali Per_1 Per_2 provvederanno all'educazione ed all'istruzione degli stessi attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse di quest'ultimi, esercitando congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumendo d'accordo le decisioni più importanti relative alla loro educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
4 – i figli minori ed vivranno con la madre che si impegna a garantire la continuità affettiva Per_1 Per_2 col padre;
5 – i coniugi si impegnano a non screditare o denigrare l'altro genitore in presenza dei figli, anche e soprattutto se questi è assente ed a non indurli contro l'altro genitore nonché a tenersi reciprocamente e costantemente aggiornati sulla vita dei propri figli, con particolare riferimento alla salute, agli impegni scolastici e ludico/sportivi;
6 – in virtù dell'affido condiviso le parti optano per un criterio di visite libero, accordandosi, di volta in volta, tenendo presente primariamente l'interesse dei minori.
Solo in caso di mancato accordo tra i coniugi, il SI. può esercitare il diritto di visita nei confronti dei figli Pt_2 secondo i periodi di seguito indicati che i coniugi riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita:
- il martedì e/o giovedì dalle ore 16:00 sino alle ore 20:30;
- a settimane alterne dalle ore 20:30 del venerdì alle ore 20:00 della domenica, impegnandosi il padre ad accompagnare ed a riprendere i minori;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni i giorni 24, 25, 26 Dicembre con la madre e 30, 31 Dicembre e 1° gennaio con il padre ed ancora la festività dell'epifania con la madre e Pasqua e Pasquetta con il padre;
- durante le vacanze estive ad anni alterni i primi 15 giorni o gli ultimi 15 giorni del mese di agosto, previa comunicazione di almeno 30 giorni prima;
- ad anni alterni il giorno del compleanno dei minori con la madre ed il giorno dell'onomastico dei minori con il padre;
- indipendentemente dalla cadenza del giorno di visita, i figli trascorreranno con il padre la festa del papà (19 marzo), così come trascorreranno con la madre la prima domenica di maggio per la festa della mamma. Lo stesso vale per i compleanni e le feste di ricorrenza dei genitori che saranno, in ogni caso, trascorsi insieme ai propri figli.
- In ogni caso, previo consenso della madre e sempre che ciò corrisponda all'interesse della prole, le modalità di incontro tra il padre ed i figli potranno essere variate anche occasionalmente;
3 7 – ciascun genitore provvederà direttamente nei periodi di permanenza con i figli alle necessità quotidiane degli stessi;
8 – il sig. si impegna, a corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento del figlio la somma Pt_2 Per_1 mensile di Euro 237,50, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio la somma mensile di Euro Per_2
237,50 da versarsi in via anticipata entro il giorno 7 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat mediante accredito su c.c. n. [...], intestato alla SI.ra Parte_1
9 - L'assegno familiare sarà come per legge suddiviso al 50%;
10 – le parti si danno reciprocamente atto che le SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI
MANTENIMENTO sono le seguenti: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista, attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli;
Le parti si danno reciprocamente atto che, nell'ambito delle spese straordinarie si distinguono:
le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: le spese scolastiche di iscrizione e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese di alloggi fuori sede di università private e di università pubbliche, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
le spese di natura ludica o parascolastica, quali corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini- car, macchina, motorino, moto); le spese sportive, quali quelle inerenti ad attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
le spese medico- sanitarie, quali spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non coperte dal SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: spese e contribuzioni connesse all'iscrizione alla scuola secondaria pubblica;
spese relative a libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco), spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese relative all'Università
4 pubblica limitatamente alla durata ordinaria del corso di laurea (escluso, quindi, per l'ipotesi di fuori corso); scuola bus soltanto se la spesa era già esistente durante il matrimonio;
campo estivo solo se entrambi i genitori lavorano
(diversamente va concordata);
12 – entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione del figlio minore sul proprio passaporto.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto dei minori stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
Per la ulteriore domanda delle parti di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la presente causa dovrà proseguire come da separata ordinanza e pertanto va rimessa sul ruolo.
Sulle spese di lite si provvederà con sentenza definitiva
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...]_1
(NA) il 12/09/1983, e nato a [...] il Parte_2
02/12/1977, che hanno contratto matrimonio a Camigliano (CE) il 18/03/2018 (atto n. 1,
Parte II, Serie A, anno 2018);
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Camigliano (CE) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- rimette la causa sul ruolo e dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo di giudizio;
- spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 18/02/2025
5 Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
6