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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/02/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11188 /2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11188/2024 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. FRASCELLA GIUSEPPE Parte_1
Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. PUNZI COSIMO NICOLA CP_1
Resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c.;
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 13.09.2024, la parte istante in epigrafe indicata ha proposto opposizione nel procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., evidenziando come il CTU della fase di ATP, avendo già riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario utile a beneficiare del diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla domanda amministrativa del
28.02.2023, avesse, tuttavia, mancato di esprimersi sulle condizioni sanitarie di cui all'art. 3, co. 3,
L. 104/92, insistendo per il riconoscimento anche di tale ulteriore requisito sanitario, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
CP_ L' costituendosi, ha concluso per l'inammissibilità e il rigetto del ricorso, evidenziando “sulla scorta delle osservazioni contenute nell'elaborato peritale, che la domanda di riconoscimento dell'handicap in situazione di gravità si appalesano del tutto infondate” (cfr. pag. 2 della memoria difensiva).
*
Il ricorso in opposizione è fondato per i motivi di seguito esposti.
Occorre muovere dal contenuto dell'art. 445 bis c.p.c., il quale recita:
“
1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696
- bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. 2.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che
l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso. 3 La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.
4. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
5. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile nè modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile.” Tanto premesso, è fondata la doglianza di parte ricorrente, secondo cui il CTU della fase di ATP ha mancato di esprimersi sulle condizioni sanitarie di cui all'art. 3, co. 3, L. 104/92.
Si è pertanto profilata la necessità di acquisire chiarimenti da parte del nominato CTU in ordine alla eventuale sussistenza dell'ulteriore requisito sanitario di cui all'art. 3, co. 3, L. n. 104/92, pure oggetto dell'indagine peritale già demandata.
Ebbene, il CTU, al riguardo, ha affermato: “si precisa che la ricorrente Sig.ra è Parte_1 portatrice di Handicap grave ai sensi dell'articolo ex art. 3 comma 3 L.104 92, a far data dalla domanda amministrativa del 28.02.2023”.
Ritiene il giudicante di aderire alle motivazioni e alle conclusioni cui è pervenuto il CTU, anche alla luce dei chiarimenti resi, attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, atteso che le contestazioni opposte dalle parti non sono tali da validamente ed efficacemente contrastare i risultati peritali, scevri da vizi logici e da contraddizioni.
Va dunque accertata la sussistenza in capo alla parte ricorrente dell'ulteriore requisito sanitario di cui all'art. 3, co. 3, L. 104/1992, con decorrenza dal 28.02.2023, in aggiunta al requisito sanitario utile a beneficiare del diritto all'indennità di accompagnamento, già riconosciuto sussistente con decorrenza dal 28.02.2023.
In considerazione della decorrenza del requisito sanitario, le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico dell' . CP_2
Le spese di CTU, già liquidate in separato decreto nel corso della fase di ATP, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
*
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , in persona del Presidente pro tempore, con atto depositato il 13.09.2024, così provvede: CP_1
1. Accerta la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario utile a beneficiare del diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 28.02.2023.
2. Accerta, altresì, la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/92, con decorrenza dal 28.02.2023. 3. Condanna la parte resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali liquidate nella complessiva somma di Euro 5.300,00, oltre al rimborso forfetario
15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione.
4. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate in separato decreto nel CP_1 corso della fase di ATP.
Bari, lì 13.02.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11188/2024 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. FRASCELLA GIUSEPPE Parte_1
Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. PUNZI COSIMO NICOLA CP_1
Resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c.;
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 13.09.2024, la parte istante in epigrafe indicata ha proposto opposizione nel procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., evidenziando come il CTU della fase di ATP, avendo già riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario utile a beneficiare del diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla domanda amministrativa del
28.02.2023, avesse, tuttavia, mancato di esprimersi sulle condizioni sanitarie di cui all'art. 3, co. 3,
L. 104/92, insistendo per il riconoscimento anche di tale ulteriore requisito sanitario, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
CP_ L' costituendosi, ha concluso per l'inammissibilità e il rigetto del ricorso, evidenziando “sulla scorta delle osservazioni contenute nell'elaborato peritale, che la domanda di riconoscimento dell'handicap in situazione di gravità si appalesano del tutto infondate” (cfr. pag. 2 della memoria difensiva).
*
Il ricorso in opposizione è fondato per i motivi di seguito esposti.
Occorre muovere dal contenuto dell'art. 445 bis c.p.c., il quale recita:
“
1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696
- bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. 2.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che
l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso. 3 La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.
4. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
5. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile nè modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile.” Tanto premesso, è fondata la doglianza di parte ricorrente, secondo cui il CTU della fase di ATP ha mancato di esprimersi sulle condizioni sanitarie di cui all'art. 3, co. 3, L. 104/92.
Si è pertanto profilata la necessità di acquisire chiarimenti da parte del nominato CTU in ordine alla eventuale sussistenza dell'ulteriore requisito sanitario di cui all'art. 3, co. 3, L. n. 104/92, pure oggetto dell'indagine peritale già demandata.
Ebbene, il CTU, al riguardo, ha affermato: “si precisa che la ricorrente Sig.ra è Parte_1 portatrice di Handicap grave ai sensi dell'articolo ex art. 3 comma 3 L.104 92, a far data dalla domanda amministrativa del 28.02.2023”.
Ritiene il giudicante di aderire alle motivazioni e alle conclusioni cui è pervenuto il CTU, anche alla luce dei chiarimenti resi, attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, atteso che le contestazioni opposte dalle parti non sono tali da validamente ed efficacemente contrastare i risultati peritali, scevri da vizi logici e da contraddizioni.
Va dunque accertata la sussistenza in capo alla parte ricorrente dell'ulteriore requisito sanitario di cui all'art. 3, co. 3, L. 104/1992, con decorrenza dal 28.02.2023, in aggiunta al requisito sanitario utile a beneficiare del diritto all'indennità di accompagnamento, già riconosciuto sussistente con decorrenza dal 28.02.2023.
In considerazione della decorrenza del requisito sanitario, le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico dell' . CP_2
Le spese di CTU, già liquidate in separato decreto nel corso della fase di ATP, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
*
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , in persona del Presidente pro tempore, con atto depositato il 13.09.2024, così provvede: CP_1
1. Accerta la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario utile a beneficiare del diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 28.02.2023.
2. Accerta, altresì, la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/92, con decorrenza dal 28.02.2023. 3. Condanna la parte resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali liquidate nella complessiva somma di Euro 5.300,00, oltre al rimborso forfetario
15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione.
4. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate in separato decreto nel CP_1 corso della fase di ATP.
Bari, lì 13.02.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella