TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/12/2025, n. 3110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3110 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9327/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. MANGIONE ANDREA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. GRAZIUSO SALVATORE CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'udienza di discussione del 18/12/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c.; l ha depositato le note scritte nel CP_1 termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
La parte ricorrente ha chiesto: l'annullamento del disconoscimento delle prestazioni in agricoltura espletate negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 per un totale contributi giornalieri di 52 ad CP_ anno, nonché la condanna dell' alla iscrizione della lavoratrice negli elenchi anagrafici degli operai agricoli e al pagamento delle indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2021.
L' ha chiesto di “rigettare il ricorso avversario perché infondato in fatto e diritto”. CP_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, in quanto la parte ricorrente non ha adempiuto all'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, ovvero l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'azienda agricola EZ y Royo negli anni e per il numero di giornate indicati in ricorso;
la tesi del ricorrente si fonda infatti esclusivamente sulle dichiarazioni – peraltro generiche – di presunti colleghi di lavoro, i quali sono stati a loro volta cancellati dagli elenchi per gli anni in questione ed hanno proposto analogo ricorso.
Tale circostanza – pur non comportando di per sé la loro incapacità a testimoniare ex art. 246
c.p.c. – è comunque un elemento di cui si deve tenere conto ai fini dell'attendibilità dei testi.
Nel caso di specie, il giudizio di attendibilità sulle loro dichiarazioni non può essere positivo.
1 L' ha infatti prodotto il verbale di accertamento ispettivo definito in data 29.9.2022, che fa CP_1 prova fino a querela di falso dei fatti direttamente accertati dagli ispettori.
Sulla base di tali accertamenti, gli ispettori sono pervenuti alle seguenti conclusioni:
A. I terreni dichiarati non sono risultati nella reale disponibilità dell'azienda Parte_2
Solo una piccola parte di quelli dichiarati in denuncia aziendale sono risultati nella
[...] disponibilità dell'azienda agricola e di questi solo una piccola parte è stata coltivata mentre tutti i restanti terreni sono risultati incolti. Inoltre, tutte le tipologie di colture avvicendate che sono state dichiarate sono state riportate al solo scopo di far lievitare il fabbisogno aziendale delle giornate da lavorare, mentre di fatto non sono mai state praticate.
B. Assoluta mancanza di documentazione fiscale certa atta a comprovare una qualsiasi attività agricola. E' risultato compilato solo un registro dei corrispettivi che proprio per sua natura non è un documento che possa identificare la tipologia delle registrazioni effettuare: mancanza della tipologia di prodotto venduto;
mancanza della quantità di prodotto;
mancanza dei dati dell'acquirente; mancanza di data certa. Da evidenziare che la signora non è risultata avere licenza per la vendita itinerante dei prodotti Parte_2 agricoli né su aree private o pubbliche rilasciata dal Comune di Monteroni. Non sono state emesse fatture comprovanti la vendita di prodotti agricoli eccetto 2 fatture per l'anno 2015
e una per il 2016 di importi esigui, sotto i mille euro. Non sono state riscontrate fatture acquisti tali da avvallare l'attività agricola imprenditoriale della signora EZ y Royo;
C. Numero esorbitante di giornate agricole denunciate annualmente (oltre 20.000 giornate) rispetto al fabbisogno rilevato sulla base dei terreni e coltivazioni effettuate;
D. Mancanza di qualsiasi documento atto a tracciare le retribuzioni erogate ai lavoratori così come previsto dall'Art. 1 c. 910-914 della Legge 205/2017 in vigore dal 01/07/2018;
E. L'azienda ha maturato dal 2015 a giugno 2021 un debito contributivo Parte_2 di € 3.029.194,17 che non ha mai pagato;
F. L'azienda LOPEZ Y avrebbe avuto in questi anni una perdita netta di €. Parte_2
8.509.107,55, dato assolutamente inverosimile considerato che la diponibilità economica della signora si aggira intorno a €. 13.300,00 all'anno. Parte_2
In sintesi, gli ispettori hanno quindi rilevato: una più che significativa sproporzione fra il numero delle giornate denunziate dall'azienda agricola di cui trattasi ed il fabbisogno di manodopera stimato, la materiale disponibilità da parte dell'azienda agricola di una minima parte dei terreni dichiarati in sede di denuncia, l'assoluta incongruenza fra gli ingenti esborsi delle retribuzioni ed i magri ricavi dichiarati (vieppiù, stante la mancanza di un conto corrente bancario o di altre provviste da cui attingere per far fronte agli ingenti pagamenti in contante delle retribuzioni), la frammentarietà e scarsa attendibilità della documentazione fiscale, la presenza, in occasione degli accessi ispettivi eseguiti, di un numero di lavoratori irrisorio rispetto a quello denunciato.
2 Dagli atti risulta che “L'accertamento ispettivo dell'Istituto è stato preceduto dalla segnalazione datata 7.9.2021 della Guardia di Finanza Compagnia Lecce, le cui indagini sono state svolte su incarico della Procura della Repubblica di Lecce nell'ambito del procedimento penale pendente (R.G.N.R. n.
5703/19)”; in sintesi, “Dai sopralluoghi eseguiti dai militari della GdF di Lecce negli anni 2020 e 2021
è risultato che: • solo in alcuni giorni sono stati individuati fino ad otto dipendenti, dei quali alcuni intenti a lavorare sui campi ed altri ritenuti tali per la sola presenza delle autovetture a loro riconducibili parcheggiate nei pressi dell'azienda; • in merito alle attrezzature rinvenute sui terreni
è stata rilevata la presenza di scarsissime attrezzature e precisamente un trattore in una giornata, una motosega sempre per una sola giornata ed un decespugliatore per due giornate;
• le uniche colture individuate, in tutto il periodo di osservazione, sono consistite in pochissimi filari di verdure e ortaggi, in particolare melanzane, peperoni, pomodori, zucchine, carciofi, cicorie, patate e pomodori;
• la parte alberata (oliveto, frutteto e l'aranceto) aveva scarsa o nulla produzione, tranne che per poche piante;
• i campi seminativi, che rappresentano la maggior parte dell'intera estensione, alcuni sono stati seminati soprattutto a cereali e i restanti incolti;
• solo nell'ultimo sopralluogo effettuato nell'anno hanno notato una maggiore porzione di terreno arata che quindi può presuppone una maggior area interessata alla produzione di ortaggi”.
Nel dettaglio, la GdF ha accertato che “Relativamente alla parte seminativa, quindi suscettibile di qualsiasi coltivazione, solo un piccolissimo appezzamento è risultato essere coltivato ad ortaggi/verdure, posizionato alle spalle dell'abitazione della EZ e della adiacente struttura alberghiera condotta da L'Aranceto S.r.I. mentre gli altri, tranne quelli incolti, sono destinati alla semina di cereali a cura di (sentito a SIT) e nella disponibilità gratuita dello stesso. La Persona_1 tipologia di coltivazione è emersa per gli anni meno recenti sia dalle immagini trasmesse dalla
Sezione Aerea del Corpo che dalle ortoimmagini estrapolate per ogni singola particella dal sito ufficiale pubblico Emergenza Xylella, dedicato peculiarmente al settore agricolo, mentre a partire dal luglio 2020 attraverso i numerosi sopralluoghi sui campi, da ultimo con sorvolo aereo, dai quali
è stata riscontrata la presenza di poche unità di filari con colture di leguminose, verdure e ortaggi mentre per la parte alberata rilevate solo lavorazioni relative alla sfrondatura e potatura.
Dall'esame effettuato, volto ad individuare lo stato del terreno e l'eventuale coltura intensiva insistente sullo stesso, è stato riscontrato che nelle annualità 2015, 2016 e 2019 le colture hanno interessato: - una parte alberata essenzialmente con variazioni sulla chioma che in massima parte tende a ridursi;
- dei seminativi, fatta eccezione per n. 4 che in minima parte solo coltivati ad ortaggi/verdure, alcuni sono rimasti incolti e gli altri seminati a cereali attesa la presenza di stoppie e/o tracce di mietitura;
tra l'altro nell'annualità 2019 la gran parte dei terreni sono risultati incolti dalle immagini che attengono al periodo estivo più luminoso;
3 a riguardo trovano conferma le dichiarazioni dello che in atti aveva dichiarato “Riesco Persona_1
a fare una sola coltivazione nell'anno e sono io che porto avanti la coltivazione completa. La paglia rimane sul terreno e funge da concime per la coltivazione successiva. Se non ricordo male ad autunno 201B ho solo arato i campi senza seminare nulla, quindi li ho lasciati riposare per seminare nella stagione successiva” - solo n. 4 seminativi coltivati in una minuta parte ad ortaggi/verdure, riguardanti n. 4 parziali particelle, di cui si riportano le immagini estratte per l'annualità interessata: anno 2015 coltivati ad ortaggi/verdure un rettangolo con presenza di circa una trentina di corti filari
(foglio 14 particella 101 in agro di Copertino); anno 2019 coltivati ad ortaggi/verdure due quadrilateri con presenza di circa una ottantina di corti filari (in alto foglio 9 particella 250 in agro di Monteroni di Lecce, con presenza di circa una trentina di filari;
in basso foglio 14 particella 99 in agro di
Copertino con presenza di circa una cinquantina di filari); Alla luce è possibile affermare Per_2 CP_ che l'agricoltura intensiva, denunciata ad dalla EZ, consiste nel triennio esaminato (2015,
2016 e 2019) in circa 125 cortissimi filari di ortaggi/verdure che potrebbero essere a malapena sufficienti all'esigenze di una famiglia con poca prole. Durante i numerosi sopralluoghi eseguiti si è preso nota anche dello stato dei luoghi e delle eventuali coltivazioni in quel momento praticate sui CP_ terreni denunciati dalla EZ ed approvati da pertanto è stato osservato dai militari, con riproduzioni foto/video, l'evoluzione su tali campi nel corso del tempo, a partire dal primo sopralluogo in data 21/07/2020 all'ultimo in data 15/04/2021, quest'ultimo eseguito con l'ausilio della
Sezione Aerea di Bari che ha permesso il sorvolo dell'area interessata palesando ogni singolo minimo spazio. Riguardo l'eventuale presenza di lavoratori sui campi questi sono risultati spesso assenti e in qualche occasione fino a n. 6 sempre sullo stesso terreno, e solo raramente n. 2 su altri terreni.
Da tutti i sopralluoghi eseguiti nelle annualità 2020/2021 ci si sarebbe aspettato di vedere all'opera numerosi braccianti con utilizzo di varie attrezzature e mezzi agricoli in movimento, nonché prodotti di ogni varietà o perlomeno residui di recenti coltivazioni di verdure/ortaggi mentre invece:
- solo in alcune date si è riscontrato il numero massimo di otto dipendenti, dei quali alcuni individuati a lavorare sui campi ed altri considerati tali per la sola presenza delle autovetture parcheggiate nei pressi dell'azienda EZ ma non rilevati in attività lavorative;
- sono state viste in utilizzo scarsissime attrezzature ed esattamente un trattore per una sola giornata, una motosega per una sola giornata ed un decespugliatore per due giornate. - le uniche colture individuate in tutto il periodo di osservazione ammontano a pochissimi corti filari di verdure e ortaggi, in particolare melanzane, peperoni, pomodori, zucchine, carciofi, cicorie, patate e pomodori;
- la parte alberata (oliveto, frutteto e l'aranceto) tranne per poche piante le restanti con scarsa o nulla produzione;
- i campi seminativi, costituenti la fetta maggiore dell'intera estensione, gran parte seminati a cereali ed i restanti incolti. - solo nell'ultimo sopralluogo dell'anno in corso si assiste ad un incremento della zona arata alle spalle dei fabbricati che lascia pensare ad una possibile maggiore coltivazione di ortaggi.
Tali conclusioni non appaiono smentite da sufficienti prove di segno contrario.
4 Al riguardo, si deve rilevare che le dichiarazioni dei testi di parte ricorrente - oltre ad essere molto generiche e in parziale contrasto tra di loro in relazione ai periodi e all'orario di lavoro– sono in contrasto evidente con le risultanze del verbale ispettivo e con gli accertamenti della Guardia di
Finanza, dai quali, come già visto, è emerso che “nell'anno 2015 risultano coltivati: un rettangolo di terreno (foglio 14 particella 101 in agro di Copertino) e un quadrilatero (foglio 14 particella 109 in agro di Copertino alle dell'abitazione di ad ortaggi/verdure con presenza di circa Persona_3 una trentina di filari il primo e una quindicina di filari il secondo;
nell'anno 2019 risultano coltivati ad ortaggi/verdure due quadrilateri con presenza in totale di circa una ottantina di filari”.
L'unico elemento che potrebbe indurre a ritenere attendibili le dichiarazioni dei testi di parte ricorrente , e è costituito dal fatto Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 che esse sono state trovate su terreni dagli ispettori nel 2022. Aldilà del fatto che si tratta di un periodo successivo a quello oggetto di causa, tale circostanza non appare comunque sufficiente ai fini dell'accoglimento del ricorso, in quanto l'esame complessivo delle risultanze del verbale del 05.05.2023 confermano la totale inattendibilità delle denunce fatte dall'azienda agricola
EZ y Royo. In particolare, con riferimento al fatto che è stata trovata dagli Testimone_2 ispettori sui terreni in occasione del sopralluogo del 10.11.2022 (v. pag. 45 verbale del 05.05.2023), si deve rilevare che, in primo luogo, quel giorno furono trovati n. 18 lavoratori su n. 79 in forza complessivamente;
quel giorno, la datrice di lavoro denunciò solo quelli trovati dagli ispettori, mentre nel giorno precedente e in quello successivo ne aveva denunciati n. 58.
Le stesse discrasie sono state riscontrate dagli ispettori in occasione dei precedenti accessi in data 24 maggio, 25 luglio, 13 settembre e 18 ottobre;
a ciò si aggiunga che il 24 maggio erano stati trovati solo n. 7 lavoratori (mentre sul LUL ne risultavano registrati n. 81); durante gli accessi successivi ne sono stati trovati sempre di più, il che alimenta certamente il dubbio degli ispettori circa il fatto che avesse capito che si stavano susseguendo gli accessi e Parte_2 avesse avvertito i suoi lavoratori dei controlli, in modo da farsi trovare sui terreni.
Tali dubbi trovano conferma nel fatto che nei giorni degli accessi vengono indicati sul LUL solo i lavoratori trovati sui terreni dagli ispettori, mentre nei giorni precedenti e successivi ne vengono indicati molti di più. Ciò induce ad escludere che tali presenze possano costituire da sole prova certa dell'effettività del rapporto di lavoro;
soprattutto, ciò induce ad escludere che il fatto che la teste fosse stata trovata il 10 novembre sia di per sé indice dell'attendibilità delle sue Tes_2 dichiarazioni, considerato che la stessa risultava registrata (e quindi denunciata) anche in data
25 luglio, ma non fu trovata sui terreni dagli ispettori durante l'accesso; in tale occasione, furono trovati solo n. 10 lavoratori sui terreni, mentre dal LUL ne risultavano n. 97 presenti.
Identico discorso vale anche per (la quale fu trovata sui terreni il 24 maggio, Testimone_3 ma era stata registrata come presente il 25 luglio e in tale occasione non fu trovata sui terreni) e per (la quale fu trovata sui terreni il 10 novembre, ma era stata registrata Testimone_1 come presente il 24 maggio e in tale occasione non fu trovata sui terreni).
5 Per quanto innanzi esposto, il ricorso deve essere rigettato.
Il tenore della pronuncia giustifica la compensazione delle spese di lite.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 25/08/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese compensate.
Lecce, lì 19/12/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
6
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9327/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. MANGIONE ANDREA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. GRAZIUSO SALVATORE CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'udienza di discussione del 18/12/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c.; l ha depositato le note scritte nel CP_1 termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
La parte ricorrente ha chiesto: l'annullamento del disconoscimento delle prestazioni in agricoltura espletate negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 per un totale contributi giornalieri di 52 ad CP_ anno, nonché la condanna dell' alla iscrizione della lavoratrice negli elenchi anagrafici degli operai agricoli e al pagamento delle indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2021.
L' ha chiesto di “rigettare il ricorso avversario perché infondato in fatto e diritto”. CP_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, in quanto la parte ricorrente non ha adempiuto all'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, ovvero l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'azienda agricola EZ y Royo negli anni e per il numero di giornate indicati in ricorso;
la tesi del ricorrente si fonda infatti esclusivamente sulle dichiarazioni – peraltro generiche – di presunti colleghi di lavoro, i quali sono stati a loro volta cancellati dagli elenchi per gli anni in questione ed hanno proposto analogo ricorso.
Tale circostanza – pur non comportando di per sé la loro incapacità a testimoniare ex art. 246
c.p.c. – è comunque un elemento di cui si deve tenere conto ai fini dell'attendibilità dei testi.
Nel caso di specie, il giudizio di attendibilità sulle loro dichiarazioni non può essere positivo.
1 L' ha infatti prodotto il verbale di accertamento ispettivo definito in data 29.9.2022, che fa CP_1 prova fino a querela di falso dei fatti direttamente accertati dagli ispettori.
Sulla base di tali accertamenti, gli ispettori sono pervenuti alle seguenti conclusioni:
A. I terreni dichiarati non sono risultati nella reale disponibilità dell'azienda Parte_2
Solo una piccola parte di quelli dichiarati in denuncia aziendale sono risultati nella
[...] disponibilità dell'azienda agricola e di questi solo una piccola parte è stata coltivata mentre tutti i restanti terreni sono risultati incolti. Inoltre, tutte le tipologie di colture avvicendate che sono state dichiarate sono state riportate al solo scopo di far lievitare il fabbisogno aziendale delle giornate da lavorare, mentre di fatto non sono mai state praticate.
B. Assoluta mancanza di documentazione fiscale certa atta a comprovare una qualsiasi attività agricola. E' risultato compilato solo un registro dei corrispettivi che proprio per sua natura non è un documento che possa identificare la tipologia delle registrazioni effettuare: mancanza della tipologia di prodotto venduto;
mancanza della quantità di prodotto;
mancanza dei dati dell'acquirente; mancanza di data certa. Da evidenziare che la signora non è risultata avere licenza per la vendita itinerante dei prodotti Parte_2 agricoli né su aree private o pubbliche rilasciata dal Comune di Monteroni. Non sono state emesse fatture comprovanti la vendita di prodotti agricoli eccetto 2 fatture per l'anno 2015
e una per il 2016 di importi esigui, sotto i mille euro. Non sono state riscontrate fatture acquisti tali da avvallare l'attività agricola imprenditoriale della signora EZ y Royo;
C. Numero esorbitante di giornate agricole denunciate annualmente (oltre 20.000 giornate) rispetto al fabbisogno rilevato sulla base dei terreni e coltivazioni effettuate;
D. Mancanza di qualsiasi documento atto a tracciare le retribuzioni erogate ai lavoratori così come previsto dall'Art. 1 c. 910-914 della Legge 205/2017 in vigore dal 01/07/2018;
E. L'azienda ha maturato dal 2015 a giugno 2021 un debito contributivo Parte_2 di € 3.029.194,17 che non ha mai pagato;
F. L'azienda LOPEZ Y avrebbe avuto in questi anni una perdita netta di €. Parte_2
8.509.107,55, dato assolutamente inverosimile considerato che la diponibilità economica della signora si aggira intorno a €. 13.300,00 all'anno. Parte_2
In sintesi, gli ispettori hanno quindi rilevato: una più che significativa sproporzione fra il numero delle giornate denunziate dall'azienda agricola di cui trattasi ed il fabbisogno di manodopera stimato, la materiale disponibilità da parte dell'azienda agricola di una minima parte dei terreni dichiarati in sede di denuncia, l'assoluta incongruenza fra gli ingenti esborsi delle retribuzioni ed i magri ricavi dichiarati (vieppiù, stante la mancanza di un conto corrente bancario o di altre provviste da cui attingere per far fronte agli ingenti pagamenti in contante delle retribuzioni), la frammentarietà e scarsa attendibilità della documentazione fiscale, la presenza, in occasione degli accessi ispettivi eseguiti, di un numero di lavoratori irrisorio rispetto a quello denunciato.
2 Dagli atti risulta che “L'accertamento ispettivo dell'Istituto è stato preceduto dalla segnalazione datata 7.9.2021 della Guardia di Finanza Compagnia Lecce, le cui indagini sono state svolte su incarico della Procura della Repubblica di Lecce nell'ambito del procedimento penale pendente (R.G.N.R. n.
5703/19)”; in sintesi, “Dai sopralluoghi eseguiti dai militari della GdF di Lecce negli anni 2020 e 2021
è risultato che: • solo in alcuni giorni sono stati individuati fino ad otto dipendenti, dei quali alcuni intenti a lavorare sui campi ed altri ritenuti tali per la sola presenza delle autovetture a loro riconducibili parcheggiate nei pressi dell'azienda; • in merito alle attrezzature rinvenute sui terreni
è stata rilevata la presenza di scarsissime attrezzature e precisamente un trattore in una giornata, una motosega sempre per una sola giornata ed un decespugliatore per due giornate;
• le uniche colture individuate, in tutto il periodo di osservazione, sono consistite in pochissimi filari di verdure e ortaggi, in particolare melanzane, peperoni, pomodori, zucchine, carciofi, cicorie, patate e pomodori;
• la parte alberata (oliveto, frutteto e l'aranceto) aveva scarsa o nulla produzione, tranne che per poche piante;
• i campi seminativi, che rappresentano la maggior parte dell'intera estensione, alcuni sono stati seminati soprattutto a cereali e i restanti incolti;
• solo nell'ultimo sopralluogo effettuato nell'anno hanno notato una maggiore porzione di terreno arata che quindi può presuppone una maggior area interessata alla produzione di ortaggi”.
Nel dettaglio, la GdF ha accertato che “Relativamente alla parte seminativa, quindi suscettibile di qualsiasi coltivazione, solo un piccolissimo appezzamento è risultato essere coltivato ad ortaggi/verdure, posizionato alle spalle dell'abitazione della EZ e della adiacente struttura alberghiera condotta da L'Aranceto S.r.I. mentre gli altri, tranne quelli incolti, sono destinati alla semina di cereali a cura di (sentito a SIT) e nella disponibilità gratuita dello stesso. La Persona_1 tipologia di coltivazione è emersa per gli anni meno recenti sia dalle immagini trasmesse dalla
Sezione Aerea del Corpo che dalle ortoimmagini estrapolate per ogni singola particella dal sito ufficiale pubblico Emergenza Xylella, dedicato peculiarmente al settore agricolo, mentre a partire dal luglio 2020 attraverso i numerosi sopralluoghi sui campi, da ultimo con sorvolo aereo, dai quali
è stata riscontrata la presenza di poche unità di filari con colture di leguminose, verdure e ortaggi mentre per la parte alberata rilevate solo lavorazioni relative alla sfrondatura e potatura.
Dall'esame effettuato, volto ad individuare lo stato del terreno e l'eventuale coltura intensiva insistente sullo stesso, è stato riscontrato che nelle annualità 2015, 2016 e 2019 le colture hanno interessato: - una parte alberata essenzialmente con variazioni sulla chioma che in massima parte tende a ridursi;
- dei seminativi, fatta eccezione per n. 4 che in minima parte solo coltivati ad ortaggi/verdure, alcuni sono rimasti incolti e gli altri seminati a cereali attesa la presenza di stoppie e/o tracce di mietitura;
tra l'altro nell'annualità 2019 la gran parte dei terreni sono risultati incolti dalle immagini che attengono al periodo estivo più luminoso;
3 a riguardo trovano conferma le dichiarazioni dello che in atti aveva dichiarato “Riesco Persona_1
a fare una sola coltivazione nell'anno e sono io che porto avanti la coltivazione completa. La paglia rimane sul terreno e funge da concime per la coltivazione successiva. Se non ricordo male ad autunno 201B ho solo arato i campi senza seminare nulla, quindi li ho lasciati riposare per seminare nella stagione successiva” - solo n. 4 seminativi coltivati in una minuta parte ad ortaggi/verdure, riguardanti n. 4 parziali particelle, di cui si riportano le immagini estratte per l'annualità interessata: anno 2015 coltivati ad ortaggi/verdure un rettangolo con presenza di circa una trentina di corti filari
(foglio 14 particella 101 in agro di Copertino); anno 2019 coltivati ad ortaggi/verdure due quadrilateri con presenza di circa una ottantina di corti filari (in alto foglio 9 particella 250 in agro di Monteroni di Lecce, con presenza di circa una trentina di filari;
in basso foglio 14 particella 99 in agro di
Copertino con presenza di circa una cinquantina di filari); Alla luce è possibile affermare Per_2 CP_ che l'agricoltura intensiva, denunciata ad dalla EZ, consiste nel triennio esaminato (2015,
2016 e 2019) in circa 125 cortissimi filari di ortaggi/verdure che potrebbero essere a malapena sufficienti all'esigenze di una famiglia con poca prole. Durante i numerosi sopralluoghi eseguiti si è preso nota anche dello stato dei luoghi e delle eventuali coltivazioni in quel momento praticate sui CP_ terreni denunciati dalla EZ ed approvati da pertanto è stato osservato dai militari, con riproduzioni foto/video, l'evoluzione su tali campi nel corso del tempo, a partire dal primo sopralluogo in data 21/07/2020 all'ultimo in data 15/04/2021, quest'ultimo eseguito con l'ausilio della
Sezione Aerea di Bari che ha permesso il sorvolo dell'area interessata palesando ogni singolo minimo spazio. Riguardo l'eventuale presenza di lavoratori sui campi questi sono risultati spesso assenti e in qualche occasione fino a n. 6 sempre sullo stesso terreno, e solo raramente n. 2 su altri terreni.
Da tutti i sopralluoghi eseguiti nelle annualità 2020/2021 ci si sarebbe aspettato di vedere all'opera numerosi braccianti con utilizzo di varie attrezzature e mezzi agricoli in movimento, nonché prodotti di ogni varietà o perlomeno residui di recenti coltivazioni di verdure/ortaggi mentre invece:
- solo in alcune date si è riscontrato il numero massimo di otto dipendenti, dei quali alcuni individuati a lavorare sui campi ed altri considerati tali per la sola presenza delle autovetture parcheggiate nei pressi dell'azienda EZ ma non rilevati in attività lavorative;
- sono state viste in utilizzo scarsissime attrezzature ed esattamente un trattore per una sola giornata, una motosega per una sola giornata ed un decespugliatore per due giornate. - le uniche colture individuate in tutto il periodo di osservazione ammontano a pochissimi corti filari di verdure e ortaggi, in particolare melanzane, peperoni, pomodori, zucchine, carciofi, cicorie, patate e pomodori;
- la parte alberata (oliveto, frutteto e l'aranceto) tranne per poche piante le restanti con scarsa o nulla produzione;
- i campi seminativi, costituenti la fetta maggiore dell'intera estensione, gran parte seminati a cereali ed i restanti incolti. - solo nell'ultimo sopralluogo dell'anno in corso si assiste ad un incremento della zona arata alle spalle dei fabbricati che lascia pensare ad una possibile maggiore coltivazione di ortaggi.
Tali conclusioni non appaiono smentite da sufficienti prove di segno contrario.
4 Al riguardo, si deve rilevare che le dichiarazioni dei testi di parte ricorrente - oltre ad essere molto generiche e in parziale contrasto tra di loro in relazione ai periodi e all'orario di lavoro– sono in contrasto evidente con le risultanze del verbale ispettivo e con gli accertamenti della Guardia di
Finanza, dai quali, come già visto, è emerso che “nell'anno 2015 risultano coltivati: un rettangolo di terreno (foglio 14 particella 101 in agro di Copertino) e un quadrilatero (foglio 14 particella 109 in agro di Copertino alle dell'abitazione di ad ortaggi/verdure con presenza di circa Persona_3 una trentina di filari il primo e una quindicina di filari il secondo;
nell'anno 2019 risultano coltivati ad ortaggi/verdure due quadrilateri con presenza in totale di circa una ottantina di filari”.
L'unico elemento che potrebbe indurre a ritenere attendibili le dichiarazioni dei testi di parte ricorrente , e è costituito dal fatto Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 che esse sono state trovate su terreni dagli ispettori nel 2022. Aldilà del fatto che si tratta di un periodo successivo a quello oggetto di causa, tale circostanza non appare comunque sufficiente ai fini dell'accoglimento del ricorso, in quanto l'esame complessivo delle risultanze del verbale del 05.05.2023 confermano la totale inattendibilità delle denunce fatte dall'azienda agricola
EZ y Royo. In particolare, con riferimento al fatto che è stata trovata dagli Testimone_2 ispettori sui terreni in occasione del sopralluogo del 10.11.2022 (v. pag. 45 verbale del 05.05.2023), si deve rilevare che, in primo luogo, quel giorno furono trovati n. 18 lavoratori su n. 79 in forza complessivamente;
quel giorno, la datrice di lavoro denunciò solo quelli trovati dagli ispettori, mentre nel giorno precedente e in quello successivo ne aveva denunciati n. 58.
Le stesse discrasie sono state riscontrate dagli ispettori in occasione dei precedenti accessi in data 24 maggio, 25 luglio, 13 settembre e 18 ottobre;
a ciò si aggiunga che il 24 maggio erano stati trovati solo n. 7 lavoratori (mentre sul LUL ne risultavano registrati n. 81); durante gli accessi successivi ne sono stati trovati sempre di più, il che alimenta certamente il dubbio degli ispettori circa il fatto che avesse capito che si stavano susseguendo gli accessi e Parte_2 avesse avvertito i suoi lavoratori dei controlli, in modo da farsi trovare sui terreni.
Tali dubbi trovano conferma nel fatto che nei giorni degli accessi vengono indicati sul LUL solo i lavoratori trovati sui terreni dagli ispettori, mentre nei giorni precedenti e successivi ne vengono indicati molti di più. Ciò induce ad escludere che tali presenze possano costituire da sole prova certa dell'effettività del rapporto di lavoro;
soprattutto, ciò induce ad escludere che il fatto che la teste fosse stata trovata il 10 novembre sia di per sé indice dell'attendibilità delle sue Tes_2 dichiarazioni, considerato che la stessa risultava registrata (e quindi denunciata) anche in data
25 luglio, ma non fu trovata sui terreni dagli ispettori durante l'accesso; in tale occasione, furono trovati solo n. 10 lavoratori sui terreni, mentre dal LUL ne risultavano n. 97 presenti.
Identico discorso vale anche per (la quale fu trovata sui terreni il 24 maggio, Testimone_3 ma era stata registrata come presente il 25 luglio e in tale occasione non fu trovata sui terreni) e per (la quale fu trovata sui terreni il 10 novembre, ma era stata registrata Testimone_1 come presente il 24 maggio e in tale occasione non fu trovata sui terreni).
5 Per quanto innanzi esposto, il ricorso deve essere rigettato.
Il tenore della pronuncia giustifica la compensazione delle spese di lite.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 25/08/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese compensate.
Lecce, lì 19/12/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
6