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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 839/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
SCAVUZZO UGO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 893/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034195358 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034195358 TARSU/TIA 2011 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 340/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7.2.2025, Ricorrente_1, nato il [...] a [...] e residente in [...]nella Indirizzo_1, C.F.: CF_Ricorrente_1, elettivamente domiciliato in Cefalù (PA), nella Indirizzo_2 , presso l'avv. Difensore_1 del foro di Termini Imerese C.F.: CF_Difensore_1, P.I. P.IVA_1 e-mail: Email_4, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso, impugnava la cartella di pagamento n. 29520240034195358000, notificata il 10.12.2024, emessa da Agenzia delle entrate-SI Agente della riscossione-provincia di Messina per la riscossione- ruolo n. 2024/001768 anno 2010 e 2011 con cui si richiedeva al sig. Ricorrente_1 il pagamento della complessiva somma di euro 509,88 di cui 504,00 per sorte capitale e 5,88 diritti di notifica, scaturente dal presunto mancato pagamento di tasse rifiuti solidi urbani per gli anni 2010 e 2011; si doleva del fatto che l'ente non aveva mai notificato atti precedenti e, quindi, della maturata estinzione del tributo per prescrizione e, comunque, della decadenza dell'ente da potere impositivo;
e ancora del fatto che non erano mai stati comunicati gli atti prodromici: nessun avviso di accertamento, nessuna intimazione, nessun atto impositivo risultava essere stato portato a sua conoscenza;
della carenza di motivazione della cartella;
nonché dell'illegittimità della richiesta dell'IVA e dell'addizionale IRPEF;
chiedeva, quindi, che la Corte dichiarasse l'illegittimità o la nullità della cartella impugnata con la condanna delle controparti alle spese di lite, che chiedeva espressamente fossero distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – SI già SI Sicilia S.p.A., la quale rivendicava in parte l'estraneità alle doglianze avanzate dal ricorrente, nonché la legittimità dell'azione di riscossione e chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituiva la Società d'Ambito “Società_1 S.p.A.” in liquidazione, con sede legale in Sant'Agata di Militello (P.IVA_2) nella Indirizzo_3, P.IVA:02683660837, in persona del Presidente del Collegio di Liquidazione, la quale chiedeva il rigetto del ricorso.
La causa era decisa all'udienza del 23.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nel merito e va accolto e ciò per quanto di ragione.
Il primo motivo del ricorso è fondato nel merito;
invero, nonostante vi sia prova della regolare notifica a mani del contribuente e odierno ricorrente del prodromico avviso di intimazione, deve affermarsi che il motivo è fondato nel merito e ciò per quanto di ragione.
Infatti, occorre chiedersi se la contribuente possa ritualmente far valere – come in concreto ha fatto valere in ricorso - in questa sede l'eventuale prescrizione già maturata all'atto della notifica dell'intimazione, che invero si ricaverebbe dal mero raffronto tra la data di maturazione dei tributi (2011 il più recente) e la data di notifica (settembre 2019) dell'intimazione.
La risposta a tale quesito dipende dalla possibilità o meno di ricondurre l'intimazione emessa dalla ATO al novero degli atti impositivi/riscossivi elencati nell'art. 19 d.lgs. 546/92: infatti, qualora detta intimazione possa ritenersi ivi inclusa, la mancata impugnazione di tale intimazione nel termine perentorio ex art. 21 d.lgs.
546/92 darebbe luogo ad una preclusione processuale, sì che la cartella successiva risulterebbe impugnabile esclusivamente per vizi propri, ai sensi dell'art. 19 co. 3 cit.; viceversa, ove si assuma che l'intimazione costituisca un atto “atipico”, non ricompreso in tale elencazione, dovrebbe opinarsi che esso, in quanto impugnabile in via meramente facoltativa (in ossequio alla granitica giurisprudenza di legittimità, secondo cui ciascun atto recante una pretesa tributaria ancorché non ricompreso in tale elencazione è comunque impugnabile, sia pure facoltativamente;
cfr. Sez. U, Ordinanza n. 10672 del 11/05/2009 e, ultimamente,
Cass. Civ., Sez. 5, Ordinanza n. 11481 del 08/04/2022), è inidoneo a far scattare l'anzidetta preclusione processuale.
Questa Corte – con riferimento alle intimazioni di pagamento emesse ex art. 50 co. 2 D.P.R. 602/73 dall'agente della riscossione, dopo la notifica delle cartelle di pagamento – ha, in più occasioni, ritenuto non condivisibile l'assunto secondo cui l'intimazione costituirebbe atto impugnabile soltanto in via facoltativa, poiché non ricompreso nell'elencazione di cui all'art. 19 d.lgs. 546/92. Difatti, l'opposta conclusione risulta avallata dalla presenza, in tale elencazione, alla lettera e), dell'avviso di mora, atto sostituito, nell'attuale sistema di riscossione, dall'intimazione di pagamento ex art. 50 co. 2 DPR 602/73. La mancata eliminazione dell'avviso di mora dall'elencazione di cui all'art. 19 cit., allorché tale atto riscossivo è stato soppiantato dall'intimazione di pagamento, induce a ritenere che tale disposizione debba attualmente riferirsi all'intimazione di pagamento, avente una funzione del tutto equipollente al precedente atto di mora: ragionare diversamente equivarrebbe a fornire una non consentita interpretatio abrogans di una previsione normativa che il legislatore non ha mai inteso abrogare, neppure in via implicita. Pertanto, si ritiene che l'intimazione di pagamento costituisca un atto soggetto ad impugnazione necessaria e che la mancata impugnazione di tale atto non consenta al debitore di far valere, in sede di impugnazione di un atto successivo, la prescrizione maturata all'atto della notifica della precedente intimazione non impugnata.
L'intimazione de qua è ritenuta, del resto, obbligatoriamente impugnabile da Cass. 23832/07 e 31240/19
(secondo cui: “la contribuente aveva l'onere di impugnare nei termini l'intimazione di pagamento, con cui veniva resa edotta delle cartelle di pagamento, di cui sostiene non aver ricevuto alcuna notifica precedentemente”). Questa Corte di I grado, dal suo canto, ha già avuto modo di evidenziare (v. sentenza n. 5824/2024) che “L'avviso di mora era previsto dall'art. 46 del d.p.r. 602/73, assolveva la funzione di preavvisare il debitore dell'inizio dell'esecuzione forzata (oltre, quella, implicita, di interrompere la prescrizione data la sua natura sostanziale di diffida ad adempiere) e ne costituiva un indefettibile presupposto procedurale: onde lo si considerava equipollente all'atto di precetto. L'art. 16 del d.lgs. 46/99 ha sostituito l'intero Titolo II (artt. da 45 a 90) del d.p.r. 602 cit. Nella nuova disciplina l'avviso di mora non è più previsto
(le funzioni di titolo esecutivo e di precetto sono assolte entrambe dalla cartella di pagamento), ma il nuovo art. 50 ha introdotto, al c. 2 (modificato dal d.lgs. 193/01), l'intimazione ad adempiere e ne prescrive la notifica nel caso in cui l'esecuzione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella: il giudice di legittimità ha quindi ritenuto che essa assolve alla funzione di precetto in rinnovazione, ossia a quello che il creditore è tenuto a notificare ove il precetto originario sia divenuto inefficace (Cass. 5546/23). Dal raffronto tra i due atti in questione si evince pertanto che entrambi hanno natura giuridica di atto di precetto, che entrambi sono finalizzati a consentire l'esecuzione forzata esattoriale (l'unica differenza, marginale e, in concreto, teorica, è che l'avviso è comunque obbligatorio, l'intimazione solo se l'esecuzione non è iniziata entro l'anno dalla notifica della cartella), che entrambi sono idonei a interrompere la prescrizione. In tale situazione ritiene la Corte che la differenza tra i due atti, data la sopra rappresentata identità strutturale e funzionale nonché la circostanza che l'abolizione del primo e l'introduzione del secondo sono state contestuali, sia solo terminologica e che essi debbano considerarsi sovrapponibili e assimilabili sotto il profilo dell'impugnabilità. D'altro canto, dal punto di vista logico, non si ravvisa una valida motivazione in forza della quale il legislatore avrebbe inteso rendere obbligatoriamente impugnabile l'avviso di mora e facoltativamente impugnabile l'intimazione ad adempiere”.
Una conferma circa la correttezza di queste conclusioni è evincibile, peraltro, da un recente pronunciamento della Sezione tributaria della S.C. (Sez. 5, Ordinanza n. 22108 del 05/08/2024), secondo cui “l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.
R. 29 settembre 1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n.
30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre 2022, n. 27093)”.
La stessa pronuncia evidenzia che la precedente giurisprudenza, incline ad affermare la mera facoltatività dell'impugnazione dell'avviso di intimazione “si riferisce agli atti non tipici (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2007, n. 21045; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass., Sez. Un., 11 maggio 2009, n.
10672; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2015, n. 2616; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass., Sez. 5^,
21 gennaio 2020, n. 1230; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022,
n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2023, nn. 16118 e 16122; Cass.,
Sez. 5^, 18 luglio 2024, n. 19891), o a statuizioni irrilevanti … (Cass., Sez. 5^, 5 marzo 2020, n. 6245 e
Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2019, n. 3259 concernono impugnazioni di intimazioni di pagamento, nel primo caso proprio per far valere la prescrizione del tributo maturatasi successivamente alla notifica di due avvisi di irrogazione sanzioni non opposti;
Cass., Sez. 5 ^, 11 febbraio 2015, n. 2616 riguarda impugnazione di atti denominati intimazioni di pagamento, ma aventi natura di avvisi di liquidazione del tributo, in quanto inerenti all'imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse che, operando con gli automatismi del totalizzatore, comportano soltanto il riversamento di un'imposta già predefinita nell'ammontare complessivo del costo di ogni scommessa).”.
Recentissimamente, infine, la S.C., con sentenza n. 6436 dell'11 marzo 2025, ha riaffermato l'orientamento secondo cui l'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione ex art. 50 c. 2 DPR 602/73 è un atto riconducibile al novero degli atti tipizzati contemplati dall'art. 19 d.lgs. 546/92, in quanto equiparabile all'avviso di mora. Ciò importa che, qualora, il contribuente non impugni tempestivamente l'intimazione, eccependo l'intervenuta prescrizione del debito tributario, la pretesa si consolida e l'eccezione di prescrizione diventa inammissibile.
Orbene, con riferimento all'intimazione emessa dall'ATO, citata nella cartella impugnata nella presente sede, questa Corte - mutando un proprio precedente orientamento, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla recente giurisprudenza testé richiamata - reputa che non sia predicabile una assimilazione agli avvisi di mora ex art. 19 lett. e) d.lgs. 546/92: difatti non si è quivi al cospetto di un atto della riscossione successivo alla notifica della cartella, bensì di un atto emesso dall'ente titolare del credito tributario, preliminare e prodromico all'iscrizione a ruolo. La presente intimazione condivide, pertanto, con l'intimazione ex art. 50 co. 2 DPR 602/73, la locuzione prescelta dall'ente impositore per l'individuazione dell'atto di messa in mora.
A ciò va soggiunto che non v'è prova che sia stato rispettato dall'ente impositore resistente il termine di cui all'art. 72 d.lgs. 507/93, che abilita gli enti locali a procedere direttamente all'iscrizione a ruolo, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto o, in caso di denuncia tardiva, entro l'anno successivo alla proposizione della denuncia;
mentre in assenza di una denuncia o in presenza di una denuncia incompleta o infedele, trovano applicazione i commi 161 e 163 dell'art. 1 della l. n. 296 del
2006, sicché al contribuente va notificato il previo avviso di accertamento e il relativo titolo esecutivo deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
In ultima analisi, concludendo la disamina relativa alla natura giuridica dell'intimazione quivi in esame, deve ritenersi che l'ATO non si sia né avvalsa della facoltà di diretta iscrizione a ruolo di cui al predetto art. 72 d. lgs. 507/93, né abbia inteso emettere degli avvisi di accertamento, prodromici ad una rituale iscrizione e tempestiva iscrizione a ruolo ex art. 1 co. 163 l. 296/06. D'altro canto, il testo dell'intimazione non richiama norma alcuna ciò che rende impraticabile anche l'inquadramento di tale atto in una cornice giuridica, di natura sostanziale o procedimentale, impositiva o riscossiva, ben definita.
In altri termini, l'intimazione in esame è solo atto atipico, avente quale unico effetto giuridico la messa in mora del contribuente e l'interruzione del termine di prescrizione quinquennale del tributo.
Ciò implica, tuttavia, che ove la prescrizione, pacificamente quinquennale, sia già maturata all'atto della notifica di tale intimazione – e questa conclusione si impone nella fattispecie in esame in ragione del mero confronto tra la data di maturazione dei tributi (il 2011 il più recente) e la data della indicata notifica dell'intimazione esaminata dell'anno 2019 – il contribuente, che non abbia impugnato l'intimazione in via facoltativa, è pur sempre legittimato ad impugnare la cartella di pagamento per far valere la prescrizione estintiva già maturata all'epoca della notifica dell'intimazione.
Assorbite tutte le residue questioni nelle superiori considerazioni, il ricorso va, quindi, accolto;
ne discende l'annullamento della cartella di pagamento impugnata.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso con l'annullamento della cartella di pagamento impugnata.
I resistenti vanno in solido condannati al pagamento in favore del ricorrente delle spese e dei compensi di lite liquidati in dispositivo (parametri minimi, sul valore della causa e per le fasi del giudizio tutte con l'eccezione della fase cautelare), distratte in favore del Difensore antistatario Avv. A. Marinaro
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato;
condanna i resistenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite liquidate in euro 278,00, oltre s.g. al 15%, iva e cassa, oltre contributo unificato;
spese e compensi distratti in favore dell'Avv. A. Marinaro.
Messina, il 23.1.2026
Il Giudice Monocratico
dott. U. Scavuzzo
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
SCAVUZZO UGO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 893/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034195358 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034195358 TARSU/TIA 2011 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 340/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7.2.2025, Ricorrente_1, nato il [...] a [...] e residente in [...]nella Indirizzo_1, C.F.: CF_Ricorrente_1, elettivamente domiciliato in Cefalù (PA), nella Indirizzo_2 , presso l'avv. Difensore_1 del foro di Termini Imerese C.F.: CF_Difensore_1, P.I. P.IVA_1 e-mail: Email_4, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso, impugnava la cartella di pagamento n. 29520240034195358000, notificata il 10.12.2024, emessa da Agenzia delle entrate-SI Agente della riscossione-provincia di Messina per la riscossione- ruolo n. 2024/001768 anno 2010 e 2011 con cui si richiedeva al sig. Ricorrente_1 il pagamento della complessiva somma di euro 509,88 di cui 504,00 per sorte capitale e 5,88 diritti di notifica, scaturente dal presunto mancato pagamento di tasse rifiuti solidi urbani per gli anni 2010 e 2011; si doleva del fatto che l'ente non aveva mai notificato atti precedenti e, quindi, della maturata estinzione del tributo per prescrizione e, comunque, della decadenza dell'ente da potere impositivo;
e ancora del fatto che non erano mai stati comunicati gli atti prodromici: nessun avviso di accertamento, nessuna intimazione, nessun atto impositivo risultava essere stato portato a sua conoscenza;
della carenza di motivazione della cartella;
nonché dell'illegittimità della richiesta dell'IVA e dell'addizionale IRPEF;
chiedeva, quindi, che la Corte dichiarasse l'illegittimità o la nullità della cartella impugnata con la condanna delle controparti alle spese di lite, che chiedeva espressamente fossero distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – SI già SI Sicilia S.p.A., la quale rivendicava in parte l'estraneità alle doglianze avanzate dal ricorrente, nonché la legittimità dell'azione di riscossione e chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituiva la Società d'Ambito “Società_1 S.p.A.” in liquidazione, con sede legale in Sant'Agata di Militello (P.IVA_2) nella Indirizzo_3, P.IVA:02683660837, in persona del Presidente del Collegio di Liquidazione, la quale chiedeva il rigetto del ricorso.
La causa era decisa all'udienza del 23.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nel merito e va accolto e ciò per quanto di ragione.
Il primo motivo del ricorso è fondato nel merito;
invero, nonostante vi sia prova della regolare notifica a mani del contribuente e odierno ricorrente del prodromico avviso di intimazione, deve affermarsi che il motivo è fondato nel merito e ciò per quanto di ragione.
Infatti, occorre chiedersi se la contribuente possa ritualmente far valere – come in concreto ha fatto valere in ricorso - in questa sede l'eventuale prescrizione già maturata all'atto della notifica dell'intimazione, che invero si ricaverebbe dal mero raffronto tra la data di maturazione dei tributi (2011 il più recente) e la data di notifica (settembre 2019) dell'intimazione.
La risposta a tale quesito dipende dalla possibilità o meno di ricondurre l'intimazione emessa dalla ATO al novero degli atti impositivi/riscossivi elencati nell'art. 19 d.lgs. 546/92: infatti, qualora detta intimazione possa ritenersi ivi inclusa, la mancata impugnazione di tale intimazione nel termine perentorio ex art. 21 d.lgs.
546/92 darebbe luogo ad una preclusione processuale, sì che la cartella successiva risulterebbe impugnabile esclusivamente per vizi propri, ai sensi dell'art. 19 co. 3 cit.; viceversa, ove si assuma che l'intimazione costituisca un atto “atipico”, non ricompreso in tale elencazione, dovrebbe opinarsi che esso, in quanto impugnabile in via meramente facoltativa (in ossequio alla granitica giurisprudenza di legittimità, secondo cui ciascun atto recante una pretesa tributaria ancorché non ricompreso in tale elencazione è comunque impugnabile, sia pure facoltativamente;
cfr. Sez. U, Ordinanza n. 10672 del 11/05/2009 e, ultimamente,
Cass. Civ., Sez. 5, Ordinanza n. 11481 del 08/04/2022), è inidoneo a far scattare l'anzidetta preclusione processuale.
Questa Corte – con riferimento alle intimazioni di pagamento emesse ex art. 50 co. 2 D.P.R. 602/73 dall'agente della riscossione, dopo la notifica delle cartelle di pagamento – ha, in più occasioni, ritenuto non condivisibile l'assunto secondo cui l'intimazione costituirebbe atto impugnabile soltanto in via facoltativa, poiché non ricompreso nell'elencazione di cui all'art. 19 d.lgs. 546/92. Difatti, l'opposta conclusione risulta avallata dalla presenza, in tale elencazione, alla lettera e), dell'avviso di mora, atto sostituito, nell'attuale sistema di riscossione, dall'intimazione di pagamento ex art. 50 co. 2 DPR 602/73. La mancata eliminazione dell'avviso di mora dall'elencazione di cui all'art. 19 cit., allorché tale atto riscossivo è stato soppiantato dall'intimazione di pagamento, induce a ritenere che tale disposizione debba attualmente riferirsi all'intimazione di pagamento, avente una funzione del tutto equipollente al precedente atto di mora: ragionare diversamente equivarrebbe a fornire una non consentita interpretatio abrogans di una previsione normativa che il legislatore non ha mai inteso abrogare, neppure in via implicita. Pertanto, si ritiene che l'intimazione di pagamento costituisca un atto soggetto ad impugnazione necessaria e che la mancata impugnazione di tale atto non consenta al debitore di far valere, in sede di impugnazione di un atto successivo, la prescrizione maturata all'atto della notifica della precedente intimazione non impugnata.
L'intimazione de qua è ritenuta, del resto, obbligatoriamente impugnabile da Cass. 23832/07 e 31240/19
(secondo cui: “la contribuente aveva l'onere di impugnare nei termini l'intimazione di pagamento, con cui veniva resa edotta delle cartelle di pagamento, di cui sostiene non aver ricevuto alcuna notifica precedentemente”). Questa Corte di I grado, dal suo canto, ha già avuto modo di evidenziare (v. sentenza n. 5824/2024) che “L'avviso di mora era previsto dall'art. 46 del d.p.r. 602/73, assolveva la funzione di preavvisare il debitore dell'inizio dell'esecuzione forzata (oltre, quella, implicita, di interrompere la prescrizione data la sua natura sostanziale di diffida ad adempiere) e ne costituiva un indefettibile presupposto procedurale: onde lo si considerava equipollente all'atto di precetto. L'art. 16 del d.lgs. 46/99 ha sostituito l'intero Titolo II (artt. da 45 a 90) del d.p.r. 602 cit. Nella nuova disciplina l'avviso di mora non è più previsto
(le funzioni di titolo esecutivo e di precetto sono assolte entrambe dalla cartella di pagamento), ma il nuovo art. 50 ha introdotto, al c. 2 (modificato dal d.lgs. 193/01), l'intimazione ad adempiere e ne prescrive la notifica nel caso in cui l'esecuzione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella: il giudice di legittimità ha quindi ritenuto che essa assolve alla funzione di precetto in rinnovazione, ossia a quello che il creditore è tenuto a notificare ove il precetto originario sia divenuto inefficace (Cass. 5546/23). Dal raffronto tra i due atti in questione si evince pertanto che entrambi hanno natura giuridica di atto di precetto, che entrambi sono finalizzati a consentire l'esecuzione forzata esattoriale (l'unica differenza, marginale e, in concreto, teorica, è che l'avviso è comunque obbligatorio, l'intimazione solo se l'esecuzione non è iniziata entro l'anno dalla notifica della cartella), che entrambi sono idonei a interrompere la prescrizione. In tale situazione ritiene la Corte che la differenza tra i due atti, data la sopra rappresentata identità strutturale e funzionale nonché la circostanza che l'abolizione del primo e l'introduzione del secondo sono state contestuali, sia solo terminologica e che essi debbano considerarsi sovrapponibili e assimilabili sotto il profilo dell'impugnabilità. D'altro canto, dal punto di vista logico, non si ravvisa una valida motivazione in forza della quale il legislatore avrebbe inteso rendere obbligatoriamente impugnabile l'avviso di mora e facoltativamente impugnabile l'intimazione ad adempiere”.
Una conferma circa la correttezza di queste conclusioni è evincibile, peraltro, da un recente pronunciamento della Sezione tributaria della S.C. (Sez. 5, Ordinanza n. 22108 del 05/08/2024), secondo cui “l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.
R. 29 settembre 1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n.
30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre 2022, n. 27093)”.
La stessa pronuncia evidenzia che la precedente giurisprudenza, incline ad affermare la mera facoltatività dell'impugnazione dell'avviso di intimazione “si riferisce agli atti non tipici (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2007, n. 21045; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass., Sez. Un., 11 maggio 2009, n.
10672; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2015, n. 2616; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass., Sez. 5^,
21 gennaio 2020, n. 1230; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022,
n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2023, nn. 16118 e 16122; Cass.,
Sez. 5^, 18 luglio 2024, n. 19891), o a statuizioni irrilevanti … (Cass., Sez. 5^, 5 marzo 2020, n. 6245 e
Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2019, n. 3259 concernono impugnazioni di intimazioni di pagamento, nel primo caso proprio per far valere la prescrizione del tributo maturatasi successivamente alla notifica di due avvisi di irrogazione sanzioni non opposti;
Cass., Sez. 5 ^, 11 febbraio 2015, n. 2616 riguarda impugnazione di atti denominati intimazioni di pagamento, ma aventi natura di avvisi di liquidazione del tributo, in quanto inerenti all'imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse che, operando con gli automatismi del totalizzatore, comportano soltanto il riversamento di un'imposta già predefinita nell'ammontare complessivo del costo di ogni scommessa).”.
Recentissimamente, infine, la S.C., con sentenza n. 6436 dell'11 marzo 2025, ha riaffermato l'orientamento secondo cui l'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione ex art. 50 c. 2 DPR 602/73 è un atto riconducibile al novero degli atti tipizzati contemplati dall'art. 19 d.lgs. 546/92, in quanto equiparabile all'avviso di mora. Ciò importa che, qualora, il contribuente non impugni tempestivamente l'intimazione, eccependo l'intervenuta prescrizione del debito tributario, la pretesa si consolida e l'eccezione di prescrizione diventa inammissibile.
Orbene, con riferimento all'intimazione emessa dall'ATO, citata nella cartella impugnata nella presente sede, questa Corte - mutando un proprio precedente orientamento, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla recente giurisprudenza testé richiamata - reputa che non sia predicabile una assimilazione agli avvisi di mora ex art. 19 lett. e) d.lgs. 546/92: difatti non si è quivi al cospetto di un atto della riscossione successivo alla notifica della cartella, bensì di un atto emesso dall'ente titolare del credito tributario, preliminare e prodromico all'iscrizione a ruolo. La presente intimazione condivide, pertanto, con l'intimazione ex art. 50 co. 2 DPR 602/73, la locuzione prescelta dall'ente impositore per l'individuazione dell'atto di messa in mora.
A ciò va soggiunto che non v'è prova che sia stato rispettato dall'ente impositore resistente il termine di cui all'art. 72 d.lgs. 507/93, che abilita gli enti locali a procedere direttamente all'iscrizione a ruolo, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto o, in caso di denuncia tardiva, entro l'anno successivo alla proposizione della denuncia;
mentre in assenza di una denuncia o in presenza di una denuncia incompleta o infedele, trovano applicazione i commi 161 e 163 dell'art. 1 della l. n. 296 del
2006, sicché al contribuente va notificato il previo avviso di accertamento e il relativo titolo esecutivo deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
In ultima analisi, concludendo la disamina relativa alla natura giuridica dell'intimazione quivi in esame, deve ritenersi che l'ATO non si sia né avvalsa della facoltà di diretta iscrizione a ruolo di cui al predetto art. 72 d. lgs. 507/93, né abbia inteso emettere degli avvisi di accertamento, prodromici ad una rituale iscrizione e tempestiva iscrizione a ruolo ex art. 1 co. 163 l. 296/06. D'altro canto, il testo dell'intimazione non richiama norma alcuna ciò che rende impraticabile anche l'inquadramento di tale atto in una cornice giuridica, di natura sostanziale o procedimentale, impositiva o riscossiva, ben definita.
In altri termini, l'intimazione in esame è solo atto atipico, avente quale unico effetto giuridico la messa in mora del contribuente e l'interruzione del termine di prescrizione quinquennale del tributo.
Ciò implica, tuttavia, che ove la prescrizione, pacificamente quinquennale, sia già maturata all'atto della notifica di tale intimazione – e questa conclusione si impone nella fattispecie in esame in ragione del mero confronto tra la data di maturazione dei tributi (il 2011 il più recente) e la data della indicata notifica dell'intimazione esaminata dell'anno 2019 – il contribuente, che non abbia impugnato l'intimazione in via facoltativa, è pur sempre legittimato ad impugnare la cartella di pagamento per far valere la prescrizione estintiva già maturata all'epoca della notifica dell'intimazione.
Assorbite tutte le residue questioni nelle superiori considerazioni, il ricorso va, quindi, accolto;
ne discende l'annullamento della cartella di pagamento impugnata.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso con l'annullamento della cartella di pagamento impugnata.
I resistenti vanno in solido condannati al pagamento in favore del ricorrente delle spese e dei compensi di lite liquidati in dispositivo (parametri minimi, sul valore della causa e per le fasi del giudizio tutte con l'eccezione della fase cautelare), distratte in favore del Difensore antistatario Avv. A. Marinaro
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato;
condanna i resistenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite liquidate in euro 278,00, oltre s.g. al 15%, iva e cassa, oltre contributo unificato;
spese e compensi distratti in favore dell'Avv. A. Marinaro.
Messina, il 23.1.2026
Il Giudice Monocratico
dott. U. Scavuzzo