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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/04/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 27/03/2025, nella causa iscritta al n.v.g. 17244/2024, promossa da: nato a [...] il [...] Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. SAINI DANIELA per l'adozione della maggiorenne
nata a [...] il [...], Persona_1 con il patrocinio dell'Avv. SAINI DANIELA
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A d i A D O Z I O N E (ai sensi dell'art. 313 c.c.)
1. Con ricorso depositato il 18/09/2024, a esposto: Parte_1
− Di aver contratto matrimonio con l'8.9.2007, da cui è nato il figlio Controparte_1 [...]
(il 5.7.2007); Per_2
− Che era precedentemente sposata con dal Controparte_1 Controparte_2 quale aveva avuto una figlia, (nata il [...]); la cessazione degli effetti Persona_1 civili del loro matrimonio era stata pronunciata da questo Tribunale con sentenza del 15.12.2006;
− Che intende adottare la figlia della moglie, per formalizzare il loro rapporto affettivo.
Il 2.10.2024 e il 9.10.2024 le stazioni dei Carabinieri di Nave e di Villa Carcina hanno fatto pervenire una relazione sul conto dell'adottante.
Con decreto del 4.10.2024 è stata fissata l'udienza per la comparizione delle parti e nominato l'Avv. Federica Baiguera curatore speciale del minore ai fini dell'eventuale rilascio del suo Persona_2 assenso all'adozione di Persona_1
La curatrice speciale del minore si è costituita il 16.10.2024, aderendo alla domanda. Persona_2
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2. Si riporta il verbale dell'udienza del 11.3.2025, contenente le dichiarazioni di consenso e assenso: dichiara: «Considero mia figlia a tutti gli effetti. La conosco da quando aveva circa due anni. Parte_1 Per_1
Viviamo ancora insieme, da 21 anni. Do il mio consenso all'adozione. Confermo che sono sposato con e non ho CP_1 altri figli oltre a . Per_2 dichiara: è nella mia vita da quando ho ricordi e lo considero come mio padre. Non Persona_1 Pt_1 sono sposata e non ho figli. Do il mio consenso all'adozione. Vorrei essere chiamata . Persona_3 dichiara: «Confermo che e hanno un bel rapporto;
con lui ho cresciuto Controparte_1 Per_1 Pt_1 Per_1
Sono sposata con Non ho altri figli oltre e Do il mio assenso all'adozione». Pt_1 Per_1 Per_2
La curatrice speciale rappresenta che ha sempre considerato come una sorella. Per_2 Per_1 dichiara: «Confermo quanto detto dalla curatrice speciale. Sono d'accordo all'adozione. Io e Persona_2 Per_1 abbiamo anche lo stesso tatuaggio che raffigura il nostro rapporto. Non ho figli». dichiara: «Sono d'accordo con l'adozione. è cresciuta con quella famiglia. Vivo Controparte_2 Per_1 in Italia e mi sono trasferito a Torino».
3. Il Collegio ritiene potersi procedere con il rito speciale delineato dagli artt. 311 e ss. c.c., in ragione della clausola prevista dall'art. 473-bis c.p.c., secondo cui «le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, salvo che la legge disponga diversamente».
Quanto ai consensi/assensi richiesti dal codice civile (artt. 296-297), risultano prestati quelli di:
− (adottante) Parte_1
− (adottanda); Persona_1
− (madre dell'adottanda e coniuge non separato dell'adottante); Controparte_1
− (figlio dell'adottante e della moglie;
Persona_2 Controparte_1
− (padre dell'adottanda). Controparte_2
Sussistono inoltre i requisiti di legge per l'adozione, in quanto:
− l'adottante non ha altri discenti (art. 291 c.c.);
− l'adottante ha compiuto 35 anni e la differenza con l'adottando supera 18 anni (art. 291 c.c.);
− le parti non sono legate da vincoli di coniugio, parentela o affinità;
− l'adottando non è stato in precedenza adottato da altri (art. 294 c.c.), come dichiarato con scrittura del 17.6.2024;
− sono stati prestati i consensi/assensi richiesti dalla legge (v. supra);
− l'adozione conviene all'adottando (art. 312 c.c.), che in tal modo potrà consolidare, anche tramite il riconoscimento giuridico, il rapporto affettivo che lo unisce all'adottante.
3.1. Ai sensi dell'art. 299 c.c., va disposto che l'adottanda assuma il cognome e lo anteponga al Per_2 proprio, come peraltro chiesto dalla stessa all'udienza dell'11.3.2025.
4. Considerata la natura istituzionale di contraddittore necessario rivestita dal P.M. e data la peculiare natura della causa, nulla va disposto sulle spese.
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PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: dichiara l'adozione di nata a [...] il Persona_1
31/08/2001, da parte di nato a [...] il [...]; Parte_1 dispone che l'adottata assuma il cognome lo anteponga al proprio, chiamandosi d'ora in Per_2 poi Persona_3 ordina la trascrizione della presente sentenza ex art. 314 c.c. a cura della Cancelleria e la sua comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni di legge a margine dell'atto di nascita dell'adottato; nulla sulle spese.
Brescia, 27/03/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Gustavo Nanni
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