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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 12/11/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai sigg. Magistrati:
Dott. RO ZZ – Presidente rel.
Dott. Emanuele De Gregorio – Consigliere
Dott.ssa Maria Lucia Insinga – Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 295 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra
Parte_1
In persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Nicastro del Lago per procura allegata all'atto di citazione in appello
A P P E L L A N T E
E
Controparte_1
In proprio e quale Capogruppo mandataria dell' costituita con la CP_2 ditta ” Controparte_3
In persona dell'amministratore e legale rappresentante, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo digitale dell'Avv. Sergio Bertuglia che che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di
1 costituzione in appello.
A P P E L L A T A
Parte_2
In persona del Dirigente procuratore, elettivamente domiciliata in Gela,
Via Garibaldi n. 4 presso lo studio dell'Avv. Dario Romano che la rappresenta e difende unitamente ed in via disgiunta all'Avv. Carlo
Scofone per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore in primo grado
A P P E L L A T A
OGGETTO: appalto di opere pubbliche
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note sostitutive, ex art. 127ter c.p.c., dell'udienza del 24 aprile 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 14 marzo 2016, la Controparte_1 in proprio e quale capogruppo dell'ATI costituita con la ditta
[...]
”, conveniva in giudizio il Controparte_3 Parte_1 inanzi al Tribunale di Gela.
[...]
Chiedeva dichiararsi l'illegittimità dell'atto del 28 dicembre 2015 con cui l'Ente, in base all'art. 136 D.Lgs. n. 163 del 2006, aveva risolto del contratto di appalto di lavori stipulato in data 4 ottobre 2011. Chiedeva la conseguente condanna della controparte al risarcimento del danno subìto, nonché al pagamento “ai prezzi attuali” di tutte le opere eseguite, del mancato utile pari al 10% dell'ammontare netto di quelle non eseguite in ragione dello scioglimento del contratto, delle spese generali, delle spese contrattuali e delle spese cauzionali sostenute, oltre a rivoluzione monetaria e interessi legali.
2 Esponeva di essersi aggiudicata la gara indetta dal Parte_1 per l'affidamento dei lavori di stabilizzazione del versante Ovest della città di con conseguente stipula fra le parti, in data 4 ottobre Pt_1
2011, di contratto di appalto rep. 16/2011 per l'importo netto di €
1.140.279,27, contestualmente prestando cauzione mediante fideiussione, rilasciata dalla Compagnia Parte_2
(polizza n. 2011/13/6139509). Con verbale del 28 novembre 2011 venivano consegnati i lavori con indicazione dei luoghi di esecuzione, segnatamente la “ex cava SA”, la “strada Provinciale SP12” e la “via
Verdi”. Veniva fissata la data del 27 novembre 2012 quale termine per il completamento dei lavori.
Sosteneva la società attrice che erano presto emerse circostanze di fatto e di diritto ostative alla corretta esecuzione dei lavori, imputabili al di quali la mancata acquisizione dell'autorizzazione Pt_1 Pt_1 della Provincia Regionale di Caltanissetta all'esecuzione dei lavori sulla
S.P. 12, ottenuta solo il 7 febbraio 2012, la mancata immissione nel possesso dei terreni del costone sottostante via Verdi, avvenuta solo in data 13 marzo 2012; e, soprattutto, la mancata immissione nel possesso dei fabbricati da demolire in via Verdi, oggetto di persistente occupazione da parte di terzi, nonché la materiale impossibilità di operare nell'area della “ex VA SA”, posto che i proprietari degli immobili vi avevano impedito l'accesso all'impresa, sostenendo l'assenza di qualsiasi provvedimento di espropriazione. Tale ultima circostanza era stata comunicata al Comune il 21 giugno 2012, rendendo altresì nota l'impossibilità di prosecuzione dei lavori.
Inutilmente l'appaltatrice aveva rappresentato delle dette cause ostative al diffidandolo affinché provvedesse a rimuoverle. Parte_1
L'Ente, anzi, con determinazione n. prot. 1936 dell'11 dicembre 2014 aveva deciso di “congelare qualsiasi pagamento nei confronti della
. Già in precedenza il R.U.P. aveva negato il Controparte_1
3 pagamento del corrispettivo del quinto S.A.L., per asserita inadempienza contrattuale dell'appaltatrice.
Deduceva ulteriormente l'attrice che l'Amministrazione appaltante, con
O.D.S. del 25 novembre 2014, premesso di aver rimosso gli impedimenti all'esecuzione dei lavori nel sito “ex Cave Saite”, aveva disposto la realizzazione deli abbancamenti delle terre armate, ma con successiva
O.D.S. del 20 marzo 2015, aveva disposto la sospensione di tali lavori, nel frattempo iniziati, giustificando la decisione con la necessità di eseguire delle prove di laboratorio sul materiale utilizzato.
Tuttavia, prima dell'esito delle indagini, il comune convenuto, con PEC del 29 maggio 2015 aveva contestato all'ATI, per la prima volta, il ritardo nella consegna dei lavori, rispetto al termine prorogato del 10 dicembre
2013, con penale di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo.
Successivamente, nonostante lo sgombero dell'area della “ex VA
SA”, dopo una serie di diffide della volte a Controparte_1 sollecitare la rimozione della situazione di occupazione dei fabbricati di via Verdi, destinati a essere demoliti, il Comune, ignorando le richieste di parte attrice, con delibera di G.M. n. 187 del 28 dicembre 2015, aveva disposto la risoluzione unilaterale del contratto di appalto.
Esponeva infine l'attrice che, nonostante la successiva “perizia di consistenza” avesse accertato un credito pari a € 158.341,28 lordi, il
Comune di aveva richiesto alla Compagnia Italiana Pt_1
Assicurazione l'escussione della cauzione prestata dall'A.T.I.
Il procedimento veniva iscritto al n. 386/2016 r.g. del Tribunale di Gela.
Con distinto atto di citazione, iscritto al n. r.g. 1019/2016, l'attrice, in relazione alla stessa vicenda contrattuale, chiedeva dichiararsi l'insussistenza dei presupposti del pagamento della penale comminata dal Comune di con lo “Stato finale dei lavori”, per la Pt_1 complessiva somma di € 95.000,00, dovuta per l'asserito ritardo di giorni
95 nella consegna dei lavori.
4 Interveniva volontariamente in causa la
[...] chiedendo l'accoglimento delle Parte_2 ragioni della società attrice.
Con ricorso ex art. 700 c.p.c., promosso in corso di causa, depositato il
13 luglio 2016, parte attrice aveva chiesto l'emissione di una pronuncia d'inibizione di escussione della cauzione prestata con la polizza fideiussoria emessa dalla Compagnia Parte_2
Anche in tale procedimento d'urgenza si era costituita la compagnia assicurativa, a seguito di ordine d'intervento del giudice ex art. 107
c.p.c., sostenendo le ragioni dell'appaltante, mentre il Parte_1
i era costituito chiedendo il rigetto del ricorso.
[...]
La domanda cautelare veniva accolta dal Tribunale con ordinanza del 5 novembre 2016 che ordinava alla Parte_2
“di astenersi dal pagamento al Comune di
[...] della cauzione prevista dalla garanzia fideiussoria n. Pt_1
2011/13/6139509; nulla dispone sulle spese che saranno regolamentante nel corso del giudizio di merito”.
I due procedimenti di merito venivano riuniti.
Il i costituiva comparendo all'udienza del 16 ottobre Parte_1
2018, chiedendo il rigetto delle domande attrici.
Con sentenza n. 415/2022 del 27 luglio 2022, il Tribunale adito statuiva come segue: dichiara risolto per inadempimento imputabile al il Parte_1 contratto del 4 ottobre 2011, rep. 16, stipulato tra il medesimo ente locale e la nella qualità di capogruppo Controparte_1 dell'ATI costituita con la ditta ”; Controparte_3 condanna il in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, a corrispondere, in favore della Controparte_1 la somma complessiva pari a € 1.001.072,62, oltre rivalutazione e interessi secondo quanto indicato in motivazione, a titolo di risarcimento per il valore delle opere realizzate;
5 condanna il in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, a corrispondere, in favore della Controparte_1 la somma complessiva pari a € 13.078,62, oltre rivalutazione e interessi secondo quanto indicato in motivazione, a titolo di risarcimento per il mancato utile non conseguito;
dichiara non dovuto il pagamento a titolo di penale da parte della
Controparte_1 dichiara l'insussistenza del diritto del Comune di Pt_1 all'incameramento della cauzione prestata dalla ricorrente con polizza fideiussoria n. 2011/13/6139509; rigetta le ulteriori domande attoree;
condanna il in favore della Parte_1 Controparte_1
, al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito, che si
[...] liquidano in complessivi € 36.145,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, oltre spese vive, pari a € 1.036,00; condanna il in favore della Pt_1 Parte_1 [...]
al pagamento delle Parte_2 spese processuali del giudizio cautelare, che si liquidano in complessivi
€ 24.424,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA;
condanna il in favore della Parte_1 Controparte_1
, al pagamento delle spese processuali del giudizio cautelare, che si
[...] liquidano in complessivi € 2.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, oltre spese vive, pari a € 286,00; condanna il in favore della Parte_1 [...]
al pagamento delle Parte_2 spese processuali del giudizio cautelare, che si liquidano in complessivi
€ 2.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA;
pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico de Parte_1
Propone appello il che chiede l'annullamento in rito Parte_1
e la riforma nel merito della sentenza impugnata, con dichiarazione della
6 risoluzione del contratto del 4 ottobre 2011 per inadempimento della società appaltatrice, con consequenziale rigetto di ogni domanda presentata dalla stessa nei confronti dell'Ente appellante. In via subordinata chiede che il credito da riconoscersi in favore dell'appaltatrice sia ridotto ad € 95.956,77, con esclusione della rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta, nonché degli interessi compensativi.
Si sono costituite entrambe le società appellate, che hanno chiesto la declaratoria di inammissibilità e comunque il rigetto del gravame. La
Compagnia assicuratrice, in via subordinata, chiedeva dichiararsi infondata “la pretesa del nella specie a valere sulla Parte_1 garanzia prestata dalla con la polizza Parte_2 fideiussoria n. 2011/13/6139509 con ogni conseguenziale declaratoria anche in ordine alla inoperatività e/o allo svincolo totale o parziale della stessa ed alla correlativa liberazione della Compagnia”, nonché la declaratoria del proprio diritto “ad essere manlevata, garantita e comunque rimborsata da per ogni somma Controparte_1 versata o che fosse tenuta a versare in dipendenza della polizza fideiussoria n. 2011/13/6139509” con la consequenziale statuizione di condanna.
***********
Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato la propria giurisdizione.
Nel merito, ha ritenuto l'illegittimità del provvedimento di scioglimento unilaterale del contratto di appalto adottato dal Comune di con Pt_1 la delibera G.M. n. 187 del 28 dicembre 2015.
Il primo giudice ha ricordato l'art. 136 del d.lgs. n. 163/2006 nel testo applicabile alla fattispecie ed il principio sistematico secondo cui qualora il creditore lamenti l'inadempimento del debitore, quest'ultimo ha l'onere di provare il fatto estintivo della pretesa, vale a dire l'avvenuto adempimento oppure l'impossibilità di eseguire esattamente la prestazione dovuta per causa a lui non imputabile.
7 Ciò posto, il Tribunale ha ritenuto che la parte attrice avesse provato una circostanza impeditiva, ad essa non addebitabile, della corretta e integrale realizzazione dell'opera pubblica appaltata.
Il primo giudice ha rilevato che la prova testimoniale aveva confermato l'occupazione degli immobili siti nell'area di Via Verde.
Ha riportato al riguardo la testimonianza di , Testimone_1 progettista e direttore dei lavori, nonché di , Testimone_2 collaudatore dell'opera.
Il costituitosi in giudizio tardivamente, non aveva peraltro Pt_1 contestato la detta circostanza di fatto allegata dall'attrice, elemento rilevante ex art. 115 c.p.c..
Era perciò da ritenersi acclarato il sopra descritto fatto impeditivo dell'esatto adempimento della prestazione dell'appaltatrice e questo determinava la dichiarazione d'illegittimità dell'atto di risoluzione assunto dalla committente.
Ulteriore profilo derivava dal fatto che lo stesso Parte_1 reso edotto della situazione impeditiva e più volte sollecitato a rimuoverla, non aveva provveduto a farlo, “così ingenerando nell'appaltatrice un ragionevole affidamento nella possibilità di esecuzione dei lavori, anche dopo la scadenza temporale imposta dal contratto”. Il giudice di prime cure a citato al riguardo arresto della
Suprema Corte (Cass. 21/07/2021, n.20874).
Le considerazioni precedenti inducevano, di contro, a pronunciare la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento della stazione appaltante ed anche su tale aspetto il Tribunale ha citato precedenti di legittimità (Cass. 12/10/2018, n.25554, Cass. n. 28160 del
2017 e Cass. n. 12698 del 2014).
La rilevata e colposa inerzia del nel provvedere allo Parte_1 sgombero degli immobili occupati nell'area di “Via Verdi” aveva determinato l'impossibilità di completare le opere nel termine fissato e
8 prorogato, e per questo la risoluzione del contratto gli andava addebitata.
Circa le domande di condanna dell'attrice, e con riferimento al pagamento del valore venale delle opere eseguite, il Tribunale ha ricordato gli effetti restitutori della risoluzione per inadempimento, che tuttavia, nel contratto di appalto, non potevano concernere l'opus parzialmente eseguito dall'impresa appaltatrice, per impossibilità di una restituzione in natura. Di qui la necessità di reintegrare il patrimonio dell'appaltatore secondo i criteri indicati da Cass. n. 12162 del 2007, quindi “tramite il computo del valore venale dell'opera rispetto ai prezzi di libero mercato, determinati con riferimento al momento della pronuncia di risoluzione e detraendo l'importo dei corrispettivi contrattuali già versati all'impresa per le lavorazioni eseguite. Inoltre,
"nel determinare il residuo corrispettivo dovuto dal committente all'appaltatore per le opere eseguite, deve tenersi conto delle somme già corrisposte per sorte e non anche di quelle corrisposte a titolo d'iva trattandosi di somme dovute per titoli diversi;
infatti, il corrispettivo trova il proprio titolo nel negozio concluso tra le parti mentre il rimborso dell'iva anticipata sulle somme fatturate per corrispettivo deriva direttamente dalla legge”.
Sulla base di tali criteri di calcolo era stata disposta CTU sul quesito trascritto in sentenza, al cui esito il Tribunale, viste le diverse soluzioni prospettate dal Consulente e sempre richiamando gli insegnamenti giurisprudenziali sopra richiamati, ha liquidato il credito dell'impresa in
€ 1.001.072,62, da ritenersi attualizzato al 28 dicembre 2015, data di risoluzione operata dalla stazione appaltante, e soggetto, trattandosi di debito di valore, a rivalutazione alla data di pubblicazione della sentenza.
Andavano poi riconosciuti gli interessi da ritardato pagamento a titolo compensativo del danno derivante dalla mancata disponibilità della somma dovuta e sempre imputabile alla controparte.
9 Il Tribunale ha riconosciuto dovuto anche il lucro cessante come forfettariamente stabilito dall'art. 134 del Codice degli appalti, pari cioè al decimo dell'importo delle opere non eseguite, anch'esso soggetto a rivalutazione ed interessi, come la precedente “voce” di credito.
Il Tribunale ha invece ritenuto infondate le domande attrici concernenti spese generali, contrattuali e cauzionali, nonché l'ulteriore domanda di risarcimento per illegittimità del provvedimento di risoluzione.
L'illegittimità della risoluzione contrattuale unilateralmente disposta dal privava l'Ente del diritto di incamerare la somma Parte_1 pattuita a titolo di penale, dovendosi anche in tal caso escludere la responsabilità del debitore che provi l'inadempimento incolpevole.
Parimenti andava escluso il diritto del di conseguire Parte_1 le somme di cui alla cauzione fideiussoria, trattandosi di garanzia per il caso di inadempimento della società appaltatrice, accertato insussistente.
Seguiva la regolamentazione delle spese.
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Con il primo motivo di gravame, l'appellante rileva che l'azione è stata proposta dalla in proprio e nella qualità di Controparte_1
Capogruppo dell' costituita con la ditta CP_2 Controparte_3
, ma che la procura era stata rilasciata solamente dalla società. La
[...] domanda era stata perciò avanzata in difetto di idonea procura alle liti e, quindi, di ius postulandi da parte del difensore. Legittimata attiva sarebbe stata solo l'A.T.I. ed il rilascio della procura da parte soltanto della comportava l'inefficacia della stessa, Parte_3 risultando il difensore come falsus procurator della parte processuale legittimata ad agire. Di qui la nullità della sentenza, che, peraltro, conteneva condanna solo in favore dell'anzidetta società ed era perciò affetta da ulteriore vizio di nullità per difetto di legittimazione attiva dell'attrice.
10 Con il secondo motivo, il denuncia la violazione Parte_1 degli artt. 1175, 1218, 1375 e 1458 cod. civ. nonché degli artt. 115 e 116
c.p.c. avendo il Tribunale errato nella ricostruzione ed interpretazione dei fatti di causa.
L'appellante riepilogava gli atti in cui si era estrinsecata la vicenda contrattuale controversa. Per quanto qui di interesse, osservava che
“con ordine di servizio n° 23 del 25/11/2014, il Direttore dei Lavori, rimosse le difficoltà che impedivano la prosecuzione dei lavori in VA
SA per l'arresto degli stessi proprietari, ordinava all'impresa esecutrice di riprendere con immediatezza le opere sospese”. Lo stesso
D.L. con nota prot. n° 1071/003/CL/DL del 01/12/2014 aveva sollecitato la ripresa dei lavori, non sussistendo ragioni di ritardo, visto il venir meno dell'opposizione dei Signori SA. Con nota del 2/12/2014 prot. n° 19176 del 4/12/2014 l'impresa esecutrice aveva comunicato la ripresa dei lavori per il giorno 9/12/2014. Con nota del 17/12/2014 prot. n° 87 REM5,
l'ufficio del Genio Civile di Caltanissetta aveva sollecita la ripresa dei lavori avendo constatato, con sopralluogo del 16/12/2014, il precario equilibrio statico del versante. Con nota del 29/12/2014 prot. n°
1080/003/CL/DL, il DL certificava la ripresa dei lavori consistenti però in piccole movimentazioni. Con verbale n. 6/41 del 28/01/2015 i Carabinieri di a seguito di denuncia del sig. , avevano posto Pt_1 Parte_4 sotto sequestro il cantiere, per essere sparsi sul terreno rifiuti speciali non pericolosi. Con ordine di servizio n° 25 del 30/1/2015, il Direttore dei
Lavori, aveva ordinato all'impresa di attivarsi con immediatezza per il dissequestro dello stesso, e con verbale del 3/02/2015, l'impresa esecutrice si era effettivamente assunto l'onere del dissequestro del cantiere asportando il materiale estraneo. Il cantiere era stato dissequestrato con decreto della Procura di Gela del 16 febbraio 2015,
l'impresa ne aveva dato comunicazione con ota del 23/02/2015 prot. n°
4008 del 24/02/2015 impegnandosi, quindi, allo smaltimento presso discarica autorizzata dei rifiuti rilevati in cantiere. L'appellante prosegue
11 esponendo che “durante la realizzazione dei primi abbancamenti delle terre armate di “VA SA”, l'impresa esecutrice utilizzava come riempimento un terreno aventi caratteristiche geo meccaniche non corrispondenti alla classificazione stabilita dall'art. 58 del C.S.A., per tale motivo con ordine di servizio n° 27 del 20 marzo 2015, la D.L. imponeva il fermo del cantiere fino all'ottenimento delle risultanze delle previste verifiche tecniche condotte sul materiale difforme.” Seguivano numerose note del DL di sollecito all'impresa per riprendere i lavori, ma ne scaturiva solo un comportamento dilatorio della stessa che induceva lo stesso D.L. ad emettere un ordine di servizio n° 29 del 6/7/2015, di diffida all'impresa di riprendere i lavori e con riferimento, in difetto, alla risoluzione del contratto ex art. 136 del D.Lgs. 163/2006.
Nonostante questa ed ulteriori diffide e solleciti, anche della stazione appaltante, l'impresa non provvedeva e veniva perciò avviata la procedura per pervenire alla risoluzione ai sensi dell'art. 136 cit..
Tuttavia, “la procedura di risoluzione del contratto veniva temporaneamente sospesa in quanto l'impresa esecutrice, finalmente dopo un notevole ritardo, con nota del 2 settembre 2015… e nota del
09/09/2015…, trasmetteva alla D.L., le risultanze delle prove di laboratorio sul materiale utilizzato per l'abbancamento delle terre armate e pertanto con successivo ordine di servizio n° 30 del 16/9/2015, il DL di concerto con l'Ente appellante, concedeva all'impresa esecutrice altri 5 giorni per la riattivazione del cantiere. Anche tale ordine di servizio veniva disatteso, come risulta dalla nota del D.L. n° 1146/003/CL del
01/10/2015”. Successivamente, l'impresa aveva dato riscontro all'anzidetto ordine di di servizio n° 30 del 16/9/2015, ma aveva subordinato la ripresa dei lavori all'archiviazione della proposizione di applicazione della penale, che la stazione appaltante aveva intimato nelle precedenti note.
L'appellante rappresenta le ulteriori vicende riguardanti la perizia di consistenza dei lavori effettuati dalla ditta appaltatrice, trasmessa dal
12 D.L. e la nota del 24/11/2015 con cui l'impresa esecutrice aveva esplicitato la riserve apposta in calce al computo metrico della perizia di consistenza, riserve che l'Ente aveva ritenuto del tutto infondate.
Seguivano la deliberazione GM n° 187 del 28/12/2015 di risoluzione del contratto d'appalto n° 16/2011 di repertorio del 04/10/2011 ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 163/2006.
Richiamati norme e principi di diritto in materia di appalto, l'appellante sostiene che “dalla ricostruzione dei reali fatti che hanno portato alla risoluzione contrattuale rileva che, diversamente da come prospettato dall'appellata, le motivazioni non risiedevano la fase pregressa dell'appalto, bensì nell'ultima fase, allorquando proprio la società appaltatrice non ha più voluto continuare i lavori, nonostante gli ordini di servizio della D.L. e le note di diffida del RUP”.
Aveva perciò errato il Tribunale nel ritenere la sussistenza di una causa impeditiva dell'adempimento dell'impresa appaltatrice e costituito dall'occupazione degli immobili di Via Verdi, impedimento che il di vrebbe dovuto sollecitamente rimuovere. Pt_1 Pt_1
L'appellante evidenzia, in contrario, “che l'occupazione degli immobili di
VA SA non era fatto previsto, conosciuto e prevedibile dalla stazione appaltante, in quanto atto contra ius, effettuato da occupanti abusivi e sine titulo, intrufolati all'insaputa dell'ente in immobili fatiscenti e pericolanti”. Era poi stata l'iniziativa del Comune di a Pt_1 rimuovere, con l'arresto degli occupanti abusivi, le difficoltà afferenti alla ripresa dei lavori di VA SA. D'altra parte, con riguardo ai ritardi iniziali dovuti alle opposizioni dei signori SA ed all'impresa Parte_5 esecutrice erano stati concessi una proroga di giorni 240 e un periodo di sospensione di 126 giorni, accettati ben volentieri dalla società appaltatrice.
Peraltro, i lavori di VA SA erano indipendenti da quelli di demolizione dei fabbricati in via Verdi, per cui l'impresa avrebbe ben potuto eseguire i primi nonostante gli impedimenti ai secondi. Alcuni
13 ritardi, poi, erano dipesi dalla società appellata, per es. quelli conseguenti al sequestro del cantiere.
Il Tribunale aveva dunque errato nel ritenere la P.A. inadempiente ed il provvedimento di risoluzione illegittimo. Viceversa, avrebbe dovuto dichiarare la risoluzione per colpa della società appaltatrice.
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sul punto della penale, correttamente applicata dal Appunto per questo, Pt_1 il credito della società appaltatrice relativo al “6° SAL … di cui alle riserve apposte nella perizia di consistenza e trasmesse, con nota prot.
n° 26016 del 26/11/2015, di €. 158.341,28, al netto delle detrazioni operate dal D.L. (pari ad €. 71.768,13) e di €. 91.331,63, al netto del ribasso… era stato compensato con la penale di €. 95.000,00, applicata all'impresa esecutrice per ritardata ultimazione dei lavori, come risulta dallo stato finale”.
Con il quarto motivo l'Ente appellante deduce la nullità o annullabilità della sentenza di primo grado, atteso che l'atto di citazione era nullo per indeterminatezza dell'oggetto della domanda di risarcimento del danno, nullità emergente dal tenore delle conclusioni, ma non rilevata dal
Tribunale, che non aveva attivato il meccanismo sanante dell'art. 164
c.p.c., perciò violato. L'appaltatore non aveva determinato l'ammontare dei danni, formulando una inammissibile domanda di condanna generica e rimettendosi sul punto ad una CTU meramente esplorativa che il Tribunale aveva erroneamente disposto. Richiama quindi l'appellante giurisprudenza di legittimità secondo cui la nullità non sanata dell'atto introduttivo per motivi attinenti all'editio actionis determina la nullità della sentenza di primo grado, deducibile in appello
(Cass. 5 febbraio 2018, n. 2755).
Con il quinto motivo, l'appellante, nel ribadire la genericità della domanda di controparte, lamenta la violazione degli artt. 2697 cod. civ. e
115-116 c.p.c.. L'appaltatore, per poter rivendicare il corrispettivo dell'appalto ed il risarcimento del danno, avrebbe dovuto fornire prova
14 del proprio esatto adempimento, onere rimasto inadempiuto, sicché il giudice di prime cure avrebbe dovuto rigettare la domanda. Per le stesse ragioni, il Tribunale avrebbe dovuto rigettare la richiesta di CTU, nella specie di carattere esplorativo e non utilizzabile per colmare lacune probatorie imputabili alla parte onerata della prova, come da costante giurisprudenza di legittimità. La sentenza era dunque nulla anche perché basata su prove assenti ed una CTU inammissibile.
Con il sesto motivo, il lamenta la mancata Parte_1 applicazione dell'art. 134 D.Lgs. n. 163/2006 ratione temporis applicabile.
Osserva l'appellante che ove, come ritenuto dal Tribunale, il provvedimento di cui alla delibera di G.M. n.187 del 28/12/2015, fosse stato illegittimo perché sussistente un impedimento, non imputabile all'impresa, alla corretta ed integrale esecuzione del contratto di appalto, allora la delibera in questione doveva essere qualificato come recesso ad nutum, disciplinato dall'art. 134, comma 1, cit, ratione temporis applicabile al caso di specie. Del resto, la stessa sentenza aveva osservato che l'attrice aveva “convenuto in giudizio il Parte_1 per sentire dichiarare l'illegittimità del provvedimento di
[...] risoluzione (rectius recesso) del contratto di appalto di lavori stipulato in data 4 novembre 2011 […]”. Anche nella motivazione, il Tribunale aveva fatto applicazione dell'art. 134 cit., laddove prevedeva il diritto dell'appaltatore, in caso di recesso ad nutum della stazione appaltante, al pagamento forfettario di una somma pari ad un decimo delle opere ineseguite. Si tratta di un diritto assoluto della P.A. di recedere, senza alcun rilievo delle sottostanti motivazioni. In ipotesi insussistente, quindi, l'inadempimento della società appaltatrice, il recesso andava comunque qualificato come recesso ad nutum, consentito dalla succitata disposizione. Nella specie, quindi, spettava all'appellata l'importo di €.
95.856,77 (da compensarsi con la penale dovuta dall'appaltatrice), come da risultanze, fatte proprie dall'appellante, della relazione del CTU.
15 Con il settimo motivo, l'appellante si duole dell'errata quantificazione del danno, con duplicazione di alcune delle relative voci, anche per effetto di un indebito ampliamento del proprio mandato da parte del CTU. Nella parte in cui aveva dato risposta aderente al quesito, il tecnico incaricato aveva determinato quanto ancora dovuto alla società appaltatrice in €
95.856,77. Ma, a seguito di sollecitazioni della parte attrice, aveva esteso l'ambito del proprio mandato determinando, “ultra petita, il valore delle riserve, nonché il valore venale delle opere eseguite, in contrasto con il valore contrattuale, aggiungendo, poi il mancato utile”. La sentenza aveva recepito i dati indebitamente forniti dal CTU, con ciò andando ultra petita, ed emettendo sentenza di condanna per una somma ben superiore a quella che il CTU aveva determinato nella parte in cui si era attenuto al quesito. Di qui la nullità, anche sotto tale profilo, della sentenza impugnata.
Con l'ottavo motivo, l'appellante deduce l'erroneità della condanna perché basata sul valore venale dell'opera e non sul corrispettivo pattuito. Ricordata giurisprudenza sulle conseguenze della risoluzione del contratto di appalto, in cui non può essere restituita all'appaltatore l'opera da lui parzialmente eseguita, e ricordati altresì i contrasti giurisprudenziali in merito, il osserva che la Parte_1
Suprema Corte ha stabilito in via ormai definitiva “che per riportare la situazione patrimoniale dell'appaltatrice a quella preesistente al contratto di appalto, il contenuto dell'obbligo restitutorio a carico della committente va determinato in relazione al valore dell'immobile (…che rimane nel patrimonio di quest'ultima) definito in relazione all'ammontare del corrispettivo sulla base del quale la volontà dell'appaltatrice si è determinata a concludere il contratto, e che, per la stessa, è idoneo a coprire le spese, i costi di materiali e mano d'opera, affrontati nell'eseguire la costruzione, nonché a soddisfare le aspettative di guadagno (cfr. Cass. Civ. n. 738/07, implicitamente confermata dalla sent. n. 15705/13)”.
16 Anche per questo verso, dunque, l'unica somma eventualmente spettante all'appaltatrice era quella di € 95.856,77.
Con il nono motivo, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza per aver qualificato il quantum debeatur come debito di valore e non di valuta. L'obbligazione del committente in caso di risoluzione del contratto di appalto di lavori, conseguente all'inadempimento del committente medesimo, ha natura restitutoria e non risarcitoria, ed è quindi debito di valuta, non di valore, potendosi riconoscere il maggior danno rispetto a quello ristorato dagli interessi legali solo se dedotto, richiesto e provato dall'appaltatore, come nella specie non avvenuto.
Con il decimo motivo, l'appellante sostiene la nullità del calcolo delle riserve, la cui corresponsione non era richiesta nell'atto di citazione e comunque presupponenti un contratto valido di cui si chiede l'esecuzione e viceversa non spettanti “ogni qualvolta si faccia questione di invalidità del contratto e dei modi della sua estinzione, come nel caso della risoluzione per inadempimento”, dovendosi applicarsi i principi di cui agli artt. 1453 e 1458 cod. civ.
L'unica somma eventualmente spettante all'appaltatrice era dunque, nuovamente, quella di € 95.856,77.
Con l'ultimo motivo, consequenziale ai precedenti, il Parte_1 si duole della propria condanna alle spese di lite.
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La ha preliminarmente eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. nonché della nuova documentazione prodotta.
Sul primo motivo di appello, la società appellata contesta l'asserita legittimazione attiva esclusiva dell' che non è configurabile come CP_2 soggetto giuridico diverso ed ulteriore rispetto alle imprese che lo compongono. Ricorda altresì l'appellata che la costituzione dell' CP_2 comporta un mandato speciale collettivo in capo all'impresa
17 capogruppo e cita al riguardo l'art. 37 co. 16 D.Lgs. n. 163/2006 ed in tale qualità la società aveva agito e conferito procura al difensore.
Sul secondo motivo, afferente al merito, l'appellata ne sostiene l'inammissibilità per carenza di una parte argomentativa volta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice. Sebbene indicasse norme e principi giuridici il appellante non su come e perché essi Pt_1 sarebbero stati violati o erroneamente applicati dal Tribunale.
Analogamente, pur lamentando un'errata analisi da parte del giudice del compendio probatorio, l'appellante non aveva puntualizzato gli specifici elementi di prova che il Tribunale aveva tralasciato o erroneamente valutato. Peraltro, l'esposizione dei fatti si basava sui soli atti dell'Amministrazione, ignorando del tutto le note di riscontro, contestazione e diffida dell'appaltatore. Vi sarebbe dunque una mera sollecitazione ad una decisione diversa anziché un'effettiva critica puntuale e specifica a quella adottata dal Tribunale.
Sempre con riguardo al secondo motivo, la società appellata ne sostiene, in ogni caso, l'infondatezza, avendo il Tribunale correttamente ritenuto, all'esito di una parimenti corretta valutazione delle prove,
l'ineseguibilità dell'appalto anche dopo la scadenza del termine previsto per il completamento dell'opera a causa delle circostanze impeditive non imputabili all'impresa e non rimosse dall'appaltante. Tali circostanze, persistenti anche dopo lo spirare del termine contrattuale, erano:
1. L'indisponibilità del sito c.d. VA SA;
2. L'indisponibilità degli immobili di via Verdi da demolire, come risultante sia dalla documentazione in atti, in particolare dal verbale di consegna parziale del 19 aprile 2018, sia dalle testimonianze acquisite in corso di causa.
Del resto, era anche corretto il rilievo del Tribunale sull'assenza di contestazioni da parte del convenuto delle suddette circostanze Pt_1 impeditive e di offerta di prova, da parte dello stesso di non Pt_1 averle potute rimuovere per cause ad esso non imputabili, così venendo
18 meno ai doveri di cooperazione che incombono sul committente al fine di porre l'appaltatore in condizioni di eseguire l'opera e che operano anche nel settore elle opere pubbliche.
Sul terzo motivo, l'appellata rileva che, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, il primo giudice si era pronunciato sulla questione relativa alla penale, in particolare alla pag. 11 della sentenza. E su tale motivazione era mancata qualsiasi critica, con inammissibilità del motivo.
In relazione al quarto motivo di appello, la Controparte_1 contesta l'asserita nullità dell'atto di citazione, sostiene che, nella specie, la domanda di condanna generica era ammissibile e che l'istanza di CTU non aveva avuto nulla a che vedere con essa. Rileva che, peraltro, tale domanda era stata rigettata, con conseguenza carenza di effettivo interesse al riguardo da parte dell'appellante.
Sul quinto motivo, l'appellata rileva, in contrario, di avere provato l'adempimento delle proprie obbligazioni, rilevando che finché l'appalto aveva potuto avere esecuzione le opere realizzate erano state regolarmente contabilizzate, senza alcuna contestazione della committente sulla rispondenza alle regole dell'arte delle opere stesse, che erano anche state positivamente collaudate, come da certificazione del 3 novembre 2016. Sull'impossibilità di prosecuzione dei lavori,
l'appellata rinvia a quanto già osservato sul secondo motivo di appello, mentre i danni sofferti dalla società a seguito dell'inadempimento del erano stati analiticamente dedotti e la CTU, in Parte_1 contrario alle asserzioni dell'appellante, non aveva avuto alcuna connotazione esplorativa, essendosi limitata a dare ausilio al Tribunale nel calcolo dei danni, separatamente provati.
Circa il sesto motivo, l'appellata rileva che oggetto del giudizio non era solo l'illegittimità della delibera G.M. n.187 del 28/12/2015, ma l'inadempimento del la conseguente risoluzione del contratto e Pt_1 le pretese risarcitorie dell'appaltatore. Peraltro, il Tribunale avrebbe solo
19 potuto disapplicare il provvedimento amministrativo, non riqualificarlo, sostituendo la propria volontà a quella dell'Amministrazione, così eccedendo i limiti del proprio controllo di legittimità. Ed il provvedimento censurato non poteva essere assolutamente ricondotto alla fattispecie normativa del recesso ad nutum.
In relazione al settimo motivo, l'appellata rileva l'assenza, in realtà, di critica ai criteri di quantificazione adottati dal Tribunale. Contesta, nuovamente, l'asserito carattere esplorativo della CTU. Contesta altresì che il Consulente fosse andato oltre i limiti del quesito, posto che non aveva acquisito documentazione ulteriore rispetto a quella già in atti ed aveva puntualmente eseguito il suo incarico laddove gli si era richiesto di determinare il “valore della opere eseguite dall'a.t.i”, rispondendo in base ai prezzi sia di contratto sia di mercato, spettando poi al giudice stabilire a quale dei due calcoli attenersi. Inoltre, eventuali profili di nullità della CTU erano sanati dall'assenza di tempestiva contestazione da parte del che nella prima difesa successiva al Parte_1 deposito della relazione aveva dichiarato di prendere atto della CTU e chiesto rinviarsi la causa per la precisazione delle conclusioni.
L'appellata rileva poi l'infondatezza dell'ottavo motivo di appello, con cui il lamenta la valutazione dell'opera eseguita e la Parte_1 conseguente propria condanna al relativo pagamento in base al valore venale, dal momento che, come insegnato dalla Suprema Corte, proprio questo era il valore da considerare in quanto, la risoluzione del contratto, con il suo effetto retroattivo, implicava che non potesse più farsi riferimento alle pattuizioni negoziali, ormai venute meno.
Il Tribunale si era correttamente attenuto a tale criterio, risultando invece privo di fondamento quello sostenuto dall'appellante.
Infondato altresì il nono motivo di appello, trattandosi di somme dovute a titolo risarcitorio e quindi integranti debito di valore.
Sul decimo motivo, l'appellata rileva che le riserve iscritte dall'impresa riguardano “il non corretto allibramento di alcune lavorazioni per
20 quantità inferiori a quelle effettivamente realizzate e/o con l'applicazione di non fondate detrazioni”. Di esse si doveva tener conto, proprio perché incidenti sulla determinazione del valore venale dell'opera eseguita.
Quanto al motivo finale, sulle spese, l'appellata rileva che il Tribunale aveva statuito in coerenza col principio di soccombenza.
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La Compagnia assicuratrice, oltre ad eccepire l'inammissibilità dell'appello per insussistenza di una ragionevole probabilità di accoglimento, rileva che il non ha impugnato la Parte_1 statuizione, perciò passata in giudicato, con cui il Tribunale “ha dichiarato insussistente il diritto del ad escutere la Parte_1 garanzia prestata dalla” stessa Compagnia. Ripropone al riguardo, in ogni caso, le difese già articolate in primo grado.
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Con il primo motivo, l'appellante eccepisce la carenza di ius postulandi in capo al difensore di parte attrice per essere stata rilasciata solo dalla e non dall' costituita dalla predetta Controparte_1 CP_2 società con la ditta . Controparte_3
Il motivo è infondato.
L'associazione temporanea di imprese non dà luogo ad un autonomo centro di imputazione giuridica (Cass. sez. trib., 24 febbraio 2025, n.4753,
Cass. 3 marzo 2020 n. 5751, Cass. 29 dicembre 2011 n. 29737).
L'odierna appellata, quale mandataria dell' aveva la CP_2 rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti della stazione appaltante (Cass. 5 settembre 2025 n. 24594, Cass. 17 maggio
2025 n. 13131).
Inoltre, la stessa società era “legittimata ad agire anche in proprio per la tutela delle ragioni di credito relative alla quota dei lavori da essa eseguiti” (Cass. 2 novembre 2017, n. 26072; v. anche Cass. 26 febbraio
2016 n. 3808).
21 Pertanto, la procura conferita dalla mandataria dell' a margine CP_2 dell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio era valida ed efficace.
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Con il quarto motivo – che viene esaminato prima degli altri in quanto afferente ad una questione pregiudiziale – l'Ente appellante deduce la nullità o annullabilità della sentenza di primo grado, per non avere il
Tribunale né rilevato né sanato ex art. 164 c.p.c. la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto della domanda di “integrale risarcimento dei danni tutti subiti dall'attrice in conseguenza dell'adozione del suddetto illegittimo provvedimento (ossia la risoluzione di cui alla delibera di G.M. n.187 del 28/12/2015 n.d.r.) pronunciando a tal fine sentenza di condanna generica”
Il motivo è inammissibile perché difetta di interesse ad impugnare, in quanto – come rilevato dall'appaltatrice appellata – la domanda suddetta
è stata rigettata per difetto di allegazione e prova (v. pag. 10, punto 3.5 della sentenza).
In quanto comunque rigettata, e non avendo l'attrice in primo grado presentato appello incidentale, diventa inutile discutere sull'ammissibilità, nella fattispecie, di una domanda di condanna generica ed altrettanto inutile si palesa disquisire se in relazione ad essa potesse o no disporsi CTU. Peraltro, l'ausilio del consulente tecnico abbracciava, in ogni caso, ulteriori aspetti della controversia, tanto che la relazione è stata oggetto di critica in altri motivi di appello, appresso esaminati.
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Il secondo motivo di appello, con cui il censura la Parte_1 statuizione di fondo del Tribunale, quella di risoluzione del contratto per inadempimento dello stesso Ente appellante, oscilla fra inammissibilità ed infondatezza.
22 L'appellante ripercorre le vicende di causa come emergenti da una serie di atti e documenti (pagg. 16 – 21 atto di appello) sostenendo che da quanto rappresentato emergerebbero “le buone ragioni dell'Ente appellante”. Dopo avere ricordato le norme in tema di appalto e di risoluzione per inadempimento, l'appellante illustra le ragioni per cui, in contrario a quanto affermato dal Tribunale, nessun inadempimento era ravvisabile in capo alla stazione appaltante e doveva invece ritenersi l'inadempimento della società appaltatrice, che non aveva completato i lavori, nonostante la proroga di n. 240 giorni e la sospensione di n. 126 giorni che le erano stati concessi per poter eseguire le opere appaltate.
Non sembra decisiva la pur fondata eccezione della società appellata relativa all'inammissibilità, in appello ed ai sensi dell'art. 345 co. 3 c.p.c., della documentazione citata dall'appellante perché gran parte di essa è quella già depositata dalla stessa parte attrice e perciò comunque acquisita al processo, mentre i documenti diversi non hanno sostanziale rilievo decisorio perché riflettono solo la posizione assunta dal
[...] nel corso della vicenda, senza apportare elementi di prova Parte_1 ulteriori e contrastanti con quelli considerati dal Tribunale.
Piuttosto, ed a proposito, si osserva che l'appellante non tiene in nessun conto le testimonianze rese da e Testimone_1 Testimone_2
, che il Tribunale ha parzialmente trascritto (pag. 6 sentenza) e
[...] posto a fondamento della propria decisione, rilevando come da esse risultasse confermato che, ancora nel dicembre 2015, quando il Comune di adottò il provvedimento di risoluzione contestato, gli Pt_1 immobili di via Verdi erano abusivamente occupati, con impossibilità per l'appaltatrice di procedere alla loro demolizione. Ancora, va segnalato che dal verbale di consegna parziale dei lavori del 18 aprile
2018, prodotto dalla società attrice in data 9 maggio 2018 previa autorizzazione del giudice di cui al verbale dell'udienza del giorno precedente, risulta che a quella data gli edifici siti in via Verdi risultavano
“ancora abitati per cui non si (poteva) procedere alla prevista
23 demolizione” e di conseguenza anche la nuova impresa assegnataria dei lavori “sollecita(va)… l'Amministrazione a provvedere per lo sgombero”.
Altro rilievo del Tribunale sulle occupazioni degli immobili di via Verdi è stato che, nel costituirsi – tardivamente – in giudizio, l'Ente non aveva contestato la circostanza di fatto rappresentata dall'attrice e costituente elemento impeditivo all'esecuzione della prestazione cui la società appaltatrice si era obbligata. Come osservato dal Tribunale, il Parte_1 non aveva perciò assolto l'onere di cui all'art. 115 c.p.c. che, è
[...] opportuno ricordarlo, prescrive che “il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove… nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. Anche tale argomento è passato sotto silenzio nel motivo di appello.
Con riferimento ai lavori da eseguirsi nel sito VA SA deve osservarsi che solo con l'ordine di servizio n. 23 del 25 novembre 2014, a firma del direttore dei Lavori, (doc. 52 prod. attrice in primo grado), l'appaltante comunicò la cessazione dell'impedimento ai lavori costituito dall'opposizione ad essi da parte dei SA. Ma alla data, appunto, del 25 novembre 2014, il termine di esecuzione dei lavori, anche tenendo conto dei complessivi n. 366 giorni fra proroga e sospensione decorrenti dall'originaria data, prevista al 27 novembre 2012, era abbondantemente scaduto, per cui l'appaltatrice, sotto tale profilo, non poteva considerarsi inadempiente.
Pertanto, sia per elementi di inammissibilità derivanti dalla carenza di una specifica argomentazione avversativa della motivazione spesa dal
Tribunale, sia per una chiara infondatezza nel merito, il secondo motivo di appello va senz'altro rigettato.
Ciò comporta l'automatica infondatezza anche del terzo motivo di appello, con il quale l'Ente lamenta la mancata quantificazione ed inclusione della penale nel calcolo del quantum debeatur, con omessa pronuncia del Tribunale sul punto. Escluso, per quanto sopra,
24 l'inadempimento dell'appaltatrice, ritenuta perciò ad essa non imputabile la “ritardata ultimazione dei lavori” (pag. 25 atto di appello) in forza della quale il di aveva applicato la penale per Pt_1 Pt_1
l'ammontare di € 95.000,00, è evidente come l'appellante non possa rivendicare tale importo ed opporlo in compensazione al credito della società appellata.
Anche il quinto motivo di appello, con cui l'appellante deduce la violazione delle regole in materia di riparto dell'onere probatorio – avendo il Tribunale accolto le domande nonostante l'attrice in primo grado non avesse assolto l'onere di provare il proprio adempimento – deve essere rigettato sulla scorta di quanto già osservato. E' emersa la prova, documentale e testimoniale, della non imputabilità all' CP_2 dell'inadempimento, essendo dipesa la mancata e tempestiva realizzazione dell'opera appaltata dall'inadempimento, a sua volta, degli obblighi di collaborazione che incombono sull'appaltante (e, in generale sui contraenti) di fare quanto in suo potere per porre l'appaltatore in condizione di adempiere la propria obbligazione di fare (cfr., fra le altre,
Cass. 23 marzo 2023 n. 8282).
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Con il sesto motivo, l'appellante sostiene che, ammessa l'illegittimità dell'atto di risoluzione del contratto adottato ai sensi dell'art. 136 D.Lgs.
n. 163/2006, il giudice di prime cure avrebbe dovuto qualificare quello del come recesso ad nutum, consentito dall'art. 134 Parte_1 dello stesso testo normativo.
L'appellante non esplicita in basi a quali norme e principi si dovrebbe ritenere che il giudice sarebbe stato autorizzato, se non obbligato, a ricondurre la fattispecie all'art. 134 cit. Ragionando in termini civilisti, sembrerebbe potersi fare riferimento all'istituto della conversione del contratto nullo ex art. 1424 cod. civ., estensibile agli atti unilaterali a contenuto patrimoniale ex art. 1324 cod. civ.. Non è tuttavia necessario
25 approfondire il tema perché la tesi dell'appellante va comunque disattesa, avendo la Suprema Corte affermato che
In tema di appalto di opere pubbliche, il diritto alla risoluzione del contratto di cui all'art. 136 d.lg. n. 163 del 2006 (applicabile "ratione temporis") rientra nell'ambito dell'autotutela amministrativa e, nel presupporre il grave inadempimento dell'appaltatore, va tenuto distinto dal diritto di recesso contemplato dall'art. 134 dello stesso decreto, che costituisce piuttosto una speciale facoltà del committente, riflesso di un diritto potestativo collegato a insindacabili scelte discrezionali della pubblica amministrazione
Cass. 2 maggio 2023 n. 11361, massima ripresa nella motivazione di
Cass. 14 agosto 2024 n. 22843.
La diversità dei due istituti – per natura, situazioni giuridiche soggettive sottostanti, presupposti, procedure – ne impedisce la “intercambiabilità” che l'appellante sembra invece dare per scontata.
Il motivo va dunque respinto.
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Il settimo motivo è quello con cui l'appellante censura principalmente l'operato del CTU, che, dopo avere fornito una prima risposta in cui si era correttamente attenuto al quesito, quantificando l'asserito credito dell'appaltatrice in € 95.856,77, rispondendo poi alle sollecitazioni della società attrice aveva travalicato i limiti del proprio mandato, proponendo tre diverse quantificazioni del suddetto credito, ammontante, in una di esse, alla cifra di € 1.001.072,62, che poi era stata quella recepita dal
Tribunale.
Il motivo non è fondato.
Si deve notare che l'operato del CTU, ove effettivamente debordante dal quesito posto, non ha riguardato l'accertamento di fatti principali fondanti le domande o le eccezioni delle parti non dedotti in giudizio, nel qual caso si tratterebbe di una nullità assoluta rilevabile d'ufficio dal giudice (Cass. 16 giugno 2025 n. 16182, Cass. S.U. 28 febbraio 2022 n.
26 6500), ma soltanto i criteri tecnico – giuridici da applicare per determinare il valore delle opere eseguite. Di conseguenza, la nullità relativa così configurabile doveva essere eccepita dalla parte interessata
(nella specie il convenuto) nella prima difesa successiva al Pt_1 deposito della relazione (v., fra le tante, Cass. 21 maggio 2024 n. 14085,
Cass. 5 febbraio 2024 n. 3184), restando altrimenti la nullità sanata ex art. 157 c.p.c.. Ciò è quanto avvenuto nella specie, dal momento che nel primo atto difensivo successivo al deposito della CTU il Parte_1 aveva dichiarato di prenderne atto e chiesto rinviarsi la causa
[...] per la precisazione delle conclusioni (v. nota di trattazione scritta del 4 gennaio 2022).
Peraltro, si osserva che il quesito chiedeva al CTU di calcolare “il valore della opere eseguite dal … in esecuzione del contratto di appalto” CP_2 nonché di “quantificare quanto ancora dovuto, tenendo conto di quanto già corrisposto per sorte capitale e non tenendo conto di quanto opposto dal convenuto comune a titolo di penale”. Come si vede, il quesito non specificava i criteri cui il CTU dovesse attenersi nel calcolare il valore delle opere eseguite, per cui non appare affatto arbitraria la scelta dell'Ausiliario, anche su sollecitazione delle parti, di applicare più criteri alternativi, rimettendo al giudice l'individuazione di quello da ritenersi corretto.
Pertanto, il dedotto sconfinamento del CTU dai limiti del quesito non trova riscontro.
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Con l'ottavo motivo di appello, e sempre con riguardo alle risultanze della CTU, il contesta la quantificazione del valore Pt_1 Parte_1 delle opere eseguite dall'appaltatrice. La risoluzione del contratto generava obblighi restitutori non suscettibili di adempimento in forma specifica, ossia con la restituzione in natura del bene all'appaltatore, e perciò necessariamente richiedenti la determinazione di una somma equivalente. Il Tribunale, come visto nell'esposizione dei fatti di causa,
27 ha ritenuto di dover fare applicazione del principio sancito da Cass. n.
12162 del 2007, secondo cui il patrimonio dell'appaltatore va reintegrato
“tramite il computo del valore venale dell'opera rispetto ai prezzi di libero mercato, determinati con riferimento al momento della pronuncia di risoluzione e detraendo l'importo dei corrispettivi contrattuali già versati all'impresa per le lavorazioni eseguite.”
Sostiene l'appellante che, invece, il valore delle opere eseguite deve essere determinato con riferimento al corrispettivo pattuito dalle parti e cita a sostegno Cass. 15 gennaio 2007 n. 738 secondo la quale
Quando per effetto della pronuncia dì risoluzione per inadempimento di contratto a prestazioni corrispettive, sorge, in forza dell'efficacia retroattiva "inter partes", il diritto alle reciproche restituzioni, posto che la restituzione all'appaltatore in natura della costruzione parzialmente eseguita non è configurabile, per riportare la situazione patrimoniale di quest'ultima a quella preesistente al contratto di appalto, il contenuto dell'obbligo restitutorìo a carico del committente va determinato in relazione al valore dell'immobile da determinarsi in base al corrispettivo pattuito tra le parti, al posto del riferimento ad un valore diverso dall'immobile, come quello della sentenza risolutoria che potrebbe rivelarsi maggiore o minore rispetto ad esso. Permane altresì la facoltà dell'appaltatore di richiedere il risarcimento del pregiudizio che non venga rimosso con la restituzione
Il motivo è fondato.
L'indirizzo interpretativo su cui fa leva l'appellante ha trovato numerose conferme nella successiva giurisprudenza di legittimità, non solo con riferimento all'appalto fra privati, cui si riferisce Cass. 21 giugno 2013 n.
15705, citata dallo stesso appellante, ma anche in fattispecie in cui si controverteva in materia di opere pubbliche e con risoluzione del contratto pronunciata per inadempimento della committente (Cass. 17 luglio 2023 n. 20460, Cass. 3 aprile 2024 n. 8765).
28 Di recente, nel richiamare la succitata n. 20460 del 2023, la Suprema
Corte ha ribadito che qualora la risoluzione consegua all'inadempimento del committente e non sia configurabile la restituzione in natura all'impresa appaltatrice della costruzione, parzialmente eseguita, il contenuto dell'obbligo restitutorio a carico della parte committente deve essere determinato in relazione all'ammontare del corrispettivo originariamente pattuito, sulla cui base l'appaltatrice si era determinata a concludere il contratto, comprensivo dell'importo dovuto per revisione prezzi se partitamente previsto che fa parte del corrispettivo pattuito (indipendentemente dal fatto - irrilevante - che i beni siano stati consegnati, in tutto o in parte, al committente).
Cass. 4 febbraio 2025 n. 2638
Nella stessa pronuncia, in motivazione, la Suprema Corte osserva, significativamente, che “il valore venale del bene realizzato va determinato, in materia di appalto pubblico, come quello accertato sulla base di una procedura ad evidenza pubblica. Sarebbe, del resto paradossale che l'appaltatore - in tesi inadempiente - finisca per avvantaggiarsi facendo pagare le opere eseguite a prezzi maggiori di quelli contrattuali.”.
Nella specie, all'esito della procedura ad evidenza pubblica, e come si legge nel contratto stipulato dalle parti il 4 ottobre 2011 (all. 3 prod.
, per l'esecuzione dell'opera era stato fissato Controparte_1
l'importo “di € 1.017.819,15 al netto del ribasso del 45,1144% oltre €
122.460,12 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo contrattuale complessivo di € 1.140.279,27”
Tenuto conto degli oltre 900mila euro già percepiti dall'appellata in pendenza del rapporto di appalto, il riconoscimento della somma stabilita dal CTU sulla base del criterio sancito da pregressa giurisprudenza e recepito dal Tribunale fa sì che l'impresa percepisca o debba percepire una somma complessiva non distante dai due milioni di
29 euro, vale a dire quasi il doppio di quanto l'appaltatrice avrebbe dovuto percepire in caso di regolare esecuzione del contratto. Paradossalmente, il criterio del valore venale dell'opera al momento della risoluzione del contratto, che non tiene conto del ribasso operato in sede di procedura ad evidenza pubblica, fa sì che all'appaltatore convenga
l'inadempimento del committente piuttosto che l'adempimento da parte del medesimo, il che appare decisamente contrario alla fisiologica dinamica contrattuale. Anche alla luce di queste considerazioni di razionalità giuridica ed economica, appare preferibile l'orientamento della giurisprudenza più recente.
Deve dunque ritenersi corretta la risposta originaria fornita dal CTU al quesito a lui sottoposto, secondo cui “il valore delle opere eseguite dal costituita da e CP_2 Controparte_1 Controparte_3
, in esecuzione del contratto di appalto concluso con il comune di
[...] il 4 ottobre 2011…, al netto del ribasso d'asta ed inclusi gli Pt_1 oneri per la sicurezza è pari ad € 996.414,39.
Tenendo conto di quanto già corrisposto per sorte capitale e non tenendo conto di quanto opposto dal convenuto comune a titolo di penale, l'importo ancora dovuto è pari ad € 95.856,77” (pagg. 4 e 8 relazione).
E' perciò quest'ultimo l'importo del credito da riconoscersi all'appaltatrice.
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Con il nono motivo, l'appellante sostiene che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente qualificato il debito dello stesso Ente come di valore e non di valuta e perciò riconosciuto la rivalutazione monetaria non dovuta.
Il motivo è fondato.
Come sancito da costante giurisprudenza
In caso di risoluzione per inadempimento di un contratto, le restituzioni a favore della parte adempiente non ineriscono ad un'obbligazione
30 risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni, e, quando attengono a somme di danaro, danno luogo a debiti non di valore, ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente
Cass. 16 marzo 2020 n. 7316 (negli stessi sensi v. Cass. 14 dicembre 2018
n. 32521, Cass. 4 giugno 2018 n. 14289, Cass. 12 marzo 2014 n. 5639. Si vedano, altresì, gli arresti citati dall'appellante).
Tali principi sono stati ribaditi, in fattispecie concernente contratto di appalto di opere pubbliche risolto per inadempimento dell'amministrazione committente – e perciò del tutto analoga alla presente – da Cass. 20 dicembre 2021 n. 40873.
Pertanto, sulla somma sopra determinata (€ 95.856,77) dovuta dal di a titolo restitutorio sono dovuti soltanto gli interessi Pt_1 Pt_1 legali dalla data di risoluzione del rapporto (28 dicembre 2015) al soddisfo, restando esclusa la rivalutazione monetaria.
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Il decimo motivo concerne la nullità del calcolo delle riserve, che, sostiene l'appellante, non possono essere riconosciute all'impresa appaltatrice nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento.
Il motivo non ha ragione di essere perché il Tribunale, come visto, aveva recepito il calcolo del CTU basato sul criterio del valore venale dell'opera al momento della risoluzione del contratto (v. pag. 9 sub. 2 della relazione), senza tenere alcun conto delle riserve che, invece, erano state considerate nella diversa ipotesi che “si dovesse tenere conto delle riserve fatte dall'impresa … e del valore contrattuale delle opere eseguite applicando anche il ribasso d'asta contrattuale,” (v. pag. 9 sub
1) della stessa relazione), riserve ammontanti ad € 31.006,34, che si sarebbero aggiunti agli € 95.856,77 già in precedenza determinati. Le riserve, insomma, sono estranee al contenuto decisorio della sentenza di
31 primo grado. E, d'altra parte, la società appellata si è limitata a chiedere il rigetto dell'appello, senza domandare, in via subordinata, che le venissero riconosciuti gli importi stabiliti dal CTU con il calcolo di cui a pag. 9 sub 1) della relazione, sopra rammentato, per cui, anche per questo verso, la questione esula dal thema decidendum di questo grado di giudizio
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A pag. 14 dell'atto di appello, sub C., il trascrive Parte_1 quanto esposto in sentenza alle pagg. 9 – 10, punto 3.3, relativo al risarcimento dovuto all'appaltatrice per lucro cessante, e sfociato nel terzo capo del dispositivo (v. trascrizione di cui sopra), ove si condanna il al pagamento di € 13.078,62, oltre interessi e rivalutazione. A Pt_1 pag. 8 dello stesso atto di appello, l'Ente aveva dichiarato che i motivi adottati dal primo giudice e di seguito elencati (fra cui, appunto, quello sopra ricordato) erano “oggetto di specifica impugnazione”. Nonostante tale esplicita dichiarazione, nessuno dei successivi dieci motivi di appello, sopra esaminati, si intrattiene sulla statuizione in parola, nessuno la censura ed illustra le ragioni per cui essa sarebbe errata. E' vero che trattasi di questione dipendente da quella principale (la risoluzione del contratto per inadempimento del e Parte_1 quindi, se si fosse accolto l'appello su quest'ultima, il capo di sentenza in esame ne sarebbe stato travolto a causa del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336 co. 1 c.p.c. anche in assenza di specifica censura
(cfr. Cass. 26 settembre 2019 n. 23985). Tuttavia, una volta rigettato il motivo di appello sulla questione principale, la decisione sulla questione dipendente del risarcimento del danno da lucro cessante poteva essere oggetto di autonome specifiche censure (ad es. sulle modalità di determinazione del quantum), che, viceversa, appunto, non sono state formulate.
Si può, forse, vista l'ampia formulazione delle conclusioni di cui alla pag.
44 dell'atto di appello, ritenere esteso al detto capo di sentenza il motivo
32 afferente al riconoscimento della rivalutazione monetaria, nel qual caso, però, esso sarebbe infondato, dal momento che si tratta di somma dovuta a titolo risarcitorio e dunque costituente debito di valore. Sulla statuizione in argomento, quindi, non ci si intrattiene oltre.
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L'undicesimo ed ultimo motivo, attinente alla disciplina delle spese di lite, è superato dal fatto stesso che la sentenza di primo grado debba essere parzialmente riformata, dato l'accoglimento dell'ottavo e del nono motivo di appello. Trova infatti applicazione il principio secondo cui la riforma, anche solo parziale, della sentenza di primo grado rende indispensabile una nuova statuizione sulle spese riguardante entrambi i gradi di giudizio, da effettuarsi “tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado.” (Cass. 30 gennaio 2017 n. 2274; v. anche Cass. 6 febbraio 2017 n.
3083, Cass. 12 aprile 2018 n. 9064, Cass. 11 aprile 2019 n. 10245, Cass. 3 settembre 2021 n. 23877, Cass. 23 febbraio 2022 n. 5890, Cass. S.U. 8 novembre 2022 n. 32906).
Nella specie, nel rapporto processuale fra e Parte_1 [...]
considerato che quest'ultima aveva presentato più Controparte_1 domande, alcune delle quali rigettate (si vedano i punti 3.4 e 3.5 della sentenza impugnata), si ravvisa una soccombenza reciproca delle parti.
Inoltre, il credito riconosciuto in favore della società appaltatrice è notevolmente inferiore a quello da essa rivendicato proprio con le note presentate al CTU, che aveva in base ad esse elaborato anche il calcolo poi recepito nella sentenza di primo grado. E' tuttavia indubbio che la responsabilità della controversia ricade pressoché esclusivamente sul avendo esso ingiustificatamente adottato il Parte_1 provvedimento di risoluzione ex art. 136 D.Lgs. n. 163 del 2006 ed
33 avanzato alla Compagnia assicuratrice richiesta di escussione della polizza fideiussoria n. 2011/13/6139509 (v. all. 89 prod. appaltatrice) rilasciata a garanzia della buona esecuzione dei lavori per un ammontare pari al 36% del costo dell'opera (v. all. 4 prod. appaltatrice).
In considerazione di quanto sopra, questa Corte reputa equa la condanna alle spese del temperata dalla Parte_1 compensazione parziale di cui al dispositivo, in ragione, appunto, della reciproca soccombenza.
Nel rapporto processuale fra appellante e Compagnia assicuratrice, il suddetto principio sulle spese non opera perché fra tali parti la controversia concerneva unicamente la fideiussione sopra ricordata e, sul punto, nessuna modifica è intervenuta rispetto al primo grado.
Come rilevato dall'Assicuratore la relativa statuizione non era oggetto di appello. Solo nella comparsa conclusionale, al punto 8, il Pt_1 [...] ivendica la legittimità dell'escussione della cauzione. Pt_1
Soprassedendo su ogni questione di interpretazione dell'atto di appello e di tardività delle censure, nonché sul già sopra ricordato principio dell'effetto espansivo interno, si osserva che, in ogni caso, la conferma della sentenza di primo grado sul punto della sussistenza ed imputabilità dell'inadempimento al comporterebbe la conferma Parte_1 anche di quel capo.
Pertanto, come nel primo, in questo grado l'Ente appellante va condannato alle spese in favore della Compagnia assicuratrice.
Circa la liquidazione, si ricorda che in caso di accoglimento della domanda il valore della controversia deve essere determinato in base alla somma concretamente riconosciuta (criterio del decisum, art. 6 co. 1
D.M. n. 55 del 2014 – Cass. 12 giugno 2019 n. 15857, Cass. 26 agosto
2025 n. 23875).
Il considerevole ridimensionamento del credito riconosciuto in favore della comporta che lo scaglione di valore su Controparte_1 cui commisurare i compensi non sia l'ottavo, tenuto presente dal
34 Tribunale, ma il quinto. Per entrambi i gradi di merito si reputano adeguati compensi pressoché pari ai medi per le quattro fasi, tutte tenutesi. Per il grado di appello, poiché la fase di trattazione/istruzione si
è risolta solo nella discussione sull'inibitoria, fra l'altro richiesta con successo dal Comune appellante, solo per essa viene riconosciuto il minimo tabellare.
Nel rapporto fra Ente appellante e Compagnia assicuratrice, lo scaglione di valore, visto l'importo previsto nella polizza fideiussoria (poco meno di € 400.000,00, pari al 36% del costo dell'opera), è il sesto. Si applicano qui i compensi minimi, posto che, di fatto, come visto, non vi è stata impugnazione del capo di sentenza afferente la polizza e si liquidano tre fasi, nessuna trattazione o istruzione essendo stata condotta al riguardo.
Resta confermata la disciplina delle spese dettata in primo grado con riguardo alle spese della CTU ivi espletata e del giudizio cautelare.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
In parziale riforma della sentenza n. 415/2022 del 27 luglio 2022 del
Tribunale di Gela
C O N D A N N A
Il a corrispondere, in favore della Parte_1 [...]
per quanto in motivazione, la somma di € 95.856,77 Controparte_1 oltre interessi legali decorrenti dal 28 dicembre 2015 al soddisfo
C O N F E R M A
Nel resto, l'impugnata sentenza, anche con riferimento alla disciplina delle spese del giudizio cautelare e della CTU espletata in primo grado
C O N D A N N A
35 Il a rifondere alla il 50% Parte_1 Controparte_1 delle spese dei due gradi di giudizio, che liquida, per l'intero, in complessivi € 26.300,00 (di cui € 14.100,00 per il primo grado ed €
12.200,00) per il secondo), oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, restando compensato fra le parti il 50% residuo.
C O N D A N N A
Il a rifondere alla Parte_1 [...]
le spese del presente grado di Parte_2 giudizio, che liquida in complessivi € 7.120,00, oltre spese forfettarie, IVA
e CPA come per legge,
Caltanissetta, camera di consiglio del 5 novembre 2025
Il Presidente Est.
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