Sentenza 16 gennaio 2024
Sentenza 22 gennaio 2024
Ordinanza cautelare 15 aprile 2024
Ordinanza cautelare 2 settembre 2024
Accoglimento
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 28/02/2025, n. 1756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1756 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01756/2025REG.PROV.COLL.
N. 02264/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2264 del 2024, proposto da Comune di Ponza, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Zaza D’Aulisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Marina di Cala dell’Acqua s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Santoro, Paolo Pittori e Michela Urbani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero della cultura, Ministero della difesa, Ministero dell’interno, Agenzia del demanio, Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Regione ZI e Azienda Sanitaria Locale di Latina, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il ZI - Sezione staccata di Latina - (Sezione Prima) n. 00053/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Marina di Cala dell'Acqua s.r.l., nonché del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della cultura, del Ministero della difesa, del Ministero dell’interno, dell’Agenzia del demanio, dell’Agenzia delle entrate, dell’Agenzia delle dogane;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2024 il Cons. Rosario Carrano e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con istanza formulata ai sensi dell’art. 3, d.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 (prot. n. 7837 del 30 ottobre 2008), la società Marina di Ponza s.r.l. ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima cinquantennale per la realizzazione e la gestione di un porto turistico in Ponza, località Cala dell’Acqua.
2. – A seguito della pubblicazione di detta richiesta, hanno presentato istanze concorrenti sia la società Marina di Cala dell’Acqua s.r.l. (nota prot. n. 3865 del 15 maggio 2019) che la società Cala De’ Medici Servizi s.r.l./Teseco s.p.a. (nota prot. n. 3876 del 15 maggio 2019).
Pertanto, il Comune di Ponza, previa ulteriore pubblicazione delle istanze ricevute, ha convocato la conferenza di servizi prevista dall’art. 5, d.P.R. n. 509 del 1997, invitando tutti gli enti pubblici interessati a prendervi parte.
3. – All’esito di detta conferenza, è stato deliberato di ammettere alle successive fasi del procedimento la sola istanza di Marina di Cala dell’Acqua s.r.l. (verbale della riunione del 13 giugno 2016).
4. – A seguito di apposito invito (nota prot. n. 6950 del 2 agosto 2016), tale società ha presentato il progetto definitivo dell’infrastruttura (nota prot. 9443 del 31 ottobre 2016), poi integrato (note prot. n. 10874 del 16 dicembre 2016, n. 10997 del 22 dicembre 2016 e n. 11154 del 30 dicembre 2016), includendo anche la proposta di variante urbanistica finalizzata all’approvazione del progetto mediante accordo di programma, oltre allo studio di impatto ambientale e alla sintesi non tecnica, al fine di ottenere il favorevole giudizio di compatibilità ambientale dell’opera.
5. – Il Comune di Ponza, quindi, ha convocato per il 12 luglio 2017 la conferenza di servizi prevista dall’art. 6, d.P.R. n. 509 del 1997 (nota prot. n. 657 del 26 gennaio 2017).
6. – Nel frattempo, con delibera consiliare n. 8 del 13 marzo 2017, l’ente locale ha disposto di: a) approvare, per quanto di propria competenza, ai soli fini della valutazione in sede di conferenza di servizi, il progetto definitivo del porto turistico proposto da Marina di Cala dell’Acqua s.r.l., costituito dagli elaborati progettuali pervenuti il 16 dicembre 2016 e il 30 dicembre 2016; b) dare atto della necessità di procedere, mediante successivo accordo di programma ex art. 34, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, alla necessaria variante al PRG approvato con delibera della Giunta regionale n. 2251 del 3 maggio 1983 e che l’opera presenta caratteri di pubblica utilità; c) di demandare al responsabile del settore urbanistica ed al Sindaco il prosieguo di tutte le attività istruttorie previste per legge.
7. – All’esito della prevista seduta della conferenza di servizi del 12 luglio 2017: a) con nota prot. n. 23369 del 10 luglio 2017, è pervenuto un articolato parere negativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il ZI, l’Abruzzo e la Sardegna); b) il rappresentante unico della Regione ZI ha rappresentato la necessità, per l’espressione del parere di competenza, della preventiva definizione dei procedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza (VIncA); c) è stato conseguentemente deliberato all’unanimità di sospendere i lavori della conferenza sino a definizione della pregiudiziale procedura di VAS e all’acquisizione dei chiarimenti in ordine alle problematiche esaminate nel corso della riunione, anche in relazione al citato parere ministeriale negativo del 10 luglio 2017; d) il rappresentante di Marina di Cala dell’Acqua s.r.l. ha dichiarato la disponibilità a produrre tutta la documentazione necessaria per l’espletamento della procedura di VAS; e) il Comune di Ponza si è riservato di valutare i presupposti per l’interruzione dei termini del procedimento, dovendo svolgersi la VAS ed essere definita la VIA.
8. – Il Comune di Ponza ha, quindi, disposto l’interruzione del termine di conclusione del procedimento in conferenza di servizi (art. 16, comma 4, l. 7 agosto 1990 n. 241) sino all’espletamento delle valutazioni di VAS, VIA e VIncA da parte dei competenti organi regionali (nota prot. n. 8488 del 28 settembre 2017).
9. – Successivamente, la Regione ZI ha comunicato la sospensione della procedura di VIA, non avendo la ricorrente presentato l’istanza per l’attivazione della VAS (nota prot. n. 624778 del 13 dicembre 2017)
10. – Il Comune di Ponza, quindi, ha sollecitato Marina di Cala dell’Acqua s.r.l. a produrre la documentazione necessaria (nota prot. n. 10812 del 14 dicembre 2017), ricevendone rassicurazioni sul punto (nota prot. n. 731 del 25 gennaio 2018).
11. – Tuttavia, la Regione ZI, ha disposto l’archiviazione del procedimento di VIA, a causa della mancata comunicazione dell’attivazione della procedura di VAS, stante la natura perentoria dei termini previsti dalla legge per la conclusione dei procedimenti in materia ambientale e il notevole lasso di tempo intercorso (determinazione dirigenziale n. G0724 del 5 giugno 2018).
12. – Pertanto, il Comune di Ponza, in considerazione del rilevante interesse pubblico alla realizzazione dell’infrastruttura portuale de qua e della necessità di evitare una rendita di posizione in una procedura comparativa a evidenza pubblica, non supportata da concreta e fattiva attività per la costruzione dell’opera, ha intimato Marina di Cala dell’Acqua s.r.l. a produrre entro trenta giorni la documentazione necessaria per l’avvio della procedura di VAS e a provvedere al riavvio di quella di VIA, archiviata dalla Regione ZI (nota prot. n. 5979 del 25 giugno 2018).
13. – In data 11 febbraio 2019, si è svolta una riunione tra i tecnici della società proponente e quelli dell’amministrazione comunale, all’esito della quale è stato espresso l’avviso per cui, avuto riguardo agli aspetti dimensionali dell’intervento, sarebbe stato utile unificare i procedimenti di VIA e VAS e per l’effetto: 1) perimetrare l’ambito del nascente porto turistico; 2) integrare la documentazione progettuale con le n.t.a. di gestione del piano regolatore portuale (PRP) e il documento di scoping VIA e VAS; 3) integrare la delibera consiliare n. 8 del 2017, ai fini della contestuale definizione dell’ambito urbanistico portuale ed approvazione del progetto quale PRP; 4) ai fini delle mitigazioni ambientali da proporre in sede di VIA, VAS e VIncA, considerare l’impossibilità di trasferire i cantieri navali esistenti sulla spiaggia di S. Maria; 5) attivare presso il Ministero dell’ambiente la procedura integrata di VIA e VAS prevista dalla legge.
14. – Il Comune di Ponza, quindi, ha dato atto della mancata produzione della documentazione tecnica necessaria per l’ottenimento del giudizio di compatibilità ambientale, sottolineando al contempo la responsabilità di Marina di Cala dell’Acqua s.r.l. nell’archiviazione della procedura di VIA da parte della Regione ZI, oltre a rilevare che la medesima società neppure aveva presentato soluzioni tecniche idonee ad adeguare il progetto ai rilievi ostativi formulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella seduta della conferenza di servizi del 12 luglio 2017 (nota prot. n. 8584 del 3 ottobre 2019).
15. – Conseguentemente, ai sensi dell’art. 10- bis , l. n. 241 del 1990, ha comunicato l’intenzione di dichiarare non ulteriormente procedibile il procedimento in discorso, provvedendo all’archiviazione dello stesso, ribadendo poi anche successivamente il permanere delle ragioni ostative di cui al preavviso di diniego del 3 ottobre 2019 e la susseguente impossibilità di procedere alla sua revoca (note prot. n. 1226 dell’11 febbraio 2020 e n. 4160 del 14 maggio 2020).
16. – Nelle more del procedimento, è stato adottato il documento di piano regionale mobilità, trasporti e logistica (deliberazione della Giunta regionale n. 1050 del 30 dicembre 2020), ai sensi dell’art. 11, l. reg. 16 luglio 1998 n. 30, come integrato con delibera giuntale n. 5 del 19 gennaio 2021, tra i cui elaborati v’è quello relativo ai porti di interesse regionale, incluso il costruendo porto turistico di Ponza (PM8).
17. – Su tale documento sono state esperite le fasi procedurali inerenti alla VAS, ex art. 11, d.lgs. n. 152 del 2006, che si è conclusa con l’acquisizione del parere favorevole di VAS, previsto dall’art. 15, d.lgs. n. 152 del 2006 (determinazione dirigenziale n. G08266 del 24 giugno 2022) inerente alla compatibilità ambientale del piano stesso.
18. – Pertanto, il suddetto piano di settore è stato adottato e sottoposto al Consiglio regionale per la successiva definitiva approvazione (delibera della giunta regionale n. 690 del 4 agosto 2022).
19. – Infine, il Comune ha dichiarato chiusa la conferenza di servizi ed ha archiviato il procedimento (nota prot. n. 922 del 23 gennaio 2023), in considerazione della: a ) inerzia della società nella presentazione della documentazione necessaria; b ) archiviazione del procedimento di VIA da parte della Regione; c ) sussistenza di un rilevante interesse pubblico alla realizzazione del porto turistico che non consente di accreditare rendite di posizione.
20. – Tale provvedimento di archiviazione è stato impugnato con ricorso al T.a.r., che lo ha accolto ritenendo dirimente un vizio di incompetenza per violazione dell’art. 14- ter , comma 7, legge n. 241/1990 (secondo motivo di ricorso), assorbendo i restanti motivi.
21. – Con l’atto di appello, il Comune ha censurato la sentenza in quanto: a ) in merito alla pregiudizialità della procedura di VAS vi era stata l’unanimità delle posizioni espresse dagli enti coinvolti, per cui l’ulteriore apposita riunione si sarebbe tradotta in un inutile aggravio procedurale; b ) la motivazione del provvedimento relativa alla necessità di evitare rendite di posizione non avrebbe natura politica (come ritenuto dal T.a.r.), ma si fonderebbe sui principi giuridici di ragionevolezza, efficienza, tempestività e buona amministrazione; c ) l’attivazione della procedura di VAS non sarebbe condizionata alla previa approvazione della Variante urbanistica (come ritenuto dalla società), in quanto tale Variante per espressa previsione di legge andrebbe approvata in seno all’accordo di programma; d ) sarebbe irrilevante la VAS sul piano regionale dei porti anche perché cronologicamente successiva alla distinta procedura in questione.
22. – Con apposita memoria, si è costituita la società Marina di Cala dell’Acqua s.r.l., chiedendo il rigetto del ricorso, oltre alle amministrazioni resistenti, costituite con mero atto di stile.
23. – All’udienza pubblica del 14 novembre 2024, la causa è stata trattenuta per la decisione.
24. – L’appello è fondato e deve essere accolto.
25. – Invero, la questione giuridica che si pone nella presente controversia attiene alla legittimità o meno (sotto il profilo dell’incompetenza) del provvedimento con cui il Comune di Ponza ha dichiarato chiusa la conferenza di servizi ed ha archiviato il procedimento (nota prot. n. 922 del 23 gennaio 2023), sulla base della precedente riunione della medesima conferenza del 12 luglio 2017 in cui era stato deliberato all’unanimità che i lavori della conferenza avrebbero potuto proseguire solo a seguito dell’espletamento della pregiudiziale procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).
26. – Con la sentenza impugnata, il T.a.r. ha accolto il ricorso di primo grado ravvisando un vizio di incompetenza per violazione dell’art. 14- ter , comma 7, legge n. 241/1990 (secondo motivo di ricorso), con conseguente assorbendo dei restanti motivi.
In particolare, secondo il primo giudice, il provvedimento sarebbe illegittimo “ perché la decisione finale è stata assunta senza la partecipazione, necessaria per legge, degli altri enti pubblici partecipanti alla conferenza di servizi, dei quali l’Amministrazione procedente ha omesso di acquisire la posizione, impedendo loro in concreto l’esercizio dei poteri in attribuzione ” (pag. 13 della sentenza impugnata), per cui occorreva “ l’indizione di un’apposita riunione al fine di acquisirne le posizioni ”, trattandosi peraltro di “ una carenza particolarmente grave, atteso che la Regione ZI e il MIT sono direttamente chiamati in causa dalla motivazione del provvedimento impugnato ” (pag. 15 della sentenza impugnata).
27. – Con apposito motivo di appello, il Comune ha contestato la sussistenza di un vizio di incompetenza, evidenziando altresì che, in merito alla pregiudizialità della procedura di VAS, vi era già stata l’unanimità delle posizioni espresse dagli enti coinvolti (inclusi la Regione ZI e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), per cui l’ulteriore apposita riunione si sarebbe tradotta in un inutile aggravio procedurale.
28. – Il motivo è fondato.
29. – L’art. 14- ter , comma 7, della legge n. 241 del 1990, dispone che all’esito dell’ultima riunione della conferenza di servizi, in forma simultanea e in modalità sincrona, “ l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all’articolo 14- quater , sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi partecipanti ”.
Con specifico riferimento alla procedura per l’approvazione del progetto del porto turistico in questione, viene in rilievo anche la normativa speciale costituita dal d.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59).
In particolare, si prevede che i progetti preliminari sono sottoposti “ all’esame di una conferenza di servizi promossa dal sindaco ” (art. 5, comma 2), con la partecipazione delle amministrazioni ivi elencate.
A seguito della valutazione di ammissibilità del progetto preliminare, “ il sindaco invita il richiedente alla presentazione del progetto definitivo ” (art. 6, comma 1) che viene approvato o mediante conferenza di servizi, nel caso di conformità del progetto ai vigenti strumenti di pianificazione ed urbanistici (art. 6, comma 2, lett. a ), oppure, nel caso di difformità, mediante accordo di programma (art. 6, comma 2, lett. b ).
Inoltre, si prevede che “ Alla conferenza di servizi o all’accordo di programma promossi dal sindaco partecipano, per la formalizzazione dei provvedimenti di rispettiva competenza, ove non definitivamente formalizzati nel corso dell’esame del progetto preliminare, le amministrazioni di cui all’articolo 5, comma 2, ed in ogni caso il competente ufficio del genio civile delle opere marittime del Ministero dei lavori pubblici per la valutazione di idoneità tecnica delle opere descritte nel progetto, nonché l’autorità competente per la pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 ” (art. 6, comma 3).
29.1. – Orbene, nel caso di specie, risulta innanzitutto pacifico tra le parti che “ l’amministrazione procedente ” (art. 14- ter , legge n. 241 del 1990) è la stessa amministrazione comunale (ossia il Comune di Ponza) e che la titolarità del potere di promuovere la conferenza di servizi per l’approvazione dei progetti in materia di porti turistici è in capo al Sindaco (artt. 5 e 6, d.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509).
29.2. – Inoltre, risulta altrettanto pacifico che all’esito dell’ultima riunione della conferenza di servizi, vi sia stata l’unanimità dei consensi espressi dalle amministrazioni partecipanti (incluse la Regione ZI e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) nel senso di condizionare il prosieguo dei lavori all’espletamento della pregiudiziale procedura di VAS (cfr. verbale della riunione del 12 luglio 2017).
La stessa sentenza impugnata, con statuizione non oggetto di contestazione, ha dato atto di tale unanimità dei consensi (cfr. pag. 14 della sentenza impugnata: “ si è registrata l’unanimità dei consensi dei rappresentanti degli enti pubblici convocati sulla necessità che i lavori della conferenza fossero sospesi sino all’espletamento della pregiudiziale procedura di VAS ”).
29.3. – Inoltre, la stessa Regione ZI, sulla base di tali risultanze, ha disposto l’archiviazione del procedimento di VIA, a causa della mancata comunicazione dell’attivazione della procedura di VAS, stante la natura perentoria dei termini previsti dalla legge per la conclusione dei procedimenti in materia ambientale e il notevole lasso di tempo intercorso (determinazione dirigenziale n. G0724 del 5 giugno 2018).
29.4. – Orbene, alla luce di tali elementi, deve ritenersi insussistente il vizio di incompetenza riscontrato dal T.a.r.
Infatti, anche prescindendo dalla considerazione per cui tale vizio, in ipotesi, non sarebbe configurabile tecnicamente come incompetenza (come peraltro ammesso dallo stesso T.a.r.), occorre evidenziare che, in merito alla pregiudizialità della procedura di VAS, vi era già stata l’unanimità delle posizioni espresse dagli enti coinvolti (inclusi la Regione ZI e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), per cui l’ulteriore apposita riunione si sarebbe tradotta in un inutile aggravio procedurale, avuto riguardo al generale principio dell’attività amministrativa secondo cui la pubblica amministrazione “ non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria ” (art. 1, comma 2, legge n. 241 del 1990).
Nel caso di specie, non sussistevano ragioni idonee a fondare l’esigenza di una nuova convocazione della conferenza di servizi in mancanza di sopravvenienze rispetto all’ultima riunione.
Il Comune di Ponza, pertanto, si è limitato a prendere atto della decisione assunta all’ultima riunione della conferenza di servizi con l’unanimità dei consensi, constatando la mancata realizzazione della condizione ivi prevista (espletamento della procedura di VAS) ai fini del prosieguo dei lavori.
In senso contrario, non vale richiamare il principio di collegialità, secondo cui la chiusura della conferenza di servizi avrebbe dovuto essere necessariamente collegiale.
A tal riguardo, infatti, è sufficiente replicare che, anche a prescindere dalla specialità della disciplina applicabile che concentra i poteri di gestione della conferenza di servizi in capo ad un organo di governo monocratico quale è il Sindaco (artt. 5 e 6, d.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 e art. 36. D.lgs. n. 267 del 2000), una ulteriore riunione della conferenza di servizi sarebbe stata del tutto inutile in mancanza di sopravvenienze rilevanti, traducendosi così il rispetto del principio di collegialità in un mero formalismo (essendovi già stata la sostanziale unanimità dei consensi), la cui violazione potrebbe al massimo configurarsi alla stregua di un vizio formale o procedurale avente natura non invalidante ai sensi dell’art. 21- octies , comma 2, legge n. 241 del 1990.
Pertanto, la sentenza di primo grado deve essere riformata.
30. – Ciò posto, deve ritenersi legittimo il provvedimento impugnato anche in relazione alle restanti censure.
30.1. – Invero, contrariamente a quanto asserito dalla società appellante, deve ritenersi che nella fattispecie in esame non occorreva la previa adozione della variante urbanistica al PRG da parte del Comune, dovendo questa essere approvata in seno alla procedura concessoria, con accordo di programma all’esito della conferenza di servizi sul progetto definitivo ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b ), d.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509.
Infatti, come già evidenziato, con specifico riferimento alla procedura per l’approvazione del progetto del porto turistico in questione, trova applicazione la normativa speciale costituita dal d.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509, secondo cui, a seguito della valutazione di ammissibilità del progetto preliminare, “ il sindaco invita il richiedente alla presentazione del progetto definitivo ” (art. 6, comma 1) che viene approvato o mediante conferenza di servizi, nel caso di conformità del progetto ai vigenti strumenti di pianificazione ed urbanistici (art. 6, comma 2, lett. a ), oppure, nel caso di difformità, mediante accordo di programma (art. 6, comma 2, lett. b ).
Nel caso di specie, pertanto, non occorreva la previa adozione della variante urbanistica al PRG da parte del Comune, dovendo questa essere approvata mediante apposito accordo di programma all’esito della conferenza di servizi sul progetto definitivo ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b ), d.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509.
Pertanto, ne deriva l’infondatezza della censura secondo cui si sarebbe dovuta approvare prima la variante urbanistica, poi attivare il procedimento di VAS e infine tornare alla conferenza dei servizi chiamata a pronunciarsi sul medesimo progetto.
30.2. – In secondo luogo, la VAS sul piano di gestione dei porti deve ritenersi non pertinente per i fini che qui interessano, essendo peraltro di epoca successiva ai fatti che rilevano nel presente giudizio.
Invero, la società ricorrente in primo grado tenta di valorizzare degli eventi successivi alla stessa sentenza impugnata, quali la intervenuta VAS sul Piano generale dei Porti regionali, che, a differenza di quanto sostiene la società, non era affatto a sua volta una condizione per l’effettuazione della VAS sul suo progetto, come peraltro emerge anche dalla più volte citata conferenza di servizi.
Pertanto, in mancanza dell’espletamento della VAS da parte della società, il Comune si è limitato a prendere atto di tale circostanza, la cui efficacia condizionante rispetto al prosieguo della procedura era già stata oggetto di decisione collegiale in sede di conferenza di servizi, con l’unanimità dei consensi, con conseguente irrilevanza della successiva approvazione della VAS sul Piano generale dei Porti regionali.
31. – In conclusione, quindi, va accolto l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso di primo grado.
32. – Le spese di lite per il doppio grado di giudizio possono essere compensate in ragione della situazione di oggettiva incertezza in materia, derivante anche dalla complessità della vicenda, idonea a configurare una delle “ altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni ” rispetto a quelle tipizzate dall’art. 92 c.p.c., che consentono la compensazione integrale delle spese di lite (cfr. C. Cost. n. 77 del 2018).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Compensa le spese di lite per il doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere, Estensore
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosario Carrano | Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO