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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/12/2025, n. 2242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2242 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con ordinanza del 29/05/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 14/11/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 8391 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2022 vertente
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), (C.F. Pt_4 C.F._4 Parte_5
) e (C.F. ), C.F._5 Parte_6 C.F._6
rappresentati e difesi, come da procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Guido
Marone, elettivamente domiciliati in Napoli, alla Via L. Giordano, n. 15, presso lo studio del difensore;
PEC: Email_1
Ricorrenti
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Dirigente
[...] P.IVA_1
1 dell' , dott.ssa , rappresentato e Controparte_2 Persona_1
difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai Funzionari dott.ssa , Controparte_3
dott.ssa Maria Teresa Sorrino e dott. Paolo Neri, elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio presso il domicilio digitale dell'Ente;
PEC: Email_2
Resistente
E
Controparte_4
(C.F.: ), in persona del legale rapp.te p.t.,
[...] P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui domicilia, ope legis, in al Corso Vittorio Emanuele, n. 58; CP_4
PEC: Email_3
Resistente
OGGETTO: Altre ipotesi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 28/12/2022, , , Parte_1 Parte_2 [...]
, , e agivano contro il e il Pt_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 CP_5
, dinanzi al Tribunale di Salerno - Controparte_6
Sezione Lavoro, adducendo:
- che, con ricorso iscritto al n. 6462/2013 R.G. dinanzi al Tribunale di Salerno - Sezione
Lavoro, e con ricorso iscritto al n. 1658/2013 R.G. dinanzi al Tribunale di Napoli - Sezione
Lavoro, nella qualità di Dirigenti Scolastici in servizio per gli aa.ss. 2010/2011 e
2 2011/2012, avevano contestato la rideterminazione effettuata dall'Amministrazione
convenuta degli importi ad essi spettanti a titolo di retribuzione di posizione – parte variabile, a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011;
- che, non essendo stata accettata dalle rappresentanze sindacali la proposta di
Contratto Integrativo Regionale per determinare la retribuzione di posizione – parte variabile, avanzata nel mese di aprile 2011 dall' , continuava a trovare Controparte_2
applicazione il C.I.R. del 2007, il quale riconosceva ai Dirigenti Scolastici un trattamento economico più elevato rispetto a quello ipotizzato nella bozza d'intesa non sottoscritta dai sindacati, realizzandosi una proroga tacita della pregressa pattuizione, novellata solo nel mese di ottobre 2012;
- che l'Amministrazione procedeva all'automatica ripetizione delle somme indebitamente percepite dai Dirigenti Scolastici, mediante prelievo forzoso dallo stipendio degli importi dovuti, al lordo degli oneri fiscali e previdenziali;
- che, con le sentenze nn. 1965/2016 e 16581/2013, passate in giudicato per mancata impugnazione, i Giudici aditi ritenevano i ricorsi fondati, accogliendo la domanda di restituzione della somma pari alla differenza tra l'importo lordo e quello netto del trattamento economico oggetto di ripetizione;
- che il danno economico subito da ciascuno dei Dirigenti Scolastici corrispondeva alla differenza tra gli importi ripetuti al lordo e quelli al netto delle trattenute fiscali e previdenziali;
- che i ricorrenti diffidavano il , Controparte_1 Controparte_1
, insistendo per il recupero delle predette somme, senza ricevere alcun
[...]
riscontro;
- che, con successivi decreti ad personam, il nel riconoscere il diritto vantato dai CP_5
ricorrenti, disponeva la restituzione ad ognuno di essi di quanto trattenuto illegittimamente per gli aa.ss. 2010/2011 e 2011/2012, fino all'attualità;
3 - che, contrariamente alle determinazioni assunte dall' e nonostante i Controparte_2
numerosi solleciti, l'Amministrazione non provvedeva al pagamento di quanto dovuto in favore dei ricorrenti.
In punto di diritto, richiamavano la sentenza n. 1965/2016 del Tribunale di Salerno,
Sezione Lavoro e la sentenza n. 11412/2014 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro,
che avevano accertato il comportamento illegittimo dell'Amministrazione la quale,
nell'operare le deliberate ripetizioni delle indennità non dovute ed erroneamente erogate,
aveva proceduto alla decurtazione al lordo e non al netto dell'importo effettivamente riscosso dai Dirigenti, illegittimità ribadita dalla consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità.
Sulla scorta di tali argomentazioni concludevano chiedendo al Tribunale di:
<a) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla restituzione delle somme
indebitamente trattenute dall'Amministrazione, ovvero delle somme al netto dei contributi
e degli oneri fiscali, conformemente al giudicato della sentenza n. 1965/2016 resa dal
Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, al giudicato della sentenza n. 11412/2014 resa
dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro.
b) per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore di
ciascun ricorrente, delle somme rispettivamente indicate nei conteggi allegati, ovvero di
quella maggiore o minore somma che il Giudice intenda riconoscere anche a seguito di
una C.T.U. contabile che dovesse ritenere necessaria, e nel dettaglio:
€ 2.182,73 Parte_1
€ 2.682,82 Parte_2
€ 5.610,16 Parte_3
€ 1.543,45 Parte_4
€ 1.709,68 Parte_5
€ 1.799,44 Parte_6
4 c) condannare l'Amministrazione al pagamento degli interessi legali, oltre che degli
interessi moratori ex art. 1224 c.c. (cfr. Cass. Civ. SSUU n. 19499/2008) e al pagamento
dei diritti, degli onorari, delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge>>.
2. Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio il con comparsa di CP_5
costituzione e risposta depositata il 13/09/2023, nella quale rappresentava in punto di fatto che:
- con il decreto prot. AOODRCA n. 16498 del 15/12/2011, l Controparte_2
determinava, ai sensi dell'art. 40, comma 3 ter, D.Lgs. n. 165/2001, le misure di retribuzione di posizione – parte variabile, per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012;
- successivamente, l'Ufficio adottava i decreti prot. AOODRCA n. 9455 del 30/10/2012 e n. 3391 del 09/05/2013, con i quali veniva quantificata per i singoli Dirigenti Scolastici, in base alla fascia di complessità attribuita all'istituto scolastico di titolarità, la specifica retribuzione di posizione - parte variabile;
- con tali decreti l'Ufficio Regionale, in qualità di ordinatore primario di spesa, comunicava alla R.T.S. competente per territorio di applicare a posteriori le nuove misure, effettuando un conguaglio con quanto già corrisposto ai singoli a titolo di retribuzione di posizione parte variabile;
- i singoli Uffici di Ragioneria effettuavano il recupero delle somme già percepite e non dovute al lordo delle trattenute fiscali, previdenziali ed assistenziali;
- i Dirigenti Scolastici presentavano ricorso avverso i provvedimenti dell'Amministrazione, chiedendo l'accertamento del proprio diritto ad ottenere le somme corrisposte dall'Amministrazioni a titolo di retribuzione di posizione - parte variabile, in applicazione del C.I.R. 2007, per gli aa.ss. 2010/2011 e 2011/2012;
- il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, con sentenza n. 1965 del 25/05/2016 ed il
Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, con sentenza n. 11412/2014, accoglievano parzialmente i ricorsi, dichiarando il diritto dell'Amministrazione ad ottenere la ripetizione
5 delle sole somme al netto dei contributi e condannando la stessa a restituire quanto già
trattenuto fino all'attualità;
- l predisponeva i decreti di esecuzione delle sentenze e di Controparte_2
liquidazione delle somme lorde recuperate dalla R.T.S. competente, per i Dirigenti
, e;
Parte_1 Parte_2 Pt_6
- in risposta ai suddetti decreti la i comunicava, con nota del 16/02/2021, Pt_7 CP_4
all' l'inattuabilità delle sentenze, impostazione condivisa dall'Avvocatura CP_2
Distrettuale dello Stato, con parere del 14/07/2021;
- in virtù del parere espresso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, l CP_2
trasmetteva alla di Napoli i nuovi decreti di esecuzione, nonché il
[...] Pt_7
decreto per il Dirigente Scolastico . Parte_3
In punto di diritto, l'Ente resistente evidenziava, in via preliminare, la cessazione della materia del contendere, nonché il suo difetto di legittimazione passiva.
Nel merito, poi, contestava quanto ex adverso dedotto, evidenziando la correttezza dell'operato dell'Amministrazione, avendo la stessa posto in essere tutti gli atti di propria competenza per assicurare l'esecuzione delle sentenze del Tribunale di Napoli e del
Tribunale di Salerno.
Per tali ragioni, l'Ente convenuto concludeva chiedendo al Tribunale di:
<respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi dedotti in
narrativa;
- estromettere dal giudizio l;
Controparte_2
- condannare controparte alle spese di lite nella misura stabilita dall'art. 152 bis disp. att.
c.p.c., nella formulazione introdotta ex legge n. 183/2011, ovvero secondo equità>>.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 01/04/2025 si costituiva in giudizio il Controparte_4
contestando la fondatezza della domanda, in quanto l'Amministrazione aveva
[...]
6 provveduto al recupero delle somme trattenute dalla sfera patrimoniale degli istanti al netto e non al lordo.
Infatti, dai cedolini paga dei singoli dipendenti si evinceva chiaramente che il recupero nella sfera patrimoniale degli stessi era avvenuto al netto e non al lordo, tanto è vero che lo stipendio netto non era diminuito di importo pari al recupero, ma in maniera sensibilmente inferiore.
Quanto alla presunta tardività della compensazione operata dalla , CP_4
evidenziava l'inopponibilità al delle decisioni n. 1965/2016 del Tribunale di CP_6
Salerno-Sezione Lavoro e n. 11412/2014 del Tribunale di Napoli-Sezione Lavoro,
essendo stato l'Ente estromesso dai giudizi poiché ritenuto privo di legittimazione passiva.
Pertanto, l'Amministrazione non era in alcun modo decaduta dal formulare l'eccezione circa il recupero effettuato, seppur relativo ad annualità già oggetto del precedente giudizio.
Evidenziava, altresì, che le modalità di recupero degli importi era stata del tutto coerente con le specifiche norme di legge e non aveva comportato per gli interessati alcun pregiudizio o danno fiscale, bensì, attesa la natura ancora fortemente progressiva del sistema di imposizione diretta, un indubbio vantaggio fiscale, riducendo la base imponibile nella fascia di reddito marginale.
Pertanto, il rimborso richiesto dai ricorrenti era stato già incamerato dagli stessi grazie al risparmio di I.R.P.E.F. ottenuto nell'anno di imposta di riferimento.
Concludeva, quindi, chiedendo di rigettare il ricorso, con vittoria delle spese del giudizio.
4.
Con ordinanza del 29/05/2025 il G.d.L. rinviava la discussione all'udienza del
14/11/2025, che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
7 I ricorrenti e il provvedevano, quindi, a depositare le note sostitutive di udienza CP_6
nelle quali si riportavano ai propri atti difensivi, mentre nulla depositava il CP_5
Il G.d.L., infine, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava,
mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Cont Va in primo luogo affermata la fondatezza dell'eccezione del di difetto di legittimazione passiva.
E, infatti, l ha dato atto di aver compiuto, Controparte_7
con riferimento alla posizione di tutti i ricorrenti, tutti gli atti di propria competenza, quale ordinatore primario di spesa, in relazione alle pretese in questa sede azionate, avendo dato mandato al di provvedere a compiere tutte le operazioni necessarie al CP_8
fine di dare attuazione alle sentenze richiamate in ricorso (cioè la sentenza del Tribunale
di Salerno n. 1965/2016 e la sentenza del Tribunale di Napoli n. 11412/2014)
Parte disponendo che la corrispondesse “la differenza tra quanto già trattenuto in
applicazione dei decreti di rideterminazione di posizione parte variabile per gli anni
scolastici 2010/2011 e 2011//2012 – fino all'attualità - e quanto sentenziato nella stessa,
ossia alla somma al netto dei contributi nella cadenza mensile”.
Cont Né il dispone di alcun potere in ordine ai criteri di calcolo che avrebbe dovuto adottare la ed alle modalità con le quali si sarebbe dovuto Controparte_4
procedere al recupero.
2. Ciò detto, al fine di meglio perimetrare l'odierno giudizio, va premesso che le sentenze sulla cui scorta i ricorrenti avanzano le loro richieste in questa sede non contengono specifiche statuizioni condannatorie, ma si limitano, a ben vedere, ad accertare il
8 principio secondo cui il recupero delle somme nette percepite dai dipendenti va operato anch'esso, parimenti, al netto, non potendo essere operato un recupero delle somme lorde inizialmente corrisposte mediante detrazione di esse dall'importo netto corrisposto mensilmente al lavoratore (ciò che determinerebbe un credito fiscale in suo favore e lo obbligherebbe ad azionare in seguito il credito d'imposta maturato) ma occorre operare il recupero, per così dire, netto su netto (in tal senso va letto il richiamo, operato da entrambe le sentenze, a Cass n. 1464/2012 e C.d.S. n. 1164/2009).
Dette sentenze, tuttavia, non hanno analizzato partitamente le attività restitutorie compiute in relazione ai singoli dirigenti scolastici, né hanno operato un accertamento in ordine alle specifiche modalità con le quali l'amministrazione finanziaria ha effettivamente provveduto caso per caso ai recuperi, ma si sono limitate ad affermare un principio di diritto di carattere generale, disponendo che l'amministrazione scolastica,
Parte e di conseguenza l'ordinatore secondario , dovessero restituire quanto eventualmente appreso mediante un recupero “lordo su netto”, cioè eventualmente operato detraendo l'importo lordo erogato da quello netto da corrispondere mensilmente.
In tali limiti sono state accolte le domande attoree nei giudizi suddetti, non potendo da dette sentenze trarsi alcuna puntuale statuizione condannatoria, né accertativa del fatto specifico che a carico degli odierni ricorrenti il recupero sia stato operato con le non corrette modalità succitate, sicché da esse non può conseguire il diritto di questi ultimi ad ottenere un determinato importo, ma discende solo l'obbligo per l'amministrazione scolastica di verificare quali siano state le modalità di effettuazione dei recuperi, onde
Parte acclarare che la abbia operato in conformità al principio suddetto;
di conseguenza la statuizione condannatoria resa in seno alla sentenza del Tribunale di Salerno risulta di portata meramente generica ed eventuale, subordinata alla verifica, a valle,
dell'effettiva effettuazione del recupero “lordo su netto” e, quindi, della reale sussistenza di una differenza tra l'importo netto corrisposto ai Dirigenti e quello netto recuperato.
9 3. Orbene, alla luce della corretta esegesi delle sentenze in questa sede azionate deve pervenirsi, a giudizio di chi scrive, alla reiezione delle odierne domande degli attori.
Parte E, infatti, la ha esplicato e documentato, mediante la produzione degli statini stipendiali dei ricorrenti e mediante l'esibizione di conteggi di riepilogo relativi ai recuperi effettuati, che le somme nette recuperate mensilmente corrispondono esattamente alle somme nette da recuperare, mentre l'indicazione negli statini stipendiali delle somme lorde costituisce solo il meccanismo contabile mediante il quale si è pervenuti alla determinazione dell'importo netto mensilmente recuperato.
In tal senso è del tutto condivisibile quanto evidenziato dall'Avvocatura dello Stato
secondo cui, ove venisse accreditato in favore dei ricorrenti l'importo pari alla differenza tra l'importo lordo indicato negli statini stipendiali e quello netto originariamente corrisposto in eccedenza i Dirigenti verrebbero a conseguire un'indebita locupletazione di un importo a loro non spettante, cioè conseguirebbero una attribuzione patrimoniale sicuramente non contemplata dal portato decisionale delle sentenze richiamate.
Più specificamente occorre considerare che le somme originariamente corrisposte indebitamente ai ricorrenti sono state illo tempore – com'è ovvio – determinate al lordo e su di esse sono state operate la ritenute fiscali (oltre che contributive), sicché ai ricorrenti è pervenuto un determinato importo netto;
nel momento in cui è stato operato il recupero, dunque, proprio al fine di evitare che i ricorrenti subissero una detrazione maggiore del dovuto si è correttamente proceduto ad effettuare il recupero “lordo su lordo” neutralizzando la quota relativa all'imposizione fiscale pregressa ed evitando,
quindi, che la quota relativa alle ritenute fiscali andasse a gravare sull'importo netto dello stipendio dei ricorrenti.
Tale forma di recupero appare concettualmente ed effettualmente assolutamente ineccepibile e non è generatrice di alcun danno ai ricorrenti, non rientrando in quella modalità erronea descritta nelle sentenze in questa sede azionate da parte attrice, in
10 esse condivisibilmente giudicata generatrice di un diritto restitutorio ma non riferibile, in via fattuale, agli specifici casi degli odierni attori (nei cui confronti, si ripete, il recupero non è avvenuto con la forma “lordo su netto”, ma con la forma “lordo su lordo”).
Contr In ultimo va rilevato che, a fronte dei chiari e documentati conteggi forniti dal gli attori non hanno fornito la prova specifica del fatto che l'amministrazione finanziaria abbia seguito una modalità di effettuazione dei recuperi contrastante coi principi espressi nelle summenzionate sentenze definitive.
4. L'obiettiva complessità della questione e la non agevole esegesi del portato decisionale delle sentenze richiamate da parte attrice, impongono di pervenire all'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 8391 del ruolo generale lavoro dell'anno 2022, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Salerno, 5.12.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
11