TRIB
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 11/03/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. 618/2022 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da (C.F. ) _1 C.F._1 con l'Avv. Marchese, presso lo studio del quale in Milano, Via Montevideo n. 5, è elettivamente domiciliato
- RICORRENTE -
contro
RO
(C.F. )
[...] P.IVA_1 con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura in Brescia, Via Santa Caterina n. 6
- RESISTENTE – nonché contro
Controparte_2
(C.F. )
[...] P.IVA_2 con l'Avv. Mari, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura della Direzione Territoriale INAIL di Mantova e in Mantova, via Pietro Nenni n. 4 CP_1
- RESISTENTE - Oggetto: Infortunio sul lavoro. Risarcimento danni. Tutela . CP_2
All'udienza di discussione i procuratori hanno concluso come in atti FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28 dicembre 2022, ha _1 convenuto in giudizio avanti all'intestato Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro
l' e il Controparte_2
, chiedendone la condanna, rispettivamente, al RO pagamento della rendita da inabilità permanente e al risarcimento del danno differenziale derivante dall'infortunio sul lavoro occorsogli in data 30 marzo 2019.
Ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale: -Accertare e dichiarare che il sig. in data 30 _1 marzo 2019 subiva un infortunio lavorativo con le modalità descritte nel resente ricorso;
-Accertare e dichiarare che il sig. a causa del predetto infortunio, _1 presenta, fin dalla data dell'infortunio del 30 marzo 2019, un grado di inabilità pari almeno al 12%, o una percentuale maggiore o minore, ma in ogni caso non inferiore al 6%, ritenuta di giustizia;
-per l'effetto condannare l , in persona del legale rappresentante protempore, alla CP_2 corresponsione della rendita da inabilità permanente nella misura del 12% o nella percentuale maggiore o minore, ma in ogni caso non inferiore al 6%, ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo.
Ancora in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità del RO
, in persona del pro-tempore, nella causazione del sinistro sul lavoro
[...] CP_3 occorso al sig. in data 30 marzo 2019, e per l'effetto condannare il _1
, in persona del Ministro protempore, a risarcire al sig. RO [...] il differenziale di danno biologico temporaneo e permanente conseguito al _1 ricorrente nella misura che sarà accertata quale differenziale rispetto il risarcimento dell , previa ammissione di CTU atta ad accertare la percentuale del danno patito CP_2 dal ricorrente a seguito dell'infortunio del 30 marzo 2019 ed il differenziale che deve competere al , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla RO data dell'evento sino all'effettivo soddisfo”.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha premesso di essere stato detenuto presso la Casa Circondariale di dal 16 giugno 2018 e di avere svolto, in tale CP_1 periodo, attività lavorativa all'interno del carcere e alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, in qualità di addetto alle pulizie, alla cucina e alla distribuzione dei cibi, avvalendosi di un carrello metallico grande e pesante e lavorando spesso in coppia, senza idonea strumentazione protettiva.
Ha esposto, quindi, che in data 30 marzo 2019, nello svolgimento della mansione con altro detenuto, aveva subito lo schiacciamento della mano sinistra tra il carrello metallico e la parete, riportando dolore e gonfiore, con prognosi di inidoneità all'attività lavorativa di 10 giorni.
Ha dedotto, infine, che l'infortunio non sarebbe stato denunciato e che, persistendo i dolori, si sarebbe sottoposto a plurime visite ortopediche e consulenza medico-legale, che avrebbe diagnosticato postumi biologici permanenti del 11-12%.
Su tali premesse, quindi, in data 6 agosto 2021 egli aveva presentato la denuncia di infortunio all' , al e alla Casa Circondariale di CP_2 RO
2 Cremona, ma ogni pretesa era stata respinta, rendendo necessaria l'instaurazione del presente giudizio.
Si è costituito in giudizio l' Controparte_2
, contestando la sussistenza di postumi permanenti in misura
[...] indennizzabile e chiedendo il rigetto delle domande svolte nei propri confronti, con rassegnazione delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, contrariis rejectis e per i motivi esposti in narrativa:
- Nel merito, rigettare le domande attoree perché infondate e/o non provate.
- Spese come per legge”.
Si è costituito in giudizio il , contestando gli RO avversari addebiti e invocando il concorso colposo del lavoratore, in accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale respingere la domanda proposta da parte attrice in quanto inammissibile, infondata in fatto e diritto e comunque non provata, anche per insussistenza di alcun danno. Con vittoria di spese e onorari”.
Istruita la causa mediante espletamento della prova orale richiesta e della CTU medico-legale sulla persona del ricorrente, all'udienza dell'11 marzo 2025 il Tribunale ha invitato i procuratori alla discussione e, all'esito, ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla legge 133/2008.
*** * ***
1. La ricostruzione dei fatti.
Al fine di esaminare la fondatezza della domanda attorea, appare doverosa una preliminare ricostruzione della vicenda, come emersa all'esito dell'istruttoria.
Ebbene, è innanzitutto pacifico che abbia prestato _1 attività lavorativa alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria dal 1.3.2019 al
29.4.2019 (cfr. memoria , pag. 1), con mansioni di addetto alle pulizie e alla CP_1 cucina: tale circostanza, non contestata, risulta documentalmente anche dal cedolino paga emesso dal Ministero della Giustizia – D.A.P. CC (doc. 1, ricorrente). CP_1
Per quanto specificamente concerne la dinamica del sinistro, poi, l'istruttoria orale ha ampiamente confermato che, in data 30 marzo 2019, il ricorrente aveva subito lo
3 schiacciamento della mano sinistra mentre era intento a svolgere le proprie mansioni di distribuzione del cibo ai detenuti, avvalendosi di un carrello pesante.
Infatti, all'udienza del 21.2.2024 il teste – che pure non ha assistito Tes_1 direttamente all'evento - ha confermato che “il ricorrente ha lavorato in cucina e portava i carrelli con il cibo per i detenuti. I carrelli sono alti circa un metro, in acciaio. … Possono pesare tra
200 e 250 kg, vengono spinti e non alzati. Vanno spinti in due o in tre, da soli non ce la si fa.
Non ho visto quando il ricorrente si è fatto male, ma stavamo nella stessa cella, quindi appena si è fatto male è tornato e mi ha raccontato tutto”. Alla medesima udienza, poi, l'ex assistente capo di polizia penitenziaria ha riferito di essere stato “presente quando il ricorrente Per_1 si è fatto male, ero addetto alla sorveglianza in servizio in cucina. Rientrando dalla distribuzione della colazione, dentro la cucina, il ricorrente si è fatto male al dorso della mano. Sulle pareti ci sono dei paracolpi per il carrello, lui, entrando dalla porta, che è stretta, ha perso il controllo del carrello mentre girava e ha sbattuto contro la parete, rimanendo incastrato con la mano tra la parete e
l'angolo del carrello. Si tratta di un carrello in acciaio, portavivande, lungo circa un metro e mezzo e alto un metro, con tre scomparti per il vitto;
potrà pesare 50 o 60 kg, penso, non l'ho mai pesato.
Andava manovrato da una persona sola. … era il carrello per la distribuzione del vitto, non quello per lo spostamento della spesa”.
Da ultimo, il ricorrente ha anche prodotto la cartella del pronto soccorso del
1.4.2019, da cui risultano sia l'accesso per “trauma minore” sia la diagnosi di “algia e tumefazione locale, non deficit di movimento né v/n periferici acuti in atto”, con prognosi clinica di “10 giorni // Non idoneo all'attività lavorativa S.C. per giorni:10” (doc. 4, ricorrente).
Da quanto precede, pertanto, deve ritenersi pacifica l'origine lavorativa dell'infortunio, che, del resto, non è stata neppure contestata dall' , il quale ha CP_2 fondato il proprio diniego sul diverso profilo dell'insussistenza di postumi indennizzabili: l'esame della domanda relativa all'erogazione di tali tutele, quindi, passa esclusivamente dalla valutazione medico-legale dei postumi, esaminati – per ragioni di unitarietà dell'esposizione - sub par. 4.
*** * ***
2. La responsabilità del datore di lavoro.
Per quanto, invece, concerne le domande svolte nei confronti del , le CP_1 difese svolte dal suddetto convenuto impongono ancora di ribadire, in termini generali, che la previsione dell'art. 2087 c.c. onera il datore dell'osservanza degli
4 obblighi di sicurezza e prevenzione necessari a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore.
In altri termini, chi si avvale dell'opera di un prestatore subordinato è tenuto non solo all'adozione delle cautele codificate, cioè previste dalla normativa antinfortunistica speciale, ma anche di quelle c.d. innominate, ovvero imposte dalla comune esperienza e dalle circostanze del caso concreto e idonee a evitare la verificazione di prevedibili eventi di danno nei confronti del lavoratore.
In ciò, dunque, si coglie l'essenza della responsabilità in commento, che si distingue dalla violazione del generale precetto di neminem laedere in quanto discende dall'inadempimento di vere e proprie obbligazioni di protezione e prevenzione nei confronti della parte debole, le quali originano direttamente dall'instaurazione del rapporto di lavoro;
ne consegue che l'imprenditore risponde dei danni che il dipendente abbia riportato nello svolgimento della prestazione o in attività strettamente correlate alla stessa e che siano state occasionate dall'esecuzione dell'attività lavorativa, sempre che le stesse siano causalmente riconducibili all'inadempimento agli obblighi di sicurezza.
In termini processuali, quindi, la configurabilità di una responsabilità datoriale da inadempimento determina, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte,
l'applicazione del regime probatorio previsto dall'art. 1218 c.c., di talché, da un lato, il lavoratore – creditore dell'obbligazione protezionistica - è tenuto a dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro e la sussistenza ed entità del danno patito, nonché ad allegare il nesso di causa efficiente tra l'espletamento della prestazione e la verificazione dell'evento pregiudizievole, mentre, dall'altro, spetta all'imprenditore provare di avere approntato tutte le misure idonee a evitare l'evento infausto e dimostrare, quindi, che esso sia dipeso da causa a lui oggettivamente o soggettivamente non imputabile (Cfr. Cass. n. 9817/2008 e successive).
In tal senso, del resto, si afferma che l'elemento costitutivo della responsabilità datoriale per inadempimento dell'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 c.c. è la colpa quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore (Cass. n. 6002/2012, n. 14102/2012) e che tale dovere impone l'adozione non solo delle misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, che rappresentano lo standard minimale fissato dal legislatore
5 per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche le altre misure richieste in concreto dalla specificità del rischio, essendo la sicurezza del lavoratore un bene protetto dall'art. 41, comma 2, Cost. (cfr. Cass. n. 15112/2020); pertanto, la prova liberatoria, gravante sul datore, consiste nella dimostrazione di avere adottato tutte le cautele che, benché non dettate dalla legge, siano consigliate dalle conoscenze sperimentali e tecniche o dagli standard di sicurezza normalmente osservati (Cass. n. 33239/2022).
Per tali ragioni, poi, la responsabilità per l'evento infortunistico – che è tale nella misura in cui si manifesta nell'ambito della resa dell'attività lavorativa - non viene esclusa neppure dalla concorrente negligenza del prestatore, essendo preminente, e dirimente, la responsabilità datoriale discendente proprio dall'inadempimento a una specifica obbligazione di formazione, vigilanza e protezione a vantaggio del dipendente.
In questi termini, d'altronde, la Suprema Corte afferma che, perché possa escludersi la responsabilità datoriale, occorre che “il rischio sia stato generato da una condotta che non abbia alcun rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa o che esorbiti del tutto dai limiti di essa, mentre l'eventuale colpa del lavoratore non è idonea ad escludere il nesso causale tra il verificarsi del danno e la responsabilità dell'imprenditore, sul quale grava l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno stesso. (…) Tali principi, enucleati e più che consolidati nella giurisprudenza di questa Corte in tema di infortuni sul lavoro, comportano che deve ritenersi configurabile un concorso colposo della vittima nel solo caso in cui la stessa abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere (Cass. Sez. L, 13/01/2017, n. 798; nello stesso senso, si vedano anche Cass. Sez. L, 13/04/2016 n. 7313, secondo cui il rischio elettivo è solo
"quello che, estraneo e non attinente all'attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del dipendente, che crei ed avalli volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella ad essa inerente"; cfr. inoltre, Cass. Sez. L, 23/07/2012, n. 12779; Cass. Sez.
3, 20/10/2011, n. 21694)” (Cass. n.4980/2023).
*** * ***
3. La responsabilità del . RO
Ricostruita nei termini suddetti la responsabilità datoriale, deve ritenersi che, nel caso di specie, l'addebito mosso nei confronti del RO
sia fondato.
[...]
6 Come già chiarito, infatti, è innanzitutto emerso che l'evento di danno ebbe a verificarsi nello svolgimento dell'attività lavorativa carceraria e nello specifico adempimento delle mansioni affidate al ricorrente.
Inoltre, a fronte dell'allegazione dell'assenza di idonei strumenti di protezione - peraltro confermata dall'istruttoria espletata1 - e della violazione delle prescrizioni generali di cui all'art. 2087 c.c. e degli artt. 18, 70 e 71 del D. Lgs. n. 81/2008 (pag. 6, ricorso), il ha solo genericamente invocato la RO carenza di idonee deduzioni e l'assenza di nocività dell'ambiente lavorativo, nonché il caso fortuito o il rischio elettivo.
Sennonché, quanto al primo elemento, una volta ricostruita la dinamica del sinistro e dimostrato lo schiacciamento dell'arto in assenza di utili presidi protettivi, a causa della mancata predisposizione di idonee misure antinfortunistiche, sarebbe stato onere del datore di lavoro provare di avere correttamente valutato i rischi connessi all'attività di trasporto delle vivande mediante conduzione di un carrello di metallo e di avere predisposto idonee misure – come la fornitura di guanti protettivi - atte a evitare la collisione e lo schiacciamento degli arti nelle operazioni di manovra.
Nulla, tuttavia, è stato argomentato al riguardo, posto che le uniche deduzioni svolte - relative alla fornitura di guanti antitaglio per le attività di cucina, guanti in lattice e stivali antiscivolo – risultano, oltre che generiche, anche chiaramente inidonee a contrastare il pericolo di schiacciamento degli arti nell'attività di trasporto delle vivande con pesanti carrelli metallici 2.
A fronte della pacifica dinamica del sinistro e dell'assoluta pertinenza della condotta con lo svolgimento delle mansioni proprie del lavoro assegnato al detenuto, infine, non può essere utilmente invocato il concorso colposo del danneggiato, non ricorrendo, all'evidenza, gli estremi del rischio elettivo.
*** * ***
4. I postumi dannosi.
7 Tanto chiarito in ordine all'inadempimento datoriale all'obbligazione di sicurezza, ed essendo pacifica la natura lavorativa del sinistro nei confronti dell' , può CP_2 conclusivamente procedersi con la valutazione dei postumi dannosi derivanti dall'infortunio, al fine di verificare le tutele connesse alla verificazione dell'evento per cui è causa.
A tali fini, si è dato corso alla CTU medico-legale, all'esito della quale il consulente nominato, dr. ripercorsa la vicenda clinica del periziato e visitato il Per_2 ricorrente, ha concluso per l'affermazione del nesso causale tra l'evento del 30 marzo
2019 e i pregiudizi lamentati, nei termini di seguito riportati:
“1) Il signor in occasione dell'evento de quo, era impegnato a distribuire vivande. Trattasi Pt_1 di mansione prettamente manuale, eventualmente di fatica.
2) L'azione lesiva è descritta come trauma da schiacciamento della mano sinistra contro un muro, ciò che corrisponde ad azione contusiva. E tale momento appare nella diagnosi di PSO:
“Contusione mano sinistra”. Per altro tale diagnosi è supportata da obiettivazione clinica in completo accordo: “tumefazione locale”.
3) La successiva derivazione causale deve essere informata alle risultanze strumentali raggiunte: radiograficamente non sono emerse lesioni. Unico elemento “insolito” è il reperto “Ridotta la rima articolare radio carpica” datato 01 04 2019. Non è chiara l'origine di tale anomalia, ma un successivo studio radiografico, datato 05 07 2019, refertato in comparativa con quello ora citato (del
01 04 2019), ha escluso evoluzione (“obiettività stazionaria”). Il che depone o per assenza di lesione o di lesione di antica data, ormai stabilizzata. (…) Il che, quindi, depone per assenza di nesso causale con l'evento de quo.
4) Il 22 07 2019 fu obiettivata “mano lievemente edematosa”. Pure questo rientra nella normale evoluzione degli esiti di una contusione, anche se non è dato sapere, nel concreto, l'entità della disfunzione.
5) Esami ecodoppler (05 07 2019) ed elettromiografia (11 09 2019) non repertarono anomalie.
6) E' stata formulata pure diagnosi di “algodistrofia” (03 12 2019). Poco si conosce in clinica della eziologia di tale patologia. E spesso correlata a traumi. Sul punto, dunque il nesso causale è plausibile. Ma normalmente si tratta di lesione transeunte e nel caso di specie non è tata supportata la sua permanenza da alcun esame. (…)
8 7) Rimane da esaminare la “tumefazione dura” annotata il 22 07 2019 e ribadita il 29 05
2020. Chi scrive non la ha obiettivata. Trattasi, dunque, allo stato della documentazione, di lesione transeunte. Ma sul punto, il nesso causale non è di agevole evidenza. Infatti il 29 05 2020 era annotata che la lesione era bilaterale, dunque presente anche in area non attinta dal trauma de quo.
Inoltre, sempre in questa occasione, fu ipotizzata la sindrome di Secretan, che evoca la possibilità di eziologia da autolesionismo.
8) La derivazione causale motivata è dunque: trauma contusivo del 30 03 2019, edema della mano sinistra evoluzione esitata in assenza di postumi documentati” (pag. 3, relazione dr.
. Per_2
Così, limitatamente agli effetti pregiudizievoli senz'altro riconducibili all'evento per cui è causa, il CTU ha quantificato i pregiudizi subiti dal ricorrente affermando che “in assenza di postumi, la permanente incidenza sulla integrità psico fisica è nulla. Il danno biologico temporaneo evolutivo è quantificabile in15 giorni al 75% con altri 20 al 50% ed ulteriori
20 al 25%. Su detta quantificazione concordano i CCTTPP.
In ambito : permanente incidenza nulla, Inabilità Temporanea Assoluta in via di alta CP_2 probabilità pari all'intero periodo di danno biologico temporaneo – evolutivo, 55 giorni
(cinquantacinque) giorni, tenuto conto delle mansioni caratterizzate da alta componente di manualità svolte nell'allora”.
Tali conclusioni meritano di essere condivise, in quanto adeguatamente motivate in punto di fatto, con specifica analisi e richiamo alla documentazione versata in atti,
e scevre da censure immediatamente evidenti, oltre che corroborate dall'assenza di contestazioni da parte dei CCTTPP e dei difensori delle parti. Al riguardo, infatti, non può essere condivisa la diversa prospettazione resa – peraltro, solo all'udienza dell'11 marzo 2025 – dalla difesa attorea, tenuto conto, da un lato, che in ricorso non erano stati precisati i giorni di ITP, pur espressamente domandati, e che, in aggiunta, la richiesta formulata in sede di repliche è stata operata dal difensore senza indicazione specifica delle ragioni tecniche sottese all'individuazione del numero di giorni e della percentuale di invalidità.
Anche sotto tale profilo, pertanto, non si ravvisano idonei motivi per discostarsi dalle conclusioni del CTU, motivate con specifico esame dei postumi temporanei sicuramente riconducibili all'evento per cui è causa.
*** * ***
9
6. La domanda nei confronti dell' . CP_2
Alla luce di quanto sopra, deve essere respinta la domanda avanzata nei confronti dell' , limitata “alla corresponsione della rendita da inabilità permanente nella misura del CP_2
12% o nella percentuale maggiore o minore, ma in ogni caso non inferiore al 6%”. CP_ A tal fine, infatti, occorre considerare che il D.P.R. n. 1124/1965 (c.d. T.U. prevede una prestazione economica legata al grado di inabilità permanente sofferto, erogata nella forma dell'indennizzo per le menomazioni di grado compreso tra il 6%
e il 15%, accertato secondo la c.d. tabella delle menomazioni, e nelle forme della rendita per le invalidità permanenti comprese tra il 16% e il 100%.
Nel caso di specie, tuttavia, la tutela – l'unica richiesta nei confronti dell' - CP_4
è chiaramente esclusa dall'assenza di postumi biologici indennizzabili, avendo il CTU riferito una “incidenza sulla integrità psico fisica … nulla”.
*** * ***
7. Il danno differenziale.
Deve, invece, essere accolta la domanda di risarcimento nei confronti del
, limitatamente al danno complementare. RO
Invero, a fronte dell'assenza di postumi permanenti apprezzabili, anche sotto il profilo marcatamente civilistico, non sussiste, nel caso di specie, alcuna invalidità permanente risarcibile e rilevante in termini strettamente differenziali.
Di contro, merita di essere accolta la richiesta di ristoro del “differenziale di danno biologico temporaneo” - rectius, danno complementare, in quanto totalmente estraneo alla tutela - nella misura individuata dal CTU, e condivisa dai CCTTPP, di 15 CP_2 giorni di ITP al 75%, 20 giorni di ITP al 50% e ulteriori 20 giorni di ITP a 25%.
Pertanto, avuto riguardo all'età del danneggiato al momento dell'infortunio e applicando il punto base di 115,00 - tenuto conto dell'assenza di ulteriori deduzioni e della localizzazione della tumefazione – il risarcimento deve essere liquidato, secondo le condivisibili e incontestate risultanze della CTU, in € 3.018,75 complessivi (di cui €
1.293,75 per 15 giorni di ITP al 75%, € 1.150,00 per 20 giorni di ITP al 50%, €
10 575,00 per 20 giorni di ITP al 25%); tale importo, liquidato in applicazione dei criteri civilistici direttamente alla data della decisione, deve essere maggiorato degli interessi compensativi – nella misura di legge - maturati sulla somma devalutata alla data del sinistro e, quindi, rivalutata anno per anno sino alla data della decisione, nonché degli interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
*** * ***
8. Le spese di lite.
La regolazione delle spese di lite nei rapporti con il RO
segue la soccombenza e, pertanto, il convenuto deve essere condannato
[...]
a rifondere al ricorrente le stesse, liquidate in dispositivo in relazione alla bassa complessità della lite, al suo valore (rapportato al decisum, cfr. Cass. ord. n.
8449/2023) e all'attività processuale concretamente svolta, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
A carico del suddetto resistente devono essere poste, altresì, le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento del 11.3.2025.
La non palese infondatezza della domanda nei confronti dell' , CP_2 originariamente supportata dalla relazione specialistica di parte, giustifica, invece, la compensazione integrale delle spese nei rapporti con tale convenuta.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Vista la complessità della lite, riserva a 60 giorni la motivazione.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione, accertata la responsabilità del nella causazione RO dell'infortunio sul lavoro occorso a in data 30 marzo 2019, _1 condanna il a pagare al ricorrente, a titolo di RO risarcimento del danno, la somma complessiva di € 3.018,75, oltre interessi compensativi nella misura di legge sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata annualmente sino alla data della decisione, e oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
rigetta, nel resto, il ricorso.
11 Condanna il a rifondere al ricorrente le spese RO processuali, che liquida in € 1.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dell'Avv. Marchese;
pone definitivamente a carico del le spese di RO
CTU, liquidate con separato decreto in data odierna;
compensa le spese nei rapporti con l' Controparte_2
.
[...]
Riserva a 60 giorni la motivazione.
Cremona, 11 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Matteo Maria MARCIANTE
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il teste ha affermato che non erano state fornite “altre protezioni quando spingevamo i carrelli: Tes_1 Per_ avevamo solo dei guanti di lattice per consegnare la roba da mangiare e nient'altro”, mentre il teste ha riferito che “Non venivano dati guanti protettivi, ma solo i guanti monouso per la distribuzione del cibo. Non c'erano altri presidi, solo i paracolpi in cucina, che servivano per riparare le mattonelle dai colpi del carrello”. 2 Non è stata né allegata né provata, infatti, la predisposizione di paracolpi in prossimità dei passaggi più stretti né la dotazione di guanti imbottiti idonei ad attutire eventuali impatti o di altre misure in grado di agevolare la conduzione dei carrelli ed evitare sbandamenti. 3 Del resto, in caso di rapporto di lavoro con il detenuto, in relazione all'indennità per inabilità temporanea assoluta – che ha natura patrimoniale e funzione sostitutiva della retribuzione - l' è CP_2 mero ente gestore per conto del . Nella fattispecie concreta, poi, il ricorrente RO non ha neppure dedotto la manc importi né ha formulato specifica domanda in merito, chiedendo all il pagamento dell'indennizzo per danno biologico permanente e al CP_2 CP_1 il risarcimento del danno differenziale biologico temporaneo e permanente.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da (C.F. ) _1 C.F._1 con l'Avv. Marchese, presso lo studio del quale in Milano, Via Montevideo n. 5, è elettivamente domiciliato
- RICORRENTE -
contro
RO
(C.F. )
[...] P.IVA_1 con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura in Brescia, Via Santa Caterina n. 6
- RESISTENTE – nonché contro
Controparte_2
(C.F. )
[...] P.IVA_2 con l'Avv. Mari, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura della Direzione Territoriale INAIL di Mantova e in Mantova, via Pietro Nenni n. 4 CP_1
- RESISTENTE - Oggetto: Infortunio sul lavoro. Risarcimento danni. Tutela . CP_2
All'udienza di discussione i procuratori hanno concluso come in atti FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28 dicembre 2022, ha _1 convenuto in giudizio avanti all'intestato Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro
l' e il Controparte_2
, chiedendone la condanna, rispettivamente, al RO pagamento della rendita da inabilità permanente e al risarcimento del danno differenziale derivante dall'infortunio sul lavoro occorsogli in data 30 marzo 2019.
Ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale: -Accertare e dichiarare che il sig. in data 30 _1 marzo 2019 subiva un infortunio lavorativo con le modalità descritte nel resente ricorso;
-Accertare e dichiarare che il sig. a causa del predetto infortunio, _1 presenta, fin dalla data dell'infortunio del 30 marzo 2019, un grado di inabilità pari almeno al 12%, o una percentuale maggiore o minore, ma in ogni caso non inferiore al 6%, ritenuta di giustizia;
-per l'effetto condannare l , in persona del legale rappresentante protempore, alla CP_2 corresponsione della rendita da inabilità permanente nella misura del 12% o nella percentuale maggiore o minore, ma in ogni caso non inferiore al 6%, ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo.
Ancora in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità del RO
, in persona del pro-tempore, nella causazione del sinistro sul lavoro
[...] CP_3 occorso al sig. in data 30 marzo 2019, e per l'effetto condannare il _1
, in persona del Ministro protempore, a risarcire al sig. RO [...] il differenziale di danno biologico temporaneo e permanente conseguito al _1 ricorrente nella misura che sarà accertata quale differenziale rispetto il risarcimento dell , previa ammissione di CTU atta ad accertare la percentuale del danno patito CP_2 dal ricorrente a seguito dell'infortunio del 30 marzo 2019 ed il differenziale che deve competere al , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla RO data dell'evento sino all'effettivo soddisfo”.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha premesso di essere stato detenuto presso la Casa Circondariale di dal 16 giugno 2018 e di avere svolto, in tale CP_1 periodo, attività lavorativa all'interno del carcere e alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, in qualità di addetto alle pulizie, alla cucina e alla distribuzione dei cibi, avvalendosi di un carrello metallico grande e pesante e lavorando spesso in coppia, senza idonea strumentazione protettiva.
Ha esposto, quindi, che in data 30 marzo 2019, nello svolgimento della mansione con altro detenuto, aveva subito lo schiacciamento della mano sinistra tra il carrello metallico e la parete, riportando dolore e gonfiore, con prognosi di inidoneità all'attività lavorativa di 10 giorni.
Ha dedotto, infine, che l'infortunio non sarebbe stato denunciato e che, persistendo i dolori, si sarebbe sottoposto a plurime visite ortopediche e consulenza medico-legale, che avrebbe diagnosticato postumi biologici permanenti del 11-12%.
Su tali premesse, quindi, in data 6 agosto 2021 egli aveva presentato la denuncia di infortunio all' , al e alla Casa Circondariale di CP_2 RO
2 Cremona, ma ogni pretesa era stata respinta, rendendo necessaria l'instaurazione del presente giudizio.
Si è costituito in giudizio l' Controparte_2
, contestando la sussistenza di postumi permanenti in misura
[...] indennizzabile e chiedendo il rigetto delle domande svolte nei propri confronti, con rassegnazione delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, contrariis rejectis e per i motivi esposti in narrativa:
- Nel merito, rigettare le domande attoree perché infondate e/o non provate.
- Spese come per legge”.
Si è costituito in giudizio il , contestando gli RO avversari addebiti e invocando il concorso colposo del lavoratore, in accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale respingere la domanda proposta da parte attrice in quanto inammissibile, infondata in fatto e diritto e comunque non provata, anche per insussistenza di alcun danno. Con vittoria di spese e onorari”.
Istruita la causa mediante espletamento della prova orale richiesta e della CTU medico-legale sulla persona del ricorrente, all'udienza dell'11 marzo 2025 il Tribunale ha invitato i procuratori alla discussione e, all'esito, ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla legge 133/2008.
*** * ***
1. La ricostruzione dei fatti.
Al fine di esaminare la fondatezza della domanda attorea, appare doverosa una preliminare ricostruzione della vicenda, come emersa all'esito dell'istruttoria.
Ebbene, è innanzitutto pacifico che abbia prestato _1 attività lavorativa alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria dal 1.3.2019 al
29.4.2019 (cfr. memoria , pag. 1), con mansioni di addetto alle pulizie e alla CP_1 cucina: tale circostanza, non contestata, risulta documentalmente anche dal cedolino paga emesso dal Ministero della Giustizia – D.A.P. CC (doc. 1, ricorrente). CP_1
Per quanto specificamente concerne la dinamica del sinistro, poi, l'istruttoria orale ha ampiamente confermato che, in data 30 marzo 2019, il ricorrente aveva subito lo
3 schiacciamento della mano sinistra mentre era intento a svolgere le proprie mansioni di distribuzione del cibo ai detenuti, avvalendosi di un carrello pesante.
Infatti, all'udienza del 21.2.2024 il teste – che pure non ha assistito Tes_1 direttamente all'evento - ha confermato che “il ricorrente ha lavorato in cucina e portava i carrelli con il cibo per i detenuti. I carrelli sono alti circa un metro, in acciaio. … Possono pesare tra
200 e 250 kg, vengono spinti e non alzati. Vanno spinti in due o in tre, da soli non ce la si fa.
Non ho visto quando il ricorrente si è fatto male, ma stavamo nella stessa cella, quindi appena si è fatto male è tornato e mi ha raccontato tutto”. Alla medesima udienza, poi, l'ex assistente capo di polizia penitenziaria ha riferito di essere stato “presente quando il ricorrente Per_1 si è fatto male, ero addetto alla sorveglianza in servizio in cucina. Rientrando dalla distribuzione della colazione, dentro la cucina, il ricorrente si è fatto male al dorso della mano. Sulle pareti ci sono dei paracolpi per il carrello, lui, entrando dalla porta, che è stretta, ha perso il controllo del carrello mentre girava e ha sbattuto contro la parete, rimanendo incastrato con la mano tra la parete e
l'angolo del carrello. Si tratta di un carrello in acciaio, portavivande, lungo circa un metro e mezzo e alto un metro, con tre scomparti per il vitto;
potrà pesare 50 o 60 kg, penso, non l'ho mai pesato.
Andava manovrato da una persona sola. … era il carrello per la distribuzione del vitto, non quello per lo spostamento della spesa”.
Da ultimo, il ricorrente ha anche prodotto la cartella del pronto soccorso del
1.4.2019, da cui risultano sia l'accesso per “trauma minore” sia la diagnosi di “algia e tumefazione locale, non deficit di movimento né v/n periferici acuti in atto”, con prognosi clinica di “10 giorni // Non idoneo all'attività lavorativa S.C. per giorni:10” (doc. 4, ricorrente).
Da quanto precede, pertanto, deve ritenersi pacifica l'origine lavorativa dell'infortunio, che, del resto, non è stata neppure contestata dall' , il quale ha CP_2 fondato il proprio diniego sul diverso profilo dell'insussistenza di postumi indennizzabili: l'esame della domanda relativa all'erogazione di tali tutele, quindi, passa esclusivamente dalla valutazione medico-legale dei postumi, esaminati – per ragioni di unitarietà dell'esposizione - sub par. 4.
*** * ***
2. La responsabilità del datore di lavoro.
Per quanto, invece, concerne le domande svolte nei confronti del , le CP_1 difese svolte dal suddetto convenuto impongono ancora di ribadire, in termini generali, che la previsione dell'art. 2087 c.c. onera il datore dell'osservanza degli
4 obblighi di sicurezza e prevenzione necessari a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore.
In altri termini, chi si avvale dell'opera di un prestatore subordinato è tenuto non solo all'adozione delle cautele codificate, cioè previste dalla normativa antinfortunistica speciale, ma anche di quelle c.d. innominate, ovvero imposte dalla comune esperienza e dalle circostanze del caso concreto e idonee a evitare la verificazione di prevedibili eventi di danno nei confronti del lavoratore.
In ciò, dunque, si coglie l'essenza della responsabilità in commento, che si distingue dalla violazione del generale precetto di neminem laedere in quanto discende dall'inadempimento di vere e proprie obbligazioni di protezione e prevenzione nei confronti della parte debole, le quali originano direttamente dall'instaurazione del rapporto di lavoro;
ne consegue che l'imprenditore risponde dei danni che il dipendente abbia riportato nello svolgimento della prestazione o in attività strettamente correlate alla stessa e che siano state occasionate dall'esecuzione dell'attività lavorativa, sempre che le stesse siano causalmente riconducibili all'inadempimento agli obblighi di sicurezza.
In termini processuali, quindi, la configurabilità di una responsabilità datoriale da inadempimento determina, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte,
l'applicazione del regime probatorio previsto dall'art. 1218 c.c., di talché, da un lato, il lavoratore – creditore dell'obbligazione protezionistica - è tenuto a dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro e la sussistenza ed entità del danno patito, nonché ad allegare il nesso di causa efficiente tra l'espletamento della prestazione e la verificazione dell'evento pregiudizievole, mentre, dall'altro, spetta all'imprenditore provare di avere approntato tutte le misure idonee a evitare l'evento infausto e dimostrare, quindi, che esso sia dipeso da causa a lui oggettivamente o soggettivamente non imputabile (Cfr. Cass. n. 9817/2008 e successive).
In tal senso, del resto, si afferma che l'elemento costitutivo della responsabilità datoriale per inadempimento dell'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 c.c. è la colpa quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore (Cass. n. 6002/2012, n. 14102/2012) e che tale dovere impone l'adozione non solo delle misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, che rappresentano lo standard minimale fissato dal legislatore
5 per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche le altre misure richieste in concreto dalla specificità del rischio, essendo la sicurezza del lavoratore un bene protetto dall'art. 41, comma 2, Cost. (cfr. Cass. n. 15112/2020); pertanto, la prova liberatoria, gravante sul datore, consiste nella dimostrazione di avere adottato tutte le cautele che, benché non dettate dalla legge, siano consigliate dalle conoscenze sperimentali e tecniche o dagli standard di sicurezza normalmente osservati (Cass. n. 33239/2022).
Per tali ragioni, poi, la responsabilità per l'evento infortunistico – che è tale nella misura in cui si manifesta nell'ambito della resa dell'attività lavorativa - non viene esclusa neppure dalla concorrente negligenza del prestatore, essendo preminente, e dirimente, la responsabilità datoriale discendente proprio dall'inadempimento a una specifica obbligazione di formazione, vigilanza e protezione a vantaggio del dipendente.
In questi termini, d'altronde, la Suprema Corte afferma che, perché possa escludersi la responsabilità datoriale, occorre che “il rischio sia stato generato da una condotta che non abbia alcun rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa o che esorbiti del tutto dai limiti di essa, mentre l'eventuale colpa del lavoratore non è idonea ad escludere il nesso causale tra il verificarsi del danno e la responsabilità dell'imprenditore, sul quale grava l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno stesso. (…) Tali principi, enucleati e più che consolidati nella giurisprudenza di questa Corte in tema di infortuni sul lavoro, comportano che deve ritenersi configurabile un concorso colposo della vittima nel solo caso in cui la stessa abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere (Cass. Sez. L, 13/01/2017, n. 798; nello stesso senso, si vedano anche Cass. Sez. L, 13/04/2016 n. 7313, secondo cui il rischio elettivo è solo
"quello che, estraneo e non attinente all'attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del dipendente, che crei ed avalli volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella ad essa inerente"; cfr. inoltre, Cass. Sez. L, 23/07/2012, n. 12779; Cass. Sez.
3, 20/10/2011, n. 21694)” (Cass. n.4980/2023).
*** * ***
3. La responsabilità del . RO
Ricostruita nei termini suddetti la responsabilità datoriale, deve ritenersi che, nel caso di specie, l'addebito mosso nei confronti del RO
sia fondato.
[...]
6 Come già chiarito, infatti, è innanzitutto emerso che l'evento di danno ebbe a verificarsi nello svolgimento dell'attività lavorativa carceraria e nello specifico adempimento delle mansioni affidate al ricorrente.
Inoltre, a fronte dell'allegazione dell'assenza di idonei strumenti di protezione - peraltro confermata dall'istruttoria espletata1 - e della violazione delle prescrizioni generali di cui all'art. 2087 c.c. e degli artt. 18, 70 e 71 del D. Lgs. n. 81/2008 (pag. 6, ricorso), il ha solo genericamente invocato la RO carenza di idonee deduzioni e l'assenza di nocività dell'ambiente lavorativo, nonché il caso fortuito o il rischio elettivo.
Sennonché, quanto al primo elemento, una volta ricostruita la dinamica del sinistro e dimostrato lo schiacciamento dell'arto in assenza di utili presidi protettivi, a causa della mancata predisposizione di idonee misure antinfortunistiche, sarebbe stato onere del datore di lavoro provare di avere correttamente valutato i rischi connessi all'attività di trasporto delle vivande mediante conduzione di un carrello di metallo e di avere predisposto idonee misure – come la fornitura di guanti protettivi - atte a evitare la collisione e lo schiacciamento degli arti nelle operazioni di manovra.
Nulla, tuttavia, è stato argomentato al riguardo, posto che le uniche deduzioni svolte - relative alla fornitura di guanti antitaglio per le attività di cucina, guanti in lattice e stivali antiscivolo – risultano, oltre che generiche, anche chiaramente inidonee a contrastare il pericolo di schiacciamento degli arti nell'attività di trasporto delle vivande con pesanti carrelli metallici 2.
A fronte della pacifica dinamica del sinistro e dell'assoluta pertinenza della condotta con lo svolgimento delle mansioni proprie del lavoro assegnato al detenuto, infine, non può essere utilmente invocato il concorso colposo del danneggiato, non ricorrendo, all'evidenza, gli estremi del rischio elettivo.
*** * ***
4. I postumi dannosi.
7 Tanto chiarito in ordine all'inadempimento datoriale all'obbligazione di sicurezza, ed essendo pacifica la natura lavorativa del sinistro nei confronti dell' , può CP_2 conclusivamente procedersi con la valutazione dei postumi dannosi derivanti dall'infortunio, al fine di verificare le tutele connesse alla verificazione dell'evento per cui è causa.
A tali fini, si è dato corso alla CTU medico-legale, all'esito della quale il consulente nominato, dr. ripercorsa la vicenda clinica del periziato e visitato il Per_2 ricorrente, ha concluso per l'affermazione del nesso causale tra l'evento del 30 marzo
2019 e i pregiudizi lamentati, nei termini di seguito riportati:
“1) Il signor in occasione dell'evento de quo, era impegnato a distribuire vivande. Trattasi Pt_1 di mansione prettamente manuale, eventualmente di fatica.
2) L'azione lesiva è descritta come trauma da schiacciamento della mano sinistra contro un muro, ciò che corrisponde ad azione contusiva. E tale momento appare nella diagnosi di PSO:
“Contusione mano sinistra”. Per altro tale diagnosi è supportata da obiettivazione clinica in completo accordo: “tumefazione locale”.
3) La successiva derivazione causale deve essere informata alle risultanze strumentali raggiunte: radiograficamente non sono emerse lesioni. Unico elemento “insolito” è il reperto “Ridotta la rima articolare radio carpica” datato 01 04 2019. Non è chiara l'origine di tale anomalia, ma un successivo studio radiografico, datato 05 07 2019, refertato in comparativa con quello ora citato (del
01 04 2019), ha escluso evoluzione (“obiettività stazionaria”). Il che depone o per assenza di lesione o di lesione di antica data, ormai stabilizzata. (…) Il che, quindi, depone per assenza di nesso causale con l'evento de quo.
4) Il 22 07 2019 fu obiettivata “mano lievemente edematosa”. Pure questo rientra nella normale evoluzione degli esiti di una contusione, anche se non è dato sapere, nel concreto, l'entità della disfunzione.
5) Esami ecodoppler (05 07 2019) ed elettromiografia (11 09 2019) non repertarono anomalie.
6) E' stata formulata pure diagnosi di “algodistrofia” (03 12 2019). Poco si conosce in clinica della eziologia di tale patologia. E spesso correlata a traumi. Sul punto, dunque il nesso causale è plausibile. Ma normalmente si tratta di lesione transeunte e nel caso di specie non è tata supportata la sua permanenza da alcun esame. (…)
8 7) Rimane da esaminare la “tumefazione dura” annotata il 22 07 2019 e ribadita il 29 05
2020. Chi scrive non la ha obiettivata. Trattasi, dunque, allo stato della documentazione, di lesione transeunte. Ma sul punto, il nesso causale non è di agevole evidenza. Infatti il 29 05 2020 era annotata che la lesione era bilaterale, dunque presente anche in area non attinta dal trauma de quo.
Inoltre, sempre in questa occasione, fu ipotizzata la sindrome di Secretan, che evoca la possibilità di eziologia da autolesionismo.
8) La derivazione causale motivata è dunque: trauma contusivo del 30 03 2019, edema della mano sinistra evoluzione esitata in assenza di postumi documentati” (pag. 3, relazione dr.
. Per_2
Così, limitatamente agli effetti pregiudizievoli senz'altro riconducibili all'evento per cui è causa, il CTU ha quantificato i pregiudizi subiti dal ricorrente affermando che “in assenza di postumi, la permanente incidenza sulla integrità psico fisica è nulla. Il danno biologico temporaneo evolutivo è quantificabile in15 giorni al 75% con altri 20 al 50% ed ulteriori
20 al 25%. Su detta quantificazione concordano i CCTTPP.
In ambito : permanente incidenza nulla, Inabilità Temporanea Assoluta in via di alta CP_2 probabilità pari all'intero periodo di danno biologico temporaneo – evolutivo, 55 giorni
(cinquantacinque) giorni, tenuto conto delle mansioni caratterizzate da alta componente di manualità svolte nell'allora”.
Tali conclusioni meritano di essere condivise, in quanto adeguatamente motivate in punto di fatto, con specifica analisi e richiamo alla documentazione versata in atti,
e scevre da censure immediatamente evidenti, oltre che corroborate dall'assenza di contestazioni da parte dei CCTTPP e dei difensori delle parti. Al riguardo, infatti, non può essere condivisa la diversa prospettazione resa – peraltro, solo all'udienza dell'11 marzo 2025 – dalla difesa attorea, tenuto conto, da un lato, che in ricorso non erano stati precisati i giorni di ITP, pur espressamente domandati, e che, in aggiunta, la richiesta formulata in sede di repliche è stata operata dal difensore senza indicazione specifica delle ragioni tecniche sottese all'individuazione del numero di giorni e della percentuale di invalidità.
Anche sotto tale profilo, pertanto, non si ravvisano idonei motivi per discostarsi dalle conclusioni del CTU, motivate con specifico esame dei postumi temporanei sicuramente riconducibili all'evento per cui è causa.
*** * ***
9
6. La domanda nei confronti dell' . CP_2
Alla luce di quanto sopra, deve essere respinta la domanda avanzata nei confronti dell' , limitata “alla corresponsione della rendita da inabilità permanente nella misura del CP_2
12% o nella percentuale maggiore o minore, ma in ogni caso non inferiore al 6%”. CP_ A tal fine, infatti, occorre considerare che il D.P.R. n. 1124/1965 (c.d. T.U. prevede una prestazione economica legata al grado di inabilità permanente sofferto, erogata nella forma dell'indennizzo per le menomazioni di grado compreso tra il 6%
e il 15%, accertato secondo la c.d. tabella delle menomazioni, e nelle forme della rendita per le invalidità permanenti comprese tra il 16% e il 100%.
Nel caso di specie, tuttavia, la tutela – l'unica richiesta nei confronti dell' - CP_4
è chiaramente esclusa dall'assenza di postumi biologici indennizzabili, avendo il CTU riferito una “incidenza sulla integrità psico fisica … nulla”.
*** * ***
7. Il danno differenziale.
Deve, invece, essere accolta la domanda di risarcimento nei confronti del
, limitatamente al danno complementare. RO
Invero, a fronte dell'assenza di postumi permanenti apprezzabili, anche sotto il profilo marcatamente civilistico, non sussiste, nel caso di specie, alcuna invalidità permanente risarcibile e rilevante in termini strettamente differenziali.
Di contro, merita di essere accolta la richiesta di ristoro del “differenziale di danno biologico temporaneo” - rectius, danno complementare, in quanto totalmente estraneo alla tutela - nella misura individuata dal CTU, e condivisa dai CCTTPP, di 15 CP_2 giorni di ITP al 75%, 20 giorni di ITP al 50% e ulteriori 20 giorni di ITP a 25%.
Pertanto, avuto riguardo all'età del danneggiato al momento dell'infortunio e applicando il punto base di 115,00 - tenuto conto dell'assenza di ulteriori deduzioni e della localizzazione della tumefazione – il risarcimento deve essere liquidato, secondo le condivisibili e incontestate risultanze della CTU, in € 3.018,75 complessivi (di cui €
1.293,75 per 15 giorni di ITP al 75%, € 1.150,00 per 20 giorni di ITP al 50%, €
10 575,00 per 20 giorni di ITP al 25%); tale importo, liquidato in applicazione dei criteri civilistici direttamente alla data della decisione, deve essere maggiorato degli interessi compensativi – nella misura di legge - maturati sulla somma devalutata alla data del sinistro e, quindi, rivalutata anno per anno sino alla data della decisione, nonché degli interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
*** * ***
8. Le spese di lite.
La regolazione delle spese di lite nei rapporti con il RO
segue la soccombenza e, pertanto, il convenuto deve essere condannato
[...]
a rifondere al ricorrente le stesse, liquidate in dispositivo in relazione alla bassa complessità della lite, al suo valore (rapportato al decisum, cfr. Cass. ord. n.
8449/2023) e all'attività processuale concretamente svolta, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
A carico del suddetto resistente devono essere poste, altresì, le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento del 11.3.2025.
La non palese infondatezza della domanda nei confronti dell' , CP_2 originariamente supportata dalla relazione specialistica di parte, giustifica, invece, la compensazione integrale delle spese nei rapporti con tale convenuta.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Vista la complessità della lite, riserva a 60 giorni la motivazione.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione, accertata la responsabilità del nella causazione RO dell'infortunio sul lavoro occorso a in data 30 marzo 2019, _1 condanna il a pagare al ricorrente, a titolo di RO risarcimento del danno, la somma complessiva di € 3.018,75, oltre interessi compensativi nella misura di legge sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata annualmente sino alla data della decisione, e oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
rigetta, nel resto, il ricorso.
11 Condanna il a rifondere al ricorrente le spese RO processuali, che liquida in € 1.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dell'Avv. Marchese;
pone definitivamente a carico del le spese di RO
CTU, liquidate con separato decreto in data odierna;
compensa le spese nei rapporti con l' Controparte_2
.
[...]
Riserva a 60 giorni la motivazione.
Cremona, 11 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Matteo Maria MARCIANTE
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il teste ha affermato che non erano state fornite “altre protezioni quando spingevamo i carrelli: Tes_1 Per_ avevamo solo dei guanti di lattice per consegnare la roba da mangiare e nient'altro”, mentre il teste ha riferito che “Non venivano dati guanti protettivi, ma solo i guanti monouso per la distribuzione del cibo. Non c'erano altri presidi, solo i paracolpi in cucina, che servivano per riparare le mattonelle dai colpi del carrello”. 2 Non è stata né allegata né provata, infatti, la predisposizione di paracolpi in prossimità dei passaggi più stretti né la dotazione di guanti imbottiti idonei ad attutire eventuali impatti o di altre misure in grado di agevolare la conduzione dei carrelli ed evitare sbandamenti. 3 Del resto, in caso di rapporto di lavoro con il detenuto, in relazione all'indennità per inabilità temporanea assoluta – che ha natura patrimoniale e funzione sostitutiva della retribuzione - l' è CP_2 mero ente gestore per conto del . Nella fattispecie concreta, poi, il ricorrente RO non ha neppure dedotto la manc importi né ha formulato specifica domanda in merito, chiedendo all il pagamento dell'indennizzo per danno biologico permanente e al CP_2 CP_1 il risarcimento del danno differenziale biologico temporaneo e permanente.