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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/09/2025, n. 1859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1859 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo all'esito dell'udienza cartolare telematica del 16.9.02 ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al numero 3438/2024 R.G.
TRA
rappresentata e difesa per mandato in atti Parte_1
dall'avv.to Alfonso Di Vuolo;
RICORRENTE
E
Controparte_1
– in persona del legale rappresentante pro tempore -
[...]
rappresentato e difeso come in atti,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7.6.2024 la ricorrente in epigrafe – premesso l'infruttuoso espletamento dell'iter amministrativo per ottenere l'indennità di accompagnamento– deduceva di aver proposto accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento del relativo requisito sanitario.
Facendo seguito al dissenso manifestato, contestava le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria, che ha negato la sussistenza del requisito sanitario.
Concludeva chiedendo la condanna dell'Istituto al pagamento delle provvidenze richieste dalla domanda amministrativa o dalla
1 diversa data che dovesse risultare in corso di causa oltre accessori di legge e spese vinte.
L' , costituitosi eccepisce la improcedibilità ed CP_1
inammissibilità della domanda e ne chiede il rigetto .
In corso di causa veniva disposta la riunione al presente fascicolo di quello relativo alla fase di ATPO.
Preliminarmente va dato atto della conclusione del procedimento sommario e ne va disposta l'archiviazione degli atti.
La domanda è fondata nei limiti della motivazione che segue .
Secondo noti principi, la disposizione di cui all'art. 149 disp. att.
c.p.c., nel prevedere che nelle controversie in materia di invalidità pensionabile debbano essere valutati anche gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, costituisce espressione di un principio generale di economia processuale, valido anche per le prestazioni assistenziali, e trova pertanto applicazione per tutto il corso del processo di merito, imponendo al giudice di prendere in considerazione, ai fini del riconoscimento della provvidenza richiesta, la sussistenza del requisito medico legale previsto dalla legge, anche se sopravvenuto in un momento successivo alla proposizione della domanda, costituendo il requisito stesso una condizione dell'azione, come tale valutabile anche ove intervenuto nel corso del giudizio (Cass. 2 dicembre 2002, n. 17078; Cass., 12 dicembre 2003, n. 19005)
Nel nuovo procedimento previsto dall'art. 445 bis c.p.c. l'art. 149 disp. att. c.p.c. trova dunque applicazione anche con riferimento al giudizio di merito fino alla sua conclusione.
2 La TU DO.SS , nominata in fase di Persona_1
opposizione, alla luce della documentazione medica proDOa nella presente fase, ha concluso che la ricorrente possiede il requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 7.3.02 .
Le suddette conclusioni vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto coerenti con l'esame obiettivo, con gli accertamenti espletati e con la diagnosi espletata.
Pertanto, deve essere riconosciuto sussistente in capo all'istante il requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 7.3.02 .
Va invece dichiarata inammissibile la domanda di condanna ai ratei .
L'inammissibilità di un accertamento dei requisiti socio economici si giustifica dovendo ritenersi estranea al giudizio di opposizione l'indagine sulla sussistenza dei predetti requisiti.
Infatti l'ultima parte del 5° c. dell'art. 445 bis precisa che gli Enti previdenziali “subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti prevista dalla normativa vigente” provvedono al pagamento delle prestazioni entro 120 giorni.
E poiché il ricorso introduttivo del giudizio di cui all'ultimo comma del citato articolo è proposto da colui che “abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente …..” e deve contenere, specificamente, a pena di inammissibilità “i motivi della contestazione” che non possono che riguardare le valutazioni sanitarie (le uniche oggetto dell'ATP) è evidente come rimangono estranei al ricorso i requisiti di erogazione della prestazione.
3 L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
Vanno invece poste a carico dell' le spese delle consulenze CP_1
tecniche espletate, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite: dichiara concluso il procedimento di atp n. r.g 4996/2022 e dispone l'archiviazione degli atti dichiara che possiede il requisito sanitario Parte_1
relativo all'indennità di accompagnamento a decorrere dal
7.3.02; dichiara interamente compensate le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell le spese della CP_1
consulenza tecnica per entrambe le fasi di giudizio, liquidate come da separato decreto.
Torre Annunziata , 19.09.02 IL GIUDICE
Antonella Paparo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo all'esito dell'udienza cartolare telematica del 16.9.02 ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al numero 3438/2024 R.G.
TRA
rappresentata e difesa per mandato in atti Parte_1
dall'avv.to Alfonso Di Vuolo;
RICORRENTE
E
Controparte_1
– in persona del legale rappresentante pro tempore -
[...]
rappresentato e difeso come in atti,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7.6.2024 la ricorrente in epigrafe – premesso l'infruttuoso espletamento dell'iter amministrativo per ottenere l'indennità di accompagnamento– deduceva di aver proposto accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento del relativo requisito sanitario.
Facendo seguito al dissenso manifestato, contestava le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria, che ha negato la sussistenza del requisito sanitario.
Concludeva chiedendo la condanna dell'Istituto al pagamento delle provvidenze richieste dalla domanda amministrativa o dalla
1 diversa data che dovesse risultare in corso di causa oltre accessori di legge e spese vinte.
L' , costituitosi eccepisce la improcedibilità ed CP_1
inammissibilità della domanda e ne chiede il rigetto .
In corso di causa veniva disposta la riunione al presente fascicolo di quello relativo alla fase di ATPO.
Preliminarmente va dato atto della conclusione del procedimento sommario e ne va disposta l'archiviazione degli atti.
La domanda è fondata nei limiti della motivazione che segue .
Secondo noti principi, la disposizione di cui all'art. 149 disp. att.
c.p.c., nel prevedere che nelle controversie in materia di invalidità pensionabile debbano essere valutati anche gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, costituisce espressione di un principio generale di economia processuale, valido anche per le prestazioni assistenziali, e trova pertanto applicazione per tutto il corso del processo di merito, imponendo al giudice di prendere in considerazione, ai fini del riconoscimento della provvidenza richiesta, la sussistenza del requisito medico legale previsto dalla legge, anche se sopravvenuto in un momento successivo alla proposizione della domanda, costituendo il requisito stesso una condizione dell'azione, come tale valutabile anche ove intervenuto nel corso del giudizio (Cass. 2 dicembre 2002, n. 17078; Cass., 12 dicembre 2003, n. 19005)
Nel nuovo procedimento previsto dall'art. 445 bis c.p.c. l'art. 149 disp. att. c.p.c. trova dunque applicazione anche con riferimento al giudizio di merito fino alla sua conclusione.
2 La TU DO.SS , nominata in fase di Persona_1
opposizione, alla luce della documentazione medica proDOa nella presente fase, ha concluso che la ricorrente possiede il requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 7.3.02 .
Le suddette conclusioni vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto coerenti con l'esame obiettivo, con gli accertamenti espletati e con la diagnosi espletata.
Pertanto, deve essere riconosciuto sussistente in capo all'istante il requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 7.3.02 .
Va invece dichiarata inammissibile la domanda di condanna ai ratei .
L'inammissibilità di un accertamento dei requisiti socio economici si giustifica dovendo ritenersi estranea al giudizio di opposizione l'indagine sulla sussistenza dei predetti requisiti.
Infatti l'ultima parte del 5° c. dell'art. 445 bis precisa che gli Enti previdenziali “subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti prevista dalla normativa vigente” provvedono al pagamento delle prestazioni entro 120 giorni.
E poiché il ricorso introduttivo del giudizio di cui all'ultimo comma del citato articolo è proposto da colui che “abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente …..” e deve contenere, specificamente, a pena di inammissibilità “i motivi della contestazione” che non possono che riguardare le valutazioni sanitarie (le uniche oggetto dell'ATP) è evidente come rimangono estranei al ricorso i requisiti di erogazione della prestazione.
3 L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
Vanno invece poste a carico dell' le spese delle consulenze CP_1
tecniche espletate, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite: dichiara concluso il procedimento di atp n. r.g 4996/2022 e dispone l'archiviazione degli atti dichiara che possiede il requisito sanitario Parte_1
relativo all'indennità di accompagnamento a decorrere dal
7.3.02; dichiara interamente compensate le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell le spese della CP_1
consulenza tecnica per entrambe le fasi di giudizio, liquidate come da separato decreto.
Torre Annunziata , 19.09.02 IL GIUDICE
Antonella Paparo
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