CA
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 11/02/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1236/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Antonella Allegra Presidente Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 1236/2024 promosso da
, nato il [...] in [...] - C.F. residente in Parte_1 C.F._1
NO RD (FE), in via Cento n. 149, rappresentato e difeso dagli Avv.ti NA Rossini del
Foro di RR (pec ) e Irene Finardi del Foro di Bologna (pec Email_1
, elettivamente domiciliato presso il difensore NA Rossini con Email_2
studio sito in Via Voltapaletto n. 15, RR (FE)
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] – C.F. , Controparte_1 C.F._2
residente in [...]del Reno (FE) – Loc. Mirabello -, in Corso Italia n. 223, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Massellani del Foro di RR (pec
) elettivamente domiciliata presso il predetto difensore, Email_3
con studio sito in Contrada della Rosa n. 48, RR (FE)
APPELLATA
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE pagina 1 di 14 IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 556/2024 di cui al n. rg. 523/2022 del Tribunale di
RR, emessa in data 29/5/2024 e depositata in cancelleria in data 30/5/2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Su ricorso proposto da l Tribunale di RR, avendo già con sentenza Controparte_1
parziale n. 588/2022 emessa in data 5.9.2022 e pubblicata in data 6/9/2022 pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 14.9.2008, con la sentenza n. 556/2024 deliberata il 25 maggio 2024 e pubblicata il 30 maggio 2024, ha regolato le condizioni di divorzio riconoscendo alla ricorrente un assegno divorzile di euro 200,00 mensili ed ha disposto l'affidamento condiviso della minore NA con collocamento prevalente presso la madre e l'assegnazione della casa familiare alla medesima, regolando i tempi di permanenza della minore presso il padre. Inoltre, ha posto a carico del il contributo di mantenimento straordinario della figlia nella misura del Pt_1
50%, nonché condannato il medesimo a rifondere alla le spese di lite liquidate in euro CP_1
3.900,00 per compensi ed euro 98,00 per spese, oltre accessori di legge.
A sostegno della propria decisione il Tribunale ha fondato l'affidamento condiviso sulla richiesta congiunta delle parti, respingendo la richiesta di assegnazione dell'abitazione coniugale al padre, in quanto non collocatario della minore.
Quanto alle modalità di frequentazione padre-figlia il Giudice ha respinto la soluzione prospettata dalla ricorrente, trattandosi di un regime che avrebbe privato la regolarità della frequentazione paterna ed ha reputato rispondente alle esigenze della minore disporre che il padre, durante la settimana possa tenere con sé la figlia per un giorno - il mercoledì -, in difetto d'accordo, dall'uscita da scuola (o dalle 16.30) al mattino successivo e, nel fine settimana, a settimane alterne, dal venerdì dopo la scuola al lunedì mattina. Sugli aspetti economici e, in primo luogo, quanto all'assegno di mantenimento a carico del padre in favore della figlia, ha respinto la domanda della ricorrente, ritenendo sufficiente al mantenimento della minore quanto dalla stessa percepito ( euro 135,00 per assegno unico, euro 200,00 quale assegno personale, oltre ad euro 1069,00 a titolo di pensione di invalidità ed euro 350 a titolo di assegno di cura in quanto la minore è persona con disabilità) con obbligo del padre di contribuire al mantenimento straordinario nella misura del 50%.
Quanto all'assegno divorzile, ha ritenuto che nel caso di specie sussistessero i presupposti per porre a carico del l'assegno divorzile in favore della ex moglie, tanto sotto il profilo assistenziale Pt_1
che perequativo e compensativo, a tal fine valorizzando il divario economico tra le parti e l'impossibilità oggettiva per la ricorrente di trovare un'occupazione lavorativa in ragione della grave situazione di salute della figlia minore.
Da ultimo, tenuto conto della prevalente soccombenza, ha posto a carico del le spese di lite. Pt_1
pagina 2 di 14 2 – Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con ricorso depositato in Parte_1
data 1.8.2024 contestando l'assegnazione della casa familiare in favore della ricorrente, la disposta modalità di frequentazione padre – figlia, la spettanza dell'assegno divorzile in capo all'TA e la disciplina delle spese di lite, per i seguenti motivi:
- vizio di ultrapetizione con riguardo all'assegnazione della casa familiare ed erronea valutazione delle circostanze di fatto sul punto. Parte appellante ha dedotto che nel corso del giudizio di primo grado nessuna delle parti ha richiesto l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale, tenuto altresì conto che sin dall'epoca della separazione avvenuta nel 2017 la unitamente alla minore, CP_1 si è trasferita in un altro immobile e la di lei quota dell'immobile coniugale è stata acquistata dal
[...]
, con accollo esclusivo del mutuo, giusta accordo di separazione già agli atti. Per l'effetto, Pt_1 difettando i presupposti per l'assegnazione della casa familiare, ha invocato la riforma della sentenza gravata;
- erroneità della sentenza in punto di modalità di frequentazione paterna della minore ed omessa valutazione delle circostanze emerse in sede istruttoria: la calendarizzazione disposta dal Tribunale sarebbe insuscettibile di concreta applicazione in ragione degli orari di lavoro del , come Pt_1 comprovati dall'escussione del teste (il datore di lavoro ha indicato gli orari e turni lavorativi del
[...]
medesimo, dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle 18.30, nonché le mansioni svolte, tra Pt_1
cui le trasferte in altre località) che renderebbero impossibile il rispetto del calendario stabilito in sentenza.
Per l'effetto ha insistito per l'accoglimento delle domande sul punto svolte in primo grado, con l'adozione del seguente regime, già peraltro adottato da tempo: nel fine settimana, a settimane alterne, dal venerdì alle ore 19,00 al lunedì mattina, allorquando accompagnerà la figlia a scuola;
nel corso della settimana in cui la minore trascorre il fine settimana con la madre, il mercoledì dalle ore 16,30 fino al mattino successivo, allorquando accompagnerà la figlia a scuola;
nel corso della settimana in cui la minore trascorre il fine settimana con il padre, il mercoledì dalle ore 19,00 fino al mattino successivo, allorquando accompagnerà la figlia a scuola;
- erronea statuizione in punto di debenza dell'assegno divorzile in favore della ex moglie. L'appellante ha ribadito l'insussistenza dei presupposti dell'assegno divorzile, con riguardo alla funzione assistenziale, perequativa e compensativa dell'assegno predetto, tenuto conto dell'invariata situazione economica vantata dall'TA rispetto al giudizio di separazione ove entrambi i coniugi hanno dato atto di essere economicamente autonomi, oltre che del mancato assolvimento dell'onere probatorio in punto di ricerca di stabile impiego lavorativo, dell'aumento della misura dei sussidi di cui oggi beneficia la figlia, del reddito di cittadinanza percepito dall'TA sino a gennaio 2021, del canone pagina 3 di 14 di locazione di soli euro 202,60 rispetto a quanto dalla medesima dichiarato (euro 350,00), dell'assenza di disparità della situazione economico-patrimoniale e dell'omessa valutazione della circostanza fattuale per cui parte TA intrattiene da tempo una stabile relazione;
- erronea statuizione in punto di spese di lite per aver il Tribunale erroneamente ritenuto la propria soccombenza prevalente. Parte appellante ha dedotto che l'unica domanda rigettata attiene al riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della la quale di contro è risultata CP_1
soccombente rispetto alla richiesta di un contributo di mantenimento ordinario per la figlia, alla domanda di riconoscimento del 100% dell'assegno unico INPS ed alla domanda di inserimento tra le spese straordinarie di voci non previste dal protocollo, richieste tutte respinte dal Tribunale. ha quindi chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e, nel Parte_1
merito, in riforma della sentenza gravata, la riforma del capo della sentenza relativo all'assegnazione della casa familiare, oltre che con riguardo ai tempi di frequentazione paterna della minore, della debenza dell'assegno di divorzile e della condanna del alla rifusione delle spese di lite di Pt_1
primo grado, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
2.1 - Si è costituita l'TA , contestando l'appello, chiedendone il Controparte_1
rigetto e spiegando appello incidentale.
Quanto all'eccepita assegnazione a suo favore della casa familiare, l'TA ha evidenziato che il
[...]
sia in seno alla comparsa di costituzione, che nella memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. n. 1, Pt_1
aveva chiesto l'assegnazione della casa coniugale, abbandonando poi in sede di precisazione delle conclusioni detta domanda.
Inoltre, ha lamentato che il Tribunale, assegnandole la casa familiare, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. escludendo la previsione di un contributo al mantenimento ordinario della figlia a carico del padre, ha ritenuto evidentemente di disporre l'assegnazione della casa familiare come modalità di adempimento dell'obbligazione di mantenimento della prole. Ella ha però evidenziato che le condizioni insalubri dell'appartamento condotto in locazione e la difficoltà di reperire un altro alloggio adeguato ad un canone accessibile, l'assegnazione della casa familiare è di primaria importanza per la minore e ha chiesto la conferma sul punto delle statuizioni del Giudice di prime cure.
Quanto all'eccepita erroneità del calendario di frequentazione padre-figlia, parte TA ha dedotto che l'appellante non versa in una situazione di impossibilità oggettiva di frequentazione della minore, ma le circostanze rappresentate dipendono da un'autonoma scelta dell'appellante di prediligere il lavoro alle esigenze di cura della figlia, circostanza comprovata dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale del 25.10.2023 ove ha dichiarato di non aver mai chiesto di usufruire dei permessi ex L. 104/1992. Inoltre, ha rappresentato che il medesimo non sta ottemperando a quanto pagina 4 di 14 statuito in sentenza dal momento che si reca a prendere la minore il mercoledì dalle 19,00 anziché dalle
16,30 e nel weekend di sua spettanza si reca a prendere la figlia alle 19,00 anziché alle 16,30.
Quanto all'asserita non spettanza dell'assegno divorzile a favore dell'TA, ha insistito per la conferma delle statuizioni rese dal Giudice di prime cure. Quanto alla funzione perequativa ha evidenziato che erroneamente controparte sostiene che le parti abbiano la medesima capacità economico-patrimoniale atteso che le erogazioni di cui beneficia la figlia disabile (pensione di invalidità ed assegni di cura) sono destinate a far fronte alle esigenze di cura della medesima e non ad accrescere la situazione reddituale. Parimenti in alcun errore sarebbe incorso il Tribunale con riguardo alla sussistenza della funzione assistenziale dell'assegno, destinato a supplire alle carenze di strumenti che assicurino all'ex coniuge debole un'assistenza dignitosa in presenza di una evidente non autosufficienza economica propria. Da ultimo, quanto alla funzione compensativa, attesa la significativa sproporzione economica dovuta alle scelte condivise in costanza di matrimonio che hanno visto l'TA impegnata a tempo pieno nella cura della figlia ed impossibilitata nello svolgere, dalla nascita della minore, attività lavorativa e l'appellante dedicarsi a tempo pieno al lavoro, con contratto a tempo indeterminato, ha insistito per la conferma di quanto statuito in primo grado.
L'TA ha infine eccepito che la propria attuale relazione sentimentale non ha alcuna incidenza sulla spettanza dell'assegno divorzile, tanto più che nessun contributo di natura economica è offerto dall'attuale compagno, né il medesimo supporta la gestione quotidiana del nucleo, non convivendo e risiedendo in una città differente (Roma).
In punto di spese la difesa ha evidenziato la correttezza della condanna di controparte CP_1
stante la prevalente sccombenza di parte appellante, avuto riguardo alla domanda di assegno divorzile, nonché alle modalità di frequentazione paterna della figlia ed alla regolamentazione delle spese straordinarie che, rispetto al protocollo in uso presso il Tribunale di RR, risultano integrate con le richieste formulate dalla difesa dell'TA.
Avuto riguardo all'istanza di sospensione la ha insistito per il rigetto, evidenziando CP_1
l'insussistenza del periculum in mora e del fumus boni iuris.
Parte appellante ha a sua volta spiegato appello incidentale con riguardo al capo della sentenza attinente alle disposte modalità di frequentazione padre – figlia, nonché alla mancata previsione di un contributo di mantenimento ordinario della minore a carico del padre.
Quanto al primo motivo ha censurato la sentenza per aver il Tribunale ritenuto squilibrata e rigettata la richiesta per cui il giorno di spettanza del padre non fosse infrasettimanale, ma accorpato al fine settimana di sua spettanza, dunque a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola fino al martedì mattina con accompagnamento a scuola o a casa della madre, nonché la giornata del lunedì
pagina 5 di 14 fino alla mattina successiva nelle restanti settimane, contestando l'interpretazione della sua richiesta da parte del giudice di prime cure, perché in ogni caso la minore sarebbe stata con il padre in maniera costante e adeguatamente.
Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la pensione INPS di disabilità della minore e l'assegno di cura, unitamente al 50% dell'assegno unico e dell'assegno personale a suo favore, siano sufficienti per provvedere al mantenimento della stessa, trattandosi di erogazioni assistenziali che non esentano l'appellante principale dal contribuire al mantenimento ordinario della minore. Per l'effetto ha ribadito la richiesta di euro 350,00 mensili, chiedendo a sua volta sul punto la riforma della sentenza gravata.
2.3- Il Procuratore Generale, benchè notiziato ritualmente della pendenza dell'appello, non ha ritenuto di rassegnare conclusioni.
All'udienza del 16/01/2025 i difensori hanno insistito nelle rispettive istanze e conclusioni il procuratore di parte appellante è stato autorizzato a depositare la dichiarazione fiscale aggiornata
(730/2024)
La Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che i tempi stretti di trattazione del procedimento assorbono la trattazione della richiesta di sospensiva, ritiene la Corte che le statuizioni contenute nella sentenza impugnata non sono integralmente condivisibili e vanno pertanto in buona parte riformate.
3- Va in primo luogo accolto il motivo d'appello relativo all'erronea assegnazione della casa familiare.
E' vero infatti che la stessa TA ammette che si è trattato di una decisione officiosa, affermando che il Tribunale, pur in assenza di una specifica domanda di parte assegnataria, e nell'esercizio del potere di assumere provvedimenti nell'interesse morale e materiale della prole ex art. 337 ter c.c., tramite l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra avrebbe inteso risolvere la questione CP_1
abitativa della figlia minorenne.
Non nega l'TA di essersi allontanata dalla dimora familaire già dall'epoca della separazione, in forza di uno specifico accordo e di essersi trasferita altrove insieme alla figlia e tuttavia oggi lamenta l'inadeguatezza dell'alloggio in cui vive con la figlia, perché insalubre e rappresenta la sua difficoltà a far fronte alle spese di canone necessarie per un'abitazione dignitosa, concludendo che quella dell'assegnazione della casa familiare a sé è l'unica soluzione per garantire tale diritto alla figlia, tenuto conto delle peculiari gravissime condizioni in cui si trova la ragazzina.
Tanto premesso, si rammenta che è senz'altro vero che l'istituto dell'assegnazione della casa familiare pagina 6 di 14 di cui all'art. 337 sexies c.c. è finalizzato a tutelare i figli minorenni o non economicamente autosufficienti, ma ciò è costantemente inteso dalla giurisprudenza nel senso che in tal modo si attua la permanenza, senza soluzione di continuità, nella dimora che al momento della separazione dei genitori costituiva il luogo in cui risiedeva la famiglia unita, in maniera da garantire loro la permanenza nel medesimo habitat familiare nel caso di crisi fra i genitori e cessazione della convivenza.
Diversamente, il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare.
Nel caso di specie non vi è dubbio che si verifichino le circostanze da ultimo descritte, per quanto sopra detto, poichè è pacifico che madre e figlia si sono allontanate da diversi anni dalla dimora familiare e la minore non conserva quindi più alcun legame con tale alloggio: non sussistono quini i presupposti dell'istituto, come sopra detto finalizzato a garantire alla prole la permanenza effettiva nell'ambiente, delle consuetudini e delle frequentazioni quotidiane in cui si esprime e si articola la vita familiare e che non può essere sovvertito disponendo forzosamente, a distanza di anni, il rilascio dell'immobile da parte del neppure per consentirvi il rientro di madre e figlia. Pt_1
Ciò non toglie che debba essere comunque garantito alla figlia minore NA, il diritto a vivere in un ambiente adeguato, salubre e decoroso, garantendo alla madre collocataria un contributo adeguato per il mantenimento della figlia, e con esso, oltre al vitto, all'abbigliamento e a ogni altra quotidiana esigenza, anche l'alloggio.
4 - A tal fine vanno esaminate innanzitutto le rispettive impugnazioni (principale e incidentale) aventi ad oggetto i tempi di frequentazione padre – figlia, prima di passare propriamente alla determinazione del contributo al mantenimento, poichè, com'è noto, l'entità del contributo al mantenimento attuale va determinata secondo i parametri di cui all'art 337 ter c.c sulla base dei redditi dei genitori , delle esigenze attuali dei figli, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza, dei termini di permanenza di entrambi i genitori nonché dei compiti anche domestici dei genitori.
Sotto il primo profilo ritiene la Corte che, ferma la collocazione della minore presso la madre, tenuto conto delle gravi condizioni di NA 1 debba essere tutelata più che mai la sua serenità e non debbano pagina 7 di 14 essere intensificati gli spostamenti, né prolungata l'alternanza (essendo tutelante per la minore non allontanarsi per troppo tempo dalla sua abitazione abituale) ma favorita una stabile routine che non venga interrotta a causa di impedimenti per esigenze lavorative, che l'appellante ha dimostrato di avere a causa del lavoro svolto (v teste , anche se è interesse della figlia e del padre stesso (che ha Tes_1
contestato la proposta di frequentazione avversaria che lo lascerebbe per un'intera settimana senza incontrare la figlia) che gli incontri non siano neppure troppo diradati. Ciò detto, è evidentemente necessario che la regolamentazione che si viene a disporre tenendo conto delle esigenze lavorative del impone che egli si occupi effettivamente della minore con regolarità e senza contestazioni e Pt_1
cambiamenti, all'occorrenza avvalendosi dei necessari supporti.
Appare in tal senso adeguata la previsione contenuta in sentenza secondo cui il padre terrà con sé la ragazzina a fine settimana alterni, dall'uscita da scuola del venerdì fino al lunedì mattina, mentre va previsto che egli tenga inoltre con sé NA fin dall'uscita da scuola, nel corso della settimana, nel giorno di mercoledì solo nella settimana che si conclude con il fine settimana di spettanza materno, come da dispositivo, e nell'altra settimana la tenga con sé dalle 19,00. In tal modo il padre dovrà occuparsi della figlia per un pomeriggio alla settimana (a mercoledì e venerdì alterni), salvo diverso accordo quanto al giorno individuato (soltanto se necessario e purchè tale accordo sia preso preventivamente e nel rispetto della serenità della minore).
5 - Venendo quindi al mantenimento della figlia, preliminarmente è appena il caso di rammentare che entrambi i genitori concorrono all'obbligo di mantenimento della prole, in base al combinato disposto degli artt 316 bis c.c e 337 ter IV co c.c, e che l'obbligazione al mantenimento consiste in un dovere di natura patrimoniale da intendersi in senso ampio, tanto da ricomprendere non solo i bisogni alimentari e di alloggio, bensì quanto necessario per la cura, l'assistenza morale e materiale.
Come si è detto, i parametri sono quelli di cui all'art. 337 ter c.c (i redditi dei genitori, le esigenze attuali dei figli, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza, i termini di permanenza di entrambi i genitori nonché dei compiti anche domestici dei genitori).
Prendendo le mosse dalle condizioni economico reddituali dei genitori, si osserva che mentre la madre si dedica a tempo pieno alla figlia e – in considerazione delle patologie da cui NA è affetta - non pare potersi dubitare dell'effettività dell'impedimento a reperire un'occupazione a causa della necessità di accudire la figlia, il padre svolge un lavoro dipendente che secondo il Tribunale gli assicura una retribuzione di € 1450 mensili con la precisazione che egli ha incamerato circa 87.000 euro dalla
pagina 8 di 14 vendita dell'abitazione attigua all'ex dimora coniugale. E' gravato da una rata di mutuo di € 620 e da una rata di € 143 per un finanziamento. (pag 5 sentenza impugnata).
Attualmente i redditi del De sono aumentati, per quanto emerge dalla dichiarazione fiscale Pt_1 aggiornata (Mod 730/2024, prodotta all'udienza del 16 gennaio 2025), dalla quale si evince un reddito medio di circa 1.870 euro mensili per dodici mensilità (reddito complessivo di 24.202 euro, detratte l'imposta netta di 1.228 e l'addizionale comunale e regionale, diviso per dodici mensilità).
Egli è proprietario della ex casa familiare in cui vive e per la quale è appunto gravato di un mutuo, il cui rateo mensile è indicato in 620,00, mentre il finanziamento menzionato in sentenza è ormai venuto meno (sono scadutele 20 rate a decorrere dal 2 agosto 2020; anche i finanziamenti di cui si parla nell'atto di appello, pag 17, sono orami scaduti.
Egli dispone quindi di 1.250 euro mensili al netto del mutuo.
Vero è che la madre dispone degli emolumenti percepiti da NA a titolo di pensione, assegno di cura, e assegno personale, oltre che di assegno unico, per circa1750 euro mensili variabili e comunque non inferiori a 1.500 euro mensili (come dichiarato all'udienza).
Il godimento di tali importi non esclude però il dovere paterno di contribuire al mantenimento della figlia.
Al riguardo, la Suprema Corte ha ritenuto erroneo l'assunto che l'indennità di accompagnamento, pur non contribuendo a formare il reddito del percipiente, costituisce una “risorsa economica” di cui necessariamente si deve tenere conto nella determinazione del contributo al mantenimento a carico del genitore, i particolare rilevando che la gestione ordinaria di un figlio portatore di una inabilità del
100% è molto più complessa anche sotto il profilo dell'accudimento e del soddisfacimento delle esigenze ordinarie del minore, e che la provvidenza assistenziale erogata dall'INPS è finalizzata a coprire le cure e le prestazioni riabilitative di cui il bambino necessita. La indennità di accompagnamento è infatti finalizzata a fare fronte alla situazione di invalidità e all'incapacità del beneficiato di provvedere da solo gli atti della vita quotidiana e non è diretta ad aumentare il reddito del percipiente (Cass. 14/12/2022, n.36565; (Cass. 19/11/2021 n. 35709). Pertanto, non è una risorsa economica della quale si debba tenere conto in punto di determinazione dell'assegno di mantenimento ma è semplicemente una misura assistenziale pubblica diretta pareggiare o quantomeno a diminuire
l'incidenza dei maggiori costi che comporta la patologia per la persona diminuita e per il familiare che se ne prende cura. Il contributo al mantenimento è invece diretto a fare fronte alle ordinarie e straordinarie esigenze del figlio in esse comprese quelle abitative, scolastiche, sportive, sanitarie, sociale, della opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere
a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a
pagina 9 di 14 quello economico e sociale della famiglia (ex multis: Cass. n. 4145 del 10/02/2023; Cass. n. 16739 del
06/08/2020; Cass. n. 3974 del 19/03/2002). Con la indennità di accompagnamento e le altre provvidenze in favore di invalidi, lo Stato si fa carico non già dei doveri genitoriali, ma della condizione di specifico svantaggio che riguarda la persona (e di conseguenza il caregiver) in attuazione dei doveri di solidarietà propri del nostro sistema costituzionale, che persegue la uguaglianza sostanziale dei consociati, tramite interventi positivi in favore dei soggetti svantaggiati, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona (artt. 2 e 3 Cost.). Anche
a voler considerare che l'indennità di accompagnamento compensi interamente la condizione di particolare svantaggio data dalla invalidità, e quindi riporti l'assetto familiare in condizioni di equilibrio e di parità rispetto alla condizione delle famiglie non colpite dalla condizione patologica di uno dei suoi componenti, resta comunque il dovere di fare fronte a quelle che sono le comuni e correnti esigenze di vita del figlio, in proporzione ai redditi ed alle sostanze di cui ciascuno dispone, secondo le regole che riguardano la genitorialità (artt. 147 e 337 ter c.c.). Diversamente ragionando si dovrebbe dire che, se i figli minori godono di buona salute e sono in grado di provvedere agli atti di vita quotidiana, il genitore non è tenuto a mantenerli ovvero è tenuto al più a versare un contributo simbolico...
“In sintesi, la circostanza che un minore benefici, in ragione della patologia da cui è affetto, di pensione di invalidità ovvero di indennità di accompagnamento non comporta il venir meno del diritto del genitore convivente a percepire il mantenimento da parte dell'altro genitore, in proporzione ai redditi di quest'ultimo, al fine di fare fronte alle esigenze organizzazione domestica e di cura, educazione e istruzione del minore, tenuto conto della finalità meramente assistenziale delle suddette provvidenze, le quali non escludono l'obbligo di mantenimento da parte del genitore, direttamente derivante dagli art. 147 e 337 ter c.c..” (Cass. 10423/2023)
*
Tanto premesso, vanno applicati i restanti parametri di ci all'art. 337 ter, 2° co c.c., dovendosi tener conto in particolare dei tempi di permanenza della ragazzina (trascorsi per la maggior parte presso la madre, a maggior ragione considerato il fatto che al padre viene riconosciuta, su sua richiesta, una ridotta presenza solo per un pomeriggio a settimana, oltre ai fine settimana e ai pernottamenti) e dei compiti domestici assolti per grande maggioranza dalla madre stessa, non senza considerare che alle peculiari esigenze derivanti dalla disabilità (presidi, compensi per l'eventuale personale di supporto, attrezzature..), come sopra detto, si fa fronte con le provvidenze pubbliche.
Considerata, infine, la necessità di provvedere al pagamento del canone di un'abitazione da parte della madre collocataria (poichè la minore non vive in un'abitazione di proprietà dei genitori e tanto meno pagina 10 di 14 nella casa familiare, la cui assegnazione l'appellante ha impugnato), e pur tenuto conto del fatto che l'appellante principale dovrà corrispondere un assegno divorzile spettante alla ex moglie, appare congruo un importo di 300,00 euro mensili – quale contributo alle necessità di mantenimento comprensive dell'alloggio e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo dalla domanda di primo grado del 4 marzo 2022 - oltre al 50% delle spese straordinarie come da sentenza impugnata.
6- Va invece senz'altro condiviso e confermato quanto ritenuto dal Tribunale in punto di assegno divorzile.
In proposito va premesso che la diversa natura dell'assegno in questa sede rispetto a quella dell'assegno di mantenimento in sede di separazione (finalizzato, com'è noto, al mantenimento del medesimo tenore di vita del coniuge beneficiario, rispetto a quello avuto in costanza di matrimonio) rende priva di rilevanza la circostanza che nel caso di specie le parti non avessero concordato all'epoca della separazione un assegno di mantenimento, appunto, in favore della moglie.
E' appena il caso di rammentare che, com'è noto, con la sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della
Cassazione si sono discostate dal precedente consolidato orientamento ancorato all'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante l'assegno divorzile, da intendersi quale insufficienza degli stessi a consentire un tenore di vita mantenuto in costanza di matrimonio, come pure hanno preso le distanze dall'orientamento espresso dalla prima sezione nella sentenza n. 11504 del 2017, che sembrava aver individuato in via esclusiva nel parametro dell'autosufficienza economica il presupposto della spettanza o meno dell'assegno.
La Suprema Corte, prendendo le mosse dal principio costituzionale di pari dignità dei coniugi e della solidarietà e autoresponsabilità che caratterizzano la società familiare, ha valorizzato la funzione equilibratrice e perequativa dell'assegno di divorzio, con la precisazione che il giudizio volto al suo riconoscimento impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte dell'art 5 sesto comma della legge sul divorzio i suoi vari indicatori.
Emerge quindi l'attribuzione all'assegno divorzile di una natura assistenziale, compensativa e risarcitoria con la quale particolare rilievo è dato al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali e future e all'età dell'avente diritto.
Mira, dunque, il nuovo orientamento a “premiare” il contributo fornito alla conduzione del ménage familiare allorquando sia stato il frutto di decisioni prese in comune dai coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale alla luce appunto virtù dei principi costituzionale di pari dignità e di solidarietà che permeano il rapporto fra gli ex coniugi anche dopo lo scioglimento del matrimonio. pagina 11 di 14 Nel caso di specie è pacifico che fin dalla nascita (il 24 gennaio 2010)2 della figlia NA, affetta da grave disabilità, la madre si sia dedicata esclusivamente alla cura della famiglia e della bambina, svolgendo attività domestica, mentre il padre ha svolto attività lavorativa procurandosi redditi e provvedendo al mantenimento del nucleo familiare, secondo una ripartizione di ruoli che non pare essere stata mai oggetto di contestazione e conflitto fra le parti: non è stato contestato specificamente dall'appellante che la moglie si sia sempre con abnegazione alla figlia in via continuativa, così consentendo al marito di dedicarsi alla sua attività lavorativa.
Non può d'altra parte dubitarsi del fatto che ancora oggi il mancato reperimento di un lavoro stabile da parte dell'TA costituisca circostanza ampiamente giustificata dalla grave condizione di disabilità della figlia: a prescindere dalla frequentazione scolastica o di centri, la ragazzina è infatti estremamente fragile e necessita di cure costanti, di essere accompagnata e ripresa con automezzi adeguati, della continua disponibilità, all'occorrenza della madre.
L'eventuale sporadica attività quale stiratrice ad ore per conto terzi, per quanto non adeguatamente documentata, non sovverte e neppure intacca lo squilibrio economico-reddituale esistente fra le parti, come sopra indicato, con la precisazione che – per quanto pure sopra evidenziato - le provvidenze riconosciute alla figlia portatrice di inabilità, se non costituiscono risorsa economica valutabile per la determinazione dell'assegno di mantenimento della figlia in favore del genitore convivente, a maggior ragione non possono considerate alla stregua di redditi materni per escludere la spettanza dell'assegno divorzile.
Inoltre, le stesse richieste dell'appellante volte a ridurre l'orario pomeridiano della minore presso di sé in ragione delle sue esigenze lavorative, di cui si è in questa sede tenuto conto, impongono di valutare per converso l'impegno e lo sforzo materno ai fini della spettanza e dell'entità dell'assegno divorzile.
Tanto premesso, si osserva che nel caso di specie l'assegno, se ha da un lato senz'altro funzione assistenziale, dal momento che la non lavora e non ha redditi per il suo sostentamento (non CP_1
per inerzia, ma perché ha necessità di restare a disposizione della figlia), e deve per di più pagare un canone di locazione per un'abitazione adguata, ha indubbiamente natura compensativa dell'attività 2 Si legge nel ricorso di primo grado che prima della nascita di NA la ricorrente svolgeva attività lavorativa, dapprima in qualità di impiegata e socia in una agenzia di auto pratiche ed in seguito con lavori stagionali, attività che non ha più potuto riprendere viste le condizioni di salute in cui versa la figlia (doc. 7 – estratto posizione contributiva;
- dopo la CP_1 separazione dal marito, la ricorrente, convivente con la figlia, si è occupata pressoché in via esclusiva della stessa dal momento che il padre ha tenuto con sé la figlia meno di quanto previsto e concordato nelle condizioni di separazione. Ella può contare solo sull'aiuto della propria madre che la supporta, anche se non è del tutto autonoma nella gestione della nipote, la quale abbisogna di un tipo di assistenza molto particolare;
pagina 12 di 14 domestica svolta nell'interesse del nucleo familiare e perequativa rispetto ai redditi che il marito si è potuto procurare grazie all'impegno della moglie.
Quanto al fatto che intrattiene una stabile relazione con un nuovo compagno, si Controparte_1
osserva da un lato che non è provato che tale relazione si atteggi sul modello di un nuovo nucleo familiare (non si tratta fra l'altro di convivenza, essendo pacifico che il compagno vive a Roma) e che si tratta comunque di circostanza non idonea ad elidere la componente compensativa dell'assegno, come sottolineato dalla Suprema Corte (ord. 14256/2022)
Non v'è dubbio che l'assegno di 200,00 euro riconosciuto in primo grado debba essere confermato.
7- La riforma – anche se parziale – della sentenza impugnata determina l'obbligo del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, alla stregua dell'esito finale della lite.
La complessiva valutazione delle statuizioni evidenzia che l'TA – appellante incidentale è risultata sostanzialmente vittoriosa, stante il riconoscimento dell'assegno divorzile e dell'assegno di mantenimento della minore, così come richiesto, mentre la revoca dell'assegnazione della casa familiare, disposta d'ufficio, non consegue al rigetto di una domanda svolta dalla in primo CP_1
grado (e certamente non ha comportato l'assegnazione dell'immobile al . La Pt_1
regolamentazione della frequentazione, finalizzata all'interesse in maniera parzialmente diversa da quanto richiesto da ciascuna delle parti è finalizzata non già ad assecondare l'interesse di queste ultime, ma a quello della minore.
Va quindi condivisa anche in questo grado la valutazione di soccombenza del resistente oggi appellato operata dal Tribunale
Le spese sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 147/2022, nel vigore del quale sono state esaurite le prestazioni professionali del difensore, tenuto conto dello scaglione di riferimento indeterminato basso e delle attività effettivamente svolte (in appello per le sole fasi di studio e introduttiva e minime per la fase decisoria, svoltasi senza redazione di memorie) e seguono la soccombenza dell'appellato per entrambi i gradi di giudizio.
Resta fermo l'obbligo di provvedere al pagamento delle spese in favore dell'Erario in primo grado, ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2022, mentre nel presente grado non risulta che la convenuta, appellante incidentale, abbia richiesto e ottenuto al COA di Bologna l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato per il grado d'appello, nel quale ha chiesto e ottenuto la riforma della decisione a sua volta impugnata, avendo allegato unicamente l'ammissione da parte del COA di RR, per il primo grado di giudizio, insufficiente ai sensi dell'art. 120 DPR 115/2002.
pagina 13 di 14
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di RR n.
556/2024 impugnata, così provvede:
1) revoca l'assegnazione della casa familiare sita in NO RD (FE), via Cento, 149, di proprietà di e già disposta in favore di Parte_1 Controparte_1
2) fermo l'affido condiviso della figlia minore NA ad entrambi i genitori e la sua collocazione abitativa prevalente presso la madre, dispone che il padre la veda e la tenga con sé a fine settimana alterni, dal venerdì dall'uscita dalla scuola (ove il padre la ritirerà) fino al lunedì successivo (dove il padre la riaccompagnerà) ed inoltre il mercoledì (nella settimana che si conclude con il week end di spettanza del padre dalle 19,00 fino al mattino successivo con il ritorno a scuola e nella settimana che si conclude con il fine settimana di spettanza della madre dall'uscita da scuola fino al mattino dopo con il ritorno a scuola). Ferma la restante regolamentazione;
3) pone a carico di un contributo al mantenimento della figlia minore NA di Parte_1
euro 300,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT dei prezzi medi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, con decorrenza dalla domanda di primo grado, ferma la ripartizione al 50% delle spese straordinarie come da sentenza impugnata;
4) conferma nel resto la decisione TA;
5) condanna l'appellante a rifondere all'TA le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio,
liquidate per l'intero
- quanto al primo grado come da sentenza impugnata (fermo l'obbligo di effettuare il pagamento in favore dello Stato);
- quanto al presente grado d'appello in complessivi 3.500,00 euro, oltre a spese forfettarie,
IVA e c.p.a. come per legge;
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 16.1.2025
Il Presidente estensore
Dott. Antonella Allegra
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Come evidenziato dall'TA nella comparsa di risposta NA non cammina, non parla, non comunica a gesti, è gravemente ipovedente, non sostiene il tronco e il capo, non sta seduta da sola, va imboccata, cambiata, lavata e soffre di crisi epilettiche farmacoresistenti per cui deve essere accudita H24 da persone formate e capaci di intervenire in caso di emergenza (non una semplice baby sitter). Deve essere alimentata con cibo specifico e imboccata con attenzione onde evitare problemi di inalazione del cibo (Ab Ingestis) (vedi doc. 2, 3 e 4 allegati al ricorso introduttivo . Ora che CP_1 non è più una bambina (al momento NA pesa 42 kg) la sua gestione è diventata ancora più complessa per la difficoltà di spostarla e muoverla anche solo per il cambio del pannolino, per l'igiene personale ecc. La genitorialità cui sono chiamati i signori e è certamente complessa, sia dal punto di vista della gestione pratica delle cure necessarie CP_1 Pt_1 ad NA, sia dal punto di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Antonella Allegra Presidente Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 1236/2024 promosso da
, nato il [...] in [...] - C.F. residente in Parte_1 C.F._1
NO RD (FE), in via Cento n. 149, rappresentato e difeso dagli Avv.ti NA Rossini del
Foro di RR (pec ) e Irene Finardi del Foro di Bologna (pec Email_1
, elettivamente domiciliato presso il difensore NA Rossini con Email_2
studio sito in Via Voltapaletto n. 15, RR (FE)
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] – C.F. , Controparte_1 C.F._2
residente in [...]del Reno (FE) – Loc. Mirabello -, in Corso Italia n. 223, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Massellani del Foro di RR (pec
) elettivamente domiciliata presso il predetto difensore, Email_3
con studio sito in Contrada della Rosa n. 48, RR (FE)
APPELLATA
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE pagina 1 di 14 IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 556/2024 di cui al n. rg. 523/2022 del Tribunale di
RR, emessa in data 29/5/2024 e depositata in cancelleria in data 30/5/2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Su ricorso proposto da l Tribunale di RR, avendo già con sentenza Controparte_1
parziale n. 588/2022 emessa in data 5.9.2022 e pubblicata in data 6/9/2022 pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 14.9.2008, con la sentenza n. 556/2024 deliberata il 25 maggio 2024 e pubblicata il 30 maggio 2024, ha regolato le condizioni di divorzio riconoscendo alla ricorrente un assegno divorzile di euro 200,00 mensili ed ha disposto l'affidamento condiviso della minore NA con collocamento prevalente presso la madre e l'assegnazione della casa familiare alla medesima, regolando i tempi di permanenza della minore presso il padre. Inoltre, ha posto a carico del il contributo di mantenimento straordinario della figlia nella misura del Pt_1
50%, nonché condannato il medesimo a rifondere alla le spese di lite liquidate in euro CP_1
3.900,00 per compensi ed euro 98,00 per spese, oltre accessori di legge.
A sostegno della propria decisione il Tribunale ha fondato l'affidamento condiviso sulla richiesta congiunta delle parti, respingendo la richiesta di assegnazione dell'abitazione coniugale al padre, in quanto non collocatario della minore.
Quanto alle modalità di frequentazione padre-figlia il Giudice ha respinto la soluzione prospettata dalla ricorrente, trattandosi di un regime che avrebbe privato la regolarità della frequentazione paterna ed ha reputato rispondente alle esigenze della minore disporre che il padre, durante la settimana possa tenere con sé la figlia per un giorno - il mercoledì -, in difetto d'accordo, dall'uscita da scuola (o dalle 16.30) al mattino successivo e, nel fine settimana, a settimane alterne, dal venerdì dopo la scuola al lunedì mattina. Sugli aspetti economici e, in primo luogo, quanto all'assegno di mantenimento a carico del padre in favore della figlia, ha respinto la domanda della ricorrente, ritenendo sufficiente al mantenimento della minore quanto dalla stessa percepito ( euro 135,00 per assegno unico, euro 200,00 quale assegno personale, oltre ad euro 1069,00 a titolo di pensione di invalidità ed euro 350 a titolo di assegno di cura in quanto la minore è persona con disabilità) con obbligo del padre di contribuire al mantenimento straordinario nella misura del 50%.
Quanto all'assegno divorzile, ha ritenuto che nel caso di specie sussistessero i presupposti per porre a carico del l'assegno divorzile in favore della ex moglie, tanto sotto il profilo assistenziale Pt_1
che perequativo e compensativo, a tal fine valorizzando il divario economico tra le parti e l'impossibilità oggettiva per la ricorrente di trovare un'occupazione lavorativa in ragione della grave situazione di salute della figlia minore.
Da ultimo, tenuto conto della prevalente soccombenza, ha posto a carico del le spese di lite. Pt_1
pagina 2 di 14 2 – Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con ricorso depositato in Parte_1
data 1.8.2024 contestando l'assegnazione della casa familiare in favore della ricorrente, la disposta modalità di frequentazione padre – figlia, la spettanza dell'assegno divorzile in capo all'TA e la disciplina delle spese di lite, per i seguenti motivi:
- vizio di ultrapetizione con riguardo all'assegnazione della casa familiare ed erronea valutazione delle circostanze di fatto sul punto. Parte appellante ha dedotto che nel corso del giudizio di primo grado nessuna delle parti ha richiesto l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale, tenuto altresì conto che sin dall'epoca della separazione avvenuta nel 2017 la unitamente alla minore, CP_1 si è trasferita in un altro immobile e la di lei quota dell'immobile coniugale è stata acquistata dal
[...]
, con accollo esclusivo del mutuo, giusta accordo di separazione già agli atti. Per l'effetto, Pt_1 difettando i presupposti per l'assegnazione della casa familiare, ha invocato la riforma della sentenza gravata;
- erroneità della sentenza in punto di modalità di frequentazione paterna della minore ed omessa valutazione delle circostanze emerse in sede istruttoria: la calendarizzazione disposta dal Tribunale sarebbe insuscettibile di concreta applicazione in ragione degli orari di lavoro del , come Pt_1 comprovati dall'escussione del teste (il datore di lavoro ha indicato gli orari e turni lavorativi del
[...]
medesimo, dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle 18.30, nonché le mansioni svolte, tra Pt_1
cui le trasferte in altre località) che renderebbero impossibile il rispetto del calendario stabilito in sentenza.
Per l'effetto ha insistito per l'accoglimento delle domande sul punto svolte in primo grado, con l'adozione del seguente regime, già peraltro adottato da tempo: nel fine settimana, a settimane alterne, dal venerdì alle ore 19,00 al lunedì mattina, allorquando accompagnerà la figlia a scuola;
nel corso della settimana in cui la minore trascorre il fine settimana con la madre, il mercoledì dalle ore 16,30 fino al mattino successivo, allorquando accompagnerà la figlia a scuola;
nel corso della settimana in cui la minore trascorre il fine settimana con il padre, il mercoledì dalle ore 19,00 fino al mattino successivo, allorquando accompagnerà la figlia a scuola;
- erronea statuizione in punto di debenza dell'assegno divorzile in favore della ex moglie. L'appellante ha ribadito l'insussistenza dei presupposti dell'assegno divorzile, con riguardo alla funzione assistenziale, perequativa e compensativa dell'assegno predetto, tenuto conto dell'invariata situazione economica vantata dall'TA rispetto al giudizio di separazione ove entrambi i coniugi hanno dato atto di essere economicamente autonomi, oltre che del mancato assolvimento dell'onere probatorio in punto di ricerca di stabile impiego lavorativo, dell'aumento della misura dei sussidi di cui oggi beneficia la figlia, del reddito di cittadinanza percepito dall'TA sino a gennaio 2021, del canone pagina 3 di 14 di locazione di soli euro 202,60 rispetto a quanto dalla medesima dichiarato (euro 350,00), dell'assenza di disparità della situazione economico-patrimoniale e dell'omessa valutazione della circostanza fattuale per cui parte TA intrattiene da tempo una stabile relazione;
- erronea statuizione in punto di spese di lite per aver il Tribunale erroneamente ritenuto la propria soccombenza prevalente. Parte appellante ha dedotto che l'unica domanda rigettata attiene al riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della la quale di contro è risultata CP_1
soccombente rispetto alla richiesta di un contributo di mantenimento ordinario per la figlia, alla domanda di riconoscimento del 100% dell'assegno unico INPS ed alla domanda di inserimento tra le spese straordinarie di voci non previste dal protocollo, richieste tutte respinte dal Tribunale. ha quindi chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e, nel Parte_1
merito, in riforma della sentenza gravata, la riforma del capo della sentenza relativo all'assegnazione della casa familiare, oltre che con riguardo ai tempi di frequentazione paterna della minore, della debenza dell'assegno di divorzile e della condanna del alla rifusione delle spese di lite di Pt_1
primo grado, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
2.1 - Si è costituita l'TA , contestando l'appello, chiedendone il Controparte_1
rigetto e spiegando appello incidentale.
Quanto all'eccepita assegnazione a suo favore della casa familiare, l'TA ha evidenziato che il
[...]
sia in seno alla comparsa di costituzione, che nella memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. n. 1, Pt_1
aveva chiesto l'assegnazione della casa coniugale, abbandonando poi in sede di precisazione delle conclusioni detta domanda.
Inoltre, ha lamentato che il Tribunale, assegnandole la casa familiare, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. escludendo la previsione di un contributo al mantenimento ordinario della figlia a carico del padre, ha ritenuto evidentemente di disporre l'assegnazione della casa familiare come modalità di adempimento dell'obbligazione di mantenimento della prole. Ella ha però evidenziato che le condizioni insalubri dell'appartamento condotto in locazione e la difficoltà di reperire un altro alloggio adeguato ad un canone accessibile, l'assegnazione della casa familiare è di primaria importanza per la minore e ha chiesto la conferma sul punto delle statuizioni del Giudice di prime cure.
Quanto all'eccepita erroneità del calendario di frequentazione padre-figlia, parte TA ha dedotto che l'appellante non versa in una situazione di impossibilità oggettiva di frequentazione della minore, ma le circostanze rappresentate dipendono da un'autonoma scelta dell'appellante di prediligere il lavoro alle esigenze di cura della figlia, circostanza comprovata dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale del 25.10.2023 ove ha dichiarato di non aver mai chiesto di usufruire dei permessi ex L. 104/1992. Inoltre, ha rappresentato che il medesimo non sta ottemperando a quanto pagina 4 di 14 statuito in sentenza dal momento che si reca a prendere la minore il mercoledì dalle 19,00 anziché dalle
16,30 e nel weekend di sua spettanza si reca a prendere la figlia alle 19,00 anziché alle 16,30.
Quanto all'asserita non spettanza dell'assegno divorzile a favore dell'TA, ha insistito per la conferma delle statuizioni rese dal Giudice di prime cure. Quanto alla funzione perequativa ha evidenziato che erroneamente controparte sostiene che le parti abbiano la medesima capacità economico-patrimoniale atteso che le erogazioni di cui beneficia la figlia disabile (pensione di invalidità ed assegni di cura) sono destinate a far fronte alle esigenze di cura della medesima e non ad accrescere la situazione reddituale. Parimenti in alcun errore sarebbe incorso il Tribunale con riguardo alla sussistenza della funzione assistenziale dell'assegno, destinato a supplire alle carenze di strumenti che assicurino all'ex coniuge debole un'assistenza dignitosa in presenza di una evidente non autosufficienza economica propria. Da ultimo, quanto alla funzione compensativa, attesa la significativa sproporzione economica dovuta alle scelte condivise in costanza di matrimonio che hanno visto l'TA impegnata a tempo pieno nella cura della figlia ed impossibilitata nello svolgere, dalla nascita della minore, attività lavorativa e l'appellante dedicarsi a tempo pieno al lavoro, con contratto a tempo indeterminato, ha insistito per la conferma di quanto statuito in primo grado.
L'TA ha infine eccepito che la propria attuale relazione sentimentale non ha alcuna incidenza sulla spettanza dell'assegno divorzile, tanto più che nessun contributo di natura economica è offerto dall'attuale compagno, né il medesimo supporta la gestione quotidiana del nucleo, non convivendo e risiedendo in una città differente (Roma).
In punto di spese la difesa ha evidenziato la correttezza della condanna di controparte CP_1
stante la prevalente sccombenza di parte appellante, avuto riguardo alla domanda di assegno divorzile, nonché alle modalità di frequentazione paterna della figlia ed alla regolamentazione delle spese straordinarie che, rispetto al protocollo in uso presso il Tribunale di RR, risultano integrate con le richieste formulate dalla difesa dell'TA.
Avuto riguardo all'istanza di sospensione la ha insistito per il rigetto, evidenziando CP_1
l'insussistenza del periculum in mora e del fumus boni iuris.
Parte appellante ha a sua volta spiegato appello incidentale con riguardo al capo della sentenza attinente alle disposte modalità di frequentazione padre – figlia, nonché alla mancata previsione di un contributo di mantenimento ordinario della minore a carico del padre.
Quanto al primo motivo ha censurato la sentenza per aver il Tribunale ritenuto squilibrata e rigettata la richiesta per cui il giorno di spettanza del padre non fosse infrasettimanale, ma accorpato al fine settimana di sua spettanza, dunque a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola fino al martedì mattina con accompagnamento a scuola o a casa della madre, nonché la giornata del lunedì
pagina 5 di 14 fino alla mattina successiva nelle restanti settimane, contestando l'interpretazione della sua richiesta da parte del giudice di prime cure, perché in ogni caso la minore sarebbe stata con il padre in maniera costante e adeguatamente.
Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la pensione INPS di disabilità della minore e l'assegno di cura, unitamente al 50% dell'assegno unico e dell'assegno personale a suo favore, siano sufficienti per provvedere al mantenimento della stessa, trattandosi di erogazioni assistenziali che non esentano l'appellante principale dal contribuire al mantenimento ordinario della minore. Per l'effetto ha ribadito la richiesta di euro 350,00 mensili, chiedendo a sua volta sul punto la riforma della sentenza gravata.
2.3- Il Procuratore Generale, benchè notiziato ritualmente della pendenza dell'appello, non ha ritenuto di rassegnare conclusioni.
All'udienza del 16/01/2025 i difensori hanno insistito nelle rispettive istanze e conclusioni il procuratore di parte appellante è stato autorizzato a depositare la dichiarazione fiscale aggiornata
(730/2024)
La Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che i tempi stretti di trattazione del procedimento assorbono la trattazione della richiesta di sospensiva, ritiene la Corte che le statuizioni contenute nella sentenza impugnata non sono integralmente condivisibili e vanno pertanto in buona parte riformate.
3- Va in primo luogo accolto il motivo d'appello relativo all'erronea assegnazione della casa familiare.
E' vero infatti che la stessa TA ammette che si è trattato di una decisione officiosa, affermando che il Tribunale, pur in assenza di una specifica domanda di parte assegnataria, e nell'esercizio del potere di assumere provvedimenti nell'interesse morale e materiale della prole ex art. 337 ter c.c., tramite l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra avrebbe inteso risolvere la questione CP_1
abitativa della figlia minorenne.
Non nega l'TA di essersi allontanata dalla dimora familaire già dall'epoca della separazione, in forza di uno specifico accordo e di essersi trasferita altrove insieme alla figlia e tuttavia oggi lamenta l'inadeguatezza dell'alloggio in cui vive con la figlia, perché insalubre e rappresenta la sua difficoltà a far fronte alle spese di canone necessarie per un'abitazione dignitosa, concludendo che quella dell'assegnazione della casa familiare a sé è l'unica soluzione per garantire tale diritto alla figlia, tenuto conto delle peculiari gravissime condizioni in cui si trova la ragazzina.
Tanto premesso, si rammenta che è senz'altro vero che l'istituto dell'assegnazione della casa familiare pagina 6 di 14 di cui all'art. 337 sexies c.c. è finalizzato a tutelare i figli minorenni o non economicamente autosufficienti, ma ciò è costantemente inteso dalla giurisprudenza nel senso che in tal modo si attua la permanenza, senza soluzione di continuità, nella dimora che al momento della separazione dei genitori costituiva il luogo in cui risiedeva la famiglia unita, in maniera da garantire loro la permanenza nel medesimo habitat familiare nel caso di crisi fra i genitori e cessazione della convivenza.
Diversamente, il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare.
Nel caso di specie non vi è dubbio che si verifichino le circostanze da ultimo descritte, per quanto sopra detto, poichè è pacifico che madre e figlia si sono allontanate da diversi anni dalla dimora familiare e la minore non conserva quindi più alcun legame con tale alloggio: non sussistono quini i presupposti dell'istituto, come sopra detto finalizzato a garantire alla prole la permanenza effettiva nell'ambiente, delle consuetudini e delle frequentazioni quotidiane in cui si esprime e si articola la vita familiare e che non può essere sovvertito disponendo forzosamente, a distanza di anni, il rilascio dell'immobile da parte del neppure per consentirvi il rientro di madre e figlia. Pt_1
Ciò non toglie che debba essere comunque garantito alla figlia minore NA, il diritto a vivere in un ambiente adeguato, salubre e decoroso, garantendo alla madre collocataria un contributo adeguato per il mantenimento della figlia, e con esso, oltre al vitto, all'abbigliamento e a ogni altra quotidiana esigenza, anche l'alloggio.
4 - A tal fine vanno esaminate innanzitutto le rispettive impugnazioni (principale e incidentale) aventi ad oggetto i tempi di frequentazione padre – figlia, prima di passare propriamente alla determinazione del contributo al mantenimento, poichè, com'è noto, l'entità del contributo al mantenimento attuale va determinata secondo i parametri di cui all'art 337 ter c.c sulla base dei redditi dei genitori , delle esigenze attuali dei figli, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza, dei termini di permanenza di entrambi i genitori nonché dei compiti anche domestici dei genitori.
Sotto il primo profilo ritiene la Corte che, ferma la collocazione della minore presso la madre, tenuto conto delle gravi condizioni di NA 1 debba essere tutelata più che mai la sua serenità e non debbano pagina 7 di 14 essere intensificati gli spostamenti, né prolungata l'alternanza (essendo tutelante per la minore non allontanarsi per troppo tempo dalla sua abitazione abituale) ma favorita una stabile routine che non venga interrotta a causa di impedimenti per esigenze lavorative, che l'appellante ha dimostrato di avere a causa del lavoro svolto (v teste , anche se è interesse della figlia e del padre stesso (che ha Tes_1
contestato la proposta di frequentazione avversaria che lo lascerebbe per un'intera settimana senza incontrare la figlia) che gli incontri non siano neppure troppo diradati. Ciò detto, è evidentemente necessario che la regolamentazione che si viene a disporre tenendo conto delle esigenze lavorative del impone che egli si occupi effettivamente della minore con regolarità e senza contestazioni e Pt_1
cambiamenti, all'occorrenza avvalendosi dei necessari supporti.
Appare in tal senso adeguata la previsione contenuta in sentenza secondo cui il padre terrà con sé la ragazzina a fine settimana alterni, dall'uscita da scuola del venerdì fino al lunedì mattina, mentre va previsto che egli tenga inoltre con sé NA fin dall'uscita da scuola, nel corso della settimana, nel giorno di mercoledì solo nella settimana che si conclude con il fine settimana di spettanza materno, come da dispositivo, e nell'altra settimana la tenga con sé dalle 19,00. In tal modo il padre dovrà occuparsi della figlia per un pomeriggio alla settimana (a mercoledì e venerdì alterni), salvo diverso accordo quanto al giorno individuato (soltanto se necessario e purchè tale accordo sia preso preventivamente e nel rispetto della serenità della minore).
5 - Venendo quindi al mantenimento della figlia, preliminarmente è appena il caso di rammentare che entrambi i genitori concorrono all'obbligo di mantenimento della prole, in base al combinato disposto degli artt 316 bis c.c e 337 ter IV co c.c, e che l'obbligazione al mantenimento consiste in un dovere di natura patrimoniale da intendersi in senso ampio, tanto da ricomprendere non solo i bisogni alimentari e di alloggio, bensì quanto necessario per la cura, l'assistenza morale e materiale.
Come si è detto, i parametri sono quelli di cui all'art. 337 ter c.c (i redditi dei genitori, le esigenze attuali dei figli, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza, i termini di permanenza di entrambi i genitori nonché dei compiti anche domestici dei genitori).
Prendendo le mosse dalle condizioni economico reddituali dei genitori, si osserva che mentre la madre si dedica a tempo pieno alla figlia e – in considerazione delle patologie da cui NA è affetta - non pare potersi dubitare dell'effettività dell'impedimento a reperire un'occupazione a causa della necessità di accudire la figlia, il padre svolge un lavoro dipendente che secondo il Tribunale gli assicura una retribuzione di € 1450 mensili con la precisazione che egli ha incamerato circa 87.000 euro dalla
pagina 8 di 14 vendita dell'abitazione attigua all'ex dimora coniugale. E' gravato da una rata di mutuo di € 620 e da una rata di € 143 per un finanziamento. (pag 5 sentenza impugnata).
Attualmente i redditi del De sono aumentati, per quanto emerge dalla dichiarazione fiscale Pt_1 aggiornata (Mod 730/2024, prodotta all'udienza del 16 gennaio 2025), dalla quale si evince un reddito medio di circa 1.870 euro mensili per dodici mensilità (reddito complessivo di 24.202 euro, detratte l'imposta netta di 1.228 e l'addizionale comunale e regionale, diviso per dodici mensilità).
Egli è proprietario della ex casa familiare in cui vive e per la quale è appunto gravato di un mutuo, il cui rateo mensile è indicato in 620,00, mentre il finanziamento menzionato in sentenza è ormai venuto meno (sono scadutele 20 rate a decorrere dal 2 agosto 2020; anche i finanziamenti di cui si parla nell'atto di appello, pag 17, sono orami scaduti.
Egli dispone quindi di 1.250 euro mensili al netto del mutuo.
Vero è che la madre dispone degli emolumenti percepiti da NA a titolo di pensione, assegno di cura, e assegno personale, oltre che di assegno unico, per circa1750 euro mensili variabili e comunque non inferiori a 1.500 euro mensili (come dichiarato all'udienza).
Il godimento di tali importi non esclude però il dovere paterno di contribuire al mantenimento della figlia.
Al riguardo, la Suprema Corte ha ritenuto erroneo l'assunto che l'indennità di accompagnamento, pur non contribuendo a formare il reddito del percipiente, costituisce una “risorsa economica” di cui necessariamente si deve tenere conto nella determinazione del contributo al mantenimento a carico del genitore, i particolare rilevando che la gestione ordinaria di un figlio portatore di una inabilità del
100% è molto più complessa anche sotto il profilo dell'accudimento e del soddisfacimento delle esigenze ordinarie del minore, e che la provvidenza assistenziale erogata dall'INPS è finalizzata a coprire le cure e le prestazioni riabilitative di cui il bambino necessita. La indennità di accompagnamento è infatti finalizzata a fare fronte alla situazione di invalidità e all'incapacità del beneficiato di provvedere da solo gli atti della vita quotidiana e non è diretta ad aumentare il reddito del percipiente (Cass. 14/12/2022, n.36565; (Cass. 19/11/2021 n. 35709). Pertanto, non è una risorsa economica della quale si debba tenere conto in punto di determinazione dell'assegno di mantenimento ma è semplicemente una misura assistenziale pubblica diretta pareggiare o quantomeno a diminuire
l'incidenza dei maggiori costi che comporta la patologia per la persona diminuita e per il familiare che se ne prende cura. Il contributo al mantenimento è invece diretto a fare fronte alle ordinarie e straordinarie esigenze del figlio in esse comprese quelle abitative, scolastiche, sportive, sanitarie, sociale, della opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere
a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a
pagina 9 di 14 quello economico e sociale della famiglia (ex multis: Cass. n. 4145 del 10/02/2023; Cass. n. 16739 del
06/08/2020; Cass. n. 3974 del 19/03/2002). Con la indennità di accompagnamento e le altre provvidenze in favore di invalidi, lo Stato si fa carico non già dei doveri genitoriali, ma della condizione di specifico svantaggio che riguarda la persona (e di conseguenza il caregiver) in attuazione dei doveri di solidarietà propri del nostro sistema costituzionale, che persegue la uguaglianza sostanziale dei consociati, tramite interventi positivi in favore dei soggetti svantaggiati, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona (artt. 2 e 3 Cost.). Anche
a voler considerare che l'indennità di accompagnamento compensi interamente la condizione di particolare svantaggio data dalla invalidità, e quindi riporti l'assetto familiare in condizioni di equilibrio e di parità rispetto alla condizione delle famiglie non colpite dalla condizione patologica di uno dei suoi componenti, resta comunque il dovere di fare fronte a quelle che sono le comuni e correnti esigenze di vita del figlio, in proporzione ai redditi ed alle sostanze di cui ciascuno dispone, secondo le regole che riguardano la genitorialità (artt. 147 e 337 ter c.c.). Diversamente ragionando si dovrebbe dire che, se i figli minori godono di buona salute e sono in grado di provvedere agli atti di vita quotidiana, il genitore non è tenuto a mantenerli ovvero è tenuto al più a versare un contributo simbolico...
“In sintesi, la circostanza che un minore benefici, in ragione della patologia da cui è affetto, di pensione di invalidità ovvero di indennità di accompagnamento non comporta il venir meno del diritto del genitore convivente a percepire il mantenimento da parte dell'altro genitore, in proporzione ai redditi di quest'ultimo, al fine di fare fronte alle esigenze organizzazione domestica e di cura, educazione e istruzione del minore, tenuto conto della finalità meramente assistenziale delle suddette provvidenze, le quali non escludono l'obbligo di mantenimento da parte del genitore, direttamente derivante dagli art. 147 e 337 ter c.c..” (Cass. 10423/2023)
*
Tanto premesso, vanno applicati i restanti parametri di ci all'art. 337 ter, 2° co c.c., dovendosi tener conto in particolare dei tempi di permanenza della ragazzina (trascorsi per la maggior parte presso la madre, a maggior ragione considerato il fatto che al padre viene riconosciuta, su sua richiesta, una ridotta presenza solo per un pomeriggio a settimana, oltre ai fine settimana e ai pernottamenti) e dei compiti domestici assolti per grande maggioranza dalla madre stessa, non senza considerare che alle peculiari esigenze derivanti dalla disabilità (presidi, compensi per l'eventuale personale di supporto, attrezzature..), come sopra detto, si fa fronte con le provvidenze pubbliche.
Considerata, infine, la necessità di provvedere al pagamento del canone di un'abitazione da parte della madre collocataria (poichè la minore non vive in un'abitazione di proprietà dei genitori e tanto meno pagina 10 di 14 nella casa familiare, la cui assegnazione l'appellante ha impugnato), e pur tenuto conto del fatto che l'appellante principale dovrà corrispondere un assegno divorzile spettante alla ex moglie, appare congruo un importo di 300,00 euro mensili – quale contributo alle necessità di mantenimento comprensive dell'alloggio e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo dalla domanda di primo grado del 4 marzo 2022 - oltre al 50% delle spese straordinarie come da sentenza impugnata.
6- Va invece senz'altro condiviso e confermato quanto ritenuto dal Tribunale in punto di assegno divorzile.
In proposito va premesso che la diversa natura dell'assegno in questa sede rispetto a quella dell'assegno di mantenimento in sede di separazione (finalizzato, com'è noto, al mantenimento del medesimo tenore di vita del coniuge beneficiario, rispetto a quello avuto in costanza di matrimonio) rende priva di rilevanza la circostanza che nel caso di specie le parti non avessero concordato all'epoca della separazione un assegno di mantenimento, appunto, in favore della moglie.
E' appena il caso di rammentare che, com'è noto, con la sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della
Cassazione si sono discostate dal precedente consolidato orientamento ancorato all'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante l'assegno divorzile, da intendersi quale insufficienza degli stessi a consentire un tenore di vita mantenuto in costanza di matrimonio, come pure hanno preso le distanze dall'orientamento espresso dalla prima sezione nella sentenza n. 11504 del 2017, che sembrava aver individuato in via esclusiva nel parametro dell'autosufficienza economica il presupposto della spettanza o meno dell'assegno.
La Suprema Corte, prendendo le mosse dal principio costituzionale di pari dignità dei coniugi e della solidarietà e autoresponsabilità che caratterizzano la società familiare, ha valorizzato la funzione equilibratrice e perequativa dell'assegno di divorzio, con la precisazione che il giudizio volto al suo riconoscimento impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte dell'art 5 sesto comma della legge sul divorzio i suoi vari indicatori.
Emerge quindi l'attribuzione all'assegno divorzile di una natura assistenziale, compensativa e risarcitoria con la quale particolare rilievo è dato al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali e future e all'età dell'avente diritto.
Mira, dunque, il nuovo orientamento a “premiare” il contributo fornito alla conduzione del ménage familiare allorquando sia stato il frutto di decisioni prese in comune dai coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale alla luce appunto virtù dei principi costituzionale di pari dignità e di solidarietà che permeano il rapporto fra gli ex coniugi anche dopo lo scioglimento del matrimonio. pagina 11 di 14 Nel caso di specie è pacifico che fin dalla nascita (il 24 gennaio 2010)2 della figlia NA, affetta da grave disabilità, la madre si sia dedicata esclusivamente alla cura della famiglia e della bambina, svolgendo attività domestica, mentre il padre ha svolto attività lavorativa procurandosi redditi e provvedendo al mantenimento del nucleo familiare, secondo una ripartizione di ruoli che non pare essere stata mai oggetto di contestazione e conflitto fra le parti: non è stato contestato specificamente dall'appellante che la moglie si sia sempre con abnegazione alla figlia in via continuativa, così consentendo al marito di dedicarsi alla sua attività lavorativa.
Non può d'altra parte dubitarsi del fatto che ancora oggi il mancato reperimento di un lavoro stabile da parte dell'TA costituisca circostanza ampiamente giustificata dalla grave condizione di disabilità della figlia: a prescindere dalla frequentazione scolastica o di centri, la ragazzina è infatti estremamente fragile e necessita di cure costanti, di essere accompagnata e ripresa con automezzi adeguati, della continua disponibilità, all'occorrenza della madre.
L'eventuale sporadica attività quale stiratrice ad ore per conto terzi, per quanto non adeguatamente documentata, non sovverte e neppure intacca lo squilibrio economico-reddituale esistente fra le parti, come sopra indicato, con la precisazione che – per quanto pure sopra evidenziato - le provvidenze riconosciute alla figlia portatrice di inabilità, se non costituiscono risorsa economica valutabile per la determinazione dell'assegno di mantenimento della figlia in favore del genitore convivente, a maggior ragione non possono considerate alla stregua di redditi materni per escludere la spettanza dell'assegno divorzile.
Inoltre, le stesse richieste dell'appellante volte a ridurre l'orario pomeridiano della minore presso di sé in ragione delle sue esigenze lavorative, di cui si è in questa sede tenuto conto, impongono di valutare per converso l'impegno e lo sforzo materno ai fini della spettanza e dell'entità dell'assegno divorzile.
Tanto premesso, si osserva che nel caso di specie l'assegno, se ha da un lato senz'altro funzione assistenziale, dal momento che la non lavora e non ha redditi per il suo sostentamento (non CP_1
per inerzia, ma perché ha necessità di restare a disposizione della figlia), e deve per di più pagare un canone di locazione per un'abitazione adguata, ha indubbiamente natura compensativa dell'attività 2 Si legge nel ricorso di primo grado che prima della nascita di NA la ricorrente svolgeva attività lavorativa, dapprima in qualità di impiegata e socia in una agenzia di auto pratiche ed in seguito con lavori stagionali, attività che non ha più potuto riprendere viste le condizioni di salute in cui versa la figlia (doc. 7 – estratto posizione contributiva;
- dopo la CP_1 separazione dal marito, la ricorrente, convivente con la figlia, si è occupata pressoché in via esclusiva della stessa dal momento che il padre ha tenuto con sé la figlia meno di quanto previsto e concordato nelle condizioni di separazione. Ella può contare solo sull'aiuto della propria madre che la supporta, anche se non è del tutto autonoma nella gestione della nipote, la quale abbisogna di un tipo di assistenza molto particolare;
pagina 12 di 14 domestica svolta nell'interesse del nucleo familiare e perequativa rispetto ai redditi che il marito si è potuto procurare grazie all'impegno della moglie.
Quanto al fatto che intrattiene una stabile relazione con un nuovo compagno, si Controparte_1
osserva da un lato che non è provato che tale relazione si atteggi sul modello di un nuovo nucleo familiare (non si tratta fra l'altro di convivenza, essendo pacifico che il compagno vive a Roma) e che si tratta comunque di circostanza non idonea ad elidere la componente compensativa dell'assegno, come sottolineato dalla Suprema Corte (ord. 14256/2022)
Non v'è dubbio che l'assegno di 200,00 euro riconosciuto in primo grado debba essere confermato.
7- La riforma – anche se parziale – della sentenza impugnata determina l'obbligo del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, alla stregua dell'esito finale della lite.
La complessiva valutazione delle statuizioni evidenzia che l'TA – appellante incidentale è risultata sostanzialmente vittoriosa, stante il riconoscimento dell'assegno divorzile e dell'assegno di mantenimento della minore, così come richiesto, mentre la revoca dell'assegnazione della casa familiare, disposta d'ufficio, non consegue al rigetto di una domanda svolta dalla in primo CP_1
grado (e certamente non ha comportato l'assegnazione dell'immobile al . La Pt_1
regolamentazione della frequentazione, finalizzata all'interesse in maniera parzialmente diversa da quanto richiesto da ciascuna delle parti è finalizzata non già ad assecondare l'interesse di queste ultime, ma a quello della minore.
Va quindi condivisa anche in questo grado la valutazione di soccombenza del resistente oggi appellato operata dal Tribunale
Le spese sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 147/2022, nel vigore del quale sono state esaurite le prestazioni professionali del difensore, tenuto conto dello scaglione di riferimento indeterminato basso e delle attività effettivamente svolte (in appello per le sole fasi di studio e introduttiva e minime per la fase decisoria, svoltasi senza redazione di memorie) e seguono la soccombenza dell'appellato per entrambi i gradi di giudizio.
Resta fermo l'obbligo di provvedere al pagamento delle spese in favore dell'Erario in primo grado, ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2022, mentre nel presente grado non risulta che la convenuta, appellante incidentale, abbia richiesto e ottenuto al COA di Bologna l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato per il grado d'appello, nel quale ha chiesto e ottenuto la riforma della decisione a sua volta impugnata, avendo allegato unicamente l'ammissione da parte del COA di RR, per il primo grado di giudizio, insufficiente ai sensi dell'art. 120 DPR 115/2002.
pagina 13 di 14
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di RR n.
556/2024 impugnata, così provvede:
1) revoca l'assegnazione della casa familiare sita in NO RD (FE), via Cento, 149, di proprietà di e già disposta in favore di Parte_1 Controparte_1
2) fermo l'affido condiviso della figlia minore NA ad entrambi i genitori e la sua collocazione abitativa prevalente presso la madre, dispone che il padre la veda e la tenga con sé a fine settimana alterni, dal venerdì dall'uscita dalla scuola (ove il padre la ritirerà) fino al lunedì successivo (dove il padre la riaccompagnerà) ed inoltre il mercoledì (nella settimana che si conclude con il week end di spettanza del padre dalle 19,00 fino al mattino successivo con il ritorno a scuola e nella settimana che si conclude con il fine settimana di spettanza della madre dall'uscita da scuola fino al mattino dopo con il ritorno a scuola). Ferma la restante regolamentazione;
3) pone a carico di un contributo al mantenimento della figlia minore NA di Parte_1
euro 300,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT dei prezzi medi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, con decorrenza dalla domanda di primo grado, ferma la ripartizione al 50% delle spese straordinarie come da sentenza impugnata;
4) conferma nel resto la decisione TA;
5) condanna l'appellante a rifondere all'TA le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio,
liquidate per l'intero
- quanto al primo grado come da sentenza impugnata (fermo l'obbligo di effettuare il pagamento in favore dello Stato);
- quanto al presente grado d'appello in complessivi 3.500,00 euro, oltre a spese forfettarie,
IVA e c.p.a. come per legge;
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 16.1.2025
Il Presidente estensore
Dott. Antonella Allegra
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Come evidenziato dall'TA nella comparsa di risposta NA non cammina, non parla, non comunica a gesti, è gravemente ipovedente, non sostiene il tronco e il capo, non sta seduta da sola, va imboccata, cambiata, lavata e soffre di crisi epilettiche farmacoresistenti per cui deve essere accudita H24 da persone formate e capaci di intervenire in caso di emergenza (non una semplice baby sitter). Deve essere alimentata con cibo specifico e imboccata con attenzione onde evitare problemi di inalazione del cibo (Ab Ingestis) (vedi doc. 2, 3 e 4 allegati al ricorso introduttivo . Ora che CP_1 non è più una bambina (al momento NA pesa 42 kg) la sua gestione è diventata ancora più complessa per la difficoltà di spostarla e muoverla anche solo per il cambio del pannolino, per l'igiene personale ecc. La genitorialità cui sono chiamati i signori e è certamente complessa, sia dal punto di vista della gestione pratica delle cure necessarie CP_1 Pt_1 ad NA, sia dal punto di