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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/07/2025, n. 3773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3773 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai Magistrati:
Dott. Anna Carla Catalano Presidente
Dott. Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
Dott. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 29.5.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1268/2019 R.G. lavoro vertente
TRA
- rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Farina, presso il cui studio è Parte_1 elettivamente domiciliato in Frattamaggiore (NA) alla via E. Toti n. 25
-appellante-
E
Controparte_1
- in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato dello Stato Salvatore
[...]
Montefusco, dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici in Napoli alla via A. Diaz n. 11 è domiciliata ex lege
-appellata-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE L' , con ordinanza Controparte_1
n. 2882 del 30.5.2017 ha intimato a , in qualità di trasgressore, il pagamento Parte_1 della somma di € 5.000,00 a titolo di sanzione amministrativa dovuta per la violazione di cui all'art. 1 comma 644, lett. e) della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015). La contestazione riguardava la mancata comunicazione da parte del , quale proprietario Pt_1 del locale sito in Frattamaggiore - corso Durante n. 145, dello svolgimento di attività di raccolta scommesse, sala giochi, internet point, gestite da per conto di un bookmaker Parte_2 estero (Uniq Group LTD), in assenza di titolo autorizzatorio e di licenza di polizia. L'ingiunto ha proposto opposizione davanti al Tribunale di Napoli Nord, sostenendo che la violazione contestatagli sarebbe stata successiva alla stipula del contratto di locazione tra esso opponente e . Parte_2
Il Tribunale adìto, con sentenza n. 2310 pubblicata il 18.9.2018, ha rigettato la opposizione. Con ricorso depositato in data 15.3.2019 ha proposto appello , eccependo la Parte_1 irretroattività della citata legge n. 190/2014 rispetto alla locazione in essere con il gestore, concessionario dell'attività di raccolta scommesse. Ha altresì contestato la legittimità del verbale di accertamento da cui era scaturita l'ordinanza ingiunzione, perchè sarebbe stato predisposto in assenza di indagine circa la coincidenza tra la posizione giuridica di proprietario del locale e l'appellante, locatore dell'immobile, nonché per l'assenza dei presupposti ai fini dell'irrogazione della conseguente sanzione amministrativa. Si è costituita l' che con varie argomentazioni ha chiesto il Controparte_1 rigetto del gravame. Lette le note scritte, alla udienza odierna la causa è stata riservata in decisione. L'appello non è meritevole di accoglimento. È priva di pregio la doglianza concernente la presunta violazione del divieto di irretroattività della norma che statuisce l'obbligo di comunicazione in capo al proprietario dell'immobile adibito ad attività di raccolta scommesse, sala giochi, ecc. La norma, secondo parte appellante, violerebbe tale principio con profili di incostituzionalità, sol perché, nella fattispecie, inciderebbe su un rapporto di locazione già in essere tra il Pt_1 ed il conduttore dell'immobile, poiché instaurato precedentemente alla emanazione della legge. La censura è priva di fondamento. L'art. 1 comma 644, lett. e) della L. 23.12.2014 n. 190 così recita: “Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 643 che non aderiscono al regime di regolarizzazione di cui al medesimo comma 643, ovvero nei riguardi dei soggetti che, pur avendo aderito a tale regime, ne sono decaduti, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, trovano applicazione, per esigenze di ordine pubblico e sicurezza, nonché di tutela dei minori di età e delle fasce sociali più deboli, i seguenti obblighi e divieti: a) le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di antiriciclaggio, e in particolare le disposizioni di cui al titolo II, capo I, del predetto decreto legislativo, in materia di obblighi di identificazione, assumendo gli oneri e le responsabilità derivanti dall'applicazione del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; b) è vietata la raccolta per eventi non inseriti nel palinsesto, anche complementare, reso disponibile nel sito internet istituzionale dell' Controparte_1
c) è vietata la raccolta di scommesse che consentono vincite superiori a euro 10.000; d) continua ad applicarsi l'articolo 7, commi 5 e 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni;
e) il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta comunica i propri dati anagrafici e l'esistenza dell'attività di raccolta di gioco con vincita in denaro al questore territorialmente competente entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e, successivamente, entro sette giorni dalla data di avvio dell'attività. Il proprietario dell'immobile in cui ha sede l'esercizio o il punto di raccolta comunica i predetti dati ed informazioni sull'attività di raccolta di gioco all' entro gli stessi termini di cui al periodo Controparte_1 precedente. Chiunque esercita un punto di raccolta di scommesse, ai sensi del presente comma, deve essere in possesso dei requisiti soggettivi corrispondenti a quelli richiesti per il rilascio del titolo abilitativo di cui all'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. Ove ne accerti l'insussistenza, il questore dispone la chiusura immediata dell'esercizio o del punto di raccolta. Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza dispongono delle facoltà previste dall'articolo 16 del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931; f) continua ad applicarsi il divieto di installazione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
in ogni caso l' Controparte_1 non iscrive il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta nell'elenco di cui
[...] all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, ovvero ne effettua la cancellazione, ove già iscritto;
g) l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è dovuta dal titolare di ciascun esercizio operante sul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite in denaro ovvero di altro suo punto di raccolta in Italia collegatovi telematicamente. L'imposta si applica su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, nonché con l'aliquota massima stabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3.1), del citato decreto legislativo n. 504 del 1998. Per i periodi di imposta decorrenti dal 1° gennaio 2016 non si applica conseguentemente la disposizione di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; h) la violazione delle disposizioni di cui alle lettere da b) a f) è punita: 1) quanto alla lettera b), con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000; 2) quanto alla lettera c), con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 100.000; 3) quanto alla lettera d), relativamente alla violazione degli obblighi di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 6 del medesimo articolo 7, nonché con la chiusura dell'esercizio ovvero del punto di vendita;
4) quanto alla lettera d), relativamente alla violazione degli obblighi di cui all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, con le sanzioni previste dal medesimo comma 8; 5) quanto alla lettera e), con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000. Tale sanzione è raddoppiata qualora il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta, nonché il proprietario dell'immobile in cui opera l'esercizio o il punto di raccolta, non provvedano alla comunicazione di cui alla lettera e) nel termine di sette giorni dalla contestazione. Nel caso in cui sia il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta ad omettere la dichiarazione è altresì disposta la chiusura dell'esercizio; 6) quanto alla lettera f), con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.500 per ciascun apparecchio installato Invero, con riguardo al predetto art 1 comma 644 della legge di stabilità, quest'ultima, lungi dal sancire la non necessarietà di titoli accessori, attribuisce a date condizioni titoli provvisori, subordinati a rigidi presupposti e controlli da parte della competente autorità amministrativa, al punto che i soggetti che hanno aderito alla disciplina dell'emersione non esercitano la propria attività a prescindere dall'autorizzazione di p.s., bensì la ottengono all'esito del procedimento, se sussistenti tutti i requisiti di legge. Quindi il sistema, anche alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione (sent. n. 6709/2016) ha individuato che la legge di stabilità del 2015 non pone restrizioni alle libertà sancite dal Trattato UE per ragioni fiscali, atteso che la legge n. 190/2014, incrementando le concessioni provvisorie, rimuove limiti all'esercizio del diritto di stabilimento, subordinandone il rilascio all'adesione ad una procedura complessa volta verificare in capo al concessionario la sussistenza delle condizioni per la tutela dell'ordine pubblico. Per una più corretta comprensione della specifica materia, è lecito sottolineare come la L. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) nell'art. 1, comma 643 ha introdotto un insieme di disposizioni (originariamente temporanee “In attesa del riordino della materia dei giochi pubblici in attuazione della L. 11 marzo 2014, n. 23, art. 14” di delega fiscale al Governo, delega poi non esercitata e decaduta) dirette alla regolarizzazione, a decorrere dal 1 gennaio 2015, della posizione dei “soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014 che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell' Controparte_1
(regolarizzazione da effettuarsi mediante la presentazione non oltre il 31 gennaio
[...]
2016 - termine così prorogato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 926 - all' di una dichiarazione di impegno alla regolarizzazione Controparte_1 fiscale per emersione, con successivo versamento del dovuto, nonché di una domanda di rilascio di titolo abilitativo ai sensi del Testo unico delle leggi di polizia di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 88 (TULPS) e di collegamento al totalizzatore nazionale con impegno alla sottoscrizione presso l' del disciplinare di raccolta Controparte_1 delle scommesse predisposto dall' . CP_1
Il predetto art. 1 comma 644, ha poi disciplinato la posizione dei “soggetti di cui al comma 643 che non aderiscono al regime di regolarizzazione di cui al medesimo comma 643” ovvero dei soggetti “che, pur avendo aderito a tale regime, ne sono decaduti” prevedendo, per tali soggetti, che ferma “l'applicazione di quanto previsto dalla L. 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, art. 4, comma 4-bis” (ossia le sanzioni penali previste per l'esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa), una pluralità di obblighi e divieti (in materia di antiriciclaggio, di obblighi di identificazione, di oneri e responsabilità in tema di privacy, di divieto di raccolta per eventi non inseriti nel palinsesto dell' Controparte_1
e di scommesse che consentono vincite superiori a €10.000, in tema di misure di
[...] contrasto alla ludopatia, etc.). In questo panorama normativo, è intervenuta la giurisprudenza UE chiarendo (sentenza del 12 settembre 2013, c.d. Bi., cause riunite C-660/11 e C-8/12) che “l'obiettivo attinente alla lotta contro la criminalità collegata ai giochi d'azzardo è idoneo a giustificare le restrizioni alle libertà fondamentali derivanti da tale normativa, purché tali restrizioni soddisfino il principio di proporzionalità e nella misura in cui i mezzi impiegati siano coerenti e sistematici (v., in tal senso, citate sentenze Pl. e a., punti da 52 a 55, nonché C. e Ci., punti da 61 a 63)”. La Corte di giustizia ha in tal modo legittimato il sistema della cd. doppia autorizzazione, affermando che gli artt. 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che imponga alle società interessate a esercitare attività collegate ai giochi d'azzardo l'obbligo di ottenere un'autorizzazione di polizia, in aggiunta a una concessione rilasciata dallo Stato al fine di esercitare simili attività, rilevando in sostanza che l'obiettivo della lotta contro la criminalità collegata ai giochi d'azzardo è idoneo a giustificare quelle misure restrittive che soddisfino il principio di proporzionalità. La Corte del Lussemburgo ha altresì escluso l'obbligo dello Stato, nel cui territorio si intende svolgere l'attività di raccolta delle scommesse, di riconoscere i titoli concessori/autorizzatori rilasciati dallo Stato di stabilimento dell'operatore economico (non esistendo allo stato attuale un “obbligo di mutuo riconoscimento delle autorizzazioni rilasciate dai vari Stati membri: v., in Per_ tal senso, sentenze dell'8 settembre 2010, e a., C-316/07, da C-358/07 a C-360/07, C- 409/07 e C-410/07, Racc. pag. 1-8069, punto 112, nonché del 15 settembre 2011, Di. e Omer, C-347/09, Racc. pag. 1-8185, punti 96 e 99)”, con la conseguenza per cui “il fatto che un operatore debba disporre sia di una concessione sia di un'autorizzazione di polizia per poter accedere al mercato di cui trattasi non è, in sé, sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito dal legislatore nazionale, ossia quello della lotta alla criminalità collegata ai giochi d'azzardo”. Dunque, la complessa disciplina di cui all'art. 1 cit., comma 643 non viola il principio di irretroattività della legge né può assumere profili di incostituzionalità con riferimento all'art. 3 Cost., ma persegue l'obiettivo di regolarizzare e realizzare l'emersione di attività illecite perché possano proseguire come attività lecite. E ciò vale, come nel caso di specie, per l'appellante proprietario dell'immobile, onerato dell'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 1 comma 644 lett. e) della legge n. 190/2014 e per tutte le situazioni giuridiche comunque correlate all'esercizio di attività di gioco o di scommessa. Sono infondate anche le doglianze riguardanti la nullità dell'accertamento. Invero, come evidenziato nella memoria difensiva dell' l'ordinanza- Controparte_1 ingiunzione impugnata richiama il processo verbale di verifica fiscale a carico di Parte_2
presso la sede operativa del medesimo in Frattamaggiore, l'avviso di notifica di
[...] contestazione del 18.5.2015 redatta dall'ADM di Napoli a carico di , Parte_1 proprietario dell'immobile, la normativa violata ed il fatto contestato. Contr Segnalata quindi la mancata comparizione del presso la sede dell' a seguito della Pt_1 richiesta dello stesso di essere sentito a norma dell'art. 18 L. 689/81, tenuto conto che il locale ispezionato è risultato essere adibito prevalentemente all'esercizio dell'attività di raccolta delle scommesse per conto di operatore estero non autorizzato e rilevato che la norma prevede che il proprietario dell'immobile effettui la comunicazione di cui all'art. 1, comma 644 lett. e) della L. n. 190/2014, nel termine di sette giorni dalla data di avvio dell'attività, ingiungeva al il Pt_1 pagamento della somma di € 5.000,00. Le contestazioni avanzate dall'appellante al riguardo appaiono pertanto generiche e prive di elementi concreti e di profili di irregolarità nell'accertamento e nell'indagine condotta dall' Controparte_1 Deve essere disattesa, altresì, l'eccezione nuova sul fatto che l'appellante non sarebbe proprietario dell'immobile bensì soltanto locatore dello stesso. Si rileva a tal proposito la tardività dell'eccezione, che modifica la prospettazione della domanda proposta in primo grado, in quanto proposta per la prima volta in sede di appello. Essa costituisce pertanto un novum, come tale inammissibile nel giudizio di appello. Con riferimento all'assenza di colpevolezza per non essere il obbligato a conoscere Pt_1
l'attività di raccolta scommesse svolta dal suo locatario nell'immobile concesso in affitto, il Collegio condivide pienamente l'iter logico seguito dal primo Giudice nel richiamare l'art. 13 del contratto di locazione e la facoltà del locatore di ispezionare il locale in qualsiasi momento, previo avviso telefonico. Ne consegue che certamente l'opponente avrebbe potuto esercitare un controllo sul proprio immobile e venire a conoscenza del tipo di attività che veniva esercitata nell'immobile di sua proprietà: ciò a dimostrazione della volontarietà dell'omessa comunicazione. In proposito, è opportuno sottolineare che la costante giurisprudenza di legittimità riconosce nell'art. 3 l. n. 689/1981 una presunzione di colpevolezza in capo all'autore della condotta illecita sanzionata, gravando sullo stesso l'onere di provare di avere agito senza colpa o la sussistenza dei presupposti delle esimenti (v. Cass. n. 24386 del 2023, n. 11777 del 2020, n. 24081 del 2019). In materia di sanzioni amministrative, poiché la disciplina attiene ad una serie di fattispecie a carattere ordinatorio, destinate a salvaguardare procedure e funzioni, queste sono incentrate sulla mera condotta degli autori degli illeciti, secondo un criterio di agire o di omettere doveroso, con la conseguenza che il giudizio di colpevolezza si ricollega a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico, limitando l'indagine sull'elemento oggettivo dell'illecito all'accertamento della suitas del comportamento inosservante, con la conseguenza che, una volta integrata e provata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa, l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza (cfr. analogamente Cass., Sez. Un., n. 20930 del 2009; Cass. n. 9546 del 2018; Cass. n. 16517 del 2020). Quindi, alla luce della giurisprudenza di legittimità, l'onere della prova degli elementi positivi esterni che possano rivelare la sussistenza di una scriminante, è a carico dell'opponente, e la relativa valutazione costituisce un apprezzamento di fatto di stretta competenza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. n. 21280/2015; Cass. n. 19759/2015; Cass. n. 23019/09). Alla stregua delle suesposte considerazioni, si impone quindi il rigetto dell'appello. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello; - condanna al pagamento delle spese del grado, in favore dell' Parte_1 [...]
, che liquida in complessivi € Controparte_1
962,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Napoli, 29.5.2025 Il consigliere estensore Magistrato Ausiliario Il Presidente
-Dott. Paolo Barletta- -Dott.ssa Anna Carla Catalano-
Dott. Anna Carla Catalano Presidente
Dott. Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
Dott. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 29.5.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1268/2019 R.G. lavoro vertente
TRA
- rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Farina, presso il cui studio è Parte_1 elettivamente domiciliato in Frattamaggiore (NA) alla via E. Toti n. 25
-appellante-
E
Controparte_1
- in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato dello Stato Salvatore
[...]
Montefusco, dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici in Napoli alla via A. Diaz n. 11 è domiciliata ex lege
-appellata-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE L' , con ordinanza Controparte_1
n. 2882 del 30.5.2017 ha intimato a , in qualità di trasgressore, il pagamento Parte_1 della somma di € 5.000,00 a titolo di sanzione amministrativa dovuta per la violazione di cui all'art. 1 comma 644, lett. e) della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015). La contestazione riguardava la mancata comunicazione da parte del , quale proprietario Pt_1 del locale sito in Frattamaggiore - corso Durante n. 145, dello svolgimento di attività di raccolta scommesse, sala giochi, internet point, gestite da per conto di un bookmaker Parte_2 estero (Uniq Group LTD), in assenza di titolo autorizzatorio e di licenza di polizia. L'ingiunto ha proposto opposizione davanti al Tribunale di Napoli Nord, sostenendo che la violazione contestatagli sarebbe stata successiva alla stipula del contratto di locazione tra esso opponente e . Parte_2
Il Tribunale adìto, con sentenza n. 2310 pubblicata il 18.9.2018, ha rigettato la opposizione. Con ricorso depositato in data 15.3.2019 ha proposto appello , eccependo la Parte_1 irretroattività della citata legge n. 190/2014 rispetto alla locazione in essere con il gestore, concessionario dell'attività di raccolta scommesse. Ha altresì contestato la legittimità del verbale di accertamento da cui era scaturita l'ordinanza ingiunzione, perchè sarebbe stato predisposto in assenza di indagine circa la coincidenza tra la posizione giuridica di proprietario del locale e l'appellante, locatore dell'immobile, nonché per l'assenza dei presupposti ai fini dell'irrogazione della conseguente sanzione amministrativa. Si è costituita l' che con varie argomentazioni ha chiesto il Controparte_1 rigetto del gravame. Lette le note scritte, alla udienza odierna la causa è stata riservata in decisione. L'appello non è meritevole di accoglimento. È priva di pregio la doglianza concernente la presunta violazione del divieto di irretroattività della norma che statuisce l'obbligo di comunicazione in capo al proprietario dell'immobile adibito ad attività di raccolta scommesse, sala giochi, ecc. La norma, secondo parte appellante, violerebbe tale principio con profili di incostituzionalità, sol perché, nella fattispecie, inciderebbe su un rapporto di locazione già in essere tra il Pt_1 ed il conduttore dell'immobile, poiché instaurato precedentemente alla emanazione della legge. La censura è priva di fondamento. L'art. 1 comma 644, lett. e) della L. 23.12.2014 n. 190 così recita: “Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 643 che non aderiscono al regime di regolarizzazione di cui al medesimo comma 643, ovvero nei riguardi dei soggetti che, pur avendo aderito a tale regime, ne sono decaduti, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, trovano applicazione, per esigenze di ordine pubblico e sicurezza, nonché di tutela dei minori di età e delle fasce sociali più deboli, i seguenti obblighi e divieti: a) le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di antiriciclaggio, e in particolare le disposizioni di cui al titolo II, capo I, del predetto decreto legislativo, in materia di obblighi di identificazione, assumendo gli oneri e le responsabilità derivanti dall'applicazione del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; b) è vietata la raccolta per eventi non inseriti nel palinsesto, anche complementare, reso disponibile nel sito internet istituzionale dell' Controparte_1
c) è vietata la raccolta di scommesse che consentono vincite superiori a euro 10.000; d) continua ad applicarsi l'articolo 7, commi 5 e 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni;
e) il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta comunica i propri dati anagrafici e l'esistenza dell'attività di raccolta di gioco con vincita in denaro al questore territorialmente competente entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e, successivamente, entro sette giorni dalla data di avvio dell'attività. Il proprietario dell'immobile in cui ha sede l'esercizio o il punto di raccolta comunica i predetti dati ed informazioni sull'attività di raccolta di gioco all' entro gli stessi termini di cui al periodo Controparte_1 precedente. Chiunque esercita un punto di raccolta di scommesse, ai sensi del presente comma, deve essere in possesso dei requisiti soggettivi corrispondenti a quelli richiesti per il rilascio del titolo abilitativo di cui all'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. Ove ne accerti l'insussistenza, il questore dispone la chiusura immediata dell'esercizio o del punto di raccolta. Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza dispongono delle facoltà previste dall'articolo 16 del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931; f) continua ad applicarsi il divieto di installazione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
in ogni caso l' Controparte_1 non iscrive il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta nell'elenco di cui
[...] all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, ovvero ne effettua la cancellazione, ove già iscritto;
g) l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è dovuta dal titolare di ciascun esercizio operante sul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite in denaro ovvero di altro suo punto di raccolta in Italia collegatovi telematicamente. L'imposta si applica su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, nonché con l'aliquota massima stabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3.1), del citato decreto legislativo n. 504 del 1998. Per i periodi di imposta decorrenti dal 1° gennaio 2016 non si applica conseguentemente la disposizione di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; h) la violazione delle disposizioni di cui alle lettere da b) a f) è punita: 1) quanto alla lettera b), con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000; 2) quanto alla lettera c), con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 100.000; 3) quanto alla lettera d), relativamente alla violazione degli obblighi di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 6 del medesimo articolo 7, nonché con la chiusura dell'esercizio ovvero del punto di vendita;
4) quanto alla lettera d), relativamente alla violazione degli obblighi di cui all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, con le sanzioni previste dal medesimo comma 8; 5) quanto alla lettera e), con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000. Tale sanzione è raddoppiata qualora il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta, nonché il proprietario dell'immobile in cui opera l'esercizio o il punto di raccolta, non provvedano alla comunicazione di cui alla lettera e) nel termine di sette giorni dalla contestazione. Nel caso in cui sia il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta ad omettere la dichiarazione è altresì disposta la chiusura dell'esercizio; 6) quanto alla lettera f), con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.500 per ciascun apparecchio installato Invero, con riguardo al predetto art 1 comma 644 della legge di stabilità, quest'ultima, lungi dal sancire la non necessarietà di titoli accessori, attribuisce a date condizioni titoli provvisori, subordinati a rigidi presupposti e controlli da parte della competente autorità amministrativa, al punto che i soggetti che hanno aderito alla disciplina dell'emersione non esercitano la propria attività a prescindere dall'autorizzazione di p.s., bensì la ottengono all'esito del procedimento, se sussistenti tutti i requisiti di legge. Quindi il sistema, anche alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione (sent. n. 6709/2016) ha individuato che la legge di stabilità del 2015 non pone restrizioni alle libertà sancite dal Trattato UE per ragioni fiscali, atteso che la legge n. 190/2014, incrementando le concessioni provvisorie, rimuove limiti all'esercizio del diritto di stabilimento, subordinandone il rilascio all'adesione ad una procedura complessa volta verificare in capo al concessionario la sussistenza delle condizioni per la tutela dell'ordine pubblico. Per una più corretta comprensione della specifica materia, è lecito sottolineare come la L. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) nell'art. 1, comma 643 ha introdotto un insieme di disposizioni (originariamente temporanee “In attesa del riordino della materia dei giochi pubblici in attuazione della L. 11 marzo 2014, n. 23, art. 14” di delega fiscale al Governo, delega poi non esercitata e decaduta) dirette alla regolarizzazione, a decorrere dal 1 gennaio 2015, della posizione dei “soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014 che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell' Controparte_1
(regolarizzazione da effettuarsi mediante la presentazione non oltre il 31 gennaio
[...]
2016 - termine così prorogato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 926 - all' di una dichiarazione di impegno alla regolarizzazione Controparte_1 fiscale per emersione, con successivo versamento del dovuto, nonché di una domanda di rilascio di titolo abilitativo ai sensi del Testo unico delle leggi di polizia di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 88 (TULPS) e di collegamento al totalizzatore nazionale con impegno alla sottoscrizione presso l' del disciplinare di raccolta Controparte_1 delle scommesse predisposto dall' . CP_1
Il predetto art. 1 comma 644, ha poi disciplinato la posizione dei “soggetti di cui al comma 643 che non aderiscono al regime di regolarizzazione di cui al medesimo comma 643” ovvero dei soggetti “che, pur avendo aderito a tale regime, ne sono decaduti” prevedendo, per tali soggetti, che ferma “l'applicazione di quanto previsto dalla L. 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, art. 4, comma 4-bis” (ossia le sanzioni penali previste per l'esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa), una pluralità di obblighi e divieti (in materia di antiriciclaggio, di obblighi di identificazione, di oneri e responsabilità in tema di privacy, di divieto di raccolta per eventi non inseriti nel palinsesto dell' Controparte_1
e di scommesse che consentono vincite superiori a €10.000, in tema di misure di
[...] contrasto alla ludopatia, etc.). In questo panorama normativo, è intervenuta la giurisprudenza UE chiarendo (sentenza del 12 settembre 2013, c.d. Bi., cause riunite C-660/11 e C-8/12) che “l'obiettivo attinente alla lotta contro la criminalità collegata ai giochi d'azzardo è idoneo a giustificare le restrizioni alle libertà fondamentali derivanti da tale normativa, purché tali restrizioni soddisfino il principio di proporzionalità e nella misura in cui i mezzi impiegati siano coerenti e sistematici (v., in tal senso, citate sentenze Pl. e a., punti da 52 a 55, nonché C. e Ci., punti da 61 a 63)”. La Corte di giustizia ha in tal modo legittimato il sistema della cd. doppia autorizzazione, affermando che gli artt. 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che imponga alle società interessate a esercitare attività collegate ai giochi d'azzardo l'obbligo di ottenere un'autorizzazione di polizia, in aggiunta a una concessione rilasciata dallo Stato al fine di esercitare simili attività, rilevando in sostanza che l'obiettivo della lotta contro la criminalità collegata ai giochi d'azzardo è idoneo a giustificare quelle misure restrittive che soddisfino il principio di proporzionalità. La Corte del Lussemburgo ha altresì escluso l'obbligo dello Stato, nel cui territorio si intende svolgere l'attività di raccolta delle scommesse, di riconoscere i titoli concessori/autorizzatori rilasciati dallo Stato di stabilimento dell'operatore economico (non esistendo allo stato attuale un “obbligo di mutuo riconoscimento delle autorizzazioni rilasciate dai vari Stati membri: v., in Per_ tal senso, sentenze dell'8 settembre 2010, e a., C-316/07, da C-358/07 a C-360/07, C- 409/07 e C-410/07, Racc. pag. 1-8069, punto 112, nonché del 15 settembre 2011, Di. e Omer, C-347/09, Racc. pag. 1-8185, punti 96 e 99)”, con la conseguenza per cui “il fatto che un operatore debba disporre sia di una concessione sia di un'autorizzazione di polizia per poter accedere al mercato di cui trattasi non è, in sé, sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito dal legislatore nazionale, ossia quello della lotta alla criminalità collegata ai giochi d'azzardo”. Dunque, la complessa disciplina di cui all'art. 1 cit., comma 643 non viola il principio di irretroattività della legge né può assumere profili di incostituzionalità con riferimento all'art. 3 Cost., ma persegue l'obiettivo di regolarizzare e realizzare l'emersione di attività illecite perché possano proseguire come attività lecite. E ciò vale, come nel caso di specie, per l'appellante proprietario dell'immobile, onerato dell'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 1 comma 644 lett. e) della legge n. 190/2014 e per tutte le situazioni giuridiche comunque correlate all'esercizio di attività di gioco o di scommessa. Sono infondate anche le doglianze riguardanti la nullità dell'accertamento. Invero, come evidenziato nella memoria difensiva dell' l'ordinanza- Controparte_1 ingiunzione impugnata richiama il processo verbale di verifica fiscale a carico di Parte_2
presso la sede operativa del medesimo in Frattamaggiore, l'avviso di notifica di
[...] contestazione del 18.5.2015 redatta dall'ADM di Napoli a carico di , Parte_1 proprietario dell'immobile, la normativa violata ed il fatto contestato. Contr Segnalata quindi la mancata comparizione del presso la sede dell' a seguito della Pt_1 richiesta dello stesso di essere sentito a norma dell'art. 18 L. 689/81, tenuto conto che il locale ispezionato è risultato essere adibito prevalentemente all'esercizio dell'attività di raccolta delle scommesse per conto di operatore estero non autorizzato e rilevato che la norma prevede che il proprietario dell'immobile effettui la comunicazione di cui all'art. 1, comma 644 lett. e) della L. n. 190/2014, nel termine di sette giorni dalla data di avvio dell'attività, ingiungeva al il Pt_1 pagamento della somma di € 5.000,00. Le contestazioni avanzate dall'appellante al riguardo appaiono pertanto generiche e prive di elementi concreti e di profili di irregolarità nell'accertamento e nell'indagine condotta dall' Controparte_1 Deve essere disattesa, altresì, l'eccezione nuova sul fatto che l'appellante non sarebbe proprietario dell'immobile bensì soltanto locatore dello stesso. Si rileva a tal proposito la tardività dell'eccezione, che modifica la prospettazione della domanda proposta in primo grado, in quanto proposta per la prima volta in sede di appello. Essa costituisce pertanto un novum, come tale inammissibile nel giudizio di appello. Con riferimento all'assenza di colpevolezza per non essere il obbligato a conoscere Pt_1
l'attività di raccolta scommesse svolta dal suo locatario nell'immobile concesso in affitto, il Collegio condivide pienamente l'iter logico seguito dal primo Giudice nel richiamare l'art. 13 del contratto di locazione e la facoltà del locatore di ispezionare il locale in qualsiasi momento, previo avviso telefonico. Ne consegue che certamente l'opponente avrebbe potuto esercitare un controllo sul proprio immobile e venire a conoscenza del tipo di attività che veniva esercitata nell'immobile di sua proprietà: ciò a dimostrazione della volontarietà dell'omessa comunicazione. In proposito, è opportuno sottolineare che la costante giurisprudenza di legittimità riconosce nell'art. 3 l. n. 689/1981 una presunzione di colpevolezza in capo all'autore della condotta illecita sanzionata, gravando sullo stesso l'onere di provare di avere agito senza colpa o la sussistenza dei presupposti delle esimenti (v. Cass. n. 24386 del 2023, n. 11777 del 2020, n. 24081 del 2019). In materia di sanzioni amministrative, poiché la disciplina attiene ad una serie di fattispecie a carattere ordinatorio, destinate a salvaguardare procedure e funzioni, queste sono incentrate sulla mera condotta degli autori degli illeciti, secondo un criterio di agire o di omettere doveroso, con la conseguenza che il giudizio di colpevolezza si ricollega a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico, limitando l'indagine sull'elemento oggettivo dell'illecito all'accertamento della suitas del comportamento inosservante, con la conseguenza che, una volta integrata e provata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa, l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza (cfr. analogamente Cass., Sez. Un., n. 20930 del 2009; Cass. n. 9546 del 2018; Cass. n. 16517 del 2020). Quindi, alla luce della giurisprudenza di legittimità, l'onere della prova degli elementi positivi esterni che possano rivelare la sussistenza di una scriminante, è a carico dell'opponente, e la relativa valutazione costituisce un apprezzamento di fatto di stretta competenza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. n. 21280/2015; Cass. n. 19759/2015; Cass. n. 23019/09). Alla stregua delle suesposte considerazioni, si impone quindi il rigetto dell'appello. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello; - condanna al pagamento delle spese del grado, in favore dell' Parte_1 [...]
, che liquida in complessivi € Controparte_1
962,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Napoli, 29.5.2025 Il consigliere estensore Magistrato Ausiliario Il Presidente
-Dott. Paolo Barletta- -Dott.ssa Anna Carla Catalano-