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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/04/2025, n. 2471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2471 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Diego Rosario Antonio Pinto - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di secondo grado, iscritto al n. 50206 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 4/4/2025 e vertente
T R A
- ( ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante , rappresentata e difesa dall'avv. Maria Parte_2
Cristina Di Pofi come da procura in atti;
RECLAMANTE
E
- FE SP ( , in persona del legale rappresentante , P.IVA_2 CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Battista Bisogni e dall'avv. Lorenzo Cordi come da procura in atti;
RECLAMATA
E
- Liquidazione giudiziale Controparte_2
( ), in persona del curatore dott.ssa rappresentata e P.IVA_3 Controparte_3 difesa dall'avv. Maria Grazia Sirna come da procura n atti;
RECLAMATA
OGGETTO: Reclamo ex art. 51 CCII avverso sentenza di apertura della liquidazione r.g. n. 1 giudiziale.
CONCLUSIONI
Per la reclamante: “IN VIA PRELIMINARE, VISTI I GRAVI MOTIVI, disporre la sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento degli atti di gestione ai sensi dell'art. 52 CCI in attesa dell'esito del presente reclamo, per tutte le ragioni in narrativa esposte e in particolare poiché la sentenza di dichiarazione di apertura della liquidazione è costituita per gran parte da contenuti, dati contabili, fiscali e elementi pregnanti riguardanti altra società e non riconducibili alla NEL MERITO Parte_1
Revocare la sentenza N. 7 del 2025 – Liquidazione Giudiziale N. 5 del 2025 del Tribunale di Roma con la quale è stata disposta l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'odierno reclamante, per i motivi esposti nella narrativa del presente atto. Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento”.
Per la reclamata FE SP: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, accertata l'integrazione dei requisiti di cui agli artt. 2 c.1 lett. b) e d), e 121 C.C.I.I, - In via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia della Sentenza di Liquidazione, per carenza dei gravi motivi ai sensi dell'art. 52 CCII. - In via principale nel merito: rigettare il Reclamo formulato da
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 [...]
, in quanto del tutto infondato in fatto e in diritto, e per gli effetti, Parte_2 confermare la Sentenza di Liquidazione n. 7/2025 del 9 gennaio 2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sez. XIV, che ha disposto l'apertura del procedimento di Liquidazione giudiziale ex art. 121 C.C.I.I., proced. N. 5/2025 a carico di , per tutti i motivi sopraesposti. - Parte_1
In subordine nel merito: disporre la correzione degli errori materiali eventualmente ravvisati nella Sentenza di Liquidazione, ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c., e per gli effetti, confermare l'apertura del procedimento di Liquidazione Giudiziale nei confronti di in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore , per i motivi sopraesposti”. Parte_2
Per la liquidazione giudiziale: “il reclamo a cui si resiste autodenuncia la sua infondatezza anche con riguardo alla richiesta di sospensiva dell'efficacia della sentenza impugnata e, pertanto, se ne chiede il rigetto. Con condanna della reclamante alla refusione delle spese e competenze di giudizio in favore della Liquidazione Giudiziale”.
IN FATTO E IN DIRITTO
La ricorrente in persona del suo legale Parte_1 rappresentante, ha impugnato la sentenza del Tribunale di Roma dell'8/1/2025, chiedendo la revoca dell'apertura della liquidazione giudiziale a suo carico e -nelle more della decisione- la sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento degli atti di gestione.
Secondo la reclamante, tale pronuncia è erronea in quanto il suo contenuto r.g. n. 2 riguarda, in gran parte, i dati e la condizione di altra società; per contro, non sussiste il presupposto dell'insolvenza: i creditori e Controparte_4 [...]
sono stati integralmente pagati, con conseguente desistenza dall'istanza CP_5
di liquidazione giudiziale;
quanto a FE SP, si tratta di credito che: a) non risulta accertato, essendo oggetto di contenzioso;
b) non è comunque dovuto, stante la compensazione con il
contro
-credito risarcitorio. Il pagamento, quindi, è stato volutamente omesso;
d'altro canto, non sussistono altri debiti -neppure tributari/previdenziali- e la società, che per la sua natura ed operatività dispone essenzialmente di crediti, risulta in “attivo” dal bilancio 2024.
Costituendosi in giudizio, la creditrice FE SP e la curatela della liquidazione giudiziale hanno chiesto il rigetto del reclamo e dell'istanza di sospensione.
Tanto premesso, osserva la Corte quanto segue.
La pretesa di FE SP ammonta, complessivamente, ad euro 1.242.122,13, trovando titolo per euro 795.620,34 (v. precetto) nel decreto ingiuntivo del Tribunale
di Roma n. 5491/2022.
Tale decreto è stato confermato mediante la pronuncia di rigetto dell'opposizione dell'odierna reclamante: nella sentenza in questione (Tribunale di Roma n.
3154/2024) si dà espressamente conto del “riconoscimento di debito con la nota del
17 marzo 2022”, idoneo a fondare la ragione di credito.
Appare dunque priva di pregio l'ulteriore contestazione di Parte_1
in questa sede, in relazione alla duplicazione ed esigibilità del credito,
[...] nonché alla mancata “risoluzione”, dopo la ricognizione, “dei problemi denunciati”: va ribadito che la pretesa di controparte trova immediato riscontro nel riconoscimento di debito.
Ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, peraltro, neppure occorre la verifica incidentale del credito contestato quando “la sua esistenza risulti già accertata con una pronuncia giudiziale a cognizione piena”, essendo in tal caso sufficiente il mero rinvio alla pronuncia stessa (cfr. Cass. n. 4406/2025).
Non sussistono -né sono oggetto di compiuta allegazione- significative anomalie di quest'ultima, che giustifichino il dubbio sulla sua correttezza.
D'altro canto, anche l'istanza di inibitoria, proposta con il gravame (quale giudizio in seguito interrotto), è stata respinta in quanto nell'atto ricognitivo
“richiamato –nelle premesse, confermativo anche dei precedenti accordi- appare che r.g. n. 3 le parti abbiano inteso dichiarare l'intervenuta approvazione delle fatture emesse da
FE e prevedere nuove modalità di esecuzione dei pagamenti dovuti da necessitate dall'intervenuta scadenza dei termini di pagamento previsti Pt_1
nelle singole fatture), restando per il resto del tutto valido ed efficace tra le parti il precedente rapporto contrattuale in essere, espressamente all'uopo richiamato” (v. decreto della CDA in data 9/5/2024).
Per altro verso, risulta contraddittoria la contestazione stessa del credito, a fronte dell'affermazione della
contro
-pretesa risarcitoria, in tesi idonea alla sua estinzione.
Sotto tale profilo, va considerato che, diversamente da quanto affermato dalla reclamante, la sussistenza del credito (di “euro 12.000.000,00”) è stato a sua volta escluso in sede giudiziale, constando l'espresso rigetto, contestualmente all'opposizione, della domanda riconvenzionale (v. sentenza sopra richiamata).
L'ulteriore affermazione del
contro
-credito, ora quantificato in euro 823.531,27
(per i danni relativi ai cantieri di Via Roma e di Via Grottaferrata), appare vaga nei suoi presupposti, in quanto sostanzialmente affidata all'accertamento peritale richiesto nell'altro contenzioso con FE (a sua volta già oggetto di interruzione); peraltro, tale credito -oltre ad essere per sua natura illiquido (a fronte di quello certo,
liquido ed esigibile di controparte)- è stato opposto in compensazione rispetto ad altra e distinta ragione di credito, pari ad euro 683.878,90 (di cui al decreto ingiuntivo n. 5408/2024).
Il mancato pagamento della creditrice, dunque, è sintomatico della condizione di insolvenza, avvalorata anche dall'esito negativo del pignoramento presso terzi.
Come pure osservato dalla curatela, la società debitrice non dispone di risorse sufficienti per il regolare pagamento delle obbligazioni contratte, risultando già dai verbali del collegio sindacale “seri dubbi sulla permanenza dei presupposti di continuità aziendale”.
Inoltre, il bilancio del 2024 (da cui emergerebbe l'utile di euro 249.736,00) è stato approvato soltanto (in data 4/1/2025) a ridosso della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale (in data 8/1/2025) ed all'esito di procedura che (in assenza di convocazione e relazione del collegio sindacale) risulta manifestamente viziata.
Per altro verso, diversamente da quanto affermato dalla reclamante, constano ingenti passività per debiti previdenziali (euro 25.671,74) e tributari (euro
391.594,74), oltre tutto verosimilmente destinati ad essere incrementati per effetto r.g. n. 4 dell'illecito nelle more contestato dalla GDF;
tale contestazione, relativa a operazioni in tutto o in parte inesistenti, rende incerta l'effettività stessa dei crediti vantati.
In definitiva –prescindendo dalle istanze di ammissione al passivo nel frattempo pervenute (prodotte soltanto in corso di causa)- il quadro complessivo evidenzia la condizione di insolvenza di cui agli artt. 2, lett. b) e 121 CCII già ritenuta nella sentenza impugnata (se non altro nel riferimento al protratto inadempimento verso la creditrice istante ed alla mancanza di sufficiente liquidità, quale carenza peraltro riconosciuta dalla stessa debitrice).
Per quanto premesso, il reclamo deve essere respinto, restando assorbita ogni altra istanza.
Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri di cui al
DM 55/2014 (ex art. 4, comma 10 sexies) che tiene conto dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il reclamo;
- condanna il reclamante al pagamento in favore delle reclamate delle spese di lite che liquida, per ciascuna, in euro 6.327,00 per compensi, oltre rimborso spese e accessori come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
Così deciso in Roma il 17/4/2025
Il CONSIGLIERE EST. Il PRESIDENTE
dott. Paolo Bonofiglio dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 5