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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/11/2025, n. 6813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6813 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – II° Collegio
così composta: dott.ssa Antonella Izzo Presidente dott. Giuseppe Staglianò Consigliere rel. dott. Marco Emilio Luigi Cirillo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nella causa civile di II grado iscritta al n. 5253 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2020, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 7-11-2025, vertente tra
(C.F. ), nella qualità di erede di e Parte_1 C.F._1 Persona_1
(C.F. ), in proprio, elettivamente domiciliati a Latina, Via C. Parte_2 C.F._2
Battisti n. 18, presso lo studio dell'Avv. Antonio Belliazzi, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Appellanti -
e
(C.F. ), (subentrata ex lege al Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata a Roma, Via dei Controparte_2 Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege;
- Appellata –
(n. 10/2018 del Tribunale di Latina) della CP_3 Controparte_4
e del socio illimitatamente responsabile ( ), in
[...] Parte_2 C.F._3 persona del curatore, Dott. (C.F. ), elettivamente domiciliato Controparte_5 C.F._4
a Cassino, Via XX Settembre n. 7, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Suarato, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Intervenuto -
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, (cui oramai è subentrata ex lege Controparte_2
l' ) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Latina, i sigg. Controparte_1
e per ottenere, ai sensi dell'art. 2901 c.c., la declaratoria Parte_2 Persona_1 dell'inefficacia relativa dell'atto di donazione a rogito Notar del 09.02.2012 (rep. Persona_2
n. 27279), trascritto il 16.02.2012, mediante il quale il sig. aveva donato alla propria Parte_2 madre, sig.ra , i seguenti immobili: Persona_1
1) quota di 2/9 dell'intero sul fabbricato sito in Comune di Cori, Via Madonna del Soccorso n.
28, piano T, comprendente un locale di mq. 135, distinto al NCEU di Cori al foglio 36, particella 233, sub 1;
2) quota di 2/9 dell'abitazione sita in Comune di Cori, Via Madonna del Soccorso n. 28, piano 1, distinta al NCEU di Cori al foglio 36, part 233, sub 2;
3) quota di 2/9 dell'abitazione sita in Comune di Cori, Via Madonna del Soccorso n. 28, piano 2, distinta al NCEU di Cori al foglio 36, part 233, sub 3;
4) quota di 2/9 dell'abitazione sita in Comune di Cori, Via Madonna del Soccorso n. 28, piano 3, distinta al NCEU di Cori al foglio 36, part 233, sub 4;
5) quota di 2/9 del terreno sito in Comune di Cori, Località “Carbonaro”, distinto al NCT di Cori al foglio 17, part 106;
6) quota di 2/9 del terreno sito in Comune di Cori Località “Carbonaro”, distinto al NCT di Cori al foglio 17, part 108; 7) quota di ½ del terreno sito in Comune di Cori, Località “San Cristofaro”, distinto al NCT di
Cori al foglio 36, part 820;
8) quota di 1/9 del terreno sito in Comune di Cori, Località “San Cristofaro”, distinto al NCT di
Cori al foglio 36, part 722;
9) quota di 1/9 del terreno sito in Comune di Cori, Località “San Cristofaro”, distinto al NCT di
Cori al foglio 36, part 725;
10) quota di 1/9 del terreno sito in Comune di Cori, Località “Carbonaro”, distinto al NCT di Cori al foglio 17, part 110;
11) quota di 1/9 del terreno sito in Comune di Cori, Località “Carbonaro”, distinto al NCT di Cori al foglio 17, part 318;
12) piena proprietà del terreno sito in Comune di Cori, Località “San Cristofaro”, distinto al NCT di Cori al foglio 36, part 821;
13) piena proprietà del terreno sito in Comune di Cori, Località “San Cristofaro”, distinto al NCT di Cori al foglio 36, part 1138;
14) piena proprietà del terreno sito in Comune di Cori, Località “San Cristofaro”, distinto al NCT di Cori al foglio 36, part 1139.
L'attrice sosteneva che le alienazioni immobiliari fossero state effettuate in pregiudizio all'Erario dello Stato, creditore del sig. per la somma di Euro 1.553.994,45, concernente alcune cartelle Pt_2 di pagamento e n. 3 avvisi di accertamento emessi dall'Amministrazione finanziaria per gli anni di imposta 2006, 2007 e 2008, oramai divenuti definitivi a seguito di mancata opposizione;
in particolare, l'attrice evidenziava che, in data 06.12.2011, la Guardia di Finanza di Latina aveva intrapreso una verifica fiscale nei confronti della di , al fine di Controparte_4 Parte_2 accertare se fossero state adempiute le disposizioni contemplate dalla normativa tributaria riguardo al versamento dell'IVA, delle imposte sui redditi e degli altri tributi per il periodo compreso tra marzo 2006 e dicembre 2011; a seguito di tali controlli, in data 24.10.2012, la
Guardia di Finanza aveva redatto un apposito verbale di constatazione, cui poi erano seguiti gli avvisi di accertamento di cui sopra.
Quindi, a seguito dell'intervenuta verifica fiscale, il sig. aveva posto in essere un'operazione Pt_2 volta alla dismissione del proprio patrimonio, al fine di creare maggiori difficoltà e incertezze nell'esecuzione coattiva del credito da parte dell'Erario, donando alla propria madre, sig.ra gli immobili in questione. Per_1
Pertanto, l'attrice concludeva chiedendo la revoca dell'atto di donazione del 09.02.2012, con condanna dei convenuti alla rifusione delle spese processuali.
Costituitisi in giudizio, i sigg. e contestavano le asserzioni Parte_2 Persona_1 dell'attrice, contestando che vi fossero i presupposti per l'esperibilità dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. in quanto, a loro dire, il debito indicato da non poteva dirsi Controparte_2 sussistente, essendo il processo verbale di constatazione pervenuto all'indirizzo del sig. solo Pt_2 in data 24.10.2012 e, quindi, in epoca successiva alla stipula dell'atto di donazione, sicché non era configurabile né la “scientia damni”, né il “consilium fraudis”; analogamente, poi, anche gli avvisi di accertamento emessi dall' erano stati notificati tutti in data Controparte_1 successiva a quella di conclusione dell'atto di donazione.
Pertanto, i convenuti concludevano chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di giudizio.
All'esito dell'istruttoria, meramente documentale, il Tribunale, con sentenza n. 40/2020, accertava la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c. e, pertanto, in accoglimento della domanda, dichiarava l'inefficacia l'atto di donazione del 09.02.2012 nei confronti dell' Controparte_1
, condannando i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio.
[...]
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. , in proprio e nella qualità di erede Parte_2 della sig.ra “medio tempore” deceduta, proponeva appello avverso tale decisione, Persona_1 assumendone l'erroneità e l'ingiustizia.
Con un primo motivo di impugnazione, l'appellante invocava la nullità della sentenza di primo grado perché, a suo dire, emessa da giudice incompetente per valore.
In particolare, l'appellante evidenziava che detta sentenza era stata pronunziata da un Giudice
Onorario di Tribunale, la cui competenza, per legge, non avrebbe potuto estendersi ad affari e giudizi di valore superiore ad Euro 50.000,00, con la conseguenza che egli, a fronte dell'assegnazione del procedimento, avrebbe dovuto dichiararsi incompetente e rimettere gli atti al
Presidente dal Tribunale affinché provvedesse ad assegnare la causa ad un giudice togato, senza che potessero assumere alcun rilievo eventuali disposizioni in senso contrario del Capo dell'Ufficio.
Con un secondo motivo di censura, poi, il sig. lamentava il difetto di “ius postulandi” del Pt_2 difensore di (oggi ), che si era avvalsa di un Controparte_2 Controparte_6 legale esterno (Avv. Sandra Cassoni del Foro di Latina) benché le norme di modifica del processo tributario intervenute nel 2015 avessero esteso all' l'obbligo di costituirsi Parte_3 in giudizio in via diretta, avvalendosi di legali interni alla propria struttura e limitando solo ad ipotesi eccezionali e particolari, da documentarsi e motivarsi espressamente, la possibilità di ricorrere a legali esterni;
previsioni normative che, però, non erano state rispettate nel caso di specie.
Con un terzo motivo di doglianza, infine, l'appellante sosteneva che il giudice di prime cure avesse malamente valutato le circostanze di fatto, arrivando erroneamente a ritenere sussistenti i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria, rispetto ai quali, peraltro, non aveva neanche fornito adeguata motivazione.
Di conseguenza, l'appellante concludeva chiedendo, in via principale, la declaratoria della nullità dell'impugnata sentenza perché emessa da giudice incompetente per valore e, comunque, la declaratoria della nullità dell'intero giudizio perché introdotto e proseguito da Controparte_2 mediante un difensore privo di “ius postulandi”; in via subordinata, nel merito, chiedeva la riforma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Costituitasi in giudizio, l' si limitava a resistere, richiamando, Controparte_6 riguardo al primo motivo di doglianza, l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui i giudici onorari possono decidere ogni processo e pronunciare qualsiasi sentenza in tutti i casi in cui non vi sia un espresso divieto di legge;
inoltre, in relazione al secondo motivo di impugnazione, l'appellata ne eccepiva l'infondatezza alla luce dei principi espressi dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione n. 30008/19 -già richiamata dall'appellante- e di quanto stabilito nel Protocollo di intesa intercorso nell'anno 2017 tra l'Agente della Riscossione e l'Avvocatura dello
Stato; infine, in ordine al terzo motivo di impugnazione, l' ne Controparte_6 eccepiva il difetto di specificità, essendosi l'appellante limitato ad asserire la mancanza dei presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria, senza svolgere alcuna effettiva considerazione al riguardo.
Quindi l'appellata concludeva chiedendo il rigetto dello spiegato gravame, con vittoria delle spese del grado d'appello.
Con ordinanza del 2.04.2021, la Corte d'Appello dichiarava l'interruzione del processo a causa dell'intervenuto decesso (13.7.2020) della sig.ra verificatosi dopo la Persona_1 pubblicazione della sentenza di primo grado e prima dell'iscrizione a ruolo del procedimento, e stante il fatto che il sig. non aveva fornito alcun elemento circa la sua qualità di erede Parte_2 della predetta, circostanza che precludeva di poter considerare il giudizio proseguito.
Il giudizio veniva poi regolarmente riassunto dai sigg. , nella qualità di erede della Parte_1 sig.ra , e di in proprio, che si riportavano alle difese e alle conclusioni Persona_1 Parte_2 già formulate nel precedente atto introduttivo.
Si costituiva in giudizio la Curatela del Fallimento (n. 10 del 2018 del Tribunale di Latina) della di e del socio illimitatamente responsabile , Controparte_4 Parte_2 Parte_2 affermando la propria legittimazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 66 L. Fall.; quindi, nel richiamare le argomentazioni difensive già svolte dall' , di cui Controparte_1 chiedeva l'estromissione dal giudizio, la Curatela concludeva chiedendo il rigetto del gravame, con vittoria delle spese del grado di appello.
All'udienza del 7/11/2025, dopo la precisazione delle conclusioni e all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione dalla Corte ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c..
Motivi della decisione
Preliminarmente va riconosciuta la legittimazione della Curatela fallimentare a subentrare nel giudizio.
Infatti, sulle questioni concernenti la possibilità per la Curatela fallimentare di subentrare, nel giudizio di appello, ai sensi dell'art. 66 L. F., al creditore abbia già vittoriosamente esercitato in primo grado l'azione revocatoria ordinaria, e sull'eventuale improcedibilità dell'azione originariamente proposta da costui, sono intervenute da tempo le S.U. della Corte di Cassazione
(sent. n. 29420/2008), le quali hanno avuto modo di affermare che, “com'è noto, l'azione revocatoria ordinaria, contemplata dall'art. 2910 e segg. c.c., mira a rendere inopponibili al creditore gli atti con cui il debitore, disponendo del proprio patrimonio, lo sottrae in tutto o in parte alla garanzia del creditore medesimo mettendo così in pericolo il soddisfacimento delle ragioni di costui. Essa non incide sulla validità di quegli atti, ma (in presenza delle condizioni soggettive richieste a tal fine dalla legge) ne sterilizza gli effetti nei confronti del creditore che si sia avvalso di tale rimedio, consentendo perciò a costui di aggredire poi esecutivamente i beni usciti dal patrimonio del debitore come se vi fossero ancora compresi.
Pur non essendo quindi, in senso proprio, un'azione esecutiva, può ben dirsi che essa è naturalmente orientata a finalità esecutive, come inequivocabilmente testimonia il disposto dell'art. 2902 c.c. Quando, però, il debitore sia un imprenditore commerciale e l'atto di disposizione da lui compiuto ne abbia causato (o aggravato) l'insolvenza, onde ne è seguita la dichiarazione di fallimento, il pregiudizio che giustifica l'esercizio dell'azione revocatoria si riflette necessariamente sulla posizione dell'intera massa dei creditori, le cui ragioni devono essere soddisfatte secondo le regole del concorso. Si spiega, quindi, come mai l'art. 66 L. Fall. in tal caso, attribuisca al curatore, nell'interesse della massa, la legittimazione all'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria. […] L'articolo da ultimo citato, nell'attribuire al curatore del fallimento la legittimazione anche all'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, non contempla però l'eventualità del concorso di tale azione con quella esercitata dal singolo creditore a norma dell'art. 2901 c.c. né disciplina l'ipotesi di fallimento del debitore quando l'azione del singolo creditore sia stata già esercitata ma sia ancora pendente. Che il curatore, in quest'ultima ipotesi, abbia la possibilità di proseguire il giudizio intrapreso prima del fallimento dal singolo creditore, subentrando nella posizione processuale di costui, è affermazione sulla quale - come detto - non vi
è alcun contrasto nella giurisprudenza di questa corte, e che senz'altro merita conferma”.
Pertanto, la Suprema Corte ha ritenuto di affermare il seguente principio: “qualora sia stata proposta un'azione revocatoria ordinaria per far dichiarare inopponibile ad un singolo creditore un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore e, in pendenza del relativo giudizio, a seguito del sopravvenuto fallimento del debitore, il curatore subentri nell'azione in forza della legittimazione accordatagli dall'art. 66 L. Fall. accettando la causa nello stato in cui si trova, la legittimazione e l'interesse ad agire dell'attore originario vengono meno, onde la domanda da lui individualmente proposta diviene improcedibile ed egli non ha altro titolo per partecipare ulteriormente al giudizio”.
Tale insegnamento, che questa Corte di merito condivide, è stato ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità più recente (in tal senso, vedi Cass. n. 12513/2009, n. 21810/2015 e n.
614/2016), con la conseguenza che va, ai sensi degli artt. 111 c.p.c., 66 L. Fall. e 2901 c.c., va ammesso il subentro della Curatela fallimentare nel presente giudizio e, contestualmente, va disposta l'estromissione dal giudizio dell , la cui originaria Controparte_1 domanda dev'essere dichiarata improcedibile.
Nel merito, il primo motivo di impugnazione, con il quale gli appellanti hanno eccepito la nullità del giudizio di primo grado e, comunque, dell'impugnata sentenza, è infondato.
Infatti, secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, che questa Corte di merito fa proprio, “quando un giudice onorario, appartenente all'ufficio giudiziario, decida una causa in materia che, secondo la ripartizione tabellare, sia sottratta alla sua potestà decisoria, il provvedimento non è nullo (salvo che si tratti di procedimenti possessori o cautelari “ante causam”, espressamente esclusi dal R.D. n. 12 del 1941, art. 43 bis), in quanto la decisione assunta dal g.o.t. in violazione delle tabelle organizzative dell'ufficio non incide sulla composizione dell'ufficio giudiziario, né alcuna norma di legge prevede una siffatta nullità, configurandosi, invece, una semplice irregolarità" (Cass. n. 22050/20; nello stesso senso, vedi Cass. n. 19660/16); infatti “i giudici onorari possono decidere ogni processo e pronunciare qualsiasi sentenza per la quale non vi sia espresso divieto di legge, con piena assimilazione dei loro poteri a quelli dei magistrati togati: la nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c., è
– quindi – ravvisabile solo quando gli atti siano posti in essere da persona estranea all'ufficio, poiché non investita della funzione concretamente esercitata” (Cass. n. 2047/2019).
Nel caso di specie il giudicante che ha pronunziato la sentenza di primo grado era persona che faceva parte dell'organico del Tribunale di Latina e, al contempo, era stato regolarmente investito della funzione esercitata, mentre il provvedimento emesso non rientrava nel novero di quelli riservati per legge unicamente ai giudici togati.
Ne consegue che la censura non può che essere disattesa.
Parimenti, anche il secondo motivo di impugnazione è infondato.
Giova sottolineare che il profilo dello “ius postulandi”, nei rapporti tra l' CP_1 CP_1
e l'Avvocatura dello Stato, è regolato da apposite convenzioni.
[...]
Inoltre, sull'argomento, è oramai intervenuta la Corte di Cassazione che, con sentenza S.U. n.
30008/2019, che questa Corte di merito condivide, ha avuto modo di chiarire definitivamente che
“… a) se la convenzione riserva all'Avvocatura di Stato la difesa e rappresentanza in giudizio,
l'Agenzia può evitarla solo in caso di conflitto, oppure alle condizioni dell'art. 43, co. 4, r.d. n. 1611 del 1933 (cioè adottando la delibera motivata e specifica e sottoposta agli organi di vigilanza), oppure ancora ove l'Avvocatura erariale si renda indisponibile;
b) se, invece, la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa e rappresentanza in giudizio, non è richiesta l'adozione di apposita delibera od alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro (da scegliere in applicazione dei criteri generali di cui agli atti di carattere generale di cui al quinto comma e nel rispetto dei principi del codice dei contratti pubblici); c) in tutti i casi è in facoltà dell' di avvalersi e farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati CP_1 pure davanti ai giudici di pace e ai tribunali, per di più nulla essendo innovato quanto alle già raggiunte conclusioni per ogni altro tipo di contenzioso. Inoltre, con lo stesso pronunciamento, la Suprema Corte ha espressamente affermato che “il sistema si completa con la considerazione, valida peraltro de praeteritu, della piena operatività della sola facoltà di avvalimento degli avvocati del libero Foro nel periodo in cui la convenzione non era ancora intervenuta, anche in tal caso senza bisogno di allegazioni o produzioni specifiche ad opera dell' : invero, in quel periodo era impossibile l'operatività della facoltà di CP_1 avvalimento del patrocinio erariale, non essendo ancora venuto a giuridica esistenza lo speciale presupposto, previsto dalla norma, della previa base convenzionale”.
Ciò premesso, nel caso di specie risultava applicabile il Protocollo d'intesa stipulato tra l
[...]
e l'Avvocatura dello Stato in data 05.07.2017, il quale, pur prevedendo Controparte_6 espressamente al punto 3.4 (“Contenzioso afferente l'attività di Riscossione”, che l'Avvocatura avrebbe assunto il patrocinio dell'Ente per l'esercizio di:
1) azioni risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al Giudice di Pace anche in fase di appello);
2) azioni revocatorie, di simulazione e ogni altra azione ordinaria a tutela dei crediti affidati in riscossione;
3) altre liti innanzi al Tribunale Civile e alla Corte di Appello Civile, nelle ipotesi in cui fosse stata parte anche un ente difeso dall'Avvocatura dello Stato;
4) liti innanzi alla Corte di Cassazione Civile e Tributaria;
poi, al successivo punto 7 (“Disposizioni transitorie”), stabiliva che l'Avvocatura avrebbe assunto “il patrocinio dell'Ente nelle controversie introdotte con atti notificati a decorrere dal 1° luglio 2017, nonché per tutte le controversie innanzi al Consiglio di Stato o alla Corte di Cassazione per le quali alla data del 1° luglio 2017 non [fosse] stato ancora conferito incarico ad avvocati del libero foro”.
Ciò precisato, l'odierno giudizio venne instaurato nell'anno 2014 sicché esso risulta escluso dal novero delle cause che il Protocollo d'intesa in questione riservava al patrocinio erariale, con la conseguenza che l aveva la facoltà di ricorrere alla difesa da Controparte_6 parte di avvocati del libero foro senza che si rendesse necessaria l'adozione di alcuna formalità, in conformità con quanto statuito dalla Corte di Cassazione.
Da ultimo dev'essere disattesa anche l'ultimo motivo di impugnazione, con il quale gli appellanti hanno sostenuto che nel caso di specie non fossero ravvisabili i presupposti legali per l'accoglimento della domanda di revocazione, rispetto ai quali, peraltro, la sentenza non era sorretta da adeguata motivazione.
Premesso che, stante la genericità della formulazione, la doglianza si pone ai limiti dell'ammissibilità, si rileva che essa, in ogni caso, è anche infondata.
Infatti, dall'esame della sentenza di primo grado è possibile apprezzare l'iter logico-giuridico che ha condotto il giudice di prime cure a ritenere sussistenti i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.. Nel caso in esame, l'atto dispositivo era costituito dal contratto di donazione del 09.02.2012, e quindi era a titolo gratuito, sicché, ai fini dell'accoglimento della domanda revocatoria, era necessario verificare non solo la preesistenza del credito (rispetto all'atto dispositivo), ma anche accertare gli ulteriori elementi dello “eventus damni” e della “scientia damni”.
Riguardo al credito, il giudicante di prime cure ha avuto modo di chiarire che i fatti che hanno dato origine agli accertamenti compiuti dall' si collocavano in un Controparte_1 periodo di gran lunga antecedente al compimento degli atti dispositivi, risalendo al periodo di imposta relativo agli anni 2006, 2007 e 2008, mentre gli accertamenti avevano avuto inizio in data
6/12/2011.
La circostanza, poi, che gli avvisi di accertamento siano stati notificati in un momento successivo al compimento dell'atto dispositivo (ed alla sua trascrizione) è circostanza che non esclude né la preesistenza dei debiti del sig. TA nei confronti dell'Erario, né il suo intento di ostacolare un'eventuale esecuzione sui suoi beni mediante una loro cessione a titolo gratuito in favore della propria madre.
Quanto alla conoscenza del debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore mediante il compimento dell'atto dispositivo (“scientia damni”), va condivisa l'opinione del Tribunale che, sulla scorta di un ragionamento presuntivo, l'ha ritenuta provata sulla base di una serie di indizi gravi, precisi e concordanti, costituiti: 1) dall'acclarata esistenza di una grave evasione fiscale protrattasi nel triennio 2006-2008, la cui consistenza, pari ad oltre un milione di euro, non poteva essere certamente ignorata dal sig. ; 2) dal fatto che l'attività di verifica della Guardia di Pt_2
Finanza era stata intrapresa nei confronti del debitore in epoca antecedente al compimento dell'atto di donazione;
3) dal fatto che, con la stipula dell'atto di donazione, il debitore avesse trasferito alla madre tutti i beni immobili di sua proprietà, con l'evidente intento di spogliarsi dei beni più facilmente aggredibili dai creditori, in quanto non occultabili, rendendo così più difficoltoso il soddisfacimento del credito da parte dell' . Controparte_6
Ne consegue che anche l'ultimo motivo di censura dev'essere respinto.
Da quanto premesso deriva che l'appello, totalmente infondato, deve essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei valori medi stabiliti per lo scaglione da Euro 1.000.001,00 ad Euro 2.000.000,00 con l'eccezione della voce “istruttoria/trattazione”, che viene liquidata nella misura minima.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte degli appellanti, in solido tra loro, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, provvedendo sull'appello proposto dai , nella qualità di erede di Parte_1 Per_1
e da , in proprio, nei confronti dell'
[...] Parte_2 Controparte_7
(subentrata “ex lege” al , avverso la sentenza del
[...] Controparte_2
Tribunale di Latina n. 40/2020, così statuisce:
visti gli artt. 111 c.p.c., 66 L. Fall. e 2901 c.c. dichiara il subentro nel giudizio della Curatela del
“Fallimento della di e del socio illimitatamente responsabile Controparte_4 Parte_2
” (Fallimento n. 10/18 del Tribunale di Latina), in luogo dell' Parte_2 Controparte_1
, di cui dichiara l'estromissione;
[...]
rigetta l'appello;
condanna , nella qualità, e , in proprio, in solido tra loro, a rifondere alla Parte_1 Parte_2
Curatela Fallimentare le spese del grado di appello, che vengono liquidate in Euro 24.064,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte degli appellanti, in solido tra loro, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, lì 7/11/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Staglianò Dott.ssa Antonella Izzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – II° Collegio
così composta: dott.ssa Antonella Izzo Presidente dott. Giuseppe Staglianò Consigliere rel. dott. Marco Emilio Luigi Cirillo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nella causa civile di II grado iscritta al n. 5253 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2020, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 7-11-2025, vertente tra
(C.F. ), nella qualità di erede di e Parte_1 C.F._1 Persona_1
(C.F. ), in proprio, elettivamente domiciliati a Latina, Via C. Parte_2 C.F._2
Battisti n. 18, presso lo studio dell'Avv. Antonio Belliazzi, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Appellanti -
e
(C.F. ), (subentrata ex lege al Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata a Roma, Via dei Controparte_2 Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege;
- Appellata –
(n. 10/2018 del Tribunale di Latina) della CP_3 Controparte_4
e del socio illimitatamente responsabile ( ), in
[...] Parte_2 C.F._3 persona del curatore, Dott. (C.F. ), elettivamente domiciliato Controparte_5 C.F._4
a Cassino, Via XX Settembre n. 7, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Suarato, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Intervenuto -
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, (cui oramai è subentrata ex lege Controparte_2
l' ) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Latina, i sigg. Controparte_1
e per ottenere, ai sensi dell'art. 2901 c.c., la declaratoria Parte_2 Persona_1 dell'inefficacia relativa dell'atto di donazione a rogito Notar del 09.02.2012 (rep. Persona_2
n. 27279), trascritto il 16.02.2012, mediante il quale il sig. aveva donato alla propria Parte_2 madre, sig.ra , i seguenti immobili: Persona_1
1) quota di 2/9 dell'intero sul fabbricato sito in Comune di Cori, Via Madonna del Soccorso n.
28, piano T, comprendente un locale di mq. 135, distinto al NCEU di Cori al foglio 36, particella 233, sub 1;
2) quota di 2/9 dell'abitazione sita in Comune di Cori, Via Madonna del Soccorso n. 28, piano 1, distinta al NCEU di Cori al foglio 36, part 233, sub 2;
3) quota di 2/9 dell'abitazione sita in Comune di Cori, Via Madonna del Soccorso n. 28, piano 2, distinta al NCEU di Cori al foglio 36, part 233, sub 3;
4) quota di 2/9 dell'abitazione sita in Comune di Cori, Via Madonna del Soccorso n. 28, piano 3, distinta al NCEU di Cori al foglio 36, part 233, sub 4;
5) quota di 2/9 del terreno sito in Comune di Cori, Località “Carbonaro”, distinto al NCT di Cori al foglio 17, part 106;
6) quota di 2/9 del terreno sito in Comune di Cori Località “Carbonaro”, distinto al NCT di Cori al foglio 17, part 108; 7) quota di ½ del terreno sito in Comune di Cori, Località “San Cristofaro”, distinto al NCT di
Cori al foglio 36, part 820;
8) quota di 1/9 del terreno sito in Comune di Cori, Località “San Cristofaro”, distinto al NCT di
Cori al foglio 36, part 722;
9) quota di 1/9 del terreno sito in Comune di Cori, Località “San Cristofaro”, distinto al NCT di
Cori al foglio 36, part 725;
10) quota di 1/9 del terreno sito in Comune di Cori, Località “Carbonaro”, distinto al NCT di Cori al foglio 17, part 110;
11) quota di 1/9 del terreno sito in Comune di Cori, Località “Carbonaro”, distinto al NCT di Cori al foglio 17, part 318;
12) piena proprietà del terreno sito in Comune di Cori, Località “San Cristofaro”, distinto al NCT di Cori al foglio 36, part 821;
13) piena proprietà del terreno sito in Comune di Cori, Località “San Cristofaro”, distinto al NCT di Cori al foglio 36, part 1138;
14) piena proprietà del terreno sito in Comune di Cori, Località “San Cristofaro”, distinto al NCT di Cori al foglio 36, part 1139.
L'attrice sosteneva che le alienazioni immobiliari fossero state effettuate in pregiudizio all'Erario dello Stato, creditore del sig. per la somma di Euro 1.553.994,45, concernente alcune cartelle Pt_2 di pagamento e n. 3 avvisi di accertamento emessi dall'Amministrazione finanziaria per gli anni di imposta 2006, 2007 e 2008, oramai divenuti definitivi a seguito di mancata opposizione;
in particolare, l'attrice evidenziava che, in data 06.12.2011, la Guardia di Finanza di Latina aveva intrapreso una verifica fiscale nei confronti della di , al fine di Controparte_4 Parte_2 accertare se fossero state adempiute le disposizioni contemplate dalla normativa tributaria riguardo al versamento dell'IVA, delle imposte sui redditi e degli altri tributi per il periodo compreso tra marzo 2006 e dicembre 2011; a seguito di tali controlli, in data 24.10.2012, la
Guardia di Finanza aveva redatto un apposito verbale di constatazione, cui poi erano seguiti gli avvisi di accertamento di cui sopra.
Quindi, a seguito dell'intervenuta verifica fiscale, il sig. aveva posto in essere un'operazione Pt_2 volta alla dismissione del proprio patrimonio, al fine di creare maggiori difficoltà e incertezze nell'esecuzione coattiva del credito da parte dell'Erario, donando alla propria madre, sig.ra gli immobili in questione. Per_1
Pertanto, l'attrice concludeva chiedendo la revoca dell'atto di donazione del 09.02.2012, con condanna dei convenuti alla rifusione delle spese processuali.
Costituitisi in giudizio, i sigg. e contestavano le asserzioni Parte_2 Persona_1 dell'attrice, contestando che vi fossero i presupposti per l'esperibilità dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. in quanto, a loro dire, il debito indicato da non poteva dirsi Controparte_2 sussistente, essendo il processo verbale di constatazione pervenuto all'indirizzo del sig. solo Pt_2 in data 24.10.2012 e, quindi, in epoca successiva alla stipula dell'atto di donazione, sicché non era configurabile né la “scientia damni”, né il “consilium fraudis”; analogamente, poi, anche gli avvisi di accertamento emessi dall' erano stati notificati tutti in data Controparte_1 successiva a quella di conclusione dell'atto di donazione.
Pertanto, i convenuti concludevano chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di giudizio.
All'esito dell'istruttoria, meramente documentale, il Tribunale, con sentenza n. 40/2020, accertava la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c. e, pertanto, in accoglimento della domanda, dichiarava l'inefficacia l'atto di donazione del 09.02.2012 nei confronti dell' Controparte_1
, condannando i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio.
[...]
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. , in proprio e nella qualità di erede Parte_2 della sig.ra “medio tempore” deceduta, proponeva appello avverso tale decisione, Persona_1 assumendone l'erroneità e l'ingiustizia.
Con un primo motivo di impugnazione, l'appellante invocava la nullità della sentenza di primo grado perché, a suo dire, emessa da giudice incompetente per valore.
In particolare, l'appellante evidenziava che detta sentenza era stata pronunziata da un Giudice
Onorario di Tribunale, la cui competenza, per legge, non avrebbe potuto estendersi ad affari e giudizi di valore superiore ad Euro 50.000,00, con la conseguenza che egli, a fronte dell'assegnazione del procedimento, avrebbe dovuto dichiararsi incompetente e rimettere gli atti al
Presidente dal Tribunale affinché provvedesse ad assegnare la causa ad un giudice togato, senza che potessero assumere alcun rilievo eventuali disposizioni in senso contrario del Capo dell'Ufficio.
Con un secondo motivo di censura, poi, il sig. lamentava il difetto di “ius postulandi” del Pt_2 difensore di (oggi ), che si era avvalsa di un Controparte_2 Controparte_6 legale esterno (Avv. Sandra Cassoni del Foro di Latina) benché le norme di modifica del processo tributario intervenute nel 2015 avessero esteso all' l'obbligo di costituirsi Parte_3 in giudizio in via diretta, avvalendosi di legali interni alla propria struttura e limitando solo ad ipotesi eccezionali e particolari, da documentarsi e motivarsi espressamente, la possibilità di ricorrere a legali esterni;
previsioni normative che, però, non erano state rispettate nel caso di specie.
Con un terzo motivo di doglianza, infine, l'appellante sosteneva che il giudice di prime cure avesse malamente valutato le circostanze di fatto, arrivando erroneamente a ritenere sussistenti i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria, rispetto ai quali, peraltro, non aveva neanche fornito adeguata motivazione.
Di conseguenza, l'appellante concludeva chiedendo, in via principale, la declaratoria della nullità dell'impugnata sentenza perché emessa da giudice incompetente per valore e, comunque, la declaratoria della nullità dell'intero giudizio perché introdotto e proseguito da Controparte_2 mediante un difensore privo di “ius postulandi”; in via subordinata, nel merito, chiedeva la riforma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Costituitasi in giudizio, l' si limitava a resistere, richiamando, Controparte_6 riguardo al primo motivo di doglianza, l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui i giudici onorari possono decidere ogni processo e pronunciare qualsiasi sentenza in tutti i casi in cui non vi sia un espresso divieto di legge;
inoltre, in relazione al secondo motivo di impugnazione, l'appellata ne eccepiva l'infondatezza alla luce dei principi espressi dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione n. 30008/19 -già richiamata dall'appellante- e di quanto stabilito nel Protocollo di intesa intercorso nell'anno 2017 tra l'Agente della Riscossione e l'Avvocatura dello
Stato; infine, in ordine al terzo motivo di impugnazione, l' ne Controparte_6 eccepiva il difetto di specificità, essendosi l'appellante limitato ad asserire la mancanza dei presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria, senza svolgere alcuna effettiva considerazione al riguardo.
Quindi l'appellata concludeva chiedendo il rigetto dello spiegato gravame, con vittoria delle spese del grado d'appello.
Con ordinanza del 2.04.2021, la Corte d'Appello dichiarava l'interruzione del processo a causa dell'intervenuto decesso (13.7.2020) della sig.ra verificatosi dopo la Persona_1 pubblicazione della sentenza di primo grado e prima dell'iscrizione a ruolo del procedimento, e stante il fatto che il sig. non aveva fornito alcun elemento circa la sua qualità di erede Parte_2 della predetta, circostanza che precludeva di poter considerare il giudizio proseguito.
Il giudizio veniva poi regolarmente riassunto dai sigg. , nella qualità di erede della Parte_1 sig.ra , e di in proprio, che si riportavano alle difese e alle conclusioni Persona_1 Parte_2 già formulate nel precedente atto introduttivo.
Si costituiva in giudizio la Curatela del Fallimento (n. 10 del 2018 del Tribunale di Latina) della di e del socio illimitatamente responsabile , Controparte_4 Parte_2 Parte_2 affermando la propria legittimazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 66 L. Fall.; quindi, nel richiamare le argomentazioni difensive già svolte dall' , di cui Controparte_1 chiedeva l'estromissione dal giudizio, la Curatela concludeva chiedendo il rigetto del gravame, con vittoria delle spese del grado di appello.
All'udienza del 7/11/2025, dopo la precisazione delle conclusioni e all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione dalla Corte ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c..
Motivi della decisione
Preliminarmente va riconosciuta la legittimazione della Curatela fallimentare a subentrare nel giudizio.
Infatti, sulle questioni concernenti la possibilità per la Curatela fallimentare di subentrare, nel giudizio di appello, ai sensi dell'art. 66 L. F., al creditore abbia già vittoriosamente esercitato in primo grado l'azione revocatoria ordinaria, e sull'eventuale improcedibilità dell'azione originariamente proposta da costui, sono intervenute da tempo le S.U. della Corte di Cassazione
(sent. n. 29420/2008), le quali hanno avuto modo di affermare che, “com'è noto, l'azione revocatoria ordinaria, contemplata dall'art. 2910 e segg. c.c., mira a rendere inopponibili al creditore gli atti con cui il debitore, disponendo del proprio patrimonio, lo sottrae in tutto o in parte alla garanzia del creditore medesimo mettendo così in pericolo il soddisfacimento delle ragioni di costui. Essa non incide sulla validità di quegli atti, ma (in presenza delle condizioni soggettive richieste a tal fine dalla legge) ne sterilizza gli effetti nei confronti del creditore che si sia avvalso di tale rimedio, consentendo perciò a costui di aggredire poi esecutivamente i beni usciti dal patrimonio del debitore come se vi fossero ancora compresi.
Pur non essendo quindi, in senso proprio, un'azione esecutiva, può ben dirsi che essa è naturalmente orientata a finalità esecutive, come inequivocabilmente testimonia il disposto dell'art. 2902 c.c. Quando, però, il debitore sia un imprenditore commerciale e l'atto di disposizione da lui compiuto ne abbia causato (o aggravato) l'insolvenza, onde ne è seguita la dichiarazione di fallimento, il pregiudizio che giustifica l'esercizio dell'azione revocatoria si riflette necessariamente sulla posizione dell'intera massa dei creditori, le cui ragioni devono essere soddisfatte secondo le regole del concorso. Si spiega, quindi, come mai l'art. 66 L. Fall. in tal caso, attribuisca al curatore, nell'interesse della massa, la legittimazione all'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria. […] L'articolo da ultimo citato, nell'attribuire al curatore del fallimento la legittimazione anche all'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, non contempla però l'eventualità del concorso di tale azione con quella esercitata dal singolo creditore a norma dell'art. 2901 c.c. né disciplina l'ipotesi di fallimento del debitore quando l'azione del singolo creditore sia stata già esercitata ma sia ancora pendente. Che il curatore, in quest'ultima ipotesi, abbia la possibilità di proseguire il giudizio intrapreso prima del fallimento dal singolo creditore, subentrando nella posizione processuale di costui, è affermazione sulla quale - come detto - non vi
è alcun contrasto nella giurisprudenza di questa corte, e che senz'altro merita conferma”.
Pertanto, la Suprema Corte ha ritenuto di affermare il seguente principio: “qualora sia stata proposta un'azione revocatoria ordinaria per far dichiarare inopponibile ad un singolo creditore un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore e, in pendenza del relativo giudizio, a seguito del sopravvenuto fallimento del debitore, il curatore subentri nell'azione in forza della legittimazione accordatagli dall'art. 66 L. Fall. accettando la causa nello stato in cui si trova, la legittimazione e l'interesse ad agire dell'attore originario vengono meno, onde la domanda da lui individualmente proposta diviene improcedibile ed egli non ha altro titolo per partecipare ulteriormente al giudizio”.
Tale insegnamento, che questa Corte di merito condivide, è stato ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità più recente (in tal senso, vedi Cass. n. 12513/2009, n. 21810/2015 e n.
614/2016), con la conseguenza che va, ai sensi degli artt. 111 c.p.c., 66 L. Fall. e 2901 c.c., va ammesso il subentro della Curatela fallimentare nel presente giudizio e, contestualmente, va disposta l'estromissione dal giudizio dell , la cui originaria Controparte_1 domanda dev'essere dichiarata improcedibile.
Nel merito, il primo motivo di impugnazione, con il quale gli appellanti hanno eccepito la nullità del giudizio di primo grado e, comunque, dell'impugnata sentenza, è infondato.
Infatti, secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, che questa Corte di merito fa proprio, “quando un giudice onorario, appartenente all'ufficio giudiziario, decida una causa in materia che, secondo la ripartizione tabellare, sia sottratta alla sua potestà decisoria, il provvedimento non è nullo (salvo che si tratti di procedimenti possessori o cautelari “ante causam”, espressamente esclusi dal R.D. n. 12 del 1941, art. 43 bis), in quanto la decisione assunta dal g.o.t. in violazione delle tabelle organizzative dell'ufficio non incide sulla composizione dell'ufficio giudiziario, né alcuna norma di legge prevede una siffatta nullità, configurandosi, invece, una semplice irregolarità" (Cass. n. 22050/20; nello stesso senso, vedi Cass. n. 19660/16); infatti “i giudici onorari possono decidere ogni processo e pronunciare qualsiasi sentenza per la quale non vi sia espresso divieto di legge, con piena assimilazione dei loro poteri a quelli dei magistrati togati: la nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c., è
– quindi – ravvisabile solo quando gli atti siano posti in essere da persona estranea all'ufficio, poiché non investita della funzione concretamente esercitata” (Cass. n. 2047/2019).
Nel caso di specie il giudicante che ha pronunziato la sentenza di primo grado era persona che faceva parte dell'organico del Tribunale di Latina e, al contempo, era stato regolarmente investito della funzione esercitata, mentre il provvedimento emesso non rientrava nel novero di quelli riservati per legge unicamente ai giudici togati.
Ne consegue che la censura non può che essere disattesa.
Parimenti, anche il secondo motivo di impugnazione è infondato.
Giova sottolineare che il profilo dello “ius postulandi”, nei rapporti tra l' CP_1 CP_1
e l'Avvocatura dello Stato, è regolato da apposite convenzioni.
[...]
Inoltre, sull'argomento, è oramai intervenuta la Corte di Cassazione che, con sentenza S.U. n.
30008/2019, che questa Corte di merito condivide, ha avuto modo di chiarire definitivamente che
“… a) se la convenzione riserva all'Avvocatura di Stato la difesa e rappresentanza in giudizio,
l'Agenzia può evitarla solo in caso di conflitto, oppure alle condizioni dell'art. 43, co. 4, r.d. n. 1611 del 1933 (cioè adottando la delibera motivata e specifica e sottoposta agli organi di vigilanza), oppure ancora ove l'Avvocatura erariale si renda indisponibile;
b) se, invece, la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa e rappresentanza in giudizio, non è richiesta l'adozione di apposita delibera od alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro (da scegliere in applicazione dei criteri generali di cui agli atti di carattere generale di cui al quinto comma e nel rispetto dei principi del codice dei contratti pubblici); c) in tutti i casi è in facoltà dell' di avvalersi e farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati CP_1 pure davanti ai giudici di pace e ai tribunali, per di più nulla essendo innovato quanto alle già raggiunte conclusioni per ogni altro tipo di contenzioso. Inoltre, con lo stesso pronunciamento, la Suprema Corte ha espressamente affermato che “il sistema si completa con la considerazione, valida peraltro de praeteritu, della piena operatività della sola facoltà di avvalimento degli avvocati del libero Foro nel periodo in cui la convenzione non era ancora intervenuta, anche in tal caso senza bisogno di allegazioni o produzioni specifiche ad opera dell' : invero, in quel periodo era impossibile l'operatività della facoltà di CP_1 avvalimento del patrocinio erariale, non essendo ancora venuto a giuridica esistenza lo speciale presupposto, previsto dalla norma, della previa base convenzionale”.
Ciò premesso, nel caso di specie risultava applicabile il Protocollo d'intesa stipulato tra l
[...]
e l'Avvocatura dello Stato in data 05.07.2017, il quale, pur prevedendo Controparte_6 espressamente al punto 3.4 (“Contenzioso afferente l'attività di Riscossione”, che l'Avvocatura avrebbe assunto il patrocinio dell'Ente per l'esercizio di:
1) azioni risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al Giudice di Pace anche in fase di appello);
2) azioni revocatorie, di simulazione e ogni altra azione ordinaria a tutela dei crediti affidati in riscossione;
3) altre liti innanzi al Tribunale Civile e alla Corte di Appello Civile, nelle ipotesi in cui fosse stata parte anche un ente difeso dall'Avvocatura dello Stato;
4) liti innanzi alla Corte di Cassazione Civile e Tributaria;
poi, al successivo punto 7 (“Disposizioni transitorie”), stabiliva che l'Avvocatura avrebbe assunto “il patrocinio dell'Ente nelle controversie introdotte con atti notificati a decorrere dal 1° luglio 2017, nonché per tutte le controversie innanzi al Consiglio di Stato o alla Corte di Cassazione per le quali alla data del 1° luglio 2017 non [fosse] stato ancora conferito incarico ad avvocati del libero foro”.
Ciò precisato, l'odierno giudizio venne instaurato nell'anno 2014 sicché esso risulta escluso dal novero delle cause che il Protocollo d'intesa in questione riservava al patrocinio erariale, con la conseguenza che l aveva la facoltà di ricorrere alla difesa da Controparte_6 parte di avvocati del libero foro senza che si rendesse necessaria l'adozione di alcuna formalità, in conformità con quanto statuito dalla Corte di Cassazione.
Da ultimo dev'essere disattesa anche l'ultimo motivo di impugnazione, con il quale gli appellanti hanno sostenuto che nel caso di specie non fossero ravvisabili i presupposti legali per l'accoglimento della domanda di revocazione, rispetto ai quali, peraltro, la sentenza non era sorretta da adeguata motivazione.
Premesso che, stante la genericità della formulazione, la doglianza si pone ai limiti dell'ammissibilità, si rileva che essa, in ogni caso, è anche infondata.
Infatti, dall'esame della sentenza di primo grado è possibile apprezzare l'iter logico-giuridico che ha condotto il giudice di prime cure a ritenere sussistenti i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.. Nel caso in esame, l'atto dispositivo era costituito dal contratto di donazione del 09.02.2012, e quindi era a titolo gratuito, sicché, ai fini dell'accoglimento della domanda revocatoria, era necessario verificare non solo la preesistenza del credito (rispetto all'atto dispositivo), ma anche accertare gli ulteriori elementi dello “eventus damni” e della “scientia damni”.
Riguardo al credito, il giudicante di prime cure ha avuto modo di chiarire che i fatti che hanno dato origine agli accertamenti compiuti dall' si collocavano in un Controparte_1 periodo di gran lunga antecedente al compimento degli atti dispositivi, risalendo al periodo di imposta relativo agli anni 2006, 2007 e 2008, mentre gli accertamenti avevano avuto inizio in data
6/12/2011.
La circostanza, poi, che gli avvisi di accertamento siano stati notificati in un momento successivo al compimento dell'atto dispositivo (ed alla sua trascrizione) è circostanza che non esclude né la preesistenza dei debiti del sig. TA nei confronti dell'Erario, né il suo intento di ostacolare un'eventuale esecuzione sui suoi beni mediante una loro cessione a titolo gratuito in favore della propria madre.
Quanto alla conoscenza del debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore mediante il compimento dell'atto dispositivo (“scientia damni”), va condivisa l'opinione del Tribunale che, sulla scorta di un ragionamento presuntivo, l'ha ritenuta provata sulla base di una serie di indizi gravi, precisi e concordanti, costituiti: 1) dall'acclarata esistenza di una grave evasione fiscale protrattasi nel triennio 2006-2008, la cui consistenza, pari ad oltre un milione di euro, non poteva essere certamente ignorata dal sig. ; 2) dal fatto che l'attività di verifica della Guardia di Pt_2
Finanza era stata intrapresa nei confronti del debitore in epoca antecedente al compimento dell'atto di donazione;
3) dal fatto che, con la stipula dell'atto di donazione, il debitore avesse trasferito alla madre tutti i beni immobili di sua proprietà, con l'evidente intento di spogliarsi dei beni più facilmente aggredibili dai creditori, in quanto non occultabili, rendendo così più difficoltoso il soddisfacimento del credito da parte dell' . Controparte_6
Ne consegue che anche l'ultimo motivo di censura dev'essere respinto.
Da quanto premesso deriva che l'appello, totalmente infondato, deve essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei valori medi stabiliti per lo scaglione da Euro 1.000.001,00 ad Euro 2.000.000,00 con l'eccezione della voce “istruttoria/trattazione”, che viene liquidata nella misura minima.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte degli appellanti, in solido tra loro, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, provvedendo sull'appello proposto dai , nella qualità di erede di Parte_1 Per_1
e da , in proprio, nei confronti dell'
[...] Parte_2 Controparte_7
(subentrata “ex lege” al , avverso la sentenza del
[...] Controparte_2
Tribunale di Latina n. 40/2020, così statuisce:
visti gli artt. 111 c.p.c., 66 L. Fall. e 2901 c.c. dichiara il subentro nel giudizio della Curatela del
“Fallimento della di e del socio illimitatamente responsabile Controparte_4 Parte_2
” (Fallimento n. 10/18 del Tribunale di Latina), in luogo dell' Parte_2 Controparte_1
, di cui dichiara l'estromissione;
[...]
rigetta l'appello;
condanna , nella qualità, e , in proprio, in solido tra loro, a rifondere alla Parte_1 Parte_2
Curatela Fallimentare le spese del grado di appello, che vengono liquidate in Euro 24.064,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte degli appellanti, in solido tra loro, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, lì 7/11/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Staglianò Dott.ssa Antonella Izzo