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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/11/2025, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente rel.
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere
Dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 476/2020 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 20 maggio 2025, vertente
TRA
PRESIDENZA – DIPARTIMENTO Parte_1 Pt_2
PROTEZIONE CIVILE, in persona del Presidente in carica pro tempore, nonché – per quanto possa occorrere – Controparte_1
DI SETTORE DEI RIFIUTI
[...] CP_2 [...]
(già Controparte_3 [...]
, a sua volta succeduto Controparte_4 all' Controparte_5
), quale ufficio delegato ed organo straordinario della Presidenza del Consiglio dei
[...]
Ministri – – entrambi rappresentati e difesi, ope legis, Controparte_6 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, nei cui uffici, in Catanzaro, Via G. da Fiore
n. 34, domiciliano;
APPELLANTI
E
, elettivamente domiciliata in Cosenza alla Via Caloprese n. 104, Controparte_7 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Carolillo, che la rappresenta e difende, congiuntamente e
1 disgiuntamente all'Avv. Francesca Carolillo, giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per l'appellante:
“Voglia la Corte d'appello adita, contrariis reiectis, così provvedere:
1.- previa sospensione dell'efficacia esecutiva […], annullare e/o riformare la sentenza n.
246/2020, resa inter partes Tribunale, sez. II civ., di Catanzaro, in persona della dott.ssa Maria
Sciarrone, con specifico rifermento alle statuizioni contenute a pag. 3, dal termine “In via preliminare e pregiudiziale il Giudicante deve pronunciarsi sulla eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Amministrazione statale …” fino al termine “… ove anche
l'estinzione della persona giuridica da luogo – come nella specie – ad un fenomeno di successione nel diritto controverso, il giudizio deve proseguire tra le parti originarie” (pag. 4); pag. 4, dal termine “Disattesa la sollevata eccezione, devesi, altresì, in via preliminare esaminare la dedotta invalidità del disciplinare d'incarico …” fino a pag. 5, al termine “… o di convalida ad opera di quello cui spetta d manifestare la volontà dell'ente al riguardo”; pag. 5 dal termine “Superate le preliminari e pregiudiziali eccezioni, nel merito” fino al termine “… il decreto ingiuntivo n.
994/2020 emesso dall'intestato Tribunale deve essere integralmente confermato”. Vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio”.
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma adita Corte d'Appello di Catanzaro adita, previo rigetto dell'avversa istanza di sospensione per i motivi esposti, rigettare l'appello proposto in quanto inammissibile e infondato, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e competenze di primo e secondo grado”.
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
L' per il superamento della situazione di emergenza nel Controparte_1
settore dei rifiuti urbani nel territorio della (già Controparte_3 Controparte_1
per il superamento della situazione di criticità ambientale nel territorio della
[...] CP_3
, a sua volta succeduto dall'
[...] Controparte_5
del della ) quale ufficio delegato ed organo straordinario della CP_3 Controparte_3
Presidenza , ha proposto formale Parte_3
e tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 994/2010 emesso in data 2 dicembre
2 2010, con il quale il Tribunale di Catanzaro aveva ingiunto il pagamento in favore dell'Ing.
della somma di € 10.038,02, oltre interessi legali dalla data di messa in mora Controparte_7
(18 giugno 2008) sino al saldo effettivo, a titolo di compenso professionale per l'incarico di direttore dei lavori di “Realizzazione telecontrollo impianto, vasca di prima pioggia, collettori fognari e sistemazione area ed edifici nel Comune di Paola (CS)”, oltre al pagamento di spese e competenze della procedura monitoria quantificati in complessivi € 785,00 di cui € 392,00 per diritti, € 93,00 per spese ed € 300,00 per onorari, nonché i.v.a. e c.p.a. come per legge.
A fondamento della opposizione, l'Ufficio del Commissario delegato poneva: 1) in via preliminare, il difetto di legittimazione dell'Ufficio commissariale intimato;
2) la insussistenza dei presupposti per l'attivazione della procedura in monitorio, difettando, tra l'altro, il contratto di affidamento dell'incarico; 3) in via gradata, diminuirsi il quantum della pretesa creditoria, riconoscendo che il credito vantato dalla professionista nei confronti dell'Ufficio del Commissario delegato ammonta ad € 1.095,00, somma corrispondente al saldo finale già riconosciuto dall' commissariale a favore della professionista. CP_1
Si è costituito in giudizio il professionista opposto resistendo alle tesi avversarie e chiedendone il rigetto.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutività al decreto opposto, la causa è stata decisa, sulla base della sola documentazione offerta dalle parti, con la sentenza n.
246/2020 resa e pubblicata in data 7 febbraio 2020, con la quale il Tribunale di Catanzaro in composizione monocratica ha rigettato l'opposizione e compensato integralmente tra le parti le spese processuali.
Il Tribunale:
ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Amministrazione richiamando “una recente decisione della Suprema Corte che ha qualificato la Controparte_3
successore a titolo universale del diritto controverso, ma al contempo, ha affermato che, ove anche
l'estinzione della persona giuridica dia luogo – come nella specie – ad un fenomeno di successione nel diritto controverso, il giudizio deve proseguire tra le parti originarie (cfr. Cass. n.
14683/2017)” (cfr. sentenza, pag. 4);
ha quindi rigettato l'eccezione di invalidità del disciplinare di incarico richiamando la giurisprudenza di legittimità “che ha rigettato analoga questione affermando che “deve trovare applicazione, nella specie, il principio secondo cui il contratto stipulato da un organo privo di delega – poiché delegato ad altre materie – o che abbia, comunque, ecceduto dalla delega conferitagli, non è inesistente o nullo, ma annullabile, per incompetenza relativa dell'organo, solo
3 ad istanza del comune, ed è comunque suscettibile di ratifica attraverso la dichiarazione dell'organo che sarebbe stato competente o di convalida ad opera di quello cui spetta di manifestare la volontà dell'ente al riguardo” (cfr. Cass. n. 14683/2017; Cass. 09/05/2007, n.
10631; Cass. 05/03/1993, n. 2681)” (cfr. sentenza, pag. 5);
nel merito ha ritenuto fornita, dal creditore opposto, idonea prova dell'esistenza, liquidità ed esigibilità del proprio credito, “con la produzione di idonea e conducente documentazione, sia per
l'aspetto riguardante l'attività tecnica svolta (non contestata), sia per quanto attiene al quantum della pretesa, attenendosi alle prescrizioni del disciplinare come vagliate dall'ordine degli ingegneri di appartenenza del professionista creditore opposto” (cfr. sentenza, pag. 5), rigettando l'opposizione;
ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite stante “l'esito globale della lite, il tecnicismo delle questioni emerse nella materia di causa e l'assenza di un consolidato orientamento” (cfr. sentenza, pag. 6).
§ 2. L'appello
Avverso la decisione sopra indicata, con atto di citazione notificato in data 12 marzo 2020, ha proposto gravame la Parte_4
, in persona del Presidente in carica pro tempore, nonché – per quanto possa occorrere –
[...]
per il superamento della situazione di emergenza nel settore dei Controparte_1
rifiuti urbani nel territorio della (già per il Controparte_3 Controparte_1
superamento della criticità ambientale nel territorio della , a sua volta succeduto Controparte_3 all' per l'emergenza ambientale nel territorio della Controparte_1 CP_3
), per i motivi che si esamineranno.
[...]
Con comparsa depositata in data 11 settembre 2020 si è costituita in giudizio
[...]
resistendo a tutte le argomentazioni proposte ex adverso a sostegno del gravame, CP_7
invocando la conferma della decisione.
Con ordinanza del 13 novembre 2020, la Corte ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
14 novembre 2023. Indi, rinviata all'udienza dell'8 luglio 2025.
Con successivo decreto presidenziale n. 57 del 25 ottobre 2024 di variazione urgente riguardante la soppressione della Terza Sezione Civile e la ripartizione dei relativi carichi di lavori e dei magistrati ad essa assegnata tra le altre due Sezioni Civili, nonché con decreto di riassegnazione delle cause dell'ex Terza Sezione Civile del 29 ottobre 2024, la causa è passata alla competenza della Prima Sezione.
4 È stata quindi fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 20 maggio 2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Quindi, la Corte – viste le note – ha trattenuto la causa in decisione con ordinanza del 29 maggio 2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione della suddetta ordinanza, avvenuta in data 5 giugno 2025.
Parte appellata ha depositato la comparsa conclusionale.
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1 Con il primo motivo di appello, così rubricato: “2. Nel merito: Erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui dichiara infondato il difetto di legittimazione passiva sollevato dall'Amministrazione”, parte appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il
Tribunale di Catanzaro ha individuato nella Parte_4
l'Amministrazione ordinariamente competente a subentrare nel rapporto,
[...] in precedenza facente capo al cessato Ufficio del Commissario Delegato, così “ingiustamente condannando l'odierna appellante al pagamento, in favore dell'ing. , della somma di € CP_7
10.038,02” (cfr. citazione in appello, pag. 6).
Rappresenta che, invero, il Giudice di primo grado considera (erroneamente) elemento dirimente della questione l'atto di deposito delle Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri attestanti la cessazione dell' Commissario delegato per il superamento della situazione CP_1
di emergenza nel settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della effettuato Controparte_3 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri “sicché è la stessa Presidenza ad aver assunto ogni legittimazione in ordine alla prosecuzione del giudizio”. In realtà, le competenze commissariali
(straordinarie) in materia di depurazione delle acque sono cessate alla data del 30 giugno 2010 per come stabilito dal combinato disposto di cui all'art. 5 O.P.C.M. n. 3764/2009 e art. 14 O.P.C.M.
n. 3836/2009. Ne consegue che a decorrere dall'1 luglio 2010, è venuta meno la competenza dell'Ufficio commissariale, discendente in via generale ed ex lege n. 225/1992, in materia di depurazione delle acque nel territorio regionale calabrese, competenza da intendersi trasferita automaticamente agli “enti competenti in via ordinaria” (da individuarsi secondo le specifiche disposizioni contenute nel cd. Codice dell'Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152). Ed infatti, “il venir meno delle competenze commissariali in materia di depurazione delle acque determina, dunque, la restituzione delle competenze agli enti competenti in via ordinaria, legittimati a contraddire in relazione ai rapporti de quibus” (cfr. citazione in appello, pag. 11). Nel caso di specie, la legittimazione passiva deve, dunque, individuarsi necessariamente in capo al CP_8
5 , “in quanto beneficiario dell'intervento che ha dato causa al conferimento dell'incarico” CP_9
(cfr. citazione in appello, pag. 11).
3.2 Con il secondo motivo di appello, così rubricato: “Erroneità della sentenza di primo grado nella parte relativa alla presunta validità del disciplinare d'incarico”, l'appellante adduce che la sentenza appare, altresì, viziata laddove riconosce la validità del disciplinare d'incarico professionale di progettazione del 21 maggio 2003: la pretesa creditoria fatta valere dall'ing.
si fonda, infatti, sulla (presunta) validità della determina di conferimento dell'incarico n. CP_7
404 del 7 maggio 2004, la quale, a sua volta, è stata preceduta dalla determina n. 321 del 9 aprile
2003 e dal predetto disciplinare di incarico professionale, tutti sottoscritti dal responsabile del procedimento, ing. Orbene, nel caso in esame, manca un accordo scritto tra CP_10
l'ing. e il cessato Ufficio commissariale, emergendo in atti solo la determina di CP_7 conferimento dell'incarico del 7 maggio 2004, a firma dell'ing. Quest'ultima, in ragione CP_10 dell'incompetenza del dirigente dell'Ufficio commissariale che ha provveduto ad adottarla, “è nulla ovvero inesistente, con conseguente inesigibilità del credito azionato da controparte” (cfr. citazione in appello, pag. 13). Invero, prosegue l'appellante, tale nullità trova fondamento nella mancanza di una manifestazione di volontà dell'Ufficio commissariale proveniente dall'organo al quale è attribuita la legale rappresentanza dell'ente stesso, atteso, da un lato, che il soggetto che ha proceduto alla sottoscrizione della determina non riveste la qualità di organo dell'ufficio commissariale (fornito di legale rappresentanza) e, dall'altro, che l'attività del Commissario delegato può espletarsi soltanto nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti dalle ordinanze di protezione civile del Presidente del Consiglio dei Ministri, fatta salva la possibilità di nominare un
Sub-Commissario. Ne consegue quindi, che – fatto salvo il caso di delega al Sub-Commissario –
“i poteri commissariali non possono essere (ulteriormente) delegati ad altri soggetti, con conseguente nullità ab origine delle manifestazioni di volontà espresse da soggetto privo di competenza in nome e per conto del Commissario delegato. Deve, dunque, escludersi la legittimazione dell'ing. ad agire in nome e per conto del Commissario delegato nell'attività CP_10
di cui trattasi, non essendo il potere commissariale (delegato dal
[...]
a sua volta delegabile a terzi” (cfr. citazione Parte_4 in appello, pag. 14). Non essendo, il potere di rappresentare l'Ufficio commissariale nei rapporti con i terzi, attribuibile dal Commissario Delegato ai dirigenti – anche se apicali – dell'ufficio stesso, ne consegue che ove essi stipulino per conto del Commissario Delegato, il contratto sarà inefficace nei confronti dell'amministrazione commissariale e, più in generale, affetto da nullità insanabile, salvo ratifica da parte dell'ente pubblico che – contrariamente a quanto sostenuto sul
6 punto dal Tribunale di Catanzaro – presuppone che la stipulazione del contratto abbia avuto luogo nelle forme dovute. Pertanto, “anche a voler considerare gli atti negoziali in questione come conclusi da falsus procurator dell'Ufficio commissariale, troverebbe pur sempre applicazione la disciplina di cui all'art. 1399, comma 1, c.c., che richiede, ai fini della ratifica del contratto, il compimento da parte dell'organo dotato della legale rappresentanza dell'ente “falsamente rappresentato” di “un atto con la osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso”
[…] il Giudice di primo rado si è chiaramente discostato dal sopra menzionato costante orientamento giurisprudenziale: la determina n. 404 del 7 maggio 2004, nonché la determina n.
321 del 9 aprile 2003 e il disciplinare di incarico professionale di progettazione del 21 maggio
2003, non sono sufficienti a costituire un valido rapporto contrattuale d'opera professionale non presentando il contenuto minimo che il contratto di conferimento d'incarico professionale da parte di un ente pubblico deve possedere” (cfr. citazione in appello, pag. 18).
3.3 Con il terzo motivo di appello, così rubricato: “Erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui conferma il decreto ingiuntivo opposto”, l'amministrazione censura la sentenza nella parte in cui assume che, l'amministrazione opponente in prima sede avrebbe dedotto “circostanze non suffragate da idonea documentazione” in ordine alla sussistenza di fatti impeditivi/estintivi tali da giustificare la revoca del decreto ingiuntivo opposto o comunque l'esistenza di un credito minore.
Rappresenta che, invece,
(i) l' , in esecuzione dell'ordinanza n. 6178/2007, ha provveduto a Controparte_1 disporre nei confronti dell'ing. la liquidazione della somma complessiva di € Controparte_7
35.513,11 in relazione al I e al II SAL (come comprovato dall'ordinativo di pagamento n.
1498/2007 emesso a favore della professionista e prodotto in atti).
(ii) A conclusione dei lavori, in data 21 ottobre 2008, la commissione parcelle dell'Ufficio commissariale vistava la parcella proposta dall'ing. , esprimendo parere di congruità CP_7
(anch'esso prodotto in atti) per il complessivo importo di € 28.759,06 oltre CNPAIA, INPS e IVA al 20%.
(iii) Con proposta prot. n. 16696 del 27 ottobre 2008 si conveniva di corrispondere all'ing. la CP_7 somma onnicomprensiva di € 1.095,00 per lo Stato Finale dei lavori di direzione.
(iv) Con ordinanza commissariale del 24 novembre 2008 n. 7488, corredata da parere favorevole di rendicontazione veniva, quindi, definitivamente disposto di liquidare all'ing. , a saldo CP_7 finale delle competenze espletate, la somma di € 1.095,00.
7 (v) La professionista, da allora, e benché più volte invitata in tal senso per le vie brevi dal R.U.P. pro tempore arch. , “non risulta aver mai prodotto la prescritta documentazione Persona_1
(nota di credito e relativa fattura) per il pagamento della somma di cui era stata disposta la liquidazione in suo favore con la sopra citata ordinanza n. 7488, con ciò impedendone di fatto la liquidazione” (cfr. citazione in appello, pag. 20).
Tutto ciò premesso, l'appellante chiede, anche in questa sede, di ridurre il quantum del presunto credito vantato dall'ing. nei confronti dell'Ufficio commissariale nella somma di CP_7
€1.095,00.
3.4 L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
3.4.1 Il primo motivo è infondato.
Si rende necessario affrontare la questione, prospettata dall'appellante, della legittimazione processuale della . Parte_4
La problematica da affrontare, com'è noto, trae origine dalla cosiddetta cessazione del regime emergenziale relativo alla gestione dei rifiuti in;
viene in rilievo il dettato della O.P.C.M. CP_3
22 marzo 2012 n. 4011, con la quale è stato disposto che il commissario delegato dovesse provvedere "in regime ordinario ed in termini di somma urgenza, alla prosecuzione e al completamento, entro non oltre il 31 dicembre 2012 di tutte le iniziative già programmate per il definitivo superamento del contesto di criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della ”. Controparte_3
Con il medesimo provvedimento è stato disposto che all'esito delle predette attività dovesse essere disposto “il trasferimento alle amministrazioni ed agli enti ordinariamente competenti dei beni e delle attrezzature utilizzate per le attuazione delle finalità connesse al superamento”.
Con l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 57 del 14 marzo 20131 sono state stabilite le modalità di trasferimento delle relative competenze in capo agli organi ordinariamente deputati alla gestione delle operazioni di gestione dei rifiuti. 1 Art.1 Controparte_
1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, la - Assessorato alle politiche ambientali è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della medesima Regione.
2. Per i fini di cui al comma 1, il Dirigente generate del Dipartimento politiche dell'ambiente dell'Assessorato alle politiche ambientali Controparte_ della e' individuata quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima nel CP_3 coordinamento degli interventi.
3. Il dott. , Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3983/2011 Controparte_11 e successive modifiche ed integrazioni, provvede entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, a trasferire al dirigente generale del Dipartimento politiche dell'ambiente dell'Assessorato alle politiche ambientali della regione tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente la CP_3 gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.
4. Il Dirigente generale del Dipartimento Politiche dell'ambiente dell'Assessorato alle politiche ambientali della regione Calabria
e' autorizzato a porre in essere le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, secondo le modalità specificate in premessa, e provvede alla ricognizione
8 Orbene, il testo del provvedimento da ultimo citato legittima la conclusione che si sia realizzato un fenomeno di trasmissione di competenze tra enti che non possa essere qualificato alla stregua di successio in universum ius.
Dalla disamina dell'ampio articolo 1, è dato rilevare, per quanto di interesse:
a) la delega alla Regione di Calabria, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dell'opera di coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani (comma I);
b) la previsione di un ulteriore “definitivo subentro della medesima nel CP_3
coordinamento degli interventi” (comma II).
c) l'obbligo per il Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3983/2011 sì di procedere al trasferimento al Dirigente generale del
Dipartimento politiche dell'ambiente dell'Assessorato alle politiche ambientali della CP_3
di tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente la gestione commissariale,
[...]
ma anche dell'invio al Dipartimento della Protezione Civile di una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico (comma III);
ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alla regione
, unitamente ai beni ed alle attrezzature utilizzate. CP_3
5. Il dirigente generale del Dipartimento politiche dell'ambiente dell'Assessorato alle politiche ambientali della regione , che CP_3 opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 può avvalersi delle strutture organizzative della medesima regione, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza il dirigente generale del Dipartimento politiche dell'ambiente dell'Assessorato alle politiche ambientali della regione Calabria provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale istituita ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 2696/1997 e successive modifiche ed integrazioni, che viene allo stesso intestata fino al
31 dicembre 2013. Il dirigente generale del Dipartimento politiche dell'ambiente dell'Assessorato alle politiche ambientali della regione provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una dettagliata relazione semestrale sullo stato di avanzamento CP_3 delle attività condotte per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, con relativo quadro economico.
7. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 6, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il dirigente generale del Dipartimento politiche dell'ambiente dell'Assessorato alle politiche ambientali della regione può CP_3 predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al del comma 4-quater, dell'art. 5, della legge n. 225/1992. Tale piano sarà oggetto di un accordo di programma da stipulare, ai sensi dell'art. 15, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni, tra il ministero
[...]
e la regione . Controparte_12 CP_3
8. A seguito della avvenuta stipula dell'accordo di cui al comma 7, le risorse residue relative al predetto Accordo giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono CP_3 CP_3 versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.
9. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 8 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel
Piano di cui al comma 7.
10. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue presenti sulla contabilità speciale sono versate alla Presidenza Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato Parte_4 per la successiva riassegnazione al Fondo della Protezione Civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.
11. Il Dirigente generale del Dipartimento politiche dell'ambiente dell'Assessorato alle politiche ambientali della regione Calabria,
a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 6, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo alle attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna
12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992
9 d) l'autorizzazione al Dirigente generale del Dipartimento politiche dell'ambiente dell'Assessorato alle politiche ambientali della a porre in essere le Controparte_3
attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, secondo le modalità specificate in premessa, e di provvedere alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alla , unitamente ai beni ed alle Controparte_3
attrezzature utilizzate (comma IV);
e) l'uso delle somme poste sulla contabilità speciale istituita ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 2696/1997 e successive modifiche ed integrazioni, con obbligo di relazione semestrale sullo stato di avanzamento delle attività condotte per l'attuazione degli interventi dell'ordinanza, con relativo quadro economico (comma VI);
f) il dovere di trasferire, ove residuate, le risorse allocate nella contabilità speciale, alla sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Parte_4
Tesoreria centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo della Protezione Civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, da versate sul bilancio delle Amministrazioni di provenienza (comma 10).
Il tenore del provvedimento, che indica nei competenti uffici regionali gli organi deputati allo svolgimento delle attività ordinarie in tema di gestione dei rifiuti, prefigurando un “dialogo” con il Dipartimento della Protezione Civile ancora competente al controllo ed alla verifica, nonché la sussistenza di distinte contabilità e “spostamento di fondi”, non può che condurre a ritenere – per come del resto ritenuto anche dalla giurisprudenza amministrativa – che si sia dinanzi a vicenda qualificabile entro i più contenuti limiti di una successione a titolo particolare nei rapporti controversi, con conseguente applicazione processuale dell'Istituto di cui all'articolo 111 c.p.c. e prosecuzione del giudizio tra le parti originarie.
La giurisprudenza della Suprema Corte (già più volte pronunciatasi in relazione alla cessazione dell'attività del in ) ha Controparte_5 CP_3 inquadrato lo stesso nella fattispecie di cui all'art. 111, e non 110, c.p.c.
Si è, infatti, osservato che l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 57, del
14 marzo 2013, “ha previsto le modalità di trasferimento delle competenze alla nell'ottica CP_3
di una collaborazione tra organi precedentemente legittimati e nuovi organi regionali, di guisa che, come riconosciuto dal giudice amministrativo, si è di fronte ad una vicenda qualificabile entro i più contenuti limiti di una successione a titolo particolare nei rapporti controversi, con conseguente applicazione processuale dell'istituto di cui all'art. 111 cod. proc. civ. e prosecuzione
10 del giudizio tra le parti originarie”; difatti “la successione universale tra gli uffici regionali e i soggetti nominati ai sensi dell'art. 5 l. n. 225 del 1992 sarebbe stata configurabile solo allorché questi ultimi fossero qualificabili come «rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati»”, ciò che, però, “non è nel caso di specie, posto che il Commissario era indicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri senza che potesse in alcuna misura essere qualificato quale rappresentante della ” Controparte_3
(così, in motivazione, Cass. civ., 26 giugno 2018, n. 16793; in senso conforme Cass. civ., 3 dicembre 2021, n. 38332 e Cass. civ., 18 aprile 2023, n. 10317).
Sulla scorta di quanto precede, sussiste la legittimazione processuale soltanto della
. Parte_4
3.4.2 Il secondo motivo è fondato e va pertanto accolto con conseguente assorbimento del terzo motivo.
Deve rilevarsi, nel caso di specie, la radicale mancanza di un accordo negoziale tra l'ing. CP_7
e l' , avente ad oggetto l'attività Controparte_5 professionale per la cui remunerazione era stato richiesto ed ottenuto, dall'ing. , Controparte_7
il decreto ingiuntivo opposto.
Il Commissario Delegato – la cui nomina è consentita dall'art. 5 della Legge n. 225 del 1992 nel caso in cui sia deliberato dal Governo lo stato di emergenza per fronteggiare “calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari” – è un'amministrazione statale, organo straordinario della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
esso agisce come longa manus del Governo, da cui riceve per delega i poteri emergenziali previsti dalla legge (cfr. Corte Cost. 26 giugno 2007, n. 237).
L'attività prestata dal professionista, esterno all'amministrazione, deve essere ricondotta ad un rapporto di prestazione d'opera intellettuale nei confronti della p.a. (ex multis, Cons. di Stato 27 giugno 2001, n. 3483), che per avere giuridica rilevanza necessita della stipula di un accordo tra il professionista esterno e l'organo abilitato a rappresentare l'amministrazione, avente forma scritta ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. 2440 del 1923.
Al riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte con orientamento granitico ritiene che “in base agli art. 16 e 17 r.d. 18 novembre 1928 n. 2440, il contratto d'opera professionale, stipulato con la p.a., pure se questa agisca «iure privatorum», deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta"'. (Cass. civ. 13 giugno 2008, n. 16029; in termini analoghi, Cass. civ. 26 ottobre 2007 n.
22537).
11 Ciò premesso, deve rilevarsi, nel caso di specie, la radicale mancanza di un accordo tra l'ing.
ed il Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale, non potendo, la domanda CP_7 proposta dall'ing. , trovare fondamento né nella determina del Responsabile dell'Area di CP_7
Cosenza n. 321 del 9 aprile 2003, con il quale è stato deliberato di conferire all'ing. CP_7
l'incarico per la redazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di “Realizzazione
[...]
telecontrollo impianto, vasca di prima pioggia, collettori fognari e sistemazione area ed edifici nel Comune di Paola (CS)”, nonché di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, né nella determina del Responsabile del Procedimento di Area per la provincia di Cosenza n. 404 del
7 maggio 2004, con cui è stato costituito l'Ufficio di Direzione lavori di “Realizzazione telecontrollo impianto, vasca di prima pioggia, collettori fognari e sistemazione area ed edifici nel Comune di Paola” e la è stata nominata direttore dei lavori e coordinatore per la CP_7
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, poiché tali atti, avendo efficacia meramente interna e non essendo stati seguiti da un formale contratto stipulato dal Commissario Delegato, non hanno determinato l'insorgenza, per l'ufficio commissariale, di obblighi giuridici di natura contrattuale nei confronti del professionista.
È allora evidente che, nella fattispecie, è del tutto destituita di fondamento l'obiezione della appellata a cui dire l'Ufficio Commissariale avrebbe ratificato il contratto di prestazione d'opera professionale con l'ordinanza commissariale n. 006178 del 26 settembre 2007, sottoscritta dal Sub- commissario Dott. e con la successiva ordinanza commissariale n. 007488 del 24 Pt_5 novembre 2008 a firma del Commissario Delegato all'epoca in carica, Dott. , Persona_2 titolare dell'ufficio e quindi senz'altro legittimato alla ratifica.
In linea generale, deve affermarsi la piena applicabilità, ai contratti aventi quale parte un'Amministrazione Pubblica, della disciplina in tema di rappresentanza (e quindi di ratifica) contenuta nel codice civile.
Al riguardo, deve segnalarsi la pronuncia della Suprema Corte del 5 marzo 1993, n. 2681: “La disciplina del negozio concluso da un rappresentante senza poteri (art. 1399 c.c.) si applica anche alla c.d. rappresentanza organica degli enti pubblici, con la conseguenza che il contratto stipulato da un assessore regionale al di fuori dei suoi poteri - nell'ipotesi, perché non autorizzato ad esprimere la volontà dell'ente (art. 5 statuto regione Lazio) - può formare oggetto di ratifica da parte dell'organo che sarebbe stato competente" (conf. Cass. civ., 9 novembre 2018, n. 28753).
Pertanto, la Pubblica Amministrazione, in nome della quale un soggetto, privo dei poteri di rappresentanza, abbia stipulato un negozio, può fare proprio l'accordo.
12 La ratifica, anche se posta in essere da una p.a., è negozio unilaterale, con il quale il ratificante rende efficace, nei propri confronti, fatto posto in essere da un soggetto non autorizzato.
Con la ratifica, il rappresentato ratificante non conclude un nuovo contratto, né ri-stipula il contratto già concluso dal rappresentante;
semplicemente, il rappresentato accetta l'operato del falsus procurator, conferendogli quella legittimazione alla rappresentanza che avrebbe dovuto avere al momento della stipula: proprio per tale ragione, la ratifica è retroattiva (art. 1399, comma
2°, c.c.).
Inoltre, la ratifica ex art. 1399 c.c., pur dovendo rivestire la forma eventualmente prescritta dalla legge per il ratificando contratto, non richiede formule sacramentali o contenuti particolari, ''ma
è sufficiente che risulti in modo inequivoco la volontà del dominus di rendere operante nella propria sfera giuridica l'atto compiuto dal rappresentante senza potere. In tal caso, il dominus, attraverso un meccanismo integrativo che realizza una fattispecie a formazione progressiva, recupera interamente nella propria sfera giuridica ogni effetto del negozio posto in essere dal falsus procurator – che, essendo pienamente valido, è rimasto solo temporaneamente inefficace – ivi compresi sicuramente quelli di natura patrimoniale che sono legati alla conclusione del contratto da parte del rappresentante senza potere, come il versamento totale o parziale del prezzo” (Cass. civ., 30 agosto 2004, n. 17389; Cass. civ., 8 aprile 2004, n. 6937).
Con specifico riferimento alla ratifica di un contratto soggetto alla forma scritta ad substantiam, stipulato da falsus procurator, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che, la ratifica “non richiede che il dominus manifesti per iscritto espressamente la volontà di far proprio quel contratto, potendo la ratifica essere anche implicita – purché sia rispettata l'esigenza della forma scritta – e risultare da un atto che, redatto per fini che sono conseguenziali alla stipulazione del negozio, manifesti in modo inequivoco la volontà del “dominus” incompatibile con quella di rifiutare l'operato del appresentante senza potere” (cfr. Cass. civ., 4 febbraio 2021, n. 2617; cfr., altresì, Cass. civ., 7 luglio 2021, n. 19306, in motivazione: “Nell'appalto di opera pubblica, la natura formale del contratto esclude in caso di stipula del rappresentante in nome e per conto che la contemplatio domini del soggetto rappresentato, necessaria perché l'atto stipulato dal rappresentante abbia effetto nei confronti del primo, possa aversi per comportamento concludente;
la spendita del nome, quale requisito di efficacia dell'atto concluso in rappresentanza di altri, partecipa della natura formale del negozio cui afferisce e all'indicato fine resta necessario un atto scritto”).
Ebbene, nel caso in esame, si ha che, incontestata la qualifica di Sub-Commissario in capo al dott.
, con l'ordinanza commissariale n. 006178 del 26 settembre 2007, il Sub-Commissario ha, Pt_5
13 evidentemente, inteso fare propri gli effetti della determina n. 404 del 7 maggio 2004 che, come sopradetto, non integra però gli estremi di un contratto di cui è parte l'amministrazione.
Lo stesso è a dirsi per l'ordinanza commissariale n. 7488 del 24 novembre 2008, con la quale il
Sub-Commissario dott. dichiara espressamente di “ratificare la determina di incarico n. Pt_5
404 del 07/05/2004 con la quale veniva conferito l'incarico di D.L. e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento di che trattasi, all'ing. […] di liquidare in favore CP_7 dell'Ing. le competenze tecniche per Direzione Lavori e Coordinatore della Controparte_7
Sicurezza in fase di esecuzione, relative al I e II SAL dei lavori di che trattasi” per il complessivo importo di euro 35.513,11 – trattandosi di atti aventi efficacia meramente interna e non essendo stati seguiti da un formale contratto stipulato dal Commissario Delegato.
Va infine evidenziato come l'incarico professionale per il quale è stato azionato il procedimento in monitorio (Parcella per compensi tecnici relativi alla Direzione Lavori ed al Coordinamento della Sicurezza nella fase di esecuzione dei Lavori di “Realizzazione telecontrollo impianto, vasca di prima pioggia, collettori fognari e sistemazione aree ed edifici nel Comune di Paola (CS)”) non trovi fondamento neppure nel “Disciplinare di incarico professionale di incarico di progettazione” intervenuto tra il professionista e l'Ufficio del Commissario Delegato in data 21 maggio 2023, non avente ad oggetto il conferimento dell'incarico di Direzione Lavori e di Coordinamento della
Sicurezza nella fase di esecuzione, ma il diverso incarico di progettazione esecutiva e di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.
Rilevata l'inesistenza di un vincolo contrattuale, avente ad oggetto l'attività professionale per la quale è stata chiesta la remunerazione, la domanda di pagamento non può che essere rigettata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Il terzo motivo risulta assorbito.
§ 4. Le spese processuali
4.1 Le spese processuali, avuto riguardo alla peculiare vicenda in esame - connotata da comportamento comunque ondivago da parte di organi della stessa Amministrazione - devono essere compensate per entrambi i gradi del giudizio.
4.2. Stante l'accoglimento dell'appello, deve darsi atto che non sussistono i presupposti per disporre il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto con atto notificato il 12 marzo 2020 dalla Parte_4
, in persona del Presidente pro tempore, nonché dall' Ufficio
[...]
14 del Commissario Delegato per il superamento della situazione di emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della quale delegato ed organo straordinario della Controparte_3
Presidenza del Consiglio dei Ministri – , avverso la sentenza Controparte_6
n. 246/2020 del Tribunale di Catanzaro resa e pubblicata in data 7 febbraio 2020, non notificata, così provvede:
- in accoglimento dell'appello e in modifica dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda avanzata da nei confronti di Controparte_7 [...]
quale ufficio delegato ed Controparte_5
organo straordinario della Presidenza Parte_3
, e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 994/2010 emesso
[...]
dal Tribunale di Catanzaro in data 2 dicembre 2010;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte di Appello di Catanzaro del 20 novembre 2025
Il Presidente dott.ssa Anna Maria Raschellà
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