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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 25/02/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Catanzaro, Sezione I, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Rosanna Scillone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero del registro generale del contenzioso n. 4047 dell'anno 2016 del ruolo generale TRA rappresentato e difeso Parte_1 dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO di CATANZARO ed elettivamente domiciliato presso i cui uffici in Via G. da Fiore n. 34 ATTORE – opponente- E
(C.F. ), con l'avv. Giulio Erminio Controparte_1 C.F._1
Moraca; CONVENUTO -opposto- OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 comma I c.p.c., con istanza d'inibitoria. CONCLUSIONI: come in atti. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., la
[...] conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale Parte_1 CP_1 ogliere le seguenti conclusioni: ”Voglia il Tribunale
[...]
Catanzaro adito, contrariis reiectis, in accoglimento della proposta opposizione spiegata ai sensi e per gli effetti dell'art. 615, comma 1, c.p.c. ovvero, in subordine – per come chiarito in narrativa – considerandola spiegata ai sensi dell'art. 617 c.p.c., dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del precetto stesso, con vittoria di spese”. Si costituiva in giudizio , come sopra rappresentato domiciliato e difeso, il Controparte_1 quale impugnando e contestando tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto da controparte chiedeva il rigetto della domanda, in quanto inammissibile ed illegittima per tutti i motivi esposti in atti. Successivamente la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. La domanda deve ritenersi fondata. Ripercorrendo brevemente l'excursus processuale, occorre premettere che il Tribunale di Catanzaro – Sez. Dist. Di Chiaravalle- su ricorso dell'odierno opposto, ha emesso in data 14 aprile 2006 il decreto ingiuntivo n. 59/2006, munito di formula esecutiva, con cui s'ingiungeva all'Ufficio Delegato per l'Emergenza Ambientale e notificato alla
[...]
Ministr di pagare al rico Parte_1 Controparte_2 somma di euro 12958,95, oltre interessi legali. Contr
Avverso il monitorio, la , si opponeva sollevando principalmente il difetto di legittimazione passiva, e icava la Regione Calabria e gli enti ordinariamente competenti a succedere universum ius, nei rapporti attivi e passivi pendenti in capo all'ufficio emergenziale;
nel merito eccepiva la nullità o inesistenza del verbale di bonario componimento del 22 luglio 2005, per difetto di rappresentanza in capo all'avv. C. De Leo, sottoscrittore del verbale in nome e per conto del Commissario Delegato. Il giudizio di opposizione veniva interrotto in data 29 gennaio 2014, stante la cessazione delle funzioni dell'ufficio commissariale. Tale giudizio non veniva riassunto e, quindi il decreto ingiuntivo impugnato, diveniva esecutivo ed in data 28 gennaio 2016, veniva notificato all'odierna opponente. Da qui l'odierna opposizione a precetto. Deve rilevarsi che la difesa erariale ha chiesto dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della struttura commissariale, stante il subentro – nei rapporti sostanziali e nel processo, ai sensi dell'art. 110 c.p.c. – della Regione Calabria. Nel caso di specie, la Regione Calabria, successore a titolo universale nel diritto controverso, non ha riassunto il processo interrotto né ha spiegato intervento nel presente giudizio, pertanto, ove anche l'estinzione della persona giuridica dia luogo – come nella specie – ad un fenomeno di successione nel diritto controverso, il giudizio deve proseguire tra le parti originarie (Cass. 4/5/2004, n. 8416)”. La accertata successione della Regione Calabria è stata sancita dalla Suprema Corte, nel caso che ci occupa proprio sulla base della normativa, invocata dalla Presidenza del Consiglio anche in questa sede, di cui all'art. art. 1, comma 422, L. n. 147/2013, che così ha disposto: “422. Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4- quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992 siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati” E' appena il caso di precisare che il difetto di legittimazione passiva (rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo il limite del giudicato eventualmente formatosi) sussiste quando il convenuto non risulti essere il soggetto nei cui confronti, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, l'azione può essere esercitata, e attiene pertanto alla verifica, secondo la prospettazione attorea, della regolarità formale del contraddittorio, mentre l'effettiva titolarità passiva del rapporto giuridico controverso attiene al merito della controversia. E quest'ultimo è l'oggetto del presente giudizio. Non va infatti confusa la successione nel processo con quella nella titolarità sostanziale del rapporto controverso. Stante la situazione, di successione a titolo universale della Regione Calabria nella titolarità della situazione giuridica soggettiva dal lato passivo prima in capo all' Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale per la Regione Calabria, quale ufficio delegato ed organo straordinario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il titolo esecutivo può spiegare effetti nei confronti della sola Regione Calabria ai sensi dell'art. 2909 c.p.c. , con conseguente insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti della Presidenza del Consiglio. Ad abundantiam comunque è opportuno rilevare che la successione della Regione Calabria deriva dalla previsione normativa di cui alla citata normativa dell'art. 1, comma 422 della l. 147/2013, la quale è stata oggetto di plurime, autorevoli pronunce. In particolare la Corte costituzionale con sentenza n. 8/2016 ha statuito che con il superamento della situazione emergenziale e la soppressione dell'Ufficio commissariale si realizza un'ipotesi di successione in universum jus ex art. 110 c.p.c., conseguente subingresso dell'Amministrazione competente in via ordinaria (nel caso di specie, la Regione Calabria) in tutte le posizioni attive e passive facenti capo al Commissario cessato (tra l'altro, dal 1997 al 2004 lo stesso Presidente della Regione Calabria, e poi, almeno sino al 2007, scelto d'intesa con la medesima Regione), Alla Consulta è stato posto il quesito della legittimità costituzionale della norma in parola, in relazione alle norme della Costituzione e agli artt.
6-13 CEDU in materia di giusto processo. Il Giudice delle leggi ha così stabilito: “Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 422, l. 27 dicembre 2013, n. 147, censurato, per violazione degli artt. 3, 24, 81, 97, 101, 111, 113, 117, commi 1 e 3, 118, 119 Cost., in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dei principi di ragionevolezza, di leale collaborazione, di irretroattività della legge, di certezza del diritto, di legittimo affidamento e di “parità delle armi” nelle controversie giurisdizionali, nella parte in cui prevede che alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti già facenti capo al Commissario delegato alla gestione dell'emergenza o del “grande evento”, nelle sole ipotesi in cui i commissari nominati siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati. Le questioni sono sollevate sulla base di una premessa — quale quella per cui illegittimamente e irragionevolmente gli enti territoriali sarebbero chiamati a succedere a titolo universale in rapporti giuridici, anche contenziosi, risalenti ad attività poste in essere da un soggetto (lo Stato) che non viene meno con la cessazione dell'emergenza e che dovrebbe pertanto restarne titolare, e correlativamente responsabile, in via definitiva — errata in quanto, con la dichiarata cessazione della emergenza, per un verso, viene effettivamente meno la struttura commissariale che l'ha gestita e, per altro verso, nei rapporti da questa posti in essere ragionevolmente è chiamato a subentrare l'ente territoriale ordinariamente competente, in virtù di un radicamento sia spaziale che funzionale (alle esigenze dell'ente stesso) dei rapporti in questione, la cui riconduzione al fenomeno della successione universale è scelta legislativa non incongrua rispetto alle premesse che la sorreggono. I rapporti implicati da tale successione, infatti, sono correlati all'esercizio di una competenza che si è dispiegata su un tessuto fattuale (sociale ed economico) e giuridico, quello afferente al territorio inciso dalla situazione emergenziale, sul quale − in assenza di detta situazione (e, dunque, non solo in via ordinaria, ma anche a fronte di eventi calamitosi di minor rilevanza) — opera l'ente territorialmente competente secondo il normale assetto delle attribuzioni costituzionali (legislative, regolamentari e amministrative). Ed è perciò ragionevole che le conseguenze (sia fattuali che) giuridiche, che residuano alla cessazione dello stato di emergenza e insistono ancora sull'anzidetto assetto territoriale, siano governate nuovamente in base all'ordinario sistema di competenze (sentt. nn. 327 del 2003; 82, 129 e 284 del 2006; 277 del 2008; 364 del 2010; 22 e 246 del 2012; 159 del 2014; 82 del 2015).” La Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 8/2016 ha osservato inoltre che: “Il subentro dell'ente territorialmente competente nei rapporti (anche ex iudicato) e nei giudizi pendenti risalenti alla gestione commissariale non ha, infatti, l'asserito carattere retroattivo, ma regola il fenomeno successorio in consonanza con i principi sostanziali e processuali di riferimento, non potendosi sostenere che il successore a titolo universale, in quanto tale (e, dunque, titolare dello stesso rapporto sostanziale oggetto di giudicato), sia vulnerato nelle sue garanzie difensive dalla norma dell'art. 110 cod. proc. civ., la quale, in ogni caso, si appalesa pertinente a regolare il fenomeno in luogo dell'art. 111 cod. proc. civ., che attiene alla successione a titolo particolare” e che “anche se gli atti dei commissari delegati per fronteggiare emergenze di protezione civile possono qualificarsi come atti dell'amministrazione centrale dello Stato occorre considerare che la funzione statale, che qui viene in rilievo, è una funzione temporanea, che si origina e si elide (nasce e muore) in ragione, rispettivamente, dell'insorgere e del cessare della situazione di emergenza'' [...] “Tanto comporta che il subentro dell'ente ordinariamente competente investa appunto in toto la situazione in essere su cui lo Stato non può più esercitare alcuna competenza giuridica”.[…] “Lo Stato non eserciterebbe funzioni proprie, in via definitiva, bensì funzioni provvisoriamente avocate a sé in via sostitutiva”. Dal che la conseguenza che: "le competenze degli enti territoriali colpiti dalla calamità, temporaneamente compresse da quelle esercitate dallo Stato nella suddetta e temporalmente circoscritta fase, si espanderebbero nuovamente al suo termine. E detti enti - in coerenza a principi fondamentali della materia «protezione civile» e senza alcun vulnus alla propria autonomia finanziaria - naturalmente e ragionevolmente subentrerebbero nei rapporti, non solo passivi ma anche attivi, risalenti alla cessata gestione commissariale, potendo per di più avvalersi delle risorse finanziarie che residuano nelle contabilità speciali dei Commissari delegati. Ciò anche sul rilievo che la «socializzazione» (id est l'accollo alla collettività) degli oneri finanziari per far fronte alla calamità «deve trovare un limite alla cessazione dell'emergenza [...] a maggior ragione per quanto concerne gli eventi di ambito locale, in quanto, diversamente opinando, si finirebbe per operare una deresponsabilizzazione dell'ente territoriale interessato”. Per quanto sopra l'opposizione proposta deve ritenersi fondata. La natura interpretativa della questione sottoposta ed i contrasti giurisprudenziali registratisi in materia, giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni altra questione, istanza o deduzione
- accoglie l'opposizione e dichiara l'insussistenza del diritto di , a procedere Controparte_1
a esecuzione forzata nei confronti della Presidenza del Consiglio;
- dispone, per l'effetto, la revoca del precetto notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 29 luglio 2016 e l'ordinanza di assegnazione resa a definizione della procedura esecutiva nrge 45896/13;
- compensa le spese di lite. Catanzaro li 20 febbraio 2025 Il giudice onorario dott.ssa Rosanna Scillone
(C.F. ), con l'avv. Giulio Erminio Controparte_1 C.F._1
Moraca; CONVENUTO -opposto- OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 comma I c.p.c., con istanza d'inibitoria. CONCLUSIONI: come in atti. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., la
[...] conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale Parte_1 CP_1 ogliere le seguenti conclusioni: ”Voglia il Tribunale
[...]
Catanzaro adito, contrariis reiectis, in accoglimento della proposta opposizione spiegata ai sensi e per gli effetti dell'art. 615, comma 1, c.p.c. ovvero, in subordine – per come chiarito in narrativa – considerandola spiegata ai sensi dell'art. 617 c.p.c., dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del precetto stesso, con vittoria di spese”. Si costituiva in giudizio , come sopra rappresentato domiciliato e difeso, il Controparte_1 quale impugnando e contestando tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto da controparte chiedeva il rigetto della domanda, in quanto inammissibile ed illegittima per tutti i motivi esposti in atti. Successivamente la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. La domanda deve ritenersi fondata. Ripercorrendo brevemente l'excursus processuale, occorre premettere che il Tribunale di Catanzaro – Sez. Dist. Di Chiaravalle- su ricorso dell'odierno opposto, ha emesso in data 14 aprile 2006 il decreto ingiuntivo n. 59/2006, munito di formula esecutiva, con cui s'ingiungeva all'Ufficio Delegato per l'Emergenza Ambientale e notificato alla
[...]
Ministr di pagare al rico Parte_1 Controparte_2 somma di euro 12958,95, oltre interessi legali. Contr
Avverso il monitorio, la , si opponeva sollevando principalmente il difetto di legittimazione passiva, e icava la Regione Calabria e gli enti ordinariamente competenti a succedere universum ius, nei rapporti attivi e passivi pendenti in capo all'ufficio emergenziale;
nel merito eccepiva la nullità o inesistenza del verbale di bonario componimento del 22 luglio 2005, per difetto di rappresentanza in capo all'avv. C. De Leo, sottoscrittore del verbale in nome e per conto del Commissario Delegato. Il giudizio di opposizione veniva interrotto in data 29 gennaio 2014, stante la cessazione delle funzioni dell'ufficio commissariale. Tale giudizio non veniva riassunto e, quindi il decreto ingiuntivo impugnato, diveniva esecutivo ed in data 28 gennaio 2016, veniva notificato all'odierna opponente. Da qui l'odierna opposizione a precetto. Deve rilevarsi che la difesa erariale ha chiesto dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della struttura commissariale, stante il subentro – nei rapporti sostanziali e nel processo, ai sensi dell'art. 110 c.p.c. – della Regione Calabria. Nel caso di specie, la Regione Calabria, successore a titolo universale nel diritto controverso, non ha riassunto il processo interrotto né ha spiegato intervento nel presente giudizio, pertanto, ove anche l'estinzione della persona giuridica dia luogo – come nella specie – ad un fenomeno di successione nel diritto controverso, il giudizio deve proseguire tra le parti originarie (Cass. 4/5/2004, n. 8416)”. La accertata successione della Regione Calabria è stata sancita dalla Suprema Corte, nel caso che ci occupa proprio sulla base della normativa, invocata dalla Presidenza del Consiglio anche in questa sede, di cui all'art. art. 1, comma 422, L. n. 147/2013, che così ha disposto: “422. Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4- quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992 siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati” E' appena il caso di precisare che il difetto di legittimazione passiva (rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo il limite del giudicato eventualmente formatosi) sussiste quando il convenuto non risulti essere il soggetto nei cui confronti, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, l'azione può essere esercitata, e attiene pertanto alla verifica, secondo la prospettazione attorea, della regolarità formale del contraddittorio, mentre l'effettiva titolarità passiva del rapporto giuridico controverso attiene al merito della controversia. E quest'ultimo è l'oggetto del presente giudizio. Non va infatti confusa la successione nel processo con quella nella titolarità sostanziale del rapporto controverso. Stante la situazione, di successione a titolo universale della Regione Calabria nella titolarità della situazione giuridica soggettiva dal lato passivo prima in capo all' Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale per la Regione Calabria, quale ufficio delegato ed organo straordinario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il titolo esecutivo può spiegare effetti nei confronti della sola Regione Calabria ai sensi dell'art. 2909 c.p.c. , con conseguente insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti della Presidenza del Consiglio. Ad abundantiam comunque è opportuno rilevare che la successione della Regione Calabria deriva dalla previsione normativa di cui alla citata normativa dell'art. 1, comma 422 della l. 147/2013, la quale è stata oggetto di plurime, autorevoli pronunce. In particolare la Corte costituzionale con sentenza n. 8/2016 ha statuito che con il superamento della situazione emergenziale e la soppressione dell'Ufficio commissariale si realizza un'ipotesi di successione in universum jus ex art. 110 c.p.c., conseguente subingresso dell'Amministrazione competente in via ordinaria (nel caso di specie, la Regione Calabria) in tutte le posizioni attive e passive facenti capo al Commissario cessato (tra l'altro, dal 1997 al 2004 lo stesso Presidente della Regione Calabria, e poi, almeno sino al 2007, scelto d'intesa con la medesima Regione), Alla Consulta è stato posto il quesito della legittimità costituzionale della norma in parola, in relazione alle norme della Costituzione e agli artt.
6-13 CEDU in materia di giusto processo. Il Giudice delle leggi ha così stabilito: “Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 422, l. 27 dicembre 2013, n. 147, censurato, per violazione degli artt. 3, 24, 81, 97, 101, 111, 113, 117, commi 1 e 3, 118, 119 Cost., in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dei principi di ragionevolezza, di leale collaborazione, di irretroattività della legge, di certezza del diritto, di legittimo affidamento e di “parità delle armi” nelle controversie giurisdizionali, nella parte in cui prevede che alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti già facenti capo al Commissario delegato alla gestione dell'emergenza o del “grande evento”, nelle sole ipotesi in cui i commissari nominati siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati. Le questioni sono sollevate sulla base di una premessa — quale quella per cui illegittimamente e irragionevolmente gli enti territoriali sarebbero chiamati a succedere a titolo universale in rapporti giuridici, anche contenziosi, risalenti ad attività poste in essere da un soggetto (lo Stato) che non viene meno con la cessazione dell'emergenza e che dovrebbe pertanto restarne titolare, e correlativamente responsabile, in via definitiva — errata in quanto, con la dichiarata cessazione della emergenza, per un verso, viene effettivamente meno la struttura commissariale che l'ha gestita e, per altro verso, nei rapporti da questa posti in essere ragionevolmente è chiamato a subentrare l'ente territoriale ordinariamente competente, in virtù di un radicamento sia spaziale che funzionale (alle esigenze dell'ente stesso) dei rapporti in questione, la cui riconduzione al fenomeno della successione universale è scelta legislativa non incongrua rispetto alle premesse che la sorreggono. I rapporti implicati da tale successione, infatti, sono correlati all'esercizio di una competenza che si è dispiegata su un tessuto fattuale (sociale ed economico) e giuridico, quello afferente al territorio inciso dalla situazione emergenziale, sul quale − in assenza di detta situazione (e, dunque, non solo in via ordinaria, ma anche a fronte di eventi calamitosi di minor rilevanza) — opera l'ente territorialmente competente secondo il normale assetto delle attribuzioni costituzionali (legislative, regolamentari e amministrative). Ed è perciò ragionevole che le conseguenze (sia fattuali che) giuridiche, che residuano alla cessazione dello stato di emergenza e insistono ancora sull'anzidetto assetto territoriale, siano governate nuovamente in base all'ordinario sistema di competenze (sentt. nn. 327 del 2003; 82, 129 e 284 del 2006; 277 del 2008; 364 del 2010; 22 e 246 del 2012; 159 del 2014; 82 del 2015).” La Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 8/2016 ha osservato inoltre che: “Il subentro dell'ente territorialmente competente nei rapporti (anche ex iudicato) e nei giudizi pendenti risalenti alla gestione commissariale non ha, infatti, l'asserito carattere retroattivo, ma regola il fenomeno successorio in consonanza con i principi sostanziali e processuali di riferimento, non potendosi sostenere che il successore a titolo universale, in quanto tale (e, dunque, titolare dello stesso rapporto sostanziale oggetto di giudicato), sia vulnerato nelle sue garanzie difensive dalla norma dell'art. 110 cod. proc. civ., la quale, in ogni caso, si appalesa pertinente a regolare il fenomeno in luogo dell'art. 111 cod. proc. civ., che attiene alla successione a titolo particolare” e che “anche se gli atti dei commissari delegati per fronteggiare emergenze di protezione civile possono qualificarsi come atti dell'amministrazione centrale dello Stato occorre considerare che la funzione statale, che qui viene in rilievo, è una funzione temporanea, che si origina e si elide (nasce e muore) in ragione, rispettivamente, dell'insorgere e del cessare della situazione di emergenza'' [...] “Tanto comporta che il subentro dell'ente ordinariamente competente investa appunto in toto la situazione in essere su cui lo Stato non può più esercitare alcuna competenza giuridica”.[…] “Lo Stato non eserciterebbe funzioni proprie, in via definitiva, bensì funzioni provvisoriamente avocate a sé in via sostitutiva”. Dal che la conseguenza che: "le competenze degli enti territoriali colpiti dalla calamità, temporaneamente compresse da quelle esercitate dallo Stato nella suddetta e temporalmente circoscritta fase, si espanderebbero nuovamente al suo termine. E detti enti - in coerenza a principi fondamentali della materia «protezione civile» e senza alcun vulnus alla propria autonomia finanziaria - naturalmente e ragionevolmente subentrerebbero nei rapporti, non solo passivi ma anche attivi, risalenti alla cessata gestione commissariale, potendo per di più avvalersi delle risorse finanziarie che residuano nelle contabilità speciali dei Commissari delegati. Ciò anche sul rilievo che la «socializzazione» (id est l'accollo alla collettività) degli oneri finanziari per far fronte alla calamità «deve trovare un limite alla cessazione dell'emergenza [...] a maggior ragione per quanto concerne gli eventi di ambito locale, in quanto, diversamente opinando, si finirebbe per operare una deresponsabilizzazione dell'ente territoriale interessato”. Per quanto sopra l'opposizione proposta deve ritenersi fondata. La natura interpretativa della questione sottoposta ed i contrasti giurisprudenziali registratisi in materia, giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni altra questione, istanza o deduzione
- accoglie l'opposizione e dichiara l'insussistenza del diritto di , a procedere Controparte_1
a esecuzione forzata nei confronti della Presidenza del Consiglio;
- dispone, per l'effetto, la revoca del precetto notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 29 luglio 2016 e l'ordinanza di assegnazione resa a definizione della procedura esecutiva nrge 45896/13;
- compensa le spese di lite. Catanzaro li 20 febbraio 2025 Il giudice onorario dott.ssa Rosanna Scillone