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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 01/04/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.621/2024
Oggi 28/03/2025 , innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. Zoccarato;
per la parte resistente l'avv. Iero.
Viene esperito tentativo di conciliazione che ha dato esito negativo.
L'avv. Zoccarato si oppone all'eccezione di decadenza in quanto trattasi di indebito. Cita Cassazione nr. 26845/2020 a tal proposito. Ribadisce che il ha sempre ed esclusivamente percepito la pensione sociale. CP_1
L'avv. Iero insiste sull'eccezione di decadenza e per il rigetto del ricorso.
Il Giudice entra in camera di consiglio
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 621/2024 R.L. promossa
N.R.G. 621/2024
Il Giudice dott. Paolo Ancora, all'udienza dell'1.04.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli Avv.ti Giovanni Ventura e Marita Zoccarato;
ricorrente contro
Controparte_2
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luca Iero
[...] P.IVA_1
e Bonetti Paolo;
resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta o disattesa: - in via principale: 1) accertare e dichiarare
l'inesistenza del diritto dell' a ripetere la somma corrisposta a CP_2
2 titolo di assegno sociale AS n. 04012016 nel periodo 1.1.2012-
31.12.2012; 2) condannare conseguentemente l' alla restituzione al CP_2
ricorrente delle somme sinora trattenute per recuperare il preteso indebito oltre rivalutazione monetaria e la maturazione di interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
3) con vittoria di compensi legali, più I.V.A. e C.P.A.;”.
Per la parte resistente: “In via pregiudiziale - accertare e dichiarare
l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza;
nel merito, - rigettare il ricorso, in quanto infondato. Spese e compensi di lite rifusi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 23.12.2024 dinnanzi al
Giudice del Lavoro di Trieste, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di essere titolare di pensione sociale n. 04012016 con CP_3
decorrenza dal 1.8.2009 per l'importo mensile di € 388,00, successivamente adeguati annualmente e che a partire dal novembre
2016 l' aveva iniziato a trattenere il 20% della pensione sul CP_2
presupposto della maturazione di un asserito indebito previdenziale maturato tra il 1.1.2012 e il 31.12.2012 per l'importo di € 5.435,69.
2. Deduceva il ricorrente che l' aveva iniziato a trattenere una CP_2
percentuale della pensione senza comunicargli alcunché, che il provvedimento rinvenuto nel suo cassetto fiscale inerente all'asserito indebito previdenziale non era datato e di non essere a conoscenza del motivo delle suddette trattenute posto che il suo reddito non era mai cambiato nel tempo.
3. Tanto premesso in fatto, il ricorrente deduceva che l'art. 52 della L.
9.3.1989 n. 88, pur prevedendo che le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della
3 prestazione, dispone altresì che "nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultate non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta al dolo dell'interessato".
Sussistendo, dunque, l'l'irripetibilità delle somme percepite chiedeva accertarsi l'inesistenza di un indebito e condannarsi l alla CP_2
restituzione al ricorrente delle somme indebitamente trattenute.
4. Con memoria difensiva del 20.03.2025 si costituiva in giudizio l' CP_2
deducendo essere l'indebito previdenziale riferito alle somme elargite a titolo di assegno sociale nell'anno 2011, illegittimamente percepite in quanto il ricorrente non aveva presentato, come dovuto, il modello Red per i redditi del 2010 e non aveva comunicato i redditi neppure entro i successivi sessanta giorni. In via pregiudiziale parte resistente deduceva essere maturata la decadenza di cui all'art. 47, D.P.R. n. 639/1970 e, nel merito, l'applicazione dell'art. 35, comma 10 bis, D.L. n. 207/2008, in base al quale i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, possono subire prima la sospensione e poi la revoca delle prestazioni.
5. La causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione allegata agli atti introduttivi e decisa all'udienza dell'1.4.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
7. Preliminarmente deve darsi atto dell'infondatezza dell'eccezione di decadenza sollevata dall' ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 639/1970. CP_2
Tale eccezione non può trovare accoglimento, atteso che la prevista decadenza, dall'esame della suddetta norma, riguarda la richiesta di una prestazione previdenziale, mentre oggetto del presente giudizio è il
4 recupero di un indebito, che il ricorrente ritiene illegittimo, per i motivi esposti in ricorso. Ed invero, l'articolo su menzionato, al secondo comma, statuisce che “per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell o CP_2
dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”.
Nel caso di specie non viene richiesta alcuna prestazione pensionistica, ma la domanda proposta è diretta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità delle trattenute operate dall' sulla pensione del CP_2
ricorrente. Si tratta, quindi, di una ripetizione di indebito e come tale la questione non rientra nella disposizione normativa di cui all'art. 47, comma 2 DPR 639/1970, che ha, invece, ad oggetto la richiesta di una prestazione pensionistica. Come affermato dalla Corte di Cassazione in fattispecie similare (Cass. nr. 26845/2020), l'eventuale indebito costituisce propriamente una conseguenza diversa e ulteriore rispetto alla revoca del beneficio, che trova disciplina autonoma nel diverso e apposito sottosistema normativo che sovraintende alla sua ripetizione in materia assistenziale, e per di più deve rammentarsi che le norme in materia di decadenza sono di stretta interpretazione e la relativa fattispecie legale può dirsi realizzata in via di principio solo in presenza di una fattispecie concreta ad essa perfettamente corrispondente (Cass. nr. 20611 e 32154 del 2018).
8. Nel merito parte ricorrente richiede accertarsi che è illegittima la ripetizione da parte dell' , già avvenuta, degli importi percepiti a CP_2
5 titolo di assegno sociale nell'anno 2011, in quanto il ricorrente non ha inviato, come prescritto, il modello RED relativo ai redditi dell'anno
2010.
9. Ebbene, l'art. 13 della L. 412/1991 prevede al comma 1 che “L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”. Il comma 2 del medesimo art. 13 stabilisce poi che “L procede annualmente alla verifica delle situazioni CP_2
reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”. Ricollegandosi alle previsioni normative sopra riportate, l'art 13, comma 6, lettera c), del D.L n. 78 del 2010, convertito in Legge n. 122/2010, ha aggiunto il comma 10-bis all'art. 35 del D.L. n. 297/2008, che così dispone: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo
6 nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino delle prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
10. La normativa descritta, che poi è quella che l' pone a fondamento CP_2
legittimante della propria richiesta di ripetizione, pone espressamente in capo al titolare della prestazione collegata al reddito, l'obbligo di dichiarare all' la propria situazione reddituale incidente sul diritto CP_2
o sulla misura della prestazione. A tale obbligo si può adempiere alternativamente o con l'invio della dichiarazione dei redditi all'Amministrazione finanziaria o mediante comunicazione diretta all'Istituto previdenziale attraverso il modello RED. Le conseguenze dell'inadempimento sono chiaramente indicate dalla legge: in un primo momento, l'ente previdenziale procede alla sospensione della prestazione, e poi, decorsi 60 giorni dalla sospensione, se la condotta omissiva persiste, revoca la prestazione collegata al reddito e recupera le somme erogate.
11. Nel caso di specie, è pacifico e non contestato che il ricorrente non abbia presentato né dichiarazione dei redditi, né modello RED, ma bisogna rilevare come il medesimo abbia osservato di aver percepito, nel periodo rilevante per il giudizio, solo l'assegno sociale erogato dall' . CP_2
12. A tal proposito, si deve altresì evidenziare che la circolare n. CP_2
195/2015, al para.
3.3. prevede “nel caso in cui, ai fini della comunicazione all' della situazione reddituale rilevante ai fini CP_2
della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall' e, più in generale, rispetto alle prestazioni presenti nel CP_2
7 Casellario Centrale dei Pensionati e conosciute dall' il titolare CP_2
non è tenuto ad effettuare nessuna dichiarazione reddituale all ”. CP_2
Questo chiarimento è espresso a fronte di “numerosi pensionati che da molti anni dichiarano l'assenza di redditi oltre quelli da pensione (cioè le prestazioni conosciute dall' in quanto presenti nel Casellario CP_2
Centrale dei pensionati), ovvero confermano il dato reddituale dell'anno precedente” (cfr. para. 1 Premessa della circolare cit.).
13. La circolare, dunque, esonera espressamente il pensionato dalla presentazione della “dichiarazione reddituale” quando l'unico reddito disponibile deriva da prestazioni pensionistiche. Se è vero che la circolare attiene alle modalità di effettuazione della campagna RED ITA, per i redditi anno 2014, e quindi per un periodo posteriore a quello oggetto di causa, è altresì evidente che la stessa contribuisce a chiarire quanto emerge dalla lettura della norma applicata, in questo caso erroneamente, dall . Difatti l'art. 35, comma 10-bis, del D.L. n. CP_2
297/2008, impone la comunicazione, all'Amministrazione finanziaria ovvero all' della “situazione reddituale che incide Controparte_4
sulla prestazione in godimento”, dovendosi escludere un obbligo comunicativo, dunque, quando la situazione reddituale del pensionato è rimasta invariata rispetto all'anno precedente ed è già nota all'istituto che eroga la prestazione.
14. In conclusione il ricorso va accolto, e dichiarata l'illegittimità della ripetizione oggetto di giudizio, l' convenuto va condannato a CP_2
restituire gli importi richiesti in ricorso.
15. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così decide:
8 1) accerta e dichiara l'inesistenza del diritto dell' a ripetere la somma CP_2
corrisposta a titolo di assegno sociale AS n. 04012016 nel periodo
1.1.2012- 31.12.2012;
2) per l'effetto condanna l' alla restituzione al ricorrente delle somme CP_2
trattenute oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
3) condanna il resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 1.865,00 a titolo di compenso professionale, oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Trieste, data 1/4/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Ancora
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