Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 29/05/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati
Dott. Marco Lualdi Presidente Dott. Elisa Tosi Giudice Relatore ed Estensore
Dott. Maria Elena Ballarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unico portante n. 111/2025 P.U.
PROMOSSO DA
(C.F. , nato a [...], il 19 novembre Parte_1 C.F._1
1990 e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta delega allegata al ricorso introduttivo, dall'Avv. Annalisa Parisi del Foro di Milano, presso lo studio della quale è elettivamente domiciliato in Magenta, P.za Liberazione n.6 (PEC
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RICORRENTE
Visto il ricorso per la dichiarazione di apertura della procedura di Liquidazione controllata del patrimonio di depositato in data 16.5.2025, ai sensi dell'art. 269 c.c.i.i. Parte_1
Esaminati gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso e, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i. redatta del Gestore della crisi, Avv. Raffaele Mare, nominato dall'O.C.C. Segretariato Sociale sede di Buscate (MI),
Udita la relazione del Giudice Relatore.
Ritenuto che:
- sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il ricorrente risiede nel Comune di Castano Primo (MI) e non sussistono ragioni per ritenere che il “centro degli interessi” sia localizzato altrove;
- sussiste la legittimazione del ricorrente, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c), e 269 c.c.i.i., in quanto non assoggettabile alla procedura di Liquidazione giudiziale ovvero di Liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da Leggi speciali per il caso di crisi od insolvenza;
Dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata (art. 270 c.c.i.i.)
- la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i. esprime una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (Relazione dell'O.C.C., pag. 29) ed illustra compiutamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ricorrente, attestando la possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante eventuali azioni giudiziarie (Relazione dell'O.C.C., pagg. 11 - 23). Per quanto concerne le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, il Gestore della crisi ha riscontrato “l'accensione di diverse e numerose linee di credito, come constatabile anche dalle diverse informazioni creditizie presenti in CRIF ….. anche per spese evidentemente eccedenti la propria capacità economica. Sul punto….basti citarsi l'acquisto dell'autovettura Alfa
Romeo 4C Spider per la somma di euro 49.000,00 occorsa anno 2019 quando, come da dichiarazioni
CU agli atti (cfr. doc. 10 e doc. 10bis) i redditi da lavoro ammontavano complessivamente ad euro 21.455,65” (relazione p. 10). Infatti, oltre all'acquisto di tale veicolo “che si è rivelato oltre le proprie possibilità economiche”, il ricorrente – già gravato anche dall'onere di rimborso del mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale - ha contratto un ulteriore prestito di € 59.500,00 utilizzato
“per i motivi più disparati” (doc. 48). Il gestore ha quindi concluso che “vi è prova del fatto che siano state effettuate spese “superflue” chiaramente eccedenti il tenore di vita consentito dal livello reddituale” e che “il signor si trova in una situazione di sovraindebitamento Parte_1 risultante da un tenore di vita non congruente con le proprie possibilità economiche che l'ha portato a ricorrere eccessivamente al credito” (Relazione dell'O.C.C., pp. 27- 28);
- sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, c.c.i.i., non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal Titolo IV del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);
- sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) c.c.i.i. (“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative”), desumibile dalla Relazione dell'O.C.C.. Il ricorrente ha infatti debiti scaduti pari complessivamente a circa € 150.000,00 (senza considerare quelli derivanti dall'accesso alla presente procedura di liquidazione controllata) e non dispone di beni liquidabili per un valore corrispondente. Tali passività non appaiono integralmente ed immediatamente ripianabili neppure tramite il reddito disponibile, costituito unicamente dalla retribuzione derivante dall'attività di lavoro subordinato svolta alle dipendenze di Parte_2 dedotte le spese essenziali di vita quotidiana proprie e del nucleo familiare.
Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità del ricorrente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Considerato che
- il patrimonio oggetto di liquidazione controllata è composto:
i) dalla quota di ½ della proprietà superficiaria per la durata di 99 (novantanove) anni degli immobili identificati al NCEU di Castano Primo come segue:
● Foglio 10, Particella 645, Sub. 704, Cat. A/3, Classe 5, Vani 4,5, Rendita euro 360,23
● Foglio 10, Particella 645, Sub. 42, Cat. C/6, Classe 4, Sup. 20mq, Rendita euro 37,18 ii) dalla autovettura marca Renault modello Clio, targata EW580KF. Tale cespite non può essere sottratto alla liquidazione, che necessariamente comprende l'intero patrimonio del debitore ad eccezione delle cose assolutamente impignorabili per legge. L'esigenza per il debitore di organizzare la propria vita quotidiana, rispetto alla quale la disponibilità del veicolo assume indubbia rilevanza, giustifica tuttavia la non immediata consegna del bene ai sensi dell'art. 270 comma II lett. e) che potrà essere utilizzato sino al momento in cui sarà posto in vendita secondo le tempistiche previste dal Liquidatore nel redigendo programma di liquidazione;
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Dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata (art. 270 c.c.i.i.)
iii) dai proventi dell'attività lavorativa svolta, con esclusione della quota occorrente per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita del debitore e del nucleo familiare. Il limite di cui all'art. 268 comma IV lett. b) CCII va determinato in € 1.280,00 mensili (per dodici mensilità) tenuto conto del fatto che il debitore deve provvedere al proprio sostentamento ed a quello della figlia minore convivente e che, allo stato, la madre non risulta versare il contributo al mantenimento ordinario di € 200,00 previsto nella sentenza di separazione personale dei coniugi n. 46/2023 del Tribunale di Busto Arsizio;
iv) dai crediti nei confronti della Sig.ra e del , per il Parte_3 Controparte_1 recupero dei quali il nominando Liquidatore valuterà le azioni da esperire o proseguire.
Precisato che
- il Liquidatore nominato provvederà a comunicare al terzo datore di lavoro che ogni pagamento, compreso il T.F.R. (Cass. civ. Sez. I, 30 luglio 2009, n. 17751), dovrà essere effettuato sul conto corrente intestato alla procedura. La determinata porzione di reddito mensile verrà attribuita al ricorrente, su libretto di deposito postale o sul conto bancario personale di cui si autorizza sin d'ora l'apertura, previa emissione del relativo mandato di pagamento da parte del Giudice delegato;
- sono inopponibili le eventuali cessioni del quinto stipulate dal ricorrente, stante la natura di credito futuro dei ratei che scadono in data posteriore al deposito della sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata (cfr. il richiamo espresso, nell'art. 170, co. 5, c.c.i.i., della norma corollario dello spossessamento dei beni, ossia l'art. 143 c.c.i.i. e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i debitori, ossia gli artt. 150 e 151 c.c.i.i.);
- solo il compenso dell'O.C.C. ha natura prededucibile (art. 6, co. 1, lett. a, c.c.i.i.), mentre i compensi dei difensori e, più in generale, di consulenti ed advisors godono unicamente del privilegio professionale di cui all'art. 2751-bis n. 2 c.c., in quanto non ricompresi nell'art. 6 comma 1 lett. d) c.c.i.i. (poiché non sorti durante la procedura di liquidazione controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza), non essendo peraltro prevista come obbligatoria l'assistenza degli stessi nella predisposizione e nel deposito della domanda di liquidazione controllata;
- è compito del Liquidatore del patrimonio valutare, tra l'altro, in sede di formazione dello stato passivo, la congruità dei compensi richiesti (anche se sulla base di preventivi accettati dal debitore), ivi compresa la sussistenza di eventuali patologie funzionali ovvero genetiche, come tipicamente la lesione ultradimidium che rescinde in via di azione od eccezione il negozio concluso in stato di bisogno ed in presenza degli ulteriori presupposti di cui all'azione generale di rescissione per lesione (art. 1448 c.c.), idonei a rendere inopponibili alla massa i contratti conclusi dal ricorrente, compresi quelli conclusi con l'O.C.C., i difensori o altri consulenti;
- nella nomina del Liquidatore vengono seguiti i criteri indicati dall'art.270, co. 2, lett. b), c.c.i.i.
P.Q.M.
Visto l'art. 270 c.c.i.i.,
DICHIARA l'apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di
Parte_1
(C.F. C.F._1
NOMINA Giudice Delegato la Dott.ssa Elisa Tosi
NOMINA Liquidatore il Dott. Alberto Berra con studio in Canegrate, Via Este n. 2.
ORDINA a il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili Parte_1
e fiscali obbligatorie, ove esistenti, nonché l'Elenco dei creditori.
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Dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata (art. 270 c.c.i.i.)
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato termine fino al 26/9/2025, a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando
ad occupare la casa di abitazione e ad utilizzare l'autovettura marca Renault Parte_1 modello Clio, targata EW580KF fino alla data di inizio delle operazioni di liquidazione ed a trattenere per il mantenimento del nucleo familiare il reddito mensile netto di € 1.280,00 per dodici mensilità.
DICHIARA CHE non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore. DISPONE l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale e la sua pubblicazione presso il Registro delle imprese, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, a cura del
Liquidatore.
ORDINA trascrizione della presente sentenza presso i RR.II. e presso il P.R.A., a cura del
Liquidatore, in caso di presenza di beni immobili o beni mobili registrati, il quale dovrà chiedere al giudice delegato l'autorizzazione alla nomina, ove necessario, di un esperto stimatore per la valutazione del bene.
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
DISPONE CHE il Liquidatore:
• entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori;
• entro trenta giorni dalla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, comma 2, lettera d), depositi il progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore e lo comunichi agli interessati secondo quanto previsto dall'art. 273 primo comma CCII.;
• entro il 26.8.2025, completi l'inventario dei beni e depositi il programma di liquidazione secondo quanto previsto dall'art. 272, secondo comma, CCII;
• depositi con cadenza semestrale le relazioni di cui all'art. 275 CCII.
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alla parte ricorrente.
Sentenza ope legis esecutiva.
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 28.5.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Tosi Dott. Marco Lualdi
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