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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 27/05/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere
Dott.ssa Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 1070/2020 promossa con atto di citazione notificato in data 9 dicembre 2020
d a con sede in Parte_1
Via Pietro Nenni, 6/B (C. F. in persona del proprio Pt_1 P.IVA_1
rappresentante legale pro tempore e Parte_2 [...]
nato a [...] il [...] e residente in Parte_2 Pt_1
Via Della Conciliazione 47/B, (C.F. ) e C.F._1 [...]
nato a [...] [...] ed ivi residente in [...] Pt_1
Conciliazione 47/B, (C.F. ), rappresentati e difesi C.F._2
pagina 1 di 23 dall'Avv. NICOSIA VALERIO (C. F. ) del Foro di C.F._3
Verona, procuratore domiciliatario.
APPELLANTE
c o n t r o con sede in Controparte_1
, piazza Garibaldi n. 16, (C.F. , in persona di CP_1 P.IVA_2 [...]
e , nella loro qualità di Vice Direttori CP_2 Parte_4
Centrali, rappresentata dall'avv. VISMARA FABRIZIO (C.F.
) del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata, ai C.F._4
presenti fini, presso lo studio dell'avv. Francesco Onofri (C.F.
), in 25121 Brescia, Via Ferramola n. 14 C.F._5
APPELLATA
e società a responsabilità limitata con unico socio, costituita Controparte_3
ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 130/99, iscritta nell'elenco delle società
veicolo di Banca d'Italia al numero 842, società unipersonale con sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri 1, per il tramite della propria mandataria e procuratrice speciale, con sede legale in Controparte_4
Milano, Via Valtellina 15/17 (C.F. , in persona del procuratore P.IVA_3
speciale Dott. nato a [...] il [...] (C.F. CP_5
, rappresentata e difesa dall'avv. TOSI EMILIO ( C.F. C.F._6
pagina 2 di 23 ) del Foro di Milano, procuratore domiciliatario. C.F._7
APPELLATO
e posta in decisione all'udienza collegiale del 18 DICEMBRE 2024 avente ad oggetto: Mutuo
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova, Sez. Civile, pubblicata in data 29 settembre 2020 con il n. 478/2020
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“IN VIA PRELIMINARE:
Sospendere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 283 c.p.c. la sentenza n.
478/2020 pronunciata dal Tribunale di Mantova in data 29.09.2020
ricorrendo, nel caso di specie, gravi e fondati motivi non solo in relazione al
fumus boni iuris, ma anche in relazione all'irreparabilità del danno.
IN VIA PRINCIPALE:
Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 478/2020 pronunciata dal Tribunale di
Mantova in data 29.09.2020 nell'ambito del giudizio n. 1127/18 R.G., previa
declaratoria della nullità della fideiussione 21.03.2006 rilasciata dai signori
e in favore dell'appellata Parte_2 Parte_3 [...]
accogliersi le conclusioni che qui Controparte_1
si riportano:
pagina 3 di 23 - accertarsi che la è incorsa Controparte_1
in usura soggettiva relativamente al contratto di mutuo fondiario del
10.05.2010 a rogito del dott. (Rep. 30972 e Racc. 7952) e Persona_1
al contratto di mutuo fondiario del 27.04.2015 a rogito del dott. Per_2
per l'erogazione a favore di di Euro 500.000,00 e,
[...] Parte_3
per l'effetto, accertarsi la nullità parziale dei contratti di mutuo e quindi la
gratuità degli stessi e, conseguentemente, condannarsi la convenuta alla
restituzione rispettivamente a ed a di quanto CP_6 Parte_3
indebitamente percepito a titolo di interessi per i suddetti rapporti, oltre
rivalutazione monetaria dai singoli addebiti alla restituzione del dovuto,
compensando tale importo con quanto eventualmente dovuto alla stessa e
rideterminando le rate di ammortamento a scadere limitandole al solo capitale
mutuato;
- accertarsi la nullità parziale del contratto di mutuo fondiario del 10.05.2010
a rogito del dott. (Rep. 30972 e Racc. 7952) stante Persona_1
l'applicazione di interessi usurari e, per l'effetto, dichiararsi la gratuità del
mutuo ex art. 1815, 2° co. c.c. condannando Controparte_1
alla restituzione di quanto indebitamente percepito, oltre
[...]
rivalutazione monetaria dai singoli addebiti alla restituzione del dovuto,
compensando tale importo con quanto eventualmente dovuto alla stessa e
rideterminando le rate di ammortamento a scadere limitandole al solo capitale
pagina 4 di 23 mutuato ed, in subordine, accertata la nullità parziale del contratto di mutuo
fondiario del 10.05.2010 a rogito del dott. (Rep. 30972 e Persona_1
Racc. 7952) ex art. 1419 c.c., sostituirsi le clausole nulle con riconduzione dei
tassi applicati ai tassi soglia pro tempore vigenti, rideterminando i rapporti di
dare/avere sulla base di tali indicazioni;
- in subordine, condannarsi la a pagare agli attori opponenti le stesse CP_1
somme di cui sopra –tutti gli interessi incassati in relazione ai rapporti di
mutuo fondiario di cui sopra- a titolo di risarcimento del danno in
conseguenza dell'abuso del diritto di credito da parte della Controparte_1
[...]
- ordinarsi alla banca convenuta, in caso di avvenuta segnalazione in centrale
rischi dei nominativi degli odierni attori, di voler rettificare o comunque
eseguire la segnalazione con causale “rapporto contestato”;
- condannarsi al Controparte_1
risarcimento in favore di di tutti i danni patiti e patendi da Parte_3
quest'ultimo per effetto dei finanziamenti soci da egli eseguiti in favore di
S.I.M. e ciò in misura non inferiore ad Euro 230.000,00 o nella misura che
comunque risulterà dall'espletanda istruttoria per i danni materiali nonché
secondo equità per i danni di natura non patrimoniale e comunque al
pagamento della maggiore o minore somma che risulterà dall'espletanda
istruttoria, anche con ricorso all'equità;
pagina 5 di 23 - accertarsi la nullità della fideiussione datata 21.03.2006 per i motivi di cui in
narrativa e dichiararsi e liberati dalle Parte_3 Parte_2
garanzie fideiussorie prestate e in subordine, accertarsi che la garanzia
fideiussoria è stata prestata per l'importo massimo complessivo di Euro
500.000,00 dovendosi intendere tale ammontare quale l'esposizione massima
complessiva di e rispetto ai debiti di Parte_3 Parte_2
verso Controparte_7 Controparte_1
[...]
IN OGNI CASO:
- disporsi la parziale compensazione tra le somme eventualmente risultanti a
credito di per azioni e le maggiori o Controparte_1
minori somme dalla medesima dovute in favore di
[...]
e per effetto Controparte_8 Parte_3 Parte_2
della condanna richiesta, così come risultanti dall'espletanda istruttoria.
- accertarsi e dichiararsi la nullità, l'annullamento ovvero revocare o
comunque dichiararsi inefficace il decreto ingiuntivo n. n. 214/2018 D.I., n.
409/2018 R.G., emesso dal Tribunale di Mantova in data 05.02.2018 nei
confronti di e Controparte_8 Parte_3
qui opposto, con integrale rigetto delle domande formulate Parte_2
dall'opposta, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi, oltre a 15% per spese generali ed agli
pagina 6 di 23 accessori di legge di entrambi i gradi del giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova formulati negli atti del giudizio
di prime e cure ed all'ammissione dei mezzi di prova formulati in tale sede
dall'appellata per azioni, per le ragioni Controparte_1
ivi esposte”.
Dell'appellata Controparte_9
“in via preliminare, dichiarare inammissibile l'atto di appello e, di
conseguenza, rigettare interamente le domande avversarie con conferma
dell'impugnata sentenza e vittoria di spese;
* in via principale, rigettare integralmente l'appello con conferma
dell'impugnata sentenza e vittoria di spese;
* in ogni caso e nel merito:
- rigettare l'opposizione e le domande formulate dagli opponenti odierni
appellanti anche in quanto infondate e/o comunque non provate, per le ragioni
di cui in atti e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e la sua
esecutività;
- in subordine: accertare e dichiarare che la è Controparte_1
creditrice nei confronti degli opponenti odierni appellanti delle somme portate
nel decreto ingiuntivo opposto ovvero della diversa somma che dovesse
pagina 7 di 23 risultare in corso di causa, di giustizia o di equità, rigettando le domande
formulate dagli opponenti odierni appellanti e condannandoli in solido al
relativo pagamento in favore della oltre accessori e spese;
CP_1
- in ogni caso: riconoscere i relativi interessi ed accessori, con vittoria di
spese e compensi ex DM 55/2014 e condanna, solidamente, degli opponenti
odierni appellanti al pagamento del dovuto;
”.
““* in via istruttoria: previo rigetto delle istanze istruttorie avversarie tutte,
accogliere le istanze di cui in atti e alle memorie di parte Controparte_1
ai sensi dell'art. 183, sesto comma, nn. 1, 2 e 3 c.p.c., qui ritrascritte:
[...]
1) si formula istanza di verificazione di scrittura privata, ordinando perizia
calligrafica, con designazione a tal fine di consulente tecnico quale perito
calligrafo, volta ad accertare la genuinità e riferibilità delle sottoscrizioni
apposte alla fideiussione prodotta come doc. 7 del Fascicolo Monitorio al
signor e odierni appellanti, indicando Parte_3 Parte_2
come scrittura di comparazione l'originale della procura prodotta unitamente
all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo come doc. 1,
chiedendosi che se ne ordini alla parte e, per essa, al proprio legale,
l'esibizione e il deposito in giudizio in originale anche ai sensi dell'art. 216,
primo comma, c.p.c. e 210 c.p.c., assumendo i provvedimenti a tal fine
opportuni e disponendo, anche ex artt. 210 e 213 c.p.c., l'acquisizione [già]
presso la Cancelleria del Tribunale di Mantova, nel parallelo procedimento n. pagina 8 di 23 2632/2018 (cfr. ricevuta di deposito prodotta come doc. 25 nel fascicolo di
primo grado) [ora presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Brescia R.G.
n. 1054/2021], dell'originale dell'atto di fideiussione di cui al doc. 7 del
, dell'originale della attestazione di conformità delle firme Parte_5
apposte su detta fideiussione, rilasciata dal competente funzionario della
e dell'originale del contratto di conto corrente n. Controparte_1
2339/60 sottoscritto dai Sig.ri e (e non Pt_2 Parte_3
disconosciuto), contratto che si indica anche come scrittura di comparazione.
Si chiede altresì di ordinare a e ai sensi Parte_3 Parte_2
dell'art. 219 c.p.c., la redazione di scritture di comparazione, sotto dettatura,
anche alla presenza del consulente tecnico designando;
2) si chiede di ammettersi prova per testi, indicandosi a teste il dottor Tes_1
CP_1
domiciliato presso la filiale della in Suzzara (MN),
[...] CP_1
Garibaldi 4, il dottor presso l'agenzia n. 187 della Testimone_2
banca in C.so Vittorio Emanuele II 154, e il dottor Pt_1 [...]
presso la filiale della , C.so Cavour 45/47, sui Tes_3 CP_11
seguenti capitoli:
(1) vero che l'atto di fideiussione 21 marzo 2006 di cui ai docc. 7 e 26 che si
mostrano al teste è stato sottoscritto dai sig.ri e Parte_2 [...]
Parte_3
(2) vero, in particolare, che la sottoscrizione di cui al capitolo che precede è pagina 9 di 23 avvenuta in presenza del dottor come risulta dal doc. 26 del Tes_1
fascicolo di primo grado e dall'attestazione ivi contenuta, che si mostra al
teste;
(3) vero che la posta per euro 840,75, con valuta al 21 settembre 2017, di cui
al doc. 3 della – fase monitoria – che si mostra al teste, con dicitura CP_1
"copertura saldo estinzione cc" rappresenta movimentazione relativa al
passaggio a sofferenza.
Si conferma che l'originale (i) dell'atto di fideiussione, di cui al doc. 7 del
e riprodotto, unitamente ad attestazione di firma, come Parte_5
doc. 26 del fascicolo di primo grado, e (ii) del contratto di conto corrente n.
2339/60 sottoscritto dai Sig.ri e sono stati [già] Pt_2 Parte_3
depositati, in forza di autorizzazione del Tribunale di Mantova del 21 gennaio
2019, presso la Cancelleria di Sezione, in data 29 gennaio 2019 nel
procedimento n. 2632/2018 [ora presso la Cancelleria della Corte d'Appello
di Brescia R.G. n. 1054/2021], essendo così a disposizione del Giudicante, che
vorrà ordinarne l'acquisizione ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c.;
* con vittoria di spese e compensi ex DM 55/2014 e condanna al pagamento
del dovuto in via solidale”.
Dell'appellata CP_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda,
pagina 10 di 23 istanza ed eccezione, confermare l'impugnata sentenza e per l'effetto:
In via preliminare:
- dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta in quanto l'atto ex
adverso redatto è carente sotto il profilo formale per non aver individuato
dettagliatamente le parti di cui si chiede la riforma, né le modifiche che si
richiede di apportare alla sentenza n. 478/2020 in violazione del disposto
dell'art. 342 c.p.c.;
- In subordine: dichiarare inammissibile l'appello proposto per la mancanza
di una ragionevole probabilità di accoglimento come richiesto dall'art. 348 bis
c.p.c.
In via principale:
- Rigettare in toto l'appello proposto dalla Controparte_12
e dai Sigg.ri e in quanto
[...] Parte_2 Parte_3
inammissibile, oltre che infondato in fatto e in diritto;
- Confermare in ogni sua parte la sentenza n. 478/2020, emessa dal Tribunale
di Mantova in data 29/09/2020 e pubblicata in pari data;
In via istruttoria:
- rigettare le richieste istruttorie avversarie, in particolare la richiesta di CTU
tecnico-contabile, in quanto irrilevante, superflua, meramente esplorativa,
oltre che antieconomica. pagina 11 di 23 Nella denegata ipotesi in cui le stesse dovessero essere accolte, si chiede di
essere ammessi a prova contraria.
In ogni caso:
Condannare gli appellanti alla rifusione delle spese – comprese spese generali
forfettarie del 15%, - e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre
accessori di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli opponenti impugnavano il decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca convenuta deducendo l'usurarietà del tasso di mora applicato al contratto di mutuo e la nullità della fideiussione rilasciata essendo conforme alla intesa anticoncorrenziale vietata ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del
2005. Costituendosi in giudizio la banca opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Il tribunale, alla prima udienza, rilevato che il procedimento soggiaceva
ratione materiae al procedimento di mediazione, assegnava termine di 15
giorni per la proposizione del procedimento di mediazione;
gli opponenti dopo averne istaurato uno innanzi ad un organismo incompetente, adivano quello territorialmente competente in Pt_1
Il giudice di prime cure, accogliendo l'eccezione sollevata dalla banca, ritenuto che la mediazione fosse stata proposta tardivamente, dichiarava l'opposizione pagina 12 di 23 improcedibile. Ciò perché entro il termine di giorni 15, concesso con la riservata del 16/01/2019, la domanda di mediazione non era stata inoltrata innanzi all'organismo territorialmente competente, e l'unica domanda documentata era la seconda, appunto tardiva. L'omesso deposito del verbale negativo riferito alla prima domanda ne faceva peraltro presumere la rinuncia.
Respinta la tesi secondo cui il termine per introdurre la domanda di mediazione sarebbe ordinatorio e non perentorio, il Tribunale riteneva non applicabile al caso di specie il principio di diritto espresso da Cass. SSUU 19596/2020 e ciò
in quanto l'ordinanza riservata del 16 gennaio 2019 aveva espressamente onerato parte opponente di attivare la mediazione, non residuando dunque alcun margine di dubbio sulla parte che era gravata da tale incombente.
Dunque, il tribunale dichiarava improcedibile l'opposizione per tardiva attivazione del procedimento di mediazione, e conseguentemente dichiarava definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.
Infine, condannava Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
e a rifondere a Parte_3 [...]
in persona del legale Controparte_13
rappresentante pro tempore, le spese di lite del presente procedimento che si liquidavano in euro 13.494,50 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM 37/2018, ed I.V.A.. CP_14
pagina 13 di 23 ***
Propongono appello avverso la predetta sentenza
[...]
e Parte_1 Parte_2 [...]
er i seguenti motivi: Parte_3
1) SUL PRINCIPIO STABILITO DA CASS. CIV. SS.UU. N. 19596/20
CIRCA LE CONSEGUENZE DELLA MANCATA INSTAURAZIONE
DELLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA NEI GIUDIZI DI OPPOSIZIONE
A DECRETO INGIUNTIVO: parte appellante ritiene la sentenza impugnata ha erroneamente escluso l'applicabilità delle SS.UU. della Corte di Cassazione, la cui decisione avrebbe dovuto condurre, eventualmente ed al di là della questione della natura ordinatoria del termine ex art. 5 D. Lgs. 28/2010, o alla fissazione di un nuovo termine (questa volta a carico della parte opposta) per l'introduzione della mediazione obbligatoria, oppure a ritenere che il decreto ingiuntivo andasse revocato e non confermato in difetto della condizione di procedibilità.
Infatti, la sentenza delle S.U. n. 19596/20 ha stabilito il principio generale secondo cui la conseguenza della mancata instaurazione della mediazione obbligatoria nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo sia la revoca del provvedimento pronunziato in sede monitoria, onerando la parte opposta di attivarsi perché si verifichi la condizione di procedibilità di cui all'art. 5, co. 1-
bis D. Lgs. n. 28 del 2010. pagina 14 di 23 2) SULLA NATURA PACIFICAMENTE ORDINATORIA DEL TERMINE
PER DELLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA. CP_15
ERRATA INTERPRETAZIONE DELL'ART. 5, CO. 1-BIS D. LGS. 28/2010:
parte appellante afferma che l'interpretazione giurisprudenziale maggioritaria ha affermato la natura ordinatoria del termine di 15 gg previsto ai sensi dell'art. 5 D.LGS. n. 28/2010 e che per l'avveramento della condizione di procedibilità è necessario unicamente che il primo incontro si verifichi entro l'udienza di rinvio fissata per la verifica dell'effettivo esperimento del tentativo di mediazione.
Circostanza avvenuta nel caso di specie in quanto la mediazione si è
regolarmente tenuta avanti il “Servizio di conciliazione della CCIAA di in data 17/04/2019, ovvero un mese e mezzo prima dell'udienza cui Pt_1
era stata rinviata la causa per la verifica dell'avveramento della condizione di procedibilità.
3) SUGLI EFFETTI PROCESSUALI DELLA MANCATA PRODUZIONE
DELLA DOMANDA DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA AVANTI AD
ORGANO INCOMPETENTE PER TERRITORIO. MANCATA
APPLICAZIONE DELL'ART. 115, 1° CO. C.P.C.: parte appellante afferma
Contr che il tribunale non ha tenuto in considerazione il doc. 22 prodotto da ovvero la comunicazione indirizzata dal legale dell'odierna appellata all'organismo di mediazione adito nel termine concesso dal Tribunale di pagina 15 di 23 Mantova dagli opponenti (i.e. Conciliatore Bancario Finanziario in Roma), con la quale si prendeva posizione sulla procedura introdotta comunicando di non aderirvi poiché difettava la competenza per territorio. Tuttavia, parte appellante osserva che la banca non ha mai ha contestato né la mancata introduzione in termini della predetta procedura, né una presunta intervenuta rinunzia degli opponenti alla stessa.
Pertanto, parte appellante osserva che non è stato tenuto in considerazione il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., e che conseguentemente la sentenza andrà pertanto riformata anche sotto tale profilo, in quanto gli opponenti non sono mai decaduti dal termine concesso dal giudice di prime cure per l'instaurazione della mediazione obbligatoria ed avendo peraltro successivamente (e prima dell'udienza fissata per la verifica della condizione di procedibilità) ritualmente espletato il tentativo avanti ad organo competente non v'è necessità di provvedere ex art. 5, 2° co. D. Lgs. 28/2010.
4) SUL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEI SIGNORI
PER NULLITÀ (NELLA SPECIE, PER VIOLAZIONE DI Parte_3
NORMA IMPERATIVA) DELL'ART. 6 DELLA FIDEIUSSIONE
OMNIBUS DEL 21.03.2006: parte appellante afferma che l'art. 6 della fideiussione sottoscritta riproduce lo schema ABI dichiarato nullo dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia.
Conseguentemente chiede che venga accertata e dichiarata la nullità dello pagina 16 di 23 stesso.
5) Infine, parte appellante domanda la riforma anche in punto spese della sentenza impugnata.
***
Costituendosi in giudizio le parti appellate eccepiscono in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per mancanza dei requisiti ex art. 342 c.p.c., ed in via principale chiedono il rigetto integrale dell'appello proposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con provvedimento del 30/12/2020 il Consigliere incaricato dall'Ordine degli
Avvocati di Brescia ha deliberato l'ammissione del sig. al Parte_3
patrocinio a spese dello Stato per il presente procedimento di appello avverso la sentenza n. 478/2020 resa dal Tribunale di Mantova, R.G. n. 1127/2018,
conseguentemente l'avv. Valerio Nicosia in data 11 marzo 2025 ha chiesto la liquidazione del compenso spettante.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 dicembre 2024 la causa è
stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo la parte appellante si duole dell'omessa applicazione alla fattispecie del principio di diritto espresso nella sentenza delle Sezioni Unite n.
pagina 17 di 23 19596/2020, la quale, componendo un pregresso contrasto interpretativo in tema di mediazione obbligatoria, ha definitivamente chiarito, con riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ex art.645 cpc, su quale delle parti contrapposte ricada l'onere di attivazione del procedimento di mediazione e quali siano le conseguenze dell'inosservanza del termine all'uopo assegnato dal giudice.
Nello specifico essa ha affermato il seguente principio di diritto :”nelle
controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-
bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di
decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e
decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del
decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della
parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di
improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto
ingiuntivo.”
Fatta applicazione di tale principio, è a carico della parte opposta - in quanto attrice in senso sostanziale, e quindi soggetto che, col ricorso monitorio, ha proposto la domanda giudiziale - l'onere dell'attivazione del procedimento di mediazione a seguito del provvedimento di assegnazione del termine da parte del giudice.
Il primo motivo di gravame è perciò accolto, riformandosi quindi la sentenza pagina 18 di 23 impugnata nella parte in cui essa ha affermato che, sotto pena di improcedibilità, incombesse all'opponente, e non all'opposto, promuovere il procedimento di mediazione nel termine assegnato, e ne ha tratto la conseguenza nel senso dell'estinzione del giudizio di opposizione con conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto, anziché
della revoca di quest'ultimo per improcedibilità della domanda con esso formulata.
Ciò premesso, ne viene da un lato l'assorbimento degli ulteriori motivi di gravame principale sul punto, da ritenersi subordinati rispetto al primo, e,
dall'altro lato, la necessità di procedere nel senso sopra indicato (revoca del decreto ingiuntivo opposto), ferma restando la statuizione del giudice di prime cure circa la ricorrenza dei presupposti per la pronuncia di improcedibilità,
correlata all'omessa attivazione della procedura di mediazione nel termine assegnato, non essendosi formulata sul punto impugnazione incidentale da parte degli appellati.
Pertanto, conformandosi alle indicazioni espresse nella citata sentenza delle
Sezioni Unite della SC di Cassazione n. 19596/2020, e fermo restando l'accertamento circa la ricorrenza dei presupposti per la declaratoria di improcedibilità della domanda - espresso nel provvedimento appellato e non fatto oggetto di gravame incidentale - la corte conclude ritenendo che ne debba conseguire la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 214/2018, con ciò
pagina 19 di 23 pervenendosi alla parziale riforma della sentenza impugnata.
***
Infine, quanto alle ulteriori deduzioni di merito riproposte nel presente grado di giudizio si osserva quanto segue:
-parte appellante, unicamente nelle conclusioni, ha riproposto le questioni afferenti all'usura soggettiva, all'applicazione di interessi usurari e la domanda risarcitoria relativa all'abuso del diritto di credito. Se le stesse si intendano riferite alla contestazione del credito monitoriamente azionato, è appena il caso di rilevare che non sussiste alcun interesse ad una pronuncia nel merito, stante la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Se invece si riferiscono alla domanda di risarcimento del danno ne risulta manifesta l'infondatezza attesa l'assoluta genericità tanto nell'indicazione del pregiudizio asseritamente subito, ulteriore rispetto all'accertamento dell'insussistenza del credito monitoriamente azionato dalla controparte, quanto nell'indicazione delle condotte che l'avrebbero generato.
- stante la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nessun interesse ex art. 100
c.p.c. può poi ravvisarsi alla richiesta di accertamento- qui suscettibile di esame soltanto in via incidentale - della nullità della fideiussione per conformità allo schema ABI in violazione della normativa anticoncorrenziale.
Ne restano assorbite tutte le ulteriori questioni.
pagina 20 di 23 Spese
Quanto alla disciplina delle spese di lite, ritiene il collegio doversi tener conto da un lato del fatto che la sentenza delle Sezioni Unite n. 19596/2020 è
intervenuta nelle more del giudizio di primo grado, e che solo da quel momento è stato definitivamente superato il contrasto interpretativo precedentemente insorto in ordine all'omessa attivazione della procedura di mediazione obbligatoria in procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo,
dall'altro lato che la parte opposta, pur a seguito di tale sentenza, ha mantenuto immutata la propria condotta processuale, risultando perciò soccombente.
Tenuto conto di ciò, ritiene il collegio doversi regolare le spese di lite per l'intero giudizio con la relativa compensazione per il 50%, ponendosi a carico delle parti appellate, soccombenti, il restante 50 %.
La condanna, quanto al solo ammesso per entrambi i gradi Parte_3
al patrocinio a spese dello Stato, è a favore di quest'ultimo, giusta il disposto di cui all'art.133 d.p.r 115/2002, e segue, quanto alla relativa liquidazione, gli importi di cui alle note spese prodotte, inferiori rispetto a quelli di cui alla liquidazione per gli altri appellanti, determinati questi ultimi per l'intero per entrambi i gradi del giudizio come da dispositivo, e ciò in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55
come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 1.000.001,00 sino ad euro 2.000.000,00; applicazione per il primo pagina 21 di 23 grado dei parametri medi per tutte le voci e per il presente grado d'appello dei parametri medi per studio controversia, fase introduttiva e fase decisionale e dei parametri minimi per fase istruttoria e/o di trattazione).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-in parziale riforma del Tribunale di Mantova, Sez. Civile n. 478/2020 revoca il decreto ingiuntivo n. 214/2018;
- respinge ogni altra domanda;
-compensa per il 50% fra le parti le spese di lite di ambo i gradi del giudizio, e condanna in solido le parti appellate:
a) a rifondere agli appellanti e NT
, il restante 50% delle spese stesse, liquidate per l'intero: Parte_2
- quanto al primo grado di giudizio in complessivi euro 37.951,00 per compenso professionale tabellare, di cui euro 5.989,00 per la fase di studio, in euro 3.951,00 per la fase introduttiva, in euro 17.594,00 per la fase istruttoria,
in euro 10.417,00 per la fase decisionale;
- e quanto al presente grado d'appello in complessivi euro 29.033,00 per compenso professionale tabellare, di cui euro 7.418,00 per la fase di studio, in euro 4.313,00 per la fase introduttiva, in euro 4.969,00 per la fase istruttoria ed in euro 12,333,00 per la fase decisionale,
pagina 22 di 23 oltre per ambo i gradi a rimborso forfettario spese generali e ad accessori di legge, se dovuti;
b) a corrispondere allo Stato ex art.133 dpr 115/2002 il 50% delle spese di lite riferite alla difesa di ammesso al patrocinio a spese dello Parte_3
Stato, liquidate per l'intero come da note spese:
- quanto al primo grado in complessivi € 23.330,00, di cui € 3.640,00 per fase di studio della controversia, € 2.440,00 per fase introduttiva del giudizio, €
10.880,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed € 6.370,00 per fase decisionale;
- quanto al presente grado d'appello, in complessivi € 22.100,65, di cui €
3.709,00 per fase di studio della controversia, € 2.156,00 per fase introduttiva del giudizio, € 4.968,50 per fase istruttoria e/o di trattazione ed € 6.166,50 per fase decisionale, oltre ad € 5.100,15 per maggiorazione 30% ex art.4, commi 1
e 2 dm 55/2014;
oltre per ambo i gradi a rimborso forfettario spese generali e ad accessori di legge, se dovuti.
-dichiara infine il diritto di parte appellante alla restituzione di quanto eventualmente corrisposto in esecuzione della pronuncia di prime cure.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 21 maggio 2025
Il presidente estensore
Giuseppe Magnoli
pagina 23 di 23
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere
Dott.ssa Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 1070/2020 promossa con atto di citazione notificato in data 9 dicembre 2020
d a con sede in Parte_1
Via Pietro Nenni, 6/B (C. F. in persona del proprio Pt_1 P.IVA_1
rappresentante legale pro tempore e Parte_2 [...]
nato a [...] il [...] e residente in Parte_2 Pt_1
Via Della Conciliazione 47/B, (C.F. ) e C.F._1 [...]
nato a [...] [...] ed ivi residente in [...] Pt_1
Conciliazione 47/B, (C.F. ), rappresentati e difesi C.F._2
pagina 1 di 23 dall'Avv. NICOSIA VALERIO (C. F. ) del Foro di C.F._3
Verona, procuratore domiciliatario.
APPELLANTE
c o n t r o con sede in Controparte_1
, piazza Garibaldi n. 16, (C.F. , in persona di CP_1 P.IVA_2 [...]
e , nella loro qualità di Vice Direttori CP_2 Parte_4
Centrali, rappresentata dall'avv. VISMARA FABRIZIO (C.F.
) del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata, ai C.F._4
presenti fini, presso lo studio dell'avv. Francesco Onofri (C.F.
), in 25121 Brescia, Via Ferramola n. 14 C.F._5
APPELLATA
e società a responsabilità limitata con unico socio, costituita Controparte_3
ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 130/99, iscritta nell'elenco delle società
veicolo di Banca d'Italia al numero 842, società unipersonale con sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri 1, per il tramite della propria mandataria e procuratrice speciale, con sede legale in Controparte_4
Milano, Via Valtellina 15/17 (C.F. , in persona del procuratore P.IVA_3
speciale Dott. nato a [...] il [...] (C.F. CP_5
, rappresentata e difesa dall'avv. TOSI EMILIO ( C.F. C.F._6
pagina 2 di 23 ) del Foro di Milano, procuratore domiciliatario. C.F._7
APPELLATO
e posta in decisione all'udienza collegiale del 18 DICEMBRE 2024 avente ad oggetto: Mutuo
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova, Sez. Civile, pubblicata in data 29 settembre 2020 con il n. 478/2020
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“IN VIA PRELIMINARE:
Sospendere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 283 c.p.c. la sentenza n.
478/2020 pronunciata dal Tribunale di Mantova in data 29.09.2020
ricorrendo, nel caso di specie, gravi e fondati motivi non solo in relazione al
fumus boni iuris, ma anche in relazione all'irreparabilità del danno.
IN VIA PRINCIPALE:
Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 478/2020 pronunciata dal Tribunale di
Mantova in data 29.09.2020 nell'ambito del giudizio n. 1127/18 R.G., previa
declaratoria della nullità della fideiussione 21.03.2006 rilasciata dai signori
e in favore dell'appellata Parte_2 Parte_3 [...]
accogliersi le conclusioni che qui Controparte_1
si riportano:
pagina 3 di 23 - accertarsi che la è incorsa Controparte_1
in usura soggettiva relativamente al contratto di mutuo fondiario del
10.05.2010 a rogito del dott. (Rep. 30972 e Racc. 7952) e Persona_1
al contratto di mutuo fondiario del 27.04.2015 a rogito del dott. Per_2
per l'erogazione a favore di di Euro 500.000,00 e,
[...] Parte_3
per l'effetto, accertarsi la nullità parziale dei contratti di mutuo e quindi la
gratuità degli stessi e, conseguentemente, condannarsi la convenuta alla
restituzione rispettivamente a ed a di quanto CP_6 Parte_3
indebitamente percepito a titolo di interessi per i suddetti rapporti, oltre
rivalutazione monetaria dai singoli addebiti alla restituzione del dovuto,
compensando tale importo con quanto eventualmente dovuto alla stessa e
rideterminando le rate di ammortamento a scadere limitandole al solo capitale
mutuato;
- accertarsi la nullità parziale del contratto di mutuo fondiario del 10.05.2010
a rogito del dott. (Rep. 30972 e Racc. 7952) stante Persona_1
l'applicazione di interessi usurari e, per l'effetto, dichiararsi la gratuità del
mutuo ex art. 1815, 2° co. c.c. condannando Controparte_1
alla restituzione di quanto indebitamente percepito, oltre
[...]
rivalutazione monetaria dai singoli addebiti alla restituzione del dovuto,
compensando tale importo con quanto eventualmente dovuto alla stessa e
rideterminando le rate di ammortamento a scadere limitandole al solo capitale
pagina 4 di 23 mutuato ed, in subordine, accertata la nullità parziale del contratto di mutuo
fondiario del 10.05.2010 a rogito del dott. (Rep. 30972 e Persona_1
Racc. 7952) ex art. 1419 c.c., sostituirsi le clausole nulle con riconduzione dei
tassi applicati ai tassi soglia pro tempore vigenti, rideterminando i rapporti di
dare/avere sulla base di tali indicazioni;
- in subordine, condannarsi la a pagare agli attori opponenti le stesse CP_1
somme di cui sopra –tutti gli interessi incassati in relazione ai rapporti di
mutuo fondiario di cui sopra- a titolo di risarcimento del danno in
conseguenza dell'abuso del diritto di credito da parte della Controparte_1
[...]
- ordinarsi alla banca convenuta, in caso di avvenuta segnalazione in centrale
rischi dei nominativi degli odierni attori, di voler rettificare o comunque
eseguire la segnalazione con causale “rapporto contestato”;
- condannarsi al Controparte_1
risarcimento in favore di di tutti i danni patiti e patendi da Parte_3
quest'ultimo per effetto dei finanziamenti soci da egli eseguiti in favore di
S.I.M. e ciò in misura non inferiore ad Euro 230.000,00 o nella misura che
comunque risulterà dall'espletanda istruttoria per i danni materiali nonché
secondo equità per i danni di natura non patrimoniale e comunque al
pagamento della maggiore o minore somma che risulterà dall'espletanda
istruttoria, anche con ricorso all'equità;
pagina 5 di 23 - accertarsi la nullità della fideiussione datata 21.03.2006 per i motivi di cui in
narrativa e dichiararsi e liberati dalle Parte_3 Parte_2
garanzie fideiussorie prestate e in subordine, accertarsi che la garanzia
fideiussoria è stata prestata per l'importo massimo complessivo di Euro
500.000,00 dovendosi intendere tale ammontare quale l'esposizione massima
complessiva di e rispetto ai debiti di Parte_3 Parte_2
verso Controparte_7 Controparte_1
[...]
IN OGNI CASO:
- disporsi la parziale compensazione tra le somme eventualmente risultanti a
credito di per azioni e le maggiori o Controparte_1
minori somme dalla medesima dovute in favore di
[...]
e per effetto Controparte_8 Parte_3 Parte_2
della condanna richiesta, così come risultanti dall'espletanda istruttoria.
- accertarsi e dichiararsi la nullità, l'annullamento ovvero revocare o
comunque dichiararsi inefficace il decreto ingiuntivo n. n. 214/2018 D.I., n.
409/2018 R.G., emesso dal Tribunale di Mantova in data 05.02.2018 nei
confronti di e Controparte_8 Parte_3
qui opposto, con integrale rigetto delle domande formulate Parte_2
dall'opposta, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi, oltre a 15% per spese generali ed agli
pagina 6 di 23 accessori di legge di entrambi i gradi del giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova formulati negli atti del giudizio
di prime e cure ed all'ammissione dei mezzi di prova formulati in tale sede
dall'appellata per azioni, per le ragioni Controparte_1
ivi esposte”.
Dell'appellata Controparte_9
“in via preliminare, dichiarare inammissibile l'atto di appello e, di
conseguenza, rigettare interamente le domande avversarie con conferma
dell'impugnata sentenza e vittoria di spese;
* in via principale, rigettare integralmente l'appello con conferma
dell'impugnata sentenza e vittoria di spese;
* in ogni caso e nel merito:
- rigettare l'opposizione e le domande formulate dagli opponenti odierni
appellanti anche in quanto infondate e/o comunque non provate, per le ragioni
di cui in atti e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e la sua
esecutività;
- in subordine: accertare e dichiarare che la è Controparte_1
creditrice nei confronti degli opponenti odierni appellanti delle somme portate
nel decreto ingiuntivo opposto ovvero della diversa somma che dovesse
pagina 7 di 23 risultare in corso di causa, di giustizia o di equità, rigettando le domande
formulate dagli opponenti odierni appellanti e condannandoli in solido al
relativo pagamento in favore della oltre accessori e spese;
CP_1
- in ogni caso: riconoscere i relativi interessi ed accessori, con vittoria di
spese e compensi ex DM 55/2014 e condanna, solidamente, degli opponenti
odierni appellanti al pagamento del dovuto;
”.
““* in via istruttoria: previo rigetto delle istanze istruttorie avversarie tutte,
accogliere le istanze di cui in atti e alle memorie di parte Controparte_1
ai sensi dell'art. 183, sesto comma, nn. 1, 2 e 3 c.p.c., qui ritrascritte:
[...]
1) si formula istanza di verificazione di scrittura privata, ordinando perizia
calligrafica, con designazione a tal fine di consulente tecnico quale perito
calligrafo, volta ad accertare la genuinità e riferibilità delle sottoscrizioni
apposte alla fideiussione prodotta come doc. 7 del Fascicolo Monitorio al
signor e odierni appellanti, indicando Parte_3 Parte_2
come scrittura di comparazione l'originale della procura prodotta unitamente
all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo come doc. 1,
chiedendosi che se ne ordini alla parte e, per essa, al proprio legale,
l'esibizione e il deposito in giudizio in originale anche ai sensi dell'art. 216,
primo comma, c.p.c. e 210 c.p.c., assumendo i provvedimenti a tal fine
opportuni e disponendo, anche ex artt. 210 e 213 c.p.c., l'acquisizione [già]
presso la Cancelleria del Tribunale di Mantova, nel parallelo procedimento n. pagina 8 di 23 2632/2018 (cfr. ricevuta di deposito prodotta come doc. 25 nel fascicolo di
primo grado) [ora presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Brescia R.G.
n. 1054/2021], dell'originale dell'atto di fideiussione di cui al doc. 7 del
, dell'originale della attestazione di conformità delle firme Parte_5
apposte su detta fideiussione, rilasciata dal competente funzionario della
e dell'originale del contratto di conto corrente n. Controparte_1
2339/60 sottoscritto dai Sig.ri e (e non Pt_2 Parte_3
disconosciuto), contratto che si indica anche come scrittura di comparazione.
Si chiede altresì di ordinare a e ai sensi Parte_3 Parte_2
dell'art. 219 c.p.c., la redazione di scritture di comparazione, sotto dettatura,
anche alla presenza del consulente tecnico designando;
2) si chiede di ammettersi prova per testi, indicandosi a teste il dottor Tes_1
CP_1
domiciliato presso la filiale della in Suzzara (MN),
[...] CP_1
Garibaldi 4, il dottor presso l'agenzia n. 187 della Testimone_2
banca in C.so Vittorio Emanuele II 154, e il dottor Pt_1 [...]
presso la filiale della , C.so Cavour 45/47, sui Tes_3 CP_11
seguenti capitoli:
(1) vero che l'atto di fideiussione 21 marzo 2006 di cui ai docc. 7 e 26 che si
mostrano al teste è stato sottoscritto dai sig.ri e Parte_2 [...]
Parte_3
(2) vero, in particolare, che la sottoscrizione di cui al capitolo che precede è pagina 9 di 23 avvenuta in presenza del dottor come risulta dal doc. 26 del Tes_1
fascicolo di primo grado e dall'attestazione ivi contenuta, che si mostra al
teste;
(3) vero che la posta per euro 840,75, con valuta al 21 settembre 2017, di cui
al doc. 3 della – fase monitoria – che si mostra al teste, con dicitura CP_1
"copertura saldo estinzione cc" rappresenta movimentazione relativa al
passaggio a sofferenza.
Si conferma che l'originale (i) dell'atto di fideiussione, di cui al doc. 7 del
e riprodotto, unitamente ad attestazione di firma, come Parte_5
doc. 26 del fascicolo di primo grado, e (ii) del contratto di conto corrente n.
2339/60 sottoscritto dai Sig.ri e sono stati [già] Pt_2 Parte_3
depositati, in forza di autorizzazione del Tribunale di Mantova del 21 gennaio
2019, presso la Cancelleria di Sezione, in data 29 gennaio 2019 nel
procedimento n. 2632/2018 [ora presso la Cancelleria della Corte d'Appello
di Brescia R.G. n. 1054/2021], essendo così a disposizione del Giudicante, che
vorrà ordinarne l'acquisizione ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c.;
* con vittoria di spese e compensi ex DM 55/2014 e condanna al pagamento
del dovuto in via solidale”.
Dell'appellata CP_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda,
pagina 10 di 23 istanza ed eccezione, confermare l'impugnata sentenza e per l'effetto:
In via preliminare:
- dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta in quanto l'atto ex
adverso redatto è carente sotto il profilo formale per non aver individuato
dettagliatamente le parti di cui si chiede la riforma, né le modifiche che si
richiede di apportare alla sentenza n. 478/2020 in violazione del disposto
dell'art. 342 c.p.c.;
- In subordine: dichiarare inammissibile l'appello proposto per la mancanza
di una ragionevole probabilità di accoglimento come richiesto dall'art. 348 bis
c.p.c.
In via principale:
- Rigettare in toto l'appello proposto dalla Controparte_12
e dai Sigg.ri e in quanto
[...] Parte_2 Parte_3
inammissibile, oltre che infondato in fatto e in diritto;
- Confermare in ogni sua parte la sentenza n. 478/2020, emessa dal Tribunale
di Mantova in data 29/09/2020 e pubblicata in pari data;
In via istruttoria:
- rigettare le richieste istruttorie avversarie, in particolare la richiesta di CTU
tecnico-contabile, in quanto irrilevante, superflua, meramente esplorativa,
oltre che antieconomica. pagina 11 di 23 Nella denegata ipotesi in cui le stesse dovessero essere accolte, si chiede di
essere ammessi a prova contraria.
In ogni caso:
Condannare gli appellanti alla rifusione delle spese – comprese spese generali
forfettarie del 15%, - e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre
accessori di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli opponenti impugnavano il decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca convenuta deducendo l'usurarietà del tasso di mora applicato al contratto di mutuo e la nullità della fideiussione rilasciata essendo conforme alla intesa anticoncorrenziale vietata ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del
2005. Costituendosi in giudizio la banca opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Il tribunale, alla prima udienza, rilevato che il procedimento soggiaceva
ratione materiae al procedimento di mediazione, assegnava termine di 15
giorni per la proposizione del procedimento di mediazione;
gli opponenti dopo averne istaurato uno innanzi ad un organismo incompetente, adivano quello territorialmente competente in Pt_1
Il giudice di prime cure, accogliendo l'eccezione sollevata dalla banca, ritenuto che la mediazione fosse stata proposta tardivamente, dichiarava l'opposizione pagina 12 di 23 improcedibile. Ciò perché entro il termine di giorni 15, concesso con la riservata del 16/01/2019, la domanda di mediazione non era stata inoltrata innanzi all'organismo territorialmente competente, e l'unica domanda documentata era la seconda, appunto tardiva. L'omesso deposito del verbale negativo riferito alla prima domanda ne faceva peraltro presumere la rinuncia.
Respinta la tesi secondo cui il termine per introdurre la domanda di mediazione sarebbe ordinatorio e non perentorio, il Tribunale riteneva non applicabile al caso di specie il principio di diritto espresso da Cass. SSUU 19596/2020 e ciò
in quanto l'ordinanza riservata del 16 gennaio 2019 aveva espressamente onerato parte opponente di attivare la mediazione, non residuando dunque alcun margine di dubbio sulla parte che era gravata da tale incombente.
Dunque, il tribunale dichiarava improcedibile l'opposizione per tardiva attivazione del procedimento di mediazione, e conseguentemente dichiarava definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.
Infine, condannava Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
e a rifondere a Parte_3 [...]
in persona del legale Controparte_13
rappresentante pro tempore, le spese di lite del presente procedimento che si liquidavano in euro 13.494,50 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM 37/2018, ed I.V.A.. CP_14
pagina 13 di 23 ***
Propongono appello avverso la predetta sentenza
[...]
e Parte_1 Parte_2 [...]
er i seguenti motivi: Parte_3
1) SUL PRINCIPIO STABILITO DA CASS. CIV. SS.UU. N. 19596/20
CIRCA LE CONSEGUENZE DELLA MANCATA INSTAURAZIONE
DELLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA NEI GIUDIZI DI OPPOSIZIONE
A DECRETO INGIUNTIVO: parte appellante ritiene la sentenza impugnata ha erroneamente escluso l'applicabilità delle SS.UU. della Corte di Cassazione, la cui decisione avrebbe dovuto condurre, eventualmente ed al di là della questione della natura ordinatoria del termine ex art. 5 D. Lgs. 28/2010, o alla fissazione di un nuovo termine (questa volta a carico della parte opposta) per l'introduzione della mediazione obbligatoria, oppure a ritenere che il decreto ingiuntivo andasse revocato e non confermato in difetto della condizione di procedibilità.
Infatti, la sentenza delle S.U. n. 19596/20 ha stabilito il principio generale secondo cui la conseguenza della mancata instaurazione della mediazione obbligatoria nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo sia la revoca del provvedimento pronunziato in sede monitoria, onerando la parte opposta di attivarsi perché si verifichi la condizione di procedibilità di cui all'art. 5, co. 1-
bis D. Lgs. n. 28 del 2010. pagina 14 di 23 2) SULLA NATURA PACIFICAMENTE ORDINATORIA DEL TERMINE
PER DELLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA. CP_15
ERRATA INTERPRETAZIONE DELL'ART. 5, CO. 1-BIS D. LGS. 28/2010:
parte appellante afferma che l'interpretazione giurisprudenziale maggioritaria ha affermato la natura ordinatoria del termine di 15 gg previsto ai sensi dell'art. 5 D.LGS. n. 28/2010 e che per l'avveramento della condizione di procedibilità è necessario unicamente che il primo incontro si verifichi entro l'udienza di rinvio fissata per la verifica dell'effettivo esperimento del tentativo di mediazione.
Circostanza avvenuta nel caso di specie in quanto la mediazione si è
regolarmente tenuta avanti il “Servizio di conciliazione della CCIAA di in data 17/04/2019, ovvero un mese e mezzo prima dell'udienza cui Pt_1
era stata rinviata la causa per la verifica dell'avveramento della condizione di procedibilità.
3) SUGLI EFFETTI PROCESSUALI DELLA MANCATA PRODUZIONE
DELLA DOMANDA DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA AVANTI AD
ORGANO INCOMPETENTE PER TERRITORIO. MANCATA
APPLICAZIONE DELL'ART. 115, 1° CO. C.P.C.: parte appellante afferma
Contr che il tribunale non ha tenuto in considerazione il doc. 22 prodotto da ovvero la comunicazione indirizzata dal legale dell'odierna appellata all'organismo di mediazione adito nel termine concesso dal Tribunale di pagina 15 di 23 Mantova dagli opponenti (i.e. Conciliatore Bancario Finanziario in Roma), con la quale si prendeva posizione sulla procedura introdotta comunicando di non aderirvi poiché difettava la competenza per territorio. Tuttavia, parte appellante osserva che la banca non ha mai ha contestato né la mancata introduzione in termini della predetta procedura, né una presunta intervenuta rinunzia degli opponenti alla stessa.
Pertanto, parte appellante osserva che non è stato tenuto in considerazione il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., e che conseguentemente la sentenza andrà pertanto riformata anche sotto tale profilo, in quanto gli opponenti non sono mai decaduti dal termine concesso dal giudice di prime cure per l'instaurazione della mediazione obbligatoria ed avendo peraltro successivamente (e prima dell'udienza fissata per la verifica della condizione di procedibilità) ritualmente espletato il tentativo avanti ad organo competente non v'è necessità di provvedere ex art. 5, 2° co. D. Lgs. 28/2010.
4) SUL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEI SIGNORI
PER NULLITÀ (NELLA SPECIE, PER VIOLAZIONE DI Parte_3
NORMA IMPERATIVA) DELL'ART. 6 DELLA FIDEIUSSIONE
OMNIBUS DEL 21.03.2006: parte appellante afferma che l'art. 6 della fideiussione sottoscritta riproduce lo schema ABI dichiarato nullo dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia.
Conseguentemente chiede che venga accertata e dichiarata la nullità dello pagina 16 di 23 stesso.
5) Infine, parte appellante domanda la riforma anche in punto spese della sentenza impugnata.
***
Costituendosi in giudizio le parti appellate eccepiscono in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per mancanza dei requisiti ex art. 342 c.p.c., ed in via principale chiedono il rigetto integrale dell'appello proposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con provvedimento del 30/12/2020 il Consigliere incaricato dall'Ordine degli
Avvocati di Brescia ha deliberato l'ammissione del sig. al Parte_3
patrocinio a spese dello Stato per il presente procedimento di appello avverso la sentenza n. 478/2020 resa dal Tribunale di Mantova, R.G. n. 1127/2018,
conseguentemente l'avv. Valerio Nicosia in data 11 marzo 2025 ha chiesto la liquidazione del compenso spettante.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 dicembre 2024 la causa è
stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo la parte appellante si duole dell'omessa applicazione alla fattispecie del principio di diritto espresso nella sentenza delle Sezioni Unite n.
pagina 17 di 23 19596/2020, la quale, componendo un pregresso contrasto interpretativo in tema di mediazione obbligatoria, ha definitivamente chiarito, con riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ex art.645 cpc, su quale delle parti contrapposte ricada l'onere di attivazione del procedimento di mediazione e quali siano le conseguenze dell'inosservanza del termine all'uopo assegnato dal giudice.
Nello specifico essa ha affermato il seguente principio di diritto :”nelle
controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-
bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di
decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e
decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del
decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della
parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di
improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto
ingiuntivo.”
Fatta applicazione di tale principio, è a carico della parte opposta - in quanto attrice in senso sostanziale, e quindi soggetto che, col ricorso monitorio, ha proposto la domanda giudiziale - l'onere dell'attivazione del procedimento di mediazione a seguito del provvedimento di assegnazione del termine da parte del giudice.
Il primo motivo di gravame è perciò accolto, riformandosi quindi la sentenza pagina 18 di 23 impugnata nella parte in cui essa ha affermato che, sotto pena di improcedibilità, incombesse all'opponente, e non all'opposto, promuovere il procedimento di mediazione nel termine assegnato, e ne ha tratto la conseguenza nel senso dell'estinzione del giudizio di opposizione con conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto, anziché
della revoca di quest'ultimo per improcedibilità della domanda con esso formulata.
Ciò premesso, ne viene da un lato l'assorbimento degli ulteriori motivi di gravame principale sul punto, da ritenersi subordinati rispetto al primo, e,
dall'altro lato, la necessità di procedere nel senso sopra indicato (revoca del decreto ingiuntivo opposto), ferma restando la statuizione del giudice di prime cure circa la ricorrenza dei presupposti per la pronuncia di improcedibilità,
correlata all'omessa attivazione della procedura di mediazione nel termine assegnato, non essendosi formulata sul punto impugnazione incidentale da parte degli appellati.
Pertanto, conformandosi alle indicazioni espresse nella citata sentenza delle
Sezioni Unite della SC di Cassazione n. 19596/2020, e fermo restando l'accertamento circa la ricorrenza dei presupposti per la declaratoria di improcedibilità della domanda - espresso nel provvedimento appellato e non fatto oggetto di gravame incidentale - la corte conclude ritenendo che ne debba conseguire la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 214/2018, con ciò
pagina 19 di 23 pervenendosi alla parziale riforma della sentenza impugnata.
***
Infine, quanto alle ulteriori deduzioni di merito riproposte nel presente grado di giudizio si osserva quanto segue:
-parte appellante, unicamente nelle conclusioni, ha riproposto le questioni afferenti all'usura soggettiva, all'applicazione di interessi usurari e la domanda risarcitoria relativa all'abuso del diritto di credito. Se le stesse si intendano riferite alla contestazione del credito monitoriamente azionato, è appena il caso di rilevare che non sussiste alcun interesse ad una pronuncia nel merito, stante la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Se invece si riferiscono alla domanda di risarcimento del danno ne risulta manifesta l'infondatezza attesa l'assoluta genericità tanto nell'indicazione del pregiudizio asseritamente subito, ulteriore rispetto all'accertamento dell'insussistenza del credito monitoriamente azionato dalla controparte, quanto nell'indicazione delle condotte che l'avrebbero generato.
- stante la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nessun interesse ex art. 100
c.p.c. può poi ravvisarsi alla richiesta di accertamento- qui suscettibile di esame soltanto in via incidentale - della nullità della fideiussione per conformità allo schema ABI in violazione della normativa anticoncorrenziale.
Ne restano assorbite tutte le ulteriori questioni.
pagina 20 di 23 Spese
Quanto alla disciplina delle spese di lite, ritiene il collegio doversi tener conto da un lato del fatto che la sentenza delle Sezioni Unite n. 19596/2020 è
intervenuta nelle more del giudizio di primo grado, e che solo da quel momento è stato definitivamente superato il contrasto interpretativo precedentemente insorto in ordine all'omessa attivazione della procedura di mediazione obbligatoria in procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo,
dall'altro lato che la parte opposta, pur a seguito di tale sentenza, ha mantenuto immutata la propria condotta processuale, risultando perciò soccombente.
Tenuto conto di ciò, ritiene il collegio doversi regolare le spese di lite per l'intero giudizio con la relativa compensazione per il 50%, ponendosi a carico delle parti appellate, soccombenti, il restante 50 %.
La condanna, quanto al solo ammesso per entrambi i gradi Parte_3
al patrocinio a spese dello Stato, è a favore di quest'ultimo, giusta il disposto di cui all'art.133 d.p.r 115/2002, e segue, quanto alla relativa liquidazione, gli importi di cui alle note spese prodotte, inferiori rispetto a quelli di cui alla liquidazione per gli altri appellanti, determinati questi ultimi per l'intero per entrambi i gradi del giudizio come da dispositivo, e ciò in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55
come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 1.000.001,00 sino ad euro 2.000.000,00; applicazione per il primo pagina 21 di 23 grado dei parametri medi per tutte le voci e per il presente grado d'appello dei parametri medi per studio controversia, fase introduttiva e fase decisionale e dei parametri minimi per fase istruttoria e/o di trattazione).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-in parziale riforma del Tribunale di Mantova, Sez. Civile n. 478/2020 revoca il decreto ingiuntivo n. 214/2018;
- respinge ogni altra domanda;
-compensa per il 50% fra le parti le spese di lite di ambo i gradi del giudizio, e condanna in solido le parti appellate:
a) a rifondere agli appellanti e NT
, il restante 50% delle spese stesse, liquidate per l'intero: Parte_2
- quanto al primo grado di giudizio in complessivi euro 37.951,00 per compenso professionale tabellare, di cui euro 5.989,00 per la fase di studio, in euro 3.951,00 per la fase introduttiva, in euro 17.594,00 per la fase istruttoria,
in euro 10.417,00 per la fase decisionale;
- e quanto al presente grado d'appello in complessivi euro 29.033,00 per compenso professionale tabellare, di cui euro 7.418,00 per la fase di studio, in euro 4.313,00 per la fase introduttiva, in euro 4.969,00 per la fase istruttoria ed in euro 12,333,00 per la fase decisionale,
pagina 22 di 23 oltre per ambo i gradi a rimborso forfettario spese generali e ad accessori di legge, se dovuti;
b) a corrispondere allo Stato ex art.133 dpr 115/2002 il 50% delle spese di lite riferite alla difesa di ammesso al patrocinio a spese dello Parte_3
Stato, liquidate per l'intero come da note spese:
- quanto al primo grado in complessivi € 23.330,00, di cui € 3.640,00 per fase di studio della controversia, € 2.440,00 per fase introduttiva del giudizio, €
10.880,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed € 6.370,00 per fase decisionale;
- quanto al presente grado d'appello, in complessivi € 22.100,65, di cui €
3.709,00 per fase di studio della controversia, € 2.156,00 per fase introduttiva del giudizio, € 4.968,50 per fase istruttoria e/o di trattazione ed € 6.166,50 per fase decisionale, oltre ad € 5.100,15 per maggiorazione 30% ex art.4, commi 1
e 2 dm 55/2014;
oltre per ambo i gradi a rimborso forfettario spese generali e ad accessori di legge, se dovuti.
-dichiara infine il diritto di parte appellante alla restituzione di quanto eventualmente corrisposto in esecuzione della pronuncia di prime cure.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 21 maggio 2025
Il presidente estensore
Giuseppe Magnoli
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