TRIB
Sentenza 16 ottobre 2024
Sentenza 16 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 16/10/2024, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2024 |
Testo completo
N. 911/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elisabetta Carta Presidente rel. dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 20 marzo 2024 avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio” da
(C.F. elettivamente domiciliata in Sassari, Via Nizza n. Parte_1 C.F._1
19, presso e nello studio dell'Avv. Gaetano Paoletti (C.F. ) che la rappresenta e C.F._2
difende in virtù di procura speciale depositata telematicamente con atto separato
E
(C.F. ) elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliata in Alghero nella via Porrino 32 presso lo studio dell'Avv. Donatella Sotgiu (C.F.
) giusta procura speciale depositata telematicamente in foglio separato, da C.F._4 considerarsi in calce al ricorso
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 24.09.24.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data marzo 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio con le seguenti condizioni
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Alghero in data 06.04.1991, Atto Anno 1991, numero 26, Parte II, Sez. A, ordinando all'Ufficio di Stato Civile dello stesso Comune, a mezzo di rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2. La casa coniugale di proprietà comune sita in Alghero, in Reg. , via Mont'Estidu n. 30 Per_1
resterà abitata da entrambi i coniugi, giacché il primo piano è abitato dal sig. e il secondo CP_1
dalla sig.ra unitamente alla figlia. Pt_1
3. Qualora la parti decidano di alienare il patrimonio immobiliare in comproprietà, e vi sia eccedenza dopo che eventuali creditori siano soddisfatti interamente (Agenzia delle Entrate, Istituti Bancari, salvo altri) la somma restante dalla vendita sarà suddivisa tra le parti in ragione del 65 % in favore della signora ed il restante 35 % in favore del signor . Pt_1 CP_1
4. La figlia minore nata il [...] ad [...] verrà affidata ad entrambi i Persona_2 genitori in regime di affido condiviso con permanenza presso l'abitazione materna. Entrambi i genitori provvederanno all'educazione e all'istruzione dei minori attuando congiuntamente ogni decisione nel suo esclusivo interesse.
5. Entrambi i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse verranno assunte di comune accordo.
6. Il padre potrà rimanere con la figlia tutte le volte che vorrà compatibilmente con gli Per_2
impegni scolastici della ragazza e comunque almeno due pomeriggi alla settimana preferibilmente il martedì e il giovedì e i fine settimana alternati. Per le principali feste religiose e nazionali e il compleanno di si applicherà il principio dell'alternanza. Per_2
7. I genitori si impegnano a comunicare tempestivamente e esaustivamente all'altro genitore tutte le informazioni relative alla minore di cui siano venuti a conoscenza riguardo a problemi, rendimento scolastico, malattia, riunioni didattiche e ogni fatto rilevante.
pagina 2 di 4
8. Per quanto riguarda l'aspetto economico inerente il mantenimento della minore, Il sig. CP_1 provvederà a corrispondere nell'interesse della figlia minore la somma mensile di € 300,00 Per_2
per dodici mensilità da eseguire entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre la contribuzione per le spese straordinarie nella misura del 50%.
9. Le parti precisano che l'assegno unico universale verrà percepito dalla signora Parte_1
nella misura del 100%”.
All'udienza del 24.09 2024, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di voler ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
Il Giudice ha pertanto rimesso la causa al collegio per la decisione.
DIRITTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 Controparte_1
concordatario in Alghero in data 06.04.1991, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune (anno 1991, numero 26, Parte II, Sez. A), dalla cui unione è nata ad [...] la figlia Per_2
in data 30.03.2007.
Le parti si sono in seguito separate con decreto di omologa dell'intestato Tribunale del 09.11.2022.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, trattandosi di unione celebrata con rito concordatario.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia minore in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Alghero in data 6.4.1991, tra (C.F. , nata ad [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], e Per_1 Controparte_1
( C.F. ), nato ad [...] il [...], ivi residente in
[...] C.F._3
Reg. , via Mont'Estidu n. 30, nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di Per_1 matrimonio presso l'ufficio di Stato civile del Comune di Alghero anno 1991, numero 26, Parte
II, Sez. A, alle condizioni sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alghero per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 15 ottobre 2024.
Il Presidente rel
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elisabetta Carta Presidente rel. dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 20 marzo 2024 avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio” da
(C.F. elettivamente domiciliata in Sassari, Via Nizza n. Parte_1 C.F._1
19, presso e nello studio dell'Avv. Gaetano Paoletti (C.F. ) che la rappresenta e C.F._2
difende in virtù di procura speciale depositata telematicamente con atto separato
E
(C.F. ) elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliata in Alghero nella via Porrino 32 presso lo studio dell'Avv. Donatella Sotgiu (C.F.
) giusta procura speciale depositata telematicamente in foglio separato, da C.F._4 considerarsi in calce al ricorso
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 24.09.24.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data marzo 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio con le seguenti condizioni
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Alghero in data 06.04.1991, Atto Anno 1991, numero 26, Parte II, Sez. A, ordinando all'Ufficio di Stato Civile dello stesso Comune, a mezzo di rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2. La casa coniugale di proprietà comune sita in Alghero, in Reg. , via Mont'Estidu n. 30 Per_1
resterà abitata da entrambi i coniugi, giacché il primo piano è abitato dal sig. e il secondo CP_1
dalla sig.ra unitamente alla figlia. Pt_1
3. Qualora la parti decidano di alienare il patrimonio immobiliare in comproprietà, e vi sia eccedenza dopo che eventuali creditori siano soddisfatti interamente (Agenzia delle Entrate, Istituti Bancari, salvo altri) la somma restante dalla vendita sarà suddivisa tra le parti in ragione del 65 % in favore della signora ed il restante 35 % in favore del signor . Pt_1 CP_1
4. La figlia minore nata il [...] ad [...] verrà affidata ad entrambi i Persona_2 genitori in regime di affido condiviso con permanenza presso l'abitazione materna. Entrambi i genitori provvederanno all'educazione e all'istruzione dei minori attuando congiuntamente ogni decisione nel suo esclusivo interesse.
5. Entrambi i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse verranno assunte di comune accordo.
6. Il padre potrà rimanere con la figlia tutte le volte che vorrà compatibilmente con gli Per_2
impegni scolastici della ragazza e comunque almeno due pomeriggi alla settimana preferibilmente il martedì e il giovedì e i fine settimana alternati. Per le principali feste religiose e nazionali e il compleanno di si applicherà il principio dell'alternanza. Per_2
7. I genitori si impegnano a comunicare tempestivamente e esaustivamente all'altro genitore tutte le informazioni relative alla minore di cui siano venuti a conoscenza riguardo a problemi, rendimento scolastico, malattia, riunioni didattiche e ogni fatto rilevante.
pagina 2 di 4
8. Per quanto riguarda l'aspetto economico inerente il mantenimento della minore, Il sig. CP_1 provvederà a corrispondere nell'interesse della figlia minore la somma mensile di € 300,00 Per_2
per dodici mensilità da eseguire entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre la contribuzione per le spese straordinarie nella misura del 50%.
9. Le parti precisano che l'assegno unico universale verrà percepito dalla signora Parte_1
nella misura del 100%”.
All'udienza del 24.09 2024, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di voler ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
Il Giudice ha pertanto rimesso la causa al collegio per la decisione.
DIRITTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 Controparte_1
concordatario in Alghero in data 06.04.1991, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune (anno 1991, numero 26, Parte II, Sez. A), dalla cui unione è nata ad [...] la figlia Per_2
in data 30.03.2007.
Le parti si sono in seguito separate con decreto di omologa dell'intestato Tribunale del 09.11.2022.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, trattandosi di unione celebrata con rito concordatario.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia minore in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Alghero in data 6.4.1991, tra (C.F. , nata ad [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], e Per_1 Controparte_1
( C.F. ), nato ad [...] il [...], ivi residente in
[...] C.F._3
Reg. , via Mont'Estidu n. 30, nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di Per_1 matrimonio presso l'ufficio di Stato civile del Comune di Alghero anno 1991, numero 26, Parte
II, Sez. A, alle condizioni sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alghero per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 15 ottobre 2024.
Il Presidente rel
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 4 di 4